Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 02/01/2026, n. 5
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provato la notifica di una precedente intimazione di pagamento, divenuta definitiva per omessa impugnazione, che copriva tutte le cartelle tranne una. Per la cartella non inclusa nella precedente intimazione, è stata provata la rituale notifica. Pertanto, l'impugnazione dell'intimazione attuale è inammissibile in quanto copre atti ormai definitivi.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza

    La notifica di una precedente intimazione di pagamento in data 10.11.2023 ha interrotto i termini di prescrizione. La successiva intimazione impugnata è stata notificata in data successiva, pertanto nessun termine è scaduto. Anche per la cartella notificata il 30.3.2024, la notifica è intervenuta prima dell'intimazione impugnata e in assenza di impugnazione è divenuta definitiva.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione dell'intimazione

    L'intimazione impugnata contiene tutti i dettagli della pretesa tributaria. Gli interessi sono indicati al tasso legale e il ricorrente non ha proposto un diverso calcolo né evidenziato specifici errori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 02/01/2026, n. 5
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 5
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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