Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/01/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Annalisa Costanzo in funzione di Giudice Onorario di Tribunale, sezione lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 31 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 1294 del r.a.c.l. dell'anno 2024, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1 studio dell'avvocato Daniela Marcias, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura speciale agli atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avvocati
Mariantonietta Piras e Alessandro Doa, per procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente.
RESISTENTE
Conclusioni per parte ricorrente: come in ricorso
Conclusioni per parte convenuta: come in memoria di costituzione
Con ricorso depositato in data 22 aprile 2024, nato a [...] il [...], Parte_1
CF: ha chiesto il riconoscimento del diritto ad ottenere dal Fondo di C.F._1
CP_ Garanzia, istituito presso l' ex art 2 L 297/82 e art 1 e 2 D. Lg 80/92, l'erogazione delle ultime tre mensilità di retribuzioni e i ratei di tredicesima e quattordicesima maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, non pagate, da lui ritenute dovute in relazione all'attività lavorativa svolta, in qualità di addetto alle vendite, alle dipendenze della fallita società Caspe
Costruzioni srl dal 01.12.2020 al 11.09.2022.
il Tribunale di Cagliari, in data 21.09.2022, con sentenza n. 51/2022, ha dichiarato il fallimento della società Caspe Costruzioni srl, in data 10.01.2023 è stata dichiarata l'esecutività dello stato passivo e il ricorrente è stato ammesso al passivo fallimentare per l'importo di euro 20.630,19 di cui euro 2.626,13 per trattamento di fine rapporto e euro
5.230,92 per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 e ai ratei 13^ e 14^ maturati negli ultimi tre mesi di rapporto;
in data 05.07.2023 il ricorrente ha, quindi, presentato domanda per il pagamento del TFR
e delle ultime tre mensilità al Fondo di Garanzia ex art 2 L 297/82 e art 1 e 2 D. Lg 80/92, e
CP_ gestito dall' CP_ in data 05.09.2023 l' respingeva la domanda al fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro sul presupposto che:” il periodo richiesto crediti non è compreso nel periodo ammissibile dalla normativa vigente data prima istanza di fallimento maggio 2022; quindi occorreva richiedere in pagamento i tre mesi precedenti mentre vengono richiesti in pagamento i mesi di luglio, agosto, settembre 2022( SR52);” CP_ in data 14.11.2023 inoltrava ricorso al Comitato Provinciale senza ottenere alcun riscontro;
in data 22.04.2024 ha, perciò, agito in giudizio perché venisse accertato nei confronti
CP_ dell' il suo diritto di percepire dal Fondo di Garanzia le ultime tre mensilità pari ad euro
5.200,00, oltre rivalutazione e interessi come per legge, decorrenti dalla maturazione del credito. CP_ L' si è costituito in giudizio precisando che relativamente ai crediti diversi dal tfr il periodo indennizzabile è esclusivamente costituito dalle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi precedenti la data del deposito in tribunale del primo ricorso che ha originato la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal soggetto che lo ha proposto. Posto che il creditore ha presentato istanza di fallimento in data Parte_2
30.05.2022 le tre mensilità richieste al fondo di garanzia dal ricorrente, per poter essere liquidate, sarebbero dovute rientrare nel periodo compreso tra il 30.05.2021 e il 30.05.2022 e, pertanto, le mensilità richieste (luglio, agosto e settembre 2022) non rientrano quindi nel periodo coperto dal fondo di garanzia. In ogni caso la garanzia prestata dal Fondo per i crediti di lavoro è limitata ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali. La causa è stata istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza è stata tenuta a decisione sulle conclusioni formulate dalle parti.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei limiti che seguono.
Risulta, infatti, che sussistano tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'erogazione da parte del Fondo di Garanzia delle ultime tre mensilità dovute al ricorrente in relazione all'attività lavorativa svolta alle dipendenze della società Caspe Costruzioni srl così come riconosciuti e ammessi al passivo nella procedura di fallimento della suindicata società.
L'art. 2, comma 1, della l. n. 297/1982 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme CP_ in materia pensionistica), stabilisce l'istituzione presso l' del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, “con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo
2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
Prosegue lo stesso articolo di legge, nei commi successivi:
“
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni
o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere
a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per
l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo
209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto […]”.
Stabilisce il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) che
”nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2 […]” (art. 1).
Precisa l'art. 2: “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1 b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro , se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.”;
Nel caso di specie trovano applicazione i principi esposti nella normativa richiamata.
Risultano, infatti, documentalmente dimostrati la cessazione del rapporto di lavoro, lo stato di insolvenza del datore di lavoro e la sussistenza del credito del lavoratore che è stato ammesso allo stato passivo, con provvedimento avente carattere di definitività.
L'esecutività dello stato passivo, che ha accertato l'esistenza e l'ammontare del credito per le ultime tre mensilità in favore del ricorrente, quale dipendente della società fallita,
CP_ importa l'obbligo dell' di effettuare il pagamento delle ultime tre mensilità.
Relativamente alle ultime tre mensilità deve esaminarsi la questione relativa al periodo coperto dalla garanzia del Fondo relativamente ai crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto e, a tal fine, deve rilevarsi che il Fondo di Garanzia corrisponde esclusivamente i crediti retributivi inerenti le ultime tre mensilità del rapporto di lavoro purchè rientrino nei dodici mesi che precedono i termini indicati dall'art.2 comma 1, del D.Lgs. 80/92 ovvero inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici me si che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1 b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro
, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.”
La norma, in coerenza con la Direttiva 20.10.1980 n. 80/987/CEE, di cui il D.Lgs. n. 80 del 1992 costituisce attuazione, tutela i lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, assicurando il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro che si collochino nell'ambito della fascia temporale ivi individuata.
Il legislatore ha delimitato la fascia temporale protetta, valorizzando alcuni momenti dai quali far decorrere a ritroso il periodo di dodici mesi e distinguendolo a seconda che il lavoratore abbia o meno continuato a prestare attività lavorativa dopo l'apertura della procedura concorsuale (maturando quindi il diritto alla retribuzione). Per coloro la cui attività lavorativa sia cessata prima di detta apertura, il Fondo di garanzia interviene in sostituzione del datore di lavoro insolvente ed eroga la prestazione previdenziale, allorchè le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi antecedenti la data della presentazione della domanda diretta all'apertura di una di esse. Per i lavoratori che abbiano invece continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l'apertura della procedura concorsuale per effetto della continuazione dell'attività d'impresa il Fondo interviene a condizione che le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi anteriori alla data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio o di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa o, come nel caso di specie, qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa, alla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore. Tale interpretazione si ricava dal chiaro tenore letterale della norma e risponde alla logica secondo la quale la copertura previdenziale apprestata dal resta collocata in CP_2 un arco temporale relativamente prossimo alla cessazione dell'attività lavorativa, in tal senso dovendosi escludere la violazione dei parametri costituzionali costituiti dagli artt. 3 e 38 Cost.
( Cass. civ. sez. lav. n. 24889 del 04.10.24889, Cass. civ. sez. lav. n. 9247 del 04.04.2023,
Cass. civ. n. 5594 del 23.02.2023).
Nel caso di specie risulta documentalmente che: il ricorrente ha lavorato presso la Caspe
Costruzioni srl dal 01.12.2020 al 11.09.2022 ( doc. 5 ricorso); il creditore ha Parte_2
presentato istanza di fallimento in data 30.05.2022; il Tribunale di Cagliari, in data 21.09.2022, con sentenza n. 51/2022, ha dichiarato il fallimento della società Caspe
Costruzioni srl;
in data 10.01.2023 è stata dichiarata l'esecutività dello stato passivo e il ricorrente è stato ammesso al passivo fallimentare( doc. 1 e 3 ricorso).
Risulta, pertanto, che il sig. , attuale ricorrente, ha cessato l'attività lavorativa dopo Parte_1
l'apertura della procedura concorsuale e durante la continuazione dell'attività di impresa e, pertanto, il dies a quo da cui partire per individuare i dodici mesi in cui devono essere compresi gli ultimi tre mesi del rapporto è la data della cessazione del rapporto di lavoro, licenziamento del lavoratore. Orbene poichè il licenziamento è avvenuto in data 11.09.2022(doc. 5 ricorso) risulta evidente che le mensilità richieste di luglio, agosto e settembre 2022 rientrano nel periodo indicato dalla normativa riportata.
Deve ulteriormente sottolinearsi che il pagamento effettuato dal Fondo non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
Alla luce di tali considerazioni deve quindi, essere riconosciuto il diritto di
[...]
CP_
ad ottenere dal Fondo di Garanzia gestito dall' l'importo lordo delle ultime tre Parte_1
mensilità mesi luglio, agosto e settembre 2022, nei limiti del massimale, oltre rivalutazione e interessi come per legge.
In ragione della liquidazione della prestazione, relativamente ai crediti di lavoro diversi dal tfr, in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal ricorrente, appare equo compensare tra le parti nella misura di un terzo le spese processuali, che per i restanti due terzi, vanno poste a carico dell' convenuto e liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 10 CP_1
marzo 2014 n.55, con riferimento allo scaglione dichiarato, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
CP_ in accoglimento della domanda proposta da , condanna l' quale Parte_1
gestore del Fondo di Garanzia, alla liquidazione in favore del ricorrente dell'importo lordo pari alle ultime tre mensilità di retribuzioni (mesi luglio, agosto e settembre 2022) nei limiti del massimale, oltre rivalutazione e interessi come per legge, decorrenti dalla maturazione del diritto fino al saldo.
- dichiara compensate nella misura di un terzo tra le parti le spese del giudizio e condanna l' alla rifusione dei restanti due terzi in favore del ricorrente, liquidandole in complessivi CP_1 euro 600,00 oltre spese forfettarie in misura pari al 15% e accessori di legge, oltre rimborso contributo unificato se dovuto.
Così deciso in Cagliari, 31 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Annalisa Costanzo