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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 21/01/2026, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 894/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IC SE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15977/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via PE Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240156697828000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 806/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato GL IR ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso la cartella di pagamento notificata il 29.5.2025 dalla ADER per il mancato pagamento della tassa automobilistica 2017, per un importo complessivo di € 213,14.
Eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione triennale, nonché il vizio di motivazione.
Si è costituita ADER, che ha chiesto il difetto di legittimazione passiva e il rigetto nel resto.
Non si è costituita la Regione Campania, nonostante la rinnovazione della notifica disposta all'udienza del
9.12.2025.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. È assorbente rilevare che la Regione Campania non si è costituita, sicché non risulta alcuna controdeduzione in merito all'intervenuta notifica dell'atto presupposto.
Ne consegue altresì il decorso del termine di prescrizione triennale, trattandosi di debito del 2017, per il quale non sono state provate le notifiche del 5.11.2020 e del 24.3.2023, richiamate nella cartella impugnata, che, invece, risulta motivata secondo il modello previsto dal decreto ministeriale.
3. Il regolamento delle spese segue la soccombenza: la Regione Campania, alla quale spettava la prova della notifica dell'accertamento, va condannata alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di € 250,00, in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna la Regione Campaina al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario della parte ricorrente, che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Napoli 20/01/2026
Il giudice monocratico
PE CC
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IC SE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15977/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via PE Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240156697828000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 806/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato GL IR ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso la cartella di pagamento notificata il 29.5.2025 dalla ADER per il mancato pagamento della tassa automobilistica 2017, per un importo complessivo di € 213,14.
Eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione triennale, nonché il vizio di motivazione.
Si è costituita ADER, che ha chiesto il difetto di legittimazione passiva e il rigetto nel resto.
Non si è costituita la Regione Campania, nonostante la rinnovazione della notifica disposta all'udienza del
9.12.2025.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. È assorbente rilevare che la Regione Campania non si è costituita, sicché non risulta alcuna controdeduzione in merito all'intervenuta notifica dell'atto presupposto.
Ne consegue altresì il decorso del termine di prescrizione triennale, trattandosi di debito del 2017, per il quale non sono state provate le notifiche del 5.11.2020 e del 24.3.2023, richiamate nella cartella impugnata, che, invece, risulta motivata secondo il modello previsto dal decreto ministeriale.
3. Il regolamento delle spese segue la soccombenza: la Regione Campania, alla quale spettava la prova della notifica dell'accertamento, va condannata alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di € 250,00, in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna la Regione Campaina al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario della parte ricorrente, che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Napoli 20/01/2026
Il giudice monocratico
PE CC