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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 29/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 737/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 737 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del
18.3.2025, vertente:
TRA
, ( ), elettivamente domiciliata in Trieste, alla Parte_1 C.F._1
Via Valdirivo, n. 40, presso lo studio dell'Avv. Mariela Carolina Ceballos, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata digitalmente all'atto di citazione
Parte attrice
E
, ( ), elettivamente domiciliata in Trieste, alla Via 24 maggio, CP_1 C.F._2
n. 6, presso lo studio dell'Avv. Adrej Berdon, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata digitalmente alla comparsa di costituzione e risposta.
Parte convenuta
OGGETTO: costituzione di servitù prediale di passaggio per interclusione di fondo CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da verbale d'udienza del 21/5/2024, rispettivamente rinunciando all'azione e alla liquidazione delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito l'intestato Tribunale nei Parte_1
confronti di , al fine di sentir accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui CP_1
agli artt. 1051 o 1052 rispetto ai fondi di cui alle pp.cc.nn. 554/1, 553/4 e 555/1 in c.t. 1°della P.T.
2582 del C.C. di Contovello, con conseguente costituzione giudiziale del diritto di servitù di passaggio a favore degli stessi e a carico del fondo p.c.n. 554/2 in c.t. 1° della P.T. 2929 del C.C. di
Contovello, di proprietà di parte convenuta.
In data 16/5/2023, parte convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea per assenza del requisito dell'interclusione, ovvero per contrarietà all'art. 1051, comma 4, c.c., nonché, in via riconvenzionale e subordinatamente all'accoglimento della domanda attorea, la condanna di controparte al pagamento di una indennità ex art. 1053 pari a € 25.000,00.
La causa è stata trattata mediante lo scambio delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. ed è stata istruita mediante la produzione di prove documentali, dato il rigetto delle istanze istruttorie come da ordinanza del 6/12/2023.
All'udienza del 18/3/2025, il giudice ha invitato le parti a rassegnare le proprie conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Ciò posto, il Tribunale deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, in considerazione della rinuncia proposta da parte attrice all'udienza del 18/3/2025, a cui parte convenuta ha prestato acquiescenza rinunciando, a propria volta, alla refusione delle spese di lite.
In particolare, la rinuncia all'azione, rectius al diritto di agire in giudizio, si distingue dalla rinuncia agli atti del giudizio di cui all'art. 306 c.p.c., poiché si orienta alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio e non si limita, a par della seconda, alla mera intenzione di non coltivare ulteriormente il processo.
Conseguenza necessaria di tale distinzione è che la rinuncia prestata nel caso di specie comporta una pronuncia nel merito della domanda, con cui si dispone la cessazione della materia del contendere, che non necessita dell'accettazione di controparte e può essere pronunciata anche d'ufficio dal
Giudice; inoltre, ricorrendo un accertamento in ordine all'abdicazione del diritto di agire in giudizio per le pretese articolate, parte attrice ha definitivamente consumato l'azione e non potrà in futuro riproporla (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29/10/2024, n. 8620).
Tanto premesso il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere. 2. Si compensano le spese di lite come da richiesta congiunta delle parti e, pertanto, si omette la valutazione in ordine alla soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
737/2023 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
▪ dichiara la cessazione della materia del contendere;
▪ nulla sulle spese.
Così deciso in Trieste, il 29/3/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 737 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del
18.3.2025, vertente:
TRA
, ( ), elettivamente domiciliata in Trieste, alla Parte_1 C.F._1
Via Valdirivo, n. 40, presso lo studio dell'Avv. Mariela Carolina Ceballos, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata digitalmente all'atto di citazione
Parte attrice
E
, ( ), elettivamente domiciliata in Trieste, alla Via 24 maggio, CP_1 C.F._2
n. 6, presso lo studio dell'Avv. Adrej Berdon, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata digitalmente alla comparsa di costituzione e risposta.
Parte convenuta
OGGETTO: costituzione di servitù prediale di passaggio per interclusione di fondo CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da verbale d'udienza del 21/5/2024, rispettivamente rinunciando all'azione e alla liquidazione delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito l'intestato Tribunale nei Parte_1
confronti di , al fine di sentir accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui CP_1
agli artt. 1051 o 1052 rispetto ai fondi di cui alle pp.cc.nn. 554/1, 553/4 e 555/1 in c.t. 1°della P.T.
2582 del C.C. di Contovello, con conseguente costituzione giudiziale del diritto di servitù di passaggio a favore degli stessi e a carico del fondo p.c.n. 554/2 in c.t. 1° della P.T. 2929 del C.C. di
Contovello, di proprietà di parte convenuta.
In data 16/5/2023, parte convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea per assenza del requisito dell'interclusione, ovvero per contrarietà all'art. 1051, comma 4, c.c., nonché, in via riconvenzionale e subordinatamente all'accoglimento della domanda attorea, la condanna di controparte al pagamento di una indennità ex art. 1053 pari a € 25.000,00.
La causa è stata trattata mediante lo scambio delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. ed è stata istruita mediante la produzione di prove documentali, dato il rigetto delle istanze istruttorie come da ordinanza del 6/12/2023.
All'udienza del 18/3/2025, il giudice ha invitato le parti a rassegnare le proprie conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Ciò posto, il Tribunale deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, in considerazione della rinuncia proposta da parte attrice all'udienza del 18/3/2025, a cui parte convenuta ha prestato acquiescenza rinunciando, a propria volta, alla refusione delle spese di lite.
In particolare, la rinuncia all'azione, rectius al diritto di agire in giudizio, si distingue dalla rinuncia agli atti del giudizio di cui all'art. 306 c.p.c., poiché si orienta alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio e non si limita, a par della seconda, alla mera intenzione di non coltivare ulteriormente il processo.
Conseguenza necessaria di tale distinzione è che la rinuncia prestata nel caso di specie comporta una pronuncia nel merito della domanda, con cui si dispone la cessazione della materia del contendere, che non necessita dell'accettazione di controparte e può essere pronunciata anche d'ufficio dal
Giudice; inoltre, ricorrendo un accertamento in ordine all'abdicazione del diritto di agire in giudizio per le pretese articolate, parte attrice ha definitivamente consumato l'azione e non potrà in futuro riproporla (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29/10/2024, n. 8620).
Tanto premesso il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere. 2. Si compensano le spese di lite come da richiesta congiunta delle parti e, pertanto, si omette la valutazione in ordine alla soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
737/2023 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
▪ dichiara la cessazione della materia del contendere;
▪ nulla sulle spese.
Così deciso in Trieste, il 29/3/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio