Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dottor Nicola Saracino Presidente
Dottor Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dottor Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, mediante lettura alla pubblica udienza del 16.01.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2126 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022 e vertente
T R A
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. ), con sede in Modena, via San Carlo, 8/20, in Parte_2 P.IVA_1
persona del procuratore speciale Avv. Paolo Mazza, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marco Di Siena ed Emanuele Tito
APPELLANTI
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona del rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
Generale dello Stato
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per gli appellanti)
“SI CHIEDE a codesta On.le Corte di Appello, in riforma LA sentenza di primo
- in via principale, l'annullamento integrale LA pretesa punitiva formalizzata con il Decreto in quanto illegittima ed infondata;
- in via subordinata una rettifica in minus del quantum LA sanzione amministrativa irrogata e ciò in ragione dell'applicazione del minimo edittale introdotto dalla sopravvenuta (e più favorevole) disciplina punitiva di cui al D.Lgs. 90/2017.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per l'appellato)
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, respingere il gravame perché inammissibile, improponibile, infondato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. 150/2011 il dott. e la Parte_1
proponevano opposizione al decreto sanzionatorio n. Parte_2
401962/A emesso il 02.08.2019 dal Controparte_1
notificato in data 20.09.2019, con il quale era stato loro ingiunto di pagare in solido la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 27.431,00 per violazione dell'art. 41 D.L.vo n. 231/2007 nella formulazione vigente all'epoca LA commissione dell'illecito, per omessa segnalazione di operazioni sospette in relazione al conto corrente n. 2619 acceso presso la Filiale n. 304 di Siracusa di detta BA dall'impresa individuale , CP_3 Controparte_4
consistenti in “accrediti di bonifici a titolo di incasso fatture e successivi prelevamenti tramite emissione di assegni bancari emessi all'ordine dello stesso e Controparte_5
mediante ripetuti bonifici verso l'estero per importi significativi, con regolamento delle operazioni presso la Bank of Valletta, a favore di due società “One Racing Team Ltd” e
“Solar Consulting e Trading Ltd” aventi sede a Malta, bonifici a favore LA moglie sig.ra con la quale si trova in regime di separazione dei beni”; Controparte_6
operazioni compiute tra il 09/01/2015 e il 13/11/2015.
La contestazione traeva origine da accertamenti compiuti dal Nucleo di
Polizia Tributaria LA Guardia di Finanza di Siracusa in merito all'ottemperanza degli obblighi in materia di antiriciclaggio, che avevano riscontrato come l'operatività sull'indicato c/c e le modalità con le quali si era manifestata palesavano elementi di anomalia e un livello di rischio complessivamente elevato, considerata anche la loro rispondenza agli indicatori di anomalia nn.
6.1 e 6.2 di cui alla Delibera del Governatore LA BA d'IT
n. 616 del 24/08/2010.
La e il responsabile LA filiale eccepivano: (i) l'invalidità LA Pt_2
pretesa punitiva per violazione dei criteri del giusto procedimento, del principio LA partecipazione difensiva e del contraddittorio endoprocedimentale prima LA fase LA contestazione;
(ii) la violazione del termine di decadenza di cui all'art. 14 legge n. 689/1981; (iii) l'infondatezza LA contestazione in considerazione dell'assenza degli estremi fattuali affinché potesse ritenersi operante l'obbligo di segnalazione e dell'impossibilità di prefigurare una potenziale provenienza delittuosa dei flussi di denaro oggetto delle operazioni;
(iv) l'omessa applicazione del minimo edittale LA sanzione, come introdotto dal D.L.vo 90/2017.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
chiedendo il rigetto LA spiegata opposizione.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 16281/2021, respingeva l'opposizione al provvedimento sanzionatorio, compensando tra le parti le spese di lite, ritenendo tempestiva la contestazione, notificata alla banca il 17.07.2017 e al responsabile LA filiale l'11.07.2017, in ragione del fatto che l'accertamento doveva ritenersi concluso il 29.05.2017, statuendo poi che il complesso delle movimentazioni di denaro, non conforme con la tipologia del rapporto, avrebbe dovuto attivare il doveroso monitoraggio da parte dei soggetti obbligati e che la mancata rilevazione delle operazioni da parte del sistema antiriciclaggio interno alla banca non aveva carattere esimente, non dispensando l'intermediario dall'obbligo di valutare autonomamente i fatti, e confermando la correttezza del trattamento sanzionatorio irrogato anche alla luce del principio del favor rei introdotto dal D.L.vo 90/2017.
Avverso l'indicata sentenza, pubblicata il 18.10.2021 e non notificata, hanno proposto tempestivo appello il dott. e Parte_1 [...]
invocandone l'integrale riforma e formulando le conclusioni Parte_2 riportate in epigrafe.
Il ricorso in appello unitamente al decreto di fissazione dell'udienza è stato ritualmente notificato al , che si è Controparte_1
tempestivamente costituito ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
Il primo motivo di appello ripropone il primo motivo dell'opposizione al provvedimento sanzionatorio. Gli appellanti hanno lamentato che le violazioni endoprocedimentali commesse dalla Guardia di Finanza nel corso dell'istruttoria, non essendo stato garantito il contraddittorio preventivo anteriormente alla contestazione dell'illecito, essendo stata preclusa ai soggetti sanzionati ogni forma di partecipazione preventiva al procedimento punitivo ed essendo stato condotto l'intero procedimento di contestazione inaudita altera parte, comportano l'invalidità LA pretesa sanzionatoria.
Il motivo è infondato.
Le doglianze, per il vero alquanto generiche, trascurano di considerare che il procedimento sanzionatorio si conclude non già con la predisposizione e la notifica dell'atto di contestazione dell'illecito bensì con l'emanazione del provvedimento finale e che nel caso di specie, dopo avere ricevuto la notificazione del verbale di contestazione LA Guardia di Finanza, sia la banca che il responsabile LA filiale si sono avvalsi LA facoltà loro riconosciuta dall'art. 19 legge n. 689/1981 presentando scritti difensivi nei quali hanno svolto le loro controdeduzioni in fatto e in diritto in ordine alle condotte omissive oggetto di contestazione (scritti che sono stati poi vagliati ed il cui contenuto è stato disatteso dall'amministrazione sanzionante) ed hanno altresì richiesto di essere auditi, salvo poi rinunciare a tale richiesta.
Al contrario di quanto dedotto dagli appellanti, peraltro, l'esame degli atti del procedimento sanzionatorio che sono stati allegati nel giudizio di primo grado conduce ad evidenziare che già prima di formulare la contestazione l'istruttoria condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Siracusa si fosse estrinsecata anche per il tramite di plurime richieste informative indirizzate alla banca tra l'ottobre 2016 e il maggio 2017, alla quale quest'ultima aveva fornito riscontro.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno nuovamente eccepito l'inosservanza del termine decadenziale di cui all'art. 14 legge n. 689/1981, contestando la valutazione compiuta dal Giudice di prime cure, che aveva individuato nella data di ricezione LA comunicazione LA banca che confermava l'assenza di segnalazioni di operazioni sospette per le movimentazioni del conto corrente del (29.05.2017) il dies a quo dal CP_3
quale far decorrere il predetto termine, deducendo che gli approfondimenti compiuti dalla Guardia di Finanza non avevano condotto ad un arricchimento del quadro conoscitivo già desumibile dalla segnalazione effettuata nel maggio
2016 dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma e come non fosse necessaria la richiesta informativa riscontrata dalla banca con la già menzionata comunicazione del 29.05.2017.
Anche questo motivo non è fondato.
Dall'esame degli atti del procedimento sanzionatorio che l'amministrazione odierna appellata aveva depositato nel giudizio di primo grado risulta che, a seguito LA ricezione, il 27.05.2016, di una delega di approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette da parte del Nucleo
Speciale di Polizia Valutaria di Roma, il Nucleo di Polizia Tributaria di Siracusa avesse innanzitutto svolto attività accertativa presso gli intermediari oggetto LA segnalazione, e tra questi anche presso la filiale di Siracusa dell'allora diretta dal dott. , ed avesse poi formulato, tra l'ottobre 2016 CP_7 Pt_1
ed il maggio 2017, numerose richieste di informazioni e acquisizioni documentali finalizzate alla ricostruzione delle diverse operatività segnalate, prima di procedere alla predisposizione di sette processi verbali di contestazione, relativi a conti correnti riconducibili a più persone fisiche accesi presso diversi intermediari finanziari.
Si segnala, al riguardo, che il 04.05.2017 il Nucleo di Polizia Tributaria di
Siracusa aveva formulato una richiesta pertinente proprio alla posizione del e funzionale alla ricostruzione delle movimentazioni del suo conto CP_3
corrente (poi oggetto del provvedimento sanzionatorio), richiedendo alla banca
(allora, UGF BA) l'invio di copia LA documentazione relativa a bonifici dall'estero dell'importo di Euro 10.000,00 accreditati su detto conto corrente.
Richiesta alla quale la banca aveva fatto riscontro in data 15.05.2017 (cfr. all. 12 al processo verbale di contestazione).
Anche volendo aderire, dunque, alla tesi, peraltro infondata, di parte appellante sull'inutilità dell'ultima richiesta informativa avanzata dalla Guardia di Finanza il 10.05.2017, riscontrata dalla banca destinataria il 29.05.2017, e sulla retrodatazione del dies a quo del termine di cui all'art. 14 legge n. 689/1981, ciò non di meno la contestazione sarebbe stata formulata nei riguardi del Pt_1
(l'11.07.2017) e LA banca (il 17.07.2017) nel rispetto del termine decadenziale di novanta giorni, non potendo detto dies a quo essere retrodatato a prima del
15.05.2017.
Questa Corte, peraltro, aderisce convintamente al consolidato orientamento LA giurisprudenza di legittimità, secondo il quale: (i) il dies a quo ai fini LA decorrenza del termine di cui all'art. 14 legge n. 689/1981 “non coincide necessariamente né con quello LA mera constatazione dei fatti nella loro materialità né con quello in cui le relazioni o i rapporti finali degli incaricati degli accertamenti siano stati depositati o comunque messi a disposizione degli organi dell'autorità di supervisione competenti al relativo esame, dovendosi tener conto, a tal fine, del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi” (così, la recente Cass. 9022/2023;
v., tra le altre, Cass. 27702/2019, Cass. 3734/2018, Cass. 3043/2009, Cass. Sez. U.
5395/2007); (ii) la semplice constatazione dei fatti non comporta dunque di per sé l'accertamento dei fatti stessi, se occorra una successiva attività istruttoria e valutativa, che la stessa parte appellante ritiene imprescindibile (“le presunte violazioni contestate non sono semplici fatti autoevidenti ma costituiscono, al contrario, fattispecie complesse connotate da un'elevatissima discrezionalità valutativa”, pag. 12 ricorso in appello); (iii) la decisione in merito alla necessità di effettuare o meno ulteriori atti istruttori è di competenza esclusiva dell'organo accertatore, il quale ha il dovere di pervenire alla valutazione completa e corretta di tutte le circostanze di fatto e di diritto che rilevano ai fini LA formulazione LA contestazione e l'apprezzamento dell'utilità di questi atti istruttori ulteriori deve essere compiuta dal giudice con una valutazione ex ante, restando del tutto irrilevante che l'inutilità di detti atti sia emersa ex post (v. Cass. 21171/2019, conf.
Cass. 4523/2021).
Con il terzo ed il quarto motivo gli appellanti hanno contestato la configurabilità dell'illecito, sostenendo che la sentenza gravata (così come il provvedimento sanzionatorio) aveva pretermesso la valutazione del patrimonio conoscitivo di cui disponeva il responsabile LA filiale, sulla scorta del quale può ritenersi esigibile o meno l'obbligo di segnalazione da parte dell'intermediario, che le operazioni compiute, peraltro di entità complessiva esigua (poco più di 270.000 Euro), non erano tali da ingenerare sospetti, tanto da non essere nemmeno rilevate dal sistema di controllo interno, in quanto coerenti con il profilo soggettivo del cliente (un organizzatore di eventi sportivi)
e con la tipologia del rapporto (un conto corrente ordinario aperto per la gestione degli incassi e dei pagamenti aziendali) e che l'obbligo di segnalazione può ritenersi sussistente solo allorquando l'intermediario possa prefigurarsi che il denaro movimentato rappresenti il provento di un delitto non colposo.
I motivi non sono fondati e devono essere respinti.
Le argomentazioni difensive di parte appellante muovono da un erroneo presupposto in fatto, che il provvedimento sanzionatorio abbia cioè attinto tutte le movimentazioni (in entrata e in uscita) del c/c n. 2619 intestato al CP_3
risalenti al periodo compreso tra il 07.01.2015 e il 09.12.2016, quando invece, come si evince chiaramente dalla motivazione di detto provvedimento, la violazione dell'art. 41 D.L.vo 231/2017 nella formulazione vigente all'epoca LA sua commissione è stata accertata con riferimento alle movimentazioni
(bonifici in entrata e in uscita e assegni bancari tratti “a me medesimo”) indicate in grassetto nelle tabelle di pag. 2 e 3 del Decreto, risalenti al periodo 09.01.2015
– 19.11.2015. Non hanno dunque pregio tutte quelle affermazioni che assumono come non potesse ritenersi sospetta per la sua esiguità se rapportata all'arco temporale di riferimento l'operatività del conto corrente del e come CP_3
l'ampiezza dello stesso arco temporale fosse tale da precludere la percepibilità degli elementi di sospetto da parte del responsabile LA filiale.
Né d'altronde l'entità delle operazioni, come pare assumere parte appellante, rappresenta un discrimine ai fini LA configurabilità del contestato illecito, potendo giustificare un'attenuazione dei doveri di controllo e monitoraggio, assumendo semmai rilevanza per la dosimetria del trattamento sanzionatorio.
La difesa degli appellanti non coglie nel segno nemmeno laddove esclude la ricorrenza degli indicatori di anomalia di cui al c.d. LA BA CP_8
d'IT, in ragione LA mancata corrispondenza degli importi dei bonifici in entrata e di quelli in uscita.
Invero, si registra un'effettiva corrispondenza tra le somme accreditate sul conto a mezzo di bonifici, eseguiti peraltro da due soli soggetti (
[...]
e ), e le somme trasferite nei giorni Controparte_9 Controparte_10
immediatamente successivi, o a mezzo bonifico, in favore di due sole società estere, aventi sede in Malta (One Racing Team Ltd e Solar Consulting e Trading
Ltd), o mediante cambio assegni “a me medesimo” presentati dallo stesso
Basti rilevare, ad esempio, che la somma di Euro 24.000,00 ricevuta il CP_3
03.03.2015 da veniva movimentata tra il 04.03.2015 e il Controparte_9
09.03.2015 attraverso due bonifici, degli importi di Euro 11.130,00 ed Euro
12.175,00, in favore di Solar Consulting e Trading. E ancora. La somma di Euro
30.000,00 accreditata sul conto a mezzo del bonifico eseguito sempre da CP_9
il 17.06.2015 fuoriusciva in tre tranche dalla provvista del c/c per il
[...]
tramite di tre bonifici, dell'importo ciascuno di Euro 10.000,00, eseguiti dal tra il 22.06.2015 e il 30.06.2015 in favore delle due società maltesi sopra CP_3
menzionate.
L'operatività appena descritta è senz'altro sussumibile nell'indicatore di anomalia 6.2 di cui al c.d. LA BA d'IT: “Rapporti intestati a CP_8
persone fisiche o a imprese con modesta operatività sui quali affluiscono ripetuti o significativi versamenti di contante ovvero accrediti da parte di soggetti diversi, seguiti da disposizioni di pagamento per ammontari complessivi pressoché equivalenti, soprattutto se indirizzati all'estero”. E' appena il caso di rilevare che, ad onta di quanto sostenuto da parte appellante, nessun riferimento ad un regime fiscale privilegiato del Paese nel quale le somme erano state bonificate (Malta) compare nel richiamato indicatore di anomalia né nel provvedimento sanzionatorio né tanto meno nella sentenza appellata. Né d'altronde la stessa parte ha fornito dimostrazione delle prestazioni che la ditta individuale del avrebbe reso in favore delle due società maltesi destinatarie dei CP_3
bonifici.
La riscontrata esistenza nello stesso arco temporale di plurimi (quattro tra il mese di aprile e il mese di giugno 2015 più altri due, a settembre e novembre dello stesso anno) cambi di assegni propri di importo corrispondente a cifra tonda (Euro 1.000,00 o Euro 1.400,00) rappresenta un ulteriore elemento di sospetto in ordine al reimpiego di denaro di provenienza delittuosa, nell'accezione che tra breve si specificherà, ed è parimenti riconducibile ad altro indicatore di anomalia di cui al c.d. LA BA d'IT, il 6.1 CP_8
(“Operatività, improvvisa e circoscritta in un limitato periodo di tempo, effettuata con riferimento a rapporti con regolare andamento, realizzata mediante cambio assegni propri in contanti, di elevato importo o a cifra tonda, o versamento di assegni il cui importo è successivamente trasferito a terzi”).
La giustificazione fornita al riguardo dagli appellanti, secondo i quali la negoziazione di detti assegni intestati “a me medesimo” costituirebbe una modalità del tutto ordinaria di procacciamento di liquidità nell'ambito territoriale (la Sicilia) nel quale operava il connotato “da limitati livelli CP_3
di intermediazione bancaria e da un impiego del contante più frequente che in altri contesti territoriali” (pag. 26 ricorso in appello), non appare fondata. Nel 2015, dai dati accessibili in rete, la presenza di sportelli bancari nella Regione siciliana
(30 ogni 100.000 abitanti) era solo di poco inferiore al dato nazionale (35 ogni
100.000 abitanti). Inoltre, l'utilizzo di carte di debito (bancomat soprattutto) rappresenta (e rappresentava anche all'epoca dei fatti di cui si controverte) la modalità ordinaria di procacciamento LA liquidità anche nella provincia siciliana.
Quanto poi alla consapevolezza che il responsabile LA filiale avrebbe dovuto avere circa il carattere delle movimentazioni sospette “tale da indurre a ritenere che vi sia stata a monte la commissione di una attività criminosa per la quale a valle il cliente sta ponendo (o sta tentando di porre in essere) una operazione di riciclaggio” (pag. 23 ricorso in appello), deve rimarcarsi che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità alla quale questa Corte intende convintamente dare seguito, l'obbligo di segnalazione non è subordinato “all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio” (così, Cass. 8699/2007, conf., tra le altre, Cass. 24209/2022). La segnalazione è dunque il risultato di un processo cognitivo complesso, che si basa sulla valutazione dei connotati oggettivi dell'operazione e dei profili soggettivi del cliente e di ogni altra circostanza conosciuta dall'intermediario in ragione LA funzione esercitata sulla base degli indicatori di anomalia individuati con Provvedimento LA BA d'IT (c.d. ) (nel caso di CP_8
specie, il riferimento è alla Delibera n. 616 del 24/08/2010 applicabile ratione temporis).
Occorre ancora rilevare che la norma che sanziona l'omessa segnalazione di operazioni sospette ha finalità preventiva e cautelare, tant'è che, secondo la formulazione dell'art. 41 D.L.vo 231/2007 vigente all'epoca dei fatti, la segnalazione deve essere effettuata “senza ritardo, ove possibile prima di eseguire
l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto”. Proprio in ragione di questa sua connotazione finalistica, il sorgere dell'obbligo di segnalazione non è subordinato alla certezza o alla diretta conoscenza che il cliente abbia posto in essere operazioni finalizzate al riciclaggio di denaro di provenienza illecita o che il denaro costituisca il provento di un determinato delitto, essendo sufficiente anche l'esistenza di un sospetto semplice, non qualificato cioè da ulteriori indizi. Del resto, la segnalazione non costituisce una denuncia di fatti penalmente rilevanti dei quali il soggetto obbligato è tenuto a rappresentarsi la sussistenza e la qualificazione giuridica, ma è una comunicazione atta ad innescare eventuali verifiche e approfondimenti da parte dell'autorità di vigilanza ai fini dell'eventuale attivazione dei meccanismi di prevenzione del riciclaggio previsti dall'ordinamento vigente.
Facendo applicazione dei principi appena enunciati al caso in esame, deve ritenersi che il disponesse di un patrimonio conoscitivo tale da rendere Pt_1
esigibile l'obbligo di segnalazione, per i plurimi elementi di sospetto derivanti dall'effettuazione di operazioni in uscita di importo sostanzialmente equivalente a quelle in entrata nei giorni immediatamente successivi all'accredito delle somme, dalla destinazione dei bonifici in uscita a due società estere e dal frequente ricorso al cambio di assegni propri di importi modesti ma
“a cifra tonda”. La comprovata ricorrenza di due indicatori di anomalia del c.d. LA BA d'IT avrebbe dovuto senz'altro attivare i doveri di CP_8
vigilanza e di monitoraggio gravanti sul responsabile LA filiale, fermo restando che, come correttamente evidenziato nel Decreto sanzionatorio, la ricorrenza degli indici di anomalia, che rappresentano casistiche frequenti dal valore esemplificativo e non esaustivo, anche in considerazione LA continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie, non è necessariamente circostanza cogente LA segnalazione per l'intermediario, come del resto la mancata corrispondenza agli indicatori di anomalia non può essere considerata di per sé sufficiente ad escludere il carattere sospetto dell'operazione, dovendo valutarsi tutti gli elementi e i comportamenti sintomatici nel loro complesso. Così come l'amministrazione sanzionante ha fatto nel caso concreto, laddove ha correttamente evidenziato come l'operatività del c/c del palesasse elementi sufficienti a far insorgere il sospetto che CP_3
le operazioni poste in essere costituissero un uso distorto del sistema bancario per il possibile perseguimento di finalità illecite e avrebbero dovuto sollecitare in capo all'intermediario l'attivazione di adeguate forme di approfondimento, quanto meno attraverso la richiesta al correntista di fornire ulteriori elementi informativi. Deve rilevarsi, al riguardo, che “il responsabile LA dipendenza bancaria è tenuto a compiere un'ampia e meticolosa valutazione che gli impone, in presenza di elementi che denotano l'anomalia dell'operazione, un approfondimento la cui omissione non può essere giustificata dal richiamo alla conoscenza personale del soggetto che l'ha posta in essere, ma deve estendersi alla provenienza del danaro, oltre che all'effettiva qualità e capacità economica dell'autore delle operazioni” (così, la recente Cass. n. 26555/2024) e che nell'ambito di tale processo valutativo per l'appunto la ricorrenza degli indicatori di anomalia impone all'operatore dell'intermediario l'effettuazione di specifiche indagini, nel caso di specie del tutto pretermesse.
Alcun rilievo esimente ha, infine, la circostanza del mancato rilievo delle operazioni da parte del sistema di controllo interno LA banca (il supporto telematico GIANOS), atteso che esso costituisce solamente un ausilio ai fini LA valutazione dell'operatività posta in essere e non può dunque che esplicare un'efficacia meramente integrativa nel processo valutativo che l'intermediario deve osservare in ossequio alla normativa antiriciclaggio, come la stessa Suprema Corte ha statuito, laddove ha rilevato come “tale sistema funge da ausilio nell'attività di vigilanza rimessa all'intermediario finanziario, il quale è comunque chiamato a compiere una propria autonoma valutazione, proprio alla luce delle caratteristiche soggettive ed oggettive delle operazioni effettuate” (così, Cass. n.
20212/2017).
Con il quinto motivo gli appellanti hanno invocato, nell'ipotesi in cui fosse stata accertata la consumazione dell'illecito, la riduzione del trattamento sanzionatorio e l'applicazione LA più lieve sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 58 comma 1 D.L.vo 231/2007 come modificato dal
D.L.vo 90/2017 anche in ragione LA valutazione di non gravità del fatto compiuta dall'amministrazione nel momento in cui era pervenuta ad irrogare una sanzione prossima al minimo edittale.
Anche tale motivo è infondato.
Risulta invero corretta la riconduzione LA fattispecie illecita accertata all'ipotesi qualificata di cui all'art. 58 comma 2 D.L.vo 231/2007 come modificato dal D.L.vo 90/2017, in ragione del carattere plurimo delle operazioni non segnalate, LA durata LA condotta omissiva antigiuridica e dell'esistenza di un precedente specifico a carico del trasgressore.
Ne consegue che, facendo applicazione del principio del favor rei codificato dall'art. 69 D.L.vo 231/2007 come modificato dal D.L.vo 90/2017, è senz'altro più favorevole in concreto per i soggetti sanzionati, in ragione del valore non esorbitante delle operazioni sospette non segnalate (Euro 274.305,00), la disciplina previgente (art. 57 comma 4 D.L.vo 231/2007), che comminava per l'omessa segnalazione di operazioni sospette una sanzione compresa tra l'1% e il 40% del valore delle operazioni, piuttosto che l'attuale trattamento punitivo stabilito dall'art. 58 comma 2 D.L.vo cit. (sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 30.000 ad Euro 300.000).
Avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 11 legge n. 689/1981 (l'applicazione LA disciplina previgente esclude naturalmente il riferimento all'attuale art. 67
D.L.vo 231/2007), ed in particolare alla non elevata gravità LA violazione e alla personalità del trasgressore, appare congrua l'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata al 10% del valore complessivo delle operazioni non segnalate. L'appello deve essere pertanto respinto e, in applicazione LA regola LA soccombenza, gli appellanti devono essere condannati in solido a rifondere all'amministrazione appellata le spese di lite da questa anticipate, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2) condanna gli appellanti in solido a rifondere all'appellato le spese di lite da questo anticipate, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto LA sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater
DPR n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino