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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 312/2023 R.G. promossa da
( ) rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Marco Cuttone e Concetta Currao
Reclamante contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2
( ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, Controparte_4
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4 [...]
( , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_5
tempore, ( ), in persona Controparte_6 P.IVA_6
del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7
1
[...] ( , in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e P.IVA_7
difesi dall'avv. Agatino Cariola;
Reclamati / reclamanti incidentali
OGGETTO: reclamo – impugnativa di licenziamento ex legge 92/2012.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Catania in data 13.11.2021 ex art. 1 commi 47 e ss. della legge n. 92 del 2012 , dipendente a tempo Parte_1
indeterminato del COo di Bonifica della Sicilia Orientale (di seguito ) CP_1
con il ruolo di Direttore Generale (nominato con delibera n.7 del 26.10.2017), impugnava il licenziamento per giusta causa allo stesso irrogato con delibera n. 11 del
29.5.2020, conclusiva dei procedimenti disciplinari traenti origine dalle contestazioni di addebito di cui: 1) alla nota prot. n. 614 dell'8.8.2019, con cui gli era stato contestato l'utilizzo di espressioni denigratorie a carico del , Parte_2
nonché l'assunzione di un contegno scorretto e di Controparte_8
insubordinazione verso l'amministrazione consortile, verso il
[...]
e verso un collega dirigente;
2) alla nota prot. n. 108 del 4.9.2019, con Parte_2
cui gli era stata contestata la mancata attivazione delle procedure finalizzate al recupero delle elargizioni illegittime di emolumenti stipendiali, accessori e di altra natura erogate agli amministratori e ai dipendenti del di Controparte_4
3) alla nota prot. n. 150 del 9 ottobre 2019, con cui gli erano state contestate CP_4
le seguenti condotte: a) avere adottato determine di impegno volte a dare attuazione alla determina n.3 del 16/10/2018 in contrasto con le indicazioni dell'Assessorato vigilante e con le note di indirizzo del Commissario RI indicate nella contestazione;
b) aver mantenuto e continuato a percepire l'indennità di funzione di cui all'art. 27 CCNL NT , nonostante la nomina a Direttore Controparte_1
Generale del della e la conseguente Controparte_1 Controparte_1
applicazione del principio di omnicomprensività della retribuzione;
c) la recidiva per le infrazioni indicate nella nota prot. n. 614 del 8.8.2019 e nella nota prot. n. 108 del
4.9.2019.
2 Il Tribunale, con ordinanza del 14.10.2021, rigettava il ricorso, escludendo la natura ritorsiva del licenziamento che riteneva giustificato alla luce delle risultanze istruttorie.
Con sentenza n. 1241/2023 del 29 marzo 2023 il Tribunale rigettava l'opposizione proposta dal avverso l'ordinanza resa in fase sommaria, confermando la stessa Pt_1
e condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali.
In sintesi, il primo giudice: - rigettava l'eccezione sollevata dall'opponente di non tempestività delle contestazioni disciplinari del 4.9.2019 e del 9.10.2019; - riteneva sussistente la giusta causa di recesso in relazione alla contestazione relativa alla mancata attivazione da parte del delle procedure finalizzate al recupero delle Pt_1
elargizioni illegittime di emolumenti stipendiali, accessori e di altra natura erogate ai dirigenti e ai dipendenti del , rigettando la censura Controparte_4
dell'opponente secondo cui l'inerzia nel recupero di dette indennità non avrebbe prodotto alcun pregiudizio a carico dell'Ente e secondo cui in sede di ordinanza
Fornero non si sarebbe tenuto conto di una serie di note da cui emergeva che il Pt_1
aveva posto in essere gli atti dovuti;
- per quanto riguardava il mantenimento dell'indennità di funzione, il Tribunale confermava quanto sul punto statuito nell'ordinanza opposta, evidenziando che l'art. 27, comma 2, CCNL NT
CO di Bonifica ricollega la concessione di detta integrazione all'espletamento di attività ulteriori, rispetto a quelle proprie della funzione, che siano legate ad obiettivi il cui raggiungimento deve essere dimostrato ai fini del legittimo godimento della indennità, obiettivi che nel caso di specie non erano esistenti, tenuto conto dell'assenza di un provvedimento individuatore degli stessi, della mancata dimostrazione del raggiungimento dei detti obiettivi, dell'esclusività dell'incarico di Direttore Generale del e dell'attribuzione a terzi degli incarichi di Controparte_1
Dirigenza dell'Area Agraria e dell'Area Tecnica e di capo Settore Tecnico in precedenza ricoperti dall'opponente.
Il Tribunale altresì respingeva la censura dell'opponente relativa al mancato riferimento nell'ordinanza sommaria delle prodotte audio-registrazioni, osservando che le stesse non erano da sole idonee a comprovare né la natura ritorsiva del
3 licenziamento né che lo stesso fosse stato irrogato per motivo illecito determinante o in frode alla legge, in quanto non vi erano elementi di riscontro atti a consentire di collocare nel tempo dette audio-registrazioni e a suffragarne il contenuto, non essendo state le stesse trascritte mediante relazione giurata di perito.
Indi, richiamato integralmente il contenuto dell'ordinanza opposta, escludeva che vi fosse la prova della natura ritorsiva del licenziamento, attesa l'avvenuta dimostrazione da parte del datore di lavoro dell'esistenza di una giustificazione effettiva del licenziamento;
escludeva che l'atto di recesso fosse stato adottato in frode alla legge;
riteneva sussistente il requisito della proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione espulsiva irrogata, tenuto conto della recisione del legame di fiducia che connota il rapporto dirigenziale e della consistenza dei fatti contestati sussumibili nella fattispecie di licenziamento in tronco di cui all'art. 5, lett. E) e C), allegato H del CCNL
NT CO;
rigettava infine la domanda proposta in via CP_1
subordinata, volta ad accertare l'illegittimità e non giustificatezza del licenziamento per tutti gli altri motivi enunciati in ricorso.
Avverso detta sentenza ha proposto reclamo , con ricorso depositato in Parte_1
data 27.4.2023.
Il si è costituito istando per il rigetto del Controparte_1
gravame e a sua volta proponendo reclamo incidentale condizionato all'accoglimento del gravame principale.
La causa è stata posta in decisione in data 9.1.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di reclamo, censura il capo della sentenza Parte_1
che ha escluso la violazione del principio di tempestività delle contestazioni disciplinari. Deduce che la contestazione disciplinare del 04.09.2019 è connessa alla mancata esecuzione di disposizioni risalenti al mese di febbraio 2017 (dunque a due anni prima dell'avvio del procedimento disciplinare), in relazione a cui egli aveva puntualmente relazionato al Commissario RI;
che il già dal 2018 CP_1
4 era a conoscenza dei fatti, rappresentando la nota del 02.09.2019 n. 5098 solo un mero escamotage per aggirare l'applicazione del termine di 30 giorni previsto dal CCNL sopra indicato. Aggiunge che anche la contestazione disciplinare del 09.10.2019 era tardiva, e che sul punto la sentenza ha erroneamente ritenuto che le relative circostanze fossero note al solo dopo l'invio della nota prot. n. 136 del 30.09.2019 e CP_1
della nota prot. n. 129 del 18.9.2019; tuttavia, assume il reclamante, le circostanze contestate in via disciplinare relative alla determina n. 3/2018 erano note al CP_1
per essere state oggetto del primo procedimento disciplinare del giugno 2019 mentre, per ciò che riguardava la percezione dell'indennità di funzione, poiché le spese del personale vengono puntualmente evidenziate in seno ai bilanci e ai rendiconti e detti atti vengono approvati previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e delibera commissariale di adozione e successivo decreto regionale di approvazione, doveva ritenersi che il avesse avuto completa e dettagliata Parte_2
conoscenza del fatto contestato già a marzo 2019, al momento dell'approvazione del bilancio di previsione, e a maggio dello stesso anno in sede di approvazione del rendiconto 2018.
1.2. Con il secondo motivo il reclamante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistenti e idonei a giustificare il licenziamento i fatti oggetto delle contestazioni disciplinari del 4 settembre 2019 e dell'8 ottobre 2019, con particolare riferimento alle indennità ex art. 27 percepite dai dirigenti dell'ex CP_1 [...]
di nonché all'indennità ex art. 27 riconosciuta allo stesso ing. CP_1 CP_4
anche per il periodo in cui aveva ricoperto l'incarico di Direttore Generale Pt_1
del della . Deduce che detta statuizione è il Controparte_1 Controparte_1
frutto di un “travisamento degli atti e dei documenti di causa” e ribadisce al riguardo:
- che l'asserita inerzia di esso reclamante nel disporre il recupero delle indennità corrisposte ai NT dell'ex non aveva arrecato Controparte_4
alcun pregiudizio all'Ente; - che la sentenza ha omesso di considerare che le indagini, attività ispettive e pareri resi dall'Ufficio legale della Regione non aveva riguardato l'indennità di cui all'art. 27 del CCNL;
- che il era a conoscenza degli atti CP_1
5 da lui adottati con nota prot. n. 821 del 11.10.2018 in cui aveva comunicato ciò che avrebbe fatto e chiarito le relative competenze;
- che le note prot. 10720/2017 e prot.
21530/2017 valorizzate dal primo giudice riguardavano la diversa questione dell'applicazione anche ai dipendenti del dell'art. 14 l. r. n. 8/2016 (già art. CP_1
13 della l. r. 13/2014) ovvero il superamento del tetto stipendiale e per il quale egli aveva provveduto ai recuperi;
- che anche la successiva nota prot. 670 del 7.08.2018 richiamata in seno alla sentenza e valorizzata al fine di individuare un insussistente inadempimento riguardava le indennità di cui al parere dell'ufficio Legislativo e
Legale ivi allegato e rilasciato nell'ambito dell'attività ispettiva che aveva ad oggetto
“i superminimi” e il “compenso speciale” di cui all'art. 30 del CCNL;
- che la giusta causa era stata erroneamente ricondotta alla mancata adozione di atti che il Direttore
Generale non avrebbe tuttavia potuto adottare autonomamente, trattandosi di provvedimenti rientranti esclusivamente nella competenza di altri soggetti;
- che la sentenza della Corte dei Conti e gli atti allegati, richiamati dal primo giudice, non solo erano irrilevanti ai fini della fondatezza della contestazione ma confermavano la legittimità dell'operato di esso reclamante, tenuto conto che la Corte dei Conti non gli aveva contestato alcuna responsabilità di natura contabile (né in ordine alla sua indennità né per l'asserito mancato recupero); - che in ordine alla percezione dell'indennità di funzione ex art. 27 CCNL, la sentenza impugnata era erronea per avere ritenuto che esso reclamante si sarebbe automantenuto e autoliquidato una indennità non dovuta: - che al contrario nel caso in specie il mantenimento dell'indennità oltre che dalle previsioni contrattuali, normative e regolamentari (che prevedevano che al momento del transito dai consorzi mandatari al nuovo
[...]
va garantito il medesimo trattamento economico e normativo anche ai CP_1
dirigenti), era giustificato non in ragione dell'assunzione da parte del delle Pt_1
funzioni di Direttore Generale del COo di Bonifica della Sicilia Orientale
(incarico già di per se più gravoso dell'ex incarico di Direttore del solo CP_1
di ) o di due incarichi ad interim, ma in ragione del fatto che nella
[...] CP_2
fase transitoria di attuazione della riforma dei CO il reclamante assumeva anche
6 la funzione di Direttore Generale di tutti gli ex consorzi mandatari;
- che inoltre non erano stati considerati i diversi incarichi mantenuti dal anche dopo la nomina Pt_1
a Direttore Generale, come quello di responsabile della diga ON ZO che presupponeva ingenti responsabilità e il raggiungimento di importanti risultati e che, se conferito all'esterno, avrebbe determinato un esborso economico triplo rispetto al totale dell'indennità contestata;
- che erroneamente la sentenza impugnata ha parlato di grave pregiudizio a fronte di una indennità che per due anni ammontava ad €
27.000,00 lordi;
che altrettanto erroneamente la condotta di mantenere l'indennità in questione è stata qualificata come “uso illecito” e “distrazione” di somme che non solo erano esposte in bilancio ogni anno ed approvate dagli organi competenti, ma erano finanziate con apposito capitolo di spesa non utilizzabile a fini diversi. Il reclamante richiama nel resto le difese svolte nel ricorso introduttivo in ordine alla legittimità del proprio operato in relazione al mantenimento dell'indennità di funzione e, in conseguenza, in ordine alla insussistenza dei fatti contestati o comunque alla loro irrilevanza disciplinare.
1.3.Con il terzo motivo, impugna il capo della sentenza che ha ritenuto che le audio- registrazioni da lui prodotte in giudizio non sarebbero idonee a fornire la prova della natura ritorsiva del licenziamento o che detto licenziamento era stato irrogato per motivo illecito determinante o in frode alla legge. Sostiene che il contenuto di dette audio-registrazioni, la loro riferibilità al Commissario RI pro tempore e la loro collocazione temporale non erano stati contestati dalla controparte con applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; produce nel presente grado le audio registrazioni in oggetto munite di trascrizione giurata anche con riferimento alla data di registrazione e acquisizione.
1.4. Con il quarto motivo ripropone le doglianze relative alla violazione dell'art. 18 della legge 300/1970 e degli artt.1344 - 1345 c.c. con riferimento al carattere ritorsivo, in frode alla legge ed al motivo illecito determinante del disposto licenziamento.
Assume che gli episodi esaminati e denunciati in ricorso sono stati erroneamente valutati in quanto considerati isolatamente senza tenere conto del contesto
7 complessivo e omettendo ogni valutazione riguardo alla volontà del datore di lavoro;
evidenzia che al contrario dal complesso degli atti posti in essere dal CP_1
emerge la volontà del Commissario RI di esautorare il Direttore Generale delle proprie competenze. Reitera le argomentazioni relative alle singole vicende che secondo la sua prospettazione connotano come ritorsivo il licenziamento, relativamente allo stanziamento dei fondi per il personale avventizio, al distacco di una dipendente del presso altra amministrazione, allo sgravio di somme CP_1
operato in favore di un utente del , al blocco delle promozioni, alla CP_1
costituzione di una Segreteria Commissariale. Deduce, poi, che il licenziamento non
è fondato su un giustificato motivo soggettivo ma esclusivamente sulla volontà di espellere un lavoratore non più gradito e, come tale, è nullo in quanto fondato su motivo illecito determinante ex art.1345 c.c. o comunque disposto in frode alla legge ex art.1344 c.c.
Lamenta che la sentenza impugnata avrebbe dovuto riconoscere il risarcimento del danno sulla base dell'art.29 del CCNL NT Servizi Pubblici Locali, che prevede il riconoscimento di 24 mensilità, oltre all'indennità di preavviso pari a 10 mensilità ex art. 61 del CCNL . Controparte_1
1.5. Con il quinto motivo di reclamo, il reclamante critica il capo della sentenza con cui sono state rigettate le doglianze già mosse nei precedenti gradi in ordine alla legittimità e giustificatezza del licenziamento. Ripropone l'eccezione di incompetenza del Commissario RI in ordine all'avvio e conclusione dei procedimenti disciplinari, rilevando che in alcun modo gli artt. 9, comma 9 e 19 del Regolamento di Organizzazione del e la deliberazione n. Controparte_1
468/2017 prevedono tale competenza a differenza di quanto statuito dal primo giudice.
Sostiene sul punto che l'allegato H del CCNL NT CO di Bonifica specifica espressamente che i provvedimenti disciplinari devono essere assunti dal competente
“organo collegiale del ” e che il Commissario aveva solo il potere di CP_1
“avviare” i provvedimenti di cui al CCNL, dovendosi per il resto affidare al competente organo collegiale del o, in mancanza dello stesso, provvedere CP_1
8 alla sua costituzione e affidargli ogni potestà disciplinare. Ripropone la censura relativa alla violazione del principio di specificità delle contestazioni, alla mancata valutazione del parere reso dalla Commissione nel corso del procedimento disciplinare, alla violazione del ne bis in idem in relazione alla contestazione disciplinare del 09/10/2019 (per ciò che riguarda le vicende relative alla determina n.3 del 2018, già contestate con addebito del 24/06/2019), alla violazione del principio di proporzionalità tra fatti addebitati e sanzione disciplinare espulsiva, alla omessa pronuncia circa la inesistenza della recidiva contestata al punto n.3 della nota di addebito n.150 del 09/10/2019.
1.6. Con il sesto e ultimo motivo censura la statuizione di condanna alle spese di lite e deduce che la complessità della vicenda avrebbe dovuto indurre il giudice a disporne la compensazione.
1.7. Con l'unico motivo di reclamo incidentale, condizionato all'eventuale accoglimento del gravame principale, il eccepisce l'inammissibilità della CP_1
domanda del volta ad ottenere la reintegra nel posto di lavoro per essere il Pt_1
reclamante, già all'epoca dell'istaurazione del rapporto di lavoro con il , CP_1
pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, evidenziando che su detta domanda il tribunale non si è pronunciato.
2. Il reclamo proposto da è infondato. Parte_1
2.1. E' infondato il primo motivo, relativo alla violazione del principio di immediatezza delle contestazioni del 4.9.2019 e del 9.10.2019, avendo il primo giudice correttamente ritenuto che il ha proceduto, in entrambi i casi, alle CP_1
contestazioni dopo avere avuto piena cognizione dei fatti addebitabili al Direttore
Generale, nel rispetto dei termini fissati dal CCNL applicabile.
Secondo i consolidati principi giurisprudenziali in materia, l'immediatezza della contestazione - diretta a garantire il lavoratore onde consentirgli un'utile difesa- è compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti, specie quando gli stessi, come nella specie,
9 siano connotati da complessità, restando riservata al giudice di merito la valutazione delle ragioni che possono avere causato l'eventuale ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, si vedano, tra le tante, Cassazione civile sez. lav., 22/08/2024, n.23031, Cass. civ.
n.381/2016; Cass. civ. n. 16841/2018).
Nella specie i termini per la contestazione disciplinare sono disciplinati dal CCNL
NT CO di Bonifica, che all' art.1 dell' allegato H prevede che «Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dirigenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del CP_1
dirigente senza avergli preventivamente e specificamente contestato per iscritto
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione dell'addebito al dirigente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando al dirigente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l'audizione personale dello stesso …”.
E' condivisibile quanto ritenuto dal primo giudice sul punto. In relazione alla contestazione disciplinare del 4.9.2019, invero, deve ritenersi che il abbia CP_1
avuto piena cognizione dei fatti addebitabili in data 2.9.2019 a seguito della nota prot.
n.5098, con cui il aveva dato riscontro a precedente Controparte_4
nota del Commissario RI significando che agli atti dello stesso
[...]
non risultavano disposizioni volte a procedere ad eventuali Controparte_4
recuperi, che il Direttore Generale aveva relazionato con la nota n.821/2018 e che sull'argomento si era in attesa delle determinazioni della Commissione Ispettiva istituita con D.A. n.18/GAB dal 14/02/2019.
10 Le doglianze del reclamante, secondo cui la contestazione sarebbe tardiva attenendo a fatti di cui il era a conoscenza già dal 2018, non sono fondate CP_1
in quanto non tiene conto dell'intervallo di tempo necessario allo svolgimento della necessaria attività da parte del Commissario al fine di verificare Parte_2
l'eventuale attività di recupero che era stata compiuta dal Direttore Generale a seguito delle direttive commissariali ricevute con cui lo stesso Direttore Generale era stato invitato e sollecitato a recuperare le somme elargite in modo indebito ai dirigenti del
8 (di cui si dirà infra). CP_1 CP_1
Dalla suddetta nota n.5098 emerge chiaramente, tra l'altro, che l'attività ispettiva era ancora in corso, e ciò conferma la tempestività della contestazione e l'assenza di qualsiasi violazione da parte dell'ente consortile dei termini dettati dal CCNL, che dopo avere ricevuto un definitivo riscontro da parte del Controparte_4
(che era il consorzio mandatario interessato al recupero delle somme) ha
[...]
proceduto alla contestazione disciplinare con la nota prot. n.108 del 4.9.2019.
Analogamente, va confermata la tempestività della contestazione disciplinare del
9/10/ 2019; anche in tal caso l'Ente consortile ha dovuto espletare i necessari controlli al fine di verificare lo stato di attuazione della determina n.3/2018, in relazione a cui la piena conoscenza dei fatti da parte del va fatta risalire alla trasmissione CP_1
della nota prot. n. 136 del 30.9.2019 (con cui sono stati trasmessi al Commissario
RI i riscontri dei consorzi mandatari circa gli impegni di spesa in attuazione della citata determina n.3/2018, emessa dal Direttore Generale, negativamente valutata dall'organo di vigilanza e che secondo le direttive commissariali ricevute dallo stesso Direttore Generale non avrebbe dovuto avere alcuna attuazione).
In relazione alla tempestività dell'addebito relativo al mantenimento ed alla percezione dell'indennità di funzione deve invece farsi riferimento alla nota prot. n.
129 del 18.9.2019, con cui i consorzi mandatari hanno trasmesso al Commissario
RI - che ne aveva fatto richiesta con nota prot. n. 723 del 13.9.2019 -i prospetti contenenti l'indicazione delle singole voci che componevano la busta paga del Direttore Generale, dei Vice Direttori e dei NT in servizio.
11 Ritiene il collegio che solo nelle date sopra indicate possa ritenersi – tenuto conto della complessità delle vicende oggetto degli addebiti e delle relative verifiche- raggiunta da parte del la piena conoscenza dei fatti e delle omissioni CP_1
imputabili al Direttore Generale;
dunque entrambe le contestazioni sono tempestive e rispettose del termine previsto dal CCNL.
2.2. Anche il secondo motivo di reclamo, relativo alla non sussistenza della giustificatezza del licenziamento per i fatti addebitati al dirigente con le contestazioni disciplinari del 4.9.2019 e dell'8.10.2019 (in relazione alla indebita percezione della indennità di funzione ex art.27 CCNL), è infondato.
In dettaglio, la contestazione del 4.9.2019 riguarda il mancato recupero da parte del nella sua qualità di Direttore Generale della elargizione di emolumenti Pt_1
stipendiali accessori e di altra natura erogati ai dirigenti del 8 di Controparte_1
come accertato in sede di visita ispettiva, la cui relazione conclusiva dava atto CP_4
che tali emolumenti (alcuni dei quali corrisposti anche al Direttore Generale) non erano conformi alle previsioni legislative e contrattuali.
Con la contestazione del 9.10.2019 è stato addebitato al Direttore Generale Pt_1
di aver continuato a percepire l'indennità di funzione ex art 27 CCNL. In particolare, sotto tale profilo, nella relativa lettera di contestazione si legge: “…2) Con nota prot.
n. 129 del 18/09/2019, su richiesta dello scrivente Commissario giusta nota prot. n.
723 del 13/09/2019, sono stati trasmessi i prospetti elaborati dai competenti Uffici dei
CO mandatari contenenti le singole voci che compongono la busta paga del
Direttore Generale, dei Vice Direttori e dei NT in servizio, con l'indicazione dei relativi importi mensilmente corrisposti. Dagli atti trasmessi dal mandatario
di è emerso che la S.V. percepisce un'indennità di funzione ex CP_2 CP_2
art. 27 del CCNL pari ad € 1.052,00 in aggiunta quella contrattualmente prevista di €
448,00 per un ammontare complessivo di € 1500,00. Tale indennità aggiuntiva risulta attribuita alla S.V. con Delibera n 19 del 30/04/2014 adottata dal Commissario
RI del , nella quale si specifica la Controparte_2
stessa trova fondamento nello svolgimento di incarichi aggiuntivi al CP_9
[...]
[...] tra i quali quelli di Dirigente ad interim dell'Area Agraria e dell'Area
[...]
Tecnica, nonché di Capo Settore Tecnico. In considerazione che, successivamente alla nomina a Direttore Generale del , giusta Delibera 7/2017, CP_1 Controparte_1
la S.V. ha adottato gli atti di assegnazione dei NT alle Aree del Controparte_1
(Determine n.1/2017 e n.1/2018) e dei singoli CO mandatari (ODS n.
[...]
439/2018) venendo meno, in fatto e in diritto, l'assegnazione degli incarichi ad interim Part in capo a Inoltre, la superiore attribuzione giuridicamente ha perso la propria efficacia con la costituzione del e la nomina Controparte_1
della quale Direttore Generale dello stesso e dei singoli CO mandatari e che, Pt_4
pertanto, sarebbe stato necessario un riconoscimento ad hoc da parte dell'Amministratore del nuovo . A tal fine lo scrivente, con Delibera Controparte_10
n. 34/2019 ha disposto la sospensione in autotutela con effetto immediato della corresponsione dell'indennità di funzione ex art. 27 del CCNL pari ad € 1.052,00 percepita dalla in quanto illegittima dando mandato agli Uffici consortili di Pt_4
procedere all'elaborazione dei conteggi della predetta indennità percepita dalla Pt_4
dalla nomina a Direttore Generale del fino alla data Controparte_1
odierna, per il successivo recupero. La superiore vicenda, pertanto, rimane espressione di mancanza del senso dell'onore e del senso morale, violazione dolosa dei doveri d'ufficio, illecito uso o distrazione di somme amministrate con grave pregiudizio del rilevanti ai sensi dell'art. 5, lett. c)- d) ed e) del vigente CP_1
CCNL per i NT dei CO di Bonifica, allegato H”.
Quanto invece alla prima delle contestazioni (mancato recupero di somme indebitamente percepite da dirigenti del 8 di Ragusa), emerge Controparte_1
dagli atti che il Commissario RI pro tempore dell'epoca (dott. ) CP_11
aveva emesso una serie di note di sollecito nei confronti del nella sua qualità Pt_1
di Direttore Generale al fine di procedere al recupero.
Segnatamente, con nota prot. 355 del 17 maggio 2018 il Direttore Generale veniva invitato ad attivare “…con la massima sollecitudine e con ordine prioritario, le necessarie verifiche atte da individuare e quantizzare, alla luce del quadro delineato
13 con gli accertamenti effettuati, tutte le situazioni di erogazione illegittime di emolumenti stipendiali, accessori e di qualsiasi altra natura che sono state erogate nel disprezzo delle norme vigenti, che sono oggetto di contestazione da parte dell'Organo di vigilanza e che vanno soggette a procedure di recupero ..”. Con successiva nota prot. 363 nuovamente il Commissario RI invitava il
Direttore Generale ad attivare le procedure per il recupero degli indebiti e fare le dovute comunicazioni alla Procura Generale della Corte dei Conti. Con altra successiva nota prot. 670 del 7.08.2018 inviata dal Commissario RI
, il Direttore Generale veniva invitato a “volersi attivare con la massima CP_11
urgenza affinché vengano accertate ipotesi di danno erariale addebitabili ad
Amministratori/NT pro tempore del 8 di ” e a Controparte_1 CP_4
predisporre immediatamente, oltre le denunce di rito indirizzate alla Procura Regionale della Corte dei Conti “le procedure finalizzate al recupero dell'indebito oggettivo individuato comunicando immediatamente i risultati degli accertamenti e delle attività intraprese anche dall'organo tutorio…” segnalando che alle precedenti note dello stesso Commissario RI non era stato dato alcun riscontro dal Direttore
Generale.
A fronte delle suddette richieste e solleciti ai fini del recupero di somme elargite in modo non conforme alla legge, risulta infondato quanto sostenuto dal reclamante circa il fatto che nessuna diffida è rinvenibile negli atti di causa (pag.91 del reclamo).
È infondata anche la doglianza del reclamante secondo cui le note sopra indicate– unitamente alle altre valorizzate dalla sentenza impugnata - si riferirebbero solo alla questione del superamento del tetto stipendiale dei dirigenti e al recupero dei
“superminimi” e del “compenso speciale” di cui all'art. 30 del CCNL e non alle indennità (tra cui quella di funzione percepita anche dal Direttore Generale) oggetto dell'addebito disciplinare.
Invero, risulta dagli atti, in relazione all'omesso recupero delle somme indebitamente percepite dai dirigenti del , che la CP_1 Controparte_4
14 Corte dei conti ha accertato un danno erariale a carico del (cfr., sentenza CP_1
Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 699/2021).
Detta sentenza rileva nel presente giudizio in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, riguarda tanto la indennità di funzione quanto il compenso speciale di cui all'art. 30 del CCNL, e dunque riguarda le stesse questioni che sono oggetto dell'addebito disciplinare del 04/09/2019.
È infondata la censura con cui il reclamante deduce che la sua presunta inerzia nel disporre il recupero delle indennità sopra indicate non avrebbe prodotto alcun pregiudizio in quanto, all'esito della sentenza della Corte dei Conti, il CP_1
avrebbe dovuto procedere al recupero delle somme indebitamente erogate ma non risulta che né il Commissario né il nuovo Direttore Generale abbiano mai posto in essere atti di recupero.
Sul punto ci si limita ad evidenziare che il danno erariale risulta accertato dal giudice contabile e non è escluso né dagli eventuali atti interruttivi posti in essere dall'
[...]
, né dal fatto che la elargizione delle somme indebite sia derivata da CP_12
determine adottate dal precedente Direttore Generale e non dal Pt_1
Invero, il fatto che quest'ultimo non sia stato parte del giudizio dinanzi alla Corte dei Conti o il fatto che non sia stata accertata una sua qualche responsabilità contabile, non esclude la responsabilità disciplinare del dipendente per i fatti oggetto di causa, atteso che sul piano disciplinare ciò che è stato imputato al dal è una Pt_1 CP_1
condotta omissiva, consistente nel non essersi attivato ai fini del recupero di somme la cui elargizione in sede di visita ispettiva era stata accertata essere indebita.
Il nella sua qualità di Direttore Generale, era perfettamente a conoscenza Pt_1
del fatto che le somme percepite dai dirigenti del di - così come CP_4 CP_4
quelle da lui percepite a titolo di “indennità di funzione” ex art. 27 CCNL (e di cui si parlerà infra in relazione alla contestazione del 9.10.2019) - erano state indebitamente elargite, essendo stato più volte, come già detto, invitato dal Commissario
RI a procedere al recupero.
15 Come correttamente rilevato dal appellato, i due piani (quello della CP_1
responsabilità disciplinare e quello di una eventuale responsabilità contabile) non vanno sovrapposti.
La condotta omissiva sopra indicata risulta provata non avendo il reclamante documentato di avere, a fronte dei numerosi solleciti del Commissario RI, emesso determine o altri atti finalizzati al recupero degli emolumenti stipendiali ed accessori erogati in modo indebito ai dirigenti del . Controparte_13
Invero, dagli atti emerge che egli si è limitato a riscontrare i solleciti con la nota n.821 dell'11.10.2018, in cui afferma, in sintesi, di non poter procedere al recupero affermando che: “ … con riferimento alla emissione di atti conseguenti l'attività della
Commissione Ispettiva incaricata ai sensi dell'art 20 L.R.45/95, questa Direzione non ha competenza aa agire con assunzione di provvedimenti che possano incidere sugli effetti delle deliberazioni adottate in precedenza dai Commissari Straordinari pro- tempore. Dall'esame complessivo della documentazione raccolta emerge, infatti, che gli emolumenti, le indennità in questione ed i compensi speciali, sono il risultato dell'esercizio del potere discrezionale di precedenti amministratori e di scelte non certamente sottoponibili a sindacabilità da parte dello scrivente che determinerebbe, oggi, un'indebita ingerenza sull'attività commissariale …”.
Appare evidente che una tale risposta, con cui il si è limitato ad affermare di Pt_1
non poter esprimere alcun sindacato in quanto gli emolumenti e le indennità oggetto di recupero (tra cui l'indennità di funzione che riguardava anche lo stesso reclamante) erano stati disposti con provvedimenti discrezionali dei precedenti Commissari
Straordinari, di fatto conferma la condotta omissiva tenuta dal predetto.
Va evidenziato che non trova riscontro quanto sostenuto dal reclamante circa il fatto di avere disposto il recupero delle somme, atteso che le note da lui richiamate nella sopra riportata nota di riscontro, riguardano la diversa questione del superamento del tetto massimo delle retribuzioni dirigenziali ai sensi dell'art.13, L.R. 11.06.2014 n°13, che non è stata oggetto di contestazione disciplinare.
16 Le somme che il era tenuto a recuperare riguardavano, invece, il compenso Pt_1
speciale e l'indennità di funzione” ex art. 27 CCNL in relazione a cui non risulta in atti alcun atto o richiesta di recupero emessa dal reclamante. Come segnalato dal
, le uniche diffide volte al recupero di dette somme sono solo state emesse CP_1
nel dicembre 2019 dal Commissario RI.
La condotta omissiva tenuta dal si appalesa di rilevante gravità, avuto Pt_1
riguardo al fatto che il predetto non ha eseguito le direttive dell'organo di amministrazione del in merito al recupero di somme corrisposte nel corso CP_1
degli anni in modo indebito a dirigenti.
Al riguardo si evidenzia che lo Statuto del CP_1 Controparte_1
prevede che il Direttore Generale è il vertice amministrativo del consorzio e svolge i compiti che lo statuto, i regolamenti e i provvedimenti di organizzazione gli attribuiscono ai fini dell'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del consorzio, tra cui gli atti di amministrazione e gestione del personale (art.40).
Inoltre, il Regolamento di Organizzazione del Controparte_1
espressamente prevede che il Direttore Generale risponde del proprio operato
[...]
al Consiglio di Amministrazione (art.9); e inoltre che “Il Direttore Generale, al fine di assicurare che le risorse siano impiegate secondo criteri di correttezza, di trasparenza, di efficacia, di efficienza, definisce strumenti, strutture organizzative, regole e processi di monitoraggio idonei a garantire il controllo interno di gestione.”
(art.7, comma 1); altresì, la gestione delle risorse deve essere effettuata dal Direttore
Generale in conformità agli indirizzi dati dall'organo di amministrazione del
( ai sensi del comma 2 del citato art. 7 del Regolamento “Il controllo di CP_1
gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale e deve rispondere alle seguenti finalità: -verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dagli Organi Consortili;
- valutare, tenendo in considerazione anche il grado di soddisfazione degli utenti, la funzionalità degli uffici, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nella gestione delle risorse attribuite al e la rispondenza delle determinazioni organizzative CP_1
17 dallo stesso adottate, fornendo anche elementi utili per l'adozione di adeguate misure correttive”).
Deve dunque confermarsi quanto statuito dal primo giudice circa la sussistenza della condotta omissiva di cui alla contestazione del 4.9.2019, non essendosi il Pt_1
attenuto – come invece era tenuto a fare sulla base delle disposizioni statutarie e regolamentari - alle disposizioni del . Risulta condivisibile Parte_2
quanto già rilevato dal primo giudice circa la sussistenza dell'elemento soggettivo di detta condotta omissiva, che involgeva anche somme percepite dallo stesso Direttore
Generale a titolo di indennità di funzione.
Passando a trattare la questione del mantenimento di tale indennità - oggetto della contestazione del 9.10.2019 - si evidenzia che la stessa è disciplinata dall'art. 27 del
CCNL NT che prevede: “In relazione alla particolare Controparte_1
professionalità delle funzioni dirigenziali ed alle connesse responsabilità ed impegno
è corrisposta ai Direttori di area un'indennità di funzione di importo mensile pari a quello indicato dalla tabella B allegata al presente contratto.
In sede aziendale, in presenza di assegnazione al dirigente di specifiche e particolari responsabilità connesse con l'assetto organizzativo ed operativo dell'ente e con il suo funzionamento, richiedenti più elevate prestazioni qualitative e quantitative del conseguimento di specifici risultati, potrà essere contrattata, tra il e il CP_1
singolo dirigente, un'integrazione della misura dell'indennità di funzione prevista dal
c.c.n.l.
Costituiranno, tra gli altri, criteri di valutazione utili per la quantificazione dell'integrazione dell'indennità di funzione la disponibilità all'impegno speciale richiesto per il conseguimento dei positivi risultati di cui al precedente comma e
l'aggiornamento professionale”.
Dagli atti emerge che la suddetta indennità integrativa era stata in origine attribuita al quando lo stesso era Direttore Generale del di Pt_1 Controparte_2
(con deliberazione n. 19 del 30.4.2014, nella misura di euro 1.052,00 in CP_2
18 aggiunta a quella contrattualmente prevista di euro 448,00, per un ammontare complessivo di euro 1.500,00), ed in ragione dello svolgimento di incarichi aggiuntivi.
Risulta altresì che dopo essere stato nominato, con delibera commissariale n. 7/2017,
Direttore Generale del COo di Bonifica della Sicilia Orientale, il ha Pt_1
assegnato a terzi gli incarichi suppletivi cui è collegata l'indennità di funzione.
La sentenza impugnata ha ritenuto che il mantenimento di detta indennità integrativa da parte del sia avvenuto in assenza dei presupposti individuati dall'art. 27 del Pt_1
CCNL, non potendosi l'indennità giustificare solo sulla base dell'incarico dirigenziale ricoperto e necessitando della prova dell'espletamento di attività ulteriori e del raggiungimento dei particolari obiettivi alla stessa connessi.
Ritiene il collegio di confermare quanto già statuito dal primo giudice, osservandosi che, come emerge dagli atti, presso il appellato è stata svolta un'attività CP_1
ispettiva all'esito della quale è stato accertato che il mantenimento dell'indennità di funzione da parte del Direttore Generale nonché da parte dei dirigenti del CP_13
non era conforme a legge, come anche confermato dalla Corte dei Conti.
[...]
Non sono fondate, al fine di escludere la rilevanza disciplinare della condotta, le deduzioni difensive svolte dal reclamante circa la sussistenza dei presupposti per mantenere in suo favore l'indennità di funzione ex art.27 CCNL (per il fatto che egli oltre ad essere Direttore Generale era anche direttore generale dei consorzi mandatari e per il fatto che le norme contrattuali prevedono che, al momento del transito dai consorzi mandatari al nuovo deve garantirsi il medesimo Controparte_1
trattamento economico e normativo anche ai dirigenti).
Ed infatti, a fronte di una visita ispettiva che aveva accertato come indebita la percezione dell'indennità e di delibere commissariali con cui si era dato incarico al
Direttore Generale di procedere al recupero, era evidente che il era tenuto ad Pt_1
uniformarsi a tali direttive dell'Ente, alla stregua delle norme statutarie e regolamentari già richiamate.
Risulta senza dubbio illegittima la condotta del il quale, ritenendo di avere Pt_1
diritto a mantenere l'indennità in oggetto, ha continuato a liquidarsi la stessa in
19 violazione delle disposizioni del Commissario straordinario, ed è evidente che il reclamante, al fine di tutelare le proprie ragioni, ben avrebbe potuto agire nelle competenti sedi giudiziarie al fine di far valere il preteso diritto alla corresponsione della indennità di funzione.
Anche in relazione a tali fatti, dunque, la condotta del reclamante ha causato un pregiudizio al consistente nel continuare a percepire somme non dovute CP_1
impedendo che le stesse potessero essere destinate ad altri scopi conformi a legge ed all'interesse pubblico. Il ha documentato al riguardo di avere, in data CP_1
successiva alle contestazioni, posto in essere atti finalizzati al recupero delle somme indebitamente percepite dal (si veda la documentazione prodotta in primo Pt_1
grado con le note del 9.09.2021: deliberazione del Commissario RI n.34 del 04.10.2019 di sospensione della corresponsione della indennità di funzione;
deliberazione del Commissario RI n.37 del 5.11.2019, con cui è stata dichiarata inefficace la originaria deliberazione relativa all'indennità di funzione ed è stato disposto il recupero delle somme indebite percepite;
deliberazione del
Commissario RI n.1 del 27.01.2020, con cui è stato conferito mandato ad un legale per il recupero delle somme indebite;
determina del Direttore Generale ad interim n. 114 del 04.08.2020, con cui si è proceduto in via cautelativa a trattenere sul
TFR liquidato le somme indebite percepite dal . Pt_1
2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata vanno confermate anche sotto il profilo della gravità dei fatti addebitati al dipendente, che giustificano il licenziamento in tronco disposto dal , ai sensi dell'art. 5 allegato H, CCNL NT CP_1
, secondo cui, per quel che qui rileva “Il licenziamento in tronco Controparte_1
viene inflitto: a) per notevoli gravità o per recidiva nelle infrazioni previste alla lettere da n) a p) dell'art.4; b) per reiterazione, rispettivamente, entro il biennio o entro l'anno della recidiva prevista le lettere l) e m) dell'art.4; c) per atti che rivelino la mancanza del senso dell'onore o del senso morale e che arrechino grave pregiudizio al prestigio del;
d) per violazione dolosa dei doveri d'ufficio con grave pregiudizio del CP_1
COo di privati ovvero con perturbazione della sicurezza pubblica;
e) per illecito
20 uso o di distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tale abusi commessi dai dipendenti …”.
Come già statuito dal primo giudice, l'aver il omesso di recuperare gli Pt_1
importi corrisposti a titolo di indennità di funzione corrisposta a taluni dirigenti del
, nonostante la specifica richiesta formulata in tal senso Controparte_4
dal , rientra nella fattispecie di cui all'art. 5, lett. d) del Parte_2
citato allegato H, CCNL NT , in quanto tale compito rientra Controparte_1
tra le competenze esclusive del Direttore Generale ai sensi dell' art. 40 dello Statuto del e dell'art.9 del Regolamento di Controparte_1
Organizzazione , che assegna al Direttore Controparte_14
Generale il compito di sovraintendere ai trattamenti economici accessori dei dirigenti e dei quadri.
Per quanto sopra detto, il reclamante non ha assolto a tale dovere e, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata: “… Siffatta violazione è peraltro accompagnata dall'esistenza dell'elemento soggettivo, non essendo la sopra riportata giustificazione idonea ad escludere il dolo, laddove si osservi che l'erroneo convincimento del in ordine all'insindacabilità di scelte adottate da precedenti Pt_1
amministratori cade proprio su specifiche disposizioni regolamentari e statutarie che assegnano al Direttore Generale e il compito di provvedere alla gestione finanziaria dell'Ente e il compito di sovraintendere ai trattamenti economici accessori dei dirigenti e dei quadri …Sussiste inoltre nel caso di specie uno dei due eventi rappresentati nella fattispecie di cui all'art. 5, lett. d), all. H, CCNL, ossia il grave pregiudizio del , consistente nel non aver avuto in cassa la disponibilità di CP_1
tali somme e di non averle pertanto potute impiegare in maniera profittevole o semplicemente per un fine diverso e non indebito. Tale pregiudizio ha peraltro assunto dimensioni più consistenti, laddove il mancato esercizio, da parte del ricorrente, del potere attribuitogli dallo Statuto e dal Regolamento ha comportato, unitamente al decorso del tempo, la maturazione della prescrizione, con conseguente impossibilità
21 di recuperare gli importi corrisposti indebitamente fino al 2014 (cfr. sentenza Corte conti n. 699/2021, pag. 54 ss.)…”.
Anche l'ulteriore condotta oggetto della contestazione del 9.10.2019 integra una delle ipotesi previste dal CCNL per il licenziamento in tronco;
in particolare il mantenimento dell'indennità di funzione integra la fattispecie di cui all'art.5 lettere e)
(illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dai dipendenti) e c) (atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale e che arrechino grave pregiudizio al prestigio del
). CP_1
Su tale punto le conclusioni della sentenza impugnata sono esenti da errori, rimarcando che la decisione di continuare a percepire tale indennità in contrasto con le risultanze dell'attività ispettiva avviata presso il integra senz'altro che le CP_1
corrispondenti somme (al di là del loro ammontare) sono state oggetto di distrazione in quanto di fatto sottratte alle finalità perseguite dall'Ente.
In definitiva, il secondo motivo di reclamo va rigettato, sussistendo le condotte di cui alle contestazioni del 4.9.2019 e del 19.10.2019 ed integrando le stesse ipotesi di licenziamento in tronco del dirigente.
3. E' altresì infondato il terzo motivo di reclamo.
Le audio registrazioni prodotte dalla difesa del ai fini di provare la ritorsività Pt_1
del licenziamento (che, secondo la prospettazione del reclamante, sarebbe stato posto in essere dal per rimuoverlo dalle funzioni di Direttore Generale e sostituirlo CP_1
con soggetto più gradito al Commissario RI) non sono in alcun modo rilevanti o decisive.
Ed invero, anche a voler ammettere che da tali audio registrazioni emerga la sussistenza di attriti e tensioni all'interno del e in particolare tra il CP_1
reclamante e l'attuale Commissario RI, tali circostanze non escludono la rilevanza disciplinare delle condotte contestate al Pt_1
22 La sussistenza dei fatti ascritti, infatti, esclude categoricamente che la sanzione espulsiva sia stata dettata da ritorsione nei confronti del dirigente o da altro motivo illecito determinante.
Al riguardo, si richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte, pienamente applicabile al caso in specie, secondo cui l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito richiede che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinante esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento. Nell'ambito di tale orientamento è stato specificato che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini dell'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, Stat. Lav. richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (in tal senso, tra le più recenti,
Cass. civ. n. 12602/2024, Cass. n.23702/2023; Cass civ. n. 9468/2019).
4. Il quarto motivo di reclamo, con cui il lavoratore reitera tutte le precedenti doglianze volte a dimostrare la natura ritorsiva del licenziamento, resta assorbito alla luce di quanto sopra detto circa la sussistenza della giusta causa di licenziamento ed alla stregua dei principi giurisprudenziali appena sopra richiamati. Per completezza di motivazione va rilevato che la sentenza impugnata, anche in tal caso con statuizioni esenti da censure, si è comunque soffermata anche su tale questione escludendo che vi sia un nesso tra il licenziamento irrogato al e i fatti dallo stesso addotti alla Pt_1
base del contrasto con il Commissario RI relativamente alla linea dallo stesso reclamante assunta in ordine a determinate questioni affrontate, quali la gestione dei rapporti con un sindacato, il distacco di alcuni dipendenti, il blocco delle promozioni, gli atti compiuti dal Vice Direttore Generale nel periodo in cui il Pt_1
si trovava collocato in ferie, la costituzione di una segreteria tecnica commissariale.
23 5. E' altresì infondato il quinto motivo di reclamo.
5.1. L'assunto del reclamante secondo cui il Commissario RI sarebbe incompetente ad adottare il provvedimento di licenziamento in quanto l'adozione dei provvedimenti disciplinari spetterebbe all' “organo collegiale del ” non si CP_1
condivide in quanto, alla luce della normativa nella specie applicabile, deve ritenersi che il Commissario RI svolge le medesime funzioni del Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di Organizzazione del
, secondo cui “…All'amministrazione del Controparte_1
nuovo consorzio, in fase di prima attuazione, provvede il Commissario RI in carica …. Il Commissario RI esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che in base allo Statuto, al presente Regolamento e alla legislazione vigente sono di competenza del Presidente del , del Consiglio di Controparte_1
Amministratore e del Direttore Generale. Entro il termine di 30 giorni dalla data di costituzione del il commissario nomina il direttore generale CP_1 Parte_2
secondo le modalità previste dal presente regolamento dal contratto collettivo di riferimento…”.
Dunque il Commissario RI ha i medesimi poteri del Consiglio di
Amministrazione a cui spetta, tra l'altro, di deliberare circa ogni argomento rientrante nella sfera di attività del (art.7, lett. x dello Statuto) e altresì, ai sensi CP_1
dell'art.9 comma 9 del citato Regolamento di Organizzazione del
[...]
, quando ricorrono gravi motivi o in caso di violazioni di Controparte_1
leggi o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, compete di sospendere il Direttore ed avviare i provvedimenti previsti dal CCNL.
Da ciò discende la competenza del Commissario RI all'adozione del provvedimento disciplinare.
5.2. È inoltre infondata la doglianza del reclamante secondo cui le contestazioni disciplinari non sarebbero specifiche, per il fatto che non viene espressamente citata la indennità di funzione ex art. 27 del CCNL. Al riguardo deve ribadirsi che la suddetta indennità, per come sopra detto, rientra tra gli emolumenti stipendiali elargiti
24 indebitamente al Direttore Generale ed ai dirigenti;
le contestazioni sono specifiche essendo indicati in modo dettagliato gli atti ed elementi addebitati al Pt_1
5.3. Risulta poi inconducente il richiamo del reclamante al parere reso dalla
Commissione nominata nel corso del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 5 allegato H del CCNL. Il primo giudice ha correttamente evidenziato che il relativo parere non è vincolante e che la scelta di irrogare o meno la sanzione disciplinare spetta al datore di lavoro.
5.4. Deve poi confermarsi che non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem, in relazione alla contestazione del 9.10.2019 relativa alla adozione da parte del della determina n. 3 del 2018. Pt_1
La sentenza impugnata ha correttamente posto l'accento sul carattere assorbente del rilievo disciplinare delle condotte di cui alla contestazione del 4.9.2019 e del
9.10.2010; va comunque confermato che il non ha violato il ne bis in idem, CP_1
in quanto la precedente contestazione disciplinare del 24.6.2019 (non oggetto del presente giudizio) aveva riguardato solo l'adozione da parte del della Pt_1
determina n. 3 del 2018, laddove invece la contestazione del 9.10.2019 ha riguardato la mancata adozione di atti volti ad interrompere l'esecutorietà della citata determina n.3 del 2018 e i successivi comportamenti posti in essere dal in contrasto con Pt_1
le direttive del . CP_1
Sulla base degli atti prodotti, invero, risulta provata anche la violazione disciplinare in questione, essendo documentato: - che al era stato imposto dal Commissario Pt_1
RI di non dare seguito alla determina n. 3 del 2018 (con cui il Direttore
Generale aveva individuato nella piattaforma ONO della società CAPACITAS s.r.l. lo strumento per gestire il sistema informativo consortile ed aveva dato disposizioni ai consorzi mandatari di predisporre gli atti consequenziali); - che la determina n.
3. del
2018 non era stata approvata dall'organo di vigilanza;
- a fronte dell'invito rivolto al di revocare la determina in questione, risulta accertato (cfr. nota prot. n.136 del Pt_1
30.9.2019) che presso i CO mandatari erano state approvate numerose delibere
25 di impegno e di spesa (dettagliatamente indicate nella contestazione del 19.10.2019) in attuazione della stessa.
Osserva il collegio che anche tale vicenda, ancorché di rilievo minore rispetto a quelle sopra considerate, conferma la condotta omissiva del che non ha dato Pt_1
seguito agli inviti e solleciti rivoltigli dall'organo di vertice dell'Ente non procedendo alla revoca di una determina giudicata svantaggiosa per il dall'organo di CP_1
vigilanza.
5.5. Va confermato quanto statuito dal primo giudice circa il mancato rilievo delle doglianze del in ordine alla inesistenza della recidiva contestata al punto n. 3 Pt_1
della nota di addebito n. 150 del 9.10.2019, atteso che, seppure nella specie la recidiva vada esclusa, tuttavia ciò non incide sulla sussistenza della giusta causa di licenziamento, in relazione alle gravi condotte di cui sopra si è parlato.
5.5. E' inoltre infondata la doglianza relativa alla mancanza di proporzionalità tra i fatti contestati e il provvedimento espulsivo.
Alla stregua di quanto sin qui detto non può revocarsi in dubbio che la condotta del inerente alla mancata attivazione delle procedure finalizzate al recupero delle Pt_1
elargizioni illegittime di emolumenti stipendiali, accessori e di altra natura erogate ai dirigenti e ai dipendenti del 8 di e alla percezione Controparte_1 CP_4
dell'indennità integrativa di funzione di cui all'art. 27 CCNL NT CP_1
, sia per la sua gravità tale da recidere qualsiasi rapporto di fiducia con il datore
[...]
di lavoro, dovendosi ripetere che tali condotte integrano, rispettivamente, grave violazione dei doveri di ufficio ed illecito uso o distrazione di somme amministrate, ai sensi dell'art.5 del CCNL allegato H.
È consolidato il principio secondo cui, in tema di licenziamento disciplinare del dirigente, ciò che viene in rilievo è la giustificatezza che non si identifica con la giusta causa. Ne deriva che, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento del dirigente non deve necessariamente costituire una estrema ratio, da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto e
26 allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente (Cassazione civile sez. lav., 10/01/2023, n.381).
5.6. Vanno infine rigettate le domande subordinate avanzate dal di Pt_1
corresponsione dell'indennità di mancato preavviso, non sussistendone i presupposti stante la giustificatezza del licenziamento.
6. L'ultimo motivo del reclamo del relativo alle spese, non è fondato, atteso Pt_1
che le spese di lite sono state correttamente regolate secondo il principio della soccombenza e non ravvisandosi alcuna delle ragioni indicate dal codice di rito per disporne la compensazione.
7. Resta assorbito il reclamo incidentale del , in quanto proposto in via CP_1
condizionata all'accoglimento del reclamo principale.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano a carico del reclamante tenuto conto del valore indeterminato della causa, del numero degli appellati e dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni.
A norma dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 sussistono i presupposti per porre a carico del reclamante il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta il reclamo;
condanna al pagamento delle spese del grado che liquida in € Parte_1
7.000,00, oltre spese generali.
Si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico del reclamante se dovuto.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 312/2023 R.G. promossa da
( ) rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Marco Cuttone e Concetta Currao
Reclamante contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2
( ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, Controparte_4
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4 [...]
( , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_5
tempore, ( ), in persona Controparte_6 P.IVA_6
del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7
1
[...] ( , in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e P.IVA_7
difesi dall'avv. Agatino Cariola;
Reclamati / reclamanti incidentali
OGGETTO: reclamo – impugnativa di licenziamento ex legge 92/2012.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Catania in data 13.11.2021 ex art. 1 commi 47 e ss. della legge n. 92 del 2012 , dipendente a tempo Parte_1
indeterminato del COo di Bonifica della Sicilia Orientale (di seguito ) CP_1
con il ruolo di Direttore Generale (nominato con delibera n.7 del 26.10.2017), impugnava il licenziamento per giusta causa allo stesso irrogato con delibera n. 11 del
29.5.2020, conclusiva dei procedimenti disciplinari traenti origine dalle contestazioni di addebito di cui: 1) alla nota prot. n. 614 dell'8.8.2019, con cui gli era stato contestato l'utilizzo di espressioni denigratorie a carico del , Parte_2
nonché l'assunzione di un contegno scorretto e di Controparte_8
insubordinazione verso l'amministrazione consortile, verso il
[...]
e verso un collega dirigente;
2) alla nota prot. n. 108 del 4.9.2019, con Parte_2
cui gli era stata contestata la mancata attivazione delle procedure finalizzate al recupero delle elargizioni illegittime di emolumenti stipendiali, accessori e di altra natura erogate agli amministratori e ai dipendenti del di Controparte_4
3) alla nota prot. n. 150 del 9 ottobre 2019, con cui gli erano state contestate CP_4
le seguenti condotte: a) avere adottato determine di impegno volte a dare attuazione alla determina n.3 del 16/10/2018 in contrasto con le indicazioni dell'Assessorato vigilante e con le note di indirizzo del Commissario RI indicate nella contestazione;
b) aver mantenuto e continuato a percepire l'indennità di funzione di cui all'art. 27 CCNL NT , nonostante la nomina a Direttore Controparte_1
Generale del della e la conseguente Controparte_1 Controparte_1
applicazione del principio di omnicomprensività della retribuzione;
c) la recidiva per le infrazioni indicate nella nota prot. n. 614 del 8.8.2019 e nella nota prot. n. 108 del
4.9.2019.
2 Il Tribunale, con ordinanza del 14.10.2021, rigettava il ricorso, escludendo la natura ritorsiva del licenziamento che riteneva giustificato alla luce delle risultanze istruttorie.
Con sentenza n. 1241/2023 del 29 marzo 2023 il Tribunale rigettava l'opposizione proposta dal avverso l'ordinanza resa in fase sommaria, confermando la stessa Pt_1
e condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali.
In sintesi, il primo giudice: - rigettava l'eccezione sollevata dall'opponente di non tempestività delle contestazioni disciplinari del 4.9.2019 e del 9.10.2019; - riteneva sussistente la giusta causa di recesso in relazione alla contestazione relativa alla mancata attivazione da parte del delle procedure finalizzate al recupero delle Pt_1
elargizioni illegittime di emolumenti stipendiali, accessori e di altra natura erogate ai dirigenti e ai dipendenti del , rigettando la censura Controparte_4
dell'opponente secondo cui l'inerzia nel recupero di dette indennità non avrebbe prodotto alcun pregiudizio a carico dell'Ente e secondo cui in sede di ordinanza
Fornero non si sarebbe tenuto conto di una serie di note da cui emergeva che il Pt_1
aveva posto in essere gli atti dovuti;
- per quanto riguardava il mantenimento dell'indennità di funzione, il Tribunale confermava quanto sul punto statuito nell'ordinanza opposta, evidenziando che l'art. 27, comma 2, CCNL NT
CO di Bonifica ricollega la concessione di detta integrazione all'espletamento di attività ulteriori, rispetto a quelle proprie della funzione, che siano legate ad obiettivi il cui raggiungimento deve essere dimostrato ai fini del legittimo godimento della indennità, obiettivi che nel caso di specie non erano esistenti, tenuto conto dell'assenza di un provvedimento individuatore degli stessi, della mancata dimostrazione del raggiungimento dei detti obiettivi, dell'esclusività dell'incarico di Direttore Generale del e dell'attribuzione a terzi degli incarichi di Controparte_1
Dirigenza dell'Area Agraria e dell'Area Tecnica e di capo Settore Tecnico in precedenza ricoperti dall'opponente.
Il Tribunale altresì respingeva la censura dell'opponente relativa al mancato riferimento nell'ordinanza sommaria delle prodotte audio-registrazioni, osservando che le stesse non erano da sole idonee a comprovare né la natura ritorsiva del
3 licenziamento né che lo stesso fosse stato irrogato per motivo illecito determinante o in frode alla legge, in quanto non vi erano elementi di riscontro atti a consentire di collocare nel tempo dette audio-registrazioni e a suffragarne il contenuto, non essendo state le stesse trascritte mediante relazione giurata di perito.
Indi, richiamato integralmente il contenuto dell'ordinanza opposta, escludeva che vi fosse la prova della natura ritorsiva del licenziamento, attesa l'avvenuta dimostrazione da parte del datore di lavoro dell'esistenza di una giustificazione effettiva del licenziamento;
escludeva che l'atto di recesso fosse stato adottato in frode alla legge;
riteneva sussistente il requisito della proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione espulsiva irrogata, tenuto conto della recisione del legame di fiducia che connota il rapporto dirigenziale e della consistenza dei fatti contestati sussumibili nella fattispecie di licenziamento in tronco di cui all'art. 5, lett. E) e C), allegato H del CCNL
NT CO;
rigettava infine la domanda proposta in via CP_1
subordinata, volta ad accertare l'illegittimità e non giustificatezza del licenziamento per tutti gli altri motivi enunciati in ricorso.
Avverso detta sentenza ha proposto reclamo , con ricorso depositato in Parte_1
data 27.4.2023.
Il si è costituito istando per il rigetto del Controparte_1
gravame e a sua volta proponendo reclamo incidentale condizionato all'accoglimento del gravame principale.
La causa è stata posta in decisione in data 9.1.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di reclamo, censura il capo della sentenza Parte_1
che ha escluso la violazione del principio di tempestività delle contestazioni disciplinari. Deduce che la contestazione disciplinare del 04.09.2019 è connessa alla mancata esecuzione di disposizioni risalenti al mese di febbraio 2017 (dunque a due anni prima dell'avvio del procedimento disciplinare), in relazione a cui egli aveva puntualmente relazionato al Commissario RI;
che il già dal 2018 CP_1
4 era a conoscenza dei fatti, rappresentando la nota del 02.09.2019 n. 5098 solo un mero escamotage per aggirare l'applicazione del termine di 30 giorni previsto dal CCNL sopra indicato. Aggiunge che anche la contestazione disciplinare del 09.10.2019 era tardiva, e che sul punto la sentenza ha erroneamente ritenuto che le relative circostanze fossero note al solo dopo l'invio della nota prot. n. 136 del 30.09.2019 e CP_1
della nota prot. n. 129 del 18.9.2019; tuttavia, assume il reclamante, le circostanze contestate in via disciplinare relative alla determina n. 3/2018 erano note al CP_1
per essere state oggetto del primo procedimento disciplinare del giugno 2019 mentre, per ciò che riguardava la percezione dell'indennità di funzione, poiché le spese del personale vengono puntualmente evidenziate in seno ai bilanci e ai rendiconti e detti atti vengono approvati previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e delibera commissariale di adozione e successivo decreto regionale di approvazione, doveva ritenersi che il avesse avuto completa e dettagliata Parte_2
conoscenza del fatto contestato già a marzo 2019, al momento dell'approvazione del bilancio di previsione, e a maggio dello stesso anno in sede di approvazione del rendiconto 2018.
1.2. Con il secondo motivo il reclamante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistenti e idonei a giustificare il licenziamento i fatti oggetto delle contestazioni disciplinari del 4 settembre 2019 e dell'8 ottobre 2019, con particolare riferimento alle indennità ex art. 27 percepite dai dirigenti dell'ex CP_1 [...]
di nonché all'indennità ex art. 27 riconosciuta allo stesso ing. CP_1 CP_4
anche per il periodo in cui aveva ricoperto l'incarico di Direttore Generale Pt_1
del della . Deduce che detta statuizione è il Controparte_1 Controparte_1
frutto di un “travisamento degli atti e dei documenti di causa” e ribadisce al riguardo:
- che l'asserita inerzia di esso reclamante nel disporre il recupero delle indennità corrisposte ai NT dell'ex non aveva arrecato Controparte_4
alcun pregiudizio all'Ente; - che la sentenza ha omesso di considerare che le indagini, attività ispettive e pareri resi dall'Ufficio legale della Regione non aveva riguardato l'indennità di cui all'art. 27 del CCNL;
- che il era a conoscenza degli atti CP_1
5 da lui adottati con nota prot. n. 821 del 11.10.2018 in cui aveva comunicato ciò che avrebbe fatto e chiarito le relative competenze;
- che le note prot. 10720/2017 e prot.
21530/2017 valorizzate dal primo giudice riguardavano la diversa questione dell'applicazione anche ai dipendenti del dell'art. 14 l. r. n. 8/2016 (già art. CP_1
13 della l. r. 13/2014) ovvero il superamento del tetto stipendiale e per il quale egli aveva provveduto ai recuperi;
- che anche la successiva nota prot. 670 del 7.08.2018 richiamata in seno alla sentenza e valorizzata al fine di individuare un insussistente inadempimento riguardava le indennità di cui al parere dell'ufficio Legislativo e
Legale ivi allegato e rilasciato nell'ambito dell'attività ispettiva che aveva ad oggetto
“i superminimi” e il “compenso speciale” di cui all'art. 30 del CCNL;
- che la giusta causa era stata erroneamente ricondotta alla mancata adozione di atti che il Direttore
Generale non avrebbe tuttavia potuto adottare autonomamente, trattandosi di provvedimenti rientranti esclusivamente nella competenza di altri soggetti;
- che la sentenza della Corte dei Conti e gli atti allegati, richiamati dal primo giudice, non solo erano irrilevanti ai fini della fondatezza della contestazione ma confermavano la legittimità dell'operato di esso reclamante, tenuto conto che la Corte dei Conti non gli aveva contestato alcuna responsabilità di natura contabile (né in ordine alla sua indennità né per l'asserito mancato recupero); - che in ordine alla percezione dell'indennità di funzione ex art. 27 CCNL, la sentenza impugnata era erronea per avere ritenuto che esso reclamante si sarebbe automantenuto e autoliquidato una indennità non dovuta: - che al contrario nel caso in specie il mantenimento dell'indennità oltre che dalle previsioni contrattuali, normative e regolamentari (che prevedevano che al momento del transito dai consorzi mandatari al nuovo
[...]
va garantito il medesimo trattamento economico e normativo anche ai CP_1
dirigenti), era giustificato non in ragione dell'assunzione da parte del delle Pt_1
funzioni di Direttore Generale del COo di Bonifica della Sicilia Orientale
(incarico già di per se più gravoso dell'ex incarico di Direttore del solo CP_1
di ) o di due incarichi ad interim, ma in ragione del fatto che nella
[...] CP_2
fase transitoria di attuazione della riforma dei CO il reclamante assumeva anche
6 la funzione di Direttore Generale di tutti gli ex consorzi mandatari;
- che inoltre non erano stati considerati i diversi incarichi mantenuti dal anche dopo la nomina Pt_1
a Direttore Generale, come quello di responsabile della diga ON ZO che presupponeva ingenti responsabilità e il raggiungimento di importanti risultati e che, se conferito all'esterno, avrebbe determinato un esborso economico triplo rispetto al totale dell'indennità contestata;
- che erroneamente la sentenza impugnata ha parlato di grave pregiudizio a fronte di una indennità che per due anni ammontava ad €
27.000,00 lordi;
che altrettanto erroneamente la condotta di mantenere l'indennità in questione è stata qualificata come “uso illecito” e “distrazione” di somme che non solo erano esposte in bilancio ogni anno ed approvate dagli organi competenti, ma erano finanziate con apposito capitolo di spesa non utilizzabile a fini diversi. Il reclamante richiama nel resto le difese svolte nel ricorso introduttivo in ordine alla legittimità del proprio operato in relazione al mantenimento dell'indennità di funzione e, in conseguenza, in ordine alla insussistenza dei fatti contestati o comunque alla loro irrilevanza disciplinare.
1.3.Con il terzo motivo, impugna il capo della sentenza che ha ritenuto che le audio- registrazioni da lui prodotte in giudizio non sarebbero idonee a fornire la prova della natura ritorsiva del licenziamento o che detto licenziamento era stato irrogato per motivo illecito determinante o in frode alla legge. Sostiene che il contenuto di dette audio-registrazioni, la loro riferibilità al Commissario RI pro tempore e la loro collocazione temporale non erano stati contestati dalla controparte con applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; produce nel presente grado le audio registrazioni in oggetto munite di trascrizione giurata anche con riferimento alla data di registrazione e acquisizione.
1.4. Con il quarto motivo ripropone le doglianze relative alla violazione dell'art. 18 della legge 300/1970 e degli artt.1344 - 1345 c.c. con riferimento al carattere ritorsivo, in frode alla legge ed al motivo illecito determinante del disposto licenziamento.
Assume che gli episodi esaminati e denunciati in ricorso sono stati erroneamente valutati in quanto considerati isolatamente senza tenere conto del contesto
7 complessivo e omettendo ogni valutazione riguardo alla volontà del datore di lavoro;
evidenzia che al contrario dal complesso degli atti posti in essere dal CP_1
emerge la volontà del Commissario RI di esautorare il Direttore Generale delle proprie competenze. Reitera le argomentazioni relative alle singole vicende che secondo la sua prospettazione connotano come ritorsivo il licenziamento, relativamente allo stanziamento dei fondi per il personale avventizio, al distacco di una dipendente del presso altra amministrazione, allo sgravio di somme CP_1
operato in favore di un utente del , al blocco delle promozioni, alla CP_1
costituzione di una Segreteria Commissariale. Deduce, poi, che il licenziamento non
è fondato su un giustificato motivo soggettivo ma esclusivamente sulla volontà di espellere un lavoratore non più gradito e, come tale, è nullo in quanto fondato su motivo illecito determinante ex art.1345 c.c. o comunque disposto in frode alla legge ex art.1344 c.c.
Lamenta che la sentenza impugnata avrebbe dovuto riconoscere il risarcimento del danno sulla base dell'art.29 del CCNL NT Servizi Pubblici Locali, che prevede il riconoscimento di 24 mensilità, oltre all'indennità di preavviso pari a 10 mensilità ex art. 61 del CCNL . Controparte_1
1.5. Con il quinto motivo di reclamo, il reclamante critica il capo della sentenza con cui sono state rigettate le doglianze già mosse nei precedenti gradi in ordine alla legittimità e giustificatezza del licenziamento. Ripropone l'eccezione di incompetenza del Commissario RI in ordine all'avvio e conclusione dei procedimenti disciplinari, rilevando che in alcun modo gli artt. 9, comma 9 e 19 del Regolamento di Organizzazione del e la deliberazione n. Controparte_1
468/2017 prevedono tale competenza a differenza di quanto statuito dal primo giudice.
Sostiene sul punto che l'allegato H del CCNL NT CO di Bonifica specifica espressamente che i provvedimenti disciplinari devono essere assunti dal competente
“organo collegiale del ” e che il Commissario aveva solo il potere di CP_1
“avviare” i provvedimenti di cui al CCNL, dovendosi per il resto affidare al competente organo collegiale del o, in mancanza dello stesso, provvedere CP_1
8 alla sua costituzione e affidargli ogni potestà disciplinare. Ripropone la censura relativa alla violazione del principio di specificità delle contestazioni, alla mancata valutazione del parere reso dalla Commissione nel corso del procedimento disciplinare, alla violazione del ne bis in idem in relazione alla contestazione disciplinare del 09/10/2019 (per ciò che riguarda le vicende relative alla determina n.3 del 2018, già contestate con addebito del 24/06/2019), alla violazione del principio di proporzionalità tra fatti addebitati e sanzione disciplinare espulsiva, alla omessa pronuncia circa la inesistenza della recidiva contestata al punto n.3 della nota di addebito n.150 del 09/10/2019.
1.6. Con il sesto e ultimo motivo censura la statuizione di condanna alle spese di lite e deduce che la complessità della vicenda avrebbe dovuto indurre il giudice a disporne la compensazione.
1.7. Con l'unico motivo di reclamo incidentale, condizionato all'eventuale accoglimento del gravame principale, il eccepisce l'inammissibilità della CP_1
domanda del volta ad ottenere la reintegra nel posto di lavoro per essere il Pt_1
reclamante, già all'epoca dell'istaurazione del rapporto di lavoro con il , CP_1
pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, evidenziando che su detta domanda il tribunale non si è pronunciato.
2. Il reclamo proposto da è infondato. Parte_1
2.1. E' infondato il primo motivo, relativo alla violazione del principio di immediatezza delle contestazioni del 4.9.2019 e del 9.10.2019, avendo il primo giudice correttamente ritenuto che il ha proceduto, in entrambi i casi, alle CP_1
contestazioni dopo avere avuto piena cognizione dei fatti addebitabili al Direttore
Generale, nel rispetto dei termini fissati dal CCNL applicabile.
Secondo i consolidati principi giurisprudenziali in materia, l'immediatezza della contestazione - diretta a garantire il lavoratore onde consentirgli un'utile difesa- è compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti, specie quando gli stessi, come nella specie,
9 siano connotati da complessità, restando riservata al giudice di merito la valutazione delle ragioni che possono avere causato l'eventuale ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, si vedano, tra le tante, Cassazione civile sez. lav., 22/08/2024, n.23031, Cass. civ.
n.381/2016; Cass. civ. n. 16841/2018).
Nella specie i termini per la contestazione disciplinare sono disciplinati dal CCNL
NT CO di Bonifica, che all' art.1 dell' allegato H prevede che «Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dirigenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del CP_1
dirigente senza avergli preventivamente e specificamente contestato per iscritto
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione dell'addebito al dirigente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando al dirigente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l'audizione personale dello stesso …”.
E' condivisibile quanto ritenuto dal primo giudice sul punto. In relazione alla contestazione disciplinare del 4.9.2019, invero, deve ritenersi che il abbia CP_1
avuto piena cognizione dei fatti addebitabili in data 2.9.2019 a seguito della nota prot.
n.5098, con cui il aveva dato riscontro a precedente Controparte_4
nota del Commissario RI significando che agli atti dello stesso
[...]
non risultavano disposizioni volte a procedere ad eventuali Controparte_4
recuperi, che il Direttore Generale aveva relazionato con la nota n.821/2018 e che sull'argomento si era in attesa delle determinazioni della Commissione Ispettiva istituita con D.A. n.18/GAB dal 14/02/2019.
10 Le doglianze del reclamante, secondo cui la contestazione sarebbe tardiva attenendo a fatti di cui il era a conoscenza già dal 2018, non sono fondate CP_1
in quanto non tiene conto dell'intervallo di tempo necessario allo svolgimento della necessaria attività da parte del Commissario al fine di verificare Parte_2
l'eventuale attività di recupero che era stata compiuta dal Direttore Generale a seguito delle direttive commissariali ricevute con cui lo stesso Direttore Generale era stato invitato e sollecitato a recuperare le somme elargite in modo indebito ai dirigenti del
8 (di cui si dirà infra). CP_1 CP_1
Dalla suddetta nota n.5098 emerge chiaramente, tra l'altro, che l'attività ispettiva era ancora in corso, e ciò conferma la tempestività della contestazione e l'assenza di qualsiasi violazione da parte dell'ente consortile dei termini dettati dal CCNL, che dopo avere ricevuto un definitivo riscontro da parte del Controparte_4
(che era il consorzio mandatario interessato al recupero delle somme) ha
[...]
proceduto alla contestazione disciplinare con la nota prot. n.108 del 4.9.2019.
Analogamente, va confermata la tempestività della contestazione disciplinare del
9/10/ 2019; anche in tal caso l'Ente consortile ha dovuto espletare i necessari controlli al fine di verificare lo stato di attuazione della determina n.3/2018, in relazione a cui la piena conoscenza dei fatti da parte del va fatta risalire alla trasmissione CP_1
della nota prot. n. 136 del 30.9.2019 (con cui sono stati trasmessi al Commissario
RI i riscontri dei consorzi mandatari circa gli impegni di spesa in attuazione della citata determina n.3/2018, emessa dal Direttore Generale, negativamente valutata dall'organo di vigilanza e che secondo le direttive commissariali ricevute dallo stesso Direttore Generale non avrebbe dovuto avere alcuna attuazione).
In relazione alla tempestività dell'addebito relativo al mantenimento ed alla percezione dell'indennità di funzione deve invece farsi riferimento alla nota prot. n.
129 del 18.9.2019, con cui i consorzi mandatari hanno trasmesso al Commissario
RI - che ne aveva fatto richiesta con nota prot. n. 723 del 13.9.2019 -i prospetti contenenti l'indicazione delle singole voci che componevano la busta paga del Direttore Generale, dei Vice Direttori e dei NT in servizio.
11 Ritiene il collegio che solo nelle date sopra indicate possa ritenersi – tenuto conto della complessità delle vicende oggetto degli addebiti e delle relative verifiche- raggiunta da parte del la piena conoscenza dei fatti e delle omissioni CP_1
imputabili al Direttore Generale;
dunque entrambe le contestazioni sono tempestive e rispettose del termine previsto dal CCNL.
2.2. Anche il secondo motivo di reclamo, relativo alla non sussistenza della giustificatezza del licenziamento per i fatti addebitati al dirigente con le contestazioni disciplinari del 4.9.2019 e dell'8.10.2019 (in relazione alla indebita percezione della indennità di funzione ex art.27 CCNL), è infondato.
In dettaglio, la contestazione del 4.9.2019 riguarda il mancato recupero da parte del nella sua qualità di Direttore Generale della elargizione di emolumenti Pt_1
stipendiali accessori e di altra natura erogati ai dirigenti del 8 di Controparte_1
come accertato in sede di visita ispettiva, la cui relazione conclusiva dava atto CP_4
che tali emolumenti (alcuni dei quali corrisposti anche al Direttore Generale) non erano conformi alle previsioni legislative e contrattuali.
Con la contestazione del 9.10.2019 è stato addebitato al Direttore Generale Pt_1
di aver continuato a percepire l'indennità di funzione ex art 27 CCNL. In particolare, sotto tale profilo, nella relativa lettera di contestazione si legge: “…2) Con nota prot.
n. 129 del 18/09/2019, su richiesta dello scrivente Commissario giusta nota prot. n.
723 del 13/09/2019, sono stati trasmessi i prospetti elaborati dai competenti Uffici dei
CO mandatari contenenti le singole voci che compongono la busta paga del
Direttore Generale, dei Vice Direttori e dei NT in servizio, con l'indicazione dei relativi importi mensilmente corrisposti. Dagli atti trasmessi dal mandatario
di è emerso che la S.V. percepisce un'indennità di funzione ex CP_2 CP_2
art. 27 del CCNL pari ad € 1.052,00 in aggiunta quella contrattualmente prevista di €
448,00 per un ammontare complessivo di € 1500,00. Tale indennità aggiuntiva risulta attribuita alla S.V. con Delibera n 19 del 30/04/2014 adottata dal Commissario
RI del , nella quale si specifica la Controparte_2
stessa trova fondamento nello svolgimento di incarichi aggiuntivi al CP_9
[...]
[...] tra i quali quelli di Dirigente ad interim dell'Area Agraria e dell'Area
[...]
Tecnica, nonché di Capo Settore Tecnico. In considerazione che, successivamente alla nomina a Direttore Generale del , giusta Delibera 7/2017, CP_1 Controparte_1
la S.V. ha adottato gli atti di assegnazione dei NT alle Aree del Controparte_1
(Determine n.1/2017 e n.1/2018) e dei singoli CO mandatari (ODS n.
[...]
439/2018) venendo meno, in fatto e in diritto, l'assegnazione degli incarichi ad interim Part in capo a Inoltre, la superiore attribuzione giuridicamente ha perso la propria efficacia con la costituzione del e la nomina Controparte_1
della quale Direttore Generale dello stesso e dei singoli CO mandatari e che, Pt_4
pertanto, sarebbe stato necessario un riconoscimento ad hoc da parte dell'Amministratore del nuovo . A tal fine lo scrivente, con Delibera Controparte_10
n. 34/2019 ha disposto la sospensione in autotutela con effetto immediato della corresponsione dell'indennità di funzione ex art. 27 del CCNL pari ad € 1.052,00 percepita dalla in quanto illegittima dando mandato agli Uffici consortili di Pt_4
procedere all'elaborazione dei conteggi della predetta indennità percepita dalla Pt_4
dalla nomina a Direttore Generale del fino alla data Controparte_1
odierna, per il successivo recupero. La superiore vicenda, pertanto, rimane espressione di mancanza del senso dell'onore e del senso morale, violazione dolosa dei doveri d'ufficio, illecito uso o distrazione di somme amministrate con grave pregiudizio del rilevanti ai sensi dell'art. 5, lett. c)- d) ed e) del vigente CP_1
CCNL per i NT dei CO di Bonifica, allegato H”.
Quanto invece alla prima delle contestazioni (mancato recupero di somme indebitamente percepite da dirigenti del 8 di Ragusa), emerge Controparte_1
dagli atti che il Commissario RI pro tempore dell'epoca (dott. ) CP_11
aveva emesso una serie di note di sollecito nei confronti del nella sua qualità Pt_1
di Direttore Generale al fine di procedere al recupero.
Segnatamente, con nota prot. 355 del 17 maggio 2018 il Direttore Generale veniva invitato ad attivare “…con la massima sollecitudine e con ordine prioritario, le necessarie verifiche atte da individuare e quantizzare, alla luce del quadro delineato
13 con gli accertamenti effettuati, tutte le situazioni di erogazione illegittime di emolumenti stipendiali, accessori e di qualsiasi altra natura che sono state erogate nel disprezzo delle norme vigenti, che sono oggetto di contestazione da parte dell'Organo di vigilanza e che vanno soggette a procedure di recupero ..”. Con successiva nota prot. 363 nuovamente il Commissario RI invitava il
Direttore Generale ad attivare le procedure per il recupero degli indebiti e fare le dovute comunicazioni alla Procura Generale della Corte dei Conti. Con altra successiva nota prot. 670 del 7.08.2018 inviata dal Commissario RI
, il Direttore Generale veniva invitato a “volersi attivare con la massima CP_11
urgenza affinché vengano accertate ipotesi di danno erariale addebitabili ad
Amministratori/NT pro tempore del 8 di ” e a Controparte_1 CP_4
predisporre immediatamente, oltre le denunce di rito indirizzate alla Procura Regionale della Corte dei Conti “le procedure finalizzate al recupero dell'indebito oggettivo individuato comunicando immediatamente i risultati degli accertamenti e delle attività intraprese anche dall'organo tutorio…” segnalando che alle precedenti note dello stesso Commissario RI non era stato dato alcun riscontro dal Direttore
Generale.
A fronte delle suddette richieste e solleciti ai fini del recupero di somme elargite in modo non conforme alla legge, risulta infondato quanto sostenuto dal reclamante circa il fatto che nessuna diffida è rinvenibile negli atti di causa (pag.91 del reclamo).
È infondata anche la doglianza del reclamante secondo cui le note sopra indicate– unitamente alle altre valorizzate dalla sentenza impugnata - si riferirebbero solo alla questione del superamento del tetto stipendiale dei dirigenti e al recupero dei
“superminimi” e del “compenso speciale” di cui all'art. 30 del CCNL e non alle indennità (tra cui quella di funzione percepita anche dal Direttore Generale) oggetto dell'addebito disciplinare.
Invero, risulta dagli atti, in relazione all'omesso recupero delle somme indebitamente percepite dai dirigenti del , che la CP_1 Controparte_4
14 Corte dei conti ha accertato un danno erariale a carico del (cfr., sentenza CP_1
Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 699/2021).
Detta sentenza rileva nel presente giudizio in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, riguarda tanto la indennità di funzione quanto il compenso speciale di cui all'art. 30 del CCNL, e dunque riguarda le stesse questioni che sono oggetto dell'addebito disciplinare del 04/09/2019.
È infondata la censura con cui il reclamante deduce che la sua presunta inerzia nel disporre il recupero delle indennità sopra indicate non avrebbe prodotto alcun pregiudizio in quanto, all'esito della sentenza della Corte dei Conti, il CP_1
avrebbe dovuto procedere al recupero delle somme indebitamente erogate ma non risulta che né il Commissario né il nuovo Direttore Generale abbiano mai posto in essere atti di recupero.
Sul punto ci si limita ad evidenziare che il danno erariale risulta accertato dal giudice contabile e non è escluso né dagli eventuali atti interruttivi posti in essere dall'
[...]
, né dal fatto che la elargizione delle somme indebite sia derivata da CP_12
determine adottate dal precedente Direttore Generale e non dal Pt_1
Invero, il fatto che quest'ultimo non sia stato parte del giudizio dinanzi alla Corte dei Conti o il fatto che non sia stata accertata una sua qualche responsabilità contabile, non esclude la responsabilità disciplinare del dipendente per i fatti oggetto di causa, atteso che sul piano disciplinare ciò che è stato imputato al dal è una Pt_1 CP_1
condotta omissiva, consistente nel non essersi attivato ai fini del recupero di somme la cui elargizione in sede di visita ispettiva era stata accertata essere indebita.
Il nella sua qualità di Direttore Generale, era perfettamente a conoscenza Pt_1
del fatto che le somme percepite dai dirigenti del di - così come CP_4 CP_4
quelle da lui percepite a titolo di “indennità di funzione” ex art. 27 CCNL (e di cui si parlerà infra in relazione alla contestazione del 9.10.2019) - erano state indebitamente elargite, essendo stato più volte, come già detto, invitato dal Commissario
RI a procedere al recupero.
15 Come correttamente rilevato dal appellato, i due piani (quello della CP_1
responsabilità disciplinare e quello di una eventuale responsabilità contabile) non vanno sovrapposti.
La condotta omissiva sopra indicata risulta provata non avendo il reclamante documentato di avere, a fronte dei numerosi solleciti del Commissario RI, emesso determine o altri atti finalizzati al recupero degli emolumenti stipendiali ed accessori erogati in modo indebito ai dirigenti del . Controparte_13
Invero, dagli atti emerge che egli si è limitato a riscontrare i solleciti con la nota n.821 dell'11.10.2018, in cui afferma, in sintesi, di non poter procedere al recupero affermando che: “ … con riferimento alla emissione di atti conseguenti l'attività della
Commissione Ispettiva incaricata ai sensi dell'art 20 L.R.45/95, questa Direzione non ha competenza aa agire con assunzione di provvedimenti che possano incidere sugli effetti delle deliberazioni adottate in precedenza dai Commissari Straordinari pro- tempore. Dall'esame complessivo della documentazione raccolta emerge, infatti, che gli emolumenti, le indennità in questione ed i compensi speciali, sono il risultato dell'esercizio del potere discrezionale di precedenti amministratori e di scelte non certamente sottoponibili a sindacabilità da parte dello scrivente che determinerebbe, oggi, un'indebita ingerenza sull'attività commissariale …”.
Appare evidente che una tale risposta, con cui il si è limitato ad affermare di Pt_1
non poter esprimere alcun sindacato in quanto gli emolumenti e le indennità oggetto di recupero (tra cui l'indennità di funzione che riguardava anche lo stesso reclamante) erano stati disposti con provvedimenti discrezionali dei precedenti Commissari
Straordinari, di fatto conferma la condotta omissiva tenuta dal predetto.
Va evidenziato che non trova riscontro quanto sostenuto dal reclamante circa il fatto di avere disposto il recupero delle somme, atteso che le note da lui richiamate nella sopra riportata nota di riscontro, riguardano la diversa questione del superamento del tetto massimo delle retribuzioni dirigenziali ai sensi dell'art.13, L.R. 11.06.2014 n°13, che non è stata oggetto di contestazione disciplinare.
16 Le somme che il era tenuto a recuperare riguardavano, invece, il compenso Pt_1
speciale e l'indennità di funzione” ex art. 27 CCNL in relazione a cui non risulta in atti alcun atto o richiesta di recupero emessa dal reclamante. Come segnalato dal
, le uniche diffide volte al recupero di dette somme sono solo state emesse CP_1
nel dicembre 2019 dal Commissario RI.
La condotta omissiva tenuta dal si appalesa di rilevante gravità, avuto Pt_1
riguardo al fatto che il predetto non ha eseguito le direttive dell'organo di amministrazione del in merito al recupero di somme corrisposte nel corso CP_1
degli anni in modo indebito a dirigenti.
Al riguardo si evidenzia che lo Statuto del CP_1 Controparte_1
prevede che il Direttore Generale è il vertice amministrativo del consorzio e svolge i compiti che lo statuto, i regolamenti e i provvedimenti di organizzazione gli attribuiscono ai fini dell'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del consorzio, tra cui gli atti di amministrazione e gestione del personale (art.40).
Inoltre, il Regolamento di Organizzazione del Controparte_1
espressamente prevede che il Direttore Generale risponde del proprio operato
[...]
al Consiglio di Amministrazione (art.9); e inoltre che “Il Direttore Generale, al fine di assicurare che le risorse siano impiegate secondo criteri di correttezza, di trasparenza, di efficacia, di efficienza, definisce strumenti, strutture organizzative, regole e processi di monitoraggio idonei a garantire il controllo interno di gestione.”
(art.7, comma 1); altresì, la gestione delle risorse deve essere effettuata dal Direttore
Generale in conformità agli indirizzi dati dall'organo di amministrazione del
( ai sensi del comma 2 del citato art. 7 del Regolamento “Il controllo di CP_1
gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale e deve rispondere alle seguenti finalità: -verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dagli Organi Consortili;
- valutare, tenendo in considerazione anche il grado di soddisfazione degli utenti, la funzionalità degli uffici, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nella gestione delle risorse attribuite al e la rispondenza delle determinazioni organizzative CP_1
17 dallo stesso adottate, fornendo anche elementi utili per l'adozione di adeguate misure correttive”).
Deve dunque confermarsi quanto statuito dal primo giudice circa la sussistenza della condotta omissiva di cui alla contestazione del 4.9.2019, non essendosi il Pt_1
attenuto – come invece era tenuto a fare sulla base delle disposizioni statutarie e regolamentari - alle disposizioni del . Risulta condivisibile Parte_2
quanto già rilevato dal primo giudice circa la sussistenza dell'elemento soggettivo di detta condotta omissiva, che involgeva anche somme percepite dallo stesso Direttore
Generale a titolo di indennità di funzione.
Passando a trattare la questione del mantenimento di tale indennità - oggetto della contestazione del 9.10.2019 - si evidenzia che la stessa è disciplinata dall'art. 27 del
CCNL NT che prevede: “In relazione alla particolare Controparte_1
professionalità delle funzioni dirigenziali ed alle connesse responsabilità ed impegno
è corrisposta ai Direttori di area un'indennità di funzione di importo mensile pari a quello indicato dalla tabella B allegata al presente contratto.
In sede aziendale, in presenza di assegnazione al dirigente di specifiche e particolari responsabilità connesse con l'assetto organizzativo ed operativo dell'ente e con il suo funzionamento, richiedenti più elevate prestazioni qualitative e quantitative del conseguimento di specifici risultati, potrà essere contrattata, tra il e il CP_1
singolo dirigente, un'integrazione della misura dell'indennità di funzione prevista dal
c.c.n.l.
Costituiranno, tra gli altri, criteri di valutazione utili per la quantificazione dell'integrazione dell'indennità di funzione la disponibilità all'impegno speciale richiesto per il conseguimento dei positivi risultati di cui al precedente comma e
l'aggiornamento professionale”.
Dagli atti emerge che la suddetta indennità integrativa era stata in origine attribuita al quando lo stesso era Direttore Generale del di Pt_1 Controparte_2
(con deliberazione n. 19 del 30.4.2014, nella misura di euro 1.052,00 in CP_2
18 aggiunta a quella contrattualmente prevista di euro 448,00, per un ammontare complessivo di euro 1.500,00), ed in ragione dello svolgimento di incarichi aggiuntivi.
Risulta altresì che dopo essere stato nominato, con delibera commissariale n. 7/2017,
Direttore Generale del COo di Bonifica della Sicilia Orientale, il ha Pt_1
assegnato a terzi gli incarichi suppletivi cui è collegata l'indennità di funzione.
La sentenza impugnata ha ritenuto che il mantenimento di detta indennità integrativa da parte del sia avvenuto in assenza dei presupposti individuati dall'art. 27 del Pt_1
CCNL, non potendosi l'indennità giustificare solo sulla base dell'incarico dirigenziale ricoperto e necessitando della prova dell'espletamento di attività ulteriori e del raggiungimento dei particolari obiettivi alla stessa connessi.
Ritiene il collegio di confermare quanto già statuito dal primo giudice, osservandosi che, come emerge dagli atti, presso il appellato è stata svolta un'attività CP_1
ispettiva all'esito della quale è stato accertato che il mantenimento dell'indennità di funzione da parte del Direttore Generale nonché da parte dei dirigenti del CP_13
non era conforme a legge, come anche confermato dalla Corte dei Conti.
[...]
Non sono fondate, al fine di escludere la rilevanza disciplinare della condotta, le deduzioni difensive svolte dal reclamante circa la sussistenza dei presupposti per mantenere in suo favore l'indennità di funzione ex art.27 CCNL (per il fatto che egli oltre ad essere Direttore Generale era anche direttore generale dei consorzi mandatari e per il fatto che le norme contrattuali prevedono che, al momento del transito dai consorzi mandatari al nuovo deve garantirsi il medesimo Controparte_1
trattamento economico e normativo anche ai dirigenti).
Ed infatti, a fronte di una visita ispettiva che aveva accertato come indebita la percezione dell'indennità e di delibere commissariali con cui si era dato incarico al
Direttore Generale di procedere al recupero, era evidente che il era tenuto ad Pt_1
uniformarsi a tali direttive dell'Ente, alla stregua delle norme statutarie e regolamentari già richiamate.
Risulta senza dubbio illegittima la condotta del il quale, ritenendo di avere Pt_1
diritto a mantenere l'indennità in oggetto, ha continuato a liquidarsi la stessa in
19 violazione delle disposizioni del Commissario straordinario, ed è evidente che il reclamante, al fine di tutelare le proprie ragioni, ben avrebbe potuto agire nelle competenti sedi giudiziarie al fine di far valere il preteso diritto alla corresponsione della indennità di funzione.
Anche in relazione a tali fatti, dunque, la condotta del reclamante ha causato un pregiudizio al consistente nel continuare a percepire somme non dovute CP_1
impedendo che le stesse potessero essere destinate ad altri scopi conformi a legge ed all'interesse pubblico. Il ha documentato al riguardo di avere, in data CP_1
successiva alle contestazioni, posto in essere atti finalizzati al recupero delle somme indebitamente percepite dal (si veda la documentazione prodotta in primo Pt_1
grado con le note del 9.09.2021: deliberazione del Commissario RI n.34 del 04.10.2019 di sospensione della corresponsione della indennità di funzione;
deliberazione del Commissario RI n.37 del 5.11.2019, con cui è stata dichiarata inefficace la originaria deliberazione relativa all'indennità di funzione ed è stato disposto il recupero delle somme indebite percepite;
deliberazione del
Commissario RI n.1 del 27.01.2020, con cui è stato conferito mandato ad un legale per il recupero delle somme indebite;
determina del Direttore Generale ad interim n. 114 del 04.08.2020, con cui si è proceduto in via cautelativa a trattenere sul
TFR liquidato le somme indebite percepite dal . Pt_1
2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata vanno confermate anche sotto il profilo della gravità dei fatti addebitati al dipendente, che giustificano il licenziamento in tronco disposto dal , ai sensi dell'art. 5 allegato H, CCNL NT CP_1
, secondo cui, per quel che qui rileva “Il licenziamento in tronco Controparte_1
viene inflitto: a) per notevoli gravità o per recidiva nelle infrazioni previste alla lettere da n) a p) dell'art.4; b) per reiterazione, rispettivamente, entro il biennio o entro l'anno della recidiva prevista le lettere l) e m) dell'art.4; c) per atti che rivelino la mancanza del senso dell'onore o del senso morale e che arrechino grave pregiudizio al prestigio del;
d) per violazione dolosa dei doveri d'ufficio con grave pregiudizio del CP_1
COo di privati ovvero con perturbazione della sicurezza pubblica;
e) per illecito
20 uso o di distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tale abusi commessi dai dipendenti …”.
Come già statuito dal primo giudice, l'aver il omesso di recuperare gli Pt_1
importi corrisposti a titolo di indennità di funzione corrisposta a taluni dirigenti del
, nonostante la specifica richiesta formulata in tal senso Controparte_4
dal , rientra nella fattispecie di cui all'art. 5, lett. d) del Parte_2
citato allegato H, CCNL NT , in quanto tale compito rientra Controparte_1
tra le competenze esclusive del Direttore Generale ai sensi dell' art. 40 dello Statuto del e dell'art.9 del Regolamento di Controparte_1
Organizzazione , che assegna al Direttore Controparte_14
Generale il compito di sovraintendere ai trattamenti economici accessori dei dirigenti e dei quadri.
Per quanto sopra detto, il reclamante non ha assolto a tale dovere e, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata: “… Siffatta violazione è peraltro accompagnata dall'esistenza dell'elemento soggettivo, non essendo la sopra riportata giustificazione idonea ad escludere il dolo, laddove si osservi che l'erroneo convincimento del in ordine all'insindacabilità di scelte adottate da precedenti Pt_1
amministratori cade proprio su specifiche disposizioni regolamentari e statutarie che assegnano al Direttore Generale e il compito di provvedere alla gestione finanziaria dell'Ente e il compito di sovraintendere ai trattamenti economici accessori dei dirigenti e dei quadri …Sussiste inoltre nel caso di specie uno dei due eventi rappresentati nella fattispecie di cui all'art. 5, lett. d), all. H, CCNL, ossia il grave pregiudizio del , consistente nel non aver avuto in cassa la disponibilità di CP_1
tali somme e di non averle pertanto potute impiegare in maniera profittevole o semplicemente per un fine diverso e non indebito. Tale pregiudizio ha peraltro assunto dimensioni più consistenti, laddove il mancato esercizio, da parte del ricorrente, del potere attribuitogli dallo Statuto e dal Regolamento ha comportato, unitamente al decorso del tempo, la maturazione della prescrizione, con conseguente impossibilità
21 di recuperare gli importi corrisposti indebitamente fino al 2014 (cfr. sentenza Corte conti n. 699/2021, pag. 54 ss.)…”.
Anche l'ulteriore condotta oggetto della contestazione del 9.10.2019 integra una delle ipotesi previste dal CCNL per il licenziamento in tronco;
in particolare il mantenimento dell'indennità di funzione integra la fattispecie di cui all'art.5 lettere e)
(illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dai dipendenti) e c) (atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale e che arrechino grave pregiudizio al prestigio del
). CP_1
Su tale punto le conclusioni della sentenza impugnata sono esenti da errori, rimarcando che la decisione di continuare a percepire tale indennità in contrasto con le risultanze dell'attività ispettiva avviata presso il integra senz'altro che le CP_1
corrispondenti somme (al di là del loro ammontare) sono state oggetto di distrazione in quanto di fatto sottratte alle finalità perseguite dall'Ente.
In definitiva, il secondo motivo di reclamo va rigettato, sussistendo le condotte di cui alle contestazioni del 4.9.2019 e del 19.10.2019 ed integrando le stesse ipotesi di licenziamento in tronco del dirigente.
3. E' altresì infondato il terzo motivo di reclamo.
Le audio registrazioni prodotte dalla difesa del ai fini di provare la ritorsività Pt_1
del licenziamento (che, secondo la prospettazione del reclamante, sarebbe stato posto in essere dal per rimuoverlo dalle funzioni di Direttore Generale e sostituirlo CP_1
con soggetto più gradito al Commissario RI) non sono in alcun modo rilevanti o decisive.
Ed invero, anche a voler ammettere che da tali audio registrazioni emerga la sussistenza di attriti e tensioni all'interno del e in particolare tra il CP_1
reclamante e l'attuale Commissario RI, tali circostanze non escludono la rilevanza disciplinare delle condotte contestate al Pt_1
22 La sussistenza dei fatti ascritti, infatti, esclude categoricamente che la sanzione espulsiva sia stata dettata da ritorsione nei confronti del dirigente o da altro motivo illecito determinante.
Al riguardo, si richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte, pienamente applicabile al caso in specie, secondo cui l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito richiede che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinante esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento. Nell'ambito di tale orientamento è stato specificato che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini dell'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, Stat. Lav. richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (in tal senso, tra le più recenti,
Cass. civ. n. 12602/2024, Cass. n.23702/2023; Cass civ. n. 9468/2019).
4. Il quarto motivo di reclamo, con cui il lavoratore reitera tutte le precedenti doglianze volte a dimostrare la natura ritorsiva del licenziamento, resta assorbito alla luce di quanto sopra detto circa la sussistenza della giusta causa di licenziamento ed alla stregua dei principi giurisprudenziali appena sopra richiamati. Per completezza di motivazione va rilevato che la sentenza impugnata, anche in tal caso con statuizioni esenti da censure, si è comunque soffermata anche su tale questione escludendo che vi sia un nesso tra il licenziamento irrogato al e i fatti dallo stesso addotti alla Pt_1
base del contrasto con il Commissario RI relativamente alla linea dallo stesso reclamante assunta in ordine a determinate questioni affrontate, quali la gestione dei rapporti con un sindacato, il distacco di alcuni dipendenti, il blocco delle promozioni, gli atti compiuti dal Vice Direttore Generale nel periodo in cui il Pt_1
si trovava collocato in ferie, la costituzione di una segreteria tecnica commissariale.
23 5. E' altresì infondato il quinto motivo di reclamo.
5.1. L'assunto del reclamante secondo cui il Commissario RI sarebbe incompetente ad adottare il provvedimento di licenziamento in quanto l'adozione dei provvedimenti disciplinari spetterebbe all' “organo collegiale del ” non si CP_1
condivide in quanto, alla luce della normativa nella specie applicabile, deve ritenersi che il Commissario RI svolge le medesime funzioni del Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di Organizzazione del
, secondo cui “…All'amministrazione del Controparte_1
nuovo consorzio, in fase di prima attuazione, provvede il Commissario RI in carica …. Il Commissario RI esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che in base allo Statuto, al presente Regolamento e alla legislazione vigente sono di competenza del Presidente del , del Consiglio di Controparte_1
Amministratore e del Direttore Generale. Entro il termine di 30 giorni dalla data di costituzione del il commissario nomina il direttore generale CP_1 Parte_2
secondo le modalità previste dal presente regolamento dal contratto collettivo di riferimento…”.
Dunque il Commissario RI ha i medesimi poteri del Consiglio di
Amministrazione a cui spetta, tra l'altro, di deliberare circa ogni argomento rientrante nella sfera di attività del (art.7, lett. x dello Statuto) e altresì, ai sensi CP_1
dell'art.9 comma 9 del citato Regolamento di Organizzazione del
[...]
, quando ricorrono gravi motivi o in caso di violazioni di Controparte_1
leggi o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, compete di sospendere il Direttore ed avviare i provvedimenti previsti dal CCNL.
Da ciò discende la competenza del Commissario RI all'adozione del provvedimento disciplinare.
5.2. È inoltre infondata la doglianza del reclamante secondo cui le contestazioni disciplinari non sarebbero specifiche, per il fatto che non viene espressamente citata la indennità di funzione ex art. 27 del CCNL. Al riguardo deve ribadirsi che la suddetta indennità, per come sopra detto, rientra tra gli emolumenti stipendiali elargiti
24 indebitamente al Direttore Generale ed ai dirigenti;
le contestazioni sono specifiche essendo indicati in modo dettagliato gli atti ed elementi addebitati al Pt_1
5.3. Risulta poi inconducente il richiamo del reclamante al parere reso dalla
Commissione nominata nel corso del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 5 allegato H del CCNL. Il primo giudice ha correttamente evidenziato che il relativo parere non è vincolante e che la scelta di irrogare o meno la sanzione disciplinare spetta al datore di lavoro.
5.4. Deve poi confermarsi che non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem, in relazione alla contestazione del 9.10.2019 relativa alla adozione da parte del della determina n. 3 del 2018. Pt_1
La sentenza impugnata ha correttamente posto l'accento sul carattere assorbente del rilievo disciplinare delle condotte di cui alla contestazione del 4.9.2019 e del
9.10.2010; va comunque confermato che il non ha violato il ne bis in idem, CP_1
in quanto la precedente contestazione disciplinare del 24.6.2019 (non oggetto del presente giudizio) aveva riguardato solo l'adozione da parte del della Pt_1
determina n. 3 del 2018, laddove invece la contestazione del 9.10.2019 ha riguardato la mancata adozione di atti volti ad interrompere l'esecutorietà della citata determina n.3 del 2018 e i successivi comportamenti posti in essere dal in contrasto con Pt_1
le direttive del . CP_1
Sulla base degli atti prodotti, invero, risulta provata anche la violazione disciplinare in questione, essendo documentato: - che al era stato imposto dal Commissario Pt_1
RI di non dare seguito alla determina n. 3 del 2018 (con cui il Direttore
Generale aveva individuato nella piattaforma ONO della società CAPACITAS s.r.l. lo strumento per gestire il sistema informativo consortile ed aveva dato disposizioni ai consorzi mandatari di predisporre gli atti consequenziali); - che la determina n.
3. del
2018 non era stata approvata dall'organo di vigilanza;
- a fronte dell'invito rivolto al di revocare la determina in questione, risulta accertato (cfr. nota prot. n.136 del Pt_1
30.9.2019) che presso i CO mandatari erano state approvate numerose delibere
25 di impegno e di spesa (dettagliatamente indicate nella contestazione del 19.10.2019) in attuazione della stessa.
Osserva il collegio che anche tale vicenda, ancorché di rilievo minore rispetto a quelle sopra considerate, conferma la condotta omissiva del che non ha dato Pt_1
seguito agli inviti e solleciti rivoltigli dall'organo di vertice dell'Ente non procedendo alla revoca di una determina giudicata svantaggiosa per il dall'organo di CP_1
vigilanza.
5.5. Va confermato quanto statuito dal primo giudice circa il mancato rilievo delle doglianze del in ordine alla inesistenza della recidiva contestata al punto n. 3 Pt_1
della nota di addebito n. 150 del 9.10.2019, atteso che, seppure nella specie la recidiva vada esclusa, tuttavia ciò non incide sulla sussistenza della giusta causa di licenziamento, in relazione alle gravi condotte di cui sopra si è parlato.
5.5. E' inoltre infondata la doglianza relativa alla mancanza di proporzionalità tra i fatti contestati e il provvedimento espulsivo.
Alla stregua di quanto sin qui detto non può revocarsi in dubbio che la condotta del inerente alla mancata attivazione delle procedure finalizzate al recupero delle Pt_1
elargizioni illegittime di emolumenti stipendiali, accessori e di altra natura erogate ai dirigenti e ai dipendenti del 8 di e alla percezione Controparte_1 CP_4
dell'indennità integrativa di funzione di cui all'art. 27 CCNL NT CP_1
, sia per la sua gravità tale da recidere qualsiasi rapporto di fiducia con il datore
[...]
di lavoro, dovendosi ripetere che tali condotte integrano, rispettivamente, grave violazione dei doveri di ufficio ed illecito uso o distrazione di somme amministrate, ai sensi dell'art.5 del CCNL allegato H.
È consolidato il principio secondo cui, in tema di licenziamento disciplinare del dirigente, ciò che viene in rilievo è la giustificatezza che non si identifica con la giusta causa. Ne deriva che, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento del dirigente non deve necessariamente costituire una estrema ratio, da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto e
26 allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente (Cassazione civile sez. lav., 10/01/2023, n.381).
5.6. Vanno infine rigettate le domande subordinate avanzate dal di Pt_1
corresponsione dell'indennità di mancato preavviso, non sussistendone i presupposti stante la giustificatezza del licenziamento.
6. L'ultimo motivo del reclamo del relativo alle spese, non è fondato, atteso Pt_1
che le spese di lite sono state correttamente regolate secondo il principio della soccombenza e non ravvisandosi alcuna delle ragioni indicate dal codice di rito per disporne la compensazione.
7. Resta assorbito il reclamo incidentale del , in quanto proposto in via CP_1
condizionata all'accoglimento del reclamo principale.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano a carico del reclamante tenuto conto del valore indeterminato della causa, del numero degli appellati e dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni.
A norma dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 sussistono i presupposti per porre a carico del reclamante il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta il reclamo;
condanna al pagamento delle spese del grado che liquida in € Parte_1
7.000,00, oltre spese generali.
Si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico del reclamante se dovuto.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi
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