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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/03/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 15254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente relatore dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, c.f. (avv.ti MATTEO FACCOLI e MARIALUISA Parte_1 C.F._1
SCHIAVO)
RICORRENTE contro
, c.f. (avv. ARISTIDE ZAMPAGLIONE) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti concludono come in verbale 17/03/2025, da intendersi qui integralmente richiamato a far parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La ricorrente ha introdotto il presente giudizio in via contenziosa, affinchè il Tribunale Pt_1 disponesse l'affido congiunto del figlio nato (2020) dalla relazione sentimentale con il Per_1
, e statuisse circa la misura dell'assegno di mantenimento e le modalità di frequentazione CP_1
nel rapporto tra il ed il minore. CP_1
All'esito della costituzione del Cacchillo, le parti hanno raggiunto una conciliazione, tratteggiando un accordo conforme a legge ed all'interesse del minore, che può, dunque, essere validato dal
Tribunale. Si deve annotare che la Loda ha inizialmente richiesto una disciplina che abbracciasse un orizzonte temporale comprensivo dell'epoca nella quale il minore inizierà a frequentare la scuola.
Tenuto conto, tuttavia, dell'opportunità di monitorare l'andamento della regolamentazione oggi recepita e delle variabili connesse al mutamento delle esigenze di vita del bambino e delle condizioni economiche delle parti (segnatamente del , che recentemente ha intrapreso un'attività CP_1
imprenditoriale nel settore della ristorazione), la disciplina è stata concepita in funzione della situazione attuale. Si può aggiungere che, pur in costanza di affido condiviso, l'attribuzione esclusiva dell'assegno unico -prevista dall'accordo- è ammessa dalla S.C. (Cass. ord. n. 4672/25).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 337 ter c.c., dispone in conformità all'accordo delle parti così articolato:
-affidamento congiunto del minore ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre in
Palazzolo s/O, via Milano n. 77;
-facoltà di frequentazione tra il padre ed il minore secondo il calendario condiviso dalle parti e depositato nel fascicolo telematico il 18/03/2025;
-obbligo del di corrispondere alla Loda la somma di euro 300,00 entro il primo giorno di CP_1
ogni mese per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo stipulato nel 2016 dal Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati;
-percezione integrale dell'assegno unico da parte della Loda;
-spese compensate.
Brescia, 20/03/2025
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente relatore dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, c.f. (avv.ti MATTEO FACCOLI e MARIALUISA Parte_1 C.F._1
SCHIAVO)
RICORRENTE contro
, c.f. (avv. ARISTIDE ZAMPAGLIONE) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti concludono come in verbale 17/03/2025, da intendersi qui integralmente richiamato a far parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La ricorrente ha introdotto il presente giudizio in via contenziosa, affinchè il Tribunale Pt_1 disponesse l'affido congiunto del figlio nato (2020) dalla relazione sentimentale con il Per_1
, e statuisse circa la misura dell'assegno di mantenimento e le modalità di frequentazione CP_1
nel rapporto tra il ed il minore. CP_1
All'esito della costituzione del Cacchillo, le parti hanno raggiunto una conciliazione, tratteggiando un accordo conforme a legge ed all'interesse del minore, che può, dunque, essere validato dal
Tribunale. Si deve annotare che la Loda ha inizialmente richiesto una disciplina che abbracciasse un orizzonte temporale comprensivo dell'epoca nella quale il minore inizierà a frequentare la scuola.
Tenuto conto, tuttavia, dell'opportunità di monitorare l'andamento della regolamentazione oggi recepita e delle variabili connesse al mutamento delle esigenze di vita del bambino e delle condizioni economiche delle parti (segnatamente del , che recentemente ha intrapreso un'attività CP_1
imprenditoriale nel settore della ristorazione), la disciplina è stata concepita in funzione della situazione attuale. Si può aggiungere che, pur in costanza di affido condiviso, l'attribuzione esclusiva dell'assegno unico -prevista dall'accordo- è ammessa dalla S.C. (Cass. ord. n. 4672/25).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 337 ter c.c., dispone in conformità all'accordo delle parti così articolato:
-affidamento congiunto del minore ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre in
Palazzolo s/O, via Milano n. 77;
-facoltà di frequentazione tra il padre ed il minore secondo il calendario condiviso dalle parti e depositato nel fascicolo telematico il 18/03/2025;
-obbligo del di corrispondere alla Loda la somma di euro 300,00 entro il primo giorno di CP_1
ogni mese per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo stipulato nel 2016 dal Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati;
-percezione integrale dell'assegno unico da parte della Loda;
-spese compensate.
Brescia, 20/03/2025
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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