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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 29/05/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1164/2021
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 29.05.2025
In data odierna, innanzi alla dott.ssa Tania Scanu, nell'interesse della in Controparte_1 sostituzione dell'avv. Antonio Pinna Spada, compare l'avv. Renato Pinna Spada, il quale dichiara di non avere interesse alla prosecuzione della vertenza e chiede che sia dichiarata cessata, con sentenza, la materia del contendere.
In sostituzione dell'avv. Marcias, compare, nell'interesse della convenuta, l'avv. , il CP_2
quale si associa alle richieste della società assicuratrice, chiedendo la dichiarazione, con sentenza, della cessazione della materia del contendere.
Nell'interesse dell'attrice, in sostituzione dell'avv. Nunnari, compare l'avv. Emilio Iacampo, il quale chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere, dal momento che è stata accettata la proposta ex art. 185 bis cod. proc. civ. ed è anche stato eseguito il pagamento.
Il Giudice sentita la discussione della causa, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Il Giudice
Tania Scanu
1 R.G. n. 1164/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1164 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2021 promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Catanzaro nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Concetta Nunnari, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attrice contro
(c.f. ), in qualità di imprenditrice individuale operante CP_3 C.F._2
sotto la ditta elettivamente domiciliata in Cagliari nello Controparte_4 studio dell'avv. Daniela Marcias che, insieme all'avv. Emanuele Lai, la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, convenuta contro
Controparte_5
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto in
[...] P.IVA_1
Oristano nello studio dell'avv. Antonio Pinna Spada, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, interveniente volontaria
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE ha adito il Tribunale per ottenere la condanna di titolare di uno Parte_1 CP_3
studio estetico in Oristano, a risarcirle i danni derivanti da una seria ustione al seno riportata durante una seduta di solarium a cui si era sottoposta il 20.07.2018. ha resistito alla domanda, sostenendo che la prima del trattamento, avesse CP_3 Pt_1
ricevuto tutte le informazioni del caso, inclusa quella di utilizzare la protezione solare disponibile all'interno della cabina, e che durante l'esposizione non avesse lamentato alcun dolore o fastidio,
2 cosicché non sussisteva prova del nesso di causa fra la seduta di solarium del 20.07.2018 e la lesione descritta dall'attrice nell'atto di citazione.
La Compagnia – con cui Controparte_5 CP_3
decaduta dalla facoltà di chiamare in causa terzi poiché costituitasi oltre il termine di cui
[...] all'art. 166 cod. proc. civ., aveva stipulato la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i clienti del centro estetico – è intervenuta volontariamente nel processo al fine di aderire alle difese svolte dalla convenuta.
All'esito dell'istruttoria, espletata anche con consulenza tecnica d'ufficio, le parti – definita bonariamente la controversia mediante accettazione ed esecuzione della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis cod. proc. civ. con ordinanza del 24.03.2025 – hanno domandato, congiuntamente, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
La causa è dunque decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
§§§
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Infatti, per giurisprudenza pacifica, la cessazione della materia del contendere presuppone, per un verso, che nel corso del processo siano sopravvenute circostanze tali da escludere la persistenza di ragioni di conflitto fra le parti – e, dunque, l'interesse dei litiganti a ottenere una pronuncia giudiziale sul merito della pretesa sostanziale dedotta in causa – e, per l'altro, che siano state formulate conclusioni conformi.
Entrambe le condizioni, la cui ricorrenza può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, sussistono nel caso in esame, dal momento che, essendo stata accettata e data integrale esecuzione alla proposta ex dell'art. 185 bis cod. proc. civ. formulata con ordinanza del 24.03.2025, e dovendo, dunque, le pretese di parte attrice reputarsi integralmente tacitate, deve escludersi la persistenza dell'originaria controversia.
Sulla base dell'accordo, devono, inoltre, essere compensate per intero le spese di processuali fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dispone l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.
Oristano, 29.05.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
3
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 29.05.2025
In data odierna, innanzi alla dott.ssa Tania Scanu, nell'interesse della in Controparte_1 sostituzione dell'avv. Antonio Pinna Spada, compare l'avv. Renato Pinna Spada, il quale dichiara di non avere interesse alla prosecuzione della vertenza e chiede che sia dichiarata cessata, con sentenza, la materia del contendere.
In sostituzione dell'avv. Marcias, compare, nell'interesse della convenuta, l'avv. , il CP_2
quale si associa alle richieste della società assicuratrice, chiedendo la dichiarazione, con sentenza, della cessazione della materia del contendere.
Nell'interesse dell'attrice, in sostituzione dell'avv. Nunnari, compare l'avv. Emilio Iacampo, il quale chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere, dal momento che è stata accettata la proposta ex art. 185 bis cod. proc. civ. ed è anche stato eseguito il pagamento.
Il Giudice sentita la discussione della causa, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Il Giudice
Tania Scanu
1 R.G. n. 1164/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1164 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2021 promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Catanzaro nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Concetta Nunnari, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attrice contro
(c.f. ), in qualità di imprenditrice individuale operante CP_3 C.F._2
sotto la ditta elettivamente domiciliata in Cagliari nello Controparte_4 studio dell'avv. Daniela Marcias che, insieme all'avv. Emanuele Lai, la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, convenuta contro
Controparte_5
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto in
[...] P.IVA_1
Oristano nello studio dell'avv. Antonio Pinna Spada, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, interveniente volontaria
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE ha adito il Tribunale per ottenere la condanna di titolare di uno Parte_1 CP_3
studio estetico in Oristano, a risarcirle i danni derivanti da una seria ustione al seno riportata durante una seduta di solarium a cui si era sottoposta il 20.07.2018. ha resistito alla domanda, sostenendo che la prima del trattamento, avesse CP_3 Pt_1
ricevuto tutte le informazioni del caso, inclusa quella di utilizzare la protezione solare disponibile all'interno della cabina, e che durante l'esposizione non avesse lamentato alcun dolore o fastidio,
2 cosicché non sussisteva prova del nesso di causa fra la seduta di solarium del 20.07.2018 e la lesione descritta dall'attrice nell'atto di citazione.
La Compagnia – con cui Controparte_5 CP_3
decaduta dalla facoltà di chiamare in causa terzi poiché costituitasi oltre il termine di cui
[...] all'art. 166 cod. proc. civ., aveva stipulato la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i clienti del centro estetico – è intervenuta volontariamente nel processo al fine di aderire alle difese svolte dalla convenuta.
All'esito dell'istruttoria, espletata anche con consulenza tecnica d'ufficio, le parti – definita bonariamente la controversia mediante accettazione ed esecuzione della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis cod. proc. civ. con ordinanza del 24.03.2025 – hanno domandato, congiuntamente, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
La causa è dunque decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
§§§
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Infatti, per giurisprudenza pacifica, la cessazione della materia del contendere presuppone, per un verso, che nel corso del processo siano sopravvenute circostanze tali da escludere la persistenza di ragioni di conflitto fra le parti – e, dunque, l'interesse dei litiganti a ottenere una pronuncia giudiziale sul merito della pretesa sostanziale dedotta in causa – e, per l'altro, che siano state formulate conclusioni conformi.
Entrambe le condizioni, la cui ricorrenza può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, sussistono nel caso in esame, dal momento che, essendo stata accettata e data integrale esecuzione alla proposta ex dell'art. 185 bis cod. proc. civ. formulata con ordinanza del 24.03.2025, e dovendo, dunque, le pretese di parte attrice reputarsi integralmente tacitate, deve escludersi la persistenza dell'originaria controversia.
Sulla base dell'accordo, devono, inoltre, essere compensate per intero le spese di processuali fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dispone l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.
Oristano, 29.05.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
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