Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 8380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8380 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08380/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14303/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14303 del 2023, proposto da
Gmt Project srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Antonella Barison e Manuela Caporale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
del Decreto del Direttore Generale del Ministero delle infrastrutture dei trasporti n. 1225 del 23/08/2023, comunicato in pari data, con il quale ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 veniva disposta l'interdizione della ricorrente alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, come definite dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con decorrenza ed efficacia dalla data del verbale di sospensione e per tutto il periodo della stessa,
nonché per l'annullamento ,
degli atti tutti antecedenti e prodromici, preordinati, sequenziali e in ogni caso connessi all'inerente procedimento, fra i quali, la nota prot. n. 11656 del 23/6/2023 MIT, la nota di inserimento ANAC nel Casellario Informatico degli OOEE la cui esistenza è sconosciuta alla ricorrente, nonché, occorrendo, dei verbali SPRESAL.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa EN AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. La società ricorrente impugna il decreto con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l’interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, con efficacia limitata al periodo compreso tra il 21 giugno 2023 ed il 23 giugno 2023, durante il quale la società era formalmente destinataria di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
2. La sospensione trae origine da un’ispezione effettuata in data 15 giugno 2023 dall’ASL TO4, presso il cantiere dove operava la società ricorrente, sito in Chivasso (TO), s.s. 26 della Valle d’Aosta. In quella sede venivano accertate violazioni di cui all’Allegato 1 al D.Lgs. n. 81/2008, in particolare l’“ assenza di misure di prevenzione contro la caduta dall’alto ” con riferimento a due lavoratori della ditta subappaltatrice impiegata in cantiere Soc. Reb Home Technologies. La sospensione veniva disposta con nota prot. n. 64788 del 21 giugno 2026 dalla ASL TO4.
3. A seguito dell’ottemperanza della società alle prescrizioni impartite, la sospensione è stata revocata in data 23 giugno 2023 (con nota prot. 65970).
4. Con verbale n. 80261 del 3 agosto 2023, l’ASL TO4 adottava il verbale di prescrizioni
intimando il pagamento della somma di € 5.048,17 alla MT quale pagamento dell’ammenda ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 758/1994; la MT, unica destinataria del provvedimento, provvedeva al pagamento della sanzione con contestuale estinzione del procedimento penale.
5. Il provvedimento interdittivo è stato adottato successivamente, in data 23 agosto 2023, e trasmesso contestualmente ad ANAC per l’annotazione nel Casellario Informatico.
6. Ritenendo illegittimo il provvedimento interdittivo la società ricorrente presentava istanza di riesame e revoca del provvedimento che veniva rigettata in data 12 settembre 2023.
7. Avverso il medesimo provvedimento MT ha proposto ricorso, deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili: 1) per violazione dell’art. 14, comma 2, D.lgs. n. 81/2008 in quanto detta previsione non potrebbe che riferirsi “ all’ipotesi di emersione di lavoro in nero a cui consegue la sospensione dell’attività imprenditoriale ” automatica , mentre non potrebbe considerarsi applicabile “alle ipotesi di violazione di cui all’Allegato 1 che prevede la sospensione della singola lavorazione per evidente sproporzionalità e ingiustizia ”; 2) per difetto di motivazione e di istruttoria; 3) per ritardata adozione del provvedimento.
8. In data 23 aprile 2026 si sono costituite le Amministrazioni resistenti eccependo l’inammissibilità/nullità del ricorso a causa di un vizio sostanziale e formale dell’atto introduttivo (intestazione errata del Tribunale competente); in via subordinata, chiedendo un differimento dell’udienza pubblica, al fine di poter meglio articolare le proprie difese.
9. All’udienza pubblica del 29 aprile 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
10. In via preliminare va respinta l’eccezione di inammissibilità/nullità sollevata dall’Avvocatura Generale nella memoria di costituzione depositata il 23 aprile 2026, in quanto l’erronea indicazione del Tribunale adito nell’epigrafe del ricorso (T.A.R. Piemonte – Torino, in luogo del T.A.R. Lazio – Roma) rappresenta un evidente errore materiale in cui è incorsa la parte ricorrente, tenuto conto che in tutto il corpo dell’atto e nelle relative conclusioni tale errore non viene ripetuto, essendo correttamente indicato il Giudice destinatario del ricorso che risulta, peraltro, ritualmente notificato. Pertanto il rilievo va respinto e con esso l’istanza di rinvio presentata in via subordinata nella medesima memoria.
11. Ciò premesso, il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito espresse.
12. L’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 prevede espressamente che, per tutto il periodo di efficacia della sospensione dell’attività imprenditoriale, è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione, imponendo la comunicazione del provvedimento di sospensione al Ministero competente ai fini dell’adozione dell’interdizione.
13. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente chiarito che tale interdizione non ha natura sanzionatoria autonoma, ma costituisce una misura accessoria e vincolata, di carattere meramente ricognitivo, in quanto si limita a dare attuazione ad un effetto direttamente previsto dalla legge, traducendosi nella “cristallizzazione giuridica” di una situazione già verificatasi sul piano fattuale e giuridico (cfr. TAR Lazio, Sez. III, nn. 15278/2025, 15503/2025 e 16079/2025).
Non vi è dunque spazio, come in tesi sostenuto dalla ricorrente, per una diversa modulazione dell’interdizione che deve seguire pedissequamente l’accertamento in loco di lavoratori privi di regolare contratto di lavoro o di violazioni gravi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
14. Il provvedimento interdittivo assolve, in tale prospettiva, ad una funzione di trasparenza e tracciabilità dei comportamenti degli operatori economici, consentendo alle stazioni appaltanti di disporre di un’informazione oggettiva circa la sussistenza di una sospensione rilevante ai fini della valutazione dell’affidabilità dell’impresa, in coerenza con il sistema dei contratti pubblici.
15. Le circolari del Ministero del Lavoro n. 33 del 2009 e del Ministero delle Infrastrutture n. 1733 del 2006, richiamate anche nella prassi applicativa, confermano tale impostazione, chiarendo che l’interdizione costituisce effetto automatico della sospensione e deve essere adottata ogniqualvolta quest’ultima sia divenuta efficace, essendo esclusa soltanto l’ipotesi in cui la sospensione non abbia mai prodotto effetti o sia stata annullata in sede giurisdizionale.
16. Nel caso di specie, è pacifico che il provvedimento di sospensione sia stato adottato in data 21 giugno 2026, che esso sia stato notificato alla società in pari data e che i relativi effetti siano venuti meno a seguito della revoca disposta in data 23 giugno 2023 per essersi la società adeguata alle prescrizioni impartite. Indi il Ministero ha correttamente adottato il decreto interdittivo limitandone l’efficacia al periodo di sospensione.
17. Sussisteva, pertanto, il presupposto legale per l’adozione dell’interdizione, rispetto al quale il Ministero non dispone di alcun margine di discrezionalità, né quanto all’ an né quanto al contenuto della misura.
18. L’atto impugnato si configura, dunque, come necessaria applicazione della disciplina di cui all’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 e non implica alcuna autonoma valutazione della gravità delle violazioni né un riesame del merito dell’accertamento compiuto dall’autorità ispettiva.
19. Né possono assumere rilievo le deduzioni della ricorrente in ordine alla non imputabilità delle violazioni, fondate sulla prospettata distinzione di responsabilità tra impresa appaltatrice ed impresa subappaltatrice, trattandosi di questioni che attengono al provvedimento di sospensione, ormai definitivo per mancata impugnazione, e che, in ogni caso, risultano estranee all’ambito valutativo del Ministero, il quale è chiamato unicamente a prendere atto dell’esistenza e dell’efficacia della sospensione.
20. Parimenti infondata è la censura relativa al difetto di motivazione recando il provvedimento impugnato riferimenti sia ai presupposti di fatto sia alle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, alla luce dell’istruttoria svolta.
21. Non sussiste, infine, la dedotta violazione dei termini procedimentali. Il termine di 45 giorni previsto dalla circolare ministeriale n. 1733 del 2006 ha natura meramente ordinatoria e non perentoria, sicché il suo eventuale superamento non determina l’illegittimità dell’atto, in assenza di specifici profili di irragionevolezza, nella specie non ravvisabili. In ogni caso, deve escludersi che il decorso del tempo possa ingenerare un legittimo affidamento in ordine alla mancata adozione del provvedimento interdittivo, trattandosi di effetto direttamente previsto dalla legge.
22. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
23. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti delle Amministrazioni resistenti che si liquidano complessivamente in euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL TA, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
EN AZ, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| EN AZ | EL TA |
IL SEGRETARIO