TRIB
Decreto 19 marzo 2025
Decreto 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, decreto 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53/2025
Tribunale Ordinario di Novara
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
ACCOGLIMENTO PARZIALE
Il Giudice dott. Gabriele Molinaro, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da (c.f. Parte_1
) C.F._1 rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c., fatta salva la precisazione che segue;
ritenuto di non poter riconoscere, in questa sede, la richiesta indennità per ferie e permessi maturati e non goduti, non essendovi prova scritta del loro mancato godimento nell'ultimo mese di lavoro: la giurisprudenza della S.C., cui il Tribunale aderisce, è consolidata nel ritenere che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Analogo onere probatorio sussiste a carico del lavoratore in ordine alla pretesa di compenso per lavoro straordinario e reperibilità” (cfr. Cass., sez. lav., 26.5.2020, n. 9791); tale onere della prova va valutato rigorosamente e non può supplirvi la valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass., sez. lav.,
19.6.2018, n. 16150); ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà, in quanto il solo fatto che trattasi di crediti da lavoro non dimostra, di per sé, il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo e che non è stata offerta in comunicazione documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il credito nella misura richiesta;
INGIUNGE A
(c.f. Controparte_1
) P.IVA_1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di euro 8899,60;
2. gli interessi e la rivalutazione come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate, ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, nonché ai sensi del Protocollo per la liquidazione degli onorari tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Novara del 6.11.2023, in euro 550,00 oltre a euro 118,50 per il c.u., oltre alle successive occorrende, al rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Novara, 18/03/2025
Il Giudice
dott. Gabriele Molinaro
Tribunale Ordinario di Novara
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
ACCOGLIMENTO PARZIALE
Il Giudice dott. Gabriele Molinaro, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da (c.f. Parte_1
) C.F._1 rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c., fatta salva la precisazione che segue;
ritenuto di non poter riconoscere, in questa sede, la richiesta indennità per ferie e permessi maturati e non goduti, non essendovi prova scritta del loro mancato godimento nell'ultimo mese di lavoro: la giurisprudenza della S.C., cui il Tribunale aderisce, è consolidata nel ritenere che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Analogo onere probatorio sussiste a carico del lavoratore in ordine alla pretesa di compenso per lavoro straordinario e reperibilità” (cfr. Cass., sez. lav., 26.5.2020, n. 9791); tale onere della prova va valutato rigorosamente e non può supplirvi la valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass., sez. lav.,
19.6.2018, n. 16150); ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà, in quanto il solo fatto che trattasi di crediti da lavoro non dimostra, di per sé, il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo e che non è stata offerta in comunicazione documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il credito nella misura richiesta;
INGIUNGE A
(c.f. Controparte_1
) P.IVA_1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di euro 8899,60;
2. gli interessi e la rivalutazione come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate, ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, nonché ai sensi del Protocollo per la liquidazione degli onorari tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Novara del 6.11.2023, in euro 550,00 oltre a euro 118,50 per il c.u., oltre alle successive occorrende, al rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Novara, 18/03/2025
Il Giudice
dott. Gabriele Molinaro