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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/03/2024
da
(C.F. ), con l'Avv. PROVENZANO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Milano (MI) alla via Settala n. 6;
e
, (C.F. ), con l'Avv. COPPO CHANTAL Controparte_1 C.F._2
MARIA ENRICA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in via Leopardi n. 19
Milano;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Caltagirone, in data 11/09/2010, (atto n.125, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010) separati consensualmente con sentenza n. 199/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a Caltagirone (CT) in data 11.09.2010 (Anno 2010 n. 125 Parte II Serie A Ufficio 1);
• ordinare al Comune di Caltagirone di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la madre ai fini della residenza anagrafica;
2) la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio minore;
3) la casa familiare sita a sita in Via Marconi -LO Surrigone, 58 - 20071 VERMEZZO con EL
(MI) di proprietà esclusiva del IG. resta allo stesso assegnata. Gli arredi, oggetti e Pt_1
suppellettili vengono divisi tra le parti come già concordato tra i coniugi;
la IG.ra CP_1
rilascerà la casa coniugale non appena la casa di via Piave n. 5/A sita in Vermezzo con LO sarà pronta e comunque entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, salvo diverse intese tra le parti, e ad avvenuta consegna dei suddetti mobili nell'appartamento in cui andrà a vivere col minore;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé salvo diversi e migliori accordi tra le parti, a fine Per_1
settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10,00 sino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola, e nella settimana che termina con il proprio week end anche il giovedì ed il venerdì dalla uscita da scuola con pernotto sino al sabato mattina alle ore 10, mentre nella settimana che termina con il week end materno, il giovedì e venerdì dalla uscita da scuola, entrambi con pernotto sino al sabato mattina alle 10;
5) le vacanze natalizie verranno trascorse dal figlio in periodi alternati coi genitori (dalla chiusura della scuola sino al 31 dicembre ore 10 e dal 31.12 sino alla riapertura della scuola), con obbligo dei genitori di accordarsi al riguardo entro il 30 ottobre di ogni anno.
All'interno di ogni periodo i genitori trascorreranno alternativamente il 24.12 (con riaccompagno a casa dell'altro genitore la mattina successiva alle ore 10) ed il 25.12 (con riaccompagno a casa dell'altro genitore alle ore 10 del 26.12);
6) ciascun genitore inoltre potrà stare con il figlio durante le vacanze estive da considerarsi entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicare le rispettive località di villeggiatura ed i recapiti e faciliteranno le comunicazioni con l'altro genitore consentendogli di sentire il figlio. 7) Il periodo di vacanza pasquale sarà diviso, saldo diversi accordi tra le parti, a metà e verrà trascorso coi genitori ad anni alterni in modo che la Pasqua venga trascorsa con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro, mentre i ponti saranno di spettanza del genitore che ha con sé i figli nel fine settimana precedente o successivo a seconda che il giorno festivo sia entro il mercoledì o dal giovedì in poi;
8) il compleanno della mamma e la Festa della Mamma saranno trascorsi con la stessa anche qualora non fosse un giorno di sua competenza così pure come il compleanno del papà e la Festa del
Papà;
9) il compleanno del minore verrà trascorso possibilmente insieme ovvero ad anni alterni;
10) il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra a titolo di contributo al Pt_1 CP_1
mantenimento del figlio, dalla uscita di casa della moglie, la somma mensile di euro 800,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, da rivalutare in base agli indici Istat oltre al 100% delle spese straordinarie per il figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Pavia con Protocollo 2323/16 del 9.11.2016 che qui si allega e che si riportano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli,
11) I genitori hanno già prestato il consenso alla scuola privata sino al completamento del ciclo scolastico;
12) il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra a titolo di contributo al Pt_1 CP_1
mantenimento del coniuge, la somma mensile di euro 500,00 somma che sarà versata alla anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a decorrere dalla di uscita dalla casa coniugale della IG.ra , e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, CP_1
costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di febbraio 2025 (prima rivalutazione).
13) l'assegno unico verrà assegnato in via esclusiva alla IG.ra ; CP_1
14) i coniugi si impegnano entrambi a non presentare al figlio sin da ora eventuali compagni Per_1
e/o nuovi partners per due anni dalla sottoscrizione del presente accordo;
15) i coniugi si impegnano entrambi a non convivere sin da ora con eventuali compagni e/o nuovi partners ed il figlio per sette anni dalla sottoscrizione del presente accordo;
16) la violazione delle condizioni di cui ai punti 15) e 16) comporterà la rinuncia da parte della IG.ra al percepimento dell'assegno di mantenimento per sé; CP_1 17) il IG. si impegna a ristrutturare la casa sita in Vermezzo con LO, Via Piave n.5/A nonché Pt_1
ad arredarla con un budget complessivo di spesa massimo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) che verserà direttamente alla impresa/alle imprese individuate per la ristrutturazione nonché al negozio di arredamento;
18) I coniugi prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
19) La casa sita in Vermezzo con LO, Via Piave n. 5/A risulta intestata formalmente alla moglie ma fu acquistata con fondi del marito. Con mandato ad alienare senza rappresentanza del 16.12.2011
(doc. 14 in atti, depositato dal difensore in data 10.04.2024) atto del Notaio Dott.ssa Pt_1
, Rep. 40.261 Raccolta 8.556 registrato a Vigevano il 22.12.2011 al n. 5913 serie 1T il IG. Per_2 conferiva alla moglie che accettava il mandato senza rappresentanza “affinchè la stessa Pt_1 mandataria abbia a vendere secondo le indicazioni del mandante….”. Ai fini dell'esecuzione del mandato sopra conferito, il IG. trasferiva la piena proprietà dell'immobile de quo, Parte_1
e al punto 6) le parti concordavano: “il mandatario è gravato dall'onere di restituire al mandante l'intero valore del prezzo dell'immobile in oggetto una volta venduto…”. Con ricorso per separazione e divorzio le parti hanno deciso di regolamentare i reciproci rapporti mediante l'impegno del IG. a trasferire definitivamente (e dunque non solo sub mandato) l'immobile Pt_1 alla moglie (e dunque senza alcuna restituzione del prezzo in caso di vendita) e che l'atto di trasferimento sarà effettuato in data successiva con atto notarile previo esito del procedimento di autorizzazione del Giudice tutelare che verrà richiesto direttamente dal Notaio. Sarà a discrezione del Notaio prescelto decidere la modalità con la quale attuare tale obbligo e cioè se riassegnare con un primo atto l'immobile al marito e contestualmente a tale trasferimento, effettuare un secondo atto con il quale il marito trasferisce al figlio la nuda proprietà del medesimo immobile e contestualmente l'usufrutto alla moglie ovvero se procedere con un trasferimento della nuda proprietà da parte della IG.ra direttamente al figlio senza alcun passaggio intermedio, affidandosi i coniugi alla CP_1 procedura meno costosa in termini di tassazione che verrà suggerita dal Notaio prescelto. L'atto notarile verrà sottoscritto all'atto della sottoscrizione delle note scritte di sostituzione della udienza di divorzio, previo positivo esito del procedimento di autorizzazione del Giudice tutelare e contestualmente al trasferimento, il marito, con obbligo sottoscritto sempre nelle note di sostituzione della udienza di divorzio, all'atto del rogito si obbliga ad intestare la nuda proprietà del medesimo immobile al figlio e a riconoscere l'usufrutto alla moglie ovvero i coniugi seguiranno la Per_1
procedura di intestazione indicata dal Notaio scelto dal IG. Le spese notarili e della Pt_1 procedura volontaria innanzi al Tutelare necessaria per acquisire la autorizzazione alla intestazione della nuda proprietà al minore, saranno a carico del IG. ” Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3.03.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma
1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 199/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 20.06.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Caltagirone, in data 11/09/2010, (atto n.125, parte II, Controparte_1
Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.; 5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di conIGlio del 24.02.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi