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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Il giudice alle ore 12,15, rientrato dalla Camera di Consiglio ha dato lettura del seguente
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3495/2021 R.G.A.C., promossa dalla sig.ra:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Soverato (CZ), alla Via S. Parte_1 C.F._1
Giovanni Bosco 206, presso lo studio dell'avv. Domenico Emanuele, dal quale è altresì rappresentata e difesa, giusta procura resa in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTRICE -
C o n t r o
I sig.ri : ed (in qualità di eredi di ); CP_1 Persona_1 Persona_2 CP_2
e (in qualità di eredi di;
e ;
[...] Controparte_3 Persona_3 Controparte_4 CP_5
- CONVENUTI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà su bene immobile,
per prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza dell'1.04.2025, il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento della promossa domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierna materia del contendere trae origine dalla richiesta promossa con rituale atto di citazione, dalla sig.ra
, nei confronti degli epigrafati convenuti, finalizzata al riconoscimento, in proprio favore, Parte_1 dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà sull'immobile, sito nel Comune di Palermiti (CZ),
1 contraddistinto in Catasto al Foglio 15, p.lla 195 sub 3, sito in Via M.G. Aloisi n. 37, di cui la stessa attrice sarebbe divenuta proprietaria per effetto di un possesso, pacifico, pubblico, continuativo ed ultraventennale.
Parte attrice, infatti, premetteva di aver posseduto e continuare a possedere “il bene immobile de quo
esercitando pacificamente, ininterrottamente, pubblicamente ed indisturbatamente ogni diritto, svolgendo
sullo stesso un potere di signoria e ponendo in essere tutta una serie di atti e comportamenti tali da essere vera ed unica proprietaria”.
Il tutto, senza aver ricevuto alcuna opposizione da parte degli eredi della legittima intestataria, sig.ra Per_4
fu , per come indicati in premessa.
[...] Per_5
Ciò che le avrebbe fatto maturare, a suo dire, un possesso idoneo a farle acquistare la proprietà del corrispondente bene, per effetto della maturata usucapione.
Tutto ciò premesso, adiva le vie legali e concludeva come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, parti convenute restavano contumaci e la causa, istruita sulla base della documentazione prodotta in atti nonché a mezzo dell'escussione dei testi per come addotti dalla stessa deducente, ed ammessi dal Tribunale, in diversa composizione fisica, all'odierna udienza, all'esito della svolta discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., è stata decisa con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra fondata e quindi può trovare accoglimento.
Anzitutto, devesi dichiarare la contumacia dei sopra indicati convenuti, i quali, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non hanno inteso partecipare attivamente al processo.
Ciò detto, attraverso le prove testimoniali raccolte, provenienti da persone direttamente informate dei fatti,
prive di interesse in causa e della cui attendibilità non è dato perciò dubitare, è stato pienamente dimostrato quanto dedotto dalla parte attrice, e cioè che la sig.ra ha, da oltre venti anni, posseduto Parte_1
(e continua tuttora a possedere), il bene de quo utilizzandolo in via esclusiva, occupandosi della cura e manutenzione dello stesso anche mediante l'impiego di monodopera locale, onde va dichiarato, in conformità con la domanda, l'intervenuto acquisto in favore della medesima attrice, per usucapione, del diritto di proprietà riferita al bene che ci occupa.
Ed infatti, ha trovato pieno riscontro quanto dedotto in citazione, in riferimento all'esercizio ultraventennale,
in capo alla istante, di un possesso pacifico, continuato ed esclusivo, esplicitato soprattutto attraverso il compimento di diversi interventi di cura e conservazione del bene che hanno comportato anche il ricorso a manovalanza esterna.
Aggiungasi, poi, ad ulteriore conferma della veridicità di quanto sopra evidenziato che gli stessi convenuti,
attraverso il loro status contumaciale, hanno dimostrato di non avere interesse a sollevare alcuna contestazione al riguardo, sicché la stessa assunta scelta di non prendere parte attiva all'azionato giudizio, non può che essere vista come completo ed assoluto disinteresse per l'assunto di controparte.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per ritenere integrata la sussistenza, oltre al corpus, dell'animus domini,
dimostrato attraverso il compimento di concreti atti di esercizio del possesso stesso, quali necessari requisiti per l'accoglimento della domanda oggetto del giudizio.
2 Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, avendone parte attrice espressamente subordinato il riconoscimento all'eventuale proposizione di contestazioni e/o opposizioni da parte degli evocati convenuti che, nel concreto abbiano visto difettare.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe,
ogni contraria istanza. domanda o eccezione disattesa, e nella contumacia dei sopra indicati convenuti, così
provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la sig.ra ha acquistato per usucapione Parte_1
la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito nel Comune di Palermiti (CZ), contraddistinto in Catasto al
Foglio 15, p.lla 195 sub 3, sito in Via M.G. Aloisi n. 37;
- ordina la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di Catanzaro nonché la voltura presso l'Agenzia del Territorio;
- nulla dispone sulle spese.
Così deciso in Catanzaro l'1.04.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Si comunichi.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
3
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3495/2021 R.G.A.C., promossa dalla sig.ra:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Soverato (CZ), alla Via S. Parte_1 C.F._1
Giovanni Bosco 206, presso lo studio dell'avv. Domenico Emanuele, dal quale è altresì rappresentata e difesa, giusta procura resa in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTRICE -
C o n t r o
I sig.ri : ed (in qualità di eredi di ); CP_1 Persona_1 Persona_2 CP_2
e (in qualità di eredi di;
e ;
[...] Controparte_3 Persona_3 Controparte_4 CP_5
- CONVENUTI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà su bene immobile,
per prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza dell'1.04.2025, il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento della promossa domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierna materia del contendere trae origine dalla richiesta promossa con rituale atto di citazione, dalla sig.ra
, nei confronti degli epigrafati convenuti, finalizzata al riconoscimento, in proprio favore, Parte_1 dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà sull'immobile, sito nel Comune di Palermiti (CZ),
1 contraddistinto in Catasto al Foglio 15, p.lla 195 sub 3, sito in Via M.G. Aloisi n. 37, di cui la stessa attrice sarebbe divenuta proprietaria per effetto di un possesso, pacifico, pubblico, continuativo ed ultraventennale.
Parte attrice, infatti, premetteva di aver posseduto e continuare a possedere “il bene immobile de quo
esercitando pacificamente, ininterrottamente, pubblicamente ed indisturbatamente ogni diritto, svolgendo
sullo stesso un potere di signoria e ponendo in essere tutta una serie di atti e comportamenti tali da essere vera ed unica proprietaria”.
Il tutto, senza aver ricevuto alcuna opposizione da parte degli eredi della legittima intestataria, sig.ra Per_4
fu , per come indicati in premessa.
[...] Per_5
Ciò che le avrebbe fatto maturare, a suo dire, un possesso idoneo a farle acquistare la proprietà del corrispondente bene, per effetto della maturata usucapione.
Tutto ciò premesso, adiva le vie legali e concludeva come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, parti convenute restavano contumaci e la causa, istruita sulla base della documentazione prodotta in atti nonché a mezzo dell'escussione dei testi per come addotti dalla stessa deducente, ed ammessi dal Tribunale, in diversa composizione fisica, all'odierna udienza, all'esito della svolta discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., è stata decisa con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra fondata e quindi può trovare accoglimento.
Anzitutto, devesi dichiarare la contumacia dei sopra indicati convenuti, i quali, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non hanno inteso partecipare attivamente al processo.
Ciò detto, attraverso le prove testimoniali raccolte, provenienti da persone direttamente informate dei fatti,
prive di interesse in causa e della cui attendibilità non è dato perciò dubitare, è stato pienamente dimostrato quanto dedotto dalla parte attrice, e cioè che la sig.ra ha, da oltre venti anni, posseduto Parte_1
(e continua tuttora a possedere), il bene de quo utilizzandolo in via esclusiva, occupandosi della cura e manutenzione dello stesso anche mediante l'impiego di monodopera locale, onde va dichiarato, in conformità con la domanda, l'intervenuto acquisto in favore della medesima attrice, per usucapione, del diritto di proprietà riferita al bene che ci occupa.
Ed infatti, ha trovato pieno riscontro quanto dedotto in citazione, in riferimento all'esercizio ultraventennale,
in capo alla istante, di un possesso pacifico, continuato ed esclusivo, esplicitato soprattutto attraverso il compimento di diversi interventi di cura e conservazione del bene che hanno comportato anche il ricorso a manovalanza esterna.
Aggiungasi, poi, ad ulteriore conferma della veridicità di quanto sopra evidenziato che gli stessi convenuti,
attraverso il loro status contumaciale, hanno dimostrato di non avere interesse a sollevare alcuna contestazione al riguardo, sicché la stessa assunta scelta di non prendere parte attiva all'azionato giudizio, non può che essere vista come completo ed assoluto disinteresse per l'assunto di controparte.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per ritenere integrata la sussistenza, oltre al corpus, dell'animus domini,
dimostrato attraverso il compimento di concreti atti di esercizio del possesso stesso, quali necessari requisiti per l'accoglimento della domanda oggetto del giudizio.
2 Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, avendone parte attrice espressamente subordinato il riconoscimento all'eventuale proposizione di contestazioni e/o opposizioni da parte degli evocati convenuti che, nel concreto abbiano visto difettare.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe,
ogni contraria istanza. domanda o eccezione disattesa, e nella contumacia dei sopra indicati convenuti, così
provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la sig.ra ha acquistato per usucapione Parte_1
la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito nel Comune di Palermiti (CZ), contraddistinto in Catasto al
Foglio 15, p.lla 195 sub 3, sito in Via M.G. Aloisi n. 37;
- ordina la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di Catanzaro nonché la voltura presso l'Agenzia del Territorio;
- nulla dispone sulle spese.
Così deciso in Catanzaro l'1.04.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Si comunichi.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
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