CASS
Sentenza 8 giugno 2022
Sentenza 8 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2022, n. 22306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22306 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TT GI PI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania emessa in data 03/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao d'Aquino, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Catania, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con cui era stata applicata la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di GI 1 7 , , Penale Sent. Sez. 5 Num. 22306 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 11/05/2022 PI TT, in riferimento all'imputazione provvisoria di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale componente del sodalizio Puntina - Pillera, sino al luglio 2019. 2. GI PI TT ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to PI AN VI, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto, come si evince dai passaggi motivazionale dell'ordinanza, trascritti in ricorso, le propalazioni dei collaboratori di giustizia riferiscono di un ruolo ricoperto in ambito associativo dal ricorrente al massimo sino all'ano 2018 ed anche prima, posto che gli stessi collaboratori risultano detenuti dal 2015, se non da epoca precedente;
lo stesso TT, inoltre, risulta raggiunto da due ulteriori misure cautelari tra il 2015 ed il 2022, elementi che avrebbero dovuto dimostrare l'insussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione alla luce dell'epoca risalente della presunta partecipazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di GI PI TT è inammissibile. Occorre sottolineare come la difesa non contesti affatto la sussistenza del compendio indiziario, con la conseguenza che la contestazione provvisoria- per quanto riguarda la partecipazione del ricorrente - risulta relativa ad un arco temporale compreso tra il 2006 ed il luglio 2019. In ogni caso, va ricordato come il provvedimento impugnato abbia evidenziato che il collaboratore di giustizia AT ME aveva dichiarato che lo TT era organico al clan ancora alla fine del 2018, circostanza risultante da notizie circolanti in carcere ed apprese anche dai colloqui con il proprio figlio;
in ogni caso, il ruolo dello TT è fondato che sulle videoriprese effettuate nel 2015 e nel 2016, oltre che sulle vicende estorsive di cui ai capi 2) e 5), relativamente alle quali la difesa non ha formulato alcuna deduzione. In tal senso il ricorso risulta del tutto generico, anche considerato che la motivazione sulle esigenze cautelari, illustrate alla pag. 13 dell'ordinanza, è del tutto in linea con la giurisprudenza di legittimità. In tema di applicazione di misure cautelari personali, infatti, la doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria, fa sì che il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis, ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la i , 2 sola misura della custodia in carcere (Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; conformi: Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina AE Stephen, Rv. 276193; In particolare, inoltre, va ricordato che "In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari." (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino Domenico, Rv. 282131; conformi: Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, ZO Marco, Rv. 280889; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 24/02/2020, Trombacca Leonardo, Rv. 278569). Ne discende, pertanto, l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Si dispone l'invio degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 11/05/2022 Il Consigliere estensore t
udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao d'Aquino, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Catania, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con cui era stata applicata la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di GI 1 7 , , Penale Sent. Sez. 5 Num. 22306 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 11/05/2022 PI TT, in riferimento all'imputazione provvisoria di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale componente del sodalizio Puntina - Pillera, sino al luglio 2019. 2. GI PI TT ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to PI AN VI, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto, come si evince dai passaggi motivazionale dell'ordinanza, trascritti in ricorso, le propalazioni dei collaboratori di giustizia riferiscono di un ruolo ricoperto in ambito associativo dal ricorrente al massimo sino all'ano 2018 ed anche prima, posto che gli stessi collaboratori risultano detenuti dal 2015, se non da epoca precedente;
lo stesso TT, inoltre, risulta raggiunto da due ulteriori misure cautelari tra il 2015 ed il 2022, elementi che avrebbero dovuto dimostrare l'insussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione alla luce dell'epoca risalente della presunta partecipazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di GI PI TT è inammissibile. Occorre sottolineare come la difesa non contesti affatto la sussistenza del compendio indiziario, con la conseguenza che la contestazione provvisoria- per quanto riguarda la partecipazione del ricorrente - risulta relativa ad un arco temporale compreso tra il 2006 ed il luglio 2019. In ogni caso, va ricordato come il provvedimento impugnato abbia evidenziato che il collaboratore di giustizia AT ME aveva dichiarato che lo TT era organico al clan ancora alla fine del 2018, circostanza risultante da notizie circolanti in carcere ed apprese anche dai colloqui con il proprio figlio;
in ogni caso, il ruolo dello TT è fondato che sulle videoriprese effettuate nel 2015 e nel 2016, oltre che sulle vicende estorsive di cui ai capi 2) e 5), relativamente alle quali la difesa non ha formulato alcuna deduzione. In tal senso il ricorso risulta del tutto generico, anche considerato che la motivazione sulle esigenze cautelari, illustrate alla pag. 13 dell'ordinanza, è del tutto in linea con la giurisprudenza di legittimità. In tema di applicazione di misure cautelari personali, infatti, la doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria, fa sì che il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis, ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la i , 2 sola misura della custodia in carcere (Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; conformi: Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina AE Stephen, Rv. 276193; In particolare, inoltre, va ricordato che "In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari." (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino Domenico, Rv. 282131; conformi: Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, ZO Marco, Rv. 280889; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 24/02/2020, Trombacca Leonardo, Rv. 278569). Ne discende, pertanto, l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Si dispone l'invio degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 11/05/2022 Il Consigliere estensore t