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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13259 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8143/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SI ON, spirati i termini assegnati - fino al 22.12.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso, Parte_1 dall'avv. Damaso Pattumelli e dall'avv. Daniele Di Bella ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Flaminia 334
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Cinque CP_1
Giornate 3, presso gli uffici dell'Avvocatura regionale Inail per il Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto De Martino per procura alle liti per atto notaio
[...] del 1.8.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale: aumento danno biologico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.3.2025 e ritualmente notificato , Parte_1 dipendente dell' dal 15.11.1993 con la qualifica di operaio, dedotto che CP_2
1 CP_ l' a seguito di revisione, gli aveva comunicato la conferma della menomazione della integrità psico fisica per la patologia di natura professionale riconosciuta «ernia discale L4-L5 in soggetto con esiti di intervento per ernia discale L5-S1» nella misura del 10% e che l' aveva respinto il suo ricorso amministrativo presentato in data CP_3
24.5.2024, dedotto – sulla scorta di una relazione medico legale di parte - di essere affetto da una tecnopatia “che comporta un danno permanente attuale valutabile nella misura del 20%” chiedeva al Tribunale di voler “A) IN VIA PRINCIPALE:
ACCERTARE E DICHIARARE che, a causa e per l'effetto dell'attività di lavoro svolta,
ha contratto le malattie professionali denunciate e, pertanto, che il grado di Parte_1 menomazione dell'integrità psico-fisica ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000 è pari al 20%, ovvero la misura maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, ma comunque non inferiore al 16%, a decorrere dal 31-10-2018, ovvero dalla data considerata equa e di giustizia e, per l'effetto,
CONDANNARE l a corrispondere a parte ricorrente la suddetta rendita e a pagare i CP_1 relativi ratei maturati e maturandi, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo effettivo;
B)
IN VIA SUBORDINATA: ACCERTARE E DICHIARARE che, a causa e per l'effetto dell'attività di lavoro svolta, ha contratto le malattie professionali Parte_1 denunciate e, pertanto, che il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica ai sensi dell'art. 13 del
d. lgs. n. 38 del 2000 è pari almeno al 15%, ovvero la misura minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, ma comunque non inferiore all'11%, a decorrere dal 31-10-2018, ovvero dalla diversa data considerata equa e di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE l a corrispondere a CP_1 parte ricorrente il relativo indennizzo, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo effettivo. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate, oltre spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A….”.
L' convenuto, costituendosi in giudizio, resisteva al ricorso chiedendone il CP_3 rigetto.
2 La causa era istruita mediante un TU medico legale e rinviata per la decisione: spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 22.12.2025, era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
2. Il TU nominato, visitato il ricorrente ed esaminata la documentazione prodotta, ha riferito che lo stesso è affetto da “spondilodiscoartrosi già trattata chirurgicamente per erniazione discale a livello L5-S1, successivamente recidivata, ed ulteriore erniazione discale L4-L5, con correlato clinico algo-disfunzionale” e che “La conseguente menomazione dell'integrità psico-fisica corrisponde ad una valutazione percentuale del 14% (quattordici), richiamando i codici 204 (per la limitazione articolare) e 213 (per le ernie discali) delle tabelle di cui al D. L. n. 38/00 ed al D.M.
12.7.2000. La menomazione suddetta era in essere al momento della domanda di aggravamento”.
Ha concluso dunque affermando che “Il è portatore, dalla domanda di aggravamento, Pt_1 di una menomazione dell'integrità psico-fisica derivante da tecnopatia pari al 14%, con riferimento alle tabelle valutative di cui al D.L. n. 38/00 ed al D.M. 12.7.2000”.
Le predette conclusioni, motivate con ineccepibile rigore logico e scientifico e basate su accurate indagini, sono, a giudizio del Tribunale, pienamente condivisibili tanto con riferimento alla sussistenza del nesso eziologico tra attività lavorativa e patologie riscontrate, tanto avuto riguardo alla determinazione della misura percentuale del danno biologico.
Le stesse non appaiono inficiate neppure da serie critiche di parte, non avendo l' convenuto, né del resto il ricorrente, fatto pervenire osservazioni neppure in CP_3 sede di trasmissione della bozza dell'elaborato peritale da parte del TU.
Deve pertanto ritenersi che il ricorrente si trovi nelle condizioni previste dall'art. 13
D.Lgs. n. 38/2000 per l'indennizzo in capitale nella corrispondente misura individuata dal TU (14%); l' convenuto va dunque in tal senso condannato. CP_3
3 La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo e da distrarsi, CP_ segue la soccombenza dell' a carico dell' medesimo vanno altresì poste le CP_3 spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
- condanna l' alla corresponsione, in favore di , CP_1 Parte_1 dell'indennizzo in capitale ex art. 13 D.Lgs. 38/2000 nella misura prevista per il danno biologico pari al 14%, oltre accessori come per legge;
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in CP_1 complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore del ricorrente e da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Roma, 23.12.2025
Il Giudice
SI ON
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SI ON, spirati i termini assegnati - fino al 22.12.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso, Parte_1 dall'avv. Damaso Pattumelli e dall'avv. Daniele Di Bella ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Flaminia 334
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Cinque CP_1
Giornate 3, presso gli uffici dell'Avvocatura regionale Inail per il Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto De Martino per procura alle liti per atto notaio
[...] del 1.8.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale: aumento danno biologico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.3.2025 e ritualmente notificato , Parte_1 dipendente dell' dal 15.11.1993 con la qualifica di operaio, dedotto che CP_2
1 CP_ l' a seguito di revisione, gli aveva comunicato la conferma della menomazione della integrità psico fisica per la patologia di natura professionale riconosciuta «ernia discale L4-L5 in soggetto con esiti di intervento per ernia discale L5-S1» nella misura del 10% e che l' aveva respinto il suo ricorso amministrativo presentato in data CP_3
24.5.2024, dedotto – sulla scorta di una relazione medico legale di parte - di essere affetto da una tecnopatia “che comporta un danno permanente attuale valutabile nella misura del 20%” chiedeva al Tribunale di voler “A) IN VIA PRINCIPALE:
ACCERTARE E DICHIARARE che, a causa e per l'effetto dell'attività di lavoro svolta,
ha contratto le malattie professionali denunciate e, pertanto, che il grado di Parte_1 menomazione dell'integrità psico-fisica ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000 è pari al 20%, ovvero la misura maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, ma comunque non inferiore al 16%, a decorrere dal 31-10-2018, ovvero dalla data considerata equa e di giustizia e, per l'effetto,
CONDANNARE l a corrispondere a parte ricorrente la suddetta rendita e a pagare i CP_1 relativi ratei maturati e maturandi, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo effettivo;
B)
IN VIA SUBORDINATA: ACCERTARE E DICHIARARE che, a causa e per l'effetto dell'attività di lavoro svolta, ha contratto le malattie professionali Parte_1 denunciate e, pertanto, che il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica ai sensi dell'art. 13 del
d. lgs. n. 38 del 2000 è pari almeno al 15%, ovvero la misura minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, ma comunque non inferiore all'11%, a decorrere dal 31-10-2018, ovvero dalla diversa data considerata equa e di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE l a corrispondere a CP_1 parte ricorrente il relativo indennizzo, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo effettivo. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate, oltre spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A….”.
L' convenuto, costituendosi in giudizio, resisteva al ricorso chiedendone il CP_3 rigetto.
2 La causa era istruita mediante un TU medico legale e rinviata per la decisione: spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 22.12.2025, era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
2. Il TU nominato, visitato il ricorrente ed esaminata la documentazione prodotta, ha riferito che lo stesso è affetto da “spondilodiscoartrosi già trattata chirurgicamente per erniazione discale a livello L5-S1, successivamente recidivata, ed ulteriore erniazione discale L4-L5, con correlato clinico algo-disfunzionale” e che “La conseguente menomazione dell'integrità psico-fisica corrisponde ad una valutazione percentuale del 14% (quattordici), richiamando i codici 204 (per la limitazione articolare) e 213 (per le ernie discali) delle tabelle di cui al D. L. n. 38/00 ed al D.M.
12.7.2000. La menomazione suddetta era in essere al momento della domanda di aggravamento”.
Ha concluso dunque affermando che “Il è portatore, dalla domanda di aggravamento, Pt_1 di una menomazione dell'integrità psico-fisica derivante da tecnopatia pari al 14%, con riferimento alle tabelle valutative di cui al D.L. n. 38/00 ed al D.M. 12.7.2000”.
Le predette conclusioni, motivate con ineccepibile rigore logico e scientifico e basate su accurate indagini, sono, a giudizio del Tribunale, pienamente condivisibili tanto con riferimento alla sussistenza del nesso eziologico tra attività lavorativa e patologie riscontrate, tanto avuto riguardo alla determinazione della misura percentuale del danno biologico.
Le stesse non appaiono inficiate neppure da serie critiche di parte, non avendo l' convenuto, né del resto il ricorrente, fatto pervenire osservazioni neppure in CP_3 sede di trasmissione della bozza dell'elaborato peritale da parte del TU.
Deve pertanto ritenersi che il ricorrente si trovi nelle condizioni previste dall'art. 13
D.Lgs. n. 38/2000 per l'indennizzo in capitale nella corrispondente misura individuata dal TU (14%); l' convenuto va dunque in tal senso condannato. CP_3
3 La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo e da distrarsi, CP_ segue la soccombenza dell' a carico dell' medesimo vanno altresì poste le CP_3 spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
- condanna l' alla corresponsione, in favore di , CP_1 Parte_1 dell'indennizzo in capitale ex art. 13 D.Lgs. 38/2000 nella misura prevista per il danno biologico pari al 14%, oltre accessori come per legge;
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in CP_1 complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore del ricorrente e da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Roma, 23.12.2025
Il Giudice
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