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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 02/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6088/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Giugliano In Campania - Corso Campano N 200 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Napoli - Via Santo Aspreno 2 80133 Napoli NA Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via F. Filzi 2 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_6
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_7
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_8
Comune di San Cipriano D'Aversa - Via Roma 81036 San Cipriano D'Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_9
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_10
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007412783000 VARI TRIBUTI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180015888355000 IMU 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180015888355000 IMU 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180015888355000 IMU 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180023352316000 STUDI SETTORE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180084276515000 STUDI SETTORE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190015161423000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190038401113000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190084420745000 TARES 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200012341579000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240019188937000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22298/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dal Sig. Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n.
546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti non hanno depositato altro entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna una INTIMAZIONE DI PAGAMENTO LIMITATAMENTE A 8 DELLE SOTTOSTANTI
CARTELLE DI PAGAMENTO, lamentando che nessun atto prodromico è stato notificato, sono maturati i termini di prescrizione e decadenza, anche per sanzioni ed interessi, l'intimazione non è motivata e non sono indicate le modalità di calcolo degli interessi.
AdER ha controdedotto che le cartelle sono state tutte ritualmente notificate nelle date indicate e il termine di prescrizione è stato interrotto dalla notificazione di intimazione di pagamento del 10.11.2023; che non è scaduto alcun termine di prescrizione o decadenza e non sussistono vizi di motivazione. L'Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio e il Comune di Aversa hanno rivendicato la legittimità del proprio operato relativamente alla pregressa fase impositiva di propria competenza.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
AdER ha provato che prima dell'intimazione impugnata è stata notificata al ricorrente altra intimazione di pagamento, n. 07120239029443212000, relativa a tutte le cartelle indicate nell'intimazione oggi impugnata, ad eccezione della sola cartella 937000. Detta intimazione è stata ritualmente notificata il 10.11.2023 per irreperibilità assoluta, con esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge e prova della spedizione dell'esito della CAD e dell'esito di tale spedizione. Detta intimazione è divenuta definitiva per omessa impugnazione, sicché è preclusa l'impugnazione di essa e degli atti impo-esattivi pregressi, e non è scaduto alcun termine di prescrizione tra la notifica di detta precedente intimazione, il 10.11.2023, e la notifica dell'intimazione oggetto del presente giudizio.
La cartella n. 937000, non compresa nell'intimazione notificata il 10.11.2023, è stata tuttavia ritualmente notificata, come documentato da AdER, il 30.3.2024 a mani di familiare convivente, a mezzo raccomandata postale, sicché la notificazione è rituale e non è richiesto alcun ulteriore adempimento, non previsto dal codice postale. In assenza di impugnazione, detta cartella è divenuta definitiva, sicché è stata ritualmente inserita nell'intimazione oggi impugnata. Ne consegue che anche in relazione a tale cartella non è più ammessa impugnazione, nemmeno con riferimento al procedimento impo-esattivo pregresso, e non è scaduto alcun termine di prescrizione e decadenza tra tale notificazione e la notifica dell'intimazione oggetto dell'odierno giudizio.
L'intimazione oggi impugnata, poi, reca tutti i dettagli della pretesa tributaria, sicché non si rinviene alcun difetto di motivazione, essendo peraltro il saggio di interesse al tasso legale e non essendo proposto dal ricorrente un diverso calcolo né evidenziati specificamente errori di calcolo.
Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore degli uffici costituiti in giudizio, che liquida in cinquecento,00 euro complessivi per ciascuno.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6088/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Giugliano In Campania - Corso Campano N 200 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Napoli - Via Santo Aspreno 2 80133 Napoli NA Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via F. Filzi 2 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_6
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_7
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_8
Comune di San Cipriano D'Aversa - Via Roma 81036 San Cipriano D'Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_9
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_10
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007412783000 VARI TRIBUTI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180015888355000 IMU 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180015888355000 IMU 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180015888355000 IMU 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180023352316000 STUDI SETTORE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180084276515000 STUDI SETTORE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190015161423000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190038401113000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190084420745000 TARES 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200012341579000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240019188937000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22298/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dal Sig. Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n.
546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti non hanno depositato altro entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna una INTIMAZIONE DI PAGAMENTO LIMITATAMENTE A 8 DELLE SOTTOSTANTI
CARTELLE DI PAGAMENTO, lamentando che nessun atto prodromico è stato notificato, sono maturati i termini di prescrizione e decadenza, anche per sanzioni ed interessi, l'intimazione non è motivata e non sono indicate le modalità di calcolo degli interessi.
AdER ha controdedotto che le cartelle sono state tutte ritualmente notificate nelle date indicate e il termine di prescrizione è stato interrotto dalla notificazione di intimazione di pagamento del 10.11.2023; che non è scaduto alcun termine di prescrizione o decadenza e non sussistono vizi di motivazione. L'Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio e il Comune di Aversa hanno rivendicato la legittimità del proprio operato relativamente alla pregressa fase impositiva di propria competenza.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
AdER ha provato che prima dell'intimazione impugnata è stata notificata al ricorrente altra intimazione di pagamento, n. 07120239029443212000, relativa a tutte le cartelle indicate nell'intimazione oggi impugnata, ad eccezione della sola cartella 937000. Detta intimazione è stata ritualmente notificata il 10.11.2023 per irreperibilità assoluta, con esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge e prova della spedizione dell'esito della CAD e dell'esito di tale spedizione. Detta intimazione è divenuta definitiva per omessa impugnazione, sicché è preclusa l'impugnazione di essa e degli atti impo-esattivi pregressi, e non è scaduto alcun termine di prescrizione tra la notifica di detta precedente intimazione, il 10.11.2023, e la notifica dell'intimazione oggetto del presente giudizio.
La cartella n. 937000, non compresa nell'intimazione notificata il 10.11.2023, è stata tuttavia ritualmente notificata, come documentato da AdER, il 30.3.2024 a mani di familiare convivente, a mezzo raccomandata postale, sicché la notificazione è rituale e non è richiesto alcun ulteriore adempimento, non previsto dal codice postale. In assenza di impugnazione, detta cartella è divenuta definitiva, sicché è stata ritualmente inserita nell'intimazione oggi impugnata. Ne consegue che anche in relazione a tale cartella non è più ammessa impugnazione, nemmeno con riferimento al procedimento impo-esattivo pregresso, e non è scaduto alcun termine di prescrizione e decadenza tra tale notificazione e la notifica dell'intimazione oggetto dell'odierno giudizio.
L'intimazione oggi impugnata, poi, reca tutti i dettagli della pretesa tributaria, sicché non si rinviene alcun difetto di motivazione, essendo peraltro il saggio di interesse al tasso legale e non essendo proposto dal ricorrente un diverso calcolo né evidenziati specificamente errori di calcolo.
Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore degli uffici costituiti in giudizio, che liquida in cinquecento,00 euro complessivi per ciascuno.