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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/04/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 11962/2013
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 11962/2013 promosso da
CO NC, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. SAITTA C.F._1
RENATA, C.F. ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. C.F._2
Email_1
attore contro
INTESA SAN PAOLO S.P.A., C.F. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. GRANOZZI GAETANO, C.F. , ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. Email_2
convenuto avente ad oggetto: contratto di conto corrente bancario – azione di accertamento – anatocismo – art. 1194 c.c.
All'udienza del 23.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale che si intende trascritto, e il procedimento è stato assunto in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande di parte attrice
MI ES ha convenuto in giudizio Banca Intesa San AO s.p.a., deducendo di aver concluso con la medesima il conto corrente n. 07460/0000/5098176 in data 19.12.1997.
L'attore ha formulato le seguenti doglianze: arbitrario esercizio dello ius variandi; applicazione di interessi passivi anche ultralegali illegittimamente capitalizzati in violazione dell'art. 1283 c.c. e conseguente obbligo di applicazione gli interessi semplici;
determinazione del tasso di interessi mediante clausola c.d. uso su piazza, contraria all'art. 1284 c.c., alla l. 154/1992 ed al t.u.b., con conseguente indeterminabilità del tasso di interesse e violazione dell'obbligo di forma scritta prevista ad substantiam e necessità di applicare gli interessi al tasso legale ai sensi degli artt. 1418, 1346 e 1284 c.c.; elusione della normativa anti-usura mediante l'indicazione separata delle commissioni e dei tassi di interesse, con conseguente esclusione dell'obbligo di corrispondere interessi, ai sensi dell'art. 1815
c.c.; l'applicazione del c.d. gioco delle valute (così definito nelle conclusioni dell'atto di citazione).
In via istruttoria, l'attore ha chiesto disporsi consulenza tecnica d'ufficio e ordinarsi all'istituto bancario, ai sensi degli artt. 119 e 210 t.u.b., la produzione di tutta la documentazione (contratti ed estratti conto) relativa al rapporto di conto corrente.
Nel merito, ha formulato le seguenti conclusioni: dichiarare la nullità delle previsioni relative ai tassi di interesse (sotto il profilo della mancanza di forma scritta, della clausola c.d. usi su piazza, dell'illegittima capitalizzazione); accertare l'usurarietà dei tassi di interesse;
dichiarare che l'istituto bancario ha illegittimamente preteso pagamenti di somme non dovute e condannarlo all'eliminazione di tali somme, da determinarsi mediante c.t.u. e quantificate in euro 15.000 o diverso importo accertato, oltre interessi e rivalutazione;
condannare parte convenuta alla restituzione delle somme percepite illegittimamente, oltre interessi e rivalutazione, come sopra quantificati;
in subordine, qualora emergesse l'esistenza di un credito a favore dell'istituto convenuto, disporre la compensazione.
In sede di memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. l'attore ha altresì spiegato domanda di accertamento negativo del saldo.
2. Le eccezioni e difese di parte convenuta
Intesa San AO s.p.a. si è costituita producendo contratto di conto corrente (n. 50981/76) datato
29.04.1997, concluso originariamente con NC AN NE (cui è succeduto l'istituto odierno convenuto) – la cui riconducibilità al negozio di cui si controverte non è contestata da parte attrice – e una serie di contratti e modifiche ulteriori, consistenti in particolare in aperture di credito e anticipi fatture (allegati nn.
3-8 alla comparsa di costituzione). L'istituto di credito ha formulato le seguenti eccezioni: inammissibilità della domanda di ripetizione, dal momento che il conto corrente in contestazione è ancora in corso di esecuzione;
nullità dell'atto di citazione in quanto le domande risultano generiche e, comunque, sfornite di prova;
intervenuta prescrizione dell'azione, in quanto le pretese del correntista avrebbero dovuto comunque essere limitate al solo quinquennio antecedente l'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. o, comunque, al decennio precedente;
intervenuto riconoscimento del debito;
puntuale determinazione del tasso di interesse e della c.m.s. nel contratto;
inapplicabilità della l. 108/1996 in tema di usura ed irrilevanza dell'usura sopravvenuta;
validità della clausola di capitalizzazione a decorrere dal 26.05.2000, in quanto applicata in condizioni di reciprocità ai sensi della delibera CICR del 09.02.2000 e comunicata mediante pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale (doc. b allegato alla comparsa); legittimità della richiesta della commissione di massimo scoperto;
legittimità delle pattuizioni relative alle valute;
in via subordinata, impossibilità di ripetizione, trattandosi di adempimento di obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c.; in ogni caso, indeterminatezza della richiesta di condanna a titolo di ripetizione. Intesa San AO s.p.a. ha dunque concluso chiedendo: in via pregiudiziale, dichiararsi l'inammissibilità dell'azione; in via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione e limitarsi in ogni caso le pretese azionate in virtù della prescrizione maturata;
nel merito, rigettarsi le domande o, in subordine, dichiararsi l'irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 2034 c.c.; in ogni caso, condannarsi parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Ha altresì richiesto rigettarsi la richiesta di c.t.u., in quanto esplorativa, e di emissione d'ordine di esibizione, in quanto l'istanza non è assistita dalla prova del previo inoltro di richiesta ai sensi dell'art. 119 t.u.b.
In sede di memoria 183 co. VI n. 2 c.p.c. l'istituto di credito si è opposto all'istanza di accertamento negativo del saldo avanzata da parte attrice.
3. Svolgimento del processo
Il procedimento è stato istruito da Giudice istruttore in persona fisica diversa dalla scrivente, innanzitutto mediante consulenza tecnica d'ufficio disposta con ordinanza del 10.11.2014, sul seguente quesito:
“
1. Riepilogare tutti i movimenti contabili in essi registrati;
2. rielaborare i saldi in ordine di valuta, determinando gli interessi addebitati;
3. ricalcolare il saldo, applicando il tasso legale in luogo di quello praticato dalla banca se non previsto contrattualmente e/o poi quello convenzionale previsto nel rispettivo contratto, computando sia gli interessi debitori (a favore della banca), sia quelli creditori (a favore del cliente), senza applicare alcuna capitalizzazione fino alla data in cui contrattualmente è stata prevista la reciprocità, senza computare commissioni di massimo scoperto se non indicate nel contratto;
4. imputare le eventuali rimesse periodicamente effettuate dal correntista prima agli interessi trimestralmente contabilizzati e poi al capitale;
5. verificare l'eventuale superamento del tasso soglia”.
La relazione di consulenza è stata depositata in data 08.04.2015.
In data 22.10.20 è stata emessa sentenza non definitiva, con il seguente dispositivo:
“-dichiara inammissibile la domanda di ripetizione formulata da MI ES nei confronti di
Intesa San AO s.p.a.;
- dichiara nullo, per violazione dell'art. 1283 c.c., l'art. 7 del contratto di conto corrente bancario concluso tra Intesa San AO e MI ES in data 29.04.1997, nella parte in cui ha previsto la capitalizzazione degli interessi;
- dispone rimettersi il procedimento sul ruolo, come da ordinanza separata, per la decisione sulla domanda di accertamento negativo del credito in ragione della nullità della clausola anatocistica;
- rigetta le ulteriori domande di accertamento proposte da parte attrice”.
Con ordinanza di pari data è stata disposta nuova consulenza contabile, con formulazione del seguente quesito: “Accerti il c.t.u., esaminata la sola documentazione in atti, il saldo del conto corrente concluso in data 29.04.1997 tra le parti, applicando interessi e spese quali pattuiti ed escludendo ogni forma di capitalizzazione attiva a passiva.
Effettui il c.t.u. i conteggi esclusivamente partendo dall'estratto conto più risalente a partire dal quale gli estratti conto successivi siano prodotti senza soluzione di continuità, senza operare alcun raccordo con i periodi precedenti.
Operi il c.t.u. secondo i seguenti principi:
a) preliminarmente ridetermini il saldo 'reale' del conto applicando i criteri già indicati nei precedenti capoversi;
b) svolta detta operazione – ed ove il saldo del conto come rideterminato presenti un credito per il correntista – individui le rimesse ripristinatorie della provvista e le rimesse che possono definirsi solutorie (in quanto eseguite in assenza di fido o extra-fido) redigendo apposito prospetto che individui queste ultime rimesse in ordine cronologico (dal quale risulti di immediata percezione la data della rimessa ed il suo importo);
c) esegua detto accertamento tenendo conto del saldo reale del conto (e dunque del saldo epurato dagli interessi illegittimamente addebitati dalla banca), che è l'unico che dà la misura dell'affidamento utilizzabile dal correntista e dunque consente di individuare i pagamenti che non hanno lo scopo di riespandere il limite di tale affidamento ma costituiscono pagamento anticipato di interessi;
d) individuate le rimesse solutorie, proceda il c.t.u. alla quantificazione dell'indebito prescritto operando il confronto tra l'ammontare degli originari interessi e competenze liquidati e addebitati dalla banca – pagati con le rimesse solutorie prescritte – e i corrispondenti interessi e competenze riliquidati secondo i superiore criteri, imputando la differenza così ottenuta (che costituisce l'indebito di cui in questa sede viene determinato l'importo) a deconto del credito eventualmente accertato in esito alla rielaborazione del conto”.
Il c.t.u. ha depositato la prima consulenza tecnica integrativa in data 11.03.21 e ha così concluso:
“In risposta ai quesiti posti dal G.I., si può sinteticamente concludere che l'accertamento del saldo del rapporto di c/c oggetto di causa n. 5098176, alla data dell'ultimo e/c prodotto del 30/06/2013, secondo le indicazioni del mandato e secondo i criteri di calcolo sopra esplicitati, evidenzia:
- nell'ipotesi di addebito trimestrale delle commissioni di massimo scoperto, un saldo accertato al
30/06/2013 a credito per il correntista MI ES di € 2.027,94, rispetto all'originario credito preteso dalla banca Intesa Sanpaolo S.p.a. di € 15.175,39;
- nell'ipotesi di calcolo delle commissione trimestrale di massimo scoperto, senza alcun addebito di tale commissione in c/c, un saldo accertato al 30/06/2013 a credito per il correntista MI ES di € 2.259,79, rispetto all'originario credito preteso dalla banca Intesa Sanpaolo S.p.a. di €
15.175,39”. L'istituto convenuto ha contestato il suddetto esito e ha chiesto applicarsi il criterio d'imputazione previsto dall'art. 1194 c.c., quantomeno alle rimesse aventi natura solutoria;
il criterio è stato contestato da MI ES. Inoltre, parte attrice – ritenuto che “non riportando il conteggio un saldo attivo per il correntista e non essendovi in atti l'estratto conto con saldo iniziale pari a zero (ovvero dall'apertura del conto), nessun accertamento di saldo potrà dichiararsi nel presente giudizio poiché, diversamente, la Banca usufruirebbe di un falso 'saldo' a sé favorevole ma determinato in guisa contraria alle norme imperative ed alle disposizioni della giustizia di merito e di legittimità” (così nella comparsa conclusionale del 19.07.2022) – ha richiesto disporsi la rimessione della causa sul ruolo al fine di effettuare nuovi conteggi, escludendo l'applicazione dell'art. 1194 c.c., e con emissione di ordine di esibizione a carico della Banca degli estratti conto analitici e scalari mancanti.
Con ordinanza del 27.06.2021, è stata dunque disposta un'ulteriore integrazione dell'attività peritale svolta. In particolare, è stato chiesto al consulente tecnico di “depositare relazione integrativa, rettificando il conteggio mediante applicazione del criterio della preventiva imputazione delle rimesse agli interessi ex art. 1194 c.c., operando due diverse ricostruzioni, una con applicazione del criterio alle sole rimesse solutorie e una con applicazione del criterio a tutte le rimesse”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha depositato la relazione integrativa in data 22.04.2022, così concludendo:
“In risposta ai quesiti posti dal G.I. con l'ordinanza di richiamo del c.t.u. del 27/06/2021, si può sinteticamente concludere che l'accertamento del saldo del rapporto di c/c n. 5098176 oggetto di causa, alla data dell'ultimo e/c prodotto in atti del 30/06/2013, secondo le indicazioni contenute nel mandato peritale ed i criteri di calcolo esplicitati, evidenzia:
- nella prima ipotesi di calcolo con imputazione ex art. 1194 c.c. delle sole rimesse aventi natura solutoria, in pagamento degli interessi ricalcolati sul c/c ordinario e di quelli maturati originariamente sul conto anticipi n. 332799, e con addebito trimestrale delle commissioni di massimo scoperto, un saldo accertato al 30/06/2013 a credito per Intesa Sanpaolo S.p.a. di € 4.977,22, rispetto all'originario credito della banca di € 15.175,39, con una differenza a favore del Correntista, MI ES, di €
10.198,17;
- nella seconda ipotesi di calcolo con imputazione ex art. 1194 c.c. delle sole rimesse aventi natura solutoria, in pagamento degli interessi ricalcolati sul c/c ordinario e di quelli maturati originariamente sul conto anticipi n. 332799, e senza addebito delle commissioni di massimo scoperto, un saldo accertato al 30/06/2013 a credito per Intesa Sanpaolo S.p.a. di € 4.959,79, rispetto all'originario credito della banca di € 15.175,39, con una differenza a favore del Correntista, MI ES, di €
10.215,60;
- nella terza ipotesi di calcolo con imputazione ex art. 1194 c.c. di tutte le rimesse in pagamento degli interessi ricalcolati sul c/c ordinario e di quelli maturati originariamente sul conto anticipi n.
332799, e con addebito trimestrale delle commissioni di massimo scoperto, un saldo accertato al 30/06/2013 a credito per Intesa Sanpaolo S.p.a. di € 6.187,68, rispetto all'originario credito della banca di € 15.175,39, con una differenza a favore del Correntista, MI ES, di € 8.987,71;
- nella quarta ipotesi di calcolo con imputazione ex art. 1194 c.c. di tutte le rimesse in pagamento degli interessi ricalcolati sul c/c ordinario e di quelli maturati originariamente sul conto anticipi n.
332799, e senza addebito delle commissioni di massimo scoperto, un saldo accertato al 30/06/2013 a credito per Intesa Sanpaolo S.p.a. di € 5.892,74, rispetto all'originario credito della banca di €
15.175,39, con una differenza a favore del Correntista, MI ES, di € 9.282,65”.
4. Motivi della decisione: clausola anatocistica e accertamento negativo del credito
Così ricostruite domande, eccezioni delle parti e iter processuale, la domanda attorea relativa all'accertamento del saldo del conto corrente, all'esito della declaratoria di nullità della clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi, deve ritenersi parzialmente fondata, per i motivi che seguono.
Giova premettere che, essendo stata emessa sentenza non definitiva in data 22.10.2020 sulle altre domande formulate, la suddetta è l'unica domanda residua su cui il sottoscritto Giudice è chiamato a pronunciarsi nell'odierna sede;
dall'emissione della pronuncia non definitiva discende, altresì,
l'inammissibilità di tutte le domande, eccezioni e difese svolte dalle parti su profili già oggetto della sentenza suddetta.
Sempre in premessa, va inoltre ricordato, secondo quanto già chiarito nella sentenza non definitiva, che, con riferimento alla questione della continuità degli estratti conto, è onere del correntista attore produrre tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre, nel caso di specie, difettano in parte gli estratti conto (si rinvia a p. 2 della prima relazione di consulenza).
Il computo deve, quindi, essere svolto a partire dal più risalente estratto conto a partire dal quale i successivi siano continui, in quanto, in tale caso, la mancanza degli estratti conto può, al più, andare a svantaggio del correntista, che si troverà esposto ad un saldo meno favorevole rispetto a quello che avrebbe potuto esporre in caso di produzione di estratti conto continui. Per un'affermazione del principio si rinvia a Corte d'Appello di Catania, Sez. I, 03.08.2020, n. 1435, secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione;
ciò implica che il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito o, come nel caso di specie, per l'accertamento è tenuto a documentare l'andamento del rapporto attraverso la produzione degli estratti conto, dal momento che è attraverso questi ultimi che hanno evidenza le singole rimesse che, avendo ad oggetto importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (per un'affermazione del medesimo principio nella giurisprudenza più recente, ex multis, Corte appello Palermo, Sez. III, 05.08.2023, n. 1459). L'onere della prova incombente sul correntista può dirsi comunque assolto, secondo la motivazione della Corte, anche in relazione ad una parte del rapporto, a condizione che la produzione documentale degli estratti conto – idonea a dare compiuta rappresentazione delle movimentazioni operate – non presenti soluzione di continuità fino alla chiusura
(o, nel caso di specie, sino al momento della domanda, trattandosi di azione di mero accertamento), sì da consentire una ricostruzione attendibile dell'andamento del rapporto (pur se in relazione al periodo considerato) e la rideterminazione del saldo epurato dagli effetti dell'applicazione di clausole nulle a partire dal saldo effettivo riscontrato ad una determinata data, senza necessità di ricorrere ad elaborazioni di natura contabile rese possibili da raccordi tra i diversi periodi documentati (che rappresentano, al più, ipotesi di rideterminazione del saldo, dal risultato variabile a seconda del metodo prescelto). Di conseguenza, nel caso di specie il c.t.u. correttamente ha esaminato il periodo
01.01.2008-30.06.2013, l'unico rispetto al quale gli estratti conto risultano continui.
Per quanto riguarda la questione dell'applicabilità dell'art. 1194 c.c. l'osservazione di parte convenuta, secondo cui al calcolo degli interessi creditori e debitori trova applicazione tale norma, può essere condivisa parzialmente, con riferimento alle rimesse solutorie.
Infatti, sia la giurisprudenza della Suprema Corte sia quella di merito ritengono che la disposizione citata, secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore, presuppone la simultanea esistenza della liquidità e dell'esigibilità del credito per capitale e del credito per interessi e spese, con la conseguenza che il debitore non può dirsi soggetto al divieto in esame fino a quando il credito sia incerto, non liquido e non esigibile. Inoltre, è costantemente affermato anche che i saldi passivi in corso di rapporto, prima della sua chiusura, non possono qualificarsi debiti liquidi ed esigibili dalla banca (considerata la struttura unitaria del rapporto di conto corrente, che rende un credito certo, liquido ed esigibile solo alla chiusura del conto): l'istituto non può quindi imputare prima agli interessi contabilizzati nel corso del rapporto quelle rimesse ripristinatorie via via effettuate sul conto del cliente.
Diversa è la ricostruzione in caso di rimesse di natura solutoria;
infatti, come affermato, ex multis, da Cass. civ., Sez. I, 15.02.2021, ordinanza n. 3858 (analogamente Corte appello Lecce, Sez. I,
27.07.2022, n. 860), nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi previsto dall'art. 1194 co. II c.c. trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria, in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicché non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista (iter motivazionale analogo a quello seguito da Cass. civ., Sez. un., n. 24418/2010, che, in tema di prescrizione, fa leva sulla natura di pagamento delle rimesse solutorie). Sotto il profilo dell'onere della prova, si precisa che spetta al correntista che esperisce l'azione di ripetizione l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio (in questo senso Cass. civ., Sez. I, 11.04.2024, n. 9757).
Dall'applicazione dei suddetti principi deriva che, tra le quattro ipotesi di calcolo prospettate dal c.t.u., va preferita la prima, cioè quella operata con imputazione ex art. 1194 c.c. delle sole rimesse aventi natura solutoria, in pagamento degli interessi (ricalcolati sul conto corrente ordinario e maturati originariamente sul conto anticipi n. 332799), e con addebito trimestrale delle commissioni di massimo scoperto. La soluzione risulta infatti corretta anche sotto il profilo del mantenimento nel conteggio delle c.m.s. trimestralmente applicate (espressamente previste nella lettera contratto del 29.04.1997), dal momento che, già nella sentenza non definitiva emessa, si era ritenuto quanto segue: “da…genericità è caratterizzata la doglianza relativa alla commissione di massimo scoperto, di cui si afferma
l'illegittimità senza indicarne gli elementi costituitivi”.
Alla stregua di tale ricostruzione, va dunque accertato, con riferimento al rapporto di conto corrente in esame, un saldo al 30.06.2013 di euro 4.977,22 a credito per Intesa Sanpaolo S.p.a., rispetto all'originario credito della banca di euro 15.175,39 (con una differenza a favore del correntista di euro
10.198,17).
5. Le spese di lite.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono infine poste a carico di parte convenuta e liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri medi ex
D.M. 55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto del valore della controversia (da parametrarsi ad decisum), dell'attività compiuta e delle questioni giuridiche trattate. Anche le spese di c.t.u, liquidate con decreti emessi nelle date 02.11.2015 03.06.2023, vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta deve infine essere rigettata, essendo la medesima rimasta soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 11962/2013, così decide:
- accerta che il saldo del conto corrente n. 50981/76 del 29.04.1997, quale successivamente modificato, intercorrente tra le parti, è pari alla data del 30.06.2013 a euro 4.977,22 a credito per Intesa
Sanpaolo s.p.a.;
- condanna Intesa Sanpaolo s.p.a. a corrispondere ad MI ES le spese di lite, liquidate in euro 2.552, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con decreti emessi nelle date 02.11.2015 03.06.2023, definitivamente a carico di Intesa San AO s.p.a.;
- rigetta la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da Intesa San AO s.p.a.
Catania, 19/04/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 11962/2013 promosso da
CO NC, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. SAITTA C.F._1
RENATA, C.F. ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. C.F._2
Email_1
attore contro
INTESA SAN PAOLO S.P.A., C.F. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. GRANOZZI GAETANO, C.F. , ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. Email_2
convenuto avente ad oggetto: contratto di conto corrente bancario – azione di accertamento – anatocismo – art. 1194 c.c.
All'udienza del 23.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale che si intende trascritto, e il procedimento è stato assunto in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande di parte attrice
MI ES ha convenuto in giudizio Banca Intesa San AO s.p.a., deducendo di aver concluso con la medesima il conto corrente n. 07460/0000/5098176 in data 19.12.1997.
L'attore ha formulato le seguenti doglianze: arbitrario esercizio dello ius variandi; applicazione di interessi passivi anche ultralegali illegittimamente capitalizzati in violazione dell'art. 1283 c.c. e conseguente obbligo di applicazione gli interessi semplici;
determinazione del tasso di interessi mediante clausola c.d. uso su piazza, contraria all'art. 1284 c.c., alla l. 154/1992 ed al t.u.b., con conseguente indeterminabilità del tasso di interesse e violazione dell'obbligo di forma scritta prevista ad substantiam e necessità di applicare gli interessi al tasso legale ai sensi degli artt. 1418, 1346 e 1284 c.c.; elusione della normativa anti-usura mediante l'indicazione separata delle commissioni e dei tassi di interesse, con conseguente esclusione dell'obbligo di corrispondere interessi, ai sensi dell'art. 1815
c.c.; l'applicazione del c.d. gioco delle valute (così definito nelle conclusioni dell'atto di citazione).
In via istruttoria, l'attore ha chiesto disporsi consulenza tecnica d'ufficio e ordinarsi all'istituto bancario, ai sensi degli artt. 119 e 210 t.u.b., la produzione di tutta la documentazione (contratti ed estratti conto) relativa al rapporto di conto corrente.
Nel merito, ha formulato le seguenti conclusioni: dichiarare la nullità delle previsioni relative ai tassi di interesse (sotto il profilo della mancanza di forma scritta, della clausola c.d. usi su piazza, dell'illegittima capitalizzazione); accertare l'usurarietà dei tassi di interesse;
dichiarare che l'istituto bancario ha illegittimamente preteso pagamenti di somme non dovute e condannarlo all'eliminazione di tali somme, da determinarsi mediante c.t.u. e quantificate in euro 15.000 o diverso importo accertato, oltre interessi e rivalutazione;
condannare parte convenuta alla restituzione delle somme percepite illegittimamente, oltre interessi e rivalutazione, come sopra quantificati;
in subordine, qualora emergesse l'esistenza di un credito a favore dell'istituto convenuto, disporre la compensazione.
In sede di memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. l'attore ha altresì spiegato domanda di accertamento negativo del saldo.
2. Le eccezioni e difese di parte convenuta
Intesa San AO s.p.a. si è costituita producendo contratto di conto corrente (n. 50981/76) datato
29.04.1997, concluso originariamente con NC AN NE (cui è succeduto l'istituto odierno convenuto) – la cui riconducibilità al negozio di cui si controverte non è contestata da parte attrice – e una serie di contratti e modifiche ulteriori, consistenti in particolare in aperture di credito e anticipi fatture (allegati nn.
3-8 alla comparsa di costituzione). L'istituto di credito ha formulato le seguenti eccezioni: inammissibilità della domanda di ripetizione, dal momento che il conto corrente in contestazione è ancora in corso di esecuzione;
nullità dell'atto di citazione in quanto le domande risultano generiche e, comunque, sfornite di prova;
intervenuta prescrizione dell'azione, in quanto le pretese del correntista avrebbero dovuto comunque essere limitate al solo quinquennio antecedente l'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. o, comunque, al decennio precedente;
intervenuto riconoscimento del debito;
puntuale determinazione del tasso di interesse e della c.m.s. nel contratto;
inapplicabilità della l. 108/1996 in tema di usura ed irrilevanza dell'usura sopravvenuta;
validità della clausola di capitalizzazione a decorrere dal 26.05.2000, in quanto applicata in condizioni di reciprocità ai sensi della delibera CICR del 09.02.2000 e comunicata mediante pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale (doc. b allegato alla comparsa); legittimità della richiesta della commissione di massimo scoperto;
legittimità delle pattuizioni relative alle valute;
in via subordinata, impossibilità di ripetizione, trattandosi di adempimento di obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c.; in ogni caso, indeterminatezza della richiesta di condanna a titolo di ripetizione. Intesa San AO s.p.a. ha dunque concluso chiedendo: in via pregiudiziale, dichiararsi l'inammissibilità dell'azione; in via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione e limitarsi in ogni caso le pretese azionate in virtù della prescrizione maturata;
nel merito, rigettarsi le domande o, in subordine, dichiararsi l'irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 2034 c.c.; in ogni caso, condannarsi parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Ha altresì richiesto rigettarsi la richiesta di c.t.u., in quanto esplorativa, e di emissione d'ordine di esibizione, in quanto l'istanza non è assistita dalla prova del previo inoltro di richiesta ai sensi dell'art. 119 t.u.b.
In sede di memoria 183 co. VI n. 2 c.p.c. l'istituto di credito si è opposto all'istanza di accertamento negativo del saldo avanzata da parte attrice.
3. Svolgimento del processo
Il procedimento è stato istruito da Giudice istruttore in persona fisica diversa dalla scrivente, innanzitutto mediante consulenza tecnica d'ufficio disposta con ordinanza del 10.11.2014, sul seguente quesito:
“
1. Riepilogare tutti i movimenti contabili in essi registrati;
2. rielaborare i saldi in ordine di valuta, determinando gli interessi addebitati;
3. ricalcolare il saldo, applicando il tasso legale in luogo di quello praticato dalla banca se non previsto contrattualmente e/o poi quello convenzionale previsto nel rispettivo contratto, computando sia gli interessi debitori (a favore della banca), sia quelli creditori (a favore del cliente), senza applicare alcuna capitalizzazione fino alla data in cui contrattualmente è stata prevista la reciprocità, senza computare commissioni di massimo scoperto se non indicate nel contratto;
4. imputare le eventuali rimesse periodicamente effettuate dal correntista prima agli interessi trimestralmente contabilizzati e poi al capitale;
5. verificare l'eventuale superamento del tasso soglia”.
La relazione di consulenza è stata depositata in data 08.04.2015.
In data 22.10.20 è stata emessa sentenza non definitiva, con il seguente dispositivo:
“-dichiara inammissibile la domanda di ripetizione formulata da MI ES nei confronti di
Intesa San AO s.p.a.;
- dichiara nullo, per violazione dell'art. 1283 c.c., l'art. 7 del contratto di conto corrente bancario concluso tra Intesa San AO e MI ES in data 29.04.1997, nella parte in cui ha previsto la capitalizzazione degli interessi;
- dispone rimettersi il procedimento sul ruolo, come da ordinanza separata, per la decisione sulla domanda di accertamento negativo del credito in ragione della nullità della clausola anatocistica;
- rigetta le ulteriori domande di accertamento proposte da parte attrice”.
Con ordinanza di pari data è stata disposta nuova consulenza contabile, con formulazione del seguente quesito: “Accerti il c.t.u., esaminata la sola documentazione in atti, il saldo del conto corrente concluso in data 29.04.1997 tra le parti, applicando interessi e spese quali pattuiti ed escludendo ogni forma di capitalizzazione attiva a passiva.
Effettui il c.t.u. i conteggi esclusivamente partendo dall'estratto conto più risalente a partire dal quale gli estratti conto successivi siano prodotti senza soluzione di continuità, senza operare alcun raccordo con i periodi precedenti.
Operi il c.t.u. secondo i seguenti principi:
a) preliminarmente ridetermini il saldo 'reale' del conto applicando i criteri già indicati nei precedenti capoversi;
b) svolta detta operazione – ed ove il saldo del conto come rideterminato presenti un credito per il correntista – individui le rimesse ripristinatorie della provvista e le rimesse che possono definirsi solutorie (in quanto eseguite in assenza di fido o extra-fido) redigendo apposito prospetto che individui queste ultime rimesse in ordine cronologico (dal quale risulti di immediata percezione la data della rimessa ed il suo importo);
c) esegua detto accertamento tenendo conto del saldo reale del conto (e dunque del saldo epurato dagli interessi illegittimamente addebitati dalla banca), che è l'unico che dà la misura dell'affidamento utilizzabile dal correntista e dunque consente di individuare i pagamenti che non hanno lo scopo di riespandere il limite di tale affidamento ma costituiscono pagamento anticipato di interessi;
d) individuate le rimesse solutorie, proceda il c.t.u. alla quantificazione dell'indebito prescritto operando il confronto tra l'ammontare degli originari interessi e competenze liquidati e addebitati dalla banca – pagati con le rimesse solutorie prescritte – e i corrispondenti interessi e competenze riliquidati secondo i superiore criteri, imputando la differenza così ottenuta (che costituisce l'indebito di cui in questa sede viene determinato l'importo) a deconto del credito eventualmente accertato in esito alla rielaborazione del conto”.
Il c.t.u. ha depositato la prima consulenza tecnica integrativa in data 11.03.21 e ha così concluso:
“In risposta ai quesiti posti dal G.I., si può sinteticamente concludere che l'accertamento del saldo del rapporto di c/c oggetto di causa n. 5098176, alla data dell'ultimo e/c prodotto del 30/06/2013, secondo le indicazioni del mandato e secondo i criteri di calcolo sopra esplicitati, evidenzia:
- nell'ipotesi di addebito trimestrale delle commissioni di massimo scoperto, un saldo accertato al
30/06/2013 a credito per il correntista MI ES di € 2.027,94, rispetto all'originario credito preteso dalla banca Intesa Sanpaolo S.p.a. di € 15.175,39;
- nell'ipotesi di calcolo delle commissione trimestrale di massimo scoperto, senza alcun addebito di tale commissione in c/c, un saldo accertato al 30/06/2013 a credito per il correntista MI ES di € 2.259,79, rispetto all'originario credito preteso dalla banca Intesa Sanpaolo S.p.a. di €
15.175,39”. L'istituto convenuto ha contestato il suddetto esito e ha chiesto applicarsi il criterio d'imputazione previsto dall'art. 1194 c.c., quantomeno alle rimesse aventi natura solutoria;
il criterio è stato contestato da MI ES. Inoltre, parte attrice – ritenuto che “non riportando il conteggio un saldo attivo per il correntista e non essendovi in atti l'estratto conto con saldo iniziale pari a zero (ovvero dall'apertura del conto), nessun accertamento di saldo potrà dichiararsi nel presente giudizio poiché, diversamente, la Banca usufruirebbe di un falso 'saldo' a sé favorevole ma determinato in guisa contraria alle norme imperative ed alle disposizioni della giustizia di merito e di legittimità” (così nella comparsa conclusionale del 19.07.2022) – ha richiesto disporsi la rimessione della causa sul ruolo al fine di effettuare nuovi conteggi, escludendo l'applicazione dell'art. 1194 c.c., e con emissione di ordine di esibizione a carico della Banca degli estratti conto analitici e scalari mancanti.
Con ordinanza del 27.06.2021, è stata dunque disposta un'ulteriore integrazione dell'attività peritale svolta. In particolare, è stato chiesto al consulente tecnico di “depositare relazione integrativa, rettificando il conteggio mediante applicazione del criterio della preventiva imputazione delle rimesse agli interessi ex art. 1194 c.c., operando due diverse ricostruzioni, una con applicazione del criterio alle sole rimesse solutorie e una con applicazione del criterio a tutte le rimesse”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha depositato la relazione integrativa in data 22.04.2022, così concludendo:
“In risposta ai quesiti posti dal G.I. con l'ordinanza di richiamo del c.t.u. del 27/06/2021, si può sinteticamente concludere che l'accertamento del saldo del rapporto di c/c n. 5098176 oggetto di causa, alla data dell'ultimo e/c prodotto in atti del 30/06/2013, secondo le indicazioni contenute nel mandato peritale ed i criteri di calcolo esplicitati, evidenzia:
- nella prima ipotesi di calcolo con imputazione ex art. 1194 c.c. delle sole rimesse aventi natura solutoria, in pagamento degli interessi ricalcolati sul c/c ordinario e di quelli maturati originariamente sul conto anticipi n. 332799, e con addebito trimestrale delle commissioni di massimo scoperto, un saldo accertato al 30/06/2013 a credito per Intesa Sanpaolo S.p.a. di € 4.977,22, rispetto all'originario credito della banca di € 15.175,39, con una differenza a favore del Correntista, MI ES, di €
10.198,17;
- nella seconda ipotesi di calcolo con imputazione ex art. 1194 c.c. delle sole rimesse aventi natura solutoria, in pagamento degli interessi ricalcolati sul c/c ordinario e di quelli maturati originariamente sul conto anticipi n. 332799, e senza addebito delle commissioni di massimo scoperto, un saldo accertato al 30/06/2013 a credito per Intesa Sanpaolo S.p.a. di € 4.959,79, rispetto all'originario credito della banca di € 15.175,39, con una differenza a favore del Correntista, MI ES, di €
10.215,60;
- nella terza ipotesi di calcolo con imputazione ex art. 1194 c.c. di tutte le rimesse in pagamento degli interessi ricalcolati sul c/c ordinario e di quelli maturati originariamente sul conto anticipi n.
332799, e con addebito trimestrale delle commissioni di massimo scoperto, un saldo accertato al 30/06/2013 a credito per Intesa Sanpaolo S.p.a. di € 6.187,68, rispetto all'originario credito della banca di € 15.175,39, con una differenza a favore del Correntista, MI ES, di € 8.987,71;
- nella quarta ipotesi di calcolo con imputazione ex art. 1194 c.c. di tutte le rimesse in pagamento degli interessi ricalcolati sul c/c ordinario e di quelli maturati originariamente sul conto anticipi n.
332799, e senza addebito delle commissioni di massimo scoperto, un saldo accertato al 30/06/2013 a credito per Intesa Sanpaolo S.p.a. di € 5.892,74, rispetto all'originario credito della banca di €
15.175,39, con una differenza a favore del Correntista, MI ES, di € 9.282,65”.
4. Motivi della decisione: clausola anatocistica e accertamento negativo del credito
Così ricostruite domande, eccezioni delle parti e iter processuale, la domanda attorea relativa all'accertamento del saldo del conto corrente, all'esito della declaratoria di nullità della clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi, deve ritenersi parzialmente fondata, per i motivi che seguono.
Giova premettere che, essendo stata emessa sentenza non definitiva in data 22.10.2020 sulle altre domande formulate, la suddetta è l'unica domanda residua su cui il sottoscritto Giudice è chiamato a pronunciarsi nell'odierna sede;
dall'emissione della pronuncia non definitiva discende, altresì,
l'inammissibilità di tutte le domande, eccezioni e difese svolte dalle parti su profili già oggetto della sentenza suddetta.
Sempre in premessa, va inoltre ricordato, secondo quanto già chiarito nella sentenza non definitiva, che, con riferimento alla questione della continuità degli estratti conto, è onere del correntista attore produrre tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre, nel caso di specie, difettano in parte gli estratti conto (si rinvia a p. 2 della prima relazione di consulenza).
Il computo deve, quindi, essere svolto a partire dal più risalente estratto conto a partire dal quale i successivi siano continui, in quanto, in tale caso, la mancanza degli estratti conto può, al più, andare a svantaggio del correntista, che si troverà esposto ad un saldo meno favorevole rispetto a quello che avrebbe potuto esporre in caso di produzione di estratti conto continui. Per un'affermazione del principio si rinvia a Corte d'Appello di Catania, Sez. I, 03.08.2020, n. 1435, secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione;
ciò implica che il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito o, come nel caso di specie, per l'accertamento è tenuto a documentare l'andamento del rapporto attraverso la produzione degli estratti conto, dal momento che è attraverso questi ultimi che hanno evidenza le singole rimesse che, avendo ad oggetto importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (per un'affermazione del medesimo principio nella giurisprudenza più recente, ex multis, Corte appello Palermo, Sez. III, 05.08.2023, n. 1459). L'onere della prova incombente sul correntista può dirsi comunque assolto, secondo la motivazione della Corte, anche in relazione ad una parte del rapporto, a condizione che la produzione documentale degli estratti conto – idonea a dare compiuta rappresentazione delle movimentazioni operate – non presenti soluzione di continuità fino alla chiusura
(o, nel caso di specie, sino al momento della domanda, trattandosi di azione di mero accertamento), sì da consentire una ricostruzione attendibile dell'andamento del rapporto (pur se in relazione al periodo considerato) e la rideterminazione del saldo epurato dagli effetti dell'applicazione di clausole nulle a partire dal saldo effettivo riscontrato ad una determinata data, senza necessità di ricorrere ad elaborazioni di natura contabile rese possibili da raccordi tra i diversi periodi documentati (che rappresentano, al più, ipotesi di rideterminazione del saldo, dal risultato variabile a seconda del metodo prescelto). Di conseguenza, nel caso di specie il c.t.u. correttamente ha esaminato il periodo
01.01.2008-30.06.2013, l'unico rispetto al quale gli estratti conto risultano continui.
Per quanto riguarda la questione dell'applicabilità dell'art. 1194 c.c. l'osservazione di parte convenuta, secondo cui al calcolo degli interessi creditori e debitori trova applicazione tale norma, può essere condivisa parzialmente, con riferimento alle rimesse solutorie.
Infatti, sia la giurisprudenza della Suprema Corte sia quella di merito ritengono che la disposizione citata, secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore, presuppone la simultanea esistenza della liquidità e dell'esigibilità del credito per capitale e del credito per interessi e spese, con la conseguenza che il debitore non può dirsi soggetto al divieto in esame fino a quando il credito sia incerto, non liquido e non esigibile. Inoltre, è costantemente affermato anche che i saldi passivi in corso di rapporto, prima della sua chiusura, non possono qualificarsi debiti liquidi ed esigibili dalla banca (considerata la struttura unitaria del rapporto di conto corrente, che rende un credito certo, liquido ed esigibile solo alla chiusura del conto): l'istituto non può quindi imputare prima agli interessi contabilizzati nel corso del rapporto quelle rimesse ripristinatorie via via effettuate sul conto del cliente.
Diversa è la ricostruzione in caso di rimesse di natura solutoria;
infatti, come affermato, ex multis, da Cass. civ., Sez. I, 15.02.2021, ordinanza n. 3858 (analogamente Corte appello Lecce, Sez. I,
27.07.2022, n. 860), nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi previsto dall'art. 1194 co. II c.c. trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria, in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicché non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista (iter motivazionale analogo a quello seguito da Cass. civ., Sez. un., n. 24418/2010, che, in tema di prescrizione, fa leva sulla natura di pagamento delle rimesse solutorie). Sotto il profilo dell'onere della prova, si precisa che spetta al correntista che esperisce l'azione di ripetizione l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio (in questo senso Cass. civ., Sez. I, 11.04.2024, n. 9757).
Dall'applicazione dei suddetti principi deriva che, tra le quattro ipotesi di calcolo prospettate dal c.t.u., va preferita la prima, cioè quella operata con imputazione ex art. 1194 c.c. delle sole rimesse aventi natura solutoria, in pagamento degli interessi (ricalcolati sul conto corrente ordinario e maturati originariamente sul conto anticipi n. 332799), e con addebito trimestrale delle commissioni di massimo scoperto. La soluzione risulta infatti corretta anche sotto il profilo del mantenimento nel conteggio delle c.m.s. trimestralmente applicate (espressamente previste nella lettera contratto del 29.04.1997), dal momento che, già nella sentenza non definitiva emessa, si era ritenuto quanto segue: “da…genericità è caratterizzata la doglianza relativa alla commissione di massimo scoperto, di cui si afferma
l'illegittimità senza indicarne gli elementi costituitivi”.
Alla stregua di tale ricostruzione, va dunque accertato, con riferimento al rapporto di conto corrente in esame, un saldo al 30.06.2013 di euro 4.977,22 a credito per Intesa Sanpaolo S.p.a., rispetto all'originario credito della banca di euro 15.175,39 (con una differenza a favore del correntista di euro
10.198,17).
5. Le spese di lite.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono infine poste a carico di parte convenuta e liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri medi ex
D.M. 55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto del valore della controversia (da parametrarsi ad decisum), dell'attività compiuta e delle questioni giuridiche trattate. Anche le spese di c.t.u, liquidate con decreti emessi nelle date 02.11.2015 03.06.2023, vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta deve infine essere rigettata, essendo la medesima rimasta soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 11962/2013, così decide:
- accerta che il saldo del conto corrente n. 50981/76 del 29.04.1997, quale successivamente modificato, intercorrente tra le parti, è pari alla data del 30.06.2013 a euro 4.977,22 a credito per Intesa
Sanpaolo s.p.a.;
- condanna Intesa Sanpaolo s.p.a. a corrispondere ad MI ES le spese di lite, liquidate in euro 2.552, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con decreti emessi nelle date 02.11.2015 03.06.2023, definitivamente a carico di Intesa San AO s.p.a.;
- rigetta la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da Intesa San AO s.p.a.
Catania, 19/04/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone