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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 224/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LI DR, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1035/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Siracusa - Via Malta 106 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 301259600000102207 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.6.2025 Ricorrente_1 e Ricorrente_2 quali eredi di Decuius_1 impugnavano l'avviso di accertamento del 21.3.2025 per Tosap 2024 eccependo che per il terreno sito in Indirizzo_1, giusta richiesta del el 1994, era stato autorizzato dalla Provincia nel 1998 un varco di accesso al fondo come poteva rilevarsi dalla documentazione prodotta. Precisavano le ricorrenti di aver impuignao precedenti atti analoghi sempre con esito favorevole.
Chiedevano pertanto l'annullamento del'atto.
Nessuno si costituiva per controparte.
Alla udienza del 2.12.2025 la vertenza viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice che dall'ampia documentazione in atti si rileva come il varco di acceso al terreno delle ricorrenti, eredi di Decuius_1, fosse stato autorizzato nel 1998 con provvedimento n. 10530 dalla Provincia di Siracusa né d'altronde risulta che siano stati eseguiti ulteriori lavori o modificato lo stato dei luoghi. Peraltro, stante la mancata costituzione della resistente, le contestazioni proposte non sono state confutate.
Ritenuto altresì che, con diverse sentenze sono stati accolti dei ricorsi per avvisi analoghi, per precedenti annualitài, stante la fondatezza va accolto il ricorso ed annullato l'avviso opposto con condanna della resistente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla l'avviso .
Condanna il Libero Consorzio al pagamento delle spese liquidate in € 278,00 oltre accessori e CU .
Siracusa, 2.12.2025
Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LI DR, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1035/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Siracusa - Via Malta 106 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 301259600000102207 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.6.2025 Ricorrente_1 e Ricorrente_2 quali eredi di Decuius_1 impugnavano l'avviso di accertamento del 21.3.2025 per Tosap 2024 eccependo che per il terreno sito in Indirizzo_1, giusta richiesta del el 1994, era stato autorizzato dalla Provincia nel 1998 un varco di accesso al fondo come poteva rilevarsi dalla documentazione prodotta. Precisavano le ricorrenti di aver impuignao precedenti atti analoghi sempre con esito favorevole.
Chiedevano pertanto l'annullamento del'atto.
Nessuno si costituiva per controparte.
Alla udienza del 2.12.2025 la vertenza viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice che dall'ampia documentazione in atti si rileva come il varco di acceso al terreno delle ricorrenti, eredi di Decuius_1, fosse stato autorizzato nel 1998 con provvedimento n. 10530 dalla Provincia di Siracusa né d'altronde risulta che siano stati eseguiti ulteriori lavori o modificato lo stato dei luoghi. Peraltro, stante la mancata costituzione della resistente, le contestazioni proposte non sono state confutate.
Ritenuto altresì che, con diverse sentenze sono stati accolti dei ricorsi per avvisi analoghi, per precedenti annualitài, stante la fondatezza va accolto il ricorso ed annullato l'avviso opposto con condanna della resistente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla l'avviso .
Condanna il Libero Consorzio al pagamento delle spese liquidate in € 278,00 oltre accessori e CU .
Siracusa, 2.12.2025
Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)