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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/11/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. ON IB RR Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. EP De IO Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 678 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, vertente tra
, nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
), , nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), , nata a [...] il C.F._2 Parte_3
18/09/1959, (C.F.: , , nato a [...] C.F._3 Parte_4
il 05/04/1976, (C.F.: ), , nata a C.F._4 Parte_5
Palermo il 03/09/1957, (C.F.: ), , nata a C.F._5 Parte_6
Palermo il 01/07/1967, (C.F.: ), , C.F._6 Parte_7
nato a [...] il [...], (C.F.: ), C.F._7 Parte_8
, nato a [...] il [...], (C.F.: ),
[...] C.F._8
nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_9
, , nata a [...] il C.F._9 Parte_10
25/06/1993, (C.F.: , nato a C.F._10 Parte_2
Palermo il 04/08/1999, (C.F.: ), C.F._11 Parte_11
, nata a [...] il [...], (C.F.: ),
[...] C.F._12 [...]
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), Pt_12 C.F._13 [...]
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), Parte_13 C.F._14 rappresentati e difesi dall'avv. LA NOVARA DANIELA
Appellanti
E
, nata a [...] il [...], (C.F.: , CP_1 C.F._15
, nato a [...] il [...], (C.F.: ), Parte_14 C.F._16
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_15 C.F._17
rappresentati e difesi dall'avv. NAVARRA GIUSEPPE
Appellanti
CONTRO
(P.IVA in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GUALNIERA EMANUELE
Appellata e appellante incidentale
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_3
, , nata a [...] il [...], C.F._18 Parte_16
(C.F.: ), , nata a [...] il [...] C.F._19 Parte_17
(C.F.: ), , nato a [...] il [...], C.F._20 Parte_18
(C.F.: ), , nato a [...] il [...] C.F._21 Parte_19
(C.F.: ), , nata a [...] il [...] C.F._22 Parte_20
(C.F.: ), , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._23 Parte_21
, nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._24 Parte_22
), , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._25 Parte_23
), , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._26 Parte_24
), , nata a [...] il [...] C.F._27 Parte_25
(C.F. ), nato a [...] il C.F._28 Parte_26
7/10/1982 (C.F.: ), , nata a [...] C.F._29 Controparte_4
il 28/06/1989 (C.F.: ) C.F._30
Appellati contumaci
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale mortale
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 898/2019 del 25 ottobre 2019, il Tribunale di Marsala ha parzialmente accolto le domande di risarcimento del danno proposte da , Parte_20 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_6
, , , Parte_12 Parte_7 Parte_4 Parte_2 [...]
, , Parte_27 Parte_15 Parte_21 Parte_23 Parte_24 Parte_25
, ,
[...] Parte_26 Controparte_4 Parte_9 Parte_8
, , ,
[...] Parte_13 Parte_10 Parte_11
, , a seguito del sinistro stradale del 9 Parte_14 Parte_17 Parte_18 Parte_19
aprile 2015 in esito al quale aveva perso la vita il loro congiunto , Controparte_5
condannando (conducente del veicolo), Parte_16 Controparte_3
(proprietario del veicolo) e la Controparte_6
(compagnia assicurativa), in solido tra loro, a corrispondere: in favore di Parte_20
(madre di ) la somma di €. 90.896,11, oltre interessi legali dalla data della Controparte_5
decisione di primo grado sino al soddisfo;
in favore di (moglie del defunto) Parte_17
la somma di € 90.896,11, oltre interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo,
e l'ulteriore somma di € 4.413,99, oltre interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo;
in favore di , , , Parte_1 Parte_5 Parte_3 Parte_4
, e di (fratelli/sorelle del defunto) la somma di €
[...] Parte_6 CP_1
25.464,75, ciascuno, oltre interessi legali dalla data della decisione e sino al soddisfo;
in favore di (figlio della moglie del defunto) la somma di € 155.369,38, oltre Parte_18
interessi legali dalla data della decisione e fino al soddisfo integrale.
Avverso tale decisione hanno proposto gravame, con atto di citazione del 29 maggio
2020, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_2 Parte_11
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 , , , Pt_11 Parte_12 Parte_13 CP_1 Parte_14 Pt_15
contestando la statuizione per diverse ragioni e riproponendo essenzialmente le
[...]
argomentazioni già spese in prime cure.
Costituendosi (cessionaria del ramo di azienda della originaria Controparte_2
convenuta e, dunque, nella qualità di Controparte_6
successore a titolo particolare nel diritto controverso) ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto, proponendo contestualmente appello incidentale con riferimento alla statuizione sulle spese di lite del primo grado di giudizio.
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 19 giugno 2025 di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: appellanti: “riportandosi a tutto quanto chiesto e dedotto in atto d'appello, nelle note di trattazione scritta depositate in data 02-03/03/2021 in sostituzione dell'udienza del
19/03/2021 e nei verbali di udienza, i cui contenuti sono da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti, contestando in toto quanto dedotto ed eccepito dalla CP_2
quale cessionaria e successore a titolo particolare nel diritto controverso della
[...]
nella rispettiva comparsa di Controparte_6
costituzione e risposta perché del tutto infondato in fatto ed in diritto, con le presenti note di trattazione scritta, autorizzate con decreto del 06/12/2024 comunicato in data
20/05/2025: 1) si contesta fermamente, anche in questa sede, l'eccepito difetto di legittimazione attiva dei nipoti del de cuius (Sig.ri – 1999, Parte_2 [...]
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
2002, , , Controparte_7 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, e , oggetto, oltretutto, di richiesta incidentale di
[...] Parte_14 Parte_15
riforma della sentenza di primo grado in ordine alle spese di lite, per le ragioni ampiamente esposte nelle note di trattazione scritte in sostituzione di udienza depositate in data 02-03/03/2021. 2) tenuto conto che – come più volte evidenziato in atto d'appello
e nelle note di trattazione scritte in sostituzione di udienza depositate in data 02-
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 03/03/2021 – il Giudice di prime cure ha totalmente omesso di esprimersi sui capitoli di prova richiesti dalla Sig.ra in memoria ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c. del CP_1
29/04/2017 (cfr. ordinanza del 23/11/2017), nonostante il rispettivo procuratore avv.
Navarra abbia riproposto e coltivato la richiesta istruttoria in sede di ogni successiva udienza (cfr. verbali di udienza del 13/02/2018, del 20/03/2018, del 10/04/2018, del
22/05/2018 e del 06/11/2018) e che le predette istanze istruttorie – e, segnatamente, i capitoli indicati ai nn. da 8 a 16 nella memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. – avrebbero di certo rafforzato la prova del legame affettivo e la durevole frequentazione tra il de cuius e i fratelli/sorelle e, pertanto, sarebbero risultate rilevanti nell'economia della decisione ai fini di una corretta quantificazione del risarcimento del danno, nonché rilevanti al fine di confermare l'intensità del legame affettivo tra il de cuius e i nipoti e, dunque, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in favore anche di questi ultimi, si insiste nella richiesta di ammissione della prova per testi formulata nella memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. del 29/04/2017 della Sig.ra e, CP_1
specificamente: - con il Dott. Luigi Simonetto sui capitoli indicati dal n. 1) al n. 7), sulla dinamica del sinistro;
con la Sig.ra sui capitoli indicati dal n. 8) al n. 15) Parte_28
sulla sussistenza del legame affettivo;
- con il Sig. sul capitolo indicato al CP_8
n. 8) e ai nn. da 11) a 15) sulla sussistenza del legame affettivo;
- con la Sig.ra Pt_29
sui capitoli indicati ai nn. 9), 10) e 16) sulla sussistenza del legame affettivo. Ci si
[...]
oppone, anche in questa sede, alla richiesta di CTU formulata dalla Compagnia di assicurazioni in comparsa di costituzione e risposta in quanto del tutto inconferente e ininfluente, attesa la presenza, agli atti del giudizio, della “Relazione di Incidente
Stradale” redatta dai Carabinieri della Compagnia di Marsala intervenuti nell'immediatezza dei fatti, con allegati rilievi planimetrici, fotografici e descrizione della dinamica, nonché della relazione peritale redatta dal Dott. Luigi Simonetto il quale, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, possiede comprovata esperienza nel settore, essendo iscritto come CTU al n. 1 dell'Albo della Procura di Marsala e da questa ritenuto idoneo. Si insiste nell'accoglimento delle conclusioni come rassegnate
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 nell'atto di citazione in appello.”; appellata-appellante incidentale: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO, nel merito: ritenere e dichiarare infondato il proposto appello principale e condannare controparte alla refusione delle spese di lite del presente giudizio;
ritenere e dichiarare fondato il proposto appello incidentale e, quindi, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei Sig. cl. 2002, e Parte_2 Parte_12 Parte_7
, cl. 1999, cl. 1994,
[...] Parte_2 Parte_15 Parte_8 [...]
, , e Parte_13 Parte_2 Parte_10 Parte_11 Parte_14
sia, condannandoli in ogni caso alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio per le argomentazioni di cui in narrativa;
in via istruttoria: si chiede che venga disposta C.T.U. cinematica-dinamica con un esperto Ingegnere per la ricostruzione cinematica e dinamica del sinistro, quantificando la velocità di percorrenza del motociclo ed, ove possibile, verificare il comportamento automobilistico tenuto dei conducenti alla luce delle norme di comportamento stradale. Pertanto, si insiste nell'ammissione della chiesta CTU, opponendosi alla richiesta di ammissioni delle contrarie prove orali perché inconducenti ed inammissibili”.
Indi, con ordinanza del 27 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, la vicenda processuale trae origine dal sinistro stradale occorso il 9 aprile 2015, in Marsala contrada Berbaro alle ore 17:35 circa, allorquando , alla guida di un motociclo Yamaha modello Xmax, tg. Controparte_5
“DP37165”, impattò contro l'autovettura Dacia Sandero, tg. “EM164DZ”, condotta da e, per effetto del violento impatto, subì lesioni tali da comportarne il Parte_16
decesso.
Nel dettaglio, dal rapporto sulla dinamica dell'incidente redatto dalla Polizia Giudiziaria intervenuta sui luoghi si evince quanto segue: dopo aver sostato sulla destra della
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 carreggiata, aveva ripreso la marcia, immettendosi all'interno del flusso della Pt_16
circolazione e tentando, al contempo, di effettuare un'inversione di marcia (manovra a
“U”) senza dare la dovuta precedenza ai veicoli in movimento e, in particolare, senza accorgersi del sopraggiungere del motociclo condotto da;
quest'ultimo, Controparte_5
vistosi occupare la carreggiata dalla detta vettura, aveva tentato di arrestare il motociclo, finendo, però, per impattare contro la vettura e per perdere la vita all'istante.
A seguito del sinistro stradale, la è stata sottoposta a processo penale per i reati Pt_16
di cui agli artt. 589, co. 1 e 2, cod. pen. e 154, co. 1 lett. a), C.d.S. (d.lgs. n. 285/1992), conclusosi con sentenza n. 225/2015 di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Marsala il 18 novembre 2015.
Ciò premesso, venendo ai motivi di appello, questi solo in parte sono fondati.
Invero, col primo motivo, i congiunti di ritengono che il giudice di Controparte_5
prime cure abbia erra to nel non riconoscere la sussistenza di una responsabilità esclusiva in capo a in ordine alla causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054 Parte_16
cod. civ., con conseguente esclusione di qualsivoglia profilo concorsuale di colpa imputabile al de cuius.
Specificatamente, il Giudice di primo grado ha ritenuto sussistere un limitato e residuale profilo di colpa, quantificato nella misura del 15%, imputabile al , per non aver Parte_2
fornito idonea prova di essersi attenuto alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza.
Ebbene, tale censura non può trovare accoglimento, alla luce delle seguenti sintetiche considerazioni. In tema di responsabilità per il danno cagionato dalla circolazione dei veicoli, il secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. sancisce che, nel caso di scontro tra veicoli, debba presumersi, sino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a cagionare il danno. La giurisprudenza di legittimità ha specificato, peraltro, che la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti costituisce un criterio di distribuzione della responsabilità, che opera sul presupposto dell'impossibilità
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 1317/2006).
Sul punto, appare imprescindibile evidenziare che il Giudice di prime cure ha condotto un'attenta ed accurata analisi in ordine alla responsabilità nella causazione dell'evento mortale alla luce delle risultanze fattuali, investigative ed istruttorie emerse sia nell'ambito del processo civile che nell'ambito del giudizio penale.
Dalla relazione sull'incidente stradale redatta dalla Legione Carabinieri “Sicilia” –
Compagnia di Marsala agli atti emerge un dato inequivocabile (non smentito, peraltro, nemmeno dalle parti in causa), ossia l'assenza di soggetti informati (diversi e ulteriori rispetto ai protagonisti della vicenda) in grado di poter riferire circostanze utili ai fini della corretta ricostruzione della dinamica che ha condotto all'evento infausto.
ha reso spontanee dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria intervenuta, Parte_16
evidenziando di non essersi avveduta del centauro se non al momento dell'urto. Analoghe dichiarazioni sono state rese da (sorella dell'appellato Testimone_1 CP_3
e passeggera dell'autovettura Dacia Sandero condotta da al
[...] Parte_16
momento del sinistro), escussa nel corso del giudizio civile di primo grado.
In assenza di ulteriori elementi valorizzabili, appare imprescindibile tenere in debita considerazione le risultanze emerse in seno al processo penale. Come opportunamente evidenziato dal primo Giudice, sebbene la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 cod. proc. pen. non abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile di risarcimento del danno, la stessa può assurgere una sua autonoma valenza quale indizio. Difatti, “la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con sentenza di patteggiamento,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.” (cfr., ex multis, Cass. civ.,
Sez. III, n. 31010/2023).
In definitiva, la sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. costituisce prova atipica, alla stregua di indizio utilizzabile congiuntamente ad altri se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 2729 cod. civ., atteso che la sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, ossia l'art. 445 cod. proc. pen. (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, n. 20170/2018).
Ciò posto, deve evidenziarsi che il Pubblico Ministero aveva disposto consulenza tecnica, incaricando l'esperto di ricostruire la dinamica dell'incidente e le condotte di guida tenute da entrambi i conducenti, e su di essa si basa all'evidenza la sentenza penale.
Nella relazione tecnica, si rinviene precisa indicazione dello stato dei luoghi e delle caratteristiche della strada ove si è verificato l'evento, trattandosi di un rettilineo pianeggiante in buone condizioni d'uso e di manutenzione con la presenza di pubblica illuminazione ed assoggettamento al limite massimo di velocità di 50 km/h essendo un centro abitato. Il consulente ha poi analizzato le caratteristiche dei veicoli coinvolti, con le relative deformazioni conseguenti all'evento e le posizioni statiche finali, evidenziando che: l'autovettura condotta dalla è stata trovata “in posizione trasversale al Pt_16
maggior asse stradale, quasi al centro della carreggiata e con la maggior sagoma ad occupare la corsia opposta”, mentre il motociclo “riverso sul fianco sinistro, parallelo al maggior asse stradale con la parte anteriore incastrata sul sottoporta di sinistra dell'autovettura”. L'esperto ha dato altresì atto dell'uso del casco da parte del e Parte_2
del rinvenimento sul manto stradale di una traccia di frenata estesa per mt. 3,40 posta a carico del motociclo.
In ultimo, sempre nella relazione è stata ricostruita, con ragionevole approssimazione, la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 velocità di percorrenza assunta dai due mezzi coinvolti.
In particolare, si legge che “assunta pari a zero (al massimo qualche unità) la velocità dell'autovettura dato che la stessa stava eseguendo una inversione di marcia e si trovava perfettamente ortogonale al senso di arrivo del motociclista […], gli effetti dell'urto restano a carico della velocità di transito del motociclista”. Ebbene, il consulente, tenendo in debita considerazione lo spazio di frenata/scarrocciamento aumentato del lavoro spesosi in reciproche deformazioni in uno al peso dei mezzi e del conducente, ha stimato la velocità del pari a qualche unità superiore rispetto ai 50 km/h. Parte_2
Conclusivamente, ha rilevato che: «[…] l'evento è addebitabile a comportamenti posti in capo alla condotta di guida di entrambi gli attori dell'evento. In via principale a carico della per aver disatteso la norma di cui all'art. 154/1° lettera a). Nella condotta Pt_16
di guida sono ravvisabili elementi di imprudenza e negligenza. In via molto residuale a carico di per aver disatteso la norma di cui all'art. 141/3°. Non può non Controparte_5
evidenziarsi come l'inversione di marcia sia stata compiuta dall'indagata quando il motociclista si trovava molto prossimo alla sezione stradale dell'urto. Ne consegue che anche una velocità più moderata del motociclo (poniamo 40 – 45 km/h) non avrebbe diversamente riscritto l'evento […]» (cfr. documentazione processo penale agli atti).
In sostanza, dall'espletamento degli accertamenti tecnici è emerso un coinvolgimento del nella produzione degli effetti del sinistro, non avendo egli mantenuto una Parte_2
velocità moderata e adeguata alle condizioni stradali ed ambientali allora presenti. Infatti, se è indubbia la responsabilità della nella causazione del sinistro mortale, Pt_16
essendosi la stessa immessa nel flusso della circolazione effettuando un'inversione a “U” senza dare precedenza ai veicoli in transito, ciò non esclude in radice l'eventuale concorso del . Parte_2
In materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, infatti, in base all'art. 2054
II co. cod. civ., l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico
(Cass. civ., Sez. III, n. 21056/2004).
È evidente come l'affermazione di tale principio, nella pratica, comporti che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto (ad esempio, per circolazione nella corsia riservata ai veicoli procedenti nell'opposto senso di marcia, oppure per violazione delle regole sulla precedenza), si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato, dalla particolare regola di cui all'art. 2054 c.c., di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza (Cass. civ., Sez. III, n. 13271/2016; Cass. civ., Sez. III, n. 9241/2016).
Difatti, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro. L'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza (come verificatosi nel caso di specie), non dispensa l'organo giudicante dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. civ., Sez. III, n. 6559/2013).
In sostanza, in tema di presunzione di pari colpa, la giurisprudenza di legittimità ha fissato alcuni punti fermi che possono essere così sintetizzati: 1) l'art. 2054 cod. civ. trova applicazione non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro e sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno. La conseguenza che se ne trae è che, in tutti i casi in cui l'atto generatore del sinistro sia ignoto, causa presunta dell'evento sono nella stessa misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se uno soltanto di essi abbia riportato danni;
2) la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 presunzione opera in via sussidiaria, cioè solo qualora non si provi la diversa incidenza dei fattori causali concorrenti, la colpa esclusiva dell'altro conducente o la ricorrenza di altra causa sopravvenuta interruttiva del nesso causale;
3) l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico.
Nel caso in esame, le considerazioni sin qui esposte impediscono di ritenere provata una forma di responsabilità esclusiva in capo a in ordine alla causazione dell'evento Pt_16
mortale, non essendo stata fornita la prova contraria richiesta espressamente dall'art. 2054, co. II, cod. civ. al fine di vincere la suddetta presunzione relativa. In definitiva, in assenza di elementi comprovanti l'esatta dinamica dell'incidente stradale, non può che riconoscersi un limitato e residuale profilo di colpa addebitabile a , non Controparte_5
essendosi integralmente attenuto alle norme sulla circolazione stradale (specie a quella di cui all'art. 141 C.d.S.) e a quelle della comune prudenza.
Vi è comunque da considerare che la presunzione di cui all'art. 2054 cod. civ. non impedisce di graduare, anche in caso di concorso di responsabilità, le percentuali imputabili a ciascun conducente in misura diversa da quella paritetica (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, n. 9040/2010).
Pertanto, accanto alla prevalente, ma non anche esclusiva, responsabilità della , Pt_16
la residuale responsabilità del può quantificarsi in una misura pari al 15%, così Parte_2
come condivisibilmente già affermato dal Giudice di prime cure. Risultano quindi infondate le censure prospettate con tale motivo di gravame dagli appellanti principali e, al contempo, vanno rigettate sia la richiesta istruttoria di consulenza tecnica d'ufficio avanzata dall'appellante incidentale che la richiesta di ammissione della prova per testi avanzata dall'appellante principale. Invero, il consulente tecnico del Pubblico Ministero, rispondendo con elaborato coerente e lineare, logicamente sviluppato e pienamente esaustivo rispetto ai quesiti proposti, ha condotto un'attenta analisi per verificare la dinamica dell'accaduto e i profili di colpa eventualmente addebitabili ai soggetti coinvolti. L'espletamento di un accertamento tecnico d'ufficio in sede civile sarebbe,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 dunque, superfluo, perché, a distanza di anni e in assenza di ulteriori elementi valorizzabili (diversi ed ultronei rispetto a quelli già tenuti opportunamente in considerazione dal consulente tecnico di parte del Pubblico Ministero), non potrebbe portare ad alcun risultato utile. Così come ridondante sarebbe sentire il consulente tecnico sui capitoli di prova richiesti dall'appellante principale, in ragione della dettagliata, approfondita ed esauriente relazione tecnica agli atti.
Venendo al secondo motivo dell'appello principale, i fratelli e le sorelle di CP_5
lamentano l'esiguità del quantum accordato a titolo di danno da perdita del
[...]
rapporto parentale, limitato a soli € 50.000,00 (importo poi decurtato del 15 % in base alla percentuale di responsabilità imputata e riconosciuta al e, dunque, pari ad € Parte_2
42.500,00) dal giudice di primo grado.
In particolare, i non muovono alcun tipo di censura in merito al criterio Parte_2
adottato dal Tribunale di Marsala ai fini della liquidazione del danno risarcibile, ossia le
Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano del
2018 (questione divenuta, dunque, incontrovertibile nel presente grado di giudizio), ma lamentano la non corretta valutazione dell'intenso legame affettivo intercorrente tra i fratelli/sorelle ai fini della giusta determinazione del quantum.
Secondo quanto affermato dagli appellanti, infatti, , dopo la morte del Controparte_5
padre, essendo il più grande tra i figli per età, avrebbe costituito il punto di riferimento sia per la madre rimasta vedova che per ognuno dei propri fratelli/sorelle e dei nipoti.
Circostanza confermata (e non correttamente valorizzata dal Giudice di primo grado, secondo la prospettiva degli appellanti) dai testi escussi nel corso del giudizio di primo grado, ossia e i quali hanno dichiarato che i fratelli Testimone_2 Testimone_3
trascorrevano diverso tempo assieme, in particolare in occasione di festività o di eventi religiosi.
Al contempo, il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato l'incidenza della grave perdita sull'integrità psicofisica di ciascuno dei fratelli e delle sorelle soffermandosi soltanto su alcune delle emergenze e, quindi, limitando il quantum senza
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13 un'adeguata personalizzazione.
Così sintetizzate le ragioni poste a fondamento della chiesta rivisitazione, in aumento, del quantum, occorre preliminarmente volgere l'attenzione sul danno da c.d. perdita del rapporto parentale. Quest'ultimo può essere provato, pur senza automatismi non essendo un danno in re ipsa, anche a mezzo di presunzioni, risultando quale dato normale e probabile la ricorrenza, a seguito della privazione del rapporto familiare, di ripercussioni negative nella comune vita di relazione (cfr. Cassazione civile, sez. III, n. 13546/2006).
Da Cassazione civile sez. III 30/08/2022 n. 25541 si ricava che il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del c.d. danno in re ipsa che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione.
In altre parole, il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., e si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., in raccordo con le suindicate norme della Costituzione (cfr. pure Cass. civ. Sez.
III n. 15760/2006), affiancandosi al danno morale.
Ancora la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, n. 2557/2011) ha evidenziato che “il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta
l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 14 esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto
l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e
30 Cost.. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 cod. pen. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.”.
La relativa liquidazione, poi, non può che avvenire unitariamente (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., n. 26972/2008), in base ad una valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di quest'ultimi, rimaste definitivamente compromesse. Da tutte tali considerazioni, e in base alla relazione di parentela, può riconoscersi il danno non patrimoniale “riflesso” (morale ed esistenziale, o, meglio, relativo alla perdita del rapporto parentale) richiesto.
Per quanto attiene alla liquidazione, questo danno sfugge, in virtù del suo contenuto etico, ad una precisa quantificazione ed è, come appena detto, di natura essenzialmente equitativa. Deve tenersi conto, altresì, dell'esigenza di una razionale correlazione tra l'entità oggettiva del danno (specie se destinato a protrarsi nel tempo) e l'equivalente pecuniario, in modo che questo, tenuto conto del potere di acquisto della moneta, mantenga la sua connessione con l'entità e la natura del danno da risarcire, e non rappresenti un mero simulacro o una parvenza di risarcimento (cfr. Cass. civ., sez. III, n.
4671/1996).
È necessario, però, fare ricorso a un criterio che, pur rimanendo essenzialmente
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 15 equitativo, offra un parametro di riferimento concreto, anche in relazione all'esigenza di indicare gli estremi logico-giuridici e fattuali che hanno guidato la quantificazione: si liquida, allora, sulla base del criterio tabellare (in uso al tempo della decisione di primo grado), ovvero le cd. Tabelle di Milano di risarcimento del danno alla persona, che evoca buona parte della giurisprudenza del Supremo Collegio, e nel caso di specie risultano già applicate in prime cure e richiamate dagli stessi appellanti - ovviamente, non venendo in rilievo tabelle di legge -.
Il danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) costituisce una categoria di danno unitaria, che deve ricomprendere tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 4043/2013), da liquidarsi, dunque, in modo omnicomprensivo, evitando duplicazioni risarcitorie (Cass. civ., Sez. III, n. 9320/2015).
Ancora il Supremo Collegio ha evidenziato (cfr. Cass. civ., Sez. III n. 2167/2016) quanto segue: “fondamentale è che, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, esso si prospetti idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità,
e che il giudice dia adeguatamente conto in motivazione del processo logico al riguardo seguito, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato […], al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità. I criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono essere dunque idonei a consentire la c.d. personalizzazione del danno
[…] al fine di addivenirsi ad una liquidazione congrua, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale […]. I criteri da adottarsi al riguardo debbono consentire pertanto una valutazione che sia equa, e cioè adeguata e proporzionata […], in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato, a tale stregua pertanto del pari aliena da duplicazioni risarcitorie […], in ossequio al principio per il quale il danneggiante e il debitore sono tenuti al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l'inadempimento ad essi causalmente ascrivibile […].. Ne
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 16 consegue che la liquidazione di un ammontare che si prospetti non congruo rispetto al caso concreto, in quanto irragionevole e sproporzionato per difetto o per eccesso […] e pertanto sotto tale profilo non integrale, il sistema di quantificazione verrebbe per ciò stesso a palesarsi inidoneo a consentire al giudice di pervenire ad una valutazione informata ad equità, legittimando i dubbi in ordine alla sua legittimità».
In sintesi, dunque, ciò che rileva non è tanto il dato formale della tabella prescelta, quanto piuttosto quello sostanziale della congruità del risarcimento corrisposto al danneggiato.
Tornando al caso in esame, le censure proposte dagli appellanti principali non possono trovare accoglimento.
Devesi, infatti, considerare che il Tribunale ha evidentemente tenuto conto delle generiche allegazioni prospettate dagli attori e delle complessive dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del primo grado di giudizio, da cui è emerso che: dopo essersi sposato, il si è trasferito in un'altra città, facendo ritorno ogni settimana a Parte_2
Palermo per trascorrere le giornate di sabato e di domenica presso l'abitazione della madre, ove spesso si riunivano anche gli altri fratelli e sorelle per condividere dei momenti insieme. Oltre a ciò, il ha mantenuto dei rapporti frequenti con i Parte_2
fratelli e le sorelle in occasione delle festività o di eventi religiosi.
Gli elementi addotti dalle parti dimostrano, dunque, l'esistenza di un rapporto stabile, costante ed effettivo tra il defunto e le sorelle e i fratelli, ma si tratta di circostanza che potrebbe definirsi “normale” o “comune” secondo l'id quod plerumque accidit
(inserendosi nell'abituale e regolare dispiegarsi dei rapporti familiari), ma non sono tali da poter condurre a quella particolare e adeguata personalizzazione del valore del ristoro, propria invece o di situazioni di particolare stretto legame (in ipotesi ad esempio di continua convivenza) o addirittura (per volgere verso il massimo tabellare) eccezionali rispetto a situazioni comuni.
Peraltro, le richieste istruttorie avanzate dagli appellanti non possono essere accolte in quanto superflue, ripetitive e sovrabbondanti rispetto agli esiti dell'istruttoria già svolta.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 17 Invero, i capitoli di prova indicati non avrebbero potuto mutare il quadro probatorio già formatosi sui rapporti parentali.
Ancora, come detto il Tribunale ha dato conto sia del riferimento al criterio tabellare invocato dagli stessi attori, cioè le tabelle redatte dall'Osservatorio di Milano (cd. tabelle milanesi), impiegate nella versione attuale al momento della decisione (tabelle del 2018),
e della situazione peculiare della famiglia del de cuius, evincibile sia dalle complessive allegazioni sia dalla documentazione in atti: in particolare, mancanza di stabile convivenza, presenza di numerosi componenti tra madre, moglie, fratelli, sorelle, figli della moglie e nipoti. Inoltre, è da evidenziare anche la presenza di nucleo familiare proprio del de cuius, ulteriore elemento che incide sulla ricostruzione prospettata dagli appellanti.
Tutto quanto sopra rappresentato, dunque, non consente di accogliere il secondo motivo di gravame. Infatti, le Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del
Tribunale di Milano nel 2018 prevedono “a favore del fratello per la morte del fratello” una liquidazione del danno non patrimoniale in un importo compreso tra €. 24.020,00 ed
€ 144.130,00, per cui il Giudice di primo grado, alla luce di tutte le considerazioni sopraesposte, ha ritenuto equo liquidare in favore di ciascuno dei fratelli/sorelle, Parte_5
, , , e
[...] Parte_3 CP_1 Parte_1 Parte_6
, l'importo di € 50.000,00 (poi decurtato del 15% in ragione del Parte_4
concorso di colpa del ). Si tratta di un importo che rientra nella “forbice” Parte_2
indicata dalla Tabella, che si ritiene congrua e proporzionale rispetto a tutte le caratteristiche del caso di specie, non avendo le parti fornito la prova specifica necessaria ai fini di una personalizzazione del risarcimento del danno.
Con riferimento al terzo motivo del gravame principale, gli appellanti adducono che il
Tribunale di Marsala abbia errato nell'escludere il diritto al risarcimento del danno dei nipoti di , ritenendo non idonei gli elementi di prova raccolti nel corso del Controparte_5
primo grado di giudizio a comprovare l'esistenza di specifici e duraturi rapporti di costante ed effettivo legame di solidarietà tra ciascuno dei nipoti e il defunto.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 18 Questa censura merita accoglimento.
Preliminarmente va confermato che i nipoti risultano essere titolari della legittimazione attiva, diversamente da quanto eccepito dalla con appello Controparte_2
incidentale. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di sottolineare che “in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto» (cfr. Cass. civ., Sez.
III, n. 17208/2025).
Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con riferimento al rapporto intercorrente tra nipoti e nonni può trovare ovviamente applicazione anche con riferimento al legame parentale zio - nipote.
Risultano, dunque, legittimati ad agire i nipoti (1999), Parte_2 [...]
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
(2002), , , Parte_2 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, e poiché, pur non facendo parte della c.d. “famiglia
[...] Parte_14 Parte_15
naturale” e non potendo vantare un rapporto di convivenza con il de cuius, possono dimostrare di aver intrattenuto un rapporto significativo con il congiunto e di aver subito un pregiudizio grave e serio conseguentemente alla sua uccisione.
Tutte le allegazioni fornite dalle parti interessate in uno alle dichiarazioni rese dai testi hanno dimostrato l'esistenza di un intenso e costante legame affettivo tra il e i Parte_2
nipoti, anche in ragione del ruolo di punto di riferimento dallo stesso assunto a seguito
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 19 della morte del di lui padre, come emerso dalle diverse allegazioni e prove. Pertanto, deve ritenersi che i nipoti abbiano subito un grave e serio pregiudizio dalla perdita dello zio, appena sessantenne, essendo stati privati del suo affetto in modo repentino e improvviso.
Ai fini della liquidazione dei pregiudizi subiti dai nipoti, deve farsi riferimento, anche qui in difetto di criteri stabiliti dalla legge, ai parametri di cui alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano, così come espressamente richiesto dagli stessi appellanti principali.
Il riferimento, però, stante la particolarità del rapporto (zio/nipote) e che presuntivamente è notoriamente meno intenso rispetto agli altri prefigurati dalla tabella
(ad esempio, la Tabella del 2018 di Milano prevede un range per la categoria nonno/nipote), e può quindi, nella individuazione dei valori già utilizzati con la statuizione di prime cure per gli altri parenti, disattendersi il riferimento al criterio 'a punti' pure evocato dagli appellanti, e fare riferimento invece ai parametri in uso tra minimo e massimo, che offrono una stima coerente con la peculiarità del rapporto ma non distonica rispetto alle altre liquidazioni (in definitiva, risulterebbe eccessivo il riferimento ai valori indicati dagli appellanti rispetto a quanto sin qui liquidato per gli altri congiunti,
e soprattutto non aderente alla realtà di un quadro familiare molto ampio soggettivamente, in cui evidentemente si possa 'compensare' e 'sopportare' adeguatamente la perdita subita).
Il riferimento da operare è quindi alla tabella già impiegata dal Tribunale, avuto riguardo al range, da utilizzare quale parametro, che va da € 24.020,00 ad € 144.130,00 per il rapporto nonno nipote. Nel caso di specie, gli elementi già evidenziati, e cioé la presenza di una considerevole pluralità di congiunti e l'assenza di un rapporto di convivenza fanno ritenere congruo liquidare un importo pari al minimo, ossia di €
24.020,00, a cui va decurtato il 15 % in ragione del concorso di colpa imputabile al
. In definitiva, a ciascuno dei nipoti (1999), Parte_2 Parte_2 [...]
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
(2002), , , Parte_2 Parte_11 Parte_12 Parte_13
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 20 , e va riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale Pt_13 Parte_14 Parte_15
patito iure proprio l'ammontare di € 20.417,00 (24.020,00 – 15%), espresso in valuta attuale (uguale per tutti non essendo emersi, se non genericamente – il riferimento al
'battesimo' in particolare -, elementi idonei a supportare adeguata differenziazione).
Va a questo punto considerato che le somme da ultimo liquidate per ciascun nipote, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti;
tuttavia, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, a un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione;
ciò in quanto nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Al fine di conteggiare interessi e rivalutazione monetaria, in adesione all'insegnamento espresso da Cass. 17/2/1995 n. 1712 (sempre confermato e di recente ribadito da Cass. civ. sez. III 29/02/2016 n. 3894 e da Cass. civ. sez. III, 16/06/2014 n. 13653), occorre devalutare la somma dalla data della liquidazione sino al dì del fatto per poi rivalutarla alla data della statuizione, computando sulla sorte anno per anno rivalutata gli interessi moratori al saggio legale (calcolati secondo gli indici ISTAT di riferimento).
Effettuati i relativi calcolo, si ottiene l'ammontare per ciascuno di costoro di €
22.823,41 (€ 20.417,00 per capitale ed € 2.406,41 per interessi da ritardo): al relativo pagamento - oltre interessi come per legge dalla data della presente statuizione sino al soddisfo - va conclusivamente condannata l'appellata.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 21 Deve evidenziarsi che al pagamento degli importi menzionati in favore dei fratelli, sorelle e nipoti di sono tenuti, in solido tra loro, , Controparte_5 Parte_16
e il relativo assicuratore, in qualità di cessionaria Controparte_3 Controparte_2
del ramo di azienda della alla luce Controparte_6
della regola delineata dall'art. 2055, comma 1, cod. civ.
Le predette considerazioni impongono di disattendere anche il secondo motivo di appello incidentale proposto da relativo alle spese di lite. Controparte_2
Invero, dalla riforma della sentenza di primo grado in relazione alla posizione dei nipoti consegue che gli stessi non possono essere condannati alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, diversamente da quanto sostenuto e richiesto dall'appellante incidentale.
L'esito complessivo della lite impone, piuttosto, di riformare la statuizione sulle spese di lite relative al primo grado di giudizio. Invero, Controparte_2 Parte_16
e vanno condannati alla refusione delle spese di lite del primo grado Controparte_3
di giudizio, che si liquidano per tutti in complessivi € 15.350,00 in favore di Parte_2
(1999), , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, (2002), , , Parte_10 Parte_2 Parte_11 Parte_12
e oltre spese anticipate, IVA, CPA Pt_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. Vanno invece confermate nel resto le statuizioni sulle spese di lite del giudizio di primo grado.
Con riferimento al presente giudizio, l'esito della lite impone di condannare la
[...]
alla refusione delle spese di lite in favore dei nipoti CP_2 Parte_2
(1999), , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, (2002), , ,
[...] Parte_2 Parte_11 Parte_12 [...]
e mentre, nei rapporti processuali tra le altre Parte_13 Parte_14 Parte_15
parti, le spese vanno compensate in ragione della soccombenza reciproca;
la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 22 La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da , Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10
, ,
[...] Parte_2 Parte_11 [...]
, , , , Pt_12 Parte_13 CP_1 Parte_14
con atto di citazione del 29 maggio 2020, avverso la sentenza n. Parte_15
898/2019 resa dal Tribunale di Marsala il 25 ottobre 2019, e in parziale riforma di detta sentenza: condanna altresì , e Parte_16 Controparte_3 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a corrispondere in favore di (1999), , Parte_2 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10
, (2002), ,
[...] Parte_2 Parte_11
, , E Parte_12 Parte_13 Parte_14 Pt_15
l'ammontare di € 22.823,41 ciascuno, oltre interessi legali dalla data della
[...]
presente decisione e sino al soddisfo;
rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_2
AN , e a pagare, in Parte_16 Controparte_3 Controparte_2
favore dei nipoti (1999), , Parte_2 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10
, (2002), ,
[...] Parte_2 Parte_11
, , E Parte_12 Parte_13 Parte_14
le spese del primo grado di giudizio, che si liquidano per tutti in Parte_15
complessivi € 15.350,00 per compensi, oltre spese anticipate, rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge;
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 23 conferma nel resto l'impugnata sentenza.
AN alla refusione delle spese di lite del presente grado di Controparte_2
giudizio in favore di (1999), Parte_2 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 [...]
, (2002), Parte_10 Parte_2 Parte_11
, , ,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14
E , che si liquidano per tutti in complessivi € 12.200,00 per compensi, Parte_15
oltre spese anticipate, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa nei rapporti tra le altre parti le spese di lite.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per richiedere all'appellante incidentale il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 27 novembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
EP De IO ON IB RR
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. ON IB RR Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. EP De IO Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 678 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, vertente tra
, nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
), , nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), , nata a [...] il C.F._2 Parte_3
18/09/1959, (C.F.: , , nato a [...] C.F._3 Parte_4
il 05/04/1976, (C.F.: ), , nata a C.F._4 Parte_5
Palermo il 03/09/1957, (C.F.: ), , nata a C.F._5 Parte_6
Palermo il 01/07/1967, (C.F.: ), , C.F._6 Parte_7
nato a [...] il [...], (C.F.: ), C.F._7 Parte_8
, nato a [...] il [...], (C.F.: ),
[...] C.F._8
nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_9
, , nata a [...] il C.F._9 Parte_10
25/06/1993, (C.F.: , nato a C.F._10 Parte_2
Palermo il 04/08/1999, (C.F.: ), C.F._11 Parte_11
, nata a [...] il [...], (C.F.: ),
[...] C.F._12 [...]
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), Pt_12 C.F._13 [...]
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), Parte_13 C.F._14 rappresentati e difesi dall'avv. LA NOVARA DANIELA
Appellanti
E
, nata a [...] il [...], (C.F.: , CP_1 C.F._15
, nato a [...] il [...], (C.F.: ), Parte_14 C.F._16
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_15 C.F._17
rappresentati e difesi dall'avv. NAVARRA GIUSEPPE
Appellanti
CONTRO
(P.IVA in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GUALNIERA EMANUELE
Appellata e appellante incidentale
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_3
, , nata a [...] il [...], C.F._18 Parte_16
(C.F.: ), , nata a [...] il [...] C.F._19 Parte_17
(C.F.: ), , nato a [...] il [...], C.F._20 Parte_18
(C.F.: ), , nato a [...] il [...] C.F._21 Parte_19
(C.F.: ), , nata a [...] il [...] C.F._22 Parte_20
(C.F.: ), , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._23 Parte_21
, nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._24 Parte_22
), , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._25 Parte_23
), , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._26 Parte_24
), , nata a [...] il [...] C.F._27 Parte_25
(C.F. ), nato a [...] il C.F._28 Parte_26
7/10/1982 (C.F.: ), , nata a [...] C.F._29 Controparte_4
il 28/06/1989 (C.F.: ) C.F._30
Appellati contumaci
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale mortale
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 898/2019 del 25 ottobre 2019, il Tribunale di Marsala ha parzialmente accolto le domande di risarcimento del danno proposte da , Parte_20 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_6
, , , Parte_12 Parte_7 Parte_4 Parte_2 [...]
, , Parte_27 Parte_15 Parte_21 Parte_23 Parte_24 Parte_25
, ,
[...] Parte_26 Controparte_4 Parte_9 Parte_8
, , ,
[...] Parte_13 Parte_10 Parte_11
, , a seguito del sinistro stradale del 9 Parte_14 Parte_17 Parte_18 Parte_19
aprile 2015 in esito al quale aveva perso la vita il loro congiunto , Controparte_5
condannando (conducente del veicolo), Parte_16 Controparte_3
(proprietario del veicolo) e la Controparte_6
(compagnia assicurativa), in solido tra loro, a corrispondere: in favore di Parte_20
(madre di ) la somma di €. 90.896,11, oltre interessi legali dalla data della Controparte_5
decisione di primo grado sino al soddisfo;
in favore di (moglie del defunto) Parte_17
la somma di € 90.896,11, oltre interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo,
e l'ulteriore somma di € 4.413,99, oltre interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo;
in favore di , , , Parte_1 Parte_5 Parte_3 Parte_4
, e di (fratelli/sorelle del defunto) la somma di €
[...] Parte_6 CP_1
25.464,75, ciascuno, oltre interessi legali dalla data della decisione e sino al soddisfo;
in favore di (figlio della moglie del defunto) la somma di € 155.369,38, oltre Parte_18
interessi legali dalla data della decisione e fino al soddisfo integrale.
Avverso tale decisione hanno proposto gravame, con atto di citazione del 29 maggio
2020, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_2 Parte_11
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 , , , Pt_11 Parte_12 Parte_13 CP_1 Parte_14 Pt_15
contestando la statuizione per diverse ragioni e riproponendo essenzialmente le
[...]
argomentazioni già spese in prime cure.
Costituendosi (cessionaria del ramo di azienda della originaria Controparte_2
convenuta e, dunque, nella qualità di Controparte_6
successore a titolo particolare nel diritto controverso) ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto, proponendo contestualmente appello incidentale con riferimento alla statuizione sulle spese di lite del primo grado di giudizio.
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 19 giugno 2025 di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: appellanti: “riportandosi a tutto quanto chiesto e dedotto in atto d'appello, nelle note di trattazione scritta depositate in data 02-03/03/2021 in sostituzione dell'udienza del
19/03/2021 e nei verbali di udienza, i cui contenuti sono da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti, contestando in toto quanto dedotto ed eccepito dalla CP_2
quale cessionaria e successore a titolo particolare nel diritto controverso della
[...]
nella rispettiva comparsa di Controparte_6
costituzione e risposta perché del tutto infondato in fatto ed in diritto, con le presenti note di trattazione scritta, autorizzate con decreto del 06/12/2024 comunicato in data
20/05/2025: 1) si contesta fermamente, anche in questa sede, l'eccepito difetto di legittimazione attiva dei nipoti del de cuius (Sig.ri – 1999, Parte_2 [...]
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
2002, , , Controparte_7 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, e , oggetto, oltretutto, di richiesta incidentale di
[...] Parte_14 Parte_15
riforma della sentenza di primo grado in ordine alle spese di lite, per le ragioni ampiamente esposte nelle note di trattazione scritte in sostituzione di udienza depositate in data 02-03/03/2021. 2) tenuto conto che – come più volte evidenziato in atto d'appello
e nelle note di trattazione scritte in sostituzione di udienza depositate in data 02-
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 03/03/2021 – il Giudice di prime cure ha totalmente omesso di esprimersi sui capitoli di prova richiesti dalla Sig.ra in memoria ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c. del CP_1
29/04/2017 (cfr. ordinanza del 23/11/2017), nonostante il rispettivo procuratore avv.
Navarra abbia riproposto e coltivato la richiesta istruttoria in sede di ogni successiva udienza (cfr. verbali di udienza del 13/02/2018, del 20/03/2018, del 10/04/2018, del
22/05/2018 e del 06/11/2018) e che le predette istanze istruttorie – e, segnatamente, i capitoli indicati ai nn. da 8 a 16 nella memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. – avrebbero di certo rafforzato la prova del legame affettivo e la durevole frequentazione tra il de cuius e i fratelli/sorelle e, pertanto, sarebbero risultate rilevanti nell'economia della decisione ai fini di una corretta quantificazione del risarcimento del danno, nonché rilevanti al fine di confermare l'intensità del legame affettivo tra il de cuius e i nipoti e, dunque, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in favore anche di questi ultimi, si insiste nella richiesta di ammissione della prova per testi formulata nella memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. del 29/04/2017 della Sig.ra e, CP_1
specificamente: - con il Dott. Luigi Simonetto sui capitoli indicati dal n. 1) al n. 7), sulla dinamica del sinistro;
con la Sig.ra sui capitoli indicati dal n. 8) al n. 15) Parte_28
sulla sussistenza del legame affettivo;
- con il Sig. sul capitolo indicato al CP_8
n. 8) e ai nn. da 11) a 15) sulla sussistenza del legame affettivo;
- con la Sig.ra Pt_29
sui capitoli indicati ai nn. 9), 10) e 16) sulla sussistenza del legame affettivo. Ci si
[...]
oppone, anche in questa sede, alla richiesta di CTU formulata dalla Compagnia di assicurazioni in comparsa di costituzione e risposta in quanto del tutto inconferente e ininfluente, attesa la presenza, agli atti del giudizio, della “Relazione di Incidente
Stradale” redatta dai Carabinieri della Compagnia di Marsala intervenuti nell'immediatezza dei fatti, con allegati rilievi planimetrici, fotografici e descrizione della dinamica, nonché della relazione peritale redatta dal Dott. Luigi Simonetto il quale, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, possiede comprovata esperienza nel settore, essendo iscritto come CTU al n. 1 dell'Albo della Procura di Marsala e da questa ritenuto idoneo. Si insiste nell'accoglimento delle conclusioni come rassegnate
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 nell'atto di citazione in appello.”; appellata-appellante incidentale: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO, nel merito: ritenere e dichiarare infondato il proposto appello principale e condannare controparte alla refusione delle spese di lite del presente giudizio;
ritenere e dichiarare fondato il proposto appello incidentale e, quindi, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei Sig. cl. 2002, e Parte_2 Parte_12 Parte_7
, cl. 1999, cl. 1994,
[...] Parte_2 Parte_15 Parte_8 [...]
, , e Parte_13 Parte_2 Parte_10 Parte_11 Parte_14
sia, condannandoli in ogni caso alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio per le argomentazioni di cui in narrativa;
in via istruttoria: si chiede che venga disposta C.T.U. cinematica-dinamica con un esperto Ingegnere per la ricostruzione cinematica e dinamica del sinistro, quantificando la velocità di percorrenza del motociclo ed, ove possibile, verificare il comportamento automobilistico tenuto dei conducenti alla luce delle norme di comportamento stradale. Pertanto, si insiste nell'ammissione della chiesta CTU, opponendosi alla richiesta di ammissioni delle contrarie prove orali perché inconducenti ed inammissibili”.
Indi, con ordinanza del 27 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, la vicenda processuale trae origine dal sinistro stradale occorso il 9 aprile 2015, in Marsala contrada Berbaro alle ore 17:35 circa, allorquando , alla guida di un motociclo Yamaha modello Xmax, tg. Controparte_5
“DP37165”, impattò contro l'autovettura Dacia Sandero, tg. “EM164DZ”, condotta da e, per effetto del violento impatto, subì lesioni tali da comportarne il Parte_16
decesso.
Nel dettaglio, dal rapporto sulla dinamica dell'incidente redatto dalla Polizia Giudiziaria intervenuta sui luoghi si evince quanto segue: dopo aver sostato sulla destra della
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 carreggiata, aveva ripreso la marcia, immettendosi all'interno del flusso della Pt_16
circolazione e tentando, al contempo, di effettuare un'inversione di marcia (manovra a
“U”) senza dare la dovuta precedenza ai veicoli in movimento e, in particolare, senza accorgersi del sopraggiungere del motociclo condotto da;
quest'ultimo, Controparte_5
vistosi occupare la carreggiata dalla detta vettura, aveva tentato di arrestare il motociclo, finendo, però, per impattare contro la vettura e per perdere la vita all'istante.
A seguito del sinistro stradale, la è stata sottoposta a processo penale per i reati Pt_16
di cui agli artt. 589, co. 1 e 2, cod. pen. e 154, co. 1 lett. a), C.d.S. (d.lgs. n. 285/1992), conclusosi con sentenza n. 225/2015 di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Marsala il 18 novembre 2015.
Ciò premesso, venendo ai motivi di appello, questi solo in parte sono fondati.
Invero, col primo motivo, i congiunti di ritengono che il giudice di Controparte_5
prime cure abbia erra to nel non riconoscere la sussistenza di una responsabilità esclusiva in capo a in ordine alla causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054 Parte_16
cod. civ., con conseguente esclusione di qualsivoglia profilo concorsuale di colpa imputabile al de cuius.
Specificatamente, il Giudice di primo grado ha ritenuto sussistere un limitato e residuale profilo di colpa, quantificato nella misura del 15%, imputabile al , per non aver Parte_2
fornito idonea prova di essersi attenuto alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza.
Ebbene, tale censura non può trovare accoglimento, alla luce delle seguenti sintetiche considerazioni. In tema di responsabilità per il danno cagionato dalla circolazione dei veicoli, il secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. sancisce che, nel caso di scontro tra veicoli, debba presumersi, sino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a cagionare il danno. La giurisprudenza di legittimità ha specificato, peraltro, che la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti costituisce un criterio di distribuzione della responsabilità, che opera sul presupposto dell'impossibilità
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 1317/2006).
Sul punto, appare imprescindibile evidenziare che il Giudice di prime cure ha condotto un'attenta ed accurata analisi in ordine alla responsabilità nella causazione dell'evento mortale alla luce delle risultanze fattuali, investigative ed istruttorie emerse sia nell'ambito del processo civile che nell'ambito del giudizio penale.
Dalla relazione sull'incidente stradale redatta dalla Legione Carabinieri “Sicilia” –
Compagnia di Marsala agli atti emerge un dato inequivocabile (non smentito, peraltro, nemmeno dalle parti in causa), ossia l'assenza di soggetti informati (diversi e ulteriori rispetto ai protagonisti della vicenda) in grado di poter riferire circostanze utili ai fini della corretta ricostruzione della dinamica che ha condotto all'evento infausto.
ha reso spontanee dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria intervenuta, Parte_16
evidenziando di non essersi avveduta del centauro se non al momento dell'urto. Analoghe dichiarazioni sono state rese da (sorella dell'appellato Testimone_1 CP_3
e passeggera dell'autovettura Dacia Sandero condotta da al
[...] Parte_16
momento del sinistro), escussa nel corso del giudizio civile di primo grado.
In assenza di ulteriori elementi valorizzabili, appare imprescindibile tenere in debita considerazione le risultanze emerse in seno al processo penale. Come opportunamente evidenziato dal primo Giudice, sebbene la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 cod. proc. pen. non abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile di risarcimento del danno, la stessa può assurgere una sua autonoma valenza quale indizio. Difatti, “la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con sentenza di patteggiamento,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.” (cfr., ex multis, Cass. civ.,
Sez. III, n. 31010/2023).
In definitiva, la sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. costituisce prova atipica, alla stregua di indizio utilizzabile congiuntamente ad altri se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 2729 cod. civ., atteso che la sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, ossia l'art. 445 cod. proc. pen. (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, n. 20170/2018).
Ciò posto, deve evidenziarsi che il Pubblico Ministero aveva disposto consulenza tecnica, incaricando l'esperto di ricostruire la dinamica dell'incidente e le condotte di guida tenute da entrambi i conducenti, e su di essa si basa all'evidenza la sentenza penale.
Nella relazione tecnica, si rinviene precisa indicazione dello stato dei luoghi e delle caratteristiche della strada ove si è verificato l'evento, trattandosi di un rettilineo pianeggiante in buone condizioni d'uso e di manutenzione con la presenza di pubblica illuminazione ed assoggettamento al limite massimo di velocità di 50 km/h essendo un centro abitato. Il consulente ha poi analizzato le caratteristiche dei veicoli coinvolti, con le relative deformazioni conseguenti all'evento e le posizioni statiche finali, evidenziando che: l'autovettura condotta dalla è stata trovata “in posizione trasversale al Pt_16
maggior asse stradale, quasi al centro della carreggiata e con la maggior sagoma ad occupare la corsia opposta”, mentre il motociclo “riverso sul fianco sinistro, parallelo al maggior asse stradale con la parte anteriore incastrata sul sottoporta di sinistra dell'autovettura”. L'esperto ha dato altresì atto dell'uso del casco da parte del e Parte_2
del rinvenimento sul manto stradale di una traccia di frenata estesa per mt. 3,40 posta a carico del motociclo.
In ultimo, sempre nella relazione è stata ricostruita, con ragionevole approssimazione, la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 velocità di percorrenza assunta dai due mezzi coinvolti.
In particolare, si legge che “assunta pari a zero (al massimo qualche unità) la velocità dell'autovettura dato che la stessa stava eseguendo una inversione di marcia e si trovava perfettamente ortogonale al senso di arrivo del motociclista […], gli effetti dell'urto restano a carico della velocità di transito del motociclista”. Ebbene, il consulente, tenendo in debita considerazione lo spazio di frenata/scarrocciamento aumentato del lavoro spesosi in reciproche deformazioni in uno al peso dei mezzi e del conducente, ha stimato la velocità del pari a qualche unità superiore rispetto ai 50 km/h. Parte_2
Conclusivamente, ha rilevato che: «[…] l'evento è addebitabile a comportamenti posti in capo alla condotta di guida di entrambi gli attori dell'evento. In via principale a carico della per aver disatteso la norma di cui all'art. 154/1° lettera a). Nella condotta Pt_16
di guida sono ravvisabili elementi di imprudenza e negligenza. In via molto residuale a carico di per aver disatteso la norma di cui all'art. 141/3°. Non può non Controparte_5
evidenziarsi come l'inversione di marcia sia stata compiuta dall'indagata quando il motociclista si trovava molto prossimo alla sezione stradale dell'urto. Ne consegue che anche una velocità più moderata del motociclo (poniamo 40 – 45 km/h) non avrebbe diversamente riscritto l'evento […]» (cfr. documentazione processo penale agli atti).
In sostanza, dall'espletamento degli accertamenti tecnici è emerso un coinvolgimento del nella produzione degli effetti del sinistro, non avendo egli mantenuto una Parte_2
velocità moderata e adeguata alle condizioni stradali ed ambientali allora presenti. Infatti, se è indubbia la responsabilità della nella causazione del sinistro mortale, Pt_16
essendosi la stessa immessa nel flusso della circolazione effettuando un'inversione a “U” senza dare precedenza ai veicoli in transito, ciò non esclude in radice l'eventuale concorso del . Parte_2
In materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, infatti, in base all'art. 2054
II co. cod. civ., l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico
(Cass. civ., Sez. III, n. 21056/2004).
È evidente come l'affermazione di tale principio, nella pratica, comporti che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto (ad esempio, per circolazione nella corsia riservata ai veicoli procedenti nell'opposto senso di marcia, oppure per violazione delle regole sulla precedenza), si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato, dalla particolare regola di cui all'art. 2054 c.c., di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza (Cass. civ., Sez. III, n. 13271/2016; Cass. civ., Sez. III, n. 9241/2016).
Difatti, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro. L'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza (come verificatosi nel caso di specie), non dispensa l'organo giudicante dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. civ., Sez. III, n. 6559/2013).
In sostanza, in tema di presunzione di pari colpa, la giurisprudenza di legittimità ha fissato alcuni punti fermi che possono essere così sintetizzati: 1) l'art. 2054 cod. civ. trova applicazione non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro e sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno. La conseguenza che se ne trae è che, in tutti i casi in cui l'atto generatore del sinistro sia ignoto, causa presunta dell'evento sono nella stessa misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se uno soltanto di essi abbia riportato danni;
2) la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 presunzione opera in via sussidiaria, cioè solo qualora non si provi la diversa incidenza dei fattori causali concorrenti, la colpa esclusiva dell'altro conducente o la ricorrenza di altra causa sopravvenuta interruttiva del nesso causale;
3) l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico.
Nel caso in esame, le considerazioni sin qui esposte impediscono di ritenere provata una forma di responsabilità esclusiva in capo a in ordine alla causazione dell'evento Pt_16
mortale, non essendo stata fornita la prova contraria richiesta espressamente dall'art. 2054, co. II, cod. civ. al fine di vincere la suddetta presunzione relativa. In definitiva, in assenza di elementi comprovanti l'esatta dinamica dell'incidente stradale, non può che riconoscersi un limitato e residuale profilo di colpa addebitabile a , non Controparte_5
essendosi integralmente attenuto alle norme sulla circolazione stradale (specie a quella di cui all'art. 141 C.d.S.) e a quelle della comune prudenza.
Vi è comunque da considerare che la presunzione di cui all'art. 2054 cod. civ. non impedisce di graduare, anche in caso di concorso di responsabilità, le percentuali imputabili a ciascun conducente in misura diversa da quella paritetica (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, n. 9040/2010).
Pertanto, accanto alla prevalente, ma non anche esclusiva, responsabilità della , Pt_16
la residuale responsabilità del può quantificarsi in una misura pari al 15%, così Parte_2
come condivisibilmente già affermato dal Giudice di prime cure. Risultano quindi infondate le censure prospettate con tale motivo di gravame dagli appellanti principali e, al contempo, vanno rigettate sia la richiesta istruttoria di consulenza tecnica d'ufficio avanzata dall'appellante incidentale che la richiesta di ammissione della prova per testi avanzata dall'appellante principale. Invero, il consulente tecnico del Pubblico Ministero, rispondendo con elaborato coerente e lineare, logicamente sviluppato e pienamente esaustivo rispetto ai quesiti proposti, ha condotto un'attenta analisi per verificare la dinamica dell'accaduto e i profili di colpa eventualmente addebitabili ai soggetti coinvolti. L'espletamento di un accertamento tecnico d'ufficio in sede civile sarebbe,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 dunque, superfluo, perché, a distanza di anni e in assenza di ulteriori elementi valorizzabili (diversi ed ultronei rispetto a quelli già tenuti opportunamente in considerazione dal consulente tecnico di parte del Pubblico Ministero), non potrebbe portare ad alcun risultato utile. Così come ridondante sarebbe sentire il consulente tecnico sui capitoli di prova richiesti dall'appellante principale, in ragione della dettagliata, approfondita ed esauriente relazione tecnica agli atti.
Venendo al secondo motivo dell'appello principale, i fratelli e le sorelle di CP_5
lamentano l'esiguità del quantum accordato a titolo di danno da perdita del
[...]
rapporto parentale, limitato a soli € 50.000,00 (importo poi decurtato del 15 % in base alla percentuale di responsabilità imputata e riconosciuta al e, dunque, pari ad € Parte_2
42.500,00) dal giudice di primo grado.
In particolare, i non muovono alcun tipo di censura in merito al criterio Parte_2
adottato dal Tribunale di Marsala ai fini della liquidazione del danno risarcibile, ossia le
Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano del
2018 (questione divenuta, dunque, incontrovertibile nel presente grado di giudizio), ma lamentano la non corretta valutazione dell'intenso legame affettivo intercorrente tra i fratelli/sorelle ai fini della giusta determinazione del quantum.
Secondo quanto affermato dagli appellanti, infatti, , dopo la morte del Controparte_5
padre, essendo il più grande tra i figli per età, avrebbe costituito il punto di riferimento sia per la madre rimasta vedova che per ognuno dei propri fratelli/sorelle e dei nipoti.
Circostanza confermata (e non correttamente valorizzata dal Giudice di primo grado, secondo la prospettiva degli appellanti) dai testi escussi nel corso del giudizio di primo grado, ossia e i quali hanno dichiarato che i fratelli Testimone_2 Testimone_3
trascorrevano diverso tempo assieme, in particolare in occasione di festività o di eventi religiosi.
Al contempo, il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato l'incidenza della grave perdita sull'integrità psicofisica di ciascuno dei fratelli e delle sorelle soffermandosi soltanto su alcune delle emergenze e, quindi, limitando il quantum senza
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13 un'adeguata personalizzazione.
Così sintetizzate le ragioni poste a fondamento della chiesta rivisitazione, in aumento, del quantum, occorre preliminarmente volgere l'attenzione sul danno da c.d. perdita del rapporto parentale. Quest'ultimo può essere provato, pur senza automatismi non essendo un danno in re ipsa, anche a mezzo di presunzioni, risultando quale dato normale e probabile la ricorrenza, a seguito della privazione del rapporto familiare, di ripercussioni negative nella comune vita di relazione (cfr. Cassazione civile, sez. III, n. 13546/2006).
Da Cassazione civile sez. III 30/08/2022 n. 25541 si ricava che il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del c.d. danno in re ipsa che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione.
In altre parole, il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., e si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., in raccordo con le suindicate norme della Costituzione (cfr. pure Cass. civ. Sez.
III n. 15760/2006), affiancandosi al danno morale.
Ancora la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, n. 2557/2011) ha evidenziato che “il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta
l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 14 esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto
l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e
30 Cost.. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 cod. pen. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.”.
La relativa liquidazione, poi, non può che avvenire unitariamente (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., n. 26972/2008), in base ad una valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di quest'ultimi, rimaste definitivamente compromesse. Da tutte tali considerazioni, e in base alla relazione di parentela, può riconoscersi il danno non patrimoniale “riflesso” (morale ed esistenziale, o, meglio, relativo alla perdita del rapporto parentale) richiesto.
Per quanto attiene alla liquidazione, questo danno sfugge, in virtù del suo contenuto etico, ad una precisa quantificazione ed è, come appena detto, di natura essenzialmente equitativa. Deve tenersi conto, altresì, dell'esigenza di una razionale correlazione tra l'entità oggettiva del danno (specie se destinato a protrarsi nel tempo) e l'equivalente pecuniario, in modo che questo, tenuto conto del potere di acquisto della moneta, mantenga la sua connessione con l'entità e la natura del danno da risarcire, e non rappresenti un mero simulacro o una parvenza di risarcimento (cfr. Cass. civ., sez. III, n.
4671/1996).
È necessario, però, fare ricorso a un criterio che, pur rimanendo essenzialmente
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 15 equitativo, offra un parametro di riferimento concreto, anche in relazione all'esigenza di indicare gli estremi logico-giuridici e fattuali che hanno guidato la quantificazione: si liquida, allora, sulla base del criterio tabellare (in uso al tempo della decisione di primo grado), ovvero le cd. Tabelle di Milano di risarcimento del danno alla persona, che evoca buona parte della giurisprudenza del Supremo Collegio, e nel caso di specie risultano già applicate in prime cure e richiamate dagli stessi appellanti - ovviamente, non venendo in rilievo tabelle di legge -.
Il danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) costituisce una categoria di danno unitaria, che deve ricomprendere tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 4043/2013), da liquidarsi, dunque, in modo omnicomprensivo, evitando duplicazioni risarcitorie (Cass. civ., Sez. III, n. 9320/2015).
Ancora il Supremo Collegio ha evidenziato (cfr. Cass. civ., Sez. III n. 2167/2016) quanto segue: “fondamentale è che, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, esso si prospetti idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità,
e che il giudice dia adeguatamente conto in motivazione del processo logico al riguardo seguito, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato […], al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità. I criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono essere dunque idonei a consentire la c.d. personalizzazione del danno
[…] al fine di addivenirsi ad una liquidazione congrua, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale […]. I criteri da adottarsi al riguardo debbono consentire pertanto una valutazione che sia equa, e cioè adeguata e proporzionata […], in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato, a tale stregua pertanto del pari aliena da duplicazioni risarcitorie […], in ossequio al principio per il quale il danneggiante e il debitore sono tenuti al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l'inadempimento ad essi causalmente ascrivibile […].. Ne
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 16 consegue che la liquidazione di un ammontare che si prospetti non congruo rispetto al caso concreto, in quanto irragionevole e sproporzionato per difetto o per eccesso […] e pertanto sotto tale profilo non integrale, il sistema di quantificazione verrebbe per ciò stesso a palesarsi inidoneo a consentire al giudice di pervenire ad una valutazione informata ad equità, legittimando i dubbi in ordine alla sua legittimità».
In sintesi, dunque, ciò che rileva non è tanto il dato formale della tabella prescelta, quanto piuttosto quello sostanziale della congruità del risarcimento corrisposto al danneggiato.
Tornando al caso in esame, le censure proposte dagli appellanti principali non possono trovare accoglimento.
Devesi, infatti, considerare che il Tribunale ha evidentemente tenuto conto delle generiche allegazioni prospettate dagli attori e delle complessive dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del primo grado di giudizio, da cui è emerso che: dopo essersi sposato, il si è trasferito in un'altra città, facendo ritorno ogni settimana a Parte_2
Palermo per trascorrere le giornate di sabato e di domenica presso l'abitazione della madre, ove spesso si riunivano anche gli altri fratelli e sorelle per condividere dei momenti insieme. Oltre a ciò, il ha mantenuto dei rapporti frequenti con i Parte_2
fratelli e le sorelle in occasione delle festività o di eventi religiosi.
Gli elementi addotti dalle parti dimostrano, dunque, l'esistenza di un rapporto stabile, costante ed effettivo tra il defunto e le sorelle e i fratelli, ma si tratta di circostanza che potrebbe definirsi “normale” o “comune” secondo l'id quod plerumque accidit
(inserendosi nell'abituale e regolare dispiegarsi dei rapporti familiari), ma non sono tali da poter condurre a quella particolare e adeguata personalizzazione del valore del ristoro, propria invece o di situazioni di particolare stretto legame (in ipotesi ad esempio di continua convivenza) o addirittura (per volgere verso il massimo tabellare) eccezionali rispetto a situazioni comuni.
Peraltro, le richieste istruttorie avanzate dagli appellanti non possono essere accolte in quanto superflue, ripetitive e sovrabbondanti rispetto agli esiti dell'istruttoria già svolta.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 17 Invero, i capitoli di prova indicati non avrebbero potuto mutare il quadro probatorio già formatosi sui rapporti parentali.
Ancora, come detto il Tribunale ha dato conto sia del riferimento al criterio tabellare invocato dagli stessi attori, cioè le tabelle redatte dall'Osservatorio di Milano (cd. tabelle milanesi), impiegate nella versione attuale al momento della decisione (tabelle del 2018),
e della situazione peculiare della famiglia del de cuius, evincibile sia dalle complessive allegazioni sia dalla documentazione in atti: in particolare, mancanza di stabile convivenza, presenza di numerosi componenti tra madre, moglie, fratelli, sorelle, figli della moglie e nipoti. Inoltre, è da evidenziare anche la presenza di nucleo familiare proprio del de cuius, ulteriore elemento che incide sulla ricostruzione prospettata dagli appellanti.
Tutto quanto sopra rappresentato, dunque, non consente di accogliere il secondo motivo di gravame. Infatti, le Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del
Tribunale di Milano nel 2018 prevedono “a favore del fratello per la morte del fratello” una liquidazione del danno non patrimoniale in un importo compreso tra €. 24.020,00 ed
€ 144.130,00, per cui il Giudice di primo grado, alla luce di tutte le considerazioni sopraesposte, ha ritenuto equo liquidare in favore di ciascuno dei fratelli/sorelle, Parte_5
, , , e
[...] Parte_3 CP_1 Parte_1 Parte_6
, l'importo di € 50.000,00 (poi decurtato del 15% in ragione del Parte_4
concorso di colpa del ). Si tratta di un importo che rientra nella “forbice” Parte_2
indicata dalla Tabella, che si ritiene congrua e proporzionale rispetto a tutte le caratteristiche del caso di specie, non avendo le parti fornito la prova specifica necessaria ai fini di una personalizzazione del risarcimento del danno.
Con riferimento al terzo motivo del gravame principale, gli appellanti adducono che il
Tribunale di Marsala abbia errato nell'escludere il diritto al risarcimento del danno dei nipoti di , ritenendo non idonei gli elementi di prova raccolti nel corso del Controparte_5
primo grado di giudizio a comprovare l'esistenza di specifici e duraturi rapporti di costante ed effettivo legame di solidarietà tra ciascuno dei nipoti e il defunto.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 18 Questa censura merita accoglimento.
Preliminarmente va confermato che i nipoti risultano essere titolari della legittimazione attiva, diversamente da quanto eccepito dalla con appello Controparte_2
incidentale. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di sottolineare che “in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto» (cfr. Cass. civ., Sez.
III, n. 17208/2025).
Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con riferimento al rapporto intercorrente tra nipoti e nonni può trovare ovviamente applicazione anche con riferimento al legame parentale zio - nipote.
Risultano, dunque, legittimati ad agire i nipoti (1999), Parte_2 [...]
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
(2002), , , Parte_2 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, e poiché, pur non facendo parte della c.d. “famiglia
[...] Parte_14 Parte_15
naturale” e non potendo vantare un rapporto di convivenza con il de cuius, possono dimostrare di aver intrattenuto un rapporto significativo con il congiunto e di aver subito un pregiudizio grave e serio conseguentemente alla sua uccisione.
Tutte le allegazioni fornite dalle parti interessate in uno alle dichiarazioni rese dai testi hanno dimostrato l'esistenza di un intenso e costante legame affettivo tra il e i Parte_2
nipoti, anche in ragione del ruolo di punto di riferimento dallo stesso assunto a seguito
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 19 della morte del di lui padre, come emerso dalle diverse allegazioni e prove. Pertanto, deve ritenersi che i nipoti abbiano subito un grave e serio pregiudizio dalla perdita dello zio, appena sessantenne, essendo stati privati del suo affetto in modo repentino e improvviso.
Ai fini della liquidazione dei pregiudizi subiti dai nipoti, deve farsi riferimento, anche qui in difetto di criteri stabiliti dalla legge, ai parametri di cui alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano, così come espressamente richiesto dagli stessi appellanti principali.
Il riferimento, però, stante la particolarità del rapporto (zio/nipote) e che presuntivamente è notoriamente meno intenso rispetto agli altri prefigurati dalla tabella
(ad esempio, la Tabella del 2018 di Milano prevede un range per la categoria nonno/nipote), e può quindi, nella individuazione dei valori già utilizzati con la statuizione di prime cure per gli altri parenti, disattendersi il riferimento al criterio 'a punti' pure evocato dagli appellanti, e fare riferimento invece ai parametri in uso tra minimo e massimo, che offrono una stima coerente con la peculiarità del rapporto ma non distonica rispetto alle altre liquidazioni (in definitiva, risulterebbe eccessivo il riferimento ai valori indicati dagli appellanti rispetto a quanto sin qui liquidato per gli altri congiunti,
e soprattutto non aderente alla realtà di un quadro familiare molto ampio soggettivamente, in cui evidentemente si possa 'compensare' e 'sopportare' adeguatamente la perdita subita).
Il riferimento da operare è quindi alla tabella già impiegata dal Tribunale, avuto riguardo al range, da utilizzare quale parametro, che va da € 24.020,00 ad € 144.130,00 per il rapporto nonno nipote. Nel caso di specie, gli elementi già evidenziati, e cioé la presenza di una considerevole pluralità di congiunti e l'assenza di un rapporto di convivenza fanno ritenere congruo liquidare un importo pari al minimo, ossia di €
24.020,00, a cui va decurtato il 15 % in ragione del concorso di colpa imputabile al
. In definitiva, a ciascuno dei nipoti (1999), Parte_2 Parte_2 [...]
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
(2002), , , Parte_2 Parte_11 Parte_12 Parte_13
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 20 , e va riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale Pt_13 Parte_14 Parte_15
patito iure proprio l'ammontare di € 20.417,00 (24.020,00 – 15%), espresso in valuta attuale (uguale per tutti non essendo emersi, se non genericamente – il riferimento al
'battesimo' in particolare -, elementi idonei a supportare adeguata differenziazione).
Va a questo punto considerato che le somme da ultimo liquidate per ciascun nipote, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti;
tuttavia, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, a un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione;
ciò in quanto nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Al fine di conteggiare interessi e rivalutazione monetaria, in adesione all'insegnamento espresso da Cass. 17/2/1995 n. 1712 (sempre confermato e di recente ribadito da Cass. civ. sez. III 29/02/2016 n. 3894 e da Cass. civ. sez. III, 16/06/2014 n. 13653), occorre devalutare la somma dalla data della liquidazione sino al dì del fatto per poi rivalutarla alla data della statuizione, computando sulla sorte anno per anno rivalutata gli interessi moratori al saggio legale (calcolati secondo gli indici ISTAT di riferimento).
Effettuati i relativi calcolo, si ottiene l'ammontare per ciascuno di costoro di €
22.823,41 (€ 20.417,00 per capitale ed € 2.406,41 per interessi da ritardo): al relativo pagamento - oltre interessi come per legge dalla data della presente statuizione sino al soddisfo - va conclusivamente condannata l'appellata.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 21 Deve evidenziarsi che al pagamento degli importi menzionati in favore dei fratelli, sorelle e nipoti di sono tenuti, in solido tra loro, , Controparte_5 Parte_16
e il relativo assicuratore, in qualità di cessionaria Controparte_3 Controparte_2
del ramo di azienda della alla luce Controparte_6
della regola delineata dall'art. 2055, comma 1, cod. civ.
Le predette considerazioni impongono di disattendere anche il secondo motivo di appello incidentale proposto da relativo alle spese di lite. Controparte_2
Invero, dalla riforma della sentenza di primo grado in relazione alla posizione dei nipoti consegue che gli stessi non possono essere condannati alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, diversamente da quanto sostenuto e richiesto dall'appellante incidentale.
L'esito complessivo della lite impone, piuttosto, di riformare la statuizione sulle spese di lite relative al primo grado di giudizio. Invero, Controparte_2 Parte_16
e vanno condannati alla refusione delle spese di lite del primo grado Controparte_3
di giudizio, che si liquidano per tutti in complessivi € 15.350,00 in favore di Parte_2
(1999), , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, (2002), , , Parte_10 Parte_2 Parte_11 Parte_12
e oltre spese anticipate, IVA, CPA Pt_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. Vanno invece confermate nel resto le statuizioni sulle spese di lite del giudizio di primo grado.
Con riferimento al presente giudizio, l'esito della lite impone di condannare la
[...]
alla refusione delle spese di lite in favore dei nipoti CP_2 Parte_2
(1999), , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, (2002), , ,
[...] Parte_2 Parte_11 Parte_12 [...]
e mentre, nei rapporti processuali tra le altre Parte_13 Parte_14 Parte_15
parti, le spese vanno compensate in ragione della soccombenza reciproca;
la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 22 La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da , Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10
, ,
[...] Parte_2 Parte_11 [...]
, , , , Pt_12 Parte_13 CP_1 Parte_14
con atto di citazione del 29 maggio 2020, avverso la sentenza n. Parte_15
898/2019 resa dal Tribunale di Marsala il 25 ottobre 2019, e in parziale riforma di detta sentenza: condanna altresì , e Parte_16 Controparte_3 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a corrispondere in favore di (1999), , Parte_2 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10
, (2002), ,
[...] Parte_2 Parte_11
, , E Parte_12 Parte_13 Parte_14 Pt_15
l'ammontare di € 22.823,41 ciascuno, oltre interessi legali dalla data della
[...]
presente decisione e sino al soddisfo;
rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_2
AN , e a pagare, in Parte_16 Controparte_3 Controparte_2
favore dei nipoti (1999), , Parte_2 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10
, (2002), ,
[...] Parte_2 Parte_11
, , E Parte_12 Parte_13 Parte_14
le spese del primo grado di giudizio, che si liquidano per tutti in Parte_15
complessivi € 15.350,00 per compensi, oltre spese anticipate, rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge;
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 23 conferma nel resto l'impugnata sentenza.
AN alla refusione delle spese di lite del presente grado di Controparte_2
giudizio in favore di (1999), Parte_2 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 [...]
, (2002), Parte_10 Parte_2 Parte_11
, , ,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14
E , che si liquidano per tutti in complessivi € 12.200,00 per compensi, Parte_15
oltre spese anticipate, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa nei rapporti tra le altre parti le spese di lite.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per richiedere all'appellante incidentale il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 27 novembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
EP De IO ON IB RR
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 24