Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/03/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio a domanda congiunta iscritto al n. 953/2024 R.G.V.G., proposto da:
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato SMIRNI LOREDANA giusta procura in atti;
e da
, nato il [...] a [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato MARCHESE IOLANDA giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 26/02/2024 ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c., e , premettendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio Parte_1 Parte_2
22/07/2020), hanno chiesto al Tribunale di disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minorenne alle seguenti condizioni:
“- La minore sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento paritetico e residenza anagrafica presso il padre in Catania alla via
Via G. Prati 76, come di fatto operato fino ad oggi. Specificatamente, la minore starà con il padre nelle giornate del lunedì, martedì e mercoledì e con la madre nelle giornate del giovedì, venerdì,
sabato, salvo poi alternare i medesimi giorni nella settimana successiva. Le domeniche saranno trascorse dalla minore alternativamente con ciascun genitore che la terrà con sé fino al lunedì
mattina quando avrà cura di accompagnarla a scuola, se è prevista attività scolastica, in caso contrario, il genitore la terrà con sé fino alle h 22:00 della medesima domenica quando avrà
cura di accompagnarla a casa dell'altro genitore.
- La minore trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore, sette giorni consecutivi durante le festività Natalizie (alternando, anno per anno, il giorno della Vigilia e del Natale con il 31
dicembre ed il Capodanno) e, per due giorni, nel periodo Pasquale (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo), nonchè per dieci giorni consecutivi nel periodo estivo, in concomitanza con le vacanze scolastiche, nei mesi tra Luglio ed Agosto, come, di volta in volta, previamente concordato tra le parti.
Resta inteso che il genitore, nel tempo in cui la figlia sarà collocata presso di sé, consentirà
all'altro genitore di sentirla ed, inoltre, i genitori si impegnano a fornire reciprocamente informazioni in ordine alla località di vacanza ove, eventualmente, porteranno la figlia.
Sarà onere di entrambi quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla minore. Padre e madre avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I compleanni della minore saranno festeggiati separatamente con ciascun genitore, alternando di anno in anno, il pranzo e la cena, fatta salva la decisione concorde di festeggiare congiuntamente il compleanno della minore.
In deroga ai superiori accordi, i genitori avranno diritto di tenere con sé la figlia in occasione del proprio compleanno nonché in occasione della festa della mamma e del papà, anche se ricadente in giorno destinato al diritto di permanenza con l'altro che, conseguentemente, starà
con la figlia in altro giorno da concordare.
- Considerati i paritari tempi di permanenza della minore presso entrambi i genitori, questi ultimi provvederanno in maniera diretta al soddisfacimento delle esigenze di vita della piccola e sosterranno, nell'interesse della minore, in misura pari al 50% le spese straordinarie, per l'individuazione nonché per la regolamentazione delle quali, le parti si rimettono al protocollo adottato dal Tribunale di Catania.
- I genitori concordano che ogni emolumento erogato dallo Stato e/o da enti pubblici,
nell'interesse della minore ed in ragione della stessa (in via meramente esemplificativa: reddito di inclusione ed assegno unico) sarà ripartito tra le parti al 50% ciascuno, previa esibizione del documento giustificativo da parte del genitore beneficiario, che provvederà a corrispondere all'altro genitore, a mezzo bonifico/ricarica, la quota parte di spettanza dello stesso.
- Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, salvo quanto pattuito nei punti precedenti.
- Il tutto dal deposito del presente ricorso.”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 07/10/2024, le parti personalmente presenti, interrogate dal Giudice delegato per chiarimenti in ordine alle modalità di gestione della minore con il collocamento paritetico, hanno confermato che l'organizzazione dei giorni è quella riportata in ricorso ed alternano le domeniche tra l'uno e l'altro genitore;
hanno precisato, inoltre, che le abitazioni si trovano vicine in quanto entrambi abitano alla circonvallazione di Catania a distanza di circa 1 Km e di alternarsi nell'accompagnare la figlia da un'abitazione all'altra e all'asilo presso la scuola privata Malerba
e hanno precisato che ciascuno di loro tiene presso la propria abitazione i vestiti e l'occorrente per il benessere della minore.
Le parti hanno rappresentato che la bambina ha il pediatra di base e che gestiscono insieme le esigenze mediche, sia sotto il profilo amministrativo che sotto il profilo delle spese;
hanno confermato di trovarsi in buoni rapporti e di dialogare nella gestione della bambina serenamente con telefonate e messaggi e di avere iniziato ad attuare questa modalità di gestione da quando la bambina aveva un anno;
pertanto, hanno confermato le condizioni di cui all'accordo depositato dai legali.
Alla luce dell'audizione dei genitori, del rapporto sereno tra le parti e della buona organizzazione familiare già in atto da quando la figlia minore aveva l'età di un anno, le condizioni di cui al ricorso congiunto vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o manifesta contrarietà all'interesse della prole.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 953/2024 R.G.V.G.:
ACCOGLIE il ricorso alle condizioni di cui in parte motiva;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 21/02/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco