Articolo 8 della Legge 3 aprile 1979, n. 103
Articolo 7Articolo 9
Versione
24 aprile 1979
Art. 8.
L'Avvocatura generale dello Stato e' costituita dall'avvocato generale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato.
Le avvocature distrettuali dello Stato sono costituite dall'avvocato distrettuale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato.
I procuratori dello Stato possono assumere la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 .
E' abrogato l'articolo 19 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 .
Entrata in vigore il 24 aprile 1979
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