TRIB
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10000/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/09/2024 da
1) la Signora avv. Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] la quale si è avvalsa della facoltà di difesa personale ex art. 86 c.p.c.
e
2) il Signor Parte_2 nato il [...] a [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra de Vita Galeone presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sanremo (IM) in data 2 luglio 2011, (anno
2011, atto n. 23, parte 2, serie A) e successivamente trascritto presso il Comune di Milano (atto n.295, anno 2011, parte 2, serie B) separati consensualmente con verbale in data 18.02.2020 omologato con decreto dal Tribunale di
Milano in data 25.05.2020
pagina 1 di 4 con i seguenti figli minorenni: nata il [...] a [...] (C.F. Parte_3
) di anni 8, cittadina italiana e nato il [...] a C.F._3 Parte_4
Milano (C.F. ) di anni 6, cittadino italiano, entrambi residenti in [...]
Salutati n.7.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13 settembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1. Disporre affido condiviso dei figli e , in via congiunta ad entrambi i genitori;
i figli Pt_3 Pt_4 sono collocati ai soli fini anagrafici con la madre nella casa di proprietà della stessa, sita in Milano, Via
Salutati 7.
2. In relazione alle modalità di frequentazioni dei figli con i genitori le parti così stabiliscono:
a. I genitori terranno con sé i figli a settimane alterne, al fine di avere un collocamento paritario perfetto, il tutto, salvo diverso accordo tra i genitori che si occuperanno di vigilare costantemente affinché tale situazione di alternanza non pregiudichi il supremo interesse dei bambini. Le parti danno atto che tali modalità di frequentazione potranno essere modificate se non risultassero adeguate per i minori.
3. Relativamente alle vacanze estive, ai ponti e alle festività, i genitori terranno con sé i figli nelle modalità indicate nel piano genitoriale, salvo diverso accordo tra le parti, seguendo il calendario scolastico dei figli:
a. Durante le vacanze di Natale, i figli trascorreranno il 24 e il 25 dicembre con entrambi i genitori;
per le restanti vacanze trascorreranno il periodo dalla fine della scuola al 31 dicembre con la madre e dal 31 dicembre sino al rientro a scuola con il padre, e così ad anni alterni;
b. le vacanze estive saranno suddivise in misura paritetica tra i genitori accordandosi ogni anno entro il 10 maggio;
c. i genitori dovranno comunicare con anticipo dove porteranno i figli in vacanza o pernottano fuori Milano, lasciando un recapito se possibile;
4. I ricorrenti si accordano affinché le modalità ed i tempi di frequentazione e di permanenza dei minori con i genitori siano tali da realizzare una condivisione dei tempi trascorsi dai figli con ciascun genitore il più possibile paritaria, ma tali da garantire agli stessi un rapporto equilibrato con ciascuno di loro. Dovranno entrambi garantire telefonate (e videochiamate, se possibili) con il genitore non presente;
I coniugi provvederanno al mantenimento diretto dei figli quando questi saranno con ognuno di essi e nella misura del 50% ciascuno per le spese straordinarie come regolamentate dalle “Linee guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio pagina 2 di 4 Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Le spese per le vacanze e per i viaggi che i figli trascorreranno con ciascun genitore saranno a carico degli stessi, salvo eventuale diverso accordo tra le parti;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunziano a pretendere l'uno dall'altra alcuna somma a titolo di mantenimento;
7. I ricorrenti si prestano sin da ora reciproco consenso, valido anche per il futuro, al rilascio e rinnovo di documenti validi per l'espatrio per loro stessi e anche per i due figli;
8. Le parti danno atto che hanno regolamentato ogni aspetto economico e patrimoniale tra loro e nulla hanno più reciprocamente a pretendere fatti salvi gli adempimenti del presente atto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. pagina 3 di 4 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sanremo in data
02.07.2011 tra La Signora e il Signor Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sanremo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di
Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 27.11.2024
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4