Articolo 1 della Legge 11 febbraio 1975, n. 30
Articolo 2
Versione
20 marzo 1975
Art. 1.
Per integrare le disponibilita' del "Fondo autonomo" di cui all' articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 , istituito per la somministrazione dei fondi necessari al pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione della precitata legge, e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1974 e di lire 30 miliardi nell'anno 1975. In favore del "fondo" e' autorizzato, altresi', l'ulteriore apporto di lire 50 miliardi, che sara' conferito in una o piu' quote da stabilirsi, a partire dall'anno 1976, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.
All'onere di cui al primo comma si provvede quanto a lire 20 miliardi con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire 30 miliardi con riduzione del capitolo 7751 del predetto stato di previsione relativo all'anno 1975.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 20 marzo 1975