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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/07/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1761/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Giulia Tavella, assegnataria del fascicolo con provvedimento del 27/12/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 1761/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Maria Altadonna
- attrice
contro
(P.I. , nella persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Fiaschi e dall'Avv. Gloria
Lazzeri
- convenuta
Oggetto: responsabilità sanitaria.
Conclusioni
Per l'attrice: come da note di trattazione scritta del 18/2/2025, “accertare e dichiarare la responsabilità di (in sigla , sedente in Pisa (PI), Controparte_1 CP_2 via Roma n. 67 (c.f./p.iva ), in persona del Direttore, legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, in ordine a tutte le lesioni patite e patende dalla sig.ra ed alle Parte_1 conseguenze lesive delle stesse e per l'effetto condannare la struttura medesima a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, ivi compreso il danno biologico, esistenziale, estetico, alla vita di relazione, alla capacità lavorativa, nessuno escluso, patiti e patiendi dalla sig.ra Parte_1
danni quantificati complessivamente in Euro 29.993,47 per i motivi meglio descritti in
[...] premessa, ovvero nella maggior/minor somma che sarà ritenuta giusta, equa e provata al termine
1 dell'istruttoria; il tutto oltre rivalutazione monetaria, e sulla somma rivalutata anno per anno, gli interessi legali/giudiziali dal dì dell'intervento (20/5/2015) al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”; in via istruttoria, ha insistito nelle richieste formulate nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., nonché nella chiamata a chiarimenti del Collegio peritale;
per la convenuta: come da note di trattazione scritta del 18/2/2025, “in via principale, rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice poiché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, voglia ridurre il risarcimento del danno a quanto strettamente dovuto e provato in corso di causa. Con la condanna dell'attrice al pagamento delle spese sostenute, delle spese generali e del compenso ex
D.M. n. 55/2014, compresi oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri a carico dell'avvocato dipendente dell'Ente pubblico, come le sottoscritte, ritenuti corrispondenti alle voci degli oneri accessori propri dei legali liberi professionisti (cfr. Corte di Appello FI n. 1255/2020,
Tar Piemonte n. 1104/2017; Tar Emilia-Romagna n. 151/2016; Tar Emilia-Romagna n. 3/2016).
Motivi della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra ha convenuto in Parte_1 giudizio l' affinché, previo accertamento e declaratoria Controparte_1 della relativa responsabilità per le lesioni riportate in conseguenza dell'intervento chirurgico di tiroidectomia totale e linfoadenoctomia del comparto centrale e latero-cervicale destro cui si era sottoposta in data 20/5/2015, la convenuta sia condannata al risarcimento, in suo favore, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € 29.993,70, ovvero nella diversa somma che il Tribunale dovesse ritenere dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto la responsabilità della struttura sanitaria convenuta, lamentando profili di negligenza e imperizia nell'operato dei sanitari, sia in relazione all'esecuzione dell'intervento chirurgico, sia con riguardo all'omessa adeguata valutazione del quadro clinico e della sintomatologia dolorosa lamentata nella fase post-operatoria; ha, inoltre, denunciato la violazione del proprio diritto ad essere informata in maniera compiuta e comprensibile, sostenendo di non essere stata adeguatamente messa a conoscenza circa i rischi specifici connessi e conseguenti all'intervento.
1.2. Si è costituita in giudizio l' (di seguito, ) Controparte_1 CP_2 chiedendo, in via principale, il rigetto integrale della domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto;
in subordine, che il risarcimento eventualmente riconosciuto sia quantificato nei limiti strettamente provati nel corso del giudizio.
1.3. La causa è stata istruita mediante l'espletamento di c.t.u. medico-legale.
2 All'udienza del 20/2/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***********
2. In diritto
La domanda proposta dalla SI.ra è infondata e, pertanto, deve essere rigettata sia in Pt_1 relazione alla presunta condotta di malpractice dei sanitari operanti presso la struttura convenuta, sia con riguardo all'asserita lesione del diritto al consenso informato.
2.1. In primo luogo, l'attrice ha allegato profili di negligenza e imperizia nell'operato dei sanitari che l'hanno avuta in cura in occasione dell'intervento di tiroidectomia totale, linfoadenoctomia del comparto centrale e laterocervicale destro, cui si è sottoposta in data 20/5/2015.
Secondo la prospettazione attorea, l'inadempimento della struttura si sarebbe estrinsecato, da un lato, nell'erronea esecuzione dell'intervento chirurgico e, dall'altro, nella mancata adeguata valutazione del quadro clinico e della sintomatologia dolorosa successiva all'intervento.
2.1.1. La fattispecie dedotta in giudizio rientra nell'alveo della responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale che riconduce il rapporto tra paziente e struttura sanitaria al c.d. contratto di spedalità (ex art. 7, L. n. 24/2017; Cass. civ. n. 9085/2006; Cass. civ. n. 18610/2015; Cass. civ. n. 10050/2022).
Ne consegue che, in base ai criteri di riparto dell'onere probatorio, incombeva sull'attrice dimostrare l'inadempimento colposo della struttura sanitaria, nonché il nesso causale tra tale inadempimento e il danno lamentato, secondo il criterio del “più probabile che non”; mentre spettava alla convenuta dar prova dell'esatto adempimento ovvero dell'impossibilità della prestazione per causa a sé non imputabile (Cass. civ. n. 15993/2011; Cass. civ. n. 29315/2017).
2.1.2. Nel caso di specie, pacifica la sussistenza del rapporto di spedalità tra la SI.ra e Pt_1
l' appare opportuno operare una distinzione tra il profilo della presunta non corretta CP_2 esecuzione dell'intervento chirurgico e quello dell'omesso monitoraggio post-operatorio.
2.1.2.1. Con riguardo al primo aspetto, sulla scorta delle risultanze acquisite in sede di c.t.u., può affermarsi che “sulla base della natura della prestazione chirurgica, che è in grado di determinare una sindrome dolorosa della spalla e della natura dei disturbi che la SI.ra presenta, Pt_1 unitamente all'assenza di altre cause plausibili di questi ultimi, è possibile riconoscere nesso causale fra la condotta dei chirurghi operatori e la sindrome dolorosa della spalla attualmente presentata dalla paziente” (cfr. p. 42).
Tuttavia, tale accertamento non può condurre ad affermare la responsabilità della struttura convenuta, 3 non risultando invece provata una condotta colposa da parte dei sanitari.
Sul punto, infatti, il Collegio peritale ha concluso in maniera chiara e univoca che: “il trattamento chirurgico consistente in una tiroidectomia con svuotamento linfonodale laterocervicale radicale
(MRND) è stato adeguato al caso ed è conforme alle linee guida all'epoca esistenti. La condotta chirurgica risulta coerente con il programma operatorio e non emergono difetti di diligenza” (cfr. p.
42 c.t.u.), precisando ulteriormente che: “la sintomatologia dolorosa presentata dalla paziente è riconducibile ad una complicanza dell'intervento chirurgico”, intervento “qualificabile come routinario in quanto la tecnica chirurgica adottata è da tempo codificata;
non sono emersi nel corso della procedura condizioni che abbiano richiesto la soluzione di problemi di speciale difficoltà” (cfr.
p. 43, c.t.u.).
Ne consegue che, in assenza di profili di colpa professionale e in presenza di una condotta conforme alle regole dell'arte medica, non può affermarsi alcuna responsabilità in capo ai sanitari in ordine all'esecuzione dell'intervento, essendo la sindrome dolorosa alla spalla una complicanza prevedibile ma non evitabile.
2.1.2.2. Quanto al secondo profilo, ovvero alla contestazione attorea concernente l'omesso adeguato monitoraggio post-operatoria e la sottovalutazione della sintomatologia riferita dalla paziente, gli esiti della consulenza peritale non consentono di ritenere provato, secondo il criterio del “più probabile che non”, la sussistenza di un nesso causale tra tale condotta dei sanitari e il danno lamentato dall'attrice.
In effetti, i periti d'ufficio, in risposta alle osservazioni critiche formulate dai consulenti di parte attrice, hanno chiarito che: “Che la sig.ra sia portatrice di una menomazione funzionale a Pt_1 carico della spalla dx, conseguente ad una lesione nervosa, è un dato già acclarato. Che tale lesione sia stata sottovalutata dalla parte convenuta e conseguentemente diagnosticata con ritardo è un costrutto che deriva dal riferimento anamnestico della parte attrice e conseguentemente non dimostrabile. Che una diagnosi precoce della disfunzione della spalla avrebbe potuto consentire un diverso esito funzionale, attraverso l'esecuzione di specifici cicli di terapia fisica, è un'ipotesi plausibile ma non dimostrabile in quanto manca qualsiasi indicazione circa i trattamenti eventualmente eseguiti in fase precoce e circa i commenti agli esami EMGrafici eseguiti in tale fase.
Inoltre, non è detto che i cicli di terapia fisica siano costantemente in grado di attenuare o risolvere le conseguenze nervose di una dissezione del collo” (p. 52 c.t.u.).
Tali conclusioni escludono, dunque, che la menomazione funzionale riscontrata sia causalmente riconducibile al dedotto difetto di monitoraggio post-operatorio, non essendo dimostrato che una diversa gestione clinica avrebbe con elevata probabilità evitato o attenuato la patologia lamentata.
2.1.3. Le conclusioni rassegnate del Collegio peritale, caratterizzate da coerenza logico-
4 argomentativa e da solido fondamento tecnico-scientifico, sono state formulate nel pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti – come già rilevato dal Giudice Istruttore nell'ordinanza del 16/3/2024, alla cui motivazione si rinvia – e si mostrano idonee a superare in modo puntuale e convincente le osservazioni critiche formulate dai consulenti tecnici di parte attrice, rendendo così superflue le ulteriori istanze istruttorie formulate da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., reiterate in sede di precisazione di conclusioni.
Devono, pertanto, essere pienamente condivise: esse convergono, in maniera univoca, nell'escludere sia la sussistenza di qualsivoglia profilo di colpa professionale (negligenza, imprudenza o imperizia) nella gestione del caso clinico in sede di intervento chirurgico, sia l'esistenza di un nesso eziologico tra un eventuale inadempimento colposo della struttura sanitaria convenuta nella fase post-operatoria e l'evento dannoso lamentato dalla paziente, con conseguente rigetto della domanda attorea.
2.1.4. Sul punto, nessun rilievo può, essere attribuito alla dedotta incompletezza della cartella clinica rilasciata dalla struttura sanitaria convenuta.
Come è noto, l'incompletezza della documentazione sanitaria è circostanza di fatto che il Giudice del merito può utilizzare per ritenere dimostrata o meno l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, essendo, però, a tal fine necessario sia che l'esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella, sia che il medico abbia, comunque, posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno (Cass. civ. n. 12218/2015), permettendo così all'attore il ricorso alle presunzioni, assumendo rilievo, al riguardo, il criterio della “vicinanza alla prova” (Cass. civ. n. 22639/2016).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, le omissioni documentali lamentate dall'attrice non risultano aver inciso in alcun modo sull'esito degli accertamenti tecnici, né hanno prodotto un concreto pregiudizio in termini di prova del nesso eziologico o di ricostruzione della condotta medica. La perizia, infatti, ha permesso una completa ricostruzione della vicenda clinica e ha fornito risposte esaustive ai quesiti formulati, non residuando margini di incertezza in ordine ai profili causali e all'assenza di responsabilità dei sanitari.
2.2. Parimenti deve essere disattesa la domanda di risarcimento avanzata dall'attrice per asserita violazione del diritto al consenso informato.
2.2.1. In proposito, mette conto rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata
5 o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva
e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente. In siffatto contesto non ha rilievo che il titolo di responsabilità sia di natura contrattuale o extracontrattuale, perché il problema, comune a entrambe le qualificazioni (nei cui rispettivi ambiti di applicazione non è affatto in discussione il presupposto che l'attività medica espletata senza consenso sia illecita), risiede nella verifica del nesso di causalità tra attività omissiva del medico per non aver informato il paziente ed esecuzione dell'intervento; verifica da compiere in base ad un giudizio controfattuale, per cui occorre indagare se l'adempimento da parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto
l'effetto della non esecuzione della prestazione sanitaria dalla quale, senza colpa di alcuno, lo stato patologico è poi derivato” (cfr. Cass. civ. n. 38/2025).
E ancora: “in tema di responsabilità professionale del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute” (cfr. Cass. civ. n. 28985/2019; conforme, Cass. civ. n. 115749/2018).
2.2.2. Orbene, nel caso in esame, pur potendosi constatare un certo grado di incompletezza del modulo relativo alla manifestazione del consenso informato all'intervento chirurgico (nella parte in cui non vengono menzionai i concreti rischi di lesioni a carico del nervo accessorio spinale), nondimeno deve osservarsi come, a fronte della correttezza dell'intervento eseguito, l'attrice non ha provato – né prima ancora allegato – l'esistenza di pregiudizi ulteriori e distinti dalla lesione del diritto alla salute, subiti in termini di sofferenza soggettiva o limitazione della libertà di autodeterminazione fisica e psichica.
Allo stesso modo, non è stata fornita prova del fatto che, se adeguatamente informata, la SI.ra avrebbe verosimilmente scelto di non sottoporsi all'intervento chirurgico ovvero che, in Pt_1 presenza di una corretta informazione, avrebbe potuto affrontare il decorso post-operatorio con atteggiamento diverso e più consapevole, accettandone le eventuali conseguenze e sofferenze. Tale deficit probatorio non avrebbe potuto essere colmato neppure ammettendosi la prova testimoniale richiesta dall'attrice, stante l'assenza di specifici capitoli formulati sul punto.
Al contrario, la natura dell'intervento eseguito – rimozione di una neoplasia – consente di presumere che l'attrice si sarebbe comunque sottoposta alla procedura chirurgica, trattandosi di intervento avente
6 carattere salvavita.
2.2.3. Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda attorea anche sotto il profilo della dedotta lesione del diritto al consenso informato.
3. Sulle spese
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 per lo scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00), secondo un valore intermedio tra i minimi e i medi, in ragione dell'attività difensiva espletata e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità.
3.2. Le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 23/5/2023, sono poste a definitivo carico dell'attrice.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda di;
Parte_1
- condanna a rifondere ad Parte_1 Controparte_3
le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.712,50 per
[...] compensi, oltre rimborso spese al 15%, oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8% e altri eventuali accessori di legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. in corso di causa, Parte_1 liquidate come da decreto del 23/5/2023.
Pisa, 21/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Giulia Tavella, assegnataria del fascicolo con provvedimento del 27/12/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 1761/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Maria Altadonna
- attrice
contro
(P.I. , nella persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Fiaschi e dall'Avv. Gloria
Lazzeri
- convenuta
Oggetto: responsabilità sanitaria.
Conclusioni
Per l'attrice: come da note di trattazione scritta del 18/2/2025, “accertare e dichiarare la responsabilità di (in sigla , sedente in Pisa (PI), Controparte_1 CP_2 via Roma n. 67 (c.f./p.iva ), in persona del Direttore, legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, in ordine a tutte le lesioni patite e patende dalla sig.ra ed alle Parte_1 conseguenze lesive delle stesse e per l'effetto condannare la struttura medesima a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, ivi compreso il danno biologico, esistenziale, estetico, alla vita di relazione, alla capacità lavorativa, nessuno escluso, patiti e patiendi dalla sig.ra Parte_1
danni quantificati complessivamente in Euro 29.993,47 per i motivi meglio descritti in
[...] premessa, ovvero nella maggior/minor somma che sarà ritenuta giusta, equa e provata al termine
1 dell'istruttoria; il tutto oltre rivalutazione monetaria, e sulla somma rivalutata anno per anno, gli interessi legali/giudiziali dal dì dell'intervento (20/5/2015) al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”; in via istruttoria, ha insistito nelle richieste formulate nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., nonché nella chiamata a chiarimenti del Collegio peritale;
per la convenuta: come da note di trattazione scritta del 18/2/2025, “in via principale, rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice poiché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, voglia ridurre il risarcimento del danno a quanto strettamente dovuto e provato in corso di causa. Con la condanna dell'attrice al pagamento delle spese sostenute, delle spese generali e del compenso ex
D.M. n. 55/2014, compresi oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri a carico dell'avvocato dipendente dell'Ente pubblico, come le sottoscritte, ritenuti corrispondenti alle voci degli oneri accessori propri dei legali liberi professionisti (cfr. Corte di Appello FI n. 1255/2020,
Tar Piemonte n. 1104/2017; Tar Emilia-Romagna n. 151/2016; Tar Emilia-Romagna n. 3/2016).
Motivi della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra ha convenuto in Parte_1 giudizio l' affinché, previo accertamento e declaratoria Controparte_1 della relativa responsabilità per le lesioni riportate in conseguenza dell'intervento chirurgico di tiroidectomia totale e linfoadenoctomia del comparto centrale e latero-cervicale destro cui si era sottoposta in data 20/5/2015, la convenuta sia condannata al risarcimento, in suo favore, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € 29.993,70, ovvero nella diversa somma che il Tribunale dovesse ritenere dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto la responsabilità della struttura sanitaria convenuta, lamentando profili di negligenza e imperizia nell'operato dei sanitari, sia in relazione all'esecuzione dell'intervento chirurgico, sia con riguardo all'omessa adeguata valutazione del quadro clinico e della sintomatologia dolorosa lamentata nella fase post-operatoria; ha, inoltre, denunciato la violazione del proprio diritto ad essere informata in maniera compiuta e comprensibile, sostenendo di non essere stata adeguatamente messa a conoscenza circa i rischi specifici connessi e conseguenti all'intervento.
1.2. Si è costituita in giudizio l' (di seguito, ) Controparte_1 CP_2 chiedendo, in via principale, il rigetto integrale della domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto;
in subordine, che il risarcimento eventualmente riconosciuto sia quantificato nei limiti strettamente provati nel corso del giudizio.
1.3. La causa è stata istruita mediante l'espletamento di c.t.u. medico-legale.
2 All'udienza del 20/2/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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2. In diritto
La domanda proposta dalla SI.ra è infondata e, pertanto, deve essere rigettata sia in Pt_1 relazione alla presunta condotta di malpractice dei sanitari operanti presso la struttura convenuta, sia con riguardo all'asserita lesione del diritto al consenso informato.
2.1. In primo luogo, l'attrice ha allegato profili di negligenza e imperizia nell'operato dei sanitari che l'hanno avuta in cura in occasione dell'intervento di tiroidectomia totale, linfoadenoctomia del comparto centrale e laterocervicale destro, cui si è sottoposta in data 20/5/2015.
Secondo la prospettazione attorea, l'inadempimento della struttura si sarebbe estrinsecato, da un lato, nell'erronea esecuzione dell'intervento chirurgico e, dall'altro, nella mancata adeguata valutazione del quadro clinico e della sintomatologia dolorosa successiva all'intervento.
2.1.1. La fattispecie dedotta in giudizio rientra nell'alveo della responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale che riconduce il rapporto tra paziente e struttura sanitaria al c.d. contratto di spedalità (ex art. 7, L. n. 24/2017; Cass. civ. n. 9085/2006; Cass. civ. n. 18610/2015; Cass. civ. n. 10050/2022).
Ne consegue che, in base ai criteri di riparto dell'onere probatorio, incombeva sull'attrice dimostrare l'inadempimento colposo della struttura sanitaria, nonché il nesso causale tra tale inadempimento e il danno lamentato, secondo il criterio del “più probabile che non”; mentre spettava alla convenuta dar prova dell'esatto adempimento ovvero dell'impossibilità della prestazione per causa a sé non imputabile (Cass. civ. n. 15993/2011; Cass. civ. n. 29315/2017).
2.1.2. Nel caso di specie, pacifica la sussistenza del rapporto di spedalità tra la SI.ra e Pt_1
l' appare opportuno operare una distinzione tra il profilo della presunta non corretta CP_2 esecuzione dell'intervento chirurgico e quello dell'omesso monitoraggio post-operatorio.
2.1.2.1. Con riguardo al primo aspetto, sulla scorta delle risultanze acquisite in sede di c.t.u., può affermarsi che “sulla base della natura della prestazione chirurgica, che è in grado di determinare una sindrome dolorosa della spalla e della natura dei disturbi che la SI.ra presenta, Pt_1 unitamente all'assenza di altre cause plausibili di questi ultimi, è possibile riconoscere nesso causale fra la condotta dei chirurghi operatori e la sindrome dolorosa della spalla attualmente presentata dalla paziente” (cfr. p. 42).
Tuttavia, tale accertamento non può condurre ad affermare la responsabilità della struttura convenuta, 3 non risultando invece provata una condotta colposa da parte dei sanitari.
Sul punto, infatti, il Collegio peritale ha concluso in maniera chiara e univoca che: “il trattamento chirurgico consistente in una tiroidectomia con svuotamento linfonodale laterocervicale radicale
(MRND) è stato adeguato al caso ed è conforme alle linee guida all'epoca esistenti. La condotta chirurgica risulta coerente con il programma operatorio e non emergono difetti di diligenza” (cfr. p.
42 c.t.u.), precisando ulteriormente che: “la sintomatologia dolorosa presentata dalla paziente è riconducibile ad una complicanza dell'intervento chirurgico”, intervento “qualificabile come routinario in quanto la tecnica chirurgica adottata è da tempo codificata;
non sono emersi nel corso della procedura condizioni che abbiano richiesto la soluzione di problemi di speciale difficoltà” (cfr.
p. 43, c.t.u.).
Ne consegue che, in assenza di profili di colpa professionale e in presenza di una condotta conforme alle regole dell'arte medica, non può affermarsi alcuna responsabilità in capo ai sanitari in ordine all'esecuzione dell'intervento, essendo la sindrome dolorosa alla spalla una complicanza prevedibile ma non evitabile.
2.1.2.2. Quanto al secondo profilo, ovvero alla contestazione attorea concernente l'omesso adeguato monitoraggio post-operatoria e la sottovalutazione della sintomatologia riferita dalla paziente, gli esiti della consulenza peritale non consentono di ritenere provato, secondo il criterio del “più probabile che non”, la sussistenza di un nesso causale tra tale condotta dei sanitari e il danno lamentato dall'attrice.
In effetti, i periti d'ufficio, in risposta alle osservazioni critiche formulate dai consulenti di parte attrice, hanno chiarito che: “Che la sig.ra sia portatrice di una menomazione funzionale a Pt_1 carico della spalla dx, conseguente ad una lesione nervosa, è un dato già acclarato. Che tale lesione sia stata sottovalutata dalla parte convenuta e conseguentemente diagnosticata con ritardo è un costrutto che deriva dal riferimento anamnestico della parte attrice e conseguentemente non dimostrabile. Che una diagnosi precoce della disfunzione della spalla avrebbe potuto consentire un diverso esito funzionale, attraverso l'esecuzione di specifici cicli di terapia fisica, è un'ipotesi plausibile ma non dimostrabile in quanto manca qualsiasi indicazione circa i trattamenti eventualmente eseguiti in fase precoce e circa i commenti agli esami EMGrafici eseguiti in tale fase.
Inoltre, non è detto che i cicli di terapia fisica siano costantemente in grado di attenuare o risolvere le conseguenze nervose di una dissezione del collo” (p. 52 c.t.u.).
Tali conclusioni escludono, dunque, che la menomazione funzionale riscontrata sia causalmente riconducibile al dedotto difetto di monitoraggio post-operatorio, non essendo dimostrato che una diversa gestione clinica avrebbe con elevata probabilità evitato o attenuato la patologia lamentata.
2.1.3. Le conclusioni rassegnate del Collegio peritale, caratterizzate da coerenza logico-
4 argomentativa e da solido fondamento tecnico-scientifico, sono state formulate nel pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti – come già rilevato dal Giudice Istruttore nell'ordinanza del 16/3/2024, alla cui motivazione si rinvia – e si mostrano idonee a superare in modo puntuale e convincente le osservazioni critiche formulate dai consulenti tecnici di parte attrice, rendendo così superflue le ulteriori istanze istruttorie formulate da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., reiterate in sede di precisazione di conclusioni.
Devono, pertanto, essere pienamente condivise: esse convergono, in maniera univoca, nell'escludere sia la sussistenza di qualsivoglia profilo di colpa professionale (negligenza, imprudenza o imperizia) nella gestione del caso clinico in sede di intervento chirurgico, sia l'esistenza di un nesso eziologico tra un eventuale inadempimento colposo della struttura sanitaria convenuta nella fase post-operatoria e l'evento dannoso lamentato dalla paziente, con conseguente rigetto della domanda attorea.
2.1.4. Sul punto, nessun rilievo può, essere attribuito alla dedotta incompletezza della cartella clinica rilasciata dalla struttura sanitaria convenuta.
Come è noto, l'incompletezza della documentazione sanitaria è circostanza di fatto che il Giudice del merito può utilizzare per ritenere dimostrata o meno l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, essendo, però, a tal fine necessario sia che l'esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella, sia che il medico abbia, comunque, posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno (Cass. civ. n. 12218/2015), permettendo così all'attore il ricorso alle presunzioni, assumendo rilievo, al riguardo, il criterio della “vicinanza alla prova” (Cass. civ. n. 22639/2016).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, le omissioni documentali lamentate dall'attrice non risultano aver inciso in alcun modo sull'esito degli accertamenti tecnici, né hanno prodotto un concreto pregiudizio in termini di prova del nesso eziologico o di ricostruzione della condotta medica. La perizia, infatti, ha permesso una completa ricostruzione della vicenda clinica e ha fornito risposte esaustive ai quesiti formulati, non residuando margini di incertezza in ordine ai profili causali e all'assenza di responsabilità dei sanitari.
2.2. Parimenti deve essere disattesa la domanda di risarcimento avanzata dall'attrice per asserita violazione del diritto al consenso informato.
2.2.1. In proposito, mette conto rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata
5 o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva
e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente. In siffatto contesto non ha rilievo che il titolo di responsabilità sia di natura contrattuale o extracontrattuale, perché il problema, comune a entrambe le qualificazioni (nei cui rispettivi ambiti di applicazione non è affatto in discussione il presupposto che l'attività medica espletata senza consenso sia illecita), risiede nella verifica del nesso di causalità tra attività omissiva del medico per non aver informato il paziente ed esecuzione dell'intervento; verifica da compiere in base ad un giudizio controfattuale, per cui occorre indagare se l'adempimento da parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto
l'effetto della non esecuzione della prestazione sanitaria dalla quale, senza colpa di alcuno, lo stato patologico è poi derivato” (cfr. Cass. civ. n. 38/2025).
E ancora: “in tema di responsabilità professionale del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute” (cfr. Cass. civ. n. 28985/2019; conforme, Cass. civ. n. 115749/2018).
2.2.2. Orbene, nel caso in esame, pur potendosi constatare un certo grado di incompletezza del modulo relativo alla manifestazione del consenso informato all'intervento chirurgico (nella parte in cui non vengono menzionai i concreti rischi di lesioni a carico del nervo accessorio spinale), nondimeno deve osservarsi come, a fronte della correttezza dell'intervento eseguito, l'attrice non ha provato – né prima ancora allegato – l'esistenza di pregiudizi ulteriori e distinti dalla lesione del diritto alla salute, subiti in termini di sofferenza soggettiva o limitazione della libertà di autodeterminazione fisica e psichica.
Allo stesso modo, non è stata fornita prova del fatto che, se adeguatamente informata, la SI.ra avrebbe verosimilmente scelto di non sottoporsi all'intervento chirurgico ovvero che, in Pt_1 presenza di una corretta informazione, avrebbe potuto affrontare il decorso post-operatorio con atteggiamento diverso e più consapevole, accettandone le eventuali conseguenze e sofferenze. Tale deficit probatorio non avrebbe potuto essere colmato neppure ammettendosi la prova testimoniale richiesta dall'attrice, stante l'assenza di specifici capitoli formulati sul punto.
Al contrario, la natura dell'intervento eseguito – rimozione di una neoplasia – consente di presumere che l'attrice si sarebbe comunque sottoposta alla procedura chirurgica, trattandosi di intervento avente
6 carattere salvavita.
2.2.3. Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda attorea anche sotto il profilo della dedotta lesione del diritto al consenso informato.
3. Sulle spese
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 per lo scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00), secondo un valore intermedio tra i minimi e i medi, in ragione dell'attività difensiva espletata e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità.
3.2. Le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 23/5/2023, sono poste a definitivo carico dell'attrice.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda di;
Parte_1
- condanna a rifondere ad Parte_1 Controparte_3
le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.712,50 per
[...] compensi, oltre rimborso spese al 15%, oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8% e altri eventuali accessori di legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. in corso di causa, Parte_1 liquidate come da decreto del 23/5/2023.
Pisa, 21/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
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