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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
VG 167/2025 SEP. CON FIGLI
MINORI/ECONOM. DIP.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 23 gennaio 2025, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...]2 con l'Avv. Federico Davide Sapone
e
2) Parte_2
Nato a Como (CO) il 20.02.1985 cittadino: Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2
residente in [...]2 con l'Avv. Federico Davide Sapone
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Fino Mornasco (CO), in data 06.10.2018
(anno 2018, atto n. 13, parte II, serie A, Ufficio 1)
regime patrimoniale: separazione dei beni con i seguenti figli MINORI:
- ata il 20.11.2019 Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23 gennaio 2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
3) i coniugi hanno in comproprietà l'autovettura Opel Crosslandx, targata FN480HC, e si impegnano entro 8 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso ad effettuare il passaggio di proprietà a favore del SI;
nelle more la rata di finanziamento dell'autovettura verrà ripartita Parte_2
in parti uguali tra i coniugi;
4) il SI attualmente vive con i genitori in 22100 Como (CO), Via Cuzzi n. 10 e si Parte_2
impegna a spostare la residenza presso gli stessi;
5) la figlia minore continuerà a convivere con la madre, nell'immobile di proprietà Persona_1
della stessa sito in 22073 Fino Mornasco (CO), via Ticino, n. 8/2, pur essendo affidata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 155 c.c., come modificato dalla Legge 08.02.2006 n. 54, ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo, nel precipuo interesse della stessa, tutte le decisioni relative alla sua educazione, alla sua istruzione ed alla sua salute;
6) compatibilmente con gli impegni scolastici, collaterali e di socializzazione della minore e tenuto conto degli impegni lavorativi del SI , il padre potrà incontrare e tenere con sé Parte_2
la figlia Per_1
➢ dal venerdì all'uscita dall'asilo/scuola alla domenica alle ore 14.00;
➢ due mercoledì alternati al mese dalle ore 17.00 alle ore 21.00;
7) le ferie natalizie dal 23.12 al 06.01 saranno ripartite in due fasi di pari durata, così da consentire a i trascorrere i rispettivi periodi comprendenti il Natale o il Capodanno ad anni alterni con Per_1
il padre o la madre;
per le ferie Pasquali e le altre stabilite dal comune calendario il padre potrà tenere con sé la figlia minore alternativamente;
8) le vacanze estive, per un periodo non superiore a quindici giorni verranno concordate volta per volta;
si precisa che per il periodo di quindici giorni che spettano al SI , la Parte_2 SIa affiderà la figlia minore l padre e quest'ultimo, al termine della vacanza Pt_1 Per_1
riporterà la minore a casa della madre;
9) il SI contribuirà nel mantenimento della figlia minore mediante la Pt_2 Per_1
corresponsione di un assegno mensile anticipato dell'importo complessivo di Euro 300,00 da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario. Tale importo, verrà annualmente adeguato alle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo;
10) il SI si farà carico del pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la Pt_2
figlia minore fino alla sua completa indipendenza economica secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci omeopatici.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, musica e strumenti musicali;
b) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
c) spese per attività ricreative e ludiche (pittura, teatro, boy-scout);
d) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
11) in merito a tatuaggi e piercing sarà necessario l'accordo di entrambi i genitori;
12)i coniugi si scambiano fin da ora reciproco assenso per il rilascio e futuri rinnovi del passaporto e di ogni altro documento idoneo all'espatrio, con facoltà di chiedere l'iscrizione sul passaporto o carta d'identità medesimi della figlia minore;
13) i coniugi dichiarano di aver definito ogni ulteriore questione patrimoniale tra i medesimi in essere e di non avere altro più a pretendere per l'effetto ed in conseguenza del vincolo matrimoniale.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 06.10.2018, in Fino Mornasco (CO) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Fino Mornasco (CO)
(anno 2018, atto n. 13, parte II, Serie A, Ufficio 1),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FINO MORNASCO (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 7.3.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao
MINORI/ECONOM. DIP.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 23 gennaio 2025, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...]2 con l'Avv. Federico Davide Sapone
e
2) Parte_2
Nato a Como (CO) il 20.02.1985 cittadino: Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2
residente in [...]2 con l'Avv. Federico Davide Sapone
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Fino Mornasco (CO), in data 06.10.2018
(anno 2018, atto n. 13, parte II, serie A, Ufficio 1)
regime patrimoniale: separazione dei beni con i seguenti figli MINORI:
- ata il 20.11.2019 Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23 gennaio 2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
3) i coniugi hanno in comproprietà l'autovettura Opel Crosslandx, targata FN480HC, e si impegnano entro 8 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso ad effettuare il passaggio di proprietà a favore del SI;
nelle more la rata di finanziamento dell'autovettura verrà ripartita Parte_2
in parti uguali tra i coniugi;
4) il SI attualmente vive con i genitori in 22100 Como (CO), Via Cuzzi n. 10 e si Parte_2
impegna a spostare la residenza presso gli stessi;
5) la figlia minore continuerà a convivere con la madre, nell'immobile di proprietà Persona_1
della stessa sito in 22073 Fino Mornasco (CO), via Ticino, n. 8/2, pur essendo affidata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 155 c.c., come modificato dalla Legge 08.02.2006 n. 54, ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo, nel precipuo interesse della stessa, tutte le decisioni relative alla sua educazione, alla sua istruzione ed alla sua salute;
6) compatibilmente con gli impegni scolastici, collaterali e di socializzazione della minore e tenuto conto degli impegni lavorativi del SI , il padre potrà incontrare e tenere con sé Parte_2
la figlia Per_1
➢ dal venerdì all'uscita dall'asilo/scuola alla domenica alle ore 14.00;
➢ due mercoledì alternati al mese dalle ore 17.00 alle ore 21.00;
7) le ferie natalizie dal 23.12 al 06.01 saranno ripartite in due fasi di pari durata, così da consentire a i trascorrere i rispettivi periodi comprendenti il Natale o il Capodanno ad anni alterni con Per_1
il padre o la madre;
per le ferie Pasquali e le altre stabilite dal comune calendario il padre potrà tenere con sé la figlia minore alternativamente;
8) le vacanze estive, per un periodo non superiore a quindici giorni verranno concordate volta per volta;
si precisa che per il periodo di quindici giorni che spettano al SI , la Parte_2 SIa affiderà la figlia minore l padre e quest'ultimo, al termine della vacanza Pt_1 Per_1
riporterà la minore a casa della madre;
9) il SI contribuirà nel mantenimento della figlia minore mediante la Pt_2 Per_1
corresponsione di un assegno mensile anticipato dell'importo complessivo di Euro 300,00 da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario. Tale importo, verrà annualmente adeguato alle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo;
10) il SI si farà carico del pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la Pt_2
figlia minore fino alla sua completa indipendenza economica secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci omeopatici.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, musica e strumenti musicali;
b) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
c) spese per attività ricreative e ludiche (pittura, teatro, boy-scout);
d) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
11) in merito a tatuaggi e piercing sarà necessario l'accordo di entrambi i genitori;
12)i coniugi si scambiano fin da ora reciproco assenso per il rilascio e futuri rinnovi del passaporto e di ogni altro documento idoneo all'espatrio, con facoltà di chiedere l'iscrizione sul passaporto o carta d'identità medesimi della figlia minore;
13) i coniugi dichiarano di aver definito ogni ulteriore questione patrimoniale tra i medesimi in essere e di non avere altro più a pretendere per l'effetto ed in conseguenza del vincolo matrimoniale.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 06.10.2018, in Fino Mornasco (CO) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Fino Mornasco (CO)
(anno 2018, atto n. 13, parte II, Serie A, Ufficio 1),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FINO MORNASCO (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 7.3.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao