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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/07/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
RG 663/2024
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di ConIGlio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. ssa PATRIZIA MORABITO Presidente
Dr. NATALINO SAPONE ConIGliere
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA ConIGliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 663/2024 RGAC vertente tra:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. _1 C.F._1
Marianna Barbaro
APPELLANTE e APPELLATO IN VIA INCIDENTALE
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. RO C.F._2
Francesca A. Gentile
APPELLATA e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Reggio
Calabria
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1033/2024, pubblicata in data 08.07.2024, nel giudizio iscritto al n. RG. 3448/2020
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
23.06.2025
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 10.12.2020 ha adito il Tribunale di Reggio _1
Calabria al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e la revoca delle condizioni convenute dai coniugi con ricorso RO per separazione personale omologata dal Tribunale con decreto n. 44/2023, ossia il contributo al mantenimento in favore della resistente e dei figli ormai maggiorenni, nonché
l'assegnazione della casa coniugale in favore di quest'ultima.
A sostegno della propria domanda ha dedotto:
(a) di aver contratto matrimonio concordatario in data 15.04.1982 con l'odierna appellata, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria;
(b) che dall'unione coniugale erano nati due figli, e;
Per_1 Per_2
(c) che il Tribunale di Reggio Calabria, con decreto n. 44/2023 del 07.03.2023, aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi ponendo a suo carico il pagamento della somma mensile complessiva di € 775,00 di cui € 258,23 a titolo di contributo al mantenimento per il coniuge e il residuo per la prole, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli e l'assegnazione della casa coniugale alla madre collocataria;
(d) che sono ormai cessati i presupposti per il riconoscimento, in favore di , RO dell'assegnazione della casa coniugale e dell'assegno di mantenimento, in ragione della stabile convivenza instaurata dalla resistente con il IG. ; Controparte_2
(e) che la figlia ha rinunciato al mantenimento dopo aver costituito un proprio nucleo Per_1 familiare mentre il figlio ormai maggiorenne risulta essere economicamente Per_2 autosufficiente.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
2 “1) revocare l'assegno di mantenimento della SI.ra per i motivi sopra RO esposti in narrativa e che costituiscono il presupposto per la revoca, con provvedimento inaudita altera parte;
2) revocare altresì l'assegno del figlio posto che lo stesso allo stato attuale risulta Per_2 essere ancora economicamente autosufficiente;
3) revocare l'assegnazione della causa coniugale posto che non vi sono più i presupposti perché la IG.ra , l'abbia assegnata;
RO
4) ammettere mezzi istruttori opportuni e conducenti che, saranno indicati con memore ex art.
186 c.p.c. comma;
5) condannare la resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla pronuncia di cessazione degli RO effetti civili del matrimonio né alla revoca dell'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia mentre ha insistito per la conferma delle ulteriori Per_1 condizioni (mantenimento per sé e per il figlio , assegnazione della casa coniugale), Per_2 contestando la convivenza con il IG. e l'indipendenza economica del figlio, CP_2 affetto peraltro da un grave disturbo depressivo.
La causa è stata istruita a mezzo prove documentali.
Il giudizio è stato definito con la sentenza qui gravata (n. 1033/2024, pubblicata in data
08.07.2024), con la quale il Tribunale ha:
(1) dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Reggio Calabria il 15.04.1982 tra e trascritto nel registro _1 RO degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n. 187 parte II serie A anno 1982;
(2) disposto, a carico di , l'obbligo della corresponsione entro i primi cinque _1 giorni di ciascun mese, in favore di della somma di € 250,00 a titolo di RO assegno divorzile, importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat;
(3) condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in € _1
1.200,00 oltre accessori di legge, in favore di RO
Avverso tale sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: _1
A) erronea valutazione dei presupposti per l'assegno divorzile. In particolare, secondo parte appellante, il giudice di prime cure, nel riconoscere il diritto all'assegno divorzile
3 in favore di , non ha esaminato la documentazione attestante il RO proprio grave stato di difficoltà economica, non ha tenuto in considerazione che l'appellata si è limitata a negare la convivenza con il compagno, ma non ha contestato di percepire il reddito di cittadinanza e di lavorare come badante, né ha depositato la certificazione reddituale. Peraltro, ad avviso dell'appellante, il Tribunale ha omesso di valutare che, durante il matrimonio, la IGnora si è rifiutata di regola di lavorare CP_1
e, allorchè lo ha fatto, non ha contribuito alla crescita economica della famiglia;
B) omessa pronuncia sull'assegnazione della casa coniugale e sulla revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio . Ad avviso dell'appellante, la sentenza Per_2 impugnata avrebbe dovuto espressamente revocare l'assegnazione dell'abitazione familiare in favore del coniuge, disposta con ordinanza presidenziale del 20.12.2021
(che solo sul punto ha confermato le condizioni della separazione), stante l'assenza dei presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c., nonché prevedere la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio anche in dispositivo, attesa l'accertata Per_2 insussistenza dei presupposti di cui all'art. 337 septies c.c. nella parte motivazionale della pronuncia;
C) erronea statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali, essendo fondato il rifiuto alla proposta transattiva formulata dal Tribunale sulla ritenuta assenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente. Ad avviso di parte appellante, dunque, va riformata la sentenza di primo grado anche nella parte in cui stabilisce: “parte ricorrente, in applicazione del dispositivo di cui all'art.
91 comma 1 c.p.c., va condannata alla refusione delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta risalente al gennaio 2023 rifiutata senza giustificato motivo dal ”. CP_3
Pertanto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. Preliminarmente, per i motivi suesposti, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
1033\24, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nel giudizio di cessazione degli effetti civili matrimoniali, rubricato al n. 3448/2020, non notificata;
2. sempre in via preliminare, accogliere nella forma e nel merito il presente atto di appello;
3. Nel merito, revocare l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra , RO stante i mancati presupposti per la sua assegnazione;
4
4. revocare l'assegno di mantenimento alla IG.ra per assenza dei presupposti di legge CP_1 per la sua concessione;
5. disporre la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio, non espressamente previsto nel dispositivo della sentenza impugnata;
6. In subordine, qualora la Ecc.ma Corte adita voglia lasciare nella disponibilità dell'appellata la casa coniugale, quest'ultima deve essere considerata quale forma di mantenimento indiretto e conseguentemente disporre la revoca dell'assegno medesimo;
7. Riformare la sentenza anche in ordine alla condanna alle spese statuita dal giudice di prime cure;
8. Spese, competenze ed onorari del primo e del secondo giudizio a carico dell'appellata.”
, costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data RO
28.03.2025, ha contestato l'impugnazione avversaria e domandato la conferma della pronuncia nella parte relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore, evidenziando di aver prodotto nel giudizio di primo grado la documentazione tesa a dimostrare l' indisponibilità di mezzi adeguati e l'impossibilità di procurarseli per motivi oggettivi, nonché
l'assenza di convivenza con il SI. che, anche laddove sussistente, non CP_2 determinerebbe automaticamente la cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico del coniuge divorziato. Ha aggiunto, inoltre, di essere stata riconosciuta invalida al 35%, con riguardo specifico alla riduzione permanente della capacità lavorativa, con decorrenza dal mese di marzo 2023. L'appellata ha inoltre evidenziato la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui non ha revocato l'assegnazione della casa familiare in suo favore, valutando evidentemente, al pari dell'ordinanza presidenziale, l'impossibilità per il figlio di procurarsi altra soluzione abitativa.
Ha infine spiegato appello incidentale per la riforma della pronuncia nella parte in cui ha erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 337 septies comma 2 c.c. per il riconoscimento del contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne, privo della possibilità di lavorare in quanto affetto da grave disturbo depressivo per cui è in cura dal 2018, documentato in primo grado.
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
5 2) Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra , convivente con il figlio CP_1 maggiorenne non autosufficiente;
3) Confermare l'assegno di mantenimento come disposto in favore della SI.ra ; CP_1
4) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, ripristinandolo, ovvero, in subordine, confermare anche sul punto la sentenza di primo grado”;
5) Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge”.
DeIGnato il giudice relatore, con ordinanza collegiale del 19.05.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.04.2025, è stata accolta l'istanza ex art. 283 c.p.c. e, per l'effetto, sospesa parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza appellata nella parte in cui ha disposto l'obbligo, a carico di , di corrispondere la somma mensile di _1
€ 250, 00 a titolo di assegno divorzile in favore di . RO
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.06.2025, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni e con ordinanza collegiale depositata il 15.07.2025 la causa è stata assunta in decisione.
2. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Il giudice di prime cure ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di per le seguenti ragioni: “ricorrono i RO presupposti di legge per poter disporre a carico del l'obbligo del versamento di un Pt_1 assegno divorzile in favore dell'ex moglie, laddove egli ha omesso completamente di depositare, con il ricorso introduttivo, la documentazione reddituale completa degli ultimi tre anni, limitandosi a depositare soltanto in data 23.11.2023 (ovvero in epoca di gran lunga successiva al maturarsi delle preclusioni) due cedolini della pensione relativi ai ratei settembre-ottobre 2023 dai quali si evince la percezione di un trattamento pensionistico mensile di € 1.855,74 e che per contro dalle certificazioni ISEE depositate dalla si CP_1 desume che la stessa non svolge alcuna attività lavorativa.
Ed allora, non v'è dubbio ad avviso del Collegio che tale situazione patrimoniale risulta del tutto inadeguata a consentirle di vivere autonomamente e dignitosamente in condizioni di autosufficienza economica, di talchè deve ragionevolmente presumersi che tale precaria situazione sia stata frutto anche di scelte familiari adottate e condivise che inevitabilmente
6 hanno impedito un'occupazione lavorativa della donna più idonea e consona alle sue possibilità e aspirazioni professionali, avendo dovuto ella ottemperare essenzialmente agli impegni e alle eIGenze familiari connesse alla presenza dei due figli, e senza trascurare il dato parimenti IGnificativo che l'età dell'odierna resistente (62 anni) e la condizione del mercato del lavoro non le consentono di migliorare agevolmente la propria condizione reddituale”.
Orbene, in punto di diritto, occorre premettere che ai sensi dell'art. 5 comma 6 della Legge
898/1970, “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Nell'interpretazione ed applicazione della norma occorre prendere le mosse dalla pronuncia n. 18287/2018 con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 5, co. 6 della l n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Nella prospettiva di fornire un'interpretazione “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito … dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, i quali impongono di considerare che il profilo dell'autodeterminazione individuale e della libertà di scegliere il proprio percorso non può andare disgiunto dal rispetto della dignità personale, “atteso che la libertà di scegliere e di determinarsi è eziologicamente condizionata dalla possibilità concreta
7 di esercitare questo diritto”, la Suprema Corte ha ritenuto di mutare l'interpretazione della norma sposata dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 11490/1990, rimasta ferma per un trentennio, che valorizzava la natura assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda, la quale prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata all'individuazione dei criteri attributivi (avuto riguardo all'insufficienza dei mezzi del coniuge istante, parametrato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio) e quella destinata all'analisi dei criteri determinativi della domanda, così come indicati dalla legge, da riferire al momento della pronuncia di divorzio, nonché di discostarsi dall'indirizzo delle più recenti sentenze del 2017, le quali avevano diversamente interpretato i presupposti per l'applicazione del criterio assistenziale, ritenendo che, in base al principio di auto-responsabilità, l'assegno non spettasse nei casi di autosufficienza economica, anche potenziale, del coniuge richiedente, secondo una valutazione del tutto disancorata dalla relazione matrimoniale (Cass. civ. 11504/2017; Cass. civ. 23602/2017).
Dunque, secondo il nuovo orientamento delle Sezioni Unite, l'assegno ha una funzione strettamente assistenziale, “qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro” né possa procurarseli per ragioni obiettive. Ove, invece, entrambe le parti siano titolari di redditi propri, ma esista una sensibile sperequazione nelle loro condizioni economico-patrimoniali, potrà farsi applicazione del cd. criterio assistenziale- compensativo, che consente di tener conto del contesto sociale del richiedente, “un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare”: in tal caso, dunque, l'adeguatezza dei mezzi andrà valutata “non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte”. Difatti, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
8 Ciò posto, occorre innanzitutto verificare, sulla base delle allegazioni delle parti, la situazione economico-patrimoniale di ciascun coniuge conseguente alla separazione: ove da questa prima verifica emerga una totale e incolpevole mancanza di autosufficienza economica, si giustifica l'attribuzione di un assegno commisurato a tutti i criteri dettati dall'art. 5, comma sesto, legge
898/70; al medesimo risultato si giunge, peraltro, anche nel caso in cui risulti una disparità di condizioni economico-patrimoniali, che non si risolva nell'assenza totale di redditi, ma sia piuttosto dettata “da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare”, circostanza la cui sussistenza è da vagliare attraverso “una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale”, rammentando che
“la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma
è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze”(Cass. civ. 21234/2019).
L'onere probatorio della sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile incombe sul coniuge richiedente: l'assegno di divorzio “presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle eIGenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per eIGenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive, la cui prova spetta al richiedente (Cass. civ. n. 26520 del 11/10/2024, 29920/2022).
L'applicazione dei principi sopra esposti al caso in esame depone per l'esclusione della sussistenza del diritto dell'appellata all'attribuzione dell'assegno divorzile e per la riforma della sentenza sul punto.
Vero è che non risulta dimostrata la convivenza della IGnora con l'attuale compagno (il CP_1 cui onere incombeva sull'odierno appellante che ha eccepito la circostanza contestata dall'appellata, la quale ha documentato le distinte residenze anagrafiche), nondimeno va osservato che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, non ha RO dedotto né tantomeno dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'assegno divorzile in suo favore.
9 Segnatamente, l'appellata non ha dedotto se allo stato lavori o se abbia o meno lavorato durante il matrimonio e dopo la separazione dal coniuge, se abbia rinunciato ad opportunità formative e/o lavorative per dedicarsi alla famiglia in costanza di rapporto, se abbia mai acquisito un titolo di studio ovvero una formazione ed una esperienza spendibili nell'eventuale ricerca di una occupazione, concentrando piuttosto la sua difesa esclusivamente nella negazione della convivenza con la persona con cui intrattiene una relazione da alcuni anni
(cfr. pagg. 3 e 4 della comparsa di costituzione in primo grado;
pagg.
2-4 della memoria integrativa depositata in data 12.01.2022). L'affermazione secondo cui alla stessa è sempre stato impedito di lavorare, contestata dall'appellante, è rimasta priva di alcun riscontro probatorio, atteso che le istanze istruttorie articolate dall'appellata in primo grado sono state dirette a confutare l'anzidetta convivenza e a dimostrare l'attività di ristorazione esercitata dal
(cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata da in data Pt_1 RO
18.07.2022).
Ed ancora, preme evidenziare che la non ha contestato l'esercizio di attività lavorativa di CP_1 badante, affermato dal in primo grado e reiterato in appello, limitandosi al riguardo a Pt_1 dichiarare di essere priva di adeguati mezzi ed impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive, né ha negato di percepire il reddito di cittadinanza, rinviando sul punto alla documentazione depositata in primo grado (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale depositata in primo grado in data 08.03.2024 e pag.4 della comparsa di costituzione in appello). Invero, la ha prodotto in primo grado unicamente l'ISEE degli anni CP_1
2019,2020,2021 (allegati n. 2 alla comparsa di costituzione) ed in appello l'ISEE 2025
(allegato n. 6 alla comparsa di costituzione), ossia documentazione priva di efficacia probatoria certa in ordine all'eventuale sussistenza, provenienza e tipologia dei redditi, basata su una dichiarazione di parte.
In ragione del lacunoso quadro assertivo e probatorio, non assume rilevanza il riconoscimento dell'invalidità della nella misura del 35%, dal mese di marzo 2023, avendo la parte CP_1 omesso di fornire al Collegio i necessari elementi per valutare (anche eventualmente in via presuntiva) l'incidenza della suddetta invalidità sull'attività di badante, da ritenersi provata in quanto non contestata, e, più in generale, sulla più volte asserita impossibilità di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento.
10 Da ultimo, va precisato che non può ritenersi dirimente la previsione del contributo al mantenimento nell'ambito delle condizioni di separazione personale, atteso che lo stesso non comporta ex se il diritto ad ottenere l'assegno divorzile: benché nel giudizio di divorzio l'assetto economico conferito con la separazione possa fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi, nondimeno la determinazione dell'assegno divorzile è indipendente da quella del mantenimento stabilito con il giudizio di separazione, avendo differente natura, struttura e finalità (Cass. civ. 20352/2008). Peraltro, nella fattispecie, nel ricorso per separazione personale, non sono state neppure indicate le condizioni economico patrimoniali delle parti.
La sentenza impugnata è dunque errata e va riformata per avere riconosciuto assolto l'onere probatorio a carico di attraverso la produzione degli ISEE sopra indicati, per RO aver ritenuto la priva di attività lavorativa e di redditi propri pur in assenza di CP_1 contestazione in merito all'esercizio di attività di badante e al godimento del reddito di cittadinanza e per aver presunto che l'inoccupazione della sia stata la conseguenza di CP_1 scelte familiari condivise pur in assenza di alcuna deduzione sul punto.
2.2 La riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non prevede in dispositivo la revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne , disposta in parte Per_2 motiva, presuppone il preliminare esame dell'appello incidentale con cui ha RO domandato la riforma della pronuncia in parte qua.
Il giudice di prime cure, richiamati i principi giurisprudenziali in materia di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, ha escluso la sussistenza del diritto del figlio al Per_2 mantenimento da parte del padre per le seguenti ragioni: “La non ha in alcun modo CP_1 dimostrato che il figlio si sia attivato nella ricerca di un'occupazione e di non aver Per_2 reperito un lavoro senza sua colpa, né tantomeno di essere, per qualche ragione, totalmente o parzialmente incapace a svolgere attività lavorativa, non ritenendosi sufficienti anche perché non attuali, né la relazione legale redatta su carta intestata di struttura pubblica ma da cui non si ricavano le generalità del professionista attestatore, né tantomeno i numerosi certificati psicologici prodotti che attestano soltanto che il ragazzo nel corso del 2021 è stato in cura presso strutture specialistiche dove ha anche effettuato colloqui psicologici-clinici. In buona sostanza, l'odierna resistente non ha provato né tantomeno chiesto di provare che il ragazzo si sia messo nelle condizioni ed abbia posto in essere l'attività necessaria al fine di conseguire
11 una adeguata indipendenza economica.[…] Nella vicenda qui scrutinata non risulta provata alcuna inabilità o disabilità totalmente invalidante, poiché la certificazione medica attestante le patologie psicologiche da cui sarebbe affetto risalgono al 2021 e non indicano o Per_2 attestano con sufficiente valenza scientifica l'impossibilità per lo stesso di svolgere qualsivoglia attività lavorativa”.
Ad avviso di , la sentenza ha erroneamente applicato l'art. 337 septies RO comma 2 c.c. e non ha adeguatamente valutato la documentazione in atti che attesta la gravità dell'handicap del ragazzo e l'impossibilità di lavorare per ragioni oggettive.
Orbene, ai sensi dell'art. 337 septies comma 2 c.c., “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori" ; l'art. 37 bis disp. att. c.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 154/2013) precisa che "i figli maggiorenni portatori di handicap grave, previsti dall'art. 337-septies c.c., comma 2, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3". Ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104/1992, ricorre la gravità dell'handicap “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
E' pacifico che ai fini del “riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori ex art. 337 septies c.c., il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, richiamato dall'art. 37 bis disp. att. c.c., ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni (Cass. civ. 18451/2022 e in senso conforme Cass. civ. 21819/2021; Cass. civ. 2670/2023).
Pur non sottovalutando il Collegio la serietà della forma depressiva di , nella Per_2 fattispecie in esame i certificati in atti documentano la patologia del ragazzo (disturbo depressivo maggiore) ed il percorso terapeutico seguito dal 2018, ma non la gravità
12 dell'handicap ex art. 3 comma 3 Legge 104/1992, non rivestendo carattere equipollente la relazione datata 23.12.2024 che attesta l'incapacità di a “svolgere alcuna attività Per_2 lavorativa sulla scorta della patologia diagnosticata dal CSM”, relazione, peraltro, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, redatta su carta intestata di struttura pubblica ma da cui non si ricavano i dati dell'ente pubblico e del professionista che l'ha sottoscritta.
D'altra parte, spiegando appello incidentale, ha precisato che il figlio ha RO presentato domanda per l'accertamento dell'invalidità, ma non ha affatto documentato la suddetta circostanza.
Dunque, la condizione giuridica di non è equiparabile a quella del minore Parte_2
d'età, ma a quella del maggiorenne non economicamente indipendente.
Nella valutazione della sussistenza del diritto al mantenimento, vanno dunque considerati l'esercizio pregresso di attività lavorativa da parte del ragazzo (circostanza pacifica in quanto ammessa dalla stessa ), la cui cessazione non fa rivivere l'obbligo di mantenimento a CP_1 carico del genitore (cfr. ex multis Cass. civ. 12063/2017) l'età dello stesso, attualmente trentaquattrenne, l'assenza di prova in ordine alla ricerca di un'attività compatibile con la patologia da cui è affetto, fermo restando, nelle more, la possibilità di ricorrere a strumenti di ausilio differenti dal mantenimento di cui all'art. 337 septies c.c.
Sul punto, in un caso analogo a quello in esame, la Suprema Corte ha affermato che “Il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'eIGenza ad una vita dignitosa mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare. Tale principio non soffre eccezioni ove il figlio (ultra)maggiorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia (nel caso di specie depressiva), ma non tale da integrare la condizione di grave handicap che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento” (Cass. civ.
n. 23133/2023).
Neppure depone a favore dell'appellante incidentale la pronuncia della Suprema Corte n.
32/2025 richiamata dall'istante, dalla cui motivazione si evince la sussistenza di una fattispecie differente da quella in esame, per età del ragazzo, epoca (immediatamente
13 successiva alla separazione) e cause di insorgenza della malattia (episodi di aggressività fisica e verbale posti in essere dal padre nei confronti della madre, che avevano determinato nel ragazzo anche un disturbo post traumatico da stress e insonnia reattiva).
Va dunque respinto l'appello incidentale ed accolto quello principale diretto ad ottenere l'integrazione del dispositivo con il rigetto del contributo al mantenimento a carico dell'appellante in favore del figlio maggiorenne.
2.3 Va infine accolto l'ultimo motivo di appello avente ad oggetto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla IGnora . CP_1
Sul punto occorre premettere che, in assenza di alcuna statuizione sul punto nella sentenza impugnata, non permangono gli effetti dell'ordinanza presidenziale, la quale ha previsto l'assegnazione in favore della IGnora , trattandosi di provvedimento temporaneo ed CP_1 urgente destinato ad essere sostituito dalla pronuncia che definisce il giudizio, salva l'estinzione del processo, unico caso in cui, ai sensi dell'art. 189 disp. att. c.p.c., l'ordinanza esplica i suoi effetti anche dopo la definizione del processo estinto.
Ciò posto, è pacifico che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le eIGenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico” (cfr. da ultimo Cass. civ. 12249/2025; Cass. civ. 742/2025). Destituita di fondamento è dunque la tesi dell'appellata secondo cui il giudice di prime cure avrebbe implicitamente confermato l'ordinanza presidenziale riconoscendo meritevole di tutela la condizione del figlio maggiorenne, impossibilitato a trovare altra soluzione abitativa.
In assenza dei presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa resta regolato dal titolo di proprietà.
3. L'accoglimento dell'appello principale ed il rigetto di quello incidentale impongono la rideterminazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Le spese di lite vanno dunque poste a carico di in ragione della sua RO soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe
14 previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia di bassa complessità, ossia da 26.001,00 a 52.000,00, nei seguenti termini: € 3809,00 per il primo grado (€ 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase di trattazione, €
1453,00 per la fase decisionale) ed € 4996,00 per il presente grado (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1523,00 per la fase di trattazione, € 1735,00 per la fase decisionale).
In ragione del rigetto dell'appello incidentale occorre dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante incidentale versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Alla suddetta attestazione non osta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Gallo, secondo il principio dettato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del
d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno
(come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”(Cass civ. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, in accoglimento dell'appello principale, rigettando l'impugnazione incidentale, riforma parzialmente l'appellata sentenza e per l'effetto:
- rigetta la domanda di avente ad oggetto l'obbligo, a carico di RO
, di corrispondere l'assegno divorzile in suo favore;
_1
15 - rigetta la domanda di avente ad oggetto l'obbligo, a carico di RO
, di corrispondere il contributo al mantenimento in favore del figlio _1
(nato in data [...]); Parte_2
- revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore di disposta nel RO giudizio di primo grado con ordinanza presidenziale del 20.10.2021;
- condanna al pagamento in favore di delle spese RO _1 del doppio grado di giudizio che liquida in € 3809,00 per il primo grado ed € 4996,00 per il presente grado a titolo di compensi professionali, nonché in € 98,00 per il primo grado ed € 147,00 per il presente grado a titolo di esborsi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché l'appellante incidentale versi un ulteriore importo RO
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di ConIGlio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 11 luglio
2025
La conIGliera est. La Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.ssa Patrizia Morabito
16
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di ConIGlio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. ssa PATRIZIA MORABITO Presidente
Dr. NATALINO SAPONE ConIGliere
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA ConIGliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 663/2024 RGAC vertente tra:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. _1 C.F._1
Marianna Barbaro
APPELLANTE e APPELLATO IN VIA INCIDENTALE
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. RO C.F._2
Francesca A. Gentile
APPELLATA e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Reggio
Calabria
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1033/2024, pubblicata in data 08.07.2024, nel giudizio iscritto al n. RG. 3448/2020
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
23.06.2025
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 10.12.2020 ha adito il Tribunale di Reggio _1
Calabria al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e la revoca delle condizioni convenute dai coniugi con ricorso RO per separazione personale omologata dal Tribunale con decreto n. 44/2023, ossia il contributo al mantenimento in favore della resistente e dei figli ormai maggiorenni, nonché
l'assegnazione della casa coniugale in favore di quest'ultima.
A sostegno della propria domanda ha dedotto:
(a) di aver contratto matrimonio concordatario in data 15.04.1982 con l'odierna appellata, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria;
(b) che dall'unione coniugale erano nati due figli, e;
Per_1 Per_2
(c) che il Tribunale di Reggio Calabria, con decreto n. 44/2023 del 07.03.2023, aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi ponendo a suo carico il pagamento della somma mensile complessiva di € 775,00 di cui € 258,23 a titolo di contributo al mantenimento per il coniuge e il residuo per la prole, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli e l'assegnazione della casa coniugale alla madre collocataria;
(d) che sono ormai cessati i presupposti per il riconoscimento, in favore di , RO dell'assegnazione della casa coniugale e dell'assegno di mantenimento, in ragione della stabile convivenza instaurata dalla resistente con il IG. ; Controparte_2
(e) che la figlia ha rinunciato al mantenimento dopo aver costituito un proprio nucleo Per_1 familiare mentre il figlio ormai maggiorenne risulta essere economicamente Per_2 autosufficiente.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
2 “1) revocare l'assegno di mantenimento della SI.ra per i motivi sopra RO esposti in narrativa e che costituiscono il presupposto per la revoca, con provvedimento inaudita altera parte;
2) revocare altresì l'assegno del figlio posto che lo stesso allo stato attuale risulta Per_2 essere ancora economicamente autosufficiente;
3) revocare l'assegnazione della causa coniugale posto che non vi sono più i presupposti perché la IG.ra , l'abbia assegnata;
RO
4) ammettere mezzi istruttori opportuni e conducenti che, saranno indicati con memore ex art.
186 c.p.c. comma;
5) condannare la resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla pronuncia di cessazione degli RO effetti civili del matrimonio né alla revoca dell'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia mentre ha insistito per la conferma delle ulteriori Per_1 condizioni (mantenimento per sé e per il figlio , assegnazione della casa coniugale), Per_2 contestando la convivenza con il IG. e l'indipendenza economica del figlio, CP_2 affetto peraltro da un grave disturbo depressivo.
La causa è stata istruita a mezzo prove documentali.
Il giudizio è stato definito con la sentenza qui gravata (n. 1033/2024, pubblicata in data
08.07.2024), con la quale il Tribunale ha:
(1) dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Reggio Calabria il 15.04.1982 tra e trascritto nel registro _1 RO degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n. 187 parte II serie A anno 1982;
(2) disposto, a carico di , l'obbligo della corresponsione entro i primi cinque _1 giorni di ciascun mese, in favore di della somma di € 250,00 a titolo di RO assegno divorzile, importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat;
(3) condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in € _1
1.200,00 oltre accessori di legge, in favore di RO
Avverso tale sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: _1
A) erronea valutazione dei presupposti per l'assegno divorzile. In particolare, secondo parte appellante, il giudice di prime cure, nel riconoscere il diritto all'assegno divorzile
3 in favore di , non ha esaminato la documentazione attestante il RO proprio grave stato di difficoltà economica, non ha tenuto in considerazione che l'appellata si è limitata a negare la convivenza con il compagno, ma non ha contestato di percepire il reddito di cittadinanza e di lavorare come badante, né ha depositato la certificazione reddituale. Peraltro, ad avviso dell'appellante, il Tribunale ha omesso di valutare che, durante il matrimonio, la IGnora si è rifiutata di regola di lavorare CP_1
e, allorchè lo ha fatto, non ha contribuito alla crescita economica della famiglia;
B) omessa pronuncia sull'assegnazione della casa coniugale e sulla revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio . Ad avviso dell'appellante, la sentenza Per_2 impugnata avrebbe dovuto espressamente revocare l'assegnazione dell'abitazione familiare in favore del coniuge, disposta con ordinanza presidenziale del 20.12.2021
(che solo sul punto ha confermato le condizioni della separazione), stante l'assenza dei presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c., nonché prevedere la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio anche in dispositivo, attesa l'accertata Per_2 insussistenza dei presupposti di cui all'art. 337 septies c.c. nella parte motivazionale della pronuncia;
C) erronea statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali, essendo fondato il rifiuto alla proposta transattiva formulata dal Tribunale sulla ritenuta assenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente. Ad avviso di parte appellante, dunque, va riformata la sentenza di primo grado anche nella parte in cui stabilisce: “parte ricorrente, in applicazione del dispositivo di cui all'art.
91 comma 1 c.p.c., va condannata alla refusione delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta risalente al gennaio 2023 rifiutata senza giustificato motivo dal ”. CP_3
Pertanto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. Preliminarmente, per i motivi suesposti, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
1033\24, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nel giudizio di cessazione degli effetti civili matrimoniali, rubricato al n. 3448/2020, non notificata;
2. sempre in via preliminare, accogliere nella forma e nel merito il presente atto di appello;
3. Nel merito, revocare l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra , RO stante i mancati presupposti per la sua assegnazione;
4
4. revocare l'assegno di mantenimento alla IG.ra per assenza dei presupposti di legge CP_1 per la sua concessione;
5. disporre la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio, non espressamente previsto nel dispositivo della sentenza impugnata;
6. In subordine, qualora la Ecc.ma Corte adita voglia lasciare nella disponibilità dell'appellata la casa coniugale, quest'ultima deve essere considerata quale forma di mantenimento indiretto e conseguentemente disporre la revoca dell'assegno medesimo;
7. Riformare la sentenza anche in ordine alla condanna alle spese statuita dal giudice di prime cure;
8. Spese, competenze ed onorari del primo e del secondo giudizio a carico dell'appellata.”
, costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data RO
28.03.2025, ha contestato l'impugnazione avversaria e domandato la conferma della pronuncia nella parte relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore, evidenziando di aver prodotto nel giudizio di primo grado la documentazione tesa a dimostrare l' indisponibilità di mezzi adeguati e l'impossibilità di procurarseli per motivi oggettivi, nonché
l'assenza di convivenza con il SI. che, anche laddove sussistente, non CP_2 determinerebbe automaticamente la cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico del coniuge divorziato. Ha aggiunto, inoltre, di essere stata riconosciuta invalida al 35%, con riguardo specifico alla riduzione permanente della capacità lavorativa, con decorrenza dal mese di marzo 2023. L'appellata ha inoltre evidenziato la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui non ha revocato l'assegnazione della casa familiare in suo favore, valutando evidentemente, al pari dell'ordinanza presidenziale, l'impossibilità per il figlio di procurarsi altra soluzione abitativa.
Ha infine spiegato appello incidentale per la riforma della pronuncia nella parte in cui ha erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 337 septies comma 2 c.c. per il riconoscimento del contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne, privo della possibilità di lavorare in quanto affetto da grave disturbo depressivo per cui è in cura dal 2018, documentato in primo grado.
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
5 2) Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra , convivente con il figlio CP_1 maggiorenne non autosufficiente;
3) Confermare l'assegno di mantenimento come disposto in favore della SI.ra ; CP_1
4) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, ripristinandolo, ovvero, in subordine, confermare anche sul punto la sentenza di primo grado”;
5) Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge”.
DeIGnato il giudice relatore, con ordinanza collegiale del 19.05.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.04.2025, è stata accolta l'istanza ex art. 283 c.p.c. e, per l'effetto, sospesa parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza appellata nella parte in cui ha disposto l'obbligo, a carico di , di corrispondere la somma mensile di _1
€ 250, 00 a titolo di assegno divorzile in favore di . RO
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.06.2025, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni e con ordinanza collegiale depositata il 15.07.2025 la causa è stata assunta in decisione.
2. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Il giudice di prime cure ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di per le seguenti ragioni: “ricorrono i RO presupposti di legge per poter disporre a carico del l'obbligo del versamento di un Pt_1 assegno divorzile in favore dell'ex moglie, laddove egli ha omesso completamente di depositare, con il ricorso introduttivo, la documentazione reddituale completa degli ultimi tre anni, limitandosi a depositare soltanto in data 23.11.2023 (ovvero in epoca di gran lunga successiva al maturarsi delle preclusioni) due cedolini della pensione relativi ai ratei settembre-ottobre 2023 dai quali si evince la percezione di un trattamento pensionistico mensile di € 1.855,74 e che per contro dalle certificazioni ISEE depositate dalla si CP_1 desume che la stessa non svolge alcuna attività lavorativa.
Ed allora, non v'è dubbio ad avviso del Collegio che tale situazione patrimoniale risulta del tutto inadeguata a consentirle di vivere autonomamente e dignitosamente in condizioni di autosufficienza economica, di talchè deve ragionevolmente presumersi che tale precaria situazione sia stata frutto anche di scelte familiari adottate e condivise che inevitabilmente
6 hanno impedito un'occupazione lavorativa della donna più idonea e consona alle sue possibilità e aspirazioni professionali, avendo dovuto ella ottemperare essenzialmente agli impegni e alle eIGenze familiari connesse alla presenza dei due figli, e senza trascurare il dato parimenti IGnificativo che l'età dell'odierna resistente (62 anni) e la condizione del mercato del lavoro non le consentono di migliorare agevolmente la propria condizione reddituale”.
Orbene, in punto di diritto, occorre premettere che ai sensi dell'art. 5 comma 6 della Legge
898/1970, “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Nell'interpretazione ed applicazione della norma occorre prendere le mosse dalla pronuncia n. 18287/2018 con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 5, co. 6 della l n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Nella prospettiva di fornire un'interpretazione “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito … dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, i quali impongono di considerare che il profilo dell'autodeterminazione individuale e della libertà di scegliere il proprio percorso non può andare disgiunto dal rispetto della dignità personale, “atteso che la libertà di scegliere e di determinarsi è eziologicamente condizionata dalla possibilità concreta
7 di esercitare questo diritto”, la Suprema Corte ha ritenuto di mutare l'interpretazione della norma sposata dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 11490/1990, rimasta ferma per un trentennio, che valorizzava la natura assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda, la quale prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata all'individuazione dei criteri attributivi (avuto riguardo all'insufficienza dei mezzi del coniuge istante, parametrato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio) e quella destinata all'analisi dei criteri determinativi della domanda, così come indicati dalla legge, da riferire al momento della pronuncia di divorzio, nonché di discostarsi dall'indirizzo delle più recenti sentenze del 2017, le quali avevano diversamente interpretato i presupposti per l'applicazione del criterio assistenziale, ritenendo che, in base al principio di auto-responsabilità, l'assegno non spettasse nei casi di autosufficienza economica, anche potenziale, del coniuge richiedente, secondo una valutazione del tutto disancorata dalla relazione matrimoniale (Cass. civ. 11504/2017; Cass. civ. 23602/2017).
Dunque, secondo il nuovo orientamento delle Sezioni Unite, l'assegno ha una funzione strettamente assistenziale, “qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro” né possa procurarseli per ragioni obiettive. Ove, invece, entrambe le parti siano titolari di redditi propri, ma esista una sensibile sperequazione nelle loro condizioni economico-patrimoniali, potrà farsi applicazione del cd. criterio assistenziale- compensativo, che consente di tener conto del contesto sociale del richiedente, “un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare”: in tal caso, dunque, l'adeguatezza dei mezzi andrà valutata “non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte”. Difatti, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
8 Ciò posto, occorre innanzitutto verificare, sulla base delle allegazioni delle parti, la situazione economico-patrimoniale di ciascun coniuge conseguente alla separazione: ove da questa prima verifica emerga una totale e incolpevole mancanza di autosufficienza economica, si giustifica l'attribuzione di un assegno commisurato a tutti i criteri dettati dall'art. 5, comma sesto, legge
898/70; al medesimo risultato si giunge, peraltro, anche nel caso in cui risulti una disparità di condizioni economico-patrimoniali, che non si risolva nell'assenza totale di redditi, ma sia piuttosto dettata “da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare”, circostanza la cui sussistenza è da vagliare attraverso “una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale”, rammentando che
“la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma
è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze”(Cass. civ. 21234/2019).
L'onere probatorio della sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile incombe sul coniuge richiedente: l'assegno di divorzio “presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle eIGenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per eIGenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive, la cui prova spetta al richiedente (Cass. civ. n. 26520 del 11/10/2024, 29920/2022).
L'applicazione dei principi sopra esposti al caso in esame depone per l'esclusione della sussistenza del diritto dell'appellata all'attribuzione dell'assegno divorzile e per la riforma della sentenza sul punto.
Vero è che non risulta dimostrata la convivenza della IGnora con l'attuale compagno (il CP_1 cui onere incombeva sull'odierno appellante che ha eccepito la circostanza contestata dall'appellata, la quale ha documentato le distinte residenze anagrafiche), nondimeno va osservato che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, non ha RO dedotto né tantomeno dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'assegno divorzile in suo favore.
9 Segnatamente, l'appellata non ha dedotto se allo stato lavori o se abbia o meno lavorato durante il matrimonio e dopo la separazione dal coniuge, se abbia rinunciato ad opportunità formative e/o lavorative per dedicarsi alla famiglia in costanza di rapporto, se abbia mai acquisito un titolo di studio ovvero una formazione ed una esperienza spendibili nell'eventuale ricerca di una occupazione, concentrando piuttosto la sua difesa esclusivamente nella negazione della convivenza con la persona con cui intrattiene una relazione da alcuni anni
(cfr. pagg. 3 e 4 della comparsa di costituzione in primo grado;
pagg.
2-4 della memoria integrativa depositata in data 12.01.2022). L'affermazione secondo cui alla stessa è sempre stato impedito di lavorare, contestata dall'appellante, è rimasta priva di alcun riscontro probatorio, atteso che le istanze istruttorie articolate dall'appellata in primo grado sono state dirette a confutare l'anzidetta convivenza e a dimostrare l'attività di ristorazione esercitata dal
(cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata da in data Pt_1 RO
18.07.2022).
Ed ancora, preme evidenziare che la non ha contestato l'esercizio di attività lavorativa di CP_1 badante, affermato dal in primo grado e reiterato in appello, limitandosi al riguardo a Pt_1 dichiarare di essere priva di adeguati mezzi ed impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive, né ha negato di percepire il reddito di cittadinanza, rinviando sul punto alla documentazione depositata in primo grado (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale depositata in primo grado in data 08.03.2024 e pag.4 della comparsa di costituzione in appello). Invero, la ha prodotto in primo grado unicamente l'ISEE degli anni CP_1
2019,2020,2021 (allegati n. 2 alla comparsa di costituzione) ed in appello l'ISEE 2025
(allegato n. 6 alla comparsa di costituzione), ossia documentazione priva di efficacia probatoria certa in ordine all'eventuale sussistenza, provenienza e tipologia dei redditi, basata su una dichiarazione di parte.
In ragione del lacunoso quadro assertivo e probatorio, non assume rilevanza il riconoscimento dell'invalidità della nella misura del 35%, dal mese di marzo 2023, avendo la parte CP_1 omesso di fornire al Collegio i necessari elementi per valutare (anche eventualmente in via presuntiva) l'incidenza della suddetta invalidità sull'attività di badante, da ritenersi provata in quanto non contestata, e, più in generale, sulla più volte asserita impossibilità di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento.
10 Da ultimo, va precisato che non può ritenersi dirimente la previsione del contributo al mantenimento nell'ambito delle condizioni di separazione personale, atteso che lo stesso non comporta ex se il diritto ad ottenere l'assegno divorzile: benché nel giudizio di divorzio l'assetto economico conferito con la separazione possa fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi, nondimeno la determinazione dell'assegno divorzile è indipendente da quella del mantenimento stabilito con il giudizio di separazione, avendo differente natura, struttura e finalità (Cass. civ. 20352/2008). Peraltro, nella fattispecie, nel ricorso per separazione personale, non sono state neppure indicate le condizioni economico patrimoniali delle parti.
La sentenza impugnata è dunque errata e va riformata per avere riconosciuto assolto l'onere probatorio a carico di attraverso la produzione degli ISEE sopra indicati, per RO aver ritenuto la priva di attività lavorativa e di redditi propri pur in assenza di CP_1 contestazione in merito all'esercizio di attività di badante e al godimento del reddito di cittadinanza e per aver presunto che l'inoccupazione della sia stata la conseguenza di CP_1 scelte familiari condivise pur in assenza di alcuna deduzione sul punto.
2.2 La riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non prevede in dispositivo la revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne , disposta in parte Per_2 motiva, presuppone il preliminare esame dell'appello incidentale con cui ha RO domandato la riforma della pronuncia in parte qua.
Il giudice di prime cure, richiamati i principi giurisprudenziali in materia di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, ha escluso la sussistenza del diritto del figlio al Per_2 mantenimento da parte del padre per le seguenti ragioni: “La non ha in alcun modo CP_1 dimostrato che il figlio si sia attivato nella ricerca di un'occupazione e di non aver Per_2 reperito un lavoro senza sua colpa, né tantomeno di essere, per qualche ragione, totalmente o parzialmente incapace a svolgere attività lavorativa, non ritenendosi sufficienti anche perché non attuali, né la relazione legale redatta su carta intestata di struttura pubblica ma da cui non si ricavano le generalità del professionista attestatore, né tantomeno i numerosi certificati psicologici prodotti che attestano soltanto che il ragazzo nel corso del 2021 è stato in cura presso strutture specialistiche dove ha anche effettuato colloqui psicologici-clinici. In buona sostanza, l'odierna resistente non ha provato né tantomeno chiesto di provare che il ragazzo si sia messo nelle condizioni ed abbia posto in essere l'attività necessaria al fine di conseguire
11 una adeguata indipendenza economica.[…] Nella vicenda qui scrutinata non risulta provata alcuna inabilità o disabilità totalmente invalidante, poiché la certificazione medica attestante le patologie psicologiche da cui sarebbe affetto risalgono al 2021 e non indicano o Per_2 attestano con sufficiente valenza scientifica l'impossibilità per lo stesso di svolgere qualsivoglia attività lavorativa”.
Ad avviso di , la sentenza ha erroneamente applicato l'art. 337 septies RO comma 2 c.c. e non ha adeguatamente valutato la documentazione in atti che attesta la gravità dell'handicap del ragazzo e l'impossibilità di lavorare per ragioni oggettive.
Orbene, ai sensi dell'art. 337 septies comma 2 c.c., “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori" ; l'art. 37 bis disp. att. c.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 154/2013) precisa che "i figli maggiorenni portatori di handicap grave, previsti dall'art. 337-septies c.c., comma 2, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3". Ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104/1992, ricorre la gravità dell'handicap “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
E' pacifico che ai fini del “riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori ex art. 337 septies c.c., il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, richiamato dall'art. 37 bis disp. att. c.c., ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni (Cass. civ. 18451/2022 e in senso conforme Cass. civ. 21819/2021; Cass. civ. 2670/2023).
Pur non sottovalutando il Collegio la serietà della forma depressiva di , nella Per_2 fattispecie in esame i certificati in atti documentano la patologia del ragazzo (disturbo depressivo maggiore) ed il percorso terapeutico seguito dal 2018, ma non la gravità
12 dell'handicap ex art. 3 comma 3 Legge 104/1992, non rivestendo carattere equipollente la relazione datata 23.12.2024 che attesta l'incapacità di a “svolgere alcuna attività Per_2 lavorativa sulla scorta della patologia diagnosticata dal CSM”, relazione, peraltro, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, redatta su carta intestata di struttura pubblica ma da cui non si ricavano i dati dell'ente pubblico e del professionista che l'ha sottoscritta.
D'altra parte, spiegando appello incidentale, ha precisato che il figlio ha RO presentato domanda per l'accertamento dell'invalidità, ma non ha affatto documentato la suddetta circostanza.
Dunque, la condizione giuridica di non è equiparabile a quella del minore Parte_2
d'età, ma a quella del maggiorenne non economicamente indipendente.
Nella valutazione della sussistenza del diritto al mantenimento, vanno dunque considerati l'esercizio pregresso di attività lavorativa da parte del ragazzo (circostanza pacifica in quanto ammessa dalla stessa ), la cui cessazione non fa rivivere l'obbligo di mantenimento a CP_1 carico del genitore (cfr. ex multis Cass. civ. 12063/2017) l'età dello stesso, attualmente trentaquattrenne, l'assenza di prova in ordine alla ricerca di un'attività compatibile con la patologia da cui è affetto, fermo restando, nelle more, la possibilità di ricorrere a strumenti di ausilio differenti dal mantenimento di cui all'art. 337 septies c.c.
Sul punto, in un caso analogo a quello in esame, la Suprema Corte ha affermato che “Il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'eIGenza ad una vita dignitosa mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare. Tale principio non soffre eccezioni ove il figlio (ultra)maggiorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia (nel caso di specie depressiva), ma non tale da integrare la condizione di grave handicap che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento” (Cass. civ.
n. 23133/2023).
Neppure depone a favore dell'appellante incidentale la pronuncia della Suprema Corte n.
32/2025 richiamata dall'istante, dalla cui motivazione si evince la sussistenza di una fattispecie differente da quella in esame, per età del ragazzo, epoca (immediatamente
13 successiva alla separazione) e cause di insorgenza della malattia (episodi di aggressività fisica e verbale posti in essere dal padre nei confronti della madre, che avevano determinato nel ragazzo anche un disturbo post traumatico da stress e insonnia reattiva).
Va dunque respinto l'appello incidentale ed accolto quello principale diretto ad ottenere l'integrazione del dispositivo con il rigetto del contributo al mantenimento a carico dell'appellante in favore del figlio maggiorenne.
2.3 Va infine accolto l'ultimo motivo di appello avente ad oggetto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla IGnora . CP_1
Sul punto occorre premettere che, in assenza di alcuna statuizione sul punto nella sentenza impugnata, non permangono gli effetti dell'ordinanza presidenziale, la quale ha previsto l'assegnazione in favore della IGnora , trattandosi di provvedimento temporaneo ed CP_1 urgente destinato ad essere sostituito dalla pronuncia che definisce il giudizio, salva l'estinzione del processo, unico caso in cui, ai sensi dell'art. 189 disp. att. c.p.c., l'ordinanza esplica i suoi effetti anche dopo la definizione del processo estinto.
Ciò posto, è pacifico che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le eIGenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico” (cfr. da ultimo Cass. civ. 12249/2025; Cass. civ. 742/2025). Destituita di fondamento è dunque la tesi dell'appellata secondo cui il giudice di prime cure avrebbe implicitamente confermato l'ordinanza presidenziale riconoscendo meritevole di tutela la condizione del figlio maggiorenne, impossibilitato a trovare altra soluzione abitativa.
In assenza dei presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa resta regolato dal titolo di proprietà.
3. L'accoglimento dell'appello principale ed il rigetto di quello incidentale impongono la rideterminazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Le spese di lite vanno dunque poste a carico di in ragione della sua RO soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe
14 previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia di bassa complessità, ossia da 26.001,00 a 52.000,00, nei seguenti termini: € 3809,00 per il primo grado (€ 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase di trattazione, €
1453,00 per la fase decisionale) ed € 4996,00 per il presente grado (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1523,00 per la fase di trattazione, € 1735,00 per la fase decisionale).
In ragione del rigetto dell'appello incidentale occorre dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante incidentale versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Alla suddetta attestazione non osta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Gallo, secondo il principio dettato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del
d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno
(come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”(Cass civ. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, in accoglimento dell'appello principale, rigettando l'impugnazione incidentale, riforma parzialmente l'appellata sentenza e per l'effetto:
- rigetta la domanda di avente ad oggetto l'obbligo, a carico di RO
, di corrispondere l'assegno divorzile in suo favore;
_1
15 - rigetta la domanda di avente ad oggetto l'obbligo, a carico di RO
, di corrispondere il contributo al mantenimento in favore del figlio _1
(nato in data [...]); Parte_2
- revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore di disposta nel RO giudizio di primo grado con ordinanza presidenziale del 20.10.2021;
- condanna al pagamento in favore di delle spese RO _1 del doppio grado di giudizio che liquida in € 3809,00 per il primo grado ed € 4996,00 per il presente grado a titolo di compensi professionali, nonché in € 98,00 per il primo grado ed € 147,00 per il presente grado a titolo di esborsi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché l'appellante incidentale versi un ulteriore importo RO
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di ConIGlio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 11 luglio
2025
La conIGliera est. La Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.ssa Patrizia Morabito
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