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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 22/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1716/2023
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 16.01.2025, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1716/2024 promossa da:
C. F. , P.E.C. , Parte_1 C.F._1 Email_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Celli (C. F. – P.E.C. C.F._2
), PEC: , giusta Email_2 Email_2 procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
(C.F: , con sede in Modena – Via San Carlo n. 8/20), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo procuratore speciale Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Beltrami (C.F.: CP_2
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Forlì – Via Allegretti n. 7, giusta C.F._3 procura in atti;
nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_2 C.F._4
Reggio Emilia, Via Galgana n. 1, elettivamente domiciliata presso il proprio domicilio telematico PEC:
con studio professionale in Reggio Emilia, Piazza A. Email_3
Fontanesi n. 2, rappresenta da sé stessa;
Resistenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 16 gennaio 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale pagina 1 di 11 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTO DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di RIMINI, in persona del Giudice Designato, in ragione di tutti i fatti e circostanze dedotti nella narrativa in atti: - accertare e dichiarare la responsabilità di “ , con sede legale in Modena, Via Controparte_1
San Carlo n. 8/20, Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Modena in persona del suo P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, nonché dell'Avv. (C.F. del Foro di Reggio Parte_2 C.F._4
Emilia, con studio in Reggio Emilia P.zza Fontanesi, n. 2, nelle loro rispettive qualità e ciascuno per i propri titoli, per i fatti loro ascritti nel presente riscorso ed in particolare per le diffamanti dichiarazioni offensive dell'onore, della reputazione e dell'immagine professionale e personale dell'Avv. dedotte nel ricorso e conseguentemente condannare “ Parte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché dell'Avv. in solido fra loro e/o CP_1 Parte_2 ciascuno per i propri titoli, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dall'Avv. Parte_1
da liquidarsi in via equitativa, allo stato quantificati nella misura di Euro 51.000,00, ovvero in quella minore o
[...] maggior somma ritenuta equa e di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi fino al saldo. - Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre a CPA e IVA come per legge”.
Il ricorrente ha preliminarmente ricostruito i fatti posti a fondamento della sua domanda e a riguardo ha evidenziato di essere stato nominato difensore di fiducia della società Parte_3
nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Rimini RG n. 3105/2020.
[...]
Detto giudizio, instaurato dalla sua assistita nei confronti di aveva ad oggetto la Controparte_1 ritenuta nullità delle clausole tempo per tempo applicate ai rapporti bancari intercorsi tra le parti con domanda di condanna di l pagamento di una somma pari ad euro 50.499,83. Controparte_1
L'Avv. ha evidenziato che, nell'ambito dello scambio delle memorie ex art 183 c.p.c., l'Avv. Pt_1 lo ha accusato con toni violenti ed eccedenti il corretto esercizio della difesa, affermando che l'atto Pt_2 da lui depositato ex art 183 c.p.c. contenesse circostanze non veritiere. In particolare, il ricorrente ha qualificato quali gravissime le affermazioni rese dall'Avv. nelle quali egli è stato addirittura Pt_2 individuato quale autore del reato di truffa processuale.
L'Avv. a seguito delle accuse mosse nei suoi confronti, ha chiesto ad un esperto di tecnologie Pt_1 informatiche di accertare la documentazione prodotta in giudizio e dall'esame è emerso che tutti i messaggi esaminati erano privi di manomissioni e/o manipolazioni. Nonostante la genuinità della documentazione citata, all'udienza del 25 gennaio 2023 il sostituto processuale dell'Avv. ha reiterato il contenuto Pt_2 degli scritti difensivi e all'udienza del 29 marzo 2023 l'Avv. a detta del ricorrente, rivolgendosi al Pt_2 sig. e all'Avv. Celli (suo sostituto processuale), ha utilizzato le seguenti espressioni: “quindi avete Parte_3 intenzione di fare un'altra causa finta come questa”. pagina 2 di 11 Il ricorrente ha evidenziato che le affermazioni rese in atti dall'Avv. e condivise dalla sua Pt_2 assistita costituiscono comportamenti eccedenti le normali esigenze di difesa in buona fede e presentano natura illecita, integrando gli estremi della calunnia e della diffamazione. L'Avv. ha altresì sottolineato Pt_1 come tali dichiarazioni siano lesive della sua reputazione e siano del tutto contrarie alla sua fama di serio professionista, confermata anche dal suo curriculum dal quale risulta che egli è un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle corti superiori ed iscritto all'elenco degli esperti negoziatori presso la Camera di
Commercio di Bologna.
Si è regolarmente costituita in giudizio la quale ha contestato tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e, in primo luogo, ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, non essendo riconfigurabile la ipotesi di concorso nel reato di diffamazione e dovendosi in via eventuale ascrivere al suo difensore la totale responsabilità dell'illecito anche alla luce della disciplina ex art. 7 Codice Deontologico
Forense secondo la quale “l'avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità”.
Nel merito la ricorrente ha escluso la rilevanza penale delle condotte ascritte al suo legale Avv. Pt_2 in quanto trattasi di fatti la cui antigiuridicità è esclusa dalla operatività della disciplina ex art. 598 c.p.c. e che, pertanto, non possono dar luogo ad un illecito risarcibile poiché lo stesso art. 2043 c.c. presuppone quale elemento costitutivo dell'illecito la antigiuridicità della condotta.
Infine, la società ha qualificato quale del tutto destituita di fondamento la Controparte_1 richiesta risarcitoria formulata dal ricorrente poiché in ogni caso nessun pregiudizio è a lui derivato, vista il divieto di estendere a terzi il contenuto degli atti processuali con conseguente impossibilità di riconfigurare ogni e qualsivoglia pregiudizio alla sua reputazione e alla sua fama.
Si è altresì costituita in giudizio l'Avv. la quale ha escluso che le dichiarazioni rese nelle sue Pt_2 memorie ex art 183 c.p.c. integrino gli estremi della diffamazione avendo correttamente esercitato il mandato difensivo che le era stato affidato. La stessa ha precisato che i documenti prodotti dall'Avv. Pt_1 nell'ambito del giudizio tra la società e rano non veritieri e proprio tale Parte_3 Controparte_1 circostanza non è stata smentita nemmeno dalla perizia informatica che è stata depositata dal ricorrente nel presente giudizio. La resistente, inoltre, ha evidenziato la non veridicità di quanto riferito dal ricorrente in ordine alle dichiarazioni diffamatorie rese all'udienza del 29 marzo 2023 in quanto delle stesse non vi è traccia nel verbale che è stato redatto dal Giudice e nel quale la ricorrente si è limitata a rinunciare agli atti del giudizio.
L'Avv. esclusa la illeceità dei suoi comportamenti, ne ha in ogni caso escluso la antigiuridicità, Pt_2 vista la operatività anche nell'ambito dei giudizi civili della esimente ex art 598 c.p., la cui ratio è quella di assicurare una libera e piena esplicazione della difesa, senza le remore che potrebbero scaturire dal rischio pagina 3 di 11 di un'incriminazione per espressioni, eventualmente considerate offensive, utilizzate in un contesto difensivo.
Da ultimo, la resistente ha chiesto la condanna del ricorrente ex art 96 c.p.c. per lite temeraria, vista la natura pretestuosa della domanda anche alla luce della irragionevolezza e della infondatezza della pretesa fatta valere.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del 25 gennaio
2024 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie e ha chiesto la concessione dei termini ex art 281 duodecies comma 4 c.p.c. Parte resistente si è opposta a detta richiesta difettando ulteriori questioni da affrontare. Il Giudice ha rigettato tutte le richieste istruttorie di parte ricorrente e ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 16 gennaio 2024. A tale udienza parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, in particolare, ha ribadito la ricorrenza della legittimazione passiva di seguito della discussione della lite, sulle conclusioni così come precisate dalle Controparte_1 parti il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art 281 sexies c.p.c.
SULLA ECCEZIONE DI ELATIVA AL SUO DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA Controparte_1
a in via preliminare eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, deducendo Controparte_1 che l'istituto di credito non può rispondere dell'illecito compiuto dal suo difensore, non essendo riconfigurabile un concorso nel reato di diffamazione.
Parte ricorrente all'udienza del 16 gennaio 2025 ha ribadito la esistenza della legittimazione passiva dell'istituto di credito in quanto deve essere fatta applicazione del principio in forza del quale il cliente è chiamato a rispondere delle affermazioni rese dal suo difensore.
Sul piano giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha affermato che ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle offese contenute negli scritti difensivi risponde sempre la parte, anche quando provengano dal difensore, sia perché gli atti di quest'ultimo sono sempre riferibili alla parte, sia perché la sentenza può contenere statuizioni dirette soltanto nei confronti della parte in causa (Cassazione civile, sez. III, 26.07.2002, n.
11063). Le medesime conclusioni sono state fatte proprie anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità la quale ha ribadito che la responsabilità conseguente ad affermazioni offensive contenute negli scritti difensivi di un giudizio civile non ha natura penale, ma deriva da un fatto illecito ex art. 2043 c.c. di cui risponde, oltre all'avvocato autore delle espressioni offensive, la stessa parte, quale responsabile civile dell'operato del proprio difensore (Cassazione civile, sez. III, 19.02.2019, n. 4733). La giurisprudenza di legittimità, pertanto, ritiene con orientamento costante che la responsabilità derivante dall'utilizzo di espressioni sconvenienti rese negli scritti difensivi si estende in maniera automatica anche alla parte.
La ratio di tale orientamento trova la sua giustificazione nella stessa funzione della procura processuale che comporta la riferibilità in via diretta alla parte di tutti gli atti compiuti dal difensore nell'ambito del procedimento per il quale è stato conferito l'incarico ivi comprese le espressioni che hanno natura illecita. pagina 4 di 11 Giova tuttavia sottolineare che al fine di evitare forme di responsabilità da mera posizione, in ogni caso, la parte può evitare di farsi carico delle conseguenze pregiudizievoli correlate alla altrui condotta (ossia a quella del difensore) mediante lo strumento della rivalsa che consente di ripartire il danno in base alla colpa di ciascuno dei concorrenti nell'illecito. Detto principio è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato che destinataria della domanda di risarcimento del danno ex art. 89, comma
2, c.p.c., è sempre e solo la parte che, se condannata, potrà rivalersi nei confronti del difensore cui siano addebitabili le espressioni offensive, ove ne ricorrano le condizioni (Cassazione civile, sez. III, 19.02.2016,
n. 3274).
Per le ragioni esposte ritiene il presente Tribunale che ricorra la legittimazione passiva di
[...] rivestendo la stessa la veste di parte rappresentata e difesa dall'Avv. nell'ambito CP_1 Pt_2 del procedimento RG n. 3105/2020, con conseguente rigetto della eccezione in rito dalla stessa formulata.
SUL RIGETTO DEL RICORSO PROPOSTO DALL'AVV. Pt_1
Parte ricorrente ha dedotto che ricorre la responsabilità da illecito delle resistenti in quanto l'Avv. ha tenuto condotte esorbitanti il corretto esercizio del diritto di difesa, arrecando danno alla sua Pt_2 reputazione. L'Avv. ha altresì precisato che nel caso di specie non può essere fatta applicazione della Pt_1 esimente ex art 598 c.p. il cui ambito di operatività è limitato al processo penale.
Le parti resistenti hanno entrambe escluso la loro responsabilità, non integrando la condotta processuale dell'Avv. gli estremi dell'illecito ex art. 2043 c.c. e dovendosi fare applicazione nel caso di Pt_1 specie della esimente ex art 598 c.p.
Giova preliminarmente evidenziare che la Corte di Cassazione ha con una recentissima pronuncia perimetrato l'ambito di applicazione dell'art. 598 c.p. affermando che la citata esimente operante per le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa, non è applicabile nel processo civile, sia perché l'art. 89 c.p.c. è posteriore alla norma del codice penale, sia perché la predetta disposizione riguarda specificamente il processo civile, con la conseguenza che l'ambito di applicazione del citato art. 598 c.p. resta limitato al procedimento penale e a quello davanti all'autorità amministrativa (Cassazione civile, sez.
III, 12.11.2024, n. 29193). Ritiene il presente tribunale che le ragioni addotte a fondamento della esclusione della operatività della esimente ex art. 598 c.p. nell'ambito dei processi civili siano condivisibili e, di conseguenza, devono essere disattese le argomentazioni addotte da entrambe le parti resistenti relative alla sua operatività nel caso di specie e alla automatica esclusione della antigiuridicità della condotta processuale dell'Avv. Pt_2
Occorre ora procedere all'analisi della cornice normativa nella quale sussumere i fatti oggetto del caso in esame.
pagina 5 di 11 In punto di diritto giova preliminarmente evidenziare che l'art. 89 c.p.c. rubricato “espressioni sconvenienti od offensive” dispone che negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive. Al secondo comma la norma prosegue prevedendo che il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.
L'art. 89 c.p.c., quindi, regola il comportamento processuale delle parti nel giudizio civile e sancisce il dovere di rispettare la correttezza del contraddittorio e le convenienze processuali. La ratio sottesa alla norma citata è quella di evitare, nel linguaggio processuale, locuzioni non aventi apporto utile all'oggetto della causa le quali, lungi dall'articolare una risposta ai fatti narrati - coessenziale ad una costituzione in giudizio - finiscono, in modo gratuito ed assolutamente ultroneo, per dar voce al vicendevole malanimo dei litiganti. Pertanto, deve configurarsi la violazione di tale disposizione tutte le volte in cui le locuzioni adoperate non riguardino o travalichino le esigenze difensive di un determinato processo, avuto riguardo all'oggetto di esso, sì da additare un intento dello scrivente meramente offensivo.
Il legislatore, quindi, nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più ampio e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all'onore, mediante la introduzione dell'art. 89 c.p.c. ha attribuito prevalenza al primo, nel senso che l'offesa all'onore e al decoro della controparte comporta l'obbligo del risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l'esercizio del diritto di difesa.
Con riferimento all'interpretazione dell'art. 89 c.p.c. la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che non sussistono gli estremi per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. ove le espressioni contenute negli scritti difensivi, nei confronti di controparte, non eccedano dalle esigenze difensive e siano preordinate a dimostrare la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (Cassazione civile, sez. III, 17.10.2019, n. 26318). Le parti processuali, pertanto, devono astenersi, nell'esercizio del diritto di difesa, dall'utilizzo di espressioni sconvenienti e non consone al decoro della professione e al rispetto delle controparti, evitando di utilizzare nei propri scritti parole che possano valere ad arrecare offesa all'altrui reputazione;
ciò nondimeno, affinché possa farsi ricorso al rimedio di cui all'art. 89 c.p.c. è necessario che le espressioni non abbiano altro fine che quello di rivolgersi alla controparte per recarle offesa, senza alcuna connessione con le necessità difensive. Pertanto, qualora non sia superato il limite delle espressioni gratuite e prive di collegamento con le esigenze difensive, prevale il diritto all'esercizio del diritto di difesa.
Sul piano processuale giova ricordare che competente ad accertare e liquidare il danno derivante dall'uso di espressioni offensive contenute negli atti del processo, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., è lo stesso giudice dinanzi al quale si svolge giudizio nel quale sono state usate le suddette espressioni, ed a tale pagina 6 di 11 competenza funzionale si può derogare solo in quattro ipotesi: allorquando le espressioni offensive siano contenute in atti del processo di esecuzione, che per sua natura non può avere per oggetto un'azione di cognizione;
allorquando esse siano contenute in atti di un processo di cognizione che non si conclude con un provvedimento decisionale, come nel caso di estinzione;
allorquando i danni si manifestano in uno stadio processuale in cui non è più possibile farli valere tempestivamente, come nel caso di frasi contenute in comparsa conclusionale;
allorquando infine la domanda di risarcimento sia proposta nei confronti non della parte, bensì del suo difensore. Pertanto, vista l'estinzione del procedimento RG n. 3105/2020 si giustifica l'esame della domanda risarcitoria proposta da parte dell'Avv. da parte di Giudice diverso Pt_1 rispetto a quello innanzi al quale si è svolto il processo dal quale trae origine la presente controversia.
Orbene, venendo all'esame dei fatti dai quali ha originato la presente domanda risarcitoria, parte ricorrente ha dedotto che hanno natura sconveniente e lesiva della sua reputazione le espressioni che sono state adottate nella memoria ex art. 183 c.p.c. redatta dall'Avv. e datata 31.08.2022 (doc. 5 ricorso Pt_2 introduttivo). In particolare, il ricorrente ha argomentato in ordine alla natura ingiuriosa delle seguenti espressioni “non si rappresentano veritiere le mail oggetto dei docc. 5 e 6 prodotte dalla difesa avversaria, le quali rappresentano, piuttosto, un macroscopico tentativo di rappresentare circostanze diverse da quelle in verità occorse. Quanto oggetto del doc. 5 non rappresenta una pec inviata dall'Avv. a e se davvero questi avesse inviato la mail pec Pt_1 CP_1 oggetto del doc. 5, avrebbe possedere ed avere anche prodotto anche le ricevute di accettazione e di consegna (che mancano perché nessuna mail come quella rappresentata dal doc. 5 dell'attrice è mai stata inviata a ). L'Avv. non ha mai CP_1 Pt_1 inviato a una mail datata 23.9.2021 sia quella del doc. 5 sia la stessa che risulta riprodotta nel doc. 6 entrambi CP_1 prodotti dallo stesso Avv. Parimenti quanto oggetto del doc. 6 non rappresenta una mail inviata da e sul Pt_1 CP_1 punto, oltre a disconoscere formalmente il documento, anche ai sensi dell'art. 2712 c.c., perché scritto non redatto da , CP_1 non firmato da , e non inviato da e non rappresentante una mail pec inviata da , ed a riservarsi ogni CP_1 CP_1 CP_1 azione penale e richiedere sin da ora che il Giudicante trasmetta gli atti alla competente Autorità penale, anche in relazione al tentativo di truffa processuale…… a riprova dell'inconfutabile conclusione del vano tentativo di far credere fatti diversi da quelli veritieri……si ribadisce che l'Avv. non ha mai inoltrato a la richiesta oggetto del doc. 5 e che non ha Pt_1 CP_1 mai inviato una mail datata 23.9.2021 (e sul punto restiamo in attesa delle ricevute PEC dalle quali risulterà il relativo ID identificativo che potrà essere rintracciato, con ogni relativa conseguenza per chi dovesse avere redatto un documento non veritiero”.
Nel caso di specie deve escludersi che le espressioni utilizzate dall'Avv. possano essere Pt_2 qualificate quali offensive e prive di relazione con il diritto di difesa. L'Avv. infatti, si è limitata a Pt_2 contestare la veridicità e la autenticità degli allegati depositati dall'Avv. Espressioni del tipo Pt_1
“rappresentano, piuttosto, un macroscopico tentativo di rappresentare circostanze diverse da quelle in verità occorse” oppure
“a riprova dell'inconfutabile conclusione del vano tentativo di far credere fatti diversi da quelli veritieri” costituiscono espressioni dotate di connessione con le necessità difensive mediante le quali l'Avv. ha inteso Pt_2 pagina 7 di 11 contestare la veridicità della documentazione depositata dall'Avv. nel procedimento RG n. Pt_1
3105/2020 in modo tale da dimostrarne la scarsa attendibilità. Trattasi di espressioni, rientranti nella ordinaria dialettica processuale, che hanno avuto la esclusiva finalità di escludere la autenticità delle mail attribuite dall'Avv. a dal tenore delle quali non può dirsi provata la finalità di Pt_1 Controparte_1 ledere la reputazione del ricorrente.
Le medesime conclusioni vanno estese anche a frasi quali “ed a riservarsi ogni azione penale e richiedere sin da ora che il Giudicante trasmetta gli atti alla competente Autorità penale, anche in relazione al tentativo di truffa processuale”.
Tali espressioni non possono essere qualificate quali espressioni gratuite e prive di ogni e qualsivoglia collegamento con le esigenze difensive né può dirsi che si tratti di termini finalizzati in via esclusiva a recare offesa a controparte. L'Avv. infatti, dopo aver contestato l'autenticità dei documenti allegati alla Pt_2 memoria ex art 183 c.p.c. di controparte, ha manifestato la sua intenzione di riservarsi in ordine alla trasmissione degli atti processuali all'autorità penale. Tali espressioni non rivestono natura di condotte lesive dell'altrui onore e dell'altrui reputazione ma costituiscono, sebbene con toni più graffianti, estrinsecazione del diritto di difesa. Tali espressioni, inoltre, pur non trovandosi in un rapporto di necessità con le esigenze della difesa, tuttavia presentano attinenza con l'oggetto della controversia e costituiscono uno strumento per indirizzare la decisione del giudice con conseguente esclusione della loro rilevanza in chiave risarcitoria.
In ordine alla rilevanza ex art. 89 c.p.c. della espressione “quindi avete intenzione di fare un'altra causa finta come questa” che parte ricorrente ha affermato che è stata dichiarata dall'Avv. nel corso della Pt_2 udienza del 29 marzo 2023 e con riferimento alla quale ha depositato le dichiarazioni sia del sig. Parte_3 che del suo sostituto processuale Avv. Celli, deve esserne esclusa la prova in quanto dall'esame del verbale di udienza (doc. 2 comparsa di costituzione e risposta Avv. non trova conferma tale circostanza. Pt_2
Per le ragioni esposte ritiene il presente Tribunale che le espressioni adottate dall'Avv. Pt_2 rientrino nel normale esercizio del diritto di difesa e riguardino tutte l'oggetto della causa RG n. 3105/2020 con conseguente rigetto della domanda risarcitoria di parte ricorrente.
SULLA DOMANDA DI CONDANNA DEL RICORRENTE PER RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
L'Avv. ha dedotto che parte ricorrente abbia agito in giudizio con assoluta malafede e/o Pt_2 comunque colpa grave per essere il suo preteso diritto del tutto infondato e ne ha chiesto la condanna ex art 96 c.p.c.
L'art. 96,1 comma, c.p.c. è preordinato alla tutela di interessi di diversa natura: da un lato, infatti, detta norma mira a salvaguardare (in funzione, per così dire, “general-preventiva”) sia l'interesse pubblico ad una giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando il lavoro del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione mosse da ragioni serie e, spesso, da necessità impellenti o urgenti, sia gli interessi pubblici pagina 8 di 11 primari dello Stato che, in conseguenza dei ritardi, è sottoposto alle sanzioni previste dalla legge n. 89/2001
(ex art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo); sotto distinto profilo, la norma persegue lo scopo di preservare (in funzione non solo “special - preventiva”, ma anche lato sensu riparatoria) l'interesse privato della parte risultata vittoriosa a non essere coinvolta in iniziative o resistenze giudiziarie pretestuose o dilatorie e, quindi, abusive, perché intraprese per finalità contrarie a quelle cui è istituzionalmente preposto l'utilizzo dello strumento processuale.
Se ne deduce che l'istituto ha una funzione sia sanzionatoria che risarcitoria o, per meglio dire, si atteggia nei termini di una sanzione (e di qui il motivo per cui è applicabile su iniziativa ufficiosa del giudice, senza necessità di previa domanda di parte) con profili anche riparatori nei riguardi della parte lesa
(questo spiega la previsione della devoluzione della somma in favore della controparte).
Ciò chiarito, va rimarcato che l'applicazione della norma deve essere circoscritta ai soli casi in cui dagli atti di causa emerga un comportamento processuale della parte soccombente volutamente preordinato (o anche solo negligentemente destinato) ad ottenere dalla controparte un beneficio indebito attraverso il deterrente del ricorso all'azione giudiziaria o a determinare un ingiustificato allungamento dei tempi processuali, per ritardare l'intervento della risposta giudiziaria.
In particolare, la norma può applicarsi in due diversi tipi di casi: in un primo, che si verifica quando l'attore, agendo con malafede o colpa grave ovvero senza fare uso della normale perizia, prudenza e diligenza, intraprende o coltiva un giudizio inesorabilmente destinato ad un esito sfavorevole, con la rivendicazione di pretese insussistenti o palesemente infondate, nella coscienza dell'infondatezza della domanda (o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza); e in un secondo, che concerne l'eventualità in cui il convenuto, pur essendo consapevole (o prevedendo e, cionondimeno, accettando il rischio) della fondatezza delle avversarie pretese, si oppone in modo ostinato e irragionevole alla domanda di controparte, senza operare con la doverosa lealtà e correttezza, così ottenendo il risultato di ostacolare o impedire la tutela dell'altrui diritto;
in entrambi i casi, il defatigante comportamento processuale del soccombente costringe la controparte ed il giudice allo svolgimento di attività processuali altrimenti evitabili, provocando dispendio di tempo, mezzi e risorse (anche economiche), con conseguente produzione di un danno, sia alla collettività che alla parte privata.
In virtù della affermata funzione plurima (sanzionatoria e risarcitoria) della norma in commento e in considerazione dei diversi interessi da essa tutelati, i criteri di determinazione della somma da liquidare, in assenza di parametri normativi, devono essere ricavati: a) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa della parte soccombente;
b) dalle modalità attraverso le quali si realizza la condotta di abuso del processo;
c) dalla gravità delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, sia in termini di aggravio del lavoro complessivo del magistrato, che di incidenza sulla durata del singolo processo, sia in relazione alle ripercussioni negative che tale condotta ha prodotto sulla parte risultata vittoriosa. pagina 9 di 11 In proposito, va ricordato che, secondo la S.C. in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (cfr. Cass., Sez. II, 1° ottobre 2003, n. 14583; Cass., Sez. I, 21 luglio 2000, n. 9579; Cass. Sez. 1 n.
3664 del 9.02.2017). In altre decisioni si afferma che condotte sintomatiche dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in iure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa (Cass. Sez. 3 n. 4136 del 21.02.2018).
Le osservazioni svolte relative alla fattispecie regolamentata all'art. 96, comma 1, c.p.c. secondo la giurisprudenza di Cassazione maggioritaria debbono essere estese anche alla fattispecie ex art. 96, comma 3,
c.p.c. La Cassazione, infatti, ha evidenziato che, sebbene il comma 3 della norma citata non espliciti se sia richiesto un particolare stato psicologico in capo al soggetto che pone in essere la condotta, ovvero se la condanna sia pronunciabile soltanto nei confronti della parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa, valorizzando l'inserimento della disposizione all'interno della cornice dell'art. 96 c.p.c., ritiene necessaria per l'operatività di detto istituto la sussistenza dei requisiti della mala fede o della colpa grave così come richiesto per il primo comma della medesima norma (Cass., Sez. 6-3, n. 3376 del
22.02.2016; Cass. Civ., Sez. VI, del 30.11.2012, n. 21570)
Applicando i principi esposti al caso in esame, reputa il presente Tribunale che, nonostante il rigetto della domanda di parte ricorrente, non ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale disposizione in quanto dall'esame degli atti processuali non emerge che l'Avv. abbia coltivato un giudizio Pt_1 inesorabilmente destinato ad un esito sfavorevole nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda né che la sua condotta processuale possa dirsi sorretta da mala fede o colpa grave.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto che il mancato deposito di note conclusive comporta con riferimento alla fase decisionale la applicazione dei minimi tabellari e tenuto altresì conto che, non essendo stata svolta attività istruttoria, la relativa fase non deve essere computata nel calcolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta il ricorso proposto dall'Avv. Parte_1
➢ Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'Avv. Parte_2
pagina 10 di 11 ➢ Condanna l'Avv. al pagamento delle spese legali in favore di Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in euro 4.358,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario (15%) come per legge per compensi professionali;
➢ Condanna l'Avv. al pagamento delle spese legali in favore dell'Avv. Parte_1 Parte_2 che si liquidano in euro 4.358,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario (15%) come per legge per compensi professionali.
Si comunichi
Rimini, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 11 di 11
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 16.01.2025, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1716/2024 promossa da:
C. F. , P.E.C. , Parte_1 C.F._1 Email_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Celli (C. F. – P.E.C. C.F._2
), PEC: , giusta Email_2 Email_2 procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
(C.F: , con sede in Modena – Via San Carlo n. 8/20), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo procuratore speciale Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Beltrami (C.F.: CP_2
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Forlì – Via Allegretti n. 7, giusta C.F._3 procura in atti;
nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_2 C.F._4
Reggio Emilia, Via Galgana n. 1, elettivamente domiciliata presso il proprio domicilio telematico PEC:
con studio professionale in Reggio Emilia, Piazza A. Email_3
Fontanesi n. 2, rappresenta da sé stessa;
Resistenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 16 gennaio 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale pagina 1 di 11 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTO DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di RIMINI, in persona del Giudice Designato, in ragione di tutti i fatti e circostanze dedotti nella narrativa in atti: - accertare e dichiarare la responsabilità di “ , con sede legale in Modena, Via Controparte_1
San Carlo n. 8/20, Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Modena in persona del suo P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, nonché dell'Avv. (C.F. del Foro di Reggio Parte_2 C.F._4
Emilia, con studio in Reggio Emilia P.zza Fontanesi, n. 2, nelle loro rispettive qualità e ciascuno per i propri titoli, per i fatti loro ascritti nel presente riscorso ed in particolare per le diffamanti dichiarazioni offensive dell'onore, della reputazione e dell'immagine professionale e personale dell'Avv. dedotte nel ricorso e conseguentemente condannare “ Parte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché dell'Avv. in solido fra loro e/o CP_1 Parte_2 ciascuno per i propri titoli, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dall'Avv. Parte_1
da liquidarsi in via equitativa, allo stato quantificati nella misura di Euro 51.000,00, ovvero in quella minore o
[...] maggior somma ritenuta equa e di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi fino al saldo. - Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre a CPA e IVA come per legge”.
Il ricorrente ha preliminarmente ricostruito i fatti posti a fondamento della sua domanda e a riguardo ha evidenziato di essere stato nominato difensore di fiducia della società Parte_3
nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Rimini RG n. 3105/2020.
[...]
Detto giudizio, instaurato dalla sua assistita nei confronti di aveva ad oggetto la Controparte_1 ritenuta nullità delle clausole tempo per tempo applicate ai rapporti bancari intercorsi tra le parti con domanda di condanna di l pagamento di una somma pari ad euro 50.499,83. Controparte_1
L'Avv. ha evidenziato che, nell'ambito dello scambio delle memorie ex art 183 c.p.c., l'Avv. Pt_1 lo ha accusato con toni violenti ed eccedenti il corretto esercizio della difesa, affermando che l'atto Pt_2 da lui depositato ex art 183 c.p.c. contenesse circostanze non veritiere. In particolare, il ricorrente ha qualificato quali gravissime le affermazioni rese dall'Avv. nelle quali egli è stato addirittura Pt_2 individuato quale autore del reato di truffa processuale.
L'Avv. a seguito delle accuse mosse nei suoi confronti, ha chiesto ad un esperto di tecnologie Pt_1 informatiche di accertare la documentazione prodotta in giudizio e dall'esame è emerso che tutti i messaggi esaminati erano privi di manomissioni e/o manipolazioni. Nonostante la genuinità della documentazione citata, all'udienza del 25 gennaio 2023 il sostituto processuale dell'Avv. ha reiterato il contenuto Pt_2 degli scritti difensivi e all'udienza del 29 marzo 2023 l'Avv. a detta del ricorrente, rivolgendosi al Pt_2 sig. e all'Avv. Celli (suo sostituto processuale), ha utilizzato le seguenti espressioni: “quindi avete Parte_3 intenzione di fare un'altra causa finta come questa”. pagina 2 di 11 Il ricorrente ha evidenziato che le affermazioni rese in atti dall'Avv. e condivise dalla sua Pt_2 assistita costituiscono comportamenti eccedenti le normali esigenze di difesa in buona fede e presentano natura illecita, integrando gli estremi della calunnia e della diffamazione. L'Avv. ha altresì sottolineato Pt_1 come tali dichiarazioni siano lesive della sua reputazione e siano del tutto contrarie alla sua fama di serio professionista, confermata anche dal suo curriculum dal quale risulta che egli è un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle corti superiori ed iscritto all'elenco degli esperti negoziatori presso la Camera di
Commercio di Bologna.
Si è regolarmente costituita in giudizio la quale ha contestato tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e, in primo luogo, ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, non essendo riconfigurabile la ipotesi di concorso nel reato di diffamazione e dovendosi in via eventuale ascrivere al suo difensore la totale responsabilità dell'illecito anche alla luce della disciplina ex art. 7 Codice Deontologico
Forense secondo la quale “l'avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità”.
Nel merito la ricorrente ha escluso la rilevanza penale delle condotte ascritte al suo legale Avv. Pt_2 in quanto trattasi di fatti la cui antigiuridicità è esclusa dalla operatività della disciplina ex art. 598 c.p.c. e che, pertanto, non possono dar luogo ad un illecito risarcibile poiché lo stesso art. 2043 c.c. presuppone quale elemento costitutivo dell'illecito la antigiuridicità della condotta.
Infine, la società ha qualificato quale del tutto destituita di fondamento la Controparte_1 richiesta risarcitoria formulata dal ricorrente poiché in ogni caso nessun pregiudizio è a lui derivato, vista il divieto di estendere a terzi il contenuto degli atti processuali con conseguente impossibilità di riconfigurare ogni e qualsivoglia pregiudizio alla sua reputazione e alla sua fama.
Si è altresì costituita in giudizio l'Avv. la quale ha escluso che le dichiarazioni rese nelle sue Pt_2 memorie ex art 183 c.p.c. integrino gli estremi della diffamazione avendo correttamente esercitato il mandato difensivo che le era stato affidato. La stessa ha precisato che i documenti prodotti dall'Avv. Pt_1 nell'ambito del giudizio tra la società e rano non veritieri e proprio tale Parte_3 Controparte_1 circostanza non è stata smentita nemmeno dalla perizia informatica che è stata depositata dal ricorrente nel presente giudizio. La resistente, inoltre, ha evidenziato la non veridicità di quanto riferito dal ricorrente in ordine alle dichiarazioni diffamatorie rese all'udienza del 29 marzo 2023 in quanto delle stesse non vi è traccia nel verbale che è stato redatto dal Giudice e nel quale la ricorrente si è limitata a rinunciare agli atti del giudizio.
L'Avv. esclusa la illeceità dei suoi comportamenti, ne ha in ogni caso escluso la antigiuridicità, Pt_2 vista la operatività anche nell'ambito dei giudizi civili della esimente ex art 598 c.p., la cui ratio è quella di assicurare una libera e piena esplicazione della difesa, senza le remore che potrebbero scaturire dal rischio pagina 3 di 11 di un'incriminazione per espressioni, eventualmente considerate offensive, utilizzate in un contesto difensivo.
Da ultimo, la resistente ha chiesto la condanna del ricorrente ex art 96 c.p.c. per lite temeraria, vista la natura pretestuosa della domanda anche alla luce della irragionevolezza e della infondatezza della pretesa fatta valere.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del 25 gennaio
2024 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie e ha chiesto la concessione dei termini ex art 281 duodecies comma 4 c.p.c. Parte resistente si è opposta a detta richiesta difettando ulteriori questioni da affrontare. Il Giudice ha rigettato tutte le richieste istruttorie di parte ricorrente e ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 16 gennaio 2024. A tale udienza parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, in particolare, ha ribadito la ricorrenza della legittimazione passiva di seguito della discussione della lite, sulle conclusioni così come precisate dalle Controparte_1 parti il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art 281 sexies c.p.c.
SULLA ECCEZIONE DI ELATIVA AL SUO DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA Controparte_1
a in via preliminare eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, deducendo Controparte_1 che l'istituto di credito non può rispondere dell'illecito compiuto dal suo difensore, non essendo riconfigurabile un concorso nel reato di diffamazione.
Parte ricorrente all'udienza del 16 gennaio 2025 ha ribadito la esistenza della legittimazione passiva dell'istituto di credito in quanto deve essere fatta applicazione del principio in forza del quale il cliente è chiamato a rispondere delle affermazioni rese dal suo difensore.
Sul piano giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha affermato che ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle offese contenute negli scritti difensivi risponde sempre la parte, anche quando provengano dal difensore, sia perché gli atti di quest'ultimo sono sempre riferibili alla parte, sia perché la sentenza può contenere statuizioni dirette soltanto nei confronti della parte in causa (Cassazione civile, sez. III, 26.07.2002, n.
11063). Le medesime conclusioni sono state fatte proprie anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità la quale ha ribadito che la responsabilità conseguente ad affermazioni offensive contenute negli scritti difensivi di un giudizio civile non ha natura penale, ma deriva da un fatto illecito ex art. 2043 c.c. di cui risponde, oltre all'avvocato autore delle espressioni offensive, la stessa parte, quale responsabile civile dell'operato del proprio difensore (Cassazione civile, sez. III, 19.02.2019, n. 4733). La giurisprudenza di legittimità, pertanto, ritiene con orientamento costante che la responsabilità derivante dall'utilizzo di espressioni sconvenienti rese negli scritti difensivi si estende in maniera automatica anche alla parte.
La ratio di tale orientamento trova la sua giustificazione nella stessa funzione della procura processuale che comporta la riferibilità in via diretta alla parte di tutti gli atti compiuti dal difensore nell'ambito del procedimento per il quale è stato conferito l'incarico ivi comprese le espressioni che hanno natura illecita. pagina 4 di 11 Giova tuttavia sottolineare che al fine di evitare forme di responsabilità da mera posizione, in ogni caso, la parte può evitare di farsi carico delle conseguenze pregiudizievoli correlate alla altrui condotta (ossia a quella del difensore) mediante lo strumento della rivalsa che consente di ripartire il danno in base alla colpa di ciascuno dei concorrenti nell'illecito. Detto principio è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato che destinataria della domanda di risarcimento del danno ex art. 89, comma
2, c.p.c., è sempre e solo la parte che, se condannata, potrà rivalersi nei confronti del difensore cui siano addebitabili le espressioni offensive, ove ne ricorrano le condizioni (Cassazione civile, sez. III, 19.02.2016,
n. 3274).
Per le ragioni esposte ritiene il presente Tribunale che ricorra la legittimazione passiva di
[...] rivestendo la stessa la veste di parte rappresentata e difesa dall'Avv. nell'ambito CP_1 Pt_2 del procedimento RG n. 3105/2020, con conseguente rigetto della eccezione in rito dalla stessa formulata.
SUL RIGETTO DEL RICORSO PROPOSTO DALL'AVV. Pt_1
Parte ricorrente ha dedotto che ricorre la responsabilità da illecito delle resistenti in quanto l'Avv. ha tenuto condotte esorbitanti il corretto esercizio del diritto di difesa, arrecando danno alla sua Pt_2 reputazione. L'Avv. ha altresì precisato che nel caso di specie non può essere fatta applicazione della Pt_1 esimente ex art 598 c.p. il cui ambito di operatività è limitato al processo penale.
Le parti resistenti hanno entrambe escluso la loro responsabilità, non integrando la condotta processuale dell'Avv. gli estremi dell'illecito ex art. 2043 c.c. e dovendosi fare applicazione nel caso di Pt_1 specie della esimente ex art 598 c.p.
Giova preliminarmente evidenziare che la Corte di Cassazione ha con una recentissima pronuncia perimetrato l'ambito di applicazione dell'art. 598 c.p. affermando che la citata esimente operante per le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa, non è applicabile nel processo civile, sia perché l'art. 89 c.p.c. è posteriore alla norma del codice penale, sia perché la predetta disposizione riguarda specificamente il processo civile, con la conseguenza che l'ambito di applicazione del citato art. 598 c.p. resta limitato al procedimento penale e a quello davanti all'autorità amministrativa (Cassazione civile, sez.
III, 12.11.2024, n. 29193). Ritiene il presente tribunale che le ragioni addotte a fondamento della esclusione della operatività della esimente ex art. 598 c.p. nell'ambito dei processi civili siano condivisibili e, di conseguenza, devono essere disattese le argomentazioni addotte da entrambe le parti resistenti relative alla sua operatività nel caso di specie e alla automatica esclusione della antigiuridicità della condotta processuale dell'Avv. Pt_2
Occorre ora procedere all'analisi della cornice normativa nella quale sussumere i fatti oggetto del caso in esame.
pagina 5 di 11 In punto di diritto giova preliminarmente evidenziare che l'art. 89 c.p.c. rubricato “espressioni sconvenienti od offensive” dispone che negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive. Al secondo comma la norma prosegue prevedendo che il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.
L'art. 89 c.p.c., quindi, regola il comportamento processuale delle parti nel giudizio civile e sancisce il dovere di rispettare la correttezza del contraddittorio e le convenienze processuali. La ratio sottesa alla norma citata è quella di evitare, nel linguaggio processuale, locuzioni non aventi apporto utile all'oggetto della causa le quali, lungi dall'articolare una risposta ai fatti narrati - coessenziale ad una costituzione in giudizio - finiscono, in modo gratuito ed assolutamente ultroneo, per dar voce al vicendevole malanimo dei litiganti. Pertanto, deve configurarsi la violazione di tale disposizione tutte le volte in cui le locuzioni adoperate non riguardino o travalichino le esigenze difensive di un determinato processo, avuto riguardo all'oggetto di esso, sì da additare un intento dello scrivente meramente offensivo.
Il legislatore, quindi, nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più ampio e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all'onore, mediante la introduzione dell'art. 89 c.p.c. ha attribuito prevalenza al primo, nel senso che l'offesa all'onore e al decoro della controparte comporta l'obbligo del risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l'esercizio del diritto di difesa.
Con riferimento all'interpretazione dell'art. 89 c.p.c. la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che non sussistono gli estremi per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. ove le espressioni contenute negli scritti difensivi, nei confronti di controparte, non eccedano dalle esigenze difensive e siano preordinate a dimostrare la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (Cassazione civile, sez. III, 17.10.2019, n. 26318). Le parti processuali, pertanto, devono astenersi, nell'esercizio del diritto di difesa, dall'utilizzo di espressioni sconvenienti e non consone al decoro della professione e al rispetto delle controparti, evitando di utilizzare nei propri scritti parole che possano valere ad arrecare offesa all'altrui reputazione;
ciò nondimeno, affinché possa farsi ricorso al rimedio di cui all'art. 89 c.p.c. è necessario che le espressioni non abbiano altro fine che quello di rivolgersi alla controparte per recarle offesa, senza alcuna connessione con le necessità difensive. Pertanto, qualora non sia superato il limite delle espressioni gratuite e prive di collegamento con le esigenze difensive, prevale il diritto all'esercizio del diritto di difesa.
Sul piano processuale giova ricordare che competente ad accertare e liquidare il danno derivante dall'uso di espressioni offensive contenute negli atti del processo, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., è lo stesso giudice dinanzi al quale si svolge giudizio nel quale sono state usate le suddette espressioni, ed a tale pagina 6 di 11 competenza funzionale si può derogare solo in quattro ipotesi: allorquando le espressioni offensive siano contenute in atti del processo di esecuzione, che per sua natura non può avere per oggetto un'azione di cognizione;
allorquando esse siano contenute in atti di un processo di cognizione che non si conclude con un provvedimento decisionale, come nel caso di estinzione;
allorquando i danni si manifestano in uno stadio processuale in cui non è più possibile farli valere tempestivamente, come nel caso di frasi contenute in comparsa conclusionale;
allorquando infine la domanda di risarcimento sia proposta nei confronti non della parte, bensì del suo difensore. Pertanto, vista l'estinzione del procedimento RG n. 3105/2020 si giustifica l'esame della domanda risarcitoria proposta da parte dell'Avv. da parte di Giudice diverso Pt_1 rispetto a quello innanzi al quale si è svolto il processo dal quale trae origine la presente controversia.
Orbene, venendo all'esame dei fatti dai quali ha originato la presente domanda risarcitoria, parte ricorrente ha dedotto che hanno natura sconveniente e lesiva della sua reputazione le espressioni che sono state adottate nella memoria ex art. 183 c.p.c. redatta dall'Avv. e datata 31.08.2022 (doc. 5 ricorso Pt_2 introduttivo). In particolare, il ricorrente ha argomentato in ordine alla natura ingiuriosa delle seguenti espressioni “non si rappresentano veritiere le mail oggetto dei docc. 5 e 6 prodotte dalla difesa avversaria, le quali rappresentano, piuttosto, un macroscopico tentativo di rappresentare circostanze diverse da quelle in verità occorse. Quanto oggetto del doc. 5 non rappresenta una pec inviata dall'Avv. a e se davvero questi avesse inviato la mail pec Pt_1 CP_1 oggetto del doc. 5, avrebbe possedere ed avere anche prodotto anche le ricevute di accettazione e di consegna (che mancano perché nessuna mail come quella rappresentata dal doc. 5 dell'attrice è mai stata inviata a ). L'Avv. non ha mai CP_1 Pt_1 inviato a una mail datata 23.9.2021 sia quella del doc. 5 sia la stessa che risulta riprodotta nel doc. 6 entrambi CP_1 prodotti dallo stesso Avv. Parimenti quanto oggetto del doc. 6 non rappresenta una mail inviata da e sul Pt_1 CP_1 punto, oltre a disconoscere formalmente il documento, anche ai sensi dell'art. 2712 c.c., perché scritto non redatto da , CP_1 non firmato da , e non inviato da e non rappresentante una mail pec inviata da , ed a riservarsi ogni CP_1 CP_1 CP_1 azione penale e richiedere sin da ora che il Giudicante trasmetta gli atti alla competente Autorità penale, anche in relazione al tentativo di truffa processuale…… a riprova dell'inconfutabile conclusione del vano tentativo di far credere fatti diversi da quelli veritieri……si ribadisce che l'Avv. non ha mai inoltrato a la richiesta oggetto del doc. 5 e che non ha Pt_1 CP_1 mai inviato una mail datata 23.9.2021 (e sul punto restiamo in attesa delle ricevute PEC dalle quali risulterà il relativo ID identificativo che potrà essere rintracciato, con ogni relativa conseguenza per chi dovesse avere redatto un documento non veritiero”.
Nel caso di specie deve escludersi che le espressioni utilizzate dall'Avv. possano essere Pt_2 qualificate quali offensive e prive di relazione con il diritto di difesa. L'Avv. infatti, si è limitata a Pt_2 contestare la veridicità e la autenticità degli allegati depositati dall'Avv. Espressioni del tipo Pt_1
“rappresentano, piuttosto, un macroscopico tentativo di rappresentare circostanze diverse da quelle in verità occorse” oppure
“a riprova dell'inconfutabile conclusione del vano tentativo di far credere fatti diversi da quelli veritieri” costituiscono espressioni dotate di connessione con le necessità difensive mediante le quali l'Avv. ha inteso Pt_2 pagina 7 di 11 contestare la veridicità della documentazione depositata dall'Avv. nel procedimento RG n. Pt_1
3105/2020 in modo tale da dimostrarne la scarsa attendibilità. Trattasi di espressioni, rientranti nella ordinaria dialettica processuale, che hanno avuto la esclusiva finalità di escludere la autenticità delle mail attribuite dall'Avv. a dal tenore delle quali non può dirsi provata la finalità di Pt_1 Controparte_1 ledere la reputazione del ricorrente.
Le medesime conclusioni vanno estese anche a frasi quali “ed a riservarsi ogni azione penale e richiedere sin da ora che il Giudicante trasmetta gli atti alla competente Autorità penale, anche in relazione al tentativo di truffa processuale”.
Tali espressioni non possono essere qualificate quali espressioni gratuite e prive di ogni e qualsivoglia collegamento con le esigenze difensive né può dirsi che si tratti di termini finalizzati in via esclusiva a recare offesa a controparte. L'Avv. infatti, dopo aver contestato l'autenticità dei documenti allegati alla Pt_2 memoria ex art 183 c.p.c. di controparte, ha manifestato la sua intenzione di riservarsi in ordine alla trasmissione degli atti processuali all'autorità penale. Tali espressioni non rivestono natura di condotte lesive dell'altrui onore e dell'altrui reputazione ma costituiscono, sebbene con toni più graffianti, estrinsecazione del diritto di difesa. Tali espressioni, inoltre, pur non trovandosi in un rapporto di necessità con le esigenze della difesa, tuttavia presentano attinenza con l'oggetto della controversia e costituiscono uno strumento per indirizzare la decisione del giudice con conseguente esclusione della loro rilevanza in chiave risarcitoria.
In ordine alla rilevanza ex art. 89 c.p.c. della espressione “quindi avete intenzione di fare un'altra causa finta come questa” che parte ricorrente ha affermato che è stata dichiarata dall'Avv. nel corso della Pt_2 udienza del 29 marzo 2023 e con riferimento alla quale ha depositato le dichiarazioni sia del sig. Parte_3 che del suo sostituto processuale Avv. Celli, deve esserne esclusa la prova in quanto dall'esame del verbale di udienza (doc. 2 comparsa di costituzione e risposta Avv. non trova conferma tale circostanza. Pt_2
Per le ragioni esposte ritiene il presente Tribunale che le espressioni adottate dall'Avv. Pt_2 rientrino nel normale esercizio del diritto di difesa e riguardino tutte l'oggetto della causa RG n. 3105/2020 con conseguente rigetto della domanda risarcitoria di parte ricorrente.
SULLA DOMANDA DI CONDANNA DEL RICORRENTE PER RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
L'Avv. ha dedotto che parte ricorrente abbia agito in giudizio con assoluta malafede e/o Pt_2 comunque colpa grave per essere il suo preteso diritto del tutto infondato e ne ha chiesto la condanna ex art 96 c.p.c.
L'art. 96,1 comma, c.p.c. è preordinato alla tutela di interessi di diversa natura: da un lato, infatti, detta norma mira a salvaguardare (in funzione, per così dire, “general-preventiva”) sia l'interesse pubblico ad una giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando il lavoro del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione mosse da ragioni serie e, spesso, da necessità impellenti o urgenti, sia gli interessi pubblici pagina 8 di 11 primari dello Stato che, in conseguenza dei ritardi, è sottoposto alle sanzioni previste dalla legge n. 89/2001
(ex art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo); sotto distinto profilo, la norma persegue lo scopo di preservare (in funzione non solo “special - preventiva”, ma anche lato sensu riparatoria) l'interesse privato della parte risultata vittoriosa a non essere coinvolta in iniziative o resistenze giudiziarie pretestuose o dilatorie e, quindi, abusive, perché intraprese per finalità contrarie a quelle cui è istituzionalmente preposto l'utilizzo dello strumento processuale.
Se ne deduce che l'istituto ha una funzione sia sanzionatoria che risarcitoria o, per meglio dire, si atteggia nei termini di una sanzione (e di qui il motivo per cui è applicabile su iniziativa ufficiosa del giudice, senza necessità di previa domanda di parte) con profili anche riparatori nei riguardi della parte lesa
(questo spiega la previsione della devoluzione della somma in favore della controparte).
Ciò chiarito, va rimarcato che l'applicazione della norma deve essere circoscritta ai soli casi in cui dagli atti di causa emerga un comportamento processuale della parte soccombente volutamente preordinato (o anche solo negligentemente destinato) ad ottenere dalla controparte un beneficio indebito attraverso il deterrente del ricorso all'azione giudiziaria o a determinare un ingiustificato allungamento dei tempi processuali, per ritardare l'intervento della risposta giudiziaria.
In particolare, la norma può applicarsi in due diversi tipi di casi: in un primo, che si verifica quando l'attore, agendo con malafede o colpa grave ovvero senza fare uso della normale perizia, prudenza e diligenza, intraprende o coltiva un giudizio inesorabilmente destinato ad un esito sfavorevole, con la rivendicazione di pretese insussistenti o palesemente infondate, nella coscienza dell'infondatezza della domanda (o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza); e in un secondo, che concerne l'eventualità in cui il convenuto, pur essendo consapevole (o prevedendo e, cionondimeno, accettando il rischio) della fondatezza delle avversarie pretese, si oppone in modo ostinato e irragionevole alla domanda di controparte, senza operare con la doverosa lealtà e correttezza, così ottenendo il risultato di ostacolare o impedire la tutela dell'altrui diritto;
in entrambi i casi, il defatigante comportamento processuale del soccombente costringe la controparte ed il giudice allo svolgimento di attività processuali altrimenti evitabili, provocando dispendio di tempo, mezzi e risorse (anche economiche), con conseguente produzione di un danno, sia alla collettività che alla parte privata.
In virtù della affermata funzione plurima (sanzionatoria e risarcitoria) della norma in commento e in considerazione dei diversi interessi da essa tutelati, i criteri di determinazione della somma da liquidare, in assenza di parametri normativi, devono essere ricavati: a) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa della parte soccombente;
b) dalle modalità attraverso le quali si realizza la condotta di abuso del processo;
c) dalla gravità delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, sia in termini di aggravio del lavoro complessivo del magistrato, che di incidenza sulla durata del singolo processo, sia in relazione alle ripercussioni negative che tale condotta ha prodotto sulla parte risultata vittoriosa. pagina 9 di 11 In proposito, va ricordato che, secondo la S.C. in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (cfr. Cass., Sez. II, 1° ottobre 2003, n. 14583; Cass., Sez. I, 21 luglio 2000, n. 9579; Cass. Sez. 1 n.
3664 del 9.02.2017). In altre decisioni si afferma che condotte sintomatiche dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in iure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa (Cass. Sez. 3 n. 4136 del 21.02.2018).
Le osservazioni svolte relative alla fattispecie regolamentata all'art. 96, comma 1, c.p.c. secondo la giurisprudenza di Cassazione maggioritaria debbono essere estese anche alla fattispecie ex art. 96, comma 3,
c.p.c. La Cassazione, infatti, ha evidenziato che, sebbene il comma 3 della norma citata non espliciti se sia richiesto un particolare stato psicologico in capo al soggetto che pone in essere la condotta, ovvero se la condanna sia pronunciabile soltanto nei confronti della parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa, valorizzando l'inserimento della disposizione all'interno della cornice dell'art. 96 c.p.c., ritiene necessaria per l'operatività di detto istituto la sussistenza dei requisiti della mala fede o della colpa grave così come richiesto per il primo comma della medesima norma (Cass., Sez. 6-3, n. 3376 del
22.02.2016; Cass. Civ., Sez. VI, del 30.11.2012, n. 21570)
Applicando i principi esposti al caso in esame, reputa il presente Tribunale che, nonostante il rigetto della domanda di parte ricorrente, non ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale disposizione in quanto dall'esame degli atti processuali non emerge che l'Avv. abbia coltivato un giudizio Pt_1 inesorabilmente destinato ad un esito sfavorevole nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda né che la sua condotta processuale possa dirsi sorretta da mala fede o colpa grave.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto che il mancato deposito di note conclusive comporta con riferimento alla fase decisionale la applicazione dei minimi tabellari e tenuto altresì conto che, non essendo stata svolta attività istruttoria, la relativa fase non deve essere computata nel calcolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta il ricorso proposto dall'Avv. Parte_1
➢ Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'Avv. Parte_2
pagina 10 di 11 ➢ Condanna l'Avv. al pagamento delle spese legali in favore di Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in euro 4.358,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario (15%) come per legge per compensi professionali;
➢ Condanna l'Avv. al pagamento delle spese legali in favore dell'Avv. Parte_1 Parte_2 che si liquidano in euro 4.358,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario (15%) come per legge per compensi professionali.
Si comunichi
Rimini, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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