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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/05/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1976/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1976/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARAVANI Parte_1 C.F._1
LINDA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. CARAVANI LINDA
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte attrice:
“Preso atto della sentenza parziale di separazione n. 1852/2024 R.G. Sent. del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 16.11.2024, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così provvedere, contrariis reiectis:
1) dichiarare che la separazione personale dei coniugi e è Parte_1 Controparte_1
addebitabile al marito per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, ordinando alla Cancelleria
pagina 1 di 7 di trasmettere copia autentica della sentenza definitiva di separazione all'Autorità competente ai fini delle necessarie annotazioni;
2) affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre , con Persona_1 Parte_1
collocazione prevalente e residenza presso la stessa;
regolamentare i rapporti tra padre e figlio con le modalità che, all'esito dell'istruttoria, risulteranno idonee a garantire la sicurezza e la serenità del minore;
3) assegnare la casa coniugale, sita a Vicenza in Contra' Oratorio dei Servi n. 4, con tutti gli arredi e le pertinenze, alla sig.ra , affinché continui ad abitarvi assieme al figlio;
Parte_1 Per_1
4) disporre che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 15 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, a far data dal deposito del ricorso per separazione, un assegno mensile non inferiore ad €
600 (seicento) quale contributo al mantenimento del figlio , annualmente rivalutabile in base Per_1
agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza;
5) verificato il decorso dei termini di legge ed il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Controparte_1
a Lupac (Romania) in data 23.08.2001, atto di matrimonio n. 11 del 23.08.2001 registrato a
[...]
Lupac (Romania), ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Autorità competente ai fini delle necessarie annotazioni;
6) confermare in sede di divorzio le condizioni di separazione relativamente all'affidamento e alla collocazione prevalente del figlio minore , all'assegnazione della casa coniugale e al contributo Per_1
del padre al mantenimento del figlio ed alle spese straordinarie;
7) spese ed oneri di lite interamente rifusi”.
Conclusioni di parte convenuta: contumace.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con sentenza non definitiva n. 1852/2024 pronunciata in data 6.11.2024, il Tribunale di Vicenza così decideva:
“Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria domanda, istanze ed eccezione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
20/09/1981 (C.F. ) e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
26/04/1978 (C.F. ) unitisi in matrimonio nel Comune di Lupac (Romania) il C.F._2
23/08/2001 , non trascritto in Italia.
Provvede sulle altre domande con separata ordinanza”.
pagina 2 di 7 La causa veniva così rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio, tenuto conto della domanda formulata da parte attrice in ricorso relativamente all'addebito della separazione al convenuto in relazione alla lamentata violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, oltre che all'affido esclusivo chiesto del minore (nato l'[...]) con collocamento Persona_1
prevalente presso di sé e regolamentazione del diritto di visita per il genitore non collocatario;
infine, assegnazione a sé della casa coniugale sita in Vicenza via Contrà Oratorio dei Servi n.
4. Con condanna del convenuto al pagamento di un assegno di mantenimento per il figlio minore di euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza del giorno 27 febbraio 2025 venivano sentiti i testimoni Testimone_1 Tes_2
e ed all'esito la causa veniva rinviata per rimessione al Collegio ex art. 473
[...] Persona_2
bis 28 c.p.c. per la decisione sulle condizioni della separazione giudiziale dei coniugi già pronunciata con la predetta sentenza non definitiva.
A scioglimento della riserva assunta alla udienza cartolare del 13 maggio 2025 il Giudice rimetteva la causa al Collegio ed inviava gli atti al PM per il parere di competenza.
* * *
La domanda di addebito della separazione è fondata e va accolta.
Il quadro probatorio di causa ha messo in evidenza che la separazione è causalmente riferibile e ricollegabile alla violazione dei doveri matrimoniali commessi da , ciò che ha Controparte_1
portato alla irreversibile crisi tra i coniugi.
In particolare, la relazione depositata in data 16.1.2025 e la testimonianza della psicologa del dipartimento gioco d'azzardo provano indubitabilmente che il convenuto in costanza di Testimone_1
matrimonio fosse solito effettuare spese ingenti e a giocare d'azzardo, al punto da mettere in seria difficoltà sia il rapporto di coniugio sia il sustentamento della famiglia (la moglie al contrario non vantava ingenti disponibilità economiche essendo impiegata come donna delle pulizie: cfr. docc.
7-14 attrice). E' dunque emerso che ha seguito un percorso di recupero presso il Controparte_1
dipartimento gioco d'azzardo dell'Ulss 8 Berica di Vicenza a partire dall'agosto 2022 sino ad aprile
2023, nell'ambito del quale i coniugi avevano raggiunto l'accordo che fosse ha Parte_1
detenere il bancomat del coniuge al fine di impedire evidentemente che egli scialacquasse il patrimonio familiare (cfr. doc. 15 attrice). La circostanza è stata confermata anche dalla psicologa Testimone_1
che ha però aggiunto che il convenuto ha interrotto il percorso ad aprile 2023 (cfr. verbale d'udienza del 27.2.2025), oltre che risulta comprovata documentalmente dagli estratti di conto corrente del convenuto (cfr. doc. 32 attrice) che rivelano come effettivamente egli fosse solito fare acquisti e pagamenti con la carta di credito con elevata frequenza ed anche di non irrilevante importanza, tenuto pagina 3 di 7 conto delle condizioni economiche complessive del nucleo familiare.
L'attrice inoltre ha evidenziato che la ludopatia del marito avrebbe esacerbato alcuni suoi comportamenti anche all'interno della coppia, al punto da renderlo più violento ed aggressivo anche nei suoi confronti e di quelli del figlio, fino ad arrivare all'episodio del febbraio 2023, allorché dopo essere scomparso per un intero pomeriggio il convenuto è rientrato a casa ed è andato in escandescenze, colpendo la moglie con uno schiaffo e spintonando il figlio che si era messo in mezzo per difendere la madre. L'episodio è stato confermato anche dai testimoni e in Testimone_2 Testimone_3
particolare, il primo ha dichiarato di esserne venuta a conoscenza dal figlio dei coniugi e dal convenuto direttamente, il quale avrebbe riferito che a seguito del fatto la moglie gli avrebbe chiesto di allontanarsi da casa (cfr. verbale d'udienza del 27.2.2025).
In conclusione, va reputato provato che abbia tenuto un comportamento in Controparte_1
pregiudizio dei doveri di assistenza morale e materiale al coniuge, del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia e del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia secondo proprie sostanze di cui all'art. 143 c.c., dal 2022 al 2023, poi sfociato da ultimo nell'episodio di violenza risalente al febbraio 2023 perpetrato nei confronti della moglie e del figlio, ciò che ha comprensibilmente determinato definitivamente la non più tollerabile convivenza tra i coniugi, ma per fatto e colpa esclusivi del convenuto.
Tanto premesso, va allora dato pieno recepimento alla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione che individua quale comportamento fondante la richiesta di addebito della separazione, al netto della intervenuta violazione dei doveri coniugali in correlazione causale esclusiva inequivoca con l'intollerabilità della convivenza dei coniugi, nella verificazione anche di un unico e solo episodio di violenza di un coniuge nei confronti dell'altro, come accaduto nel caso di specie (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 16/04/2025, n. 10021: “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”).
Ciò posto, va allora addebitata la separazione a . Controparte_1
Quanto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale del figlio minore va precisato Per_1
quanto segue.
In sede di audizione, il figlio della coppia ha confermato la prospettazione in atti della madre attrice, ovverossia che il padre convenuto sarebbe sostanzialmente scomparso da gennaio 2024, mese a partire dal quale avrebbe interrotto anche il pagamento del canone di locazione della casa coniugale. Il minore pagina 4 di 7 ha confermato di aver visto il padre l'ultima volta a Natale 2023 e poi di aver ricevuto una telefonata in data 25.3.2024, successivamente nulla. Ogni tentativo mettersi in contatto con lui non ha dato esito, ragione per la quale ha confessato di nutrire per lui risentimento a fronte di questo suo comportamento.
Ha dichiarato invece di aver un buon rapporto con la madre e di essere contento di andare a scuola (cfr. verbale d'udienza del 3.10.2024).
Sicché, tenuto conto del quadro probatorio complessivo di causa, va dato riscontro positivo alla richiesta di affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso di sé e, di conseguenza, assegnazione della casa familiare.
In effetti, benché l'affidamento condiviso della prole costituisca paradigma legale preferito dall'ordinamento in punto di regolamentazione della responsabilità genitoriale, la giurisprudenza di merito ha tuttavia evidenziato che ad esso è possibile derogare in favore di quello esclusivo di un solo genitore allorché sia comprovato il maturato disinteresse dell'altro genitore rispetto alle esigenze di cura ed educazione della prole (cfr. Tribunale Roma sez. I, 20/02/2024, n.3165: “L'affido esclusivo della prole rappresenta una deroga al regime generale dell'affido condiviso: non essendo tipizzate le ipotesi ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che a tal fine deve adeguatamente motivare la sua decisione, ad esempio adducendo sua manifesta carenza o inidoneità educativa (come nel caso di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le esigenze di cura, istruzione ed educazione del figlio), con la conseguenza che
l'esclusione dell'affidamento condiviso dovrà essere motivata sia in positivo, tenendo conto della idoneità del genitore affidatario, sia in negativo, sulla base della inidoneità educativa dell'altro genitore”).
Va allora osservato, con riferimento al caso in esame, che se da un lato non sono state rilevate criticità della madre nel prendersi effettivamente cura del minore, al punto che egli ha dichiarato di trovarsi bene sia a scuola sia a casa, dall'altro lato è risultato provato la totale assenza della figura genitoriale paterna nella vita del bambino a far data dal gennaio 2024 almeno, ciò che costituisce criticità ed inidoneità di siffatta figura genitoriale, che va reputata manifestamente carente quanto alle esigenze di crescita e di educazione della prole. Va allora affidato in via esclusiva il minore alla madre;
segue a lei anche l'assegnazione della casa familiare.
Quanto ai diritti di visita per il padre genitore non collocatario, va sul punto confermata la decisione provvisoria assunta dal Tribunale con ordinanza del 25.10.2024, nella parte in cui ha stabilito che le visite fossero subordinate al gradimento del minore, che in effetti in sede di audizione ha manifestato di riflesso risentimento per l'abbandono del padre, e previo accordo con la madre, per due pomeriggi alla settimana, da attivarsi a sua iniziativa. Il predetto calendario visite va confermato perché certamente pagina 5 di 7 coerente con quelle che sono le esigenze del minore di mantenere, per quanto possibile, un rapporto con il padre, e perché congruo con quello che è emerso essere il quadro probatorio di causa relativamente alle cause che hanno comportato la separazione dei coniugi.
Resta la decisione sul contributo al mantenimento per il figlio . Per_1
Sul punto va parimenti confermato l'assegno stabilito in via provvisoria di euro 600,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
In effetti, la posizione reddituale dei coniugi appare distante e nettamente più favorevole per il convenuto, che vanta da ultimo uno stipendio mensile medio quale operaio di AN ER s.r.l. di circa euro 1.900,00 (gennaio 2024 euro 2.225,00, febbraio 2024 euro 1.874,00, marzo 2024 euro
1.977,00, aprile 2024 euro 1.928,00, maggio 2024 euro 2.100,00, giugno 2024 euro 1.844,00, luglio
2024 euro 2.010,00, agosto 2024 euro 1.736,00, settembre 2024 euro 1.657,00: cfr. nota deposito del
27.1.2025 e documentazione dell'Agenzia Entrate del 19.11.2024).
Al contrario la moglie, già gravata della spesa abitativa di euro 450,00 a titolo di canone di locazione
(cfr. doc. 16 attrice), percepisce uno stipendio mensile medio (da ultimo di giugno 2024) gravemente insufficiente per far fronte alle proprie esigenze e soprattutto a quelle del minore, quantificato pari a circa euro 561,00 (euro 163,50 + euro 398,00: cfr. docc. 30 e 31 attrice). Sicché va reputato congruo l'assegno mensile per il minore pari ad euro 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Da ultimo, giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
l'attrice ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorso un anno dalla data della comparizione dei coniugi, provveda a statuire in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Spese di lite al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa e domanda respinta, così provvede:
1. ADDEBITA la separazione a . Controparte_1
2. AFFIDA in via esclusiva alla madre, con collocamento presso di lei. Persona_1
3. DISPONE che il padre possa vedere il figlio per due pomeriggi a settimana, subordinatamente al gradimento del minore e previo accordo con la madre, su sua iniziativa.
4. FA OBBLIGO a di corrispondere un assegno di euro 600,00 mensili a Controparte_1
a titolo di mantenimento ordinario del figlio, entro il giorno 15 di ogni mese, con Parte_1
pagina 6 di 7 rivalutazione annuale Istat. Oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Vicenza.
5. ASSEGNA la casa familiare sita in Vicenza via Contrà Oratorio dei Servi n. 4 a . Parte_1
6. RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
7. SPESE al definitivo.
8. SI PUBBLICHI.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 20.5.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesca Grassi Elena Sollazzo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1976/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARAVANI Parte_1 C.F._1
LINDA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. CARAVANI LINDA
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte attrice:
“Preso atto della sentenza parziale di separazione n. 1852/2024 R.G. Sent. del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 16.11.2024, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così provvedere, contrariis reiectis:
1) dichiarare che la separazione personale dei coniugi e è Parte_1 Controparte_1
addebitabile al marito per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, ordinando alla Cancelleria
pagina 1 di 7 di trasmettere copia autentica della sentenza definitiva di separazione all'Autorità competente ai fini delle necessarie annotazioni;
2) affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre , con Persona_1 Parte_1
collocazione prevalente e residenza presso la stessa;
regolamentare i rapporti tra padre e figlio con le modalità che, all'esito dell'istruttoria, risulteranno idonee a garantire la sicurezza e la serenità del minore;
3) assegnare la casa coniugale, sita a Vicenza in Contra' Oratorio dei Servi n. 4, con tutti gli arredi e le pertinenze, alla sig.ra , affinché continui ad abitarvi assieme al figlio;
Parte_1 Per_1
4) disporre che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 15 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, a far data dal deposito del ricorso per separazione, un assegno mensile non inferiore ad €
600 (seicento) quale contributo al mantenimento del figlio , annualmente rivalutabile in base Per_1
agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza;
5) verificato il decorso dei termini di legge ed il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Controparte_1
a Lupac (Romania) in data 23.08.2001, atto di matrimonio n. 11 del 23.08.2001 registrato a
[...]
Lupac (Romania), ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Autorità competente ai fini delle necessarie annotazioni;
6) confermare in sede di divorzio le condizioni di separazione relativamente all'affidamento e alla collocazione prevalente del figlio minore , all'assegnazione della casa coniugale e al contributo Per_1
del padre al mantenimento del figlio ed alle spese straordinarie;
7) spese ed oneri di lite interamente rifusi”.
Conclusioni di parte convenuta: contumace.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con sentenza non definitiva n. 1852/2024 pronunciata in data 6.11.2024, il Tribunale di Vicenza così decideva:
“Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria domanda, istanze ed eccezione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
20/09/1981 (C.F. ) e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
26/04/1978 (C.F. ) unitisi in matrimonio nel Comune di Lupac (Romania) il C.F._2
23/08/2001 , non trascritto in Italia.
Provvede sulle altre domande con separata ordinanza”.
pagina 2 di 7 La causa veniva così rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio, tenuto conto della domanda formulata da parte attrice in ricorso relativamente all'addebito della separazione al convenuto in relazione alla lamentata violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, oltre che all'affido esclusivo chiesto del minore (nato l'[...]) con collocamento Persona_1
prevalente presso di sé e regolamentazione del diritto di visita per il genitore non collocatario;
infine, assegnazione a sé della casa coniugale sita in Vicenza via Contrà Oratorio dei Servi n.
4. Con condanna del convenuto al pagamento di un assegno di mantenimento per il figlio minore di euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza del giorno 27 febbraio 2025 venivano sentiti i testimoni Testimone_1 Tes_2
e ed all'esito la causa veniva rinviata per rimessione al Collegio ex art. 473
[...] Persona_2
bis 28 c.p.c. per la decisione sulle condizioni della separazione giudiziale dei coniugi già pronunciata con la predetta sentenza non definitiva.
A scioglimento della riserva assunta alla udienza cartolare del 13 maggio 2025 il Giudice rimetteva la causa al Collegio ed inviava gli atti al PM per il parere di competenza.
* * *
La domanda di addebito della separazione è fondata e va accolta.
Il quadro probatorio di causa ha messo in evidenza che la separazione è causalmente riferibile e ricollegabile alla violazione dei doveri matrimoniali commessi da , ciò che ha Controparte_1
portato alla irreversibile crisi tra i coniugi.
In particolare, la relazione depositata in data 16.1.2025 e la testimonianza della psicologa del dipartimento gioco d'azzardo provano indubitabilmente che il convenuto in costanza di Testimone_1
matrimonio fosse solito effettuare spese ingenti e a giocare d'azzardo, al punto da mettere in seria difficoltà sia il rapporto di coniugio sia il sustentamento della famiglia (la moglie al contrario non vantava ingenti disponibilità economiche essendo impiegata come donna delle pulizie: cfr. docc.
7-14 attrice). E' dunque emerso che ha seguito un percorso di recupero presso il Controparte_1
dipartimento gioco d'azzardo dell'Ulss 8 Berica di Vicenza a partire dall'agosto 2022 sino ad aprile
2023, nell'ambito del quale i coniugi avevano raggiunto l'accordo che fosse ha Parte_1
detenere il bancomat del coniuge al fine di impedire evidentemente che egli scialacquasse il patrimonio familiare (cfr. doc. 15 attrice). La circostanza è stata confermata anche dalla psicologa Testimone_1
che ha però aggiunto che il convenuto ha interrotto il percorso ad aprile 2023 (cfr. verbale d'udienza del 27.2.2025), oltre che risulta comprovata documentalmente dagli estratti di conto corrente del convenuto (cfr. doc. 32 attrice) che rivelano come effettivamente egli fosse solito fare acquisti e pagamenti con la carta di credito con elevata frequenza ed anche di non irrilevante importanza, tenuto pagina 3 di 7 conto delle condizioni economiche complessive del nucleo familiare.
L'attrice inoltre ha evidenziato che la ludopatia del marito avrebbe esacerbato alcuni suoi comportamenti anche all'interno della coppia, al punto da renderlo più violento ed aggressivo anche nei suoi confronti e di quelli del figlio, fino ad arrivare all'episodio del febbraio 2023, allorché dopo essere scomparso per un intero pomeriggio il convenuto è rientrato a casa ed è andato in escandescenze, colpendo la moglie con uno schiaffo e spintonando il figlio che si era messo in mezzo per difendere la madre. L'episodio è stato confermato anche dai testimoni e in Testimone_2 Testimone_3
particolare, il primo ha dichiarato di esserne venuta a conoscenza dal figlio dei coniugi e dal convenuto direttamente, il quale avrebbe riferito che a seguito del fatto la moglie gli avrebbe chiesto di allontanarsi da casa (cfr. verbale d'udienza del 27.2.2025).
In conclusione, va reputato provato che abbia tenuto un comportamento in Controparte_1
pregiudizio dei doveri di assistenza morale e materiale al coniuge, del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia e del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia secondo proprie sostanze di cui all'art. 143 c.c., dal 2022 al 2023, poi sfociato da ultimo nell'episodio di violenza risalente al febbraio 2023 perpetrato nei confronti della moglie e del figlio, ciò che ha comprensibilmente determinato definitivamente la non più tollerabile convivenza tra i coniugi, ma per fatto e colpa esclusivi del convenuto.
Tanto premesso, va allora dato pieno recepimento alla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione che individua quale comportamento fondante la richiesta di addebito della separazione, al netto della intervenuta violazione dei doveri coniugali in correlazione causale esclusiva inequivoca con l'intollerabilità della convivenza dei coniugi, nella verificazione anche di un unico e solo episodio di violenza di un coniuge nei confronti dell'altro, come accaduto nel caso di specie (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 16/04/2025, n. 10021: “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”).
Ciò posto, va allora addebitata la separazione a . Controparte_1
Quanto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale del figlio minore va precisato Per_1
quanto segue.
In sede di audizione, il figlio della coppia ha confermato la prospettazione in atti della madre attrice, ovverossia che il padre convenuto sarebbe sostanzialmente scomparso da gennaio 2024, mese a partire dal quale avrebbe interrotto anche il pagamento del canone di locazione della casa coniugale. Il minore pagina 4 di 7 ha confermato di aver visto il padre l'ultima volta a Natale 2023 e poi di aver ricevuto una telefonata in data 25.3.2024, successivamente nulla. Ogni tentativo mettersi in contatto con lui non ha dato esito, ragione per la quale ha confessato di nutrire per lui risentimento a fronte di questo suo comportamento.
Ha dichiarato invece di aver un buon rapporto con la madre e di essere contento di andare a scuola (cfr. verbale d'udienza del 3.10.2024).
Sicché, tenuto conto del quadro probatorio complessivo di causa, va dato riscontro positivo alla richiesta di affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso di sé e, di conseguenza, assegnazione della casa familiare.
In effetti, benché l'affidamento condiviso della prole costituisca paradigma legale preferito dall'ordinamento in punto di regolamentazione della responsabilità genitoriale, la giurisprudenza di merito ha tuttavia evidenziato che ad esso è possibile derogare in favore di quello esclusivo di un solo genitore allorché sia comprovato il maturato disinteresse dell'altro genitore rispetto alle esigenze di cura ed educazione della prole (cfr. Tribunale Roma sez. I, 20/02/2024, n.3165: “L'affido esclusivo della prole rappresenta una deroga al regime generale dell'affido condiviso: non essendo tipizzate le ipotesi ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che a tal fine deve adeguatamente motivare la sua decisione, ad esempio adducendo sua manifesta carenza o inidoneità educativa (come nel caso di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le esigenze di cura, istruzione ed educazione del figlio), con la conseguenza che
l'esclusione dell'affidamento condiviso dovrà essere motivata sia in positivo, tenendo conto della idoneità del genitore affidatario, sia in negativo, sulla base della inidoneità educativa dell'altro genitore”).
Va allora osservato, con riferimento al caso in esame, che se da un lato non sono state rilevate criticità della madre nel prendersi effettivamente cura del minore, al punto che egli ha dichiarato di trovarsi bene sia a scuola sia a casa, dall'altro lato è risultato provato la totale assenza della figura genitoriale paterna nella vita del bambino a far data dal gennaio 2024 almeno, ciò che costituisce criticità ed inidoneità di siffatta figura genitoriale, che va reputata manifestamente carente quanto alle esigenze di crescita e di educazione della prole. Va allora affidato in via esclusiva il minore alla madre;
segue a lei anche l'assegnazione della casa familiare.
Quanto ai diritti di visita per il padre genitore non collocatario, va sul punto confermata la decisione provvisoria assunta dal Tribunale con ordinanza del 25.10.2024, nella parte in cui ha stabilito che le visite fossero subordinate al gradimento del minore, che in effetti in sede di audizione ha manifestato di riflesso risentimento per l'abbandono del padre, e previo accordo con la madre, per due pomeriggi alla settimana, da attivarsi a sua iniziativa. Il predetto calendario visite va confermato perché certamente pagina 5 di 7 coerente con quelle che sono le esigenze del minore di mantenere, per quanto possibile, un rapporto con il padre, e perché congruo con quello che è emerso essere il quadro probatorio di causa relativamente alle cause che hanno comportato la separazione dei coniugi.
Resta la decisione sul contributo al mantenimento per il figlio . Per_1
Sul punto va parimenti confermato l'assegno stabilito in via provvisoria di euro 600,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
In effetti, la posizione reddituale dei coniugi appare distante e nettamente più favorevole per il convenuto, che vanta da ultimo uno stipendio mensile medio quale operaio di AN ER s.r.l. di circa euro 1.900,00 (gennaio 2024 euro 2.225,00, febbraio 2024 euro 1.874,00, marzo 2024 euro
1.977,00, aprile 2024 euro 1.928,00, maggio 2024 euro 2.100,00, giugno 2024 euro 1.844,00, luglio
2024 euro 2.010,00, agosto 2024 euro 1.736,00, settembre 2024 euro 1.657,00: cfr. nota deposito del
27.1.2025 e documentazione dell'Agenzia Entrate del 19.11.2024).
Al contrario la moglie, già gravata della spesa abitativa di euro 450,00 a titolo di canone di locazione
(cfr. doc. 16 attrice), percepisce uno stipendio mensile medio (da ultimo di giugno 2024) gravemente insufficiente per far fronte alle proprie esigenze e soprattutto a quelle del minore, quantificato pari a circa euro 561,00 (euro 163,50 + euro 398,00: cfr. docc. 30 e 31 attrice). Sicché va reputato congruo l'assegno mensile per il minore pari ad euro 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Da ultimo, giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
l'attrice ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorso un anno dalla data della comparizione dei coniugi, provveda a statuire in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Spese di lite al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa e domanda respinta, così provvede:
1. ADDEBITA la separazione a . Controparte_1
2. AFFIDA in via esclusiva alla madre, con collocamento presso di lei. Persona_1
3. DISPONE che il padre possa vedere il figlio per due pomeriggi a settimana, subordinatamente al gradimento del minore e previo accordo con la madre, su sua iniziativa.
4. FA OBBLIGO a di corrispondere un assegno di euro 600,00 mensili a Controparte_1
a titolo di mantenimento ordinario del figlio, entro il giorno 15 di ogni mese, con Parte_1
pagina 6 di 7 rivalutazione annuale Istat. Oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Vicenza.
5. ASSEGNA la casa familiare sita in Vicenza via Contrà Oratorio dei Servi n. 4 a . Parte_1
6. RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
7. SPESE al definitivo.
8. SI PUBBLICHI.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 20.5.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesca Grassi Elena Sollazzo
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