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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/04/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 347/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 347 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michela Feudo, Parte_1 Parte_2
giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione effetti civili matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 29.01.2025, e Parte_1
hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del Parte_2
matrimonio tra di loro contratto in Velletri (RM) il 19.09.2009, deducendo che dalla loro unione erano nati i figli (7.01.2008) e (13.11.2011) e che l'intestato Tribunale aveva Per_1 Per_2
omologato le condizioni di separazione personale concordate tra i coniugi con decreto del
6.07.2017. Le parti hanno altresì dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970. All'udienza del 23.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, i coniugi hanno proposto domanda congiunta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Velletri (RM) il 19.09.2009, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 135, Parte 2, Serie A,
Anno 2009 alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minorenni della coppia, e , resteranno affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori in regime di affidamento condiviso, ma collocati prevalentemente nell'abitazione della
, in Velletri, Via Marandola, 28; Pt_1
3) Lo , lavoratore autonomo, verserà alla (lavoratrice anch'ella) una somma Parte_2 Pt_1
mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento per i soli figli (di cui 250,00 euro per ciascun figlio) il tutto entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base ad indici
Istat.
4) Lo rimborserà alla moglie il 50% delle spese straordinarie che si rendessero Parte_2
necessarie per i figli, ivi comprese le mediche, scolastiche, sportive e ludico/ricreative se concordate o comprovate come da Protocollo in uso all'intestato Tribunale;
5) Lo potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo riterrà opportuno previa Parte_2
comunicazione alla madre almeno il giorno precedente e compatibilmente con gli impegni dei ragazzini, scolastici e non. Potrà comunque tenerli con sé un pomeriggio a settimana, il mercoledì, dall'uscita di scuola (ore 16 circa) alle ore 20,00 e, a week-end alternati, dall'uscita di scuola (provvedendo a ritirarli) del venerdì alle ore 8,00 del lunedì, provvedendo a riaccompagnarli a scuola;
in assenza di scuola, provvedendo a riaccompagnarli a casa della mamma entro le ore 10,00 del lunedì. Nelle vacanze estive, il padre terrà con sé i figli per due settimane consecutive nel mese di luglio o nel mese di agosto, con l'impegno di comunicare alla madre le date entro il 31 maggio di ogni anno. Per tutte le altre festività (Natale, Capodanno,
Epifania, compleanni dei bambini e dei genitori, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, festa della mamma e del papà, ferragosto ed 8 dicembre) verranno decise di comune accordo tra i coniugi entro il 30 dicembre di ogni anno come avviene già di prassi.”.
Ciò posto, non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso, ossia che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra l'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel corso del procedimento di separazione personale e la proposizione della domanda di divorzio. Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
Spese di lite irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 347/2025, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Velletri (RM) il
19.09.2009, da , nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo C.F._2
Comune al N. 135, Parte 2, Serie A, Anno 2009;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Velletri di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 347 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michela Feudo, Parte_1 Parte_2
giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione effetti civili matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 29.01.2025, e Parte_1
hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del Parte_2
matrimonio tra di loro contratto in Velletri (RM) il 19.09.2009, deducendo che dalla loro unione erano nati i figli (7.01.2008) e (13.11.2011) e che l'intestato Tribunale aveva Per_1 Per_2
omologato le condizioni di separazione personale concordate tra i coniugi con decreto del
6.07.2017. Le parti hanno altresì dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970. All'udienza del 23.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, i coniugi hanno proposto domanda congiunta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Velletri (RM) il 19.09.2009, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 135, Parte 2, Serie A,
Anno 2009 alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minorenni della coppia, e , resteranno affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori in regime di affidamento condiviso, ma collocati prevalentemente nell'abitazione della
, in Velletri, Via Marandola, 28; Pt_1
3) Lo , lavoratore autonomo, verserà alla (lavoratrice anch'ella) una somma Parte_2 Pt_1
mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento per i soli figli (di cui 250,00 euro per ciascun figlio) il tutto entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base ad indici
Istat.
4) Lo rimborserà alla moglie il 50% delle spese straordinarie che si rendessero Parte_2
necessarie per i figli, ivi comprese le mediche, scolastiche, sportive e ludico/ricreative se concordate o comprovate come da Protocollo in uso all'intestato Tribunale;
5) Lo potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo riterrà opportuno previa Parte_2
comunicazione alla madre almeno il giorno precedente e compatibilmente con gli impegni dei ragazzini, scolastici e non. Potrà comunque tenerli con sé un pomeriggio a settimana, il mercoledì, dall'uscita di scuola (ore 16 circa) alle ore 20,00 e, a week-end alternati, dall'uscita di scuola (provvedendo a ritirarli) del venerdì alle ore 8,00 del lunedì, provvedendo a riaccompagnarli a scuola;
in assenza di scuola, provvedendo a riaccompagnarli a casa della mamma entro le ore 10,00 del lunedì. Nelle vacanze estive, il padre terrà con sé i figli per due settimane consecutive nel mese di luglio o nel mese di agosto, con l'impegno di comunicare alla madre le date entro il 31 maggio di ogni anno. Per tutte le altre festività (Natale, Capodanno,
Epifania, compleanni dei bambini e dei genitori, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, festa della mamma e del papà, ferragosto ed 8 dicembre) verranno decise di comune accordo tra i coniugi entro il 30 dicembre di ogni anno come avviene già di prassi.”.
Ciò posto, non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso, ossia che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra l'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel corso del procedimento di separazione personale e la proposizione della domanda di divorzio. Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
Spese di lite irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 347/2025, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Velletri (RM) il
19.09.2009, da , nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo C.F._2
Comune al N. 135, Parte 2, Serie A, Anno 2009;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Velletri di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera