CA
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5855 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1706/2021, pubblicata il 9.8.2021, iscritto al n. 941/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
(p. iva ), con sede in San Giuseppe Vesuviano, Via Parte_1 P.IVA_1
Aielli n. 109, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Sergio Cardaropoli
(c.f. ) con studio in Napoli, Via Carducci n. 42, CodiceFiscale_1
appellante nei confronti di
(c.f. ), con sede legale in Torre del Greco, Via Controparte_1 P.IVA_2
Marconi n. 66, rappresentata e difesa, in virtù di procure generali alle liti per notar , Persona_1
dagli avvocati Eduardo Martucci (c.f. ) e Adele De Paula (c.f. CodiceFiscale_2 [...]
, per quanto ancora occorrer possa domiciliati presso la Cancelleria della Corte C.F._3
d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli,
(c.f. ), con sede in Milano, Largo Augusto n. 1/a, non costituita, Controparte_2 P.IVA_3
appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 25.2.2022 la ha impugnato Parte_3
davanti a questa Corte la sentenza n. 1706/2021, pubblicata il 9.8.2021, con cui il Tribunale di Torre
Annunziata aveva accolto l'opposizione proposta dalla al decreto ingiuntivo n. Parte_4
704/2017, dell'importo di 289.030,75 €, per prestazioni sanitarie effettuate nei mesi da gennaio a novembre 2015, revocato il decreto ingiuntivo e dichiarate compensate le spese di lite.
Il Tribunale aveva infatti affermato che il contratto relativo alle prestazioni svolte nell'anno
2015 era stato sottoscritto solo il 4 maggio 2016 e non era quindi idoneo a regolare le prestazioni Parte precedenti, eseguite in assenza dei presupposti di legge;
e che era inoltre fondata l'eccezione dell' relativa al superamento dei tetti di spesa, rilevandosi dalla documentazione prodotta l'invio di pec in data 24.9.2015 e in data 2.11.2015, relative al monitoraggio del periodo gennaio-agosto 2015, e dalla nota del direttore dei servizi legali del 20.4.2017 la ratifica dei tetti di spesa raggiunti al 31.7.2015 per cardiologia e al 31.8.2015 per radiologia.
Avverso detta sentenza proponeva appello, come detto, la Parte_3 deducendo sia la idoneità del contratto stipulato nel 2016 a regolare i rapporti relativi all'anno precedente, sia la mancanza di prova del superamento del tetto di spesa e la violazione delle prescrizioni di comunicazione pattuite all'art. 5 del contratto. Parte Si costituiva in giudizio l'appellata instando per la conferma della sentenza di primo grado, mentre non si costituiva la intervenuta in primo grado quale cessionaria Controparte_2
del credito.
Alla udienza collegiale dell'8.10.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto. E' fondato il motivo di appello nella parte in cui viene censurata l'affermazione della inidoneità del contratto a regolare i rapporti antecedenti la sottoscrizione. Ed invero, questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C. App. Napoli, sent. nn.
2254/2023, 3177/2023, 3482/2023) affermato che nel caso di stipula di contratti ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve affermarsi in considerazione della peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi del predetto art. 8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992. Si tratta, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva “contratti Parte imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare;
inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.), ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion
Parte per cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva.
Invero, tale deliberazione -in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale- non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n.
2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa. Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro Parte comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento che l' ha comunque parzialmente provveduto al pagamento delle fatture oggetto del presente procedimento.
Questo Collegio non ignora che la Suprema Corte, con sentenza n. 8722/2024(non ancora massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” e, dunque, a maggior ragione di quelli stipulati dopo la conclusione dell'anno di riferimento (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzi tutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non solo la macroarea di Parte appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l' determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario.
A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al Parte contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già
Parte osservato, nel caso di specie si desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare gli importi delle fatture.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass.
15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente a quanto ritenuto invece Parte dall' che le ha pagate) in relazione alle quali -in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria- i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
(cfr. Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021).
È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti. L'efficacia dei contratti anche per le prestazioni anteriori è stata peraltro ritenuta dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16221/2025, secondo cui “In materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti "imposti" dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto che la determinazione dei tetti di spesa annuali, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, può sopraggiungere, in modo del tutto fisiologico, anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli”.
Quanto poi alla questione dell'avvenuto superamento del c.d. “Tetto di spesa ”, il primo giudice ha correttamente affermato, in tema di riparto dell'onere probatorio sul punto, che costituisce principio giurisprudenziale oramai consolidato quello secondo il quale “L'onere della prova del superamento del tetto di spesa spetta alla parte debitrice, che deve allegare elementi idonei a dimostrarlo” (v. da ultimo, ex plurimis, la recentissima Cassazione civile, sez. I, sentenza n.4115 del
14/02/2024). Nella fattispecie però, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, e Parte condividendosi i motivi di appello sul punto, nessuna prova ha fornito l' né del superamento dei tetti di spesa né del rispetto delle clausole contrattuali che avrebbero imposto, in caso di prova
(ripetesi, non fornita, mancando qualsiasi delibera del dirigente amministrativo o verbali del tavolo tecnico da cui poter rilevare il superamento del budget e le date dello stesso), l'adozione del procedimento di regressione tariffaria al fine di ricondurre la spesa sanitaria entro i budget imposti.
Ai sensi dell'art. 5 del contratto sottoscritto dalle parti, infatti, in mancanza di prova tempestiva di invio di comunicazioni inerenti le date presunte di raggiungimento dei limiti di spesa,
l' avrebbe dovuto operare la regressione tariffaria e quindi ridurre le remunerazioni delle Pt_4
singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura al superamento del tetto di spesa di branca, e non quindi procedere al mancato pagamento integrale delle prestazioni (ipotesi invero prevista nel caso in cui a consuntivo si rilevi che le prestazioni sono state svolte successivamente alla data presunta di superamento del tetto di spesa comunicato alla struttura).
Deve pertanto ritenersi operante nella fattispecie l'istituto della regressione tariffaria (del cui espletamento non è stata fornita prova), così come previsto in contratto e come regolato dall'allegato Parte C della delibera della Giunta regionale n. 1268/2008, quale unico modus operandi, per l' al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa. Quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tale regola procedimentale contrattualizzata e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari;
potendo e dovendo invece il rispetto dei limiti di spesa essere assicurato nel rispetto delle regole contrattualizzate.
Non risultano infine provati gli estremi legittimanti la compensazione degli importi dovuti
Parte con controcrediti dell' contestati, non essendo a ciò sufficienti le produzioni di comunicazioni con le quali si è chiesta l'emissione di note di credito per importi non dovuti e pagati in eccedenza per l'anno 2014.
L'appello deve pertanto essere accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va condannata Parte l' al pagamento dell'importo richiesto di 289.030,75 €, oltre interessi legali codicistici, come espressamente richiesto nelle conclusioni dell'atto di appello, in cui si è chiesta la conferma del decreto ingiuntivo opposto (con il quale erano stati concessi i soli interessi legali codicistici), decorrenti, come indicato in decreto, dalla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo
(7.4.2017) fino al saldo. Parte Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno poste a carico della soccombente e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione, per il giudizio di appello, di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non svoltasi. Nulla per le spese in relazione alla posizione processuale di non costituitasi. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. Parte_3
1706/2021, pubblicata in data 9.8.2021, in contraddittorio con l' , così provvede: Parte_4
1) Dichiara la contumacia di Controparte_2
2) In accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, condanna l'
[...]
al pagamento in favore della dell'importo di Parte_4 Parte_3
289.030,75 €, oltre interessi legali codicistici dal 7.4.2017 al saldo.
3) Condanna l' alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite del Parte_4
doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado (comprensivo delle spese e competenze del decreto monitorio) in 15.000,00 € per competenze e 630,00 € per spese e per il secondo grado in 8.000,00 € per competenze;
oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, il 19.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo