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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4048 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2260/2023
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 02/12/2025, ha emesso -all'esito della camera di consiglio- la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra rappresentato/a e difeso/a dagli avv. PACOR RODOLFO Parte_1
e ON EL
Appellante contro rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 dall'avv. CIRILLO MARCO
, rappresentato e difeso dall'avv. AQUILONE PAOLO, CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. CAPILUPI LUCA CP_3
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 7271 del 2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 615 cpc ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione avverso l'intimazione di pagamento n. 097202190398133 63000 contenente, tre le altre, otto cartelle di pagamento e nove avvisi di addebito ivi analiticamente indicati, eccependo la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi, la prescrizione quinquennale dei contributi richiesti e la decadenza dall'iscrizione a ruolo.
2. Il Tribunale – dopo aver dato atto che all'udienza del 19.12.2022 la difesa del ricorrente aveva chiesto rinvio con termine per il deposito di note, al quale però lo stesso non provvedeva e che all'udienza di discussione (del 12.7.2022) la medesima difesa aveva dedotto essere cessata la materia del contendere con riferimento a quattro cartelle indicate nell'intimazione, che però non specificava – ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto proposto
(qualificata l'azione quale opposizione a ruolo) in data 19.4.2022, dopo il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46 del 1999, decorrente dalla notifica dell'intimazione, avvenuta il 18.2.2022.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente evidenziando, preliminarmente, che a causa di un grave lutto non aveva potuto depositare in primo grado le note di replica e che all'udienza del 12.7.2023 si era fatto sostituire dall'Avv. Malara;
che il giudice non aveva trascritto nel verbale di udienza quanto dedotto oralmente dall'avv. Malara, trattenendo la causa in decisione;
che il giudice avrebbe dovuto, altresì, valutare l'eventuale cessazione della materia del contendere con riferimento all'intervento legislativo di cui alla L. di bilancio n. 197 del 2022, art. 1, commi 222—230, che aveva previsto l'annullamento automatico dei singoli debiti affidati all'Agente della Riscossione di importo residuo fino a 1.000,00 euro.
3.1 Ha, poi, censurato la sentenza per: 1) Erronea qualificazione della domanda come opposizione al ruolo, avendo il medesimo proposto opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cpc, non soggetta a termine, avendo eccepito
2 l'intervenuta prescrizione sopravvenuta alle asserite notifiche delle cartelle;
2)
Omessa valutazione delle eccezioni sull'assenza delle notifiche e sull'eccepita prescrizione e chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda avanzata in primo grado.
4. Si sono costituiti l' l' e Controparte_1 CP_2
l' con separate comparse chiedendo il rigetto del gravame. CP_3
5. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note – nelle quali l' ha evidenziato, in relazione all'eccepito Controparte_4 annullamento ex lege delle cartelle/avvisi (e fermo restando il principio di soccombenza virtuale), che molti dei ruoli sottesi alla intimazione opposta risultano nelle more azzerati - la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
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6. Premette il Collegio, quanto alle doglianze con le quali l'appellante lamenta l'omessa verbalizzazione da parte del Giudice di primo grado di quanto dedotto dall'avv. Malara all'udienza del 12.7.2023, che il verbale di udienza, in quanto atto pubblico, fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni che il giudice attesti essere avvenuto in sua presenza e che la parte che lamenti che in udienza sarebbe stata omessa la verbalizzazione delle dichiarazioni e delle richieste rese dalle parti intervenute, ha l'onere di proporre querela di falso
(non proposta nel caso di specie), non potendosi dolere in sede di impugnazione del mancato esame di quelle richieste (“La parte la quale lamenti che in udienza è stata omessa, in violazione dell'art. 126 cod. proc. civ., la verbalizzazione dell'indicazione delle persone intervenute e delle relative dichiarazioni e richieste, non può dolersi in sede di impugnazione del mancato esame di quelle richieste, non risultanti dal processo verbale redatto a norma dell'art. 130 cod. proc. civ., ma ha l'onere di proporre querela di falso, atteso che il verbale di udienza, in quanto atto pubblico, fa piena prova delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza
3 (art. 2700 cod. civ.)” – Cass. sent. n. 1884 del 1996).
7. Rileva, poi, il Collegio che – per come evidenziato dall' Controparte_4
nelle note di trattazione scritta depositate il 25.11.2025 –
[...] risultano nelle more azzerati i seguenti ruoli sottesi alla intimazione di pagamento opposta: Cartella 09720110247186874000, Cartella
09720130105169267000, Cartella 09720140009753674000 (limitatamente al credito , Cartella 09720140106912592000, Cartella CP_3
09720150140210522 000, Cartella 09720160016712060000, Avviso di addebito 39720120025864842000, Avviso di addebito
39720130004510106000, Avviso di addebito 39720130014191810000, Avviso di addebito 39720140001241842000, Avviso di addebito
39720140010847227000, Avviso di addebito 39720140028776415000 e
Avviso di addebito 39720150007210607000 (v. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione in appello di ); deve essere, quindi, in relazione ai crediti CP_5 portati dalle suddette cartelle/avvisi di addebito essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
8. Nel merito, invece, rileva la Corte che il signor con Parte_1
l'originario ricorso ha proposto una opposizione all'esecuzione, al fine di far accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti ex adverso azionati anche relativamente al periodo successivo alla notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento opposta, proponibile senza limiti di tempo, ex art. 615 cpc, richiamato dall'art. 29, secondo comma, del D. L. gs. N. 46 del 1999, ai sensi del quale le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi, in relazione alle entrate non tributarie (quale quelle in oggetto) si propongono nelle forme ordinarie.
E, per come sottolineato dall'appellante, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc è svincolata dal rispetto di qualsivoglia termine decadenziale, laddove il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del D. L.gs. n. 46 del 1999 - erroneamente applicato dal Tribunale, che ha conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso - è relativo alle sole opposizioni avverso le cartelle di
4 pagamento, secondo quanto prescritto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 46 del 1999
(anche in considerazione della non consentita introducibilità di cause di decadenza da diritti per via di mera interpretazione analogica – Cass. sent.
n. 3579 del 1995).
9. Ciò posto – ed in relazione ai crediti di cui alle cartelle/avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta n. 097202190398133 63000 e non oggetto di azzeramento - la domanda svolta dall'odierno appellante non può in ogni caso di essere accolta.
Ha lamentato, invero, il signor l'omessa notifica delle suddette cartelle Pt_1 ed avvisi di addebito, laddove l' e l' , Controparte_4 CP_2 nel costituirsi in primo grado, hanno prodotto documentazione attestante l'avvenuta notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito (v. doc. in atti).
In ordine alla summenzionata documentazione nessuna specifica contestazione
è stata, altresì, svolta dall'originario opponente, che all'udienza del 19.12.2022 ha solo genericamente contestato le deduzioni e produzioni di controparte, chiedendo un termine per note, adempimento poi non osservato nel termine a tal fine concesso dal Tribunale (v. fascicolo di primo grado).
9.1 Tardive, quindi, sono le doglianze ora mosse dall'appellante in ordine alla suddetta documentazione, in quanto prodotta in copia non conforme all'originale, tenuto conto che il disconoscimento, deve essere tempestivo, dovendo essere effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione della copia (v. Cass. sent. n. 9526 del 2010
“Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta)
e - al fine di non alterare l'iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio - deve essere tempestivo e cioè avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, dovendo per ciò
5 intendersi la prima udienza o la prima risposta successiva al momento in cui la parte onerata del disconoscimento sia stata posta in condizione, avuto riguardo alla particolare natura dell'oggetto prodotto, di rendersi immediatamente conto del contenuto della riproduzione….”).;
In tema di prova documentale, invero, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, imposto alla parte dall'art. 2719 c.c., deve essere assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, con la conseguenza che la copia prodotta deve ritenersi conforme all'originale se la parte contro la quale è stata prodotta non la disconosce nella prima udienza e nella prima risposta successiva alla produzione.
L'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, va, altresì, assolto, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. sent. n. 28096 del 2009);
La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, sul punto precisato che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma vada operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (in tal senso Cass. sent. n. 7775 del 2014).
Conseguentemente priva di rilievo è la contestazione effettuata dalla parte appellante poiché del tutto generica, essendosi limitata la stessa a disconoscere la copia solo perché non conforme all'originale, senza indicare né specificare in alcun modo i profili della presunta falsità delle copie.
9.2 Del tutto pretestuosa, infine, quanto agli avvisi di ricevimento delle raccomandate indirizzate al signor e recapitati e firmati da familiari Pt_1 conviventi, è la doglianza relativa alla omessa specificazione del familiare
6 (quale familiare), essendo a tal fine sufficiente che l'atto sia sottoscritto da
“una persona di famiglia”, ove rinvenuto presso la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, così come la censura di mancanza della data e della firma del pubblico ufficiale negli avvisi di deposito presso la casa comunale prodotti in atti, per essere detti avvisi di deposito completi di timbri, firma e numero di protocollo (v. doc. nel fascicolo di primo grado di ). CP_5
10. In considerazione, quindi, della regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottostanti all'intimazione di pagamento opposta, nonché della successiva notifica in data 19.4.2017 dell'ulteriore atto interruttivo costituito dall'intimazione di pagamento n. 097 2017 90 07076429
000 (v. doc. 13 e 14 del fascicolo di primo grado) - in ordine al quale CP_5 alcuna contestazione è stata mossa dall'appellante, neanche nell'odierno grado di giudizio - alla data di notifica dell'opposizione di pagamento impugnata
(18.2.2022) non era maturato il termine di prescrizione quinquennale applicabile ai crediti per contribuzione previdenziale oggetto dei suddetti avvisi/cartelle.
11. L'appello, in conclusione, in relazione ai crediti di cui alle cartelle/avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta non oggetto di azzeramento, deve essere respinto.
12. Le spese di lite del doppio grado – liquidate come in dispositivo – debbono essere compensate nella misura di tre quarti, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio (intervenuto azzeramento di molteplici cartelle/avvisi operato dall' per l'annullamento ope legis del relativo carico contributivo - CP_5
v. Cass. ord. n. 28858 del 2025), mentre la restante parte segue le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione quanto alle spese liquidate in favore dell' . Controparte_4
P.Q.M.
-Dichiara la cessazione della materia del contendere quanto ai crediti sottesi
7 all'intimazione di pagamento opposta di cui alle cartelle/avvisi: Cartella
09720110247186874000, Cartella 09720130105169267000, Cartella
09720140009753674000 (limitatamente al credito , Cartella CP_3
09720140106912592000, Cartella 09720150140210522 000, Cartella
09720160016712060000, Avviso di addebito 39720120025864842000, Avviso di addebito 39720130004510106000, Avviso di addebito
39720130014191810000, Avviso di addebito 39720140001241842000, Avviso di addebito 39720140010847227000, Avviso di addebito
39720140028776415000 e Avviso di addebito 39720150007210607000;
-Rigetto nel resto l'appello;
-Compensa le spese di lite del doppio grado nella misura di tre quarti e condanna l'appellante alla rifusione della restante parte, spese che vengono liquidate per l'intero ed in favore di ognuna delle parti appellate in € 3.120,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 2.000,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 cpc quanto alle spese di lite in favore dell' . Controparte_6
Roma, 02/12/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca
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