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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 17/10/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
1
R.G. 427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SULMONA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta
Sarnelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 427 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 vertente tra
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in UL Via Sallustio n. 7/A presso lo studio dell'avv. IA EL che li rappresenta e difende in forza di procura in calce al all'atto di citazione;
- ATTORI -
E
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma in Via Magnagrecia, n. 84, presso lo studio dell'avv. Luca Chessa che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTO –
E
1 2
(C.F. ), in persona del Presidente pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con sede in L'Aquila Via Leonardo Da Vinci n. 6; terza chiamata contumace
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
hanno proposto opposizione deducendo l'illegittimità Parte_2
del pignoramento n. 05484202400001098000 eseguito dall'
[...]
con conseguente obbligo di restituzione delle somme. Controparte_3
Inoltre, con il medesimo atto, proponeva opposizione di terzo Parte_1
deducendo che le somme riscosse erano a lei appartenenti e non al
[...] debitore esecutato . Parte_2
A sostegno della spiegata opposizione gli attori hanno dedotto che:
- a seguito di giudizio promosso dai Sigg.ri e Parte_1 nei confronti della , per Parte_2 Controparte_2
ottenere il risarcimento dei danni che ciascuno ha subito a seguito di sinistro provocato da fauna selvatica (cervo) il Tribunale di
UL, con la sentenza n. 260/2023 cosi' disponeva: “
PQM
Il
Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
e nei confronti di Parte_2 Parte_1
, in persona del suo Presidente e l.r.p.t., ogni altra Controparte_2 istanza rigettata, così provvede:
1. In via preliminare, dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia dell'Aquila essendo legittimata passiva la 2. Nel merito: - Accerta e dichiara la Controparte_2 responsabilità della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. nella causazione del sinistro avvenuto in data 31.7.2018 a Pescasseroli, in danno del Sig. quale conducente della Fiat Punto Parte_2 targata FH064WM e della Sig.ra quale Parte_1 proprietaria del veicolo;
-Condanna la in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t. al risarcimento del danno, in favore della Sig.ra quale intestataria del veicolo, che si liquida nella Parte_1 somma complessiva da ritenersi congrua di €. 12.800,00 IVA compresa,
2 3
oltre al pagamento delle spese di recupero e di custodia che si quantificano nella somma di €. 652,03 IVA inclusa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, dalla data della domanda al saldo;
- condanna la in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. al pagamento in favore del Sig. Parte_2 del danno non patrimoniale che viene liquidato complessivamente ed in via equitativa in €. 2.500,00 oltre ad interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte attrice che, secondo i parametri di cui al D.M.55/2014 ed i successivi aggiornamenti
(D.M.147/2022), si liquidano complessivamente in € 3.397,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.”;
- con pec del 4.9. 2023 i ricorrenti richiedevano il pagamento delle somme liquidate in sentenza come da conteggio riportato, richiedendo, quanto al danno il pagamento dell'intera somma in favore del Sig. su delega all'incasso fatta dalla Parte_2
Sig.ra comunque titolare del credito per il Parte_1
danno al veicolo;
- decorsi 120 giorni la emetteva determinazione di Controparte_2 pagamento con la quale si disponeva che: “ai sensi dell'art. 48bis
DPR 602/1973 la verifica su eventuali inadempimenti fiscali nei confronti di il cui esito viene certificato Parte_2
dall' ; di liquidare e pagare la Controparte_3
somma di € 17.570,25 in favore di;
di liquidare e Parte_3 pagare la somma di € 4.062,81…direttamente in favore dell'avv.
IA EL;
- in seguito a detto provvedimento veniva comunicato per le vie brevi che l' aveva attivato la procedura Controparte_3
di prededucibilità ex art. 48bis DPR 602/1973 e che il pagamento veniva dunque sospeso;
3 4
- la sig.ra e il sig. non Parte_1 Parte_2
ricevevano alcuna comunicazione in merito;
- in data 12.4.2024 il riceveva sul proprio conto Parte_2
corrente la somma di € 3.046,57 in esecuzione della citata sentenza;
- a seguito di regolare pec del difensore con cui si chiedevano spiegazioni, la comunicava l'avvenuta notifica, in Controparte_2
data 9.4.2024, all'Ente del pignoramento presso terzi ex art. 72bis
DPR602/1973 e di aver provveduto a versare le altre somme al creditore il 12.4.2024;
- il sig. nulla riceveva con evidente nullità del Parte_2 pignoramento;
- la sig.ra risulta gravemente danneggiata dalla Parte_1
procedura non essendo debitrice dell' ed Controparte_3 essendo titolare del credito vantato nei confronti della CP_2
[...]
- le parti proponevano opposizione dinanzi al Giudice dell'Esecuzione il quale tuttavia, pur evidenziando la mancata notifica del pignoramento, non accoglieva l'istanza di sospensione ritenendo che non vi fosse il periculum in mora.
Con comparsa depositata il 22.10.2024 si costituiva l' contestando CP_4 in fatto e in diritto l'avversa domanda ed evidenziando, in particolare, non solo la correttezza del suo operato rispetto alla notifica degli atti esecutivi, ma anche la legittimità delle somme versate dalla CP_2
[...]
Ad ogni modo, l' rilevando come vi fosse Controparte_3
eventualmente una colpa della la quale ha affermato Controparte_2 che le somme erano dovute al , ne chiedeva la Parte_2
chiamata in causa al fine di essere eventualmente manlevata in caso di condanna alla restituzione.
4 5
All'udienza del 3.12.2024 veniva autorizzata la chiamata in causa della
. Controparte_2
Alla successiva udienza dell'1.4.2025, non si costituiva la CP_2
nonostante la ritualità della notifica e veniva dunque fissata
[...]
udienza per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
La causa veniva trattenuta in decisione in data 19.6.2025 in esito al deposito delle memorie e delle note a trattazione scritta.
IN DIRITTO
In primo luogo, parte attrice evidenzia la nullità del pignoramento per non essere mai stato notificato a prima del pagamento, Parte_2
sostenendo che la notifica avveniva solo in data 10.5.2024.
L'eccezione è priva di fondamento posto che, come si vedrà, l'iter seguito dall' è assolutamente corretto. Controparte_5
Come già anticipato in parte dagli attori, con determina n. 124 del 23.1.2024 la , preso atto della sentenza n. 260/2023 del Tribunale di Controparte_2
UL e della richiesta di pagamento dell'intera somma in favore del sig. come da dichiarazione del legale così disponeva: Parte_2
“1. di impegnare la somma di € 21.633,06 sul capitolo 321901 art.1 del corrente esercizio finanziario 2024;
2. di disporre, ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. n.602/73, la verifica su eventuali inadempimenti fiscali nei confronti del sig. (C.F. Parte_2
), il cui esito viene certificato dall' C.F._2 Controparte_3
[...]
3. di liquidare e pagare la somma di € 17.570,25 in favore del sig.
[...] nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente a[...] mezzo di bonifico sul c/c acceso presso Poste italiane ed avente codice IBAN….);
4. di liquidare e pagare la somma di € 4.062,81 senza applicazione di imposte o ritenute direttamente in favore dell'Avv. IA CUCCHIELLA nata a [...]
5 6
(PE) il 17/05/1974 C.F. , con studio corrente alla via C.F._3
Sallustio n. 7/a - 67039, UL (AQ), a mezzo di bonifico sul c/c acceso presso
Bper Banca…;
5. di autorizzare il Servizio Ragioneria DPB014 ad emettere i relativi ordinativi di pagamento;
6. di dare atto che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria in quanto rientrante nelle tipologie di spesa indicate al comma 3 dell'art. 3 della L. 136/2010, come interpretate dall'Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici con determinazioni n. 8/2010 e 10/2010.
7. di inviare il presente provvedimento al DPB014 - Servizio Bilancio Ragioneria per il seguito di competenza;
8. di notificare il presente provvedimento ai sigg.ri e Parte_2
c/o il domicilio eletto nello studio dell'Avv. IA Parte_1
CUCCHIELLA a mezzo Posta Certificata anche al fine Email_1 di ricevere copia della fattura elettronica che il legale emetterà in favore dei clienti ma che materialmente risulta pagata da questa Amministrazione Regionale.”
Nel suddetto provvedimento, si dava atto che “ a far data dal 1° marzo 2018 in relazione a pagamenti di somme di importo superiore a cinquemila euro (per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205), occorre verificare, prima di effettuare il pagamento, se il beneficiario del provvedimento sia in debito con l'Erario per la giacenza dalla notifica di una o più cartelle di pagamento” ed infatti veniva disposto, nella parte successiva, “ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. n.602/73, la verifica su eventuali inadempimenti fiscali nei confronti del sig. (C.F. ), il cui Parte_2 C.F._2 esito viene certificato dall' . Controparte_3
L'art. 48bis DPR 602/1973 prevedeva (abrogato successivamente ai fatti) che
“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila
6 7
euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio
1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
Pertanto, la , dovendo effettuare un pagamento superiore Controparte_2
alla somma di € 5.000, trasmetteva la comunicazione di cui all'art. 48bis all' specificando, nella determina, che tale verifica Controparte_3 veniva effettuata sul destinatario del pagamento Parte_2
comunicandolo così anche a e . Parte_2 Parte_1
In seguito, l' provvedeva a notificare a , in data CP_4 Parte_2
25.3.2024, intimazione di pagamento della somma di 14.415,38 € con la specifica di tutte le cartelle esattoriali ad essa riferibili.
Successivamente l' procedeva con pignoramento ex art. 72bis DPR CP_4
602/1973 notificato al mediante deposito presso la casa Parte_2
comunale in data 10.5.2024, ma la , come terzo, aveva già Controparte_2 effettuato il pagamento all' come testimoniato dalla circostanza che il CP_4
12.4.2024 perveniva al il solo pagamento di una somma Parte_2
inferiore rispetto a quella dovuta.
7 8
L'odierna parte attrice, dunque, lamenta, in primo luogo, che il pagamento del terzo veniva effettuato ancor prima della notifica al Controparte_2 contribuente.
Tuttavia, l'art. 72bis DPR 602/1973 non prevede che il terzo debba attendere di verificare che il debitore riceva la notifica del pignoramento, dovendo eseguire l'ordine impartito nel pignoramento di pagamento direttamente all'Agente della Riscossione.
Secondo l'art. 72bis DPR 602/1973 “
1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo' contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo
543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.”
Pertanto, è chiaro che, in un'ipotesi di pignoramento “semplificato” ai sensi dell'art. 72bis DPR 602/1973 il terzo, una volta ricevuto il pignoramento da parte dell' dovrà procedere al Controparte_3
pagamento, non essendo tenuto a verificare alcuna effettiva corretta notificazione del pignoramento dell' nei confronti del debitore. CP_3
Al pari, l' dovrà notificare il Controparte_3
pignoramento sia al terzo che al debitore senza che sia necessario che il pagamento del terzo avvenga dopo la notifica del pignoramento al debitore.
Nel caso di specie, il pignoramento risulta correttamente notificato al debitore seppure successivamente all'adempimento del terzo ed è stato correttamente preceduto da una notifica dell'intimazione di pagamento.
8 9
Pertanto, risulta corretta la procedura seguita dall' Controparte_3
.
[...]
Inoltre, il pignoramento risulta debitamente motivato con indicazione specifica del debito del delle fonti da cui tale credito derivava. Parte_2
Al pari si ritiene che anche le considerazioni del terzo Parte_1
siano del tutto infondate.
Invero, secondo parte attrice, l' avrebbe Controparte_3 errato nel riscuotere le predette somme per un debito del Parte_2
trattandosi di somme di spettanza di e destinate al Parte_1
solo in forza di una mera delega di pagamento. Parte_2
Tuttavia, non vi è alcuna prova di tale assunto.
In particolare, manca la prova del titolo in base al quale è stato disposto il pagamento in favore di al fine di chiarire se si trattasse di Parte_2 delega di pagamento o di vera e propria cessione del credito.
Parte attrice, infatti, produceva una pec di conteggio spese in cui veniva genericamente indicato che la somma complessiva dovuta dalla CP_2
ammontava ad € 17.750,25 e che questa “potrà essere versata
[...]
direttamente al sig. (come da dichiarazione allegata)”. Parte_2
Dal file della pec si evince che allegato alla predetta mail vi era una dichiarazione di ma non è possibile evincerne il Parte_1 contenuto non essendo stata allegata dalla parte.
In questo senso, dunque, manca la prova che fosse Parte_1
rimasta nella titolarità della somma dovuta dalla e che Controparte_2 delegasse per l'incasso, per suo conto, il . Parte_2
In assenza di tale documento è evidente che non vi sono gli estremi per affermare che la abbia erroneamente attivato la Controparte_2 procedura ex art. 48bis DPR 602/1973 ai danni del , Parte_2
essendo lei proprietaria delle somme.
A tal proposito, preme ricordare che l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. introduce un ordinario giudizio di cognizione, del tutto autonomo rispetto
9 10
all'esecuzione in cui si inserisce. Pertanto, il terzo opponente è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa che si sostanzia nel diritto del terzo opponente di sottrarre il bene pignorato all'esecuzione (Cass.
15278/2003). Infatti, ci troviamo di fronte non già ad un'azione di rivendicazione, ma ad un'azione di accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione (Cass. 2639/1978). Pertanto, opera il principio generale per cui l'onere della prova grava su chi agisce in giudizio (actore non probante reus absolvitur). Da quanto esposto, emerge che il terzo opponente è onerato di provare il fatto giuridico da cui discende il diritto sui beni mobili pignorati (Cass. 1506/1972).
Del resto, nel caso di specie, l' ha prodotto nel Controparte_3
presente giudizio una comunicazione della in cui si Controparte_2
riferiva che la sig.ra tramite il suo legale, aveva Parte_1 prodotto una dichiarazione, corredata dalla carta d'identità della stessa, in cui la stessa esonerava la da ogni pagamento o riscossione delle CP_2 somme per i danni subiti dall'autoveicolo e risarciti con la predetta sentenza in favore del padre dichiarandolo effettivo Parte_2
possessore e utilizzatore del bene.
Ciò posto, è chiaro che non è possibile, sulla base di tale dichiarazione, affermare con certezza che tale fosse il contenuto della dichiarazione della ma è evidente che la stessa avrebbe ben potuto Parte_1
depositare la dichiarazione allegata al conteggio al fine di verificare che si trattasse di una mera delega di pagamento stante anche la contestazione mossale dall' . Controparte_3
In assenza della prova circa la sussistenza della titolarità del credito in capo alla , occorre affermare la legittimità dell'operato della Parte_1
e dell' Controparte_2 CP_4
Si deve sottolineare, infatti, che a prescindere dall'assenza di prova sopra evidenziata, l' ha correttamente attivato la procedura esecutiva a CP_4 seguito della comunicazione della non essendo Controparte_2
10 11
minimamente tenuta a conoscere il contenuto della sentenza del Tribunale di UL in cui le somme venivano liquidate alla . Parte_1
Pertanto, se qualche contestazione in merito all'interpretazione della dichiarazione della e al conseguente pagamento delle somme Parte_2
all' doveva essere fatta sicuramente, al più, alla , la CP_4 Controparte_2
quale ha inviato la richiesta ex art. 48bis.
Stante la comunicazione di cui all'art. 48bis, la notifica dell'intimazione di pagamento e del pignoramento, l ha correttamente Controparte_3
adempiuto secondo il dettame normativo alla riscossione dei debiti nei confronti del mentre nulla ha Parte_2 Parte_1 dimostrato circa la titolarità del credito nei confronti del terzo al momento in cui è stato determinato il pagamento.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione proposta deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 tenendo in considerazione la semplicità delle questioni trattate e le effettive fasi espletate nel corso del presente giudizio.
Mentre le spese di lite possono essere compensate tra e CP_4 CP_2
stante la mancata costituzione di quest'ultima.
[...]
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_1
[...]
- condanna e in solido tra loro, Parte_2 Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, che
[...]
liquida in € 1.700 per compensi (scaglione sino a 26.000, fase studio, introduttiva e decisionale, tariffe minime per la semplicità delle
11 12
questioni trattate) oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge;
- compensa le spese di lite tra convenuta e terza chiamata.
Così deciso in UL in data 17.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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R.G. 427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SULMONA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta
Sarnelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 427 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 vertente tra
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in UL Via Sallustio n. 7/A presso lo studio dell'avv. IA EL che li rappresenta e difende in forza di procura in calce al all'atto di citazione;
- ATTORI -
E
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma in Via Magnagrecia, n. 84, presso lo studio dell'avv. Luca Chessa che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTO –
E
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(C.F. ), in persona del Presidente pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con sede in L'Aquila Via Leonardo Da Vinci n. 6; terza chiamata contumace
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
hanno proposto opposizione deducendo l'illegittimità Parte_2
del pignoramento n. 05484202400001098000 eseguito dall'
[...]
con conseguente obbligo di restituzione delle somme. Controparte_3
Inoltre, con il medesimo atto, proponeva opposizione di terzo Parte_1
deducendo che le somme riscosse erano a lei appartenenti e non al
[...] debitore esecutato . Parte_2
A sostegno della spiegata opposizione gli attori hanno dedotto che:
- a seguito di giudizio promosso dai Sigg.ri e Parte_1 nei confronti della , per Parte_2 Controparte_2
ottenere il risarcimento dei danni che ciascuno ha subito a seguito di sinistro provocato da fauna selvatica (cervo) il Tribunale di
UL, con la sentenza n. 260/2023 cosi' disponeva: “
PQM
Il
Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
e nei confronti di Parte_2 Parte_1
, in persona del suo Presidente e l.r.p.t., ogni altra Controparte_2 istanza rigettata, così provvede:
1. In via preliminare, dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia dell'Aquila essendo legittimata passiva la 2. Nel merito: - Accerta e dichiara la Controparte_2 responsabilità della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. nella causazione del sinistro avvenuto in data 31.7.2018 a Pescasseroli, in danno del Sig. quale conducente della Fiat Punto Parte_2 targata FH064WM e della Sig.ra quale Parte_1 proprietaria del veicolo;
-Condanna la in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t. al risarcimento del danno, in favore della Sig.ra quale intestataria del veicolo, che si liquida nella Parte_1 somma complessiva da ritenersi congrua di €. 12.800,00 IVA compresa,
2 3
oltre al pagamento delle spese di recupero e di custodia che si quantificano nella somma di €. 652,03 IVA inclusa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, dalla data della domanda al saldo;
- condanna la in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. al pagamento in favore del Sig. Parte_2 del danno non patrimoniale che viene liquidato complessivamente ed in via equitativa in €. 2.500,00 oltre ad interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte attrice che, secondo i parametri di cui al D.M.55/2014 ed i successivi aggiornamenti
(D.M.147/2022), si liquidano complessivamente in € 3.397,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.”;
- con pec del 4.9. 2023 i ricorrenti richiedevano il pagamento delle somme liquidate in sentenza come da conteggio riportato, richiedendo, quanto al danno il pagamento dell'intera somma in favore del Sig. su delega all'incasso fatta dalla Parte_2
Sig.ra comunque titolare del credito per il Parte_1
danno al veicolo;
- decorsi 120 giorni la emetteva determinazione di Controparte_2 pagamento con la quale si disponeva che: “ai sensi dell'art. 48bis
DPR 602/1973 la verifica su eventuali inadempimenti fiscali nei confronti di il cui esito viene certificato Parte_2
dall' ; di liquidare e pagare la Controparte_3
somma di € 17.570,25 in favore di;
di liquidare e Parte_3 pagare la somma di € 4.062,81…direttamente in favore dell'avv.
IA EL;
- in seguito a detto provvedimento veniva comunicato per le vie brevi che l' aveva attivato la procedura Controparte_3
di prededucibilità ex art. 48bis DPR 602/1973 e che il pagamento veniva dunque sospeso;
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- la sig.ra e il sig. non Parte_1 Parte_2
ricevevano alcuna comunicazione in merito;
- in data 12.4.2024 il riceveva sul proprio conto Parte_2
corrente la somma di € 3.046,57 in esecuzione della citata sentenza;
- a seguito di regolare pec del difensore con cui si chiedevano spiegazioni, la comunicava l'avvenuta notifica, in Controparte_2
data 9.4.2024, all'Ente del pignoramento presso terzi ex art. 72bis
DPR602/1973 e di aver provveduto a versare le altre somme al creditore il 12.4.2024;
- il sig. nulla riceveva con evidente nullità del Parte_2 pignoramento;
- la sig.ra risulta gravemente danneggiata dalla Parte_1
procedura non essendo debitrice dell' ed Controparte_3 essendo titolare del credito vantato nei confronti della CP_2
[...]
- le parti proponevano opposizione dinanzi al Giudice dell'Esecuzione il quale tuttavia, pur evidenziando la mancata notifica del pignoramento, non accoglieva l'istanza di sospensione ritenendo che non vi fosse il periculum in mora.
Con comparsa depositata il 22.10.2024 si costituiva l' contestando CP_4 in fatto e in diritto l'avversa domanda ed evidenziando, in particolare, non solo la correttezza del suo operato rispetto alla notifica degli atti esecutivi, ma anche la legittimità delle somme versate dalla CP_2
[...]
Ad ogni modo, l' rilevando come vi fosse Controparte_3
eventualmente una colpa della la quale ha affermato Controparte_2 che le somme erano dovute al , ne chiedeva la Parte_2
chiamata in causa al fine di essere eventualmente manlevata in caso di condanna alla restituzione.
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All'udienza del 3.12.2024 veniva autorizzata la chiamata in causa della
. Controparte_2
Alla successiva udienza dell'1.4.2025, non si costituiva la CP_2
nonostante la ritualità della notifica e veniva dunque fissata
[...]
udienza per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
La causa veniva trattenuta in decisione in data 19.6.2025 in esito al deposito delle memorie e delle note a trattazione scritta.
IN DIRITTO
In primo luogo, parte attrice evidenzia la nullità del pignoramento per non essere mai stato notificato a prima del pagamento, Parte_2
sostenendo che la notifica avveniva solo in data 10.5.2024.
L'eccezione è priva di fondamento posto che, come si vedrà, l'iter seguito dall' è assolutamente corretto. Controparte_5
Come già anticipato in parte dagli attori, con determina n. 124 del 23.1.2024 la , preso atto della sentenza n. 260/2023 del Tribunale di Controparte_2
UL e della richiesta di pagamento dell'intera somma in favore del sig. come da dichiarazione del legale così disponeva: Parte_2
“1. di impegnare la somma di € 21.633,06 sul capitolo 321901 art.1 del corrente esercizio finanziario 2024;
2. di disporre, ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. n.602/73, la verifica su eventuali inadempimenti fiscali nei confronti del sig. (C.F. Parte_2
), il cui esito viene certificato dall' C.F._2 Controparte_3
[...]
3. di liquidare e pagare la somma di € 17.570,25 in favore del sig.
[...] nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente a[...] mezzo di bonifico sul c/c acceso presso Poste italiane ed avente codice IBAN….);
4. di liquidare e pagare la somma di € 4.062,81 senza applicazione di imposte o ritenute direttamente in favore dell'Avv. IA CUCCHIELLA nata a [...]
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(PE) il 17/05/1974 C.F. , con studio corrente alla via C.F._3
Sallustio n. 7/a - 67039, UL (AQ), a mezzo di bonifico sul c/c acceso presso
Bper Banca…;
5. di autorizzare il Servizio Ragioneria DPB014 ad emettere i relativi ordinativi di pagamento;
6. di dare atto che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria in quanto rientrante nelle tipologie di spesa indicate al comma 3 dell'art. 3 della L. 136/2010, come interpretate dall'Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici con determinazioni n. 8/2010 e 10/2010.
7. di inviare il presente provvedimento al DPB014 - Servizio Bilancio Ragioneria per il seguito di competenza;
8. di notificare il presente provvedimento ai sigg.ri e Parte_2
c/o il domicilio eletto nello studio dell'Avv. IA Parte_1
CUCCHIELLA a mezzo Posta Certificata anche al fine Email_1 di ricevere copia della fattura elettronica che il legale emetterà in favore dei clienti ma che materialmente risulta pagata da questa Amministrazione Regionale.”
Nel suddetto provvedimento, si dava atto che “ a far data dal 1° marzo 2018 in relazione a pagamenti di somme di importo superiore a cinquemila euro (per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205), occorre verificare, prima di effettuare il pagamento, se il beneficiario del provvedimento sia in debito con l'Erario per la giacenza dalla notifica di una o più cartelle di pagamento” ed infatti veniva disposto, nella parte successiva, “ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. n.602/73, la verifica su eventuali inadempimenti fiscali nei confronti del sig. (C.F. ), il cui Parte_2 C.F._2 esito viene certificato dall' . Controparte_3
L'art. 48bis DPR 602/1973 prevedeva (abrogato successivamente ai fatti) che
“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila
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euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio
1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
Pertanto, la , dovendo effettuare un pagamento superiore Controparte_2
alla somma di € 5.000, trasmetteva la comunicazione di cui all'art. 48bis all' specificando, nella determina, che tale verifica Controparte_3 veniva effettuata sul destinatario del pagamento Parte_2
comunicandolo così anche a e . Parte_2 Parte_1
In seguito, l' provvedeva a notificare a , in data CP_4 Parte_2
25.3.2024, intimazione di pagamento della somma di 14.415,38 € con la specifica di tutte le cartelle esattoriali ad essa riferibili.
Successivamente l' procedeva con pignoramento ex art. 72bis DPR CP_4
602/1973 notificato al mediante deposito presso la casa Parte_2
comunale in data 10.5.2024, ma la , come terzo, aveva già Controparte_2 effettuato il pagamento all' come testimoniato dalla circostanza che il CP_4
12.4.2024 perveniva al il solo pagamento di una somma Parte_2
inferiore rispetto a quella dovuta.
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L'odierna parte attrice, dunque, lamenta, in primo luogo, che il pagamento del terzo veniva effettuato ancor prima della notifica al Controparte_2 contribuente.
Tuttavia, l'art. 72bis DPR 602/1973 non prevede che il terzo debba attendere di verificare che il debitore riceva la notifica del pignoramento, dovendo eseguire l'ordine impartito nel pignoramento di pagamento direttamente all'Agente della Riscossione.
Secondo l'art. 72bis DPR 602/1973 “
1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo' contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo
543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.”
Pertanto, è chiaro che, in un'ipotesi di pignoramento “semplificato” ai sensi dell'art. 72bis DPR 602/1973 il terzo, una volta ricevuto il pignoramento da parte dell' dovrà procedere al Controparte_3
pagamento, non essendo tenuto a verificare alcuna effettiva corretta notificazione del pignoramento dell' nei confronti del debitore. CP_3
Al pari, l' dovrà notificare il Controparte_3
pignoramento sia al terzo che al debitore senza che sia necessario che il pagamento del terzo avvenga dopo la notifica del pignoramento al debitore.
Nel caso di specie, il pignoramento risulta correttamente notificato al debitore seppure successivamente all'adempimento del terzo ed è stato correttamente preceduto da una notifica dell'intimazione di pagamento.
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Pertanto, risulta corretta la procedura seguita dall' Controparte_3
.
[...]
Inoltre, il pignoramento risulta debitamente motivato con indicazione specifica del debito del delle fonti da cui tale credito derivava. Parte_2
Al pari si ritiene che anche le considerazioni del terzo Parte_1
siano del tutto infondate.
Invero, secondo parte attrice, l' avrebbe Controparte_3 errato nel riscuotere le predette somme per un debito del Parte_2
trattandosi di somme di spettanza di e destinate al Parte_1
solo in forza di una mera delega di pagamento. Parte_2
Tuttavia, non vi è alcuna prova di tale assunto.
In particolare, manca la prova del titolo in base al quale è stato disposto il pagamento in favore di al fine di chiarire se si trattasse di Parte_2 delega di pagamento o di vera e propria cessione del credito.
Parte attrice, infatti, produceva una pec di conteggio spese in cui veniva genericamente indicato che la somma complessiva dovuta dalla CP_2
ammontava ad € 17.750,25 e che questa “potrà essere versata
[...]
direttamente al sig. (come da dichiarazione allegata)”. Parte_2
Dal file della pec si evince che allegato alla predetta mail vi era una dichiarazione di ma non è possibile evincerne il Parte_1 contenuto non essendo stata allegata dalla parte.
In questo senso, dunque, manca la prova che fosse Parte_1
rimasta nella titolarità della somma dovuta dalla e che Controparte_2 delegasse per l'incasso, per suo conto, il . Parte_2
In assenza di tale documento è evidente che non vi sono gli estremi per affermare che la abbia erroneamente attivato la Controparte_2 procedura ex art. 48bis DPR 602/1973 ai danni del , Parte_2
essendo lei proprietaria delle somme.
A tal proposito, preme ricordare che l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. introduce un ordinario giudizio di cognizione, del tutto autonomo rispetto
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all'esecuzione in cui si inserisce. Pertanto, il terzo opponente è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa che si sostanzia nel diritto del terzo opponente di sottrarre il bene pignorato all'esecuzione (Cass.
15278/2003). Infatti, ci troviamo di fronte non già ad un'azione di rivendicazione, ma ad un'azione di accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione (Cass. 2639/1978). Pertanto, opera il principio generale per cui l'onere della prova grava su chi agisce in giudizio (actore non probante reus absolvitur). Da quanto esposto, emerge che il terzo opponente è onerato di provare il fatto giuridico da cui discende il diritto sui beni mobili pignorati (Cass. 1506/1972).
Del resto, nel caso di specie, l' ha prodotto nel Controparte_3
presente giudizio una comunicazione della in cui si Controparte_2
riferiva che la sig.ra tramite il suo legale, aveva Parte_1 prodotto una dichiarazione, corredata dalla carta d'identità della stessa, in cui la stessa esonerava la da ogni pagamento o riscossione delle CP_2 somme per i danni subiti dall'autoveicolo e risarciti con la predetta sentenza in favore del padre dichiarandolo effettivo Parte_2
possessore e utilizzatore del bene.
Ciò posto, è chiaro che non è possibile, sulla base di tale dichiarazione, affermare con certezza che tale fosse il contenuto della dichiarazione della ma è evidente che la stessa avrebbe ben potuto Parte_1
depositare la dichiarazione allegata al conteggio al fine di verificare che si trattasse di una mera delega di pagamento stante anche la contestazione mossale dall' . Controparte_3
In assenza della prova circa la sussistenza della titolarità del credito in capo alla , occorre affermare la legittimità dell'operato della Parte_1
e dell' Controparte_2 CP_4
Si deve sottolineare, infatti, che a prescindere dall'assenza di prova sopra evidenziata, l' ha correttamente attivato la procedura esecutiva a CP_4 seguito della comunicazione della non essendo Controparte_2
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minimamente tenuta a conoscere il contenuto della sentenza del Tribunale di UL in cui le somme venivano liquidate alla . Parte_1
Pertanto, se qualche contestazione in merito all'interpretazione della dichiarazione della e al conseguente pagamento delle somme Parte_2
all' doveva essere fatta sicuramente, al più, alla , la CP_4 Controparte_2
quale ha inviato la richiesta ex art. 48bis.
Stante la comunicazione di cui all'art. 48bis, la notifica dell'intimazione di pagamento e del pignoramento, l ha correttamente Controparte_3
adempiuto secondo il dettame normativo alla riscossione dei debiti nei confronti del mentre nulla ha Parte_2 Parte_1 dimostrato circa la titolarità del credito nei confronti del terzo al momento in cui è stato determinato il pagamento.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione proposta deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 tenendo in considerazione la semplicità delle questioni trattate e le effettive fasi espletate nel corso del presente giudizio.
Mentre le spese di lite possono essere compensate tra e CP_4 CP_2
stante la mancata costituzione di quest'ultima.
[...]
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_1
[...]
- condanna e in solido tra loro, Parte_2 Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, che
[...]
liquida in € 1.700 per compensi (scaglione sino a 26.000, fase studio, introduttiva e decisionale, tariffe minime per la semplicità delle
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questioni trattate) oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge;
- compensa le spese di lite tra convenuta e terza chiamata.
Così deciso in UL in data 17.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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