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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 942/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 16/1/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 12.05), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 942 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale
di Terni, vertente
TRA
, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle Parte_1
Imprese di Treviso – Belluno , rappresentata da , codice P.IVA_1 Parte_2
fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi
, partita IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Pontesilli ed P.IVA_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Francesco Orestano n. 21, giusta delega in atti ricorrente
E
(C.F. ) _1 C.F._1
- convenuto contumace
Oggetto: accettazione tacita di eredità
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. la , ha chiesto l'accertamento Parte_1 dell'avvenuta accettazione tacita da parte della sig.ra dell'eredità della sig.ra _1
, accertamento necessario al fine di procedere ad esecuzione forzata nei Persona_1
confronti di in qualità di erede della predetta, in virtù dell'ipoteca a garanzia del _1
mutuo del 04/10/2005 rep 19331/8973.
Con decreto del 11.6.2024 è stata fissata la prima udienza al 31.10.2024.
Il decreto di fissazione, unitamente al ricorso introduttivo, sono stati ritualmente notificati alla convenuta che non si è costituita.
All'udienza del 31 ottobre 2024 è stata dichiarata la contumacia della convenuta ed è stata fissata l'udienza del 16.1.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 16.1.2025, lo scrivente Giudice, invitate le parti a rassegnare le proprie conclusioni ed esaurita la discussione orale, si è ritirato in camera di consiglio.
La domanda è fondata e trova accoglimento nei termini in cui è stata formulata, in virtù delle considerazioni che seguono.
In punto di diritto, giova premettere che il possesso dei beni ereditari è quella relazione giudica o materiale che esiste tra un soggetto e i beni appartenenti all'asse ereditario.
Nella fase precedente all'assunzione della qualità di erede, con l'accettazione dell'eredità, al chiamato è data dalla legge la facoltà di esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari. Ciò si desume da quanto affermato dall'articolo 460, primo comma, del codice civile che conferma ciò che poi è previsto all'articolo 1146 del codice civile relativamente all'erede, e cioè l'automatico subentro del chiamato nel possesso dei beni ereditari.
Il possesso, tuttavia, non deve essere necessariamente materiale;
distinguendosi, infatti, due tipi di possesso: quello giuridico e quello materiale.
Il possesso giuridico, dunque, è quello che si trasferisce per legge in capo al chiamato, mentre quello materiale è la relazione materiale che si instaura tra il soggetto e i beni facenti parte del patrimonio ereditario.
Il possesso dei beni ereditari, inoltre, può essere uno dei presupposti dell'accettazione tacita dell'eredità, infatti, ai sensi dell'articolo 485 cc, il chiamato in possesso dei beni ereditari può accettare l'eredità eseguendo l'inventario entro tre mesi dal giorno di apertura della successione o, in alternativa, può scegliere di accettare l'eredità acquistando la qualità di erede puro e semplice. La norma in questione ovviamente si riferisce all'accettazione con beneficio d'inventario e, anche qui, il possesso a cui si fa riferimento può essere giuridico o materiale. La nozione è generica e, pertanto, il possesso può essere esercitato a qualsiasi titolo.
La Suprema Corte di Cassazione (n. 4456 del 2019) ha precisato le caratteristiche del possesso necessario in termini di accettazione dell'eredità:
- può riferirsi a una sola parte del patrimonio ereditario o addirittura ad un solo bene;
- il chiamato dev'essere consapevole che il possesso si riferisca ai beni oggetto del patrimonio ereditario;
- può essere esercitato anche per mezzo di terzi;
- può aversi per tutto il tempo a disposizione per redigere l'inventario o per un tempo più limitato, non facendo l'articolo 485 alcun riferimento alla durata.
Inoltre, viene specificato che la nozione di possesso ex art. 485 c.c. comprende anche quella di compossesso, poiché entrambe le situazioni si identificano “in una qualunque relazione materiale con i beni ereditari idonea a consentire l'esercizio di concreti poteri sui medesimi” chiarendo, altresì, che “il compossesso di un patrimonio ereditario indiviso non esonera il chiamato all'eredità dall'osservanza delle disposizioni di legge sul beneficio di inventario ove voglia evitare, trascorso il termine stabilito dall'art. 485 c.c., d'essere erede puro e semplice“.
Applicando tali principi al caso di specie, considerata contitolarità per le quote di ½ dell'immobile oggetto di ipoteca in capo alle Sig.re e ( _1 Persona_1 [...]
, appare evidente che la prima, quale chiamata all'eredità, sia attualmente nel possesso e Per_2 nella disponibilità dell'intero immobile caduto in successione sito in Comune di Vasanello (VT) censito al catasto fabbricati al foglio 17, particella 1219, sub. 3, categoria A4 vani 4, trattandosi di bene unitario e indiviso.
Inoltre, non risultando alcuna accettazione beneficiata con conseguente redazione di inventario nei termini di legge, la Sig.ra deve essere considerata quale erede pura e semplice _1
con conseguente accettazione tacita dell'eredità nel suo intero.
Segue l'accoglimento della domanda della ricorrente, dovendosi precisare che nessun ordine deve essere adottato nella presente sede in punto di trascrizione, posto che l'art. 2648 c.c. prevede che la parte interessata possa richiedere la trascrizione della accettazione tacita di eredità qualora l'atto che importa accettazione tacita risulti, come nel caso di specie, dalla sentenza, atteso che nella presente sede è stata accertata l'accettazione tacita di eredità da parte di _1
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia, applicando, in considerazione della ridotta complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le processuali effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva e decisionale) non essendo stata effettuata attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla (rappresentata da ) nei Parte_1 Parte_2
confronti di , ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: _1
- in accoglimento della domanda attorea accerta e dichiara che il chiamato alla eredità ha accettato tacitamente l'eredità di , deceduta in _1 Persona_1
data 30/06/2012, e che pertanto erede del predetto de cuius;
CP_2
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di _1 [...]
(rappresentata da ) che liquida in € 2.900 per Parte_1 Parte_2
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 16.1.2025
Il giudice
(dott. ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 16/1/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 12.05), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 942 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale
di Terni, vertente
TRA
, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle Parte_1
Imprese di Treviso – Belluno , rappresentata da , codice P.IVA_1 Parte_2
fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi
, partita IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Pontesilli ed P.IVA_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Francesco Orestano n. 21, giusta delega in atti ricorrente
E
(C.F. ) _1 C.F._1
- convenuto contumace
Oggetto: accettazione tacita di eredità
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. la , ha chiesto l'accertamento Parte_1 dell'avvenuta accettazione tacita da parte della sig.ra dell'eredità della sig.ra _1
, accertamento necessario al fine di procedere ad esecuzione forzata nei Persona_1
confronti di in qualità di erede della predetta, in virtù dell'ipoteca a garanzia del _1
mutuo del 04/10/2005 rep 19331/8973.
Con decreto del 11.6.2024 è stata fissata la prima udienza al 31.10.2024.
Il decreto di fissazione, unitamente al ricorso introduttivo, sono stati ritualmente notificati alla convenuta che non si è costituita.
All'udienza del 31 ottobre 2024 è stata dichiarata la contumacia della convenuta ed è stata fissata l'udienza del 16.1.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 16.1.2025, lo scrivente Giudice, invitate le parti a rassegnare le proprie conclusioni ed esaurita la discussione orale, si è ritirato in camera di consiglio.
La domanda è fondata e trova accoglimento nei termini in cui è stata formulata, in virtù delle considerazioni che seguono.
In punto di diritto, giova premettere che il possesso dei beni ereditari è quella relazione giudica o materiale che esiste tra un soggetto e i beni appartenenti all'asse ereditario.
Nella fase precedente all'assunzione della qualità di erede, con l'accettazione dell'eredità, al chiamato è data dalla legge la facoltà di esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari. Ciò si desume da quanto affermato dall'articolo 460, primo comma, del codice civile che conferma ciò che poi è previsto all'articolo 1146 del codice civile relativamente all'erede, e cioè l'automatico subentro del chiamato nel possesso dei beni ereditari.
Il possesso, tuttavia, non deve essere necessariamente materiale;
distinguendosi, infatti, due tipi di possesso: quello giuridico e quello materiale.
Il possesso giuridico, dunque, è quello che si trasferisce per legge in capo al chiamato, mentre quello materiale è la relazione materiale che si instaura tra il soggetto e i beni facenti parte del patrimonio ereditario.
Il possesso dei beni ereditari, inoltre, può essere uno dei presupposti dell'accettazione tacita dell'eredità, infatti, ai sensi dell'articolo 485 cc, il chiamato in possesso dei beni ereditari può accettare l'eredità eseguendo l'inventario entro tre mesi dal giorno di apertura della successione o, in alternativa, può scegliere di accettare l'eredità acquistando la qualità di erede puro e semplice. La norma in questione ovviamente si riferisce all'accettazione con beneficio d'inventario e, anche qui, il possesso a cui si fa riferimento può essere giuridico o materiale. La nozione è generica e, pertanto, il possesso può essere esercitato a qualsiasi titolo.
La Suprema Corte di Cassazione (n. 4456 del 2019) ha precisato le caratteristiche del possesso necessario in termini di accettazione dell'eredità:
- può riferirsi a una sola parte del patrimonio ereditario o addirittura ad un solo bene;
- il chiamato dev'essere consapevole che il possesso si riferisca ai beni oggetto del patrimonio ereditario;
- può essere esercitato anche per mezzo di terzi;
- può aversi per tutto il tempo a disposizione per redigere l'inventario o per un tempo più limitato, non facendo l'articolo 485 alcun riferimento alla durata.
Inoltre, viene specificato che la nozione di possesso ex art. 485 c.c. comprende anche quella di compossesso, poiché entrambe le situazioni si identificano “in una qualunque relazione materiale con i beni ereditari idonea a consentire l'esercizio di concreti poteri sui medesimi” chiarendo, altresì, che “il compossesso di un patrimonio ereditario indiviso non esonera il chiamato all'eredità dall'osservanza delle disposizioni di legge sul beneficio di inventario ove voglia evitare, trascorso il termine stabilito dall'art. 485 c.c., d'essere erede puro e semplice“.
Applicando tali principi al caso di specie, considerata contitolarità per le quote di ½ dell'immobile oggetto di ipoteca in capo alle Sig.re e ( _1 Persona_1 [...]
, appare evidente che la prima, quale chiamata all'eredità, sia attualmente nel possesso e Per_2 nella disponibilità dell'intero immobile caduto in successione sito in Comune di Vasanello (VT) censito al catasto fabbricati al foglio 17, particella 1219, sub. 3, categoria A4 vani 4, trattandosi di bene unitario e indiviso.
Inoltre, non risultando alcuna accettazione beneficiata con conseguente redazione di inventario nei termini di legge, la Sig.ra deve essere considerata quale erede pura e semplice _1
con conseguente accettazione tacita dell'eredità nel suo intero.
Segue l'accoglimento della domanda della ricorrente, dovendosi precisare che nessun ordine deve essere adottato nella presente sede in punto di trascrizione, posto che l'art. 2648 c.c. prevede che la parte interessata possa richiedere la trascrizione della accettazione tacita di eredità qualora l'atto che importa accettazione tacita risulti, come nel caso di specie, dalla sentenza, atteso che nella presente sede è stata accertata l'accettazione tacita di eredità da parte di _1
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia, applicando, in considerazione della ridotta complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le processuali effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva e decisionale) non essendo stata effettuata attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla (rappresentata da ) nei Parte_1 Parte_2
confronti di , ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: _1
- in accoglimento della domanda attorea accerta e dichiara che il chiamato alla eredità ha accettato tacitamente l'eredità di , deceduta in _1 Persona_1
data 30/06/2012, e che pertanto erede del predetto de cuius;
CP_2
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di _1 [...]
(rappresentata da ) che liquida in € 2.900 per Parte_1 Parte_2
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 16.1.2025
Il giudice
(dott. ssa Elisa Iacone)