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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/12/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1467 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 26/11/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) in qualità di genitori esercenti la potestà sulla C.F._2
figlia minore (c.f. ), Persona_1 CodiceFiscale_3
(c.f. ), nonché Parte_3 C.F._4 [...]
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv.to Parte_4 C.F._5
ST AR in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato
1 telematicamente in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale di detto difensore;
APPELLANTI
E
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._6
dall'avv.to Maria Alina Filippelli in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Castrolibero, via Provinciale n. 1;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro sentenza n. 1387/2023 del Tribunale di Cosenza pubblicata in data 21/08/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nell'impugnata sentenza: < notificato in data 14 luglio 2020 ha evocato in giudizio Controparte_1
innanzi all'intestato Tribunale e in Parte_1 Parte_2
proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori
[...]
e , nonché , per sentire Per_1 Parte_3 Parte_4
accogliere le seguenti conclusioni :“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis, accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, accertata la qualifica (di erede, ndr) di parte attrice di deceduta Persona_2
in data 23/05/2006, ordinare ai convenuti, in atti generalizzati, l'immediata restituzione, in favore della parte attrice: dei terreni di cui al foglio 1, particella 8 sita comune di IS, ma anche, i terreni individuati nel foglio 1 , particelle 13 e 15, anche esse situate nel territorio del comune di
IS, nonché le particelle, individuate al foglio 2, particella n.36 e n.40
2 sito nel comune di MA Principato. In conseguenza di ciò statuire che i convenuti, , e , non Parte_3 Persona_1 Parte_4
hanno diritto alcuno sui terreni e pertanto condannare gli stessi a lasciare immediatamente il bene libero da persone e cose e nella piena disponibilità del sig. , ed al pagamento a favore dell'attore nella misura Controparte_1
che sarà provata o ritenuta, dei danni nonché dei frutti percepiti e percepiendi. Per l'effetto, ordinare alla Competente Conservatoria dei registri immobiliari ogni e più opportuno provvedimento finalizzato alla cancellazione e/o rettifica della suddetta trascrizione la denunzia (nei passaggi per causa di morte) - datata 28 giugno 2019 prot. N.CS013755 in atti 8\11\2019 dichiarazione di successione- si sono appropriati delle quote di (classe 1912) e (classe 1914), Persona_3 Parte_5
avente ad oggetto del bosco ceduo al fg.1, p.lla 8 sito nel comune di
IS. Ogni conseguente e/o inerente pronuncia. Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge. Salvis iuribus.” A sostegno della domanda di petizione d'eredità spiegata ha dedotto: di essere proprietario, e unico erede, dei menzionati terreni per successione alla madre , deceduta in MA Principato Persona_2
il 23 maggio 2006, nonché unico erede dei terreni che la madre aveva ereditato in vita dai fratelli germani e , passati a Pt_5 Persona_3
miglior vita prima di essa;
che, in particolare, le particelle 8 ,13 e 15 del foglio 1 del Comune di IS e le particelle 36 e 40 del foglio 2 del
Comune di MA Principato risultavano censite in catasto pro/quota alla madre ed ai suoi fratelli e;
Controparte_2 Pt_5 Per_3 Parte_4
che insieme alla madre si era sempre occupato di tutti gli aspetti gestori, della
3 manutenzione dei terreni indentificati al NCT, particelle 8 proprietà ½, part. 13 e 15 comune di IS, e part. 36 e 40 comune di MA P.to, occupandosi personalmente e\o volte anche tramite terzi del taglio dell'erba e raccolta del fieno, della potatura degli alberi;
di aver appreso che, in data
18 dicembre 2018, i sigg. e di IS Persona_4 Persona_5
con atto di donazione notar di AL FU avevano ceduto Persona_6
ai figli e i terreni relativi alle particelle n.13 e n. 15 CP_3 CP_4
foglio n.1, situate nel territorio del comune IS, nonché i terreni situati nel comune di MA Principato particelle n. 36 e n.40, asseritamente pervenuti in virtù del possesso pacifico, ininterrotto e continuato da oltre 20 anni, quindi mediante usucapione non accertata giudizialmente;
che, venuto a conoscenza di tale passaggio di proprietà in suo danno, aveva rivendicato immediatamente il diritto di proprietà sui succitati terreni, diffidando i donanti ad eseguire la rettifica del negozio, eseguita in data 1 agosto 2019, come documentato in atti;
di aver appreso il 19 maggio 2020, a seguito di richiesta di visura catastale, che la particella n. 8, bosco ceduo era stata oggetto di modifica nella parte relativa agli intestatari e alle quote presso il catasto dei terreni, infatti, (cl.2005), Parte_3 Persona_7
(cl.1974), (cl. 2009), bisnipoti e/o trisnipoti di
[...] Persona_1
1899, risultavano, intestatari, come da denunzia (nei Parte_4
passaggi per causa di morte) del 28 giugno 2019 protocollo n.CS013755 in atti. Ha quindi chiesto al Tribunale, accertata la propria qualifica di erede di
, di ordinare ai convenuti l'immediata restituzione, in Persona_2
proprio favore dei terreni sopra descritti. Con il favore di spese e competenze di lite. Hanno resistito alla domanda i convenuti i quali hanno eccepito l'inammissibilità dell'azione proposta, deducendo che la petizione di eredità non possa essere esperita al fine di recuperare beni che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio, come allegato nel caso in esame. In via riconvenzionale hanno
4 spiegato domanda di usucapione dei terreni de quibus, allegando il possesso ininterrotto, ultraquarantennale e pacifico dei cespiti per cui è causa da parte di e dei suoi aventi causa. Vinte le spese di lite. Parte_6
Esperita la procedura di mediazione obbligatoria, la causa, istruita in via documentale e mediante la prova testimoniale richiesta unicamente da parte convenuta, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza cartolare dell'11 maggio 2023, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.>>
§ 2 – Il Tribunale di Cosenza nella sentenza n. 1387/2023 così statuiva: << accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara la qualità di erede di parte attrice nei confronti di deceduta in data Persona_2
23/05/2006, e il suo diritto alla restituzione dei beni immobili contraddistinti al C.T. del comune di IS nel foglio 1, particelle 8, 13 e 15 ed al C.T. del comune di MA Principato nel foglio 2, particella n.36 e n.40; condanna parte convenuta alla immediata restituzione dei beni immobili sopra specificati, liberi da persone, animali o cose;
rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice;
rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti;
compensa per metà le spese di lite, che liquida in complessivi € 3809,00 per compensi, € 533,49 per spese documentate, e condanna parte convenuta alla refusione in favore di parte attrice della residua metà, pari ad € 1904,50, per compensi, € 266,74 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
Manda alla Competente Conservatoria dei registri immobiliari per le eventuali annotazioni di competenza.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue. La hereditatis petitio ha natura d'azione reale, volta a conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possegga, vantando un titolo
5 successorio che non gli compete, ovvero senza alcun titolo, e presuppone l'accertamento della sola qualità ereditaria dell'attore o di diritti che a costui spettino iure hereditatis, qualora siano contestati dalla controparte;
la petitio hereditatis, pertanto, si differenzia dalla rei vindicatio, malgrado l'affinità del petitum, in quanto si fonda sull'allegazione dello stato d'erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o d'una quota parte di esso;
consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella hereditatis petitio può invece limitarsi a provare la propria qualità
d'erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario (Cass. 7871/2021). La petizione di eredità non può quindi essere esperita al fine di recuperare beni che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari. Pertanto, attesa la sua natura prevalentemente recuperatoria, essendo il riconoscimento della qualità d'erede, cui essa tende, strumentalmente diretto all'ottenimento dei beni ereditari, qualora il convenuto non contesti la qualità d'erede dell'attore, ma si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, l'azione di petizione ereditaria non si trasforma in azione di rivendicazione, in quanto la mancata contestazione della qualità d'erede non fa venire meno le finalità recuperatorie della petizione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità, ma fermo restando l'onere della dimostrazione, nei limiti relativi alla difesa della controparte, dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione" (Cass. 5304/1984; così in motivazione Cass. 3181/2011). Deve evidenziarsi che, nel caso in esame, pur essendo incontestata la qualità
d'erede, in capo all'attore, in virtù dell'allegato certificato di morte e dello
6 stato di famiglia, parte convenuta ha contestato che i cespiti in controversia fossero ricompresi, al momento della morte di , dante Persona_2
causa di parte attrice, nell'asse ereditano in quanto posseduti da tempo immemore dal e poi dai suoi eredi. Parte_6
Dall'applicazione dei principi giurisprudenziali appena citati, quindi, ne discende la riduzione dell'onere probatorio dell'attrice alla prova della presenza dei beni in contestazione nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione. Orbene parte attrice ha inteso dimostrare la prova su di essa incombente mediante produzione della denunzia di successione contenente il riferimento all'intestazione catastale degli stessi alla de cuius (ma in realtà non sono contestati i titoli di proprietà dei cespiti per cui è causa). A sua volta parte convenuta ha negato che il bene fosse incluso nell'asse ereditario di questa essendo già intervenuta la usucapione da parte di , deceduto nel 2010. Dal proprio canto Parte_6
incombeva, dunque, ai convenuti l'onere di contrastare puntualmente tali emergenze istruttorie fornendo la prova della sollevata eccezione di non appartenenza al compendio ereditario - per essere di proprietà sua personale e, a maggior ragione, comune o di terzi - in ordine ai singoli beni oggetto dell'avversa hereditatis petitio. Nella specie i convenuti hanno documentato di aver ricevuto i cespiti de quibus per successione testamentaria di
[...]
, che nel testamento aveva dichiarato di avere la piena Parte_6
proprietà e disponibilità di tali terreni per possesso ultraventennale. Ebbene, quanto al merito dei presupposti per la pronuncia di usucapione, da un punto di vista generale, vale premettere che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento protrattasi per venti anni continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con l'animo di tenere la cosa come propria, possesso che dimostri in modo inequivocabile l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario (cfr. tra le tante Cass. n. 4435/1996). In relazione alla domanda di accertamento
7 dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. In sintesi, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – occorre che l'attività materiale di coltivazione, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Cass. 6123/2020).
Vale, ancora, evidenziare come nel caso di usucapione di bene in comproprietà il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinato corrispondente all'esercizio del possesso ad usucapionem, anziché come conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte del compossessore, essendo necessaria, ai fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova per colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. Pertanto, il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla res communis, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa,
8 occorrendo al riguardo che il suddetto comproprietario ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale cioè da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (cfr Cassazione civile, sez. II, 20/09/2007, n. 19478).
Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che, nella fattispecie che occupa, gli elementi acquisiti al processo non consentono di configurare in capo ai convenuti una situazione possessoria manifestatasi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà degli immobili sopra indicati. Con impegno esplicativo, dall'andamento della prova orale è emerso quanto segue. Il teste , titolare di Testimone_1
impresa boschiva, premettendo di possedere terreni confinanti con quelli in contestazione, ha dichiarato quanto segue: “Per quelle poche volte che mi sono recato sui luoghi di causa, circa 15/20 anni fa, ho visto tagliare la legna sui terreni in contestazione , . Adr Avv. Parte_7 Parte_3
Filippelli: Mio fratello, che lavora nella mia impresa, l'anno prima della pandemia ha eseguito lavori recinzione ed aratura dei terreni in MA
Principato, commissionati da . Io ho solo caricato legna circa 15 CP_1
anni fa già acquistata dall'impresa boschiva Carbone, che ha pagato a
(la circostanza mi è stata riferita da Carbone)”. Il teste Per_2 [...]
, già imprenditore agricolo, ha dichiarato di aver affittato i terreni in CP_4
contestazione di , dagli anni 90, cedendo parte dei frutti ricavati dalla Per_2
coltivazione a . Ancora , vigile del fuoco, ha Parte_7 Testimone_2
riferito di aver visto ed ogni tanto anche i figli ed un pastore, Parte_3
tale , intenti nell'attività di pascolo delle pecore, e di pulizia Persona_4
di fossi e riparazione di recinzioni, affermando che “Qualche volta ho visto che gli stessi prelevavano legna in uno dei terreni, non so se quello ricadente nel Comune di MA Principato o nel Comune di IS”. Tali circostanze sono state genericamente confermate anche dal teste
[...]
. Il teste , imprenditore agricolo e cognato di Tes_3 Testimone_4
9 , ha dichiarato di aver aiutato il a tagliare Parte_1 Parte_3
legna ed a fare pulizia del bosco di IS, ed a tagliare l'erba per fare il fieno sul terreno di MA, collaborando anche col prima Persona_4
e poi con i figli (soggetti estranei al presente giudizio, ndr). CP_4 CP_3
Sebbene nessuna emergenza istruttoria in contraria direzione possa essere valorizzata, non avendo parte attrice articolato prove costituende, in ogni caso tale compendio probatorio deve ritenersi insufficiente a provare che il dante causa, prima, e gli odierni convenuti poi, abbiano esercitato il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", per il tempo utile alla maturazione dell'usucapione. E tale conclusione si impone combinando i seguenti elementi probatori: uno dei testi di parte convenuta,
[...]
ha affermato che i lavori di recinzione dei terreni in MA erano Tes_1
stati commissionati dall'attore (e l'attività dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto); gli altri testi non hanno saputo identificare in maniera certa i terreni di cui trattasi, essendosi recati in maniera sporadica circa 15/20 anni orsono;
residuano dubbi sull'attendibilità del teste CP_4
perché non del tutto indifferente alla vicenda contrattuale relativa ai cespiti per cui è causa, essendogli originariamente state donate le particelle n.13 e n. 15 foglio n.1, situate nel territorio del comune IS, nonché i terreni situati nel comune di MA Principato part. n,36 e n.40, con atto di donazione del 18 dicembre 2018 poi rettificato su sollecitazione di parte attrice;
difetta la prova rigorosa, con riguardo ai terreni indivisi, della esclusiva disponibilità degli stessi in capo ai convenuti. Alla luce di quanto
10 sopra esposto, risultando, quindi, incontestata la qualità di erede dell'odierna parte attrice, e dimostrata l'appartenenza dei beni all'asse ereditario facente capo alla genitrice della stessa, deve accogliersi la domanda di petizione ereditaria spiegata e rigettata quella riconvenzionale. Considerato l'attuale possesso sine titulo dei beni in commento da parte dei convenuti, gli stessi devono essere condannati alla loro restituzione in favore della parte attrice.
Con riferimento alla domanda di parte attrice di risarcimento del danno derivante dal mancato godimento dei beni, questa deve dirsi non meritevole di accoglimento vista l'assenza di qualsivoglia prova o allegazione circa il dedotto danno patito. Le spese di lite, in considerazione della controvertibilità delle questioni dedotte, devono essere compensate per metà, mentre per la residua metà, liquidate in dispositivo alla luce del valore della causa, sono poste a carico di parte convenuta, rimasta soccombente. >>
§ 4. – Hanno proposto appello e in Parte_1 Parte_2
proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore
, nonché Persona_1 Parte_3 Parte_4
formulando cinque motivi di gravame di seguito illustrati. Rassegnavano le seguenti conclusioni:<< Voglia l'On. Corte adita, riformare la sentenza n.
1387/2023 del Tribunale di Cosenza emessa nel giudizio RGAC 2452/2020 pubblicata il 28/08/2023 e per l'effetto, disattesa ogni contraria azione, ragione eccezione, rigettare la domanda proposta dalla sig. Controparte_1
poiché improcedibile ed infondata in fatto e diritto, per i motivi espressi.
Voglia per l'effetto la Corte Adita dichiarare che le particelle 8 ,13 e 15 del foglio 1 del Comune di IS, e le particelle 36 e 40 del foglio 2 del
Comune di MA Principato, sono state acquistate per usucapione dagli odierni appellanti e dal loro dante causa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.>>
11 § 4. 1– Si costituiva per eccepire, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ed ex art 348 bis c.p.c. per non avere alcuna ragionevole probabilità di accoglimento. Nel merito chiedeva il rigetto del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni: < 1)
Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig.
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Principato (c.f. e (nata a [...] C.F._1 Parte_2
il 02/01/1976 c.f. ) in qualità di genitori esercenti la C.F._2
potestà sulla figlia minore (nata a [...] il [...] Persona_1
c.f. ), (nato a [...] il CodiceFiscale_3 Parte_3
21/09/2005 c.f ), nonché (nato a C.F._4 Parte_4
Cosenza il 24/05/1974 c.f. per tutti i motivi ex ante C.F._5
rappresentati; 2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. >>
§ 4.2 –Il consigliere istruttore provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del giorno 11 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori:
1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.3 – Le parti hanno depositato le note autorizzate nelle date acquisite al fascicolo telematico.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 26 novembre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte entrambi i difensori.
§ 4.5 – Allo spirare dei termini la causa veniva trattenuta in decisione.
12 § 5. – i motivi di gravame
§ 5.1– Con il primo motivo titolato: << violazione di legge inerente il D. Lgs
28/2010 anche per omessa motivazione sul punto>> censuravano la sentenza di prime cure per omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità della domanda. Rappresentavano che controparte non aveva intrapreso la procedura di mediazione nel termine perentorio assegnato dal giudicante nell'ordinanza del 26/11/2020 di giorni 15 dalla comunicazione della predetta essendo l'istanza stata depositata il 31/01/2021; evidenziavano che tanto comportava la nullità della sentenza resa su domanda divenuta improcedibile per mancata attivazione del procedimento di mediazione nel termine perentorio assegnato dal giudice.
§ 5.2– Con il secondo motivo titolato < conseguentemente della sentenza>> eccepivano la nullità della citazione per mancanza di esatta indicazione del petitum;
in particolare evidenziavano che l'attore, dopo aver fatto riferimento esclusivo alla particella 8 del bosco sito al foglio 1 del Comune di IS, nelle conclusioni dell'atto di citazione faceva un riferimento generico “ai terreni indicati” senza alcun riferimento all'identificazione catastale. Lamentavano, inoltre, che la signora ed Per_2
i suoi fratelli erano, nell'insieme, comproprietari di ½ dei fondi in quanto la restante metà era di proprietà di . Lamentavano che la Parte_4
sentenza appellata non fosse chiara sul punto ed offrisse modo di intendere che l'attore, quale erede della madre e dei fratelli di questa, fosse erede dell'intero compendio quando invece i suoi danti causa lo erano solo per ½.
§ 5.3– Con il terzo motivo titolato << violazione di legge inerente il d.lgs l'art. 533 c.c.>> censuravano la sentenza per avere il Tribunale affermato che la qualità di erede nell'attore sia “incontestata”. Significavano che il passo motivazionale era errato dal momento che essi convenuti avevano contestato la circostanza e l'attore non aveva fornito alcuna prova dell'accettazione,
13 espressa o tacita dell'eredità della madre deceduta nel 2006 con conseguente prescrizione del diritto di accettare l'eredità. Con ulteriore profilo evidenziavano che il Tribunale aveva errato nell'affermare che tale prova fosse stata fornita mediante la produzione della denuncia di successione, contenente il riferimento dell'intestazione catastale dei beni alla de cuius dal momento che non << risulta prodotta ex adverso la denuncia di successione per come sostiene il Tribunale>>. Con altro profilo evidenziavano che il
Tribunale non aveva considerato che controparte si era affermata erede anche dei fratelli della madre – classe 1914 e Parte_5 Persona_3
classe 1912 – senza aver dato prova di accettazione dell'eredità dei
[...]
predetti. Sostenevano che in difetto di prova in capo a della Controparte_1
sua qualità di erede, a domanda doveva essere rigettata ed in tal senso concludevano per la riforma integrale della sentenza.
§ 5.4– Con il quarto motivo titolato: << violazione degli artt. 115- 116 e 132
c.p.c. in relazione all'omessa valutazione della istruzione probatoria ove il
Tribunale ha interpretato in maniera fuorviante le dette risultanze con conseguente nullità della sentenza>> censuravano il passo motivazionale con cui il primo giudice aveva disatteso la domanda di usucapione. Sostenevano che era stato dimostrato che i danti causa di erano emigrati Per_2 CP_1
negli Stati Uniti senza fare più ritorno in Italia, mentre i beni in questione erano sempre stati posseduti da e dai suoi discendenti, in Parte_3
maniera indisturbata e per oltre quarant'anni e per più generazioni.
Richiamavano le testimonianze di , di , di CP_4 Testimone_4
, e atte a dimostrare il possesso Testimone_2 Tes_1 Tes_5 Per_2
esclusivo dei fondi da parte di e dei suoi discendenti, attuali Parte_3
appellanti.
§ 5.5– Con il quinto motivo titolato: < interpretazione ed applicazione dell'art. 92 c.p.c.>> evidenziavano che la
14 riforma dell'erroneo provvedimento giudiziale doveva comportare la riforma del capo concernente le spese di lite.
§ 6. – Le questioni preliminari
§ 6.1 – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 6.2 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto le argomentazioni illustrate dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifiche e chiare e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass.
n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del
15 precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n.
16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse
§ 7. –l'analisi dei motivi di gravame
§ 7.1 – Il primo motivo è infondato
Osserva la Corte che nel verbale di udienza del 26 novembre 2020 il giudice non ha assegnato all'attore alcun termine perentorio e, nello specifico – come sostenuto nel motivo in esame- di avviare la procedura di mediazione nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione dell'ordinanza suddetta, risultando, infatti, così verbalizzato: << rilevato in via preliminare che deve essere esperito il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010;
PQM
Dispone che parte attrice provveda all'incombente di cui sopra;
Rinvia la causa per l'eventuale prosieguo all'udienza del 27 maggio 2021, h: 12:00. Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti. Cosenza, 26.11.2020>>
Volendosi intendere il motivo che gli appellanti avessero inteso affermare che il termine perentorio non sia giudiziale, ma contenuto nel testo di legge si osserva che per giurisprudenza costante il termine non è perentorio essendo sufficiente, affinché si realizzi la condizione di procedibilità della domanda, che la mediazione sia eseguita entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice.
Così Cass. n. 40035/2021: < commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro 16 l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone>>, premesso sempre che nell'ordinanza del Tribunale di Cosenza nulla è disposto. (cfr. anche Cass. n. 4133/2024)
La mediazione risulta esperita in data 25 febbraio 2021 su istanza del 31 gennaio 2021 in relazione all'udienza di rinvio del 27 maggio 2021.
§7.2 – Il secondo motivo è infondato
Osserva la Corte che nella narrativa dell'atto di citazione l'attore evidenzia che la madre , deceduta il 23/05/2006, lasciava quale Persona_2
unico erede esso , che accettava l'eredità; precisava che: << Controparte_1
all'interno dell'asse ereditario i terreni siti nel comune di IS identificati e registrati al Catasto di Cosenza foglio 1 particella 8 bosco ceduo di mq 53, particella 13 di mq 5.580 e particella 15 di mq 7999 tutte di natura agricola;
nonché i terreni siti nel comune di MA Principato, identificati e registrati al catasto di Cosenza al n. 1 foglio 2 particella 36 di mq 11.050 e particella n. 40 di mq 13.960 tutti di natura agricola.>> A seguire, l'attore precisava le vicende successorie relative a dette particelle spiegando che di esse era comproprietaria per 1/2 la madre con i fratelli e che, da quando i predetti erano emigrati all'estero senza fare più ritorno, degli immobili si era occupata, con atti gestori, la stessa ed esso;
che Persona_2 CP_1
essendo i fratelli della madre premorti ella aveva ereditato le loro quote ed alla di lei morte esso era divenuto proprietario dell'asse della madre CP_1
che già comprendeva le eredità degli zii premorti.
Venendo ad introdurre l'oggetto di causa l'attore ha poi chiarito che Per_4
e con rogito del 18 dicembre 2018 avevano
[...] Persona_5
donato ai figli e i terreni relativi alle particelle n. 13 e CP_3 CP_4
17 15 site nel territorio di IS e le particelle n. 36 e 40 site nel territorio di
MA SA indicando quale titolo di provenienza l'usucapione non accertata giudizialmente e che per altra particella, la n. 8 bosco ceduo, era stata modificata l'intestazione (da comproprietà e fratelli per ½ e Persona_2
cl. 1899 per ½) in forza di denuncia di successione da parte Parte_4
dei bisnipoti e /o trisnipoti di cl. 1899, per l'intero, in Parte_4
favore di cl. 1899. Parte_4
A tal proposito l'oggetto del contendere è esattamente identificato avendo l'attore chiarito che l'immobile sito nel comune di IS particella 8 bosco ceduo fino alla data del 19 giugno 2019 risultava in comproprietà pro indiviso per la quota di 1/2 alla madre di esso e dei fratelli di essa (di cui ella CP_1
era già erede e per essa, deceduta nel 2006, del suo intero asse il ), e CP_1
per l'altra metà era proprietario ed intestatario classe 1899 Parte_4
figlio di e di , specificando che << fra i Per_8 Persona_9
comproprietari non esistono relazioni di parentela>>.
Quindi, chiaramente la proprietà della particella 8 era in capo per ½ alla madre di e per essa in capo all'unico suo erede e per l'altra metà ai CP_1
discendenti di cl. 1899. Parte_4
Viceversa, nel 2019 l'intera particella veniva intestata in comproprietà e per le rispettive quote ai discendenti di convenuti in primo Parte_4
grado ed odierni appellanti.
L'attore ha dato atto di aver risolto il fatto “ asseritamente usurpativo” sotteso alla donazione del 18 dicembre 2018 avendo i provveduto con rogito Per_4
del 19 luglio 2019 a rettificare l'atto di donazione allegando di essere (i donanti) incorsi in errore materiale nell'indicazione delle particelle di loro proprietà dovendo essere escluse quelle di proprietà di Controparte_1
quale erede della madre.
18 Permanendo il contenzioso sulla metà della particella 8 agiva con petizione di eredità promuovendo il giudizio in esame del quale i convenuti hanno ben compreso l'oggetto -come visto, ben descritto – e, peraltro, si sono puntualmente difesi opponendo in via riconvenzionale la domanda di usucapione.
La richiesta giudiziale che segue ai prodromici accertamenti sullo status di erede, sull'ammissibilità dell'azione di petizione di eredità in via recuperatoria del bene presente nel 2006 nell'asse della madre è volta ad ottenere una pronuncia conforme con accertamento che non vi sono diritti di terzi concorrenti, con richiesta alla competente conservatoria dei registri immobiliari di emissione di ogni e più opportuno provvedimento finalizzato alla cancellazione e/o rettifica della suddetta trascrizione: la denunzia ( nei passaggi per causa di morte) datata 28 giugno 2019 prot. N. CS013755 in atti
8/11/2019 dichiarazione di successione – che i convenuti si sono appropriati delle quote di (classe 1912) e Persona_3 Parte_5
(classe 1914) avente ad oggetto bosco ceduo al fg. 1 p.lla 8 sito nel Comune di IS.
Va poi considerato che il dispositivo di prime cure è conseguente non solo all'accogliento della domanda principale, ma anche al rigetto della domanda di usucapione.
E' sufficiente leggere le difese e le conclusioni assunte da in esito CP_1
alla costituzione dei convenuti con domanda riconvenzionale di usucapione con le note scritte del 20.11.2020: << Ciò detto, atteso il tenore della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta, per brevità e sinteticità richiesta nel decreto per lo svolgimento di udienza mediante trattazione scritta , parte attrice argomenta quanto segue: , Controparte_1
allegando lo stato di erede, (SUCCESSIONE EREDITARIA DEL 3\12\2019,
e Successiva Integrazione), figlio e legittimo della de cuius Persona_2
19 , precisa che la de cuius aveva ereditato quota di tutti i terreni Per_2
cointestati con i germani e , passati a miglior vita Pt_5 Persona_3
prima di essa, deceduta in MA Principato il 23 maggio 2006. Con
l'azione proposta chiede la restituzione dei beni appartenenti alla eredità, che alla data di morte di essa, erano compresi nell'asse ereditario, ed in particolare si precisa chiede la restituzione e il ripristino della quota di terreno pari a ½ particella n.8 sito nel comune di IS, risultato intestato al catasto per successione alla parte convenuta, la quale, senza fornire un valido titolo di acquisto, dichiara di averli ricevuti in successione dal nonno, tramite testamento olografo, non depositato in giudizio. Parte convenuta, tramite il proprio legale, tramite pec prima, e poi costituendosi in giudizio, pur riconoscendo figlio e erede di , Controparte_1 Persona_2
spiega domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'acquisto per usucapione unendo al proprio il possesso del dante causa, adducendo che ciò riguardava non solo del terreno bosco ceduo, individuato al foglio 1, particella 8 sita comune di IS, ma anche, le particelle 13 e 15, anche esse situate nel territorio del comune di IS, nonché le particelle, individuate al foglio 2, particella n.36 e n.40 comune di MA
Principato.>>
Le conclusioni suddette risultano precisate nella memoria ex art. 183 co. 6 primo termine: <poi costituendosi in giudizio, pur riconoscendo CP_1
figlio e erede di , contesta di avere maturato
[...] Persona_2
l'acquisto per usucapione unendo al proprio, il possesso del dante causa, sia del terreno bosco ceduo, individuato al foglio 1, particella 8 sita comune di
IS, intendendo con ciò escluderla definitivamente dal godimento del suo diritto di comproprietà per la quota di 1/2; nonché, delle particelle 13 e
15, anche esse situate nel territorio del comune di IS, e ancora, delle particelle, individuate al foglio 2, particella n.36 e n.40 comune di MA
Principato. In conseguenza di ciò, e a fronte di questi fatti, Controparte_1
20 ha chiesto all'On.le Tribunale, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, di accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, accertata la qualifica di parte attrice di eredi di , e di ordinare , ai convenuti , in atti Persona_2
generalizzati, l'immediata restituzione, in favore della parte attrice: individuato al foglio 1, particella 8 sita comune di IS, ma anche, i terreni individuati nel foglio 1, particelle 13 e 15, anche esse situate nel territorio del comune di IS, nonché le particelle, individuate al foglio
2, particella n.36 e n.40 sito nel comune di MA Principato. In conseguenza di ciò statuire che i convenuti, , Parte_3 [...]
e , non hanno diritto alcuno sui terreni e Per_1 Parte_4
pertanto condannare gli stessi a lasciare immediatamente il bene libero da persone e cose e nella piena disponibilità del sig. , ed al Controparte_1
pagamento a favore dell'attore nella misura che sarà provata o ritenuta, dei danni nonché dei frutti percepiti e percepiendi. Per l'effetto, ordinare alla
Competente Conservatoria dei registri immobiliari ogni e più opportuno provvedimento finalizzato alla cancellazione e/o rettifica della suddetta trascrizione la denunzia (nei passaggi per causa di morte) - datata 28 giugno
2019 prot. N.CS013755 in atti 8\11\2019 dichiarazione di successione- si sono appropriati delle quote di (classe 1912) e Persona_3
(classe 1914), avente ad oggetto del bosco ceduo al fg.1, Parte_5
p.lla 8 sito nel comune di IS. Con l'azione proposta chiede la restituzione dei beni appartenenti alla eredità, che alla data di morte di essa, erano compresi nell'asse ereditario.>>
§7.3 – Il terzo motivo è infondato.
Il motivo è infondato in tutte le sue prospettazioni
Giova osservare che l'attore non si è mai qualificato erede degli zii
[...]
(classe 1912) e (classe 1914) avendo Persona_3 Parte_5
sempre affermato che i predetti zii erano deceduti prima della madre che ne
21 era divenuta ella loro erede;
che alla morte della madre avvenuta nel 2006 egli aveva accettato tacitamente l'eredità della stessa, asse che al momento della sua morte già comprendeva i beni oggetto dell'eredità dei suoi germani premorti.
La produzione documentale di prime cure risulta riversata nel fascicolo d'appello ed è consultabile: figurano i certificati storici di , Persona_3
di , i certificati di nascita di , di Parte_5 Persona_10 Persona_2
di esso , la dichiarazione di successione. Gli atti gestori
[...] CP_1
precedenti all'avvio della presente causa sono culminati nella richiesta di rettifica dell'atto di donazione di e L'attore ha pertanto Per_4 Per_5
dimostrato documentalmente di essere erede della madre e che i beni oggetto di causa facevano parte, nel 2006, alla morte di , del suo Persona_2
asse, conformemente alle intestazioni catastali, con la precisazione che i germani e erano già deceduti. Per_3 Pt_5
§ 7.4 – Il quarto motivo è infondato.
Il tribunale ha correttamente escluso che le attività di pulizia dei terreni e di coltivazione degli stessi, facendone propri i frutti, potesse qualificarsi relazione idonea a fondare il possesso ad usucapionem in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e, nella specie, dei comproprietari e e che ciò Persona_2 Controparte_1
sia avvenuto erga omnes con manifestazioni di volontà ed attività materiali tali da evidenziare il possesso uti dominus e non più uti condominus.
Va osservato che i capitoli di prova, oltre al dato temporale (da oltre 40 anni), descrivono l'attività materiale rivelatrice del possesso nell'utilizzo dei terreni
< ivi compresa la legna derivante dal taglio degli alberi>>
22 I testi hanno riferito di aver visto ed tagliare Parte_7 Parte_3
la legna, pulire il sottobosco, raccogliere il fieno per gli animali e/o far propri i frutti senza aver mai visto o sentito rivendicazioni da parte di alcuno e, nello specifico, dell'attore e della di lui madre.
Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus">>; così Cass. 17376/2018 e succ. conf. tra cui Cass. n. 6120/2020 che ha confermato la sentenza n. 527/2018 di questa corte territoriale chiarendo che l'accertamento del corpus possessionis è accertamento di fatto, che il giudice di merito deve operare caso per caso, esaminando l'intero reticolo dei poteri concretamente esercitati su un bene;
cosicché nel relativo apprezzamento non ci si può limitare a considerare l'attività di chi si pretende possessore (nella specie, la coltivazione del fondo), ma è necessario considerare anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento del proprietario.
Osserva la Corte che nel caso in esame la situazione è peculiare poiché, come evidenziato dal giudice di prime cure, trattasi di beni in comproprietà in cui l'attività di utilizzazione può essere compiuta da ciascun comproprietario in modo più o meno intenso ed è necessario che la manifestazione del dominio esclusivo si riveli << attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile >> con il possesso del comproprietario.
Il Tribunale, con motivazione non attinta da specifico motivo di gravame, ha evidenziato che in siffatta ipotesi di comproprietà non è sufficiente il dimostrare, da parte dell'interessato che gli altri partecipanti si sono astenuti
23 dall'uso della cosa, occorrendo dimostrare che essi convenuti ed i loro danti causa avevano goduto dei fondi in maniera apertamente inconciliabile con la possibilità di godimento da parte di e dei suoi danti causa, Controparte_1
giungendo alla conclusione che tale prova era stata offerta in maniera insufficiente. Infatti, il Tribunale dopo aver esaminato le testimonianze di
, , e Testimone_1 CP_4 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
(integralmente riportate nel superiore paragrafo 3) ha menzionato
[...]
la deposizione di nella parte in cui il teste ha riferito che Testimone_1
l'anno prima della pandemia aveva eseguito lavori di recinzione del terreno e di aratura dei terreni in MA Principato commissionatigli da . CP_1
Il comproprietario è infatti tenuto a fornire la prova di aver esteso per oltre vent'anni il suo possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che egli dimostri di aver goduto del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente il fatto che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa comune. (da ultimo Cass. 6452/2025), fatto qui, peraltro smentito essendo emerso che anche aveva fatto non solo arare il CP_1
terreno, ma ne aveva anche ordinato la recinzione.
Osserva la Corte che la motivazione di prime cure è conforme ai principi giurisprudenziali consolidati (cfr anche Cass. n 9100/2918: << Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed
"animo domini" della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di
24 gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore.>>
§7.5 – Il quinto motivo rimane assorbito essendo la censura sulle spese di lite subordinata all'accoglimento del gravame.
§ 8. – le spese di lite
Le spese del grado seguono dell'ordinario criterio della soccombenza. Esse vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore di causa
(fino a € 52.000,00) nei valori medi fatta eccezione per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti in solido di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e in proprio ed in qualità di genitori esercenti Parte_1 Parte_2
la potestà sulla figlia minore , , nonché Persona_1 Parte_3
nei confronti di contro la sentenza resa Parte_4 Controparte_1
tra le parti dal Tribunale di Cosenza n. 1387/2023 pubblicata in data
21/08/2023, ogni contraria istanza, eccezione e dedizione disattesa, così provvede:
25 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di Controparte_1
che liquida in € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico degli appellanti, in solido, l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro sezione Prima civile in data 1° dicembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1467 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 26/11/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) in qualità di genitori esercenti la potestà sulla C.F._2
figlia minore (c.f. ), Persona_1 CodiceFiscale_3
(c.f. ), nonché Parte_3 C.F._4 [...]
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv.to Parte_4 C.F._5
ST AR in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato
1 telematicamente in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale di detto difensore;
APPELLANTI
E
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._6
dall'avv.to Maria Alina Filippelli in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Castrolibero, via Provinciale n. 1;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro sentenza n. 1387/2023 del Tribunale di Cosenza pubblicata in data 21/08/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nell'impugnata sentenza: < notificato in data 14 luglio 2020 ha evocato in giudizio Controparte_1
innanzi all'intestato Tribunale e in Parte_1 Parte_2
proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori
[...]
e , nonché , per sentire Per_1 Parte_3 Parte_4
accogliere le seguenti conclusioni :“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis, accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, accertata la qualifica (di erede, ndr) di parte attrice di deceduta Persona_2
in data 23/05/2006, ordinare ai convenuti, in atti generalizzati, l'immediata restituzione, in favore della parte attrice: dei terreni di cui al foglio 1, particella 8 sita comune di IS, ma anche, i terreni individuati nel foglio 1 , particelle 13 e 15, anche esse situate nel territorio del comune di
IS, nonché le particelle, individuate al foglio 2, particella n.36 e n.40
2 sito nel comune di MA Principato. In conseguenza di ciò statuire che i convenuti, , e , non Parte_3 Persona_1 Parte_4
hanno diritto alcuno sui terreni e pertanto condannare gli stessi a lasciare immediatamente il bene libero da persone e cose e nella piena disponibilità del sig. , ed al pagamento a favore dell'attore nella misura Controparte_1
che sarà provata o ritenuta, dei danni nonché dei frutti percepiti e percepiendi. Per l'effetto, ordinare alla Competente Conservatoria dei registri immobiliari ogni e più opportuno provvedimento finalizzato alla cancellazione e/o rettifica della suddetta trascrizione la denunzia (nei passaggi per causa di morte) - datata 28 giugno 2019 prot. N.CS013755 in atti 8\11\2019 dichiarazione di successione- si sono appropriati delle quote di (classe 1912) e (classe 1914), Persona_3 Parte_5
avente ad oggetto del bosco ceduo al fg.1, p.lla 8 sito nel comune di
IS. Ogni conseguente e/o inerente pronuncia. Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge. Salvis iuribus.” A sostegno della domanda di petizione d'eredità spiegata ha dedotto: di essere proprietario, e unico erede, dei menzionati terreni per successione alla madre , deceduta in MA Principato Persona_2
il 23 maggio 2006, nonché unico erede dei terreni che la madre aveva ereditato in vita dai fratelli germani e , passati a Pt_5 Persona_3
miglior vita prima di essa;
che, in particolare, le particelle 8 ,13 e 15 del foglio 1 del Comune di IS e le particelle 36 e 40 del foglio 2 del
Comune di MA Principato risultavano censite in catasto pro/quota alla madre ed ai suoi fratelli e;
Controparte_2 Pt_5 Per_3 Parte_4
che insieme alla madre si era sempre occupato di tutti gli aspetti gestori, della
3 manutenzione dei terreni indentificati al NCT, particelle 8 proprietà ½, part. 13 e 15 comune di IS, e part. 36 e 40 comune di MA P.to, occupandosi personalmente e\o volte anche tramite terzi del taglio dell'erba e raccolta del fieno, della potatura degli alberi;
di aver appreso che, in data
18 dicembre 2018, i sigg. e di IS Persona_4 Persona_5
con atto di donazione notar di AL FU avevano ceduto Persona_6
ai figli e i terreni relativi alle particelle n.13 e n. 15 CP_3 CP_4
foglio n.1, situate nel territorio del comune IS, nonché i terreni situati nel comune di MA Principato particelle n. 36 e n.40, asseritamente pervenuti in virtù del possesso pacifico, ininterrotto e continuato da oltre 20 anni, quindi mediante usucapione non accertata giudizialmente;
che, venuto a conoscenza di tale passaggio di proprietà in suo danno, aveva rivendicato immediatamente il diritto di proprietà sui succitati terreni, diffidando i donanti ad eseguire la rettifica del negozio, eseguita in data 1 agosto 2019, come documentato in atti;
di aver appreso il 19 maggio 2020, a seguito di richiesta di visura catastale, che la particella n. 8, bosco ceduo era stata oggetto di modifica nella parte relativa agli intestatari e alle quote presso il catasto dei terreni, infatti, (cl.2005), Parte_3 Persona_7
(cl.1974), (cl. 2009), bisnipoti e/o trisnipoti di
[...] Persona_1
1899, risultavano, intestatari, come da denunzia (nei Parte_4
passaggi per causa di morte) del 28 giugno 2019 protocollo n.CS013755 in atti. Ha quindi chiesto al Tribunale, accertata la propria qualifica di erede di
, di ordinare ai convenuti l'immediata restituzione, in Persona_2
proprio favore dei terreni sopra descritti. Con il favore di spese e competenze di lite. Hanno resistito alla domanda i convenuti i quali hanno eccepito l'inammissibilità dell'azione proposta, deducendo che la petizione di eredità non possa essere esperita al fine di recuperare beni che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio, come allegato nel caso in esame. In via riconvenzionale hanno
4 spiegato domanda di usucapione dei terreni de quibus, allegando il possesso ininterrotto, ultraquarantennale e pacifico dei cespiti per cui è causa da parte di e dei suoi aventi causa. Vinte le spese di lite. Parte_6
Esperita la procedura di mediazione obbligatoria, la causa, istruita in via documentale e mediante la prova testimoniale richiesta unicamente da parte convenuta, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza cartolare dell'11 maggio 2023, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.>>
§ 2 – Il Tribunale di Cosenza nella sentenza n. 1387/2023 così statuiva: << accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara la qualità di erede di parte attrice nei confronti di deceduta in data Persona_2
23/05/2006, e il suo diritto alla restituzione dei beni immobili contraddistinti al C.T. del comune di IS nel foglio 1, particelle 8, 13 e 15 ed al C.T. del comune di MA Principato nel foglio 2, particella n.36 e n.40; condanna parte convenuta alla immediata restituzione dei beni immobili sopra specificati, liberi da persone, animali o cose;
rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice;
rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti;
compensa per metà le spese di lite, che liquida in complessivi € 3809,00 per compensi, € 533,49 per spese documentate, e condanna parte convenuta alla refusione in favore di parte attrice della residua metà, pari ad € 1904,50, per compensi, € 266,74 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
Manda alla Competente Conservatoria dei registri immobiliari per le eventuali annotazioni di competenza.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue. La hereditatis petitio ha natura d'azione reale, volta a conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possegga, vantando un titolo
5 successorio che non gli compete, ovvero senza alcun titolo, e presuppone l'accertamento della sola qualità ereditaria dell'attore o di diritti che a costui spettino iure hereditatis, qualora siano contestati dalla controparte;
la petitio hereditatis, pertanto, si differenzia dalla rei vindicatio, malgrado l'affinità del petitum, in quanto si fonda sull'allegazione dello stato d'erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o d'una quota parte di esso;
consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella hereditatis petitio può invece limitarsi a provare la propria qualità
d'erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario (Cass. 7871/2021). La petizione di eredità non può quindi essere esperita al fine di recuperare beni che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari. Pertanto, attesa la sua natura prevalentemente recuperatoria, essendo il riconoscimento della qualità d'erede, cui essa tende, strumentalmente diretto all'ottenimento dei beni ereditari, qualora il convenuto non contesti la qualità d'erede dell'attore, ma si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, l'azione di petizione ereditaria non si trasforma in azione di rivendicazione, in quanto la mancata contestazione della qualità d'erede non fa venire meno le finalità recuperatorie della petizione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità, ma fermo restando l'onere della dimostrazione, nei limiti relativi alla difesa della controparte, dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione" (Cass. 5304/1984; così in motivazione Cass. 3181/2011). Deve evidenziarsi che, nel caso in esame, pur essendo incontestata la qualità
d'erede, in capo all'attore, in virtù dell'allegato certificato di morte e dello
6 stato di famiglia, parte convenuta ha contestato che i cespiti in controversia fossero ricompresi, al momento della morte di , dante Persona_2
causa di parte attrice, nell'asse ereditano in quanto posseduti da tempo immemore dal e poi dai suoi eredi. Parte_6
Dall'applicazione dei principi giurisprudenziali appena citati, quindi, ne discende la riduzione dell'onere probatorio dell'attrice alla prova della presenza dei beni in contestazione nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione. Orbene parte attrice ha inteso dimostrare la prova su di essa incombente mediante produzione della denunzia di successione contenente il riferimento all'intestazione catastale degli stessi alla de cuius (ma in realtà non sono contestati i titoli di proprietà dei cespiti per cui è causa). A sua volta parte convenuta ha negato che il bene fosse incluso nell'asse ereditario di questa essendo già intervenuta la usucapione da parte di , deceduto nel 2010. Dal proprio canto Parte_6
incombeva, dunque, ai convenuti l'onere di contrastare puntualmente tali emergenze istruttorie fornendo la prova della sollevata eccezione di non appartenenza al compendio ereditario - per essere di proprietà sua personale e, a maggior ragione, comune o di terzi - in ordine ai singoli beni oggetto dell'avversa hereditatis petitio. Nella specie i convenuti hanno documentato di aver ricevuto i cespiti de quibus per successione testamentaria di
[...]
, che nel testamento aveva dichiarato di avere la piena Parte_6
proprietà e disponibilità di tali terreni per possesso ultraventennale. Ebbene, quanto al merito dei presupposti per la pronuncia di usucapione, da un punto di vista generale, vale premettere che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento protrattasi per venti anni continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con l'animo di tenere la cosa come propria, possesso che dimostri in modo inequivocabile l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario (cfr. tra le tante Cass. n. 4435/1996). In relazione alla domanda di accertamento
7 dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. In sintesi, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – occorre che l'attività materiale di coltivazione, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Cass. 6123/2020).
Vale, ancora, evidenziare come nel caso di usucapione di bene in comproprietà il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinato corrispondente all'esercizio del possesso ad usucapionem, anziché come conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte del compossessore, essendo necessaria, ai fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova per colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. Pertanto, il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla res communis, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa,
8 occorrendo al riguardo che il suddetto comproprietario ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale cioè da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (cfr Cassazione civile, sez. II, 20/09/2007, n. 19478).
Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che, nella fattispecie che occupa, gli elementi acquisiti al processo non consentono di configurare in capo ai convenuti una situazione possessoria manifestatasi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà degli immobili sopra indicati. Con impegno esplicativo, dall'andamento della prova orale è emerso quanto segue. Il teste , titolare di Testimone_1
impresa boschiva, premettendo di possedere terreni confinanti con quelli in contestazione, ha dichiarato quanto segue: “Per quelle poche volte che mi sono recato sui luoghi di causa, circa 15/20 anni fa, ho visto tagliare la legna sui terreni in contestazione , . Adr Avv. Parte_7 Parte_3
Filippelli: Mio fratello, che lavora nella mia impresa, l'anno prima della pandemia ha eseguito lavori recinzione ed aratura dei terreni in MA
Principato, commissionati da . Io ho solo caricato legna circa 15 CP_1
anni fa già acquistata dall'impresa boschiva Carbone, che ha pagato a
(la circostanza mi è stata riferita da Carbone)”. Il teste Per_2 [...]
, già imprenditore agricolo, ha dichiarato di aver affittato i terreni in CP_4
contestazione di , dagli anni 90, cedendo parte dei frutti ricavati dalla Per_2
coltivazione a . Ancora , vigile del fuoco, ha Parte_7 Testimone_2
riferito di aver visto ed ogni tanto anche i figli ed un pastore, Parte_3
tale , intenti nell'attività di pascolo delle pecore, e di pulizia Persona_4
di fossi e riparazione di recinzioni, affermando che “Qualche volta ho visto che gli stessi prelevavano legna in uno dei terreni, non so se quello ricadente nel Comune di MA Principato o nel Comune di IS”. Tali circostanze sono state genericamente confermate anche dal teste
[...]
. Il teste , imprenditore agricolo e cognato di Tes_3 Testimone_4
9 , ha dichiarato di aver aiutato il a tagliare Parte_1 Parte_3
legna ed a fare pulizia del bosco di IS, ed a tagliare l'erba per fare il fieno sul terreno di MA, collaborando anche col prima Persona_4
e poi con i figli (soggetti estranei al presente giudizio, ndr). CP_4 CP_3
Sebbene nessuna emergenza istruttoria in contraria direzione possa essere valorizzata, non avendo parte attrice articolato prove costituende, in ogni caso tale compendio probatorio deve ritenersi insufficiente a provare che il dante causa, prima, e gli odierni convenuti poi, abbiano esercitato il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", per il tempo utile alla maturazione dell'usucapione. E tale conclusione si impone combinando i seguenti elementi probatori: uno dei testi di parte convenuta,
[...]
ha affermato che i lavori di recinzione dei terreni in MA erano Tes_1
stati commissionati dall'attore (e l'attività dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto); gli altri testi non hanno saputo identificare in maniera certa i terreni di cui trattasi, essendosi recati in maniera sporadica circa 15/20 anni orsono;
residuano dubbi sull'attendibilità del teste CP_4
perché non del tutto indifferente alla vicenda contrattuale relativa ai cespiti per cui è causa, essendogli originariamente state donate le particelle n.13 e n. 15 foglio n.1, situate nel territorio del comune IS, nonché i terreni situati nel comune di MA Principato part. n,36 e n.40, con atto di donazione del 18 dicembre 2018 poi rettificato su sollecitazione di parte attrice;
difetta la prova rigorosa, con riguardo ai terreni indivisi, della esclusiva disponibilità degli stessi in capo ai convenuti. Alla luce di quanto
10 sopra esposto, risultando, quindi, incontestata la qualità di erede dell'odierna parte attrice, e dimostrata l'appartenenza dei beni all'asse ereditario facente capo alla genitrice della stessa, deve accogliersi la domanda di petizione ereditaria spiegata e rigettata quella riconvenzionale. Considerato l'attuale possesso sine titulo dei beni in commento da parte dei convenuti, gli stessi devono essere condannati alla loro restituzione in favore della parte attrice.
Con riferimento alla domanda di parte attrice di risarcimento del danno derivante dal mancato godimento dei beni, questa deve dirsi non meritevole di accoglimento vista l'assenza di qualsivoglia prova o allegazione circa il dedotto danno patito. Le spese di lite, in considerazione della controvertibilità delle questioni dedotte, devono essere compensate per metà, mentre per la residua metà, liquidate in dispositivo alla luce del valore della causa, sono poste a carico di parte convenuta, rimasta soccombente. >>
§ 4. – Hanno proposto appello e in Parte_1 Parte_2
proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore
, nonché Persona_1 Parte_3 Parte_4
formulando cinque motivi di gravame di seguito illustrati. Rassegnavano le seguenti conclusioni:<< Voglia l'On. Corte adita, riformare la sentenza n.
1387/2023 del Tribunale di Cosenza emessa nel giudizio RGAC 2452/2020 pubblicata il 28/08/2023 e per l'effetto, disattesa ogni contraria azione, ragione eccezione, rigettare la domanda proposta dalla sig. Controparte_1
poiché improcedibile ed infondata in fatto e diritto, per i motivi espressi.
Voglia per l'effetto la Corte Adita dichiarare che le particelle 8 ,13 e 15 del foglio 1 del Comune di IS, e le particelle 36 e 40 del foglio 2 del
Comune di MA Principato, sono state acquistate per usucapione dagli odierni appellanti e dal loro dante causa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.>>
11 § 4. 1– Si costituiva per eccepire, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ed ex art 348 bis c.p.c. per non avere alcuna ragionevole probabilità di accoglimento. Nel merito chiedeva il rigetto del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni: < 1)
Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig.
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Principato (c.f. e (nata a [...] C.F._1 Parte_2
il 02/01/1976 c.f. ) in qualità di genitori esercenti la C.F._2
potestà sulla figlia minore (nata a [...] il [...] Persona_1
c.f. ), (nato a [...] il CodiceFiscale_3 Parte_3
21/09/2005 c.f ), nonché (nato a C.F._4 Parte_4
Cosenza il 24/05/1974 c.f. per tutti i motivi ex ante C.F._5
rappresentati; 2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. >>
§ 4.2 –Il consigliere istruttore provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del giorno 11 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori:
1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.3 – Le parti hanno depositato le note autorizzate nelle date acquisite al fascicolo telematico.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 26 novembre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte entrambi i difensori.
§ 4.5 – Allo spirare dei termini la causa veniva trattenuta in decisione.
12 § 5. – i motivi di gravame
§ 5.1– Con il primo motivo titolato: << violazione di legge inerente il D. Lgs
28/2010 anche per omessa motivazione sul punto>> censuravano la sentenza di prime cure per omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità della domanda. Rappresentavano che controparte non aveva intrapreso la procedura di mediazione nel termine perentorio assegnato dal giudicante nell'ordinanza del 26/11/2020 di giorni 15 dalla comunicazione della predetta essendo l'istanza stata depositata il 31/01/2021; evidenziavano che tanto comportava la nullità della sentenza resa su domanda divenuta improcedibile per mancata attivazione del procedimento di mediazione nel termine perentorio assegnato dal giudice.
§ 5.2– Con il secondo motivo titolato < conseguentemente della sentenza>> eccepivano la nullità della citazione per mancanza di esatta indicazione del petitum;
in particolare evidenziavano che l'attore, dopo aver fatto riferimento esclusivo alla particella 8 del bosco sito al foglio 1 del Comune di IS, nelle conclusioni dell'atto di citazione faceva un riferimento generico “ai terreni indicati” senza alcun riferimento all'identificazione catastale. Lamentavano, inoltre, che la signora ed Per_2
i suoi fratelli erano, nell'insieme, comproprietari di ½ dei fondi in quanto la restante metà era di proprietà di . Lamentavano che la Parte_4
sentenza appellata non fosse chiara sul punto ed offrisse modo di intendere che l'attore, quale erede della madre e dei fratelli di questa, fosse erede dell'intero compendio quando invece i suoi danti causa lo erano solo per ½.
§ 5.3– Con il terzo motivo titolato << violazione di legge inerente il d.lgs l'art. 533 c.c.>> censuravano la sentenza per avere il Tribunale affermato che la qualità di erede nell'attore sia “incontestata”. Significavano che il passo motivazionale era errato dal momento che essi convenuti avevano contestato la circostanza e l'attore non aveva fornito alcuna prova dell'accettazione,
13 espressa o tacita dell'eredità della madre deceduta nel 2006 con conseguente prescrizione del diritto di accettare l'eredità. Con ulteriore profilo evidenziavano che il Tribunale aveva errato nell'affermare che tale prova fosse stata fornita mediante la produzione della denuncia di successione, contenente il riferimento dell'intestazione catastale dei beni alla de cuius dal momento che non << risulta prodotta ex adverso la denuncia di successione per come sostiene il Tribunale>>. Con altro profilo evidenziavano che il
Tribunale non aveva considerato che controparte si era affermata erede anche dei fratelli della madre – classe 1914 e Parte_5 Persona_3
classe 1912 – senza aver dato prova di accettazione dell'eredità dei
[...]
predetti. Sostenevano che in difetto di prova in capo a della Controparte_1
sua qualità di erede, a domanda doveva essere rigettata ed in tal senso concludevano per la riforma integrale della sentenza.
§ 5.4– Con il quarto motivo titolato: << violazione degli artt. 115- 116 e 132
c.p.c. in relazione all'omessa valutazione della istruzione probatoria ove il
Tribunale ha interpretato in maniera fuorviante le dette risultanze con conseguente nullità della sentenza>> censuravano il passo motivazionale con cui il primo giudice aveva disatteso la domanda di usucapione. Sostenevano che era stato dimostrato che i danti causa di erano emigrati Per_2 CP_1
negli Stati Uniti senza fare più ritorno in Italia, mentre i beni in questione erano sempre stati posseduti da e dai suoi discendenti, in Parte_3
maniera indisturbata e per oltre quarant'anni e per più generazioni.
Richiamavano le testimonianze di , di , di CP_4 Testimone_4
, e atte a dimostrare il possesso Testimone_2 Tes_1 Tes_5 Per_2
esclusivo dei fondi da parte di e dei suoi discendenti, attuali Parte_3
appellanti.
§ 5.5– Con il quinto motivo titolato: < interpretazione ed applicazione dell'art. 92 c.p.c.>> evidenziavano che la
14 riforma dell'erroneo provvedimento giudiziale doveva comportare la riforma del capo concernente le spese di lite.
§ 6. – Le questioni preliminari
§ 6.1 – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 6.2 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto le argomentazioni illustrate dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifiche e chiare e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass.
n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del
15 precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n.
16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse
§ 7. –l'analisi dei motivi di gravame
§ 7.1 – Il primo motivo è infondato
Osserva la Corte che nel verbale di udienza del 26 novembre 2020 il giudice non ha assegnato all'attore alcun termine perentorio e, nello specifico – come sostenuto nel motivo in esame- di avviare la procedura di mediazione nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione dell'ordinanza suddetta, risultando, infatti, così verbalizzato: << rilevato in via preliminare che deve essere esperito il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010;
PQM
Dispone che parte attrice provveda all'incombente di cui sopra;
Rinvia la causa per l'eventuale prosieguo all'udienza del 27 maggio 2021, h: 12:00. Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti. Cosenza, 26.11.2020>>
Volendosi intendere il motivo che gli appellanti avessero inteso affermare che il termine perentorio non sia giudiziale, ma contenuto nel testo di legge si osserva che per giurisprudenza costante il termine non è perentorio essendo sufficiente, affinché si realizzi la condizione di procedibilità della domanda, che la mediazione sia eseguita entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice.
Così Cass. n. 40035/2021: < commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro 16 l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone>>, premesso sempre che nell'ordinanza del Tribunale di Cosenza nulla è disposto. (cfr. anche Cass. n. 4133/2024)
La mediazione risulta esperita in data 25 febbraio 2021 su istanza del 31 gennaio 2021 in relazione all'udienza di rinvio del 27 maggio 2021.
§7.2 – Il secondo motivo è infondato
Osserva la Corte che nella narrativa dell'atto di citazione l'attore evidenzia che la madre , deceduta il 23/05/2006, lasciava quale Persona_2
unico erede esso , che accettava l'eredità; precisava che: << Controparte_1
all'interno dell'asse ereditario i terreni siti nel comune di IS identificati e registrati al Catasto di Cosenza foglio 1 particella 8 bosco ceduo di mq 53, particella 13 di mq 5.580 e particella 15 di mq 7999 tutte di natura agricola;
nonché i terreni siti nel comune di MA Principato, identificati e registrati al catasto di Cosenza al n. 1 foglio 2 particella 36 di mq 11.050 e particella n. 40 di mq 13.960 tutti di natura agricola.>> A seguire, l'attore precisava le vicende successorie relative a dette particelle spiegando che di esse era comproprietaria per 1/2 la madre con i fratelli e che, da quando i predetti erano emigrati all'estero senza fare più ritorno, degli immobili si era occupata, con atti gestori, la stessa ed esso;
che Persona_2 CP_1
essendo i fratelli della madre premorti ella aveva ereditato le loro quote ed alla di lei morte esso era divenuto proprietario dell'asse della madre CP_1
che già comprendeva le eredità degli zii premorti.
Venendo ad introdurre l'oggetto di causa l'attore ha poi chiarito che Per_4
e con rogito del 18 dicembre 2018 avevano
[...] Persona_5
donato ai figli e i terreni relativi alle particelle n. 13 e CP_3 CP_4
17 15 site nel territorio di IS e le particelle n. 36 e 40 site nel territorio di
MA SA indicando quale titolo di provenienza l'usucapione non accertata giudizialmente e che per altra particella, la n. 8 bosco ceduo, era stata modificata l'intestazione (da comproprietà e fratelli per ½ e Persona_2
cl. 1899 per ½) in forza di denuncia di successione da parte Parte_4
dei bisnipoti e /o trisnipoti di cl. 1899, per l'intero, in Parte_4
favore di cl. 1899. Parte_4
A tal proposito l'oggetto del contendere è esattamente identificato avendo l'attore chiarito che l'immobile sito nel comune di IS particella 8 bosco ceduo fino alla data del 19 giugno 2019 risultava in comproprietà pro indiviso per la quota di 1/2 alla madre di esso e dei fratelli di essa (di cui ella CP_1
era già erede e per essa, deceduta nel 2006, del suo intero asse il ), e CP_1
per l'altra metà era proprietario ed intestatario classe 1899 Parte_4
figlio di e di , specificando che << fra i Per_8 Persona_9
comproprietari non esistono relazioni di parentela>>.
Quindi, chiaramente la proprietà della particella 8 era in capo per ½ alla madre di e per essa in capo all'unico suo erede e per l'altra metà ai CP_1
discendenti di cl. 1899. Parte_4
Viceversa, nel 2019 l'intera particella veniva intestata in comproprietà e per le rispettive quote ai discendenti di convenuti in primo Parte_4
grado ed odierni appellanti.
L'attore ha dato atto di aver risolto il fatto “ asseritamente usurpativo” sotteso alla donazione del 18 dicembre 2018 avendo i provveduto con rogito Per_4
del 19 luglio 2019 a rettificare l'atto di donazione allegando di essere (i donanti) incorsi in errore materiale nell'indicazione delle particelle di loro proprietà dovendo essere escluse quelle di proprietà di Controparte_1
quale erede della madre.
18 Permanendo il contenzioso sulla metà della particella 8 agiva con petizione di eredità promuovendo il giudizio in esame del quale i convenuti hanno ben compreso l'oggetto -come visto, ben descritto – e, peraltro, si sono puntualmente difesi opponendo in via riconvenzionale la domanda di usucapione.
La richiesta giudiziale che segue ai prodromici accertamenti sullo status di erede, sull'ammissibilità dell'azione di petizione di eredità in via recuperatoria del bene presente nel 2006 nell'asse della madre è volta ad ottenere una pronuncia conforme con accertamento che non vi sono diritti di terzi concorrenti, con richiesta alla competente conservatoria dei registri immobiliari di emissione di ogni e più opportuno provvedimento finalizzato alla cancellazione e/o rettifica della suddetta trascrizione: la denunzia ( nei passaggi per causa di morte) datata 28 giugno 2019 prot. N. CS013755 in atti
8/11/2019 dichiarazione di successione – che i convenuti si sono appropriati delle quote di (classe 1912) e Persona_3 Parte_5
(classe 1914) avente ad oggetto bosco ceduo al fg. 1 p.lla 8 sito nel Comune di IS.
Va poi considerato che il dispositivo di prime cure è conseguente non solo all'accogliento della domanda principale, ma anche al rigetto della domanda di usucapione.
E' sufficiente leggere le difese e le conclusioni assunte da in esito CP_1
alla costituzione dei convenuti con domanda riconvenzionale di usucapione con le note scritte del 20.11.2020: << Ciò detto, atteso il tenore della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta, per brevità e sinteticità richiesta nel decreto per lo svolgimento di udienza mediante trattazione scritta , parte attrice argomenta quanto segue: , Controparte_1
allegando lo stato di erede, (SUCCESSIONE EREDITARIA DEL 3\12\2019,
e Successiva Integrazione), figlio e legittimo della de cuius Persona_2
19 , precisa che la de cuius aveva ereditato quota di tutti i terreni Per_2
cointestati con i germani e , passati a miglior vita Pt_5 Persona_3
prima di essa, deceduta in MA Principato il 23 maggio 2006. Con
l'azione proposta chiede la restituzione dei beni appartenenti alla eredità, che alla data di morte di essa, erano compresi nell'asse ereditario, ed in particolare si precisa chiede la restituzione e il ripristino della quota di terreno pari a ½ particella n.8 sito nel comune di IS, risultato intestato al catasto per successione alla parte convenuta, la quale, senza fornire un valido titolo di acquisto, dichiara di averli ricevuti in successione dal nonno, tramite testamento olografo, non depositato in giudizio. Parte convenuta, tramite il proprio legale, tramite pec prima, e poi costituendosi in giudizio, pur riconoscendo figlio e erede di , Controparte_1 Persona_2
spiega domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'acquisto per usucapione unendo al proprio il possesso del dante causa, adducendo che ciò riguardava non solo del terreno bosco ceduo, individuato al foglio 1, particella 8 sita comune di IS, ma anche, le particelle 13 e 15, anche esse situate nel territorio del comune di IS, nonché le particelle, individuate al foglio 2, particella n.36 e n.40 comune di MA
Principato.>>
Le conclusioni suddette risultano precisate nella memoria ex art. 183 co. 6 primo termine: <poi costituendosi in giudizio, pur riconoscendo CP_1
figlio e erede di , contesta di avere maturato
[...] Persona_2
l'acquisto per usucapione unendo al proprio, il possesso del dante causa, sia del terreno bosco ceduo, individuato al foglio 1, particella 8 sita comune di
IS, intendendo con ciò escluderla definitivamente dal godimento del suo diritto di comproprietà per la quota di 1/2; nonché, delle particelle 13 e
15, anche esse situate nel territorio del comune di IS, e ancora, delle particelle, individuate al foglio 2, particella n.36 e n.40 comune di MA
Principato. In conseguenza di ciò, e a fronte di questi fatti, Controparte_1
20 ha chiesto all'On.le Tribunale, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, di accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, accertata la qualifica di parte attrice di eredi di , e di ordinare , ai convenuti , in atti Persona_2
generalizzati, l'immediata restituzione, in favore della parte attrice: individuato al foglio 1, particella 8 sita comune di IS, ma anche, i terreni individuati nel foglio 1, particelle 13 e 15, anche esse situate nel territorio del comune di IS, nonché le particelle, individuate al foglio
2, particella n.36 e n.40 sito nel comune di MA Principato. In conseguenza di ciò statuire che i convenuti, , Parte_3 [...]
e , non hanno diritto alcuno sui terreni e Per_1 Parte_4
pertanto condannare gli stessi a lasciare immediatamente il bene libero da persone e cose e nella piena disponibilità del sig. , ed al Controparte_1
pagamento a favore dell'attore nella misura che sarà provata o ritenuta, dei danni nonché dei frutti percepiti e percepiendi. Per l'effetto, ordinare alla
Competente Conservatoria dei registri immobiliari ogni e più opportuno provvedimento finalizzato alla cancellazione e/o rettifica della suddetta trascrizione la denunzia (nei passaggi per causa di morte) - datata 28 giugno
2019 prot. N.CS013755 in atti 8\11\2019 dichiarazione di successione- si sono appropriati delle quote di (classe 1912) e Persona_3
(classe 1914), avente ad oggetto del bosco ceduo al fg.1, Parte_5
p.lla 8 sito nel comune di IS. Con l'azione proposta chiede la restituzione dei beni appartenenti alla eredità, che alla data di morte di essa, erano compresi nell'asse ereditario.>>
§7.3 – Il terzo motivo è infondato.
Il motivo è infondato in tutte le sue prospettazioni
Giova osservare che l'attore non si è mai qualificato erede degli zii
[...]
(classe 1912) e (classe 1914) avendo Persona_3 Parte_5
sempre affermato che i predetti zii erano deceduti prima della madre che ne
21 era divenuta ella loro erede;
che alla morte della madre avvenuta nel 2006 egli aveva accettato tacitamente l'eredità della stessa, asse che al momento della sua morte già comprendeva i beni oggetto dell'eredità dei suoi germani premorti.
La produzione documentale di prime cure risulta riversata nel fascicolo d'appello ed è consultabile: figurano i certificati storici di , Persona_3
di , i certificati di nascita di , di Parte_5 Persona_10 Persona_2
di esso , la dichiarazione di successione. Gli atti gestori
[...] CP_1
precedenti all'avvio della presente causa sono culminati nella richiesta di rettifica dell'atto di donazione di e L'attore ha pertanto Per_4 Per_5
dimostrato documentalmente di essere erede della madre e che i beni oggetto di causa facevano parte, nel 2006, alla morte di , del suo Persona_2
asse, conformemente alle intestazioni catastali, con la precisazione che i germani e erano già deceduti. Per_3 Pt_5
§ 7.4 – Il quarto motivo è infondato.
Il tribunale ha correttamente escluso che le attività di pulizia dei terreni e di coltivazione degli stessi, facendone propri i frutti, potesse qualificarsi relazione idonea a fondare il possesso ad usucapionem in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e, nella specie, dei comproprietari e e che ciò Persona_2 Controparte_1
sia avvenuto erga omnes con manifestazioni di volontà ed attività materiali tali da evidenziare il possesso uti dominus e non più uti condominus.
Va osservato che i capitoli di prova, oltre al dato temporale (da oltre 40 anni), descrivono l'attività materiale rivelatrice del possesso nell'utilizzo dei terreni
< ivi compresa la legna derivante dal taglio degli alberi>>
22 I testi hanno riferito di aver visto ed tagliare Parte_7 Parte_3
la legna, pulire il sottobosco, raccogliere il fieno per gli animali e/o far propri i frutti senza aver mai visto o sentito rivendicazioni da parte di alcuno e, nello specifico, dell'attore e della di lui madre.
Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus">>; così Cass. 17376/2018 e succ. conf. tra cui Cass. n. 6120/2020 che ha confermato la sentenza n. 527/2018 di questa corte territoriale chiarendo che l'accertamento del corpus possessionis è accertamento di fatto, che il giudice di merito deve operare caso per caso, esaminando l'intero reticolo dei poteri concretamente esercitati su un bene;
cosicché nel relativo apprezzamento non ci si può limitare a considerare l'attività di chi si pretende possessore (nella specie, la coltivazione del fondo), ma è necessario considerare anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento del proprietario.
Osserva la Corte che nel caso in esame la situazione è peculiare poiché, come evidenziato dal giudice di prime cure, trattasi di beni in comproprietà in cui l'attività di utilizzazione può essere compiuta da ciascun comproprietario in modo più o meno intenso ed è necessario che la manifestazione del dominio esclusivo si riveli << attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile >> con il possesso del comproprietario.
Il Tribunale, con motivazione non attinta da specifico motivo di gravame, ha evidenziato che in siffatta ipotesi di comproprietà non è sufficiente il dimostrare, da parte dell'interessato che gli altri partecipanti si sono astenuti
23 dall'uso della cosa, occorrendo dimostrare che essi convenuti ed i loro danti causa avevano goduto dei fondi in maniera apertamente inconciliabile con la possibilità di godimento da parte di e dei suoi danti causa, Controparte_1
giungendo alla conclusione che tale prova era stata offerta in maniera insufficiente. Infatti, il Tribunale dopo aver esaminato le testimonianze di
, , e Testimone_1 CP_4 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
(integralmente riportate nel superiore paragrafo 3) ha menzionato
[...]
la deposizione di nella parte in cui il teste ha riferito che Testimone_1
l'anno prima della pandemia aveva eseguito lavori di recinzione del terreno e di aratura dei terreni in MA Principato commissionatigli da . CP_1
Il comproprietario è infatti tenuto a fornire la prova di aver esteso per oltre vent'anni il suo possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che egli dimostri di aver goduto del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente il fatto che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa comune. (da ultimo Cass. 6452/2025), fatto qui, peraltro smentito essendo emerso che anche aveva fatto non solo arare il CP_1
terreno, ma ne aveva anche ordinato la recinzione.
Osserva la Corte che la motivazione di prime cure è conforme ai principi giurisprudenziali consolidati (cfr anche Cass. n 9100/2918: << Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed
"animo domini" della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di
24 gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore.>>
§7.5 – Il quinto motivo rimane assorbito essendo la censura sulle spese di lite subordinata all'accoglimento del gravame.
§ 8. – le spese di lite
Le spese del grado seguono dell'ordinario criterio della soccombenza. Esse vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore di causa
(fino a € 52.000,00) nei valori medi fatta eccezione per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti in solido di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e in proprio ed in qualità di genitori esercenti Parte_1 Parte_2
la potestà sulla figlia minore , , nonché Persona_1 Parte_3
nei confronti di contro la sentenza resa Parte_4 Controparte_1
tra le parti dal Tribunale di Cosenza n. 1387/2023 pubblicata in data
21/08/2023, ogni contraria istanza, eccezione e dedizione disattesa, così provvede:
25 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di Controparte_1
che liquida in € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico degli appellanti, in solido, l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro sezione Prima civile in data 1° dicembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
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