Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 14 marzo 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2481/2023 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Parte_1 avv.ti Vincenzo Talia e Giuseppe Agostino, con cui elettivamente domicilia in Locri (RC), alla via N. Pizi n. 2, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in proprio e quale procuratrice Controparte_1 speciale della S.C.C.I. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domiciliano in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 26 maggio 2023, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202200004297000, notificatale dall' in data Controparte_2
20.03.2023, con riferimento agli avvisi di addebito n. 39420120001865570000, n. 39420130000688089000 e n. 39420140000124517000; aventi ad oggetto l'omesso pagamento dei contributi dovuti alla gestione datori di lavoro agricoli, per un totale di
€ 17.584,51. Nello specifico deduceva, in via preliminare, la nullità degli avvisi di addebito n. 39420120001865570000 e n. 39420130000688089000 presupposti all'intimazione di
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[...]
di cui chiedeva la estromissione. Controparte_3
Deduceva, altresì, di aver preso atto del giudicato di cui alla sentenza n. 607/2023 Tribunale di Reggio Calabria e che la prescrizione, in ogni caso, sarebbe maturata a seguito della notifica e consegna dei ruoli ad . CP_4
Eccepiva, infine, quanto al restante avviso di addebito, l'infondatezza del ricorso, evidenziando la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della S.C.C.I. S.p.a., trattandosi di crediti che, come rilevato dall' non sono stati CP_1 oggetto di cessione alla stessa.
2. Ciò posto, in primo luogo, rileva il giudicante come i crediti riportati negli avvisi di addebito n. 39420120001865570000 e n. 39420130000688089000, confluiti comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, siano stati dichiarati non dovuti poiché prescritti dal Tribunale di Reggio Calabria con la già menzionata sentenza n. 607/2023, pubblicata il 21.03.2023, versata in atti (cfr. prod.ne parte ricorrente), con conseguente estinzione della pretesa creditoria in questa sede impugnata. Alla luce delle considerazioni espresse, pertanto, in via assorbente, va dichiarata inesistente la pretesa creditoria afferente ai crediti previdenziali riportati negli avvisi di addebito menzionati e confluiti nella comunicazione di fermo amministrativo n. 09480202200004297000.
2 Nel caso di specie, si deve dar atto che la menzionata sentenza è stata pubblicata dopo la formazione e notifica da parte del Concessionario della comunicazione oggi impugnata.
3. In secondo luogo, con riferimento all'avviso di addebito n. 39420140000124517000, la ricorrente ha eccepito l'estinzione dei crediti previdenziali atteso il presunto decorso del termine quinquennale di prescrizione, asseritamente maturato tra la data di configurazione del credito e la data di notifica della comunicazione impugnata, avvenuta in data 20.03.2023. La doglianza è infondata. È, invero, documentalmente provato (cfr. prod.ne che la comunicazione CP_1 oggetto della presente impugnativa sia stata, anzitutto, preceduta dalla regolare notifica del menzionato avviso di addebito, avvenuta in data 21.05.2014. In secondo luogo, parte resistente ha documentalmente provato la sussistenza di diversi atti, antecedenti alla comunicazione opposta, comprensivi dell'avviso di addebito impugnato ed interruttivi del termine quinquennale di prescrizione della pretesa. Sul punto, l'odierna ricorrente ha invero presentato, in data 11.06.2018, istanza di maggior rateizzo, senza -tuttavia- effettuare alcun pagamento, così come emerge dalla PEC trasmessa dall' all' (v. allegati 9-10-11). CP_4 CP_1
A causa del mancato rispetto del piano di ammortamento parte ricorrente è decaduta dal beneficio della rateizzazione, pertanto, il termine prescrizionale ha ricominciato a decorrere dal momento della morosità ed è stato successivamente interrotto con l'intimazione di pagamento n. 09420229003146363000 (notificata in data 21.06.2022) nonché con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata in questa sede.
A tali termini va, inoltre, aggiunto il periodo di sospensione della prescrizione disposto durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per un totale di 311 giorni.
4. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese di lite tra le parti, anche in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.
A tal proposito va -in ogni caso- evidenziato che la comunicazione oggi impugnata è stata formata e notificata in data anteriore (rispettivamente il 16.09.2022 e 20.03.2023) alla pubblicazione della sentenza sopra menzionata di accoglimento della domanda di prescrizione dei due avvisi di addebito citati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara estinto -in quanto già annullato con precedente sentenza- il credito previdenziale riportato negli avvisi di addebito n.
3 39420120001865570000 e n. 39420130000688089000, confluiti nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202200004297000;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integramente le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, 15 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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