Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2564 2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA DI TRATTAZIONE SCRITTA E RELATIVA
ORDINANZA
Il G.I., viste le note di trattazione scritta depositate, osserva quanto segue:
- Con ricorso per sequestro giudiziario o conservativo (con l'Avv. CP_1
CORRADO BRILLI) premesso che: unitamente al fratello - deceduto il Persona_1
18/11/24 – era succeduta alla sorella , nata Arezzo il 12/02/1938 e deceduta il Persona_2
04/08/24 - coniugata con da cui aveva avuto la figlia , entrambi Controparte_2 Per_3
premorti; al secondo piano della palazzina in Badia Agnano-Bucine (Ar), ove aveva vissuto la de cuius, erano vissuti il fratello di - morto nel 2015 –, la moglie e i figli CP_2 CP_3
e in età avanzata la già affetta da ansia depressiva e sempre CP_4 Controparte_5 CP_1
più dipendente dalla figlia - a sua volta affetta da gravi patologia che la portò alla morte – ebbe un ulteriore decadimento cognitivo, tanto da non riconoscere più luoghi, eventi e persone e da ottenere l'indennità di accompagnamento per disabilità intellettiva, mentale e di udito;
ne derivò un deciso peggioramento dei rapporti personali tra la ricorrente e la madre, da una parte, ed i convenuti dall'altra; alla morte di , il compagno Per_3 Per_4
fu nominato amministratore di sostegno di , che assistette fino alla
[...] Persona_2
morte; il 01/10/24 e avevano richiesto al Notaio di Arezzo di CP_3 CP_4 CP_5 Per_5
pubblicare l'apparente testamento autografo del 28/05/18 con cui lasciava loro - Persona_2
con cui non aveva rapporti da anni, anziché ai fratelli – e a tutti i suoi beni, Per_3
contemporaneamente accettando l'eredità; a tale data , già incapace naturale CP_1
poiché affetta da demenza senile (certificata nel novembre 2018), era ricoverata in DEA presso l' Ospedale di Arezzo, in preda ad agitazione psicomotoria e confusione;
inoltre, il
acquisto finale, detratti i canoni;
dallo svolto esame grafotecnico era emersa la probabile apocrifità della scheda, per cui si riservava querela di falso, azione di nullità, annullamento o negativa circa la provenienza del testamento, conseguenti restituzioni e/o azione penale;
in mancanza di testamento, era unica chiamata all'eredità di , consistente in beni Persona_2
immobili (f. 57, part. 102 sub. 8, 135 sub. 3, 4, 7, 10; f. 64, part. 93), C/C n. 1461 4244 presso
MPS, C/C n. 68644/1000/00005657 presso Banca Intesa, libretto postale n. 000048642510.
Ciò premesso, nella sussistenza del fumus boni iuris (controversia sulla proprietà/possesso di beni, probabile fondatezza dell'esistenza del diritto da cautelare, perdita della garanzia patrimoniale del creditore istitutori ho) e del periculum in mora (opportunità di custodire i beni, rischi di vendite, trascrizione di divisioni, dilapidazione di denari, atti dispositivi, omessa gestione dell'asse), chiedeva disporsi sequestro giudiziario o conservativo dei beni della de cuius, e della scheda testamentaria da essa apparentemente redatta;
- Nel costituirsi, (con l' Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Avv. GIAMPIERO GHELARDINI), deducevano di nulla conoscere circa il testamento ed il suo contenuto, nel mentre la ricorrente era in stato di evidente malafede. Contestavano i requisiti del fumus b.i. e del periculum i.m. - ricavabile da elementi oggettivi e soggettivi, nella specie non provati - del richiesto sequestro conservativo, del quale chiedevano il rigetto;
***
- La domanda, variamente qualificata a titolo di ricorso per sequestro giudiziario, o a titolo di ricorso per sequestro conservativo, deve essere accolta quanto alla prima qualificazione;
- l'Art 670 del c.p.c. prevede che “il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:…di beni mobili o immobili…o altre universalità dei beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea”;
- Nel caso che occupa, i convenuti hanno limitato le proprie argomentazioni difensive all' ipotesi del sequestro conservativo ex Art 671 del c.p.c., nulla deducendo in punto di controversia circa la proprietà o il possesso dei beni costituenti l'asse ereditario , Persona_2 né circa l'opportunità di provvedere alla custodia o gestione temporanea degli stessi, nelle more del chiarimento circa la successione ereditaria stessa;
- Circa quest'ultimo punto, parte ricorrente ha preannunciato azione civile volta, in via alternativa, a dichiarare la falsità, la nullità o la provenienza da terzo, oppure volta a pronunciare l'annullamento per incapacità naturale dell'autore, in merito al testamento apparentemente redatto dalla stessa in data 28/05/2018, avente la seguente testuale CP_1
dicitura: “Badia Agnano 28-5-18 Testamento io sottoscritta ved. nata a [...]_2
Quarata il 12-2-1938 res. a Badia Agnano via D'Azeglio 68 Bucine. Lascio tutti i miei averi a mia figlia e ai miei nipoti , , in parti CP_8 Controparte_7 Controparte_5 Controparte_6 uguali. In fede "; Persona_2
- Da quanto sopra, e dal fatto che i convenuti hanno già provveduto, contestualmente alla pubblicazione del testamento de quo, ad accettare l'eredità da esso derivante (dichiarando di essere “consapevoli che, “ai sensi dell'art. 674 c.c. (accrescimento), l'intera eredità della defunta
è devoluta ad essi e , in Persona_2 Controparte_7 Controparte_5 Controparte_6 quanto unici figli di ”: doc. 8 ricorrente), deriva l' esistenza di una controversia, Parte_1
quantomeno potenziale fra le parti del procedimento, circa la proprietà dei beni facenti parte dell' asse ereditario;
- Ed infatti, qualora il testamento apparentemente redatto il 28/05/2018 fosse ritenuto valido ed efficace, l'eredità di si devolverebbe agli stessi convenuti, in virtù delle Persona_2
disposizioni di cui agli Art 587 e ss. del c.c.;
- Qualora, invece, il testamento de quo fosse ritenuto invalido e/o inefficace, l'eredità de qua si devolverebbe ab intestato alla sola ricorrente, in mancanza di altri successibili, in virtù di successione legittima, ai sensi e per gli effetti dell' Art 570 c.c.;
- Ciò, previa annotazione incidentale per cui il requisito legato all'esistenza di una controversia prescinde dal potenziale esperimento di azioni di natura reale o possessoria, bensì comprende qualsiasi azione di natura personale diretta a conseguire la restituzione o il rilascio di beni da altri detenuti;
- In merito alla valutazione circa la validità ed efficacia del testamento, la stessa non è invero necessaria ai fini del decidere il presente procedimento, pur non essendo contestato, ed essendo anzi documentato (docc.
4-6 ricorrente) il fatto che, solo cinque, sei mesi dopo l' assunta redazione della scheda, la testatrice fosse affetta da una grave forma di degenerazione senile della mente, la quale comportava stati confusionali, forme di allucinazione, vuoti di memoria, incapacità di riconoscere le persone;
per cui potrebbe ritenersi un praesumptio hominis di invalidità della medesima scheda, superabile con la prova, della quale sarebbe onerato chi volesse avvalersene, della redazione in un momento di lucido intervallo.
- Infine, vi è certamente, nel caso di specie, l'opportunità di disporre nelle more la custodia del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Sig.ra in vista della risoluzione, per CP_1
via giudiziale o, auspicabilmente, extragiudiziale, delle problematiche tecniche e, conseguenzialmente, giuridiche, sottese alla vicenda, evitando possibili dispersioni o, quantomeno, cattive gestioni dello stesso patrimonio;
- Circa poi il presupposto del fumus, esso non è certo smentito sulla base della considerazione per la quale “parte ricorrente ritiene di poter vantare un diritto sui beni della defunta Signora Per_2
quale unica erede della stessa, fondato sulla asserita falsità o nullità del testamento olografo
[...] rinvenuto e pubblicato dagli odierni resistenti. Quindi allo stato, in capo alla ricorrente non vi è alcun diritto certo sui beni dei quali chiede il sequestro” (comparsa di costituzione e risposta, p. 7).
- Ed infatti, il termine “fumus” esprime proprio la situazione per la quale la cautela richiesta è assistita da un diritto (in caso di azione ex Art 671 del c.p.c., un diritto di credito) per il quale è necessario, ma anche sufficiente l'accertamento in forma di semplice probabilità o verosimiglianza, e non anche in termini di certezza. Nel caso che occupa, il convenuto confonde pertanto la natura evidentemente non certa del diritto della ricorrente sull'eredità della de cuius (poiché condizionata all'eventuale falsità del testamento) con le conseguenze
- queste sì evidentemente certe, poiché derivanti dall'applicazione del diritto delle successioni - dell'eventuale accertata falsità o invalidità, in termini di acquisto dell'eredità in capo alla ricorrente;
- In conclusione. Deve essere disposto il sequestro giudiziario dei beni facenti parte dell'asse ereditario di nella, meglio descritti in ricorso, con nomina del Notaio CP_1 Persona_6
quale Custode;
[...] - Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico dei convenuti, in via fra loro solidale. In mancanza di notula, in applicazione dei valori minimi (stante la mole dell' opera prestata) delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore (indeterminabile, a complessità bassa) corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 2906 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
P.Q.M.
- Dispone il sequestro giudiziario dei seguenti beni, costituenti eredità di :
1. Bene Persona_2 immobile sito in Comune di Bucine, fraz. Badia Agnano, via Massimo D'Azeglio, foglio 57, particella 102, subalterno 8; 2. Bene immobile sito in Comune di Bucine, fraz. Badia
Agnano, via Massimo D'Azeglio, foglio 57, particella 135, subalterno 3; 3. Bene immobile sito in Comune di Bucine, fraz. Badia Agnano, via Massimo D'Azeglio, foglio 57 particella
135, subalterno 4; 4. Bene immobile sito in Comune di Bucine, fraz. Badia Agnano, via
Massimo D'Azeglio, foglio 57, particella 135, subalterno 7; 5. Bene immobile sito in
Comune di Bucine, fraz. Badia Agnano, via Massimo D'Azeglio, foglio 57, particella 135, subalterno 10; 6. Bene immobile sito in Comune di Arezzo, Sezione A, foglio 64, particella
93 (1/3 in comproprietà con la sorella ed il fratello );
7. Conto CP_1 Persona_1
corrente n. 1461 4244 presso Monte de Paschi di Siena, Filiale di Montevarchi, Loc.
Levane, via Perugia;
8. Conto corrente n. 68644/1000/00005657 presso Banca Intesa, Filiale di Bucine, via Roma 37; 9. Libretto Postale, intestato e , n. CP_8 Persona_2
000048642510 del 28.12.2017; scheda testamentaria apparentemente redatta da Persona_2
e oggetto di verbale di pubblicazione ed accettazione dell'eredità per Notar Dott. Per_5
del 1° ottobre 2024; Per_6
- quale Custode il Dott. CP_9 Persona_6
- Condanna in solido, alle spese del Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 procedimento, per € 2.906,00, oltre accessori, come da motivazione;
Si comunichi. Arezzo, 26/03/2025
Il giudice
Fabrizio Pieschi