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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 28/01/2026, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 370/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4069/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1T3/RE-8516 IMU 2020
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4071/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF Ricorrente 1 Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE/12575 IMU 2021
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R.
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE/10605 IMU 2022
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R.
proposto da n. 4072/2025 depositato il 30/09/2025
n. 4074/2025 depositato il 30/09/2025 Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE/7878 IMU 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 4401/2025 depositato il 27/11/2025
Richieste delle parti:
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con separati atti, successivamente riuniti, la ricorrente indicata in epigrafe ha tempestivamente impugnato gli avvisi di accertamento emesso dal Comune di Milano in relazione all'imu per gli anni 2020, 2021, 2022
e 2023, chiedendone l'annullamento.
Successivamente, nelle more del procedimento, l'Ente impositore ha parzialmente accolto le ragioni di parte ricorrente ed ha provveduto in autotutela al parziale annullamento degli atti impugnati ricalcolando il dovuto e la ricorrente ha provveduto al versamento del nuovo importo ricalcolato.
Alla luce di quanto sopra si chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La Corte dapprima dispone la riunione dei ricorsi, poi estingue il giudizio per cessata materia del contendere, compensando fra le parti le spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte estingue il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Milano il 24.11.2025
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4069/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1T3/RE-8516 IMU 2020
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4071/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF Ricorrente 1 Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE/12575 IMU 2021
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R.
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE/10605 IMU 2022
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R.
proposto da n. 4072/2025 depositato il 30/09/2025
n. 4074/2025 depositato il 30/09/2025 Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE/7878 IMU 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 4401/2025 depositato il 27/11/2025
Richieste delle parti:
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con separati atti, successivamente riuniti, la ricorrente indicata in epigrafe ha tempestivamente impugnato gli avvisi di accertamento emesso dal Comune di Milano in relazione all'imu per gli anni 2020, 2021, 2022
e 2023, chiedendone l'annullamento.
Successivamente, nelle more del procedimento, l'Ente impositore ha parzialmente accolto le ragioni di parte ricorrente ed ha provveduto in autotutela al parziale annullamento degli atti impugnati ricalcolando il dovuto e la ricorrente ha provveduto al versamento del nuovo importo ricalcolato.
Alla luce di quanto sopra si chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La Corte dapprima dispone la riunione dei ricorsi, poi estingue il giudizio per cessata materia del contendere, compensando fra le parti le spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte estingue il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Milano il 24.11.2025