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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice onorario dott.ssa Silvia Sotgia, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella pubblica udienza dell'8 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1063/22 R.A.C.L., promossa da:
c.f. , con sede a Decimomannu (CA), S.S. 130 Km 14.300, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio Parte_2 degli avvocati Giambattista Alimonda e Sonia Ledda, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale alle liti apposta a margine del ricorso introduttivo del giudizio opponente
CONTRO
, in persona del Legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'avv. Laura
Furcas e dall'avv. Marina Olla, giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in Cagliari opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 aprile 2022, la società ha agito in opposizione avverso l'AVA 325 Parte_1
2022 0000257909000 notificato il 13 aprile 2022 avente ad oggetto sanzioni calcolate per la mensilità di dicembre 2019.
La società ha allegato la tempestività del pagamento rispetto alla presentazione della dichiarazione
Uniemens e, quindi, ha contestato l'applicazione delle sanzioni a titolo di “evasione”, chiedendo in subordine la rideterminazione delle stesse al minimo edittale. CP_ L' si è costituita in giudizio sostenendo la fondatezza delle proprie pretese e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione. In particolare, l' ha sostenuto che risulta pacifico in atti che la mensilità CP_1 dicembre 2019 sia stata pagata il 14 luglio 2020, per cui a fronte di tale tardivo pagamento ritiene di avere correttamente applicato il regime sanzionatorio L.388/2000 art.116. c.8 lett. B in quanto la dichiarazione
Uniemens è stata presentata oltre i termini ordinari di presentazione, è stata inviata tardivamente entro i 12 mesi dalla scadenza (4 giugno 2020) e tuttavia il pagamento è stato effettuato oltre il termine dei trenta giorni
(14 luglio 2020). CP_ L' ha allegato che in sede di ricorso di amministrativo la società opponente ha allegato effettivamente una ricevuta di presentazione Uniemens priva di alcuna data di invio, inoltre ha allegato una distinta di dettaglio che riporta in calce la data del 13 gennaio 2020 (tuttavia di una stampa di controllo della compilazione del file che non attesta alcuna trasmissione) che è stata ritenuta insufficiente dal Comitato Provinciale per attestare l'invio tempestivo. Il Comitato ha esaminato il ricorso anche sotto il profilo dell'assenza dei presupposti per l'applicazione della seconda parte del comma 8 (c.d. ravvedimento entro i 12 mesi), rigettandolo alla luce del tardivo pagamento.
Tanto premesso l' ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese. CP_1
All'odierna udienza il procuratore di parte opponente ha dato atto e documentato (vedi produzioni in data odierna) che in data 31 ottobre 2023 la società ha beneficiato della rottamazione quater inserendovi Parte_1 all'interno l'avviso di addebito oggetto di opposizione;
le parti hanno, quindi, concluso chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con spese compensate parte opponente, rimettendosi sulle spese parte opposta.
Stante l'istanza di definizione agevolata della pretesa contributiva oggetto della presente causa e la relativa quietanza di pagamento nonché la concorde richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, il
Tribunale dichiara cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese considerato che “la rinuncia al giudizio (rectius: l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti) è imposta dall'art. 6, comma 2°, d.l. cit., affinché i debitori, nei cui confronti sono stati emessi ruoli affidati ad agenti della riscossione, possano accedere alla definizione agevolata prevista dalla norma citata: tale previsione, in una logica di composizione stragiudiziale delle controversie volta a recuperare con maggiore celerità risorse finanziarie per il soddisfacimento di esigenze indifferibili dello Stato, è validamente apprezzabile come ragione di compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.” (Cass. civ., Sez.
L, 11 maggio 2017, n. 11571) si dichiara di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Cagliari, 8 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Silvia Sotgia