Cass. civ., sez. III, sentenza 31/03/2010, n. 7796
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Sentenza 31 marzo 2010

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La disposizione dell'art. 8 della legge n. 26 maggio 1965, n. 590 - secondo cui il diritto di prelazione agraria non spetta all'affittuario, al mezzadro, al colono, al compartecipante, rispetto ai terreni che in base al piano regolatore, anche se non ancora approvato, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica - deve essere interpretata nel senso che sono esclusi dalla prelazione tutti i terreni la cui destinazione, seppure non edificatoria, sia comunque da considerare urbana in contrapposizione ad agricola, atteso che, una volta assegnata a una certa zona una edificabilità maggiore di quella considerata normale per le zone agricole e non vincolata alle esigenze dell'agricoltura, si è per ciò stesso in presenza di una zona sottratta al retratto in favore dei coltivatori diretti; a tal fine, la qualificazione di un territorio come "agricolo" non ha carattere costitutivo, assumendo rilievo essenziale, invece, il tipo di sfruttamento consentito dagli strumenti urbanistici vigenti o in corso di approvazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 31/03/2010, n. 7796
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7796
    Data del deposito : 31 marzo 2010

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