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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/05/2025, n. 4022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4022 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. 20665/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Cosmai Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 06/06/2024 promossa da:
1) Parte_1
Nato il 22/11/1975 a MILANO cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 20100 Milano - Italia rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia M. Ticozzelli del Foro di Milano presso il cui studio in
Milano, Via Parini n. 9 ha eletto il proprio domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) Parte_2
Nata il 25/07/1975 a MILANO cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 20060 Bellinzago Lombardo - Italia
Parte convenuta contumace
con i seguenti figli: nato il [...]; , nato il [...] a [...] e Per_1 CP_1 Persona_2 nato il [...] a [...]
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 07.05.2025
Il difensore di parte attrice dichiara: insisto per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso
Il difensore di parte convenuta dichiara: nulla oppongo rispetto all'accoglimento delle domande formulate dalla collega, con riserva di agire in separato giudizio per il recupero del credito vantato dalla mia assistita a titolo di mantenimento dovuto e non versato
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In data 05.07.1996 i coniugi hanno contratto matrimonio civile, celebrato in Milano, giusta trascrizione nei Registri dello Stato Civile del Comune di cui sopra con atto n. 83, parte 2, serie A,
Volume R 04 (anno 1996, atto n.1018, parte 01, serie 1)
Dall'unione coniugale sono nati a Milano tre figli: in data 10.11.1996, in data Per_1 CP_1
22.02.1999 e in data 06.12.2005. Persona_2
I coniugi si sono separati come da verbale omologato in data 27.05.2022 dal Tribunale di Milano nel quale è previsto: affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio Persona_2 regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio, obbligo a carico del padre di provvedere al versamento in favore della madre della somma di euro 200 mensile quale contributo al mantenimento del figlio minorenne e del figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente Persona_2 CP_1 autosufficiente (pari ad euro 100 per ciascun figlio), eccetto che per i periodi estivi durante i quali i figli vengono collocati presso il padre per assenza della madre determinata da ragioni lavorative, oltre al 50% delle spese straordinarie a carico dei genitori.
Con ricorso iscritto a ruolo presso questo Tribunale in data 06.06.2024 ha Parte_1 chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio e la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e quest'ultimo diventato maggiorenne in data CP_1 Persona_2
6.12.2023, avendo entrambi interrotto gli studi senza attivarsi né per acquisire competenze professionali e/o tecniche né per ricercare un lavoro, quanto meno part time.
In data 14 novembre 2024 parte attrice è comparsa avanti il GOT delegato dal Tribunale e ha dichiarato quanto segue:
Il signor : dal matrimonio sono nati tre figli: , nato il [...] maggiorenne Parte_1 Per_1 economicamente indipendente perché prima svolgeva il lavoro di agente immobiliare, adesso so che lavora presso una società di Brescia come consulente per ristrutturazioni, infissi…; , nato il CP_1
22.02.1999 a Milano maggiorenne, ha da tempo abbandonato gli studi ed e non lavora: con lui non ho mai avuto un rapporto vero, perché ci sentiamo ogni tanto ma non lo vedo da sette mesi, perché ha un carattere un po' difficile. Mi risulta che abbia avuto problemi con il Tribunale dei minorenni
a causa di problemi con il per il quale gli hanno dato un provvedimento di messa alla prova che Pt_3 ha perso e adesso è in condizionale. La madre non mi ha mai chiesto aiuto per potergli trovare una collaborazione con i servizi sociali e mi ha informato solo quando il ragazzo è stato cacciato dalla cooperativa. Adesso ha 24 anni e non è seguito da nessuno. Io gli ho proposto di venire a vivere con me ma sanno che a casa mia ci sono delle regole da rispettare e questo non lo accetta. Tutte le denunce che ha avuto erano per difendere i suoi amici, per botte o mazzate. Anche sotto invito della mia compagna che è disponibilissima ad accogliere i ragazzi. , nato il [...] a [...]
Milano invece è maggiorenne, anche lui ha abbandonato gli studi e non lavora, ma con lui ho un buon rapporto fino a prima della notifica del ricorso. Stava a casa mia anche dieci o 15 giorni, ho tentato di fargli riprendere gli studi (presso un professionale), ci ho provato in tutti i modi, anche per trovargli un lavoro visto che ho una ditta edile, ma non ne hanno voluto sapere. Mio figlio CP_1 mi ha scritto qualche giorno fa ma non ho risposto, perché non hanno voglia di fare nulla. Io gli avrei pagato più di un operaio specializzato, Poi adesso ho poco lavoro e infatti sono con l'acqua alla gola ed è smesso tutto ad un tratto, non so come mai.Io ho proposto alla madre di lasciarmi gestire i ragazzi, ma lei non lascia perché secondo me vuole il contributo al mantenimento di 200 euro. Io è un periodo che sono in difficoltà perché ho saputo che mio fratello è stato operato per un brutto tumore e quindi ho perso lavoro anche per questo, perché non ho la testa. La Signora Pt_2
per quello che mi risulta non lavora. Vive con la nonna materna. La Sig.ra ha un
[...] Pt_2 debito per canoni di locazione non corrisposti per i quali sono responsabile perché gli ho dato garanzia e mi risulta che gli sia stato dato lo sfratto. Però mi sembra strano che a distanza di due anni dalla notifica non le sia stato ancora messo in esecuzione lo sfratto. Però so tramite i ragazzi che si sia comprata una cucina con un finanziamento.
Io adesso abito stabilmente da 5 anni con la mia nuova compagna che ha un Caf e non so quanto guadagna, è divorziata e ha un figlio di anni 24 che abita assieme a noi e lavora all' . Io CP_2 vorrei avere solo un buon rapporto con i miei figli e faccio tutto per loro ma non riesco a parlare con la madre che mi chiede solo soldi. Anche il fatto di aver dato la mia garanzia per il contratto di affitto l'ho fatto solo per i ragazzi. Poi c'è anche il debito per la pattumiera.”
All'esito il GOT ha rinviato la causa all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc già calendarizzata avanti il
Giudice Delegato.
All'udienza del 16 gennaio 2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato atto del mancato perfezionamento della stessa ha autorizzato- previa richiesta di pare attrice- la rinnovazione della notifica rinviando la causa per i medesimi incombenti.
Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio
All'udienza del 07.05.2025 il giudice delegato ha proceduto all'esame delle parti presenti.
Successivamente il difensore di pare attrice, invitato ad interloquire sul punto, ha rinunciato alle istanze istruttorie formulate in atti.
Il difensore di parte convenuta ha rappresentato di non aver formulato alcuna istanza istruttoria.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
I difensori hanno concluso come in epigrafe indicato e il giudice ha trattenuto in decisione la causa, che è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 14.05.2025
******* Ritenuto
Con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio
La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio va accolta sussistendo il presupposto dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70.
Come risulta infatti, dai documenti allegati al ricorso e depositati dal ricorrente i coniugi si sono separati consensualmente il 23.05.2022 e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Milano 27.5.2022. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013) che tale principio, con riferimento ai figli maggiorenni, trova conferma nel disposto dell'art. 337- septies c.c. il quale, attribuisce al giudice la facoltà, valutate le circostanze del caso concreto, di disporre in favore dello stesso, qualora non sia economicamente indipendente, il pagamento di un assegno periodico;
che, pertanto, presupposto legittimante la possibilità di imporre ai genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne deve essere ravvisato nella non autosufficienza incolpevole dello stesso, laddove si consideri che la giurisprudenza di legittimità ha avuto ripetutamente modo di osservare come “in caso di figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento, che debbono costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati:
(a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
(b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (v. ex aliis Cass. Sez. 1 n. 17183-
20, Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264); che, che nel caso di specie, come riconosciuto da entrambi i genitori, i figli maggiorenni e CP_1
hanno da tempo terminato il percorso di studi e non risulta in atti che gli stessi si siano Persona_2 fattivamente ed ulimente attivati per reperire un'occupazione lavorativa che, pertanto, può essere accolta la domanda di revoca del contributo avanzata da parte attrice, alla quale la convenuta ha aderito, con decorrenza dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di giugno 2024 - essendo stato il ricorso depositato il 31.05.2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio. Con riferimento alle spese di lite
Atteso l'accordo delle parti le spese di lite devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
, ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede: Parte_2
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Parte_2
a Milano il 05.07.1996, atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Milano con atto n. 83, parte 2, serie A, Volume R 04 (anno 1996, atto n.1018, parte
01, serie 1);
2. Revoca, con decorrenza dalla domanda giudiziale, l'obbligo di di Parte_1 contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni e per la ragioni di cui in CP_1 Persona_2 parte motiva;
3. compensa le spese di lite
Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Laura Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Cosmai Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 06/06/2024 promossa da:
1) Parte_1
Nato il 22/11/1975 a MILANO cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 20100 Milano - Italia rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia M. Ticozzelli del Foro di Milano presso il cui studio in
Milano, Via Parini n. 9 ha eletto il proprio domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) Parte_2
Nata il 25/07/1975 a MILANO cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 20060 Bellinzago Lombardo - Italia
Parte convenuta contumace
con i seguenti figli: nato il [...]; , nato il [...] a [...] e Per_1 CP_1 Persona_2 nato il [...] a [...]
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 07.05.2025
Il difensore di parte attrice dichiara: insisto per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso
Il difensore di parte convenuta dichiara: nulla oppongo rispetto all'accoglimento delle domande formulate dalla collega, con riserva di agire in separato giudizio per il recupero del credito vantato dalla mia assistita a titolo di mantenimento dovuto e non versato
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In data 05.07.1996 i coniugi hanno contratto matrimonio civile, celebrato in Milano, giusta trascrizione nei Registri dello Stato Civile del Comune di cui sopra con atto n. 83, parte 2, serie A,
Volume R 04 (anno 1996, atto n.1018, parte 01, serie 1)
Dall'unione coniugale sono nati a Milano tre figli: in data 10.11.1996, in data Per_1 CP_1
22.02.1999 e in data 06.12.2005. Persona_2
I coniugi si sono separati come da verbale omologato in data 27.05.2022 dal Tribunale di Milano nel quale è previsto: affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio Persona_2 regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio, obbligo a carico del padre di provvedere al versamento in favore della madre della somma di euro 200 mensile quale contributo al mantenimento del figlio minorenne e del figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente Persona_2 CP_1 autosufficiente (pari ad euro 100 per ciascun figlio), eccetto che per i periodi estivi durante i quali i figli vengono collocati presso il padre per assenza della madre determinata da ragioni lavorative, oltre al 50% delle spese straordinarie a carico dei genitori.
Con ricorso iscritto a ruolo presso questo Tribunale in data 06.06.2024 ha Parte_1 chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio e la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e quest'ultimo diventato maggiorenne in data CP_1 Persona_2
6.12.2023, avendo entrambi interrotto gli studi senza attivarsi né per acquisire competenze professionali e/o tecniche né per ricercare un lavoro, quanto meno part time.
In data 14 novembre 2024 parte attrice è comparsa avanti il GOT delegato dal Tribunale e ha dichiarato quanto segue:
Il signor : dal matrimonio sono nati tre figli: , nato il [...] maggiorenne Parte_1 Per_1 economicamente indipendente perché prima svolgeva il lavoro di agente immobiliare, adesso so che lavora presso una società di Brescia come consulente per ristrutturazioni, infissi…; , nato il CP_1
22.02.1999 a Milano maggiorenne, ha da tempo abbandonato gli studi ed e non lavora: con lui non ho mai avuto un rapporto vero, perché ci sentiamo ogni tanto ma non lo vedo da sette mesi, perché ha un carattere un po' difficile. Mi risulta che abbia avuto problemi con il Tribunale dei minorenni
a causa di problemi con il per il quale gli hanno dato un provvedimento di messa alla prova che Pt_3 ha perso e adesso è in condizionale. La madre non mi ha mai chiesto aiuto per potergli trovare una collaborazione con i servizi sociali e mi ha informato solo quando il ragazzo è stato cacciato dalla cooperativa. Adesso ha 24 anni e non è seguito da nessuno. Io gli ho proposto di venire a vivere con me ma sanno che a casa mia ci sono delle regole da rispettare e questo non lo accetta. Tutte le denunce che ha avuto erano per difendere i suoi amici, per botte o mazzate. Anche sotto invito della mia compagna che è disponibilissima ad accogliere i ragazzi. , nato il [...] a [...]
Milano invece è maggiorenne, anche lui ha abbandonato gli studi e non lavora, ma con lui ho un buon rapporto fino a prima della notifica del ricorso. Stava a casa mia anche dieci o 15 giorni, ho tentato di fargli riprendere gli studi (presso un professionale), ci ho provato in tutti i modi, anche per trovargli un lavoro visto che ho una ditta edile, ma non ne hanno voluto sapere. Mio figlio CP_1 mi ha scritto qualche giorno fa ma non ho risposto, perché non hanno voglia di fare nulla. Io gli avrei pagato più di un operaio specializzato, Poi adesso ho poco lavoro e infatti sono con l'acqua alla gola ed è smesso tutto ad un tratto, non so come mai.Io ho proposto alla madre di lasciarmi gestire i ragazzi, ma lei non lascia perché secondo me vuole il contributo al mantenimento di 200 euro. Io è un periodo che sono in difficoltà perché ho saputo che mio fratello è stato operato per un brutto tumore e quindi ho perso lavoro anche per questo, perché non ho la testa. La Signora Pt_2
per quello che mi risulta non lavora. Vive con la nonna materna. La Sig.ra ha un
[...] Pt_2 debito per canoni di locazione non corrisposti per i quali sono responsabile perché gli ho dato garanzia e mi risulta che gli sia stato dato lo sfratto. Però mi sembra strano che a distanza di due anni dalla notifica non le sia stato ancora messo in esecuzione lo sfratto. Però so tramite i ragazzi che si sia comprata una cucina con un finanziamento.
Io adesso abito stabilmente da 5 anni con la mia nuova compagna che ha un Caf e non so quanto guadagna, è divorziata e ha un figlio di anni 24 che abita assieme a noi e lavora all' . Io CP_2 vorrei avere solo un buon rapporto con i miei figli e faccio tutto per loro ma non riesco a parlare con la madre che mi chiede solo soldi. Anche il fatto di aver dato la mia garanzia per il contratto di affitto l'ho fatto solo per i ragazzi. Poi c'è anche il debito per la pattumiera.”
All'esito il GOT ha rinviato la causa all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc già calendarizzata avanti il
Giudice Delegato.
All'udienza del 16 gennaio 2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato atto del mancato perfezionamento della stessa ha autorizzato- previa richiesta di pare attrice- la rinnovazione della notifica rinviando la causa per i medesimi incombenti.
Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio
All'udienza del 07.05.2025 il giudice delegato ha proceduto all'esame delle parti presenti.
Successivamente il difensore di pare attrice, invitato ad interloquire sul punto, ha rinunciato alle istanze istruttorie formulate in atti.
Il difensore di parte convenuta ha rappresentato di non aver formulato alcuna istanza istruttoria.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
I difensori hanno concluso come in epigrafe indicato e il giudice ha trattenuto in decisione la causa, che è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 14.05.2025
******* Ritenuto
Con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio
La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio va accolta sussistendo il presupposto dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70.
Come risulta infatti, dai documenti allegati al ricorso e depositati dal ricorrente i coniugi si sono separati consensualmente il 23.05.2022 e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Milano 27.5.2022. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013) che tale principio, con riferimento ai figli maggiorenni, trova conferma nel disposto dell'art. 337- septies c.c. il quale, attribuisce al giudice la facoltà, valutate le circostanze del caso concreto, di disporre in favore dello stesso, qualora non sia economicamente indipendente, il pagamento di un assegno periodico;
che, pertanto, presupposto legittimante la possibilità di imporre ai genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne deve essere ravvisato nella non autosufficienza incolpevole dello stesso, laddove si consideri che la giurisprudenza di legittimità ha avuto ripetutamente modo di osservare come “in caso di figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento, che debbono costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati:
(a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
(b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (v. ex aliis Cass. Sez. 1 n. 17183-
20, Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264); che, che nel caso di specie, come riconosciuto da entrambi i genitori, i figli maggiorenni e CP_1
hanno da tempo terminato il percorso di studi e non risulta in atti che gli stessi si siano Persona_2 fattivamente ed ulimente attivati per reperire un'occupazione lavorativa che, pertanto, può essere accolta la domanda di revoca del contributo avanzata da parte attrice, alla quale la convenuta ha aderito, con decorrenza dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di giugno 2024 - essendo stato il ricorso depositato il 31.05.2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio. Con riferimento alle spese di lite
Atteso l'accordo delle parti le spese di lite devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
, ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede: Parte_2
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Parte_2
a Milano il 05.07.1996, atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Milano con atto n. 83, parte 2, serie A, Volume R 04 (anno 1996, atto n.1018, parte
01, serie 1);
2. Revoca, con decorrenza dalla domanda giudiziale, l'obbligo di di Parte_1 contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni e per la ragioni di cui in CP_1 Persona_2 parte motiva;
3. compensa le spese di lite
Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Laura Cosmai