Cass. civ., sez. I, ordinanza 03/04/2025, n. 8883
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Ordinanza 3 aprile 2025

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Il provvedimento in esame è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 3 aprile 2025, con relatore il Consigliere Cosmo Crolla. Le parti coinvolte sono un ricorrente, che ha chiesto il risarcimento di 2.300.000 euro per danni subiti a causa di una condotta inadempiente della Banca Network Investimenti, e la controricorrente, la banca stessa, in liquidazione coatta. La questione centrale riguarda l'ammissibilità dell'appello contro la sentenza del Tribunale di Milano, che aveva respinto l'opposizione allo stato passivo della liquidazione. La Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile l'appello, sostenendo che, secondo il d.lvo 181/2015, le sentenze in tali procedure sono impugnabili solo con ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, argomentando che le modifiche introdotte dal d.lvo 181/2015 sono chiare e univoche nel prevedere che le sentenze emesse in procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso non siano appellabili, ma solo ricorribili per cassazione. La Corte ha sottolineato l'importanza di un'interpretazione letterale della norma, evidenziando che l'intento del legislatore era di semplificare e rendere più efficiente il processo di liquidazione. Inoltre, ha ritenuto irricevibile l'istanza di remissione in termini per il ricorso, confermando l'inammissibilità dei motivi di ricorso avverso la sentenza di primo grado. Infine, ha disposto la compensazione delle spese tra le parti, data l'assenza di un orientamento consolidato sulla questione.

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Massime1

In caso di liquidazione coatta amministrativa bancaria, pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 181 del 2015 (16/11/2015), la sentenza che decide l'opposizione allo stato passivo non è appellabile ma ricorribile per cassazione, in forza della interpretazione letterale della disposizione transitoria di cui all'art. 3 del medesimo d.lgs.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 03/04/2025, n. 8883
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8883
    Data del deposito : 3 aprile 2025

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