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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/02/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2332/2021
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 18 ottobre 2024 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZ A nel procedimento iscritto al n. 2332/2021 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv.to Pietro Parte_1 C.F._1
Sciortino, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, già , in persona del Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Metropolitano pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maurizio Nicita, giusta procura in atti;
, in persona del legale rapp. pro tempore, Controparte_4 rappresentato e difeso dall'Avv.to Riccardo Vagliasindi, giusta procura in atti;
RESISTENTI
OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 aprile 2021 il ricorrente, già dipendente della inquadrato a decorrere dall'8.11.2001 nella categoria B1 con Controparte_2
pagina 1 di 14 profilo di operatore dei servizi di sorveglianza, ha esposto che l'art. 20 della l. reg. n. 98/1981 aveva affidato all'ente territoriale convenuto la gestione delle riserve naturali che ricadevano nel suo ambito territoriale e con ordine di servizio prot. n. 31 O.S. del 4.2.2003 era stato assegnato come operatore di servizi di sorveglianza categoria B2 presso la 9^ Area, 2°
Servizio – Ufficio Riserve Naturali, prendendo servizio con decorrenza dal 24.03.2003.
Ha riferito che da tale momento aveva espletato, oltre all'attività di sorveglianza, informazione e prevenzione all'interno delle riserve di competenza già svolte in precedenza, anche la costante attività di accertamento delle violazioni regolamentari e di legge, l'attività di contestazione delle violazioni e di redazione dei relativi verbali, ai sensi della l. reg. sic.
n. 98/1981, ivi comprese le attività di identificazione dei responsabili e di notifica dei verbali redatti.
Ha elencato i compiti espletati (tabella A della legge regionale 98/1981) consistenti nel: sorvegliare la zona, anche in collegamento con altre pattuglie, accertando qualunque violazione dei regolamenti e in particolare le alterazioni dell'ambiente, le nuove costruzioni o realizzazioni di opere di qualsiasi genere e gli atti distruttivi della flora e della fauna, con conseguente verbalizzazione e riferendone tempestivamente al capo servizio, o, in sua assenza, a chi lo sostituisce;
fornire informazioni e spiegazioni ai turisti sulle caratteristiche dell'area protetta;
comunicare al Corpo Alpino eventuali necessità di intervento;
guidare i mezzi del parco;
svolgere attività di manutenzione;
essere responsabile dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente, delle attrezzature e delle apparecchiature, nonché dei settori e della segnaletica;
compilare regolarmente il libretto di servizio secondo le disposizioni stabilite dalla direzione;
eseguire altresì le disposizioni di volta in volta impartite dai superiori e svolgere le funzioni di cui all'articolo 39 della stessa L.R. 6 maggio 1981, n. 98, sottolineando che la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria risultava attribuita ope legis.
Ha evidenziato, tra l'altro, che anche l'Assessorato Territorio e Ambiente della
Regione Sicilia con la nota prot. n. 34549 del 4 giugno 2003 aveva ribadito che il personale addetto alla gestione delle riserve naturali “deve essere complessivamente inquadrato nell'area di vigilanza e non nell'area tecnica e tecnico manutentiva”, con la conseguenza che “le Province sono onerate di collocare nel giusto inquadramento giuridico il suddetto personale” (cfr. pag. 5 del ricorso).
pagina 2 di 14 Ha aggiunto che le funzioni di polizia giudiziaria erano state confermate con nota della
Provincia prot. n. 106 del 6.2.2004 e che lo svolgimento di tali mansioni era stato costante e prevalente dal dicembre 2011 in poi, inoltre con nota prot. n. 39638/2010 la Prefettura della
Provincia di gli aveva concesso pure la qualifica di Agente di P.S. CP_2
In considerazione delle attribuzioni svolte, il ricorrente ha invocato la contrattazione collettiva di comparto applicata al rapporto di lavoro, contestando alla Provincia di CP_2
l'inquadramento nella categoria B anziché nella categoria C dell'allegato A al CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 31.3.1999.
Ha richiamato a fondamento della propria tesi, altresì, l'art. 7 del C.C.N.L. del
31.3.1999 che recita: “Il personale dell'area di vigilanza…è collocato…con decorrenza dalla data di stipulazione del presente C.C.N.L. nella categoria C”.
Ribadito il proprio diritto al corretto inquadramento nella categoria C del CCNL
31.3.1999, ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il Geom. ha ordinariamente svolto superiori mansioni, di cui alla Parte_1 categoria C) dell'allegato “A” al C.C.N.L. “Regioni ed Autonomie Locali” del 31.3.1999, a decorrere dal mese di dicembre 2011 ad oggi, o per il diverso periodo che riterrà l'Ill.mo
Giudicante, alle dipendenze prima della – poi Libero Controparte_2
Consorzio Comunale di Catania ex L.r. n.8/2014 -, e successivamente della
[...]
subentrata ex Lege nel rapporto di lavoro inter partes quale ente Controparte_1 datore;
b) conseguentemente, dichiarare che l'Amministrazione resistente è tenuta a corrispondere al ricorrente (anche in forza del suo subingresso ex Lege quale datore di lavoro, nonchè obbligata ex Lege pure per i diritti del ricorrente inerenti periodi lavorativi antecedenti alla costituzione formale del rapporto di lavoro inter partes, svolti dal ricorrente alle dipendenze prima della – poi Libero Consorzio Controparte_2
Comunale di Catania ex L.r. n.8/2014-) il maggiore trattamento economico (ossia quello di cat, C del C.C.N.L. 'Regioni ed Autonomie Locali' del 31.3.1999, concernente il nuovo sistema di classificazione del personale) spettante per le mansioni superiori svolte per il periodo dal dicembre 2011 ad oggi, o per quel diverso periodo che l'ill.mo Giudicante dovesse ritenere anche alla luce degli atti di causa e degli sviluppi processuali, ed alla regolarizzazione previdenziale/al versamento dei contributi previdenziali differenziali in relazione alle somme retributive differenziali che verranno riconosciute, e condannare la
pagina 3 di 14 medesima parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive nella misura che l'ill.mo Giudicante dovesse ritenere, anche tramite eventuale C.T.U. od equitativamente, nonché condannarla al versamento dei relativi contributi previdenziali sulle somme retributive differenziali che dovranno essere corrisposte al Geom. Parte_1
; c) subordinatamente al superiore punto b) del presente petitum, dichiarare che
[...]
l'Amministrazione resistente (anche in forza del suo subingresso ex Lege quale datore di lavoro nonchè obbligata ex Lege pure per i diritti del ricorrente inerenti periodi lavorativi antecedenti alla costituzione formale del rapporto di lavoro inter partes, svolti dal ricorrente alle dipendenze prima della – poi Libero Consorzio Controparte_2
Comunale di Catania ex L.r. n.8/2014-) è tenuta a corrispondere al ricorrente il maggiore trattamento economico (ossia quello di cat, C del C.C.N.L. 'Regioni ed Autonomie Locali' del 31.3.1999, concernente il nuovo sistema di classificazione del personale) spettante per le mansioni superiori svolte per il periodo dal dicembre 2011 ad oggi, o per quel diverso periodo che l'ill.mo Giudicante dovesse ritenere anche alla luce degli atti di causa e degli sviluppi processuali, e condannare la medesima parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive nella misura che l'ill.mo Giudicante dovesse ritenere, anche tramite eventuale C.T.U. od equitativamente;
d) condannare l'amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente rivalutazione o interessi, nella maggior misura, su tutte le somme ad avere in forza del presente petitum. e) con vittoria di spese e compensi del giudizio.”.
Si è costituita in giudizio la con memoria depositata Controparte_1
tempestivamente in data 27.10.2021, contestando la fondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente e chiedendone il rigetto.
In particolare, ha evidenziato che , a seguito di selezione pubblica Parte_1 mediante esame e colloqui, era stato assunto il 29.3.1989 con la qualifica di “operatore di polizia stradale”, con determinazione dirigenziale n. 496 del 2.07.2002, adottata a seguito di selezione interna, era transitato poi nella categoria superiore con profilo professionale di
“operatore servizi di sorveglianza” appartenente alla categoria B1 e con ordine di servizio n.
31 del 4.2.2003 era stato reclutato tra il personale addetto alla gestione delle riserve naturali e precisamente presso il servizio 2° della 9^ Area Ufficio Riserve Naturali.
pagina 4 di 14 Ha aggiunto che con note prot. n. 25096 del 30.3.2012 e prot. n. 27871 del 10.4.2012, rispettivamente a firma del Responsabile della P.O. delle Riserve Naturali e del Dirigente del
2° Dipartimento del 4° Servizio “Ambiente, Energia, Polizia Provinciale e Protezione
Civile”, era stato precisato che tutto il personale con la qualifica di “operatore del servizio di sorveglianza”, ivi compreso il ricorrente, svolgeva le mansioni previste nella Tabella A, allegata alla L.R. 14/88, corrispondenti alle mansioni di cui alla categoria giuridica B1.
Conseguentemente, l'ente resistente ha sostenuto di aver operato nel rispetto della normativa specifica che riguarda l'inquadramento del ricorrente, chiedendo per l'effetto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12.11.2021, ritenuta la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente di previdenza vista la domanda di parte attrice volta anche ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali sulle somme retributive differenziali richieste in ricorso, la causa è stata rinviata all'udienza del 23 marzo 2022, per consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente di previdenza.
CP_ Con memoria del 27.2.2022 si è costituito l eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e di competenza per materia e territorio del Tribunale di Catania, nonché la nullità e/o inesistenza della notifica del ricorso anche ex art. 14, comma 1 bis del D.L. n.
669/1996, convertito in legge n. 30/1997 e succ. modifiche, oltre che l'inammissibilità della domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per mancata domanda diretta nei confronti dell' , con conseguente declaratoria di difetto di legittimazione CP_4
passiva.
Ha eccepito la prescrizione quinquennale dei pretesi contributi previdenziali ed argomentato in ordine alla inapplicabilità alla fattispecie in esame del principio di automatismo delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c.
Ha, infine, eccepito l'inammissibilità della richiesta di CTU, poiché generica, infondata ed inconducente.
Ha concluso chiedendo: “In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria giurisdizione, la propria competenza per materia e territorio, nonché l'eventuale nullità e/o inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e per l'effetto CP_4 disporre l'estromissione dell' resistente dal presente giudizio. In via principale, CP_4
pagina 5 di 14 dichiarare, ove venga accertata, l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto oggetto dell'avversa domanda. In via principale, dichiarare, l'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto del tutto generica. In via principale, dichiarare l'infondatezza di ogni domanda ex adverso proposta,
a qualsiasi titolo, nei confronti dell' nonché l'inammissibilità di ogni richiesta CP_4 istruttoria formulata nei confronti dell' resistente. Spese, competenze ed onorari come CP_4 per legge.”
Con note del 19.3.2022 parte ricorrente ha depositato la sentenza n. 4500/2020 del
2.12.2020 emessa dal Tribunale di Catania, sezione lavoro, con attestazione di passaggio in giudicato, con la quale gli era stato riconosciuto lo svolgimento di mansioni superiori inquadrabili nella categoria C del CCNL di settore fino al 2011, con conseguente condanna della al pagamento delle differenze retributive. Controparte_2
In esito all'udienza del 18 ottobre 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note dei procuratori di tutte le parti costituite, la causa - istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento in proprio favore delle differenze retributive maturate da dicembre 2011 al 18 aprile 2021 (data del deposito del ricorso) in ragione dell'asserito svolgimento di mansioni superiori da sussumersi nella categoria C dell'allegato “A” al CCNL “Regioni ed Autonomie
Locali” del 31.3.1999, oltre al pagamento in favore dell' dei contributi previdenziali. CP_4
CP_ Preliminarmente – in relazione alle eccezioni genericamente sollevate dall' - occorre dare atto della sussistenza della giurisdizione ordinaria vertendosi in tema di assegnazione delle mansioni lavorative e dunque di gestione del rapporto di lavoro da parte del datore con i poteri privatistici che tipicamente lo connotano, nonché della competenza per materia e per territorio del giudice adito.
Parimenti quanto all'eccezione di nullità della notifica del ricorso ex art. 14, comma 1° bis del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997 e successive modificazioni, essa in ogni caso può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., attesa l'avvenuta rituale costituzione dell'istituto resistente.
pagina 6 di 14 Infine, quanto alle ulteriori eccezioni dell' in ordine all'estensione del CP_4 contraddittorio in suo confronto, è appena il caso di richiamare l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con l' , sicché, alla mancata evocazione in giudizio dell'ente Controparte_5
non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio” (cfr. Cass. 8956/2020).
Nel merito, il ricorso deve trovare accoglimento tenuto conto delle complessive allegazioni e deduzioni in atti e deve pertanto ritenersi fondata la pretesa retributiva di parte ricorrente, da dicembre 2011 al 18 aprile 2021.
È provato documentalmente che con la determinazione del 2.7.2002 adottata a seguito dell'espletamento di una selezione interna, è transitato nella categoria B1 con il Pt_1 profilo di “operatore servizi di sorveglianza” e con successivo O.S. del 4.02.2003 n. 31 assegnato presso il 2° Servizio della 9^ Area Uff. Riserve Naturali.
Segnatamente, dalla lettura della tabella “A” della l. reg. sic. n. 14/1988 resta accertato che l'operatore del servizio di sorveglianza: “a) sorveglia, la zona quando è opportuno in collegamento con altre pattuglie, accertando qualunque violazione dei regolamenti e in particolare le alterazioni dell'ambiente, le nuove costruzioni o realizzazione di opere di qualsiasi genere e atti distruttivi della flora e della fauna, che deve contestare agli autori stendendo regolare verbale e riferendo tempestivamente al capo servizio o, in sua assenza,
a chi lo sostituisce;
b) fornisce informazioni e spiegazioni ai turisti sulle caratteristiche dell'area protetta;
c) comunica alla competente stazione del Corpo Forestale e Soccorso alpino gli eventuali interventi ai quali, se del caso, collabora;
d) è addetto alla guida di mezzi del parco;
e) svolge attività di manutenzione, e ne è responsabile dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente, delle attrezzature e delle apparecchiature, nonché dei sentieri e della segnaletica;
f) compila regolarmente il libretto di servizio secondo le disposizioni stabilite dalla direzione;
g) esegue altresì le disposizioni di volta in volta impartitegli dai superiori e svolge le funzioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98”.
Ciò detto, va premesso che l'espletamento di mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento è disciplinato dall'art. 52 d.lgs. vo 165/2001 che stabilisce, per quanto di pagina 7 di 14 interesse nel caso di specie, che: “… l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione…” (co. 1); “…. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni…”
(co. 3); “… Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore
a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto
l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo
o colpa grave …” (co. 5).
Come da orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, il pubblico dipendente al quale siano assegnate di fatto mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, pur non potendosi considerare titolare di un diritto al superiore inquadramento, ha diritto, ai sensi dell'art. 36 Cost., al riconoscimento delle differenze retributive corrispondenti alla quantità e soprattutto alla qualità del lavoro prestato purché sia consentita, come nell'impiego privato, valutazione comparativa attraverso tre fasi: l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate;
l'individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate;
il raffronto tra i risultati delle due indagini (Cass., sez. lavoro, 22/8/2007 n. 17896; id, 12/5/2006 n. 11037).
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha sufficientemente indicato le mansioni espletate ed analiticamente individuato la qualifica pretesa a seguito di comparazione con quella posseduta tanto che l'amministrazione resistente non ha contestato il percorso lavorativo esposto in ricorso quanto il carattere delle mansioni espletate e la riconducibilità dei compiti disimpegnati alla posizione economica rivendicata (categoria C dell'allegato “A” al CCNL “Regioni ed Autonomie Locali” del 31.3.1999) nel periodo di interesse.
In ogni caso, non può ignorarsi l'accertamento contenuto nella sentenza n. 4500/2020 emessa dal Tribunale di Catania pubblicata il 2 dicembre 2020 (cfr. note di parte ricorrente del 19 marzo 2022), non impugnata dalla resistente convenuta e, dunque passata in giudicato in data 18 marzo 2022 con effetto di definitivo accertamento dei fatti posti a fondamento della pretesa e pertanto, in linea di continuità con tale pronuncia, si ritiene la sussistenza dei requisiti integrativi delle pretese creditorie azionate da parte ricorrente.
pagina 8 di 14 Al riguardo, giova rammentare che la sopravvenuta formazione del giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” (Sez. 6 -
5, ordinanza n. 5478 del 5/3/2013).
Invero, è stato altresì affermato in una fattispecie relativa al pagamento dello straordinario “Con riguardo a più controversie tra le stesse parti - aventi ad oggetto pretese retributive identiche, ma riferite a periodi diversi del medesimo rapporto di lavoro - il giudicato, che si formi su una di tali controversie, fa stato nelle altre limitatamente all'esistenza del rapporto che ne risulti accertato, mentre lascia impregiudicate le questioni concernenti le pretese retributive identiche, ma relative ad un periodo diverso del rapporto.
(Cass. sez. lav. n. 19720/2007).
In sostanza, nel pubblico impiego privatizzato il diritto a ricevere le retribuzioni proprie delle mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio di esse e non dà luogo a modificazioni definitive del rapporto sotto il profilo dell'acquisizione della corrispondente migliore qualifica.
Nel caso di specie, però, la situazione fattuale non è mutata, il ricorrente ha affermato di avere svolto le medesime mansioni dal 2003 fino al deposito del presente ricorso, senza allegare alcuna circostanza differente rispetto al passato, ma specificando di avere sempre svolto le mansioni di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza sempre con le stesse modalità, senza che fosse mai intervenuta alcuna modifica successivamente al deposito del precedente ricorso, deciso con la sentenza suindicata (Tribunale di Catania sent. n. 4500/2020 pubblicata il 2 dicembre 2020), passata ormai in giudicato.
Inoltre, la parte resistente nel costituirsi nel presente giudizio, non ha sollevato alcuna specifica contestazione riguardo all'effettivo svolgimento, da parte del ricorrente, dei compiti pagina 9 di 14 inerenti alla qualifica di operatore del servizio di sorveglianza nell'ambito della gestione delle riserve naturali “Oasi del Simeto” e “Fiume Fiumefreddo” con funzioni di polizia giudiziaria con continuità, ma ha negato soltanto la spettanza dell'inquadramento professionale nei termini rivendicati dallo stesso.
Per quanto detto possono richiamarsi le motivazioni, che interamente si condividono, espresse nella citata sentenza n. 4500/2020 richiamandole ex art. 118 disp. att. c.p.c. e recependole anche nella loro chiarezza espositiva.
«[…] dalla lettura della tabella A della l. reg. sic. n.14/1988 resta accertato che
l'operatore del servizio di sorveglianza:
“a) sorveglia, la zona quando è opportuno in collegamento con altre pattuglie, accertando qualunque violazione dei regolamenti e in particolare le alterazioni dell'ambiente, le nuove costruzioni o realizzazione di opere di qualsiasi genere e atti distruttivi della flora e della fauna, che deve contestare agli autori stendendo regolare verbale e riferendo tempestivamente al capo servizio o, in sua assenza, a chi lo sostituisce;
b) fornisce informazioni e spiegazioni ai turisti sulle caratteristiche dell'area protetta;
c) comunica alla competente stazione del Corpo Forestale e Soccorso alpino gli eventuali interventi ai quali, se del caso, collabora;
d) è addetto alla guida di mezzi del parco;
e) svolge attività di manutenzione, e ne è responsabile dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente, delle attrezzature e delle apparecchiature, nonché dei sentieri e della segnaletica;
f) compila regolarmente il libretto di servizio secondo le disposizioni stabilite dalla direzione;
g) esegue altresì le disposizioni di volta in volta impartitegli dai superiori e svolge le funzioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98”.
È agevole notare che la predetta tabella A cristallizza i compiti, le mansioni e
l'ordinamento del personale delle Province assunto per la gestione delle riserve naturali ai sensi dell'art. 39 della l. reg. sic. n. 98/81 e, quindi, ne perimetra le correlate responsabilità, alla luce delle quali l'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia ha chiarito con nota del 4-16.06.2003 avente prot.n.34549 che l'attività svolta dallo stesso “deve essere
pagina 10 di 14 complessivamente inquadrat(a) nell'area di vigilanza e non nell'area tecnica e tecnica – manutentiva”.
Nello specifico, giova ricordare che l'art. 39 della l. reg. sic.
6.05.1981 n.98 ha disposto espressamente che “Al personale di vigilanza dei parchi e delle riserve naturali sono riconosciute, per le finalità della presente legge e nei limiti del servizio cui esso è destinato, le funzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24” e, più esattamente, a norma della richiamata disposizione, le “funzioni di polizia giudiziaria, con riconoscimento della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria per i dirigenti ed i sottufficiali
e di agente di polizia giudiziaria per le guardie”.
È bene ricordare che a norma 57 comma II c.p.p. “sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio;
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55”, restando chiarito ai sensi dell'art. 55 c.p.p. che “La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale”.
Non è secondario sottolineare che l'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione
Sicilia nella predetta nota del 4-16.06.2003 avente prot.n.34549 nota ha anche equiparato il personale assunto ai sensi dell'art. 39 e 40 della l.r. 14/88 al personale del Corpo Forestale della Regione di cui all'art. 3 della l.
5.04.1972 n. 24, precisando altresì “Nel ribadire il contenuto della assessoriale num. 9020 del 6/5/98: (che) “…i compiti previsti nella tabella
A allegata alla l.r. 14/88 sono correlati alla sorveglianza delle aree istituite a riserva e pertanto il personale in argomento deve essere inquadrato nell'area di vigilanza e custodia prevista dal DPR 333/90” …le Provincie sono onerate di collocare nel giusto inquadramento giuridico il suddetto personale…” (v. all. 4 fascicolo di parte resistente).
Con la successiva determinazione del 6.02.2004 n.106/2004 comunicata al ricorrente il 10.02.2004 (v. all. 4 del fascicolo di parte ricorrente), il Capo Dipartimento del 3^ Servizio
pagina 11 di 14 Territorio ed Ambiente ha formalmente confermato che competono al personale dei servizi di sorveglianza delle riserve naturali gestite dall'ente provinciale di “secondo CP_2 quanto previsto dall'art. 39 della L.R. 98/81 e sostituito dall'art. 40 della già citata L.R.
14/1988, in applicazione dell'art. 3 della L.R. 24/72, … nei limiti del servizio cui esso è destinato, funzioni di Polizia Giudiziaria” e con il successivo decreto del 15.07.2010, in accoglimento della domanda della , “visto l'art. 3 della legge regionale Controparte_2
5 aprile 1972 n.24 … e l'art. 40 co.1 della legge regionale 9 agosto 1988 n.14”, il Dirigente dell'Area 1° Ter –Vice Prefetto Aggiunto ha riconosciuto espressamente al ricorrente anche la qualifica di agente di P.S. nei limiti del servizio cui lo stesso è destinato nella Provincia di in quanto già “addetto al servizio di sorveglianza delle riserve naturali … in CP_2
servizio presso la Polizia Provinciale Ecologica –Protezione Civile della
[...]
” (v. all. 12 del fascicolo di parte ricorrente). Controparte_2
Alla luce del quadro normativo sopra ricostruito, è appena il caso di sottolineare che tanto il decreto del 15.07.2010 e quanto quello del 6.02.2004 nulla innovano nella sfera lavorativa del in quanto l'effettiva equiparazione del personale di vigilanza dei Pt_1
parchi e delle riserve a quello forestale emerge in concreto dalle previsioni normative sopra richiamate dalla disamina complessiva delle quali resta riconosciuto ai primi l'esercizio delle medesime funzioni di polizia giudiziaria espletate dai secondi. […].
In considerazione del quadro fattuale e giuridico in parola, le attribuzioni esercitate e le funzioni svolte dal ricorrente nell'area di vigilanza con qualifica di operatore dei servizi di sorveglianza devono necessariamente essere ricondotte di fatto a quelle tipiche che vengono compendiate nella categoria C del CCNL delle Autonomie Locali nell'ambito di sistema di inquadramento ove l'art. 7 della contrattazione collettiva subordina il riconoscimento del livello superiore alla partecipazione a procedure selettive appositamente indette per il passaggio a tale livello. […].»
Discende da quanto evidenziato il diritto del ricorrente, dal dicembre 2011 e sino alla data del deposito del ricorso (18 aprile 2021), ad avere corrisposte, in ragione dell'effettivo espletamento delle prevalenti mansioni sussumibili nella categoria C dell'allegato “A” al
CCNL “Regioni ed Autonomie Locali” del 31.3.1999, le differenze retributive tra il trattamento effettivamente ricevuto e quello che nel medesimo periodo era proprio dei dipendenti appartenenti alla categoria C, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura pagina 12 di 14 di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994.
Quanto agli importi spettanti, tenuto anche conto delle conclusioni del ricorrente1 e apparendo contrario al principio di economia processuale disporre consulenza tecnica, si ritiene di pronunciare sentenza generica di condanna al pagamento delle somme dovute che risulteranno automaticamente determinabili dalla resistente alla luce dell'applicazione dei criteri contrattuali e retributivi temporalmente vigenti.
Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva, accertato il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive nei termini prima specificati, l'ente locale resistente deve essere altresì condannato al pagamento in favore del ricorrente delle differenze contributive dovute con riguardo alle differenze retributive spettanti al ricorrente, nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge, tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione previsti durante lo stato di emergenza covid (23 febbraio 2020
CP_
– 30 giugno 2020 e 31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021) e della notifica del ricorso all' CP_ in assenza di denuncia all' dell'omissione contributiva o comunque di atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente come da dispositivo ex d.m. 55/2014 con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura e del valore della controversia e delle questioni trattate.
Le spese di lite possono invece integralmente compensarsi nei riguardi dell'Ente previdenziale, tenuto conto della posizione processuale rivestita nel presente procedimento e della limitata portata assunta dalla pretesa contributiva nell'economia del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
ricorso depositato in data 18 aprile 2021 nei confronti di e Controparte_1
dell in persona dei legali rappresentanti pro tempore, uditi i procuratori delle parti e CP_4
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pagina 13 di 14 - dichiara il diritto di a percepire, a decorrere da dicembre 2011 e Parte_1
fino alla data di proposizione del ricorso (18 aprile 2021), il trattamento economico previsto per i dipendenti inquadrati nella categoria C dell'allegato “A” al CCNL “Regioni ed
Autonomie Locali” del 31.3.1999 e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
a corrispondergli le differenze retributive tra il trattamento effettivamente ricevuto nel periodo suddetto e quello che nel medesimo periodo era proprio dei dipendenti appartenenti alla categoria C, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994;
- dichiara il diritto del ricorrente, in relazione alle differenze retributive scaturenti dal raffronto tra la retribuzione propria della categoria B1 e quella della categoria C, al versamento della relativa contribuzione previdenziale e condanna la Controparte_1
CP_
al pagamento in favore dell' di tali differenze contributive nel rispetto dei termini
[...]
di legge come meglio specificati in parte motiva;
- condanna la a rifondere al ricorrente le spese di lite Controparte_1 che liquida in € 2695,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa, rimborso contributo unificato e rimborso spese generali;
CP_
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell
Catania, 15 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il ricorrente ha chiesto “dichiarare che l'Amministrazione resistente è tenuta a corrispondere al ricorrente
[…] il maggiore trattamento economico (ossia quello di cat, C del C.C.N.L. 'Regioni ed Autonomie Locali' del 31.3.1999, concernente il nuovo sistema di classificazione del personale) spettante per le mansioni superiori svolte per il periodo dal dicembre 2011 ad oggi, o per quel diverso periodo che l'ill.mo Giudicante dovesse ritenere anche alla luce degli atti di causa e degli sviluppi processuali (v. lettera “b” del petitum).
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 18 ottobre 2024 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZ A nel procedimento iscritto al n. 2332/2021 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv.to Pietro Parte_1 C.F._1
Sciortino, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, già , in persona del Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Metropolitano pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maurizio Nicita, giusta procura in atti;
, in persona del legale rapp. pro tempore, Controparte_4 rappresentato e difeso dall'Avv.to Riccardo Vagliasindi, giusta procura in atti;
RESISTENTI
OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 aprile 2021 il ricorrente, già dipendente della inquadrato a decorrere dall'8.11.2001 nella categoria B1 con Controparte_2
pagina 1 di 14 profilo di operatore dei servizi di sorveglianza, ha esposto che l'art. 20 della l. reg. n. 98/1981 aveva affidato all'ente territoriale convenuto la gestione delle riserve naturali che ricadevano nel suo ambito territoriale e con ordine di servizio prot. n. 31 O.S. del 4.2.2003 era stato assegnato come operatore di servizi di sorveglianza categoria B2 presso la 9^ Area, 2°
Servizio – Ufficio Riserve Naturali, prendendo servizio con decorrenza dal 24.03.2003.
Ha riferito che da tale momento aveva espletato, oltre all'attività di sorveglianza, informazione e prevenzione all'interno delle riserve di competenza già svolte in precedenza, anche la costante attività di accertamento delle violazioni regolamentari e di legge, l'attività di contestazione delle violazioni e di redazione dei relativi verbali, ai sensi della l. reg. sic.
n. 98/1981, ivi comprese le attività di identificazione dei responsabili e di notifica dei verbali redatti.
Ha elencato i compiti espletati (tabella A della legge regionale 98/1981) consistenti nel: sorvegliare la zona, anche in collegamento con altre pattuglie, accertando qualunque violazione dei regolamenti e in particolare le alterazioni dell'ambiente, le nuove costruzioni o realizzazioni di opere di qualsiasi genere e gli atti distruttivi della flora e della fauna, con conseguente verbalizzazione e riferendone tempestivamente al capo servizio, o, in sua assenza, a chi lo sostituisce;
fornire informazioni e spiegazioni ai turisti sulle caratteristiche dell'area protetta;
comunicare al Corpo Alpino eventuali necessità di intervento;
guidare i mezzi del parco;
svolgere attività di manutenzione;
essere responsabile dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente, delle attrezzature e delle apparecchiature, nonché dei settori e della segnaletica;
compilare regolarmente il libretto di servizio secondo le disposizioni stabilite dalla direzione;
eseguire altresì le disposizioni di volta in volta impartite dai superiori e svolgere le funzioni di cui all'articolo 39 della stessa L.R. 6 maggio 1981, n. 98, sottolineando che la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria risultava attribuita ope legis.
Ha evidenziato, tra l'altro, che anche l'Assessorato Territorio e Ambiente della
Regione Sicilia con la nota prot. n. 34549 del 4 giugno 2003 aveva ribadito che il personale addetto alla gestione delle riserve naturali “deve essere complessivamente inquadrato nell'area di vigilanza e non nell'area tecnica e tecnico manutentiva”, con la conseguenza che “le Province sono onerate di collocare nel giusto inquadramento giuridico il suddetto personale” (cfr. pag. 5 del ricorso).
pagina 2 di 14 Ha aggiunto che le funzioni di polizia giudiziaria erano state confermate con nota della
Provincia prot. n. 106 del 6.2.2004 e che lo svolgimento di tali mansioni era stato costante e prevalente dal dicembre 2011 in poi, inoltre con nota prot. n. 39638/2010 la Prefettura della
Provincia di gli aveva concesso pure la qualifica di Agente di P.S. CP_2
In considerazione delle attribuzioni svolte, il ricorrente ha invocato la contrattazione collettiva di comparto applicata al rapporto di lavoro, contestando alla Provincia di CP_2
l'inquadramento nella categoria B anziché nella categoria C dell'allegato A al CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 31.3.1999.
Ha richiamato a fondamento della propria tesi, altresì, l'art. 7 del C.C.N.L. del
31.3.1999 che recita: “Il personale dell'area di vigilanza…è collocato…con decorrenza dalla data di stipulazione del presente C.C.N.L. nella categoria C”.
Ribadito il proprio diritto al corretto inquadramento nella categoria C del CCNL
31.3.1999, ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il Geom. ha ordinariamente svolto superiori mansioni, di cui alla Parte_1 categoria C) dell'allegato “A” al C.C.N.L. “Regioni ed Autonomie Locali” del 31.3.1999, a decorrere dal mese di dicembre 2011 ad oggi, o per il diverso periodo che riterrà l'Ill.mo
Giudicante, alle dipendenze prima della – poi Libero Controparte_2
Consorzio Comunale di Catania ex L.r. n.8/2014 -, e successivamente della
[...]
subentrata ex Lege nel rapporto di lavoro inter partes quale ente Controparte_1 datore;
b) conseguentemente, dichiarare che l'Amministrazione resistente è tenuta a corrispondere al ricorrente (anche in forza del suo subingresso ex Lege quale datore di lavoro, nonchè obbligata ex Lege pure per i diritti del ricorrente inerenti periodi lavorativi antecedenti alla costituzione formale del rapporto di lavoro inter partes, svolti dal ricorrente alle dipendenze prima della – poi Libero Consorzio Controparte_2
Comunale di Catania ex L.r. n.8/2014-) il maggiore trattamento economico (ossia quello di cat, C del C.C.N.L. 'Regioni ed Autonomie Locali' del 31.3.1999, concernente il nuovo sistema di classificazione del personale) spettante per le mansioni superiori svolte per il periodo dal dicembre 2011 ad oggi, o per quel diverso periodo che l'ill.mo Giudicante dovesse ritenere anche alla luce degli atti di causa e degli sviluppi processuali, ed alla regolarizzazione previdenziale/al versamento dei contributi previdenziali differenziali in relazione alle somme retributive differenziali che verranno riconosciute, e condannare la
pagina 3 di 14 medesima parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive nella misura che l'ill.mo Giudicante dovesse ritenere, anche tramite eventuale C.T.U. od equitativamente, nonché condannarla al versamento dei relativi contributi previdenziali sulle somme retributive differenziali che dovranno essere corrisposte al Geom. Parte_1
; c) subordinatamente al superiore punto b) del presente petitum, dichiarare che
[...]
l'Amministrazione resistente (anche in forza del suo subingresso ex Lege quale datore di lavoro nonchè obbligata ex Lege pure per i diritti del ricorrente inerenti periodi lavorativi antecedenti alla costituzione formale del rapporto di lavoro inter partes, svolti dal ricorrente alle dipendenze prima della – poi Libero Consorzio Controparte_2
Comunale di Catania ex L.r. n.8/2014-) è tenuta a corrispondere al ricorrente il maggiore trattamento economico (ossia quello di cat, C del C.C.N.L. 'Regioni ed Autonomie Locali' del 31.3.1999, concernente il nuovo sistema di classificazione del personale) spettante per le mansioni superiori svolte per il periodo dal dicembre 2011 ad oggi, o per quel diverso periodo che l'ill.mo Giudicante dovesse ritenere anche alla luce degli atti di causa e degli sviluppi processuali, e condannare la medesima parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive nella misura che l'ill.mo Giudicante dovesse ritenere, anche tramite eventuale C.T.U. od equitativamente;
d) condannare l'amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente rivalutazione o interessi, nella maggior misura, su tutte le somme ad avere in forza del presente petitum. e) con vittoria di spese e compensi del giudizio.”.
Si è costituita in giudizio la con memoria depositata Controparte_1
tempestivamente in data 27.10.2021, contestando la fondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente e chiedendone il rigetto.
In particolare, ha evidenziato che , a seguito di selezione pubblica Parte_1 mediante esame e colloqui, era stato assunto il 29.3.1989 con la qualifica di “operatore di polizia stradale”, con determinazione dirigenziale n. 496 del 2.07.2002, adottata a seguito di selezione interna, era transitato poi nella categoria superiore con profilo professionale di
“operatore servizi di sorveglianza” appartenente alla categoria B1 e con ordine di servizio n.
31 del 4.2.2003 era stato reclutato tra il personale addetto alla gestione delle riserve naturali e precisamente presso il servizio 2° della 9^ Area Ufficio Riserve Naturali.
pagina 4 di 14 Ha aggiunto che con note prot. n. 25096 del 30.3.2012 e prot. n. 27871 del 10.4.2012, rispettivamente a firma del Responsabile della P.O. delle Riserve Naturali e del Dirigente del
2° Dipartimento del 4° Servizio “Ambiente, Energia, Polizia Provinciale e Protezione
Civile”, era stato precisato che tutto il personale con la qualifica di “operatore del servizio di sorveglianza”, ivi compreso il ricorrente, svolgeva le mansioni previste nella Tabella A, allegata alla L.R. 14/88, corrispondenti alle mansioni di cui alla categoria giuridica B1.
Conseguentemente, l'ente resistente ha sostenuto di aver operato nel rispetto della normativa specifica che riguarda l'inquadramento del ricorrente, chiedendo per l'effetto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12.11.2021, ritenuta la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente di previdenza vista la domanda di parte attrice volta anche ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali sulle somme retributive differenziali richieste in ricorso, la causa è stata rinviata all'udienza del 23 marzo 2022, per consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente di previdenza.
CP_ Con memoria del 27.2.2022 si è costituito l eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e di competenza per materia e territorio del Tribunale di Catania, nonché la nullità e/o inesistenza della notifica del ricorso anche ex art. 14, comma 1 bis del D.L. n.
669/1996, convertito in legge n. 30/1997 e succ. modifiche, oltre che l'inammissibilità della domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per mancata domanda diretta nei confronti dell' , con conseguente declaratoria di difetto di legittimazione CP_4
passiva.
Ha eccepito la prescrizione quinquennale dei pretesi contributi previdenziali ed argomentato in ordine alla inapplicabilità alla fattispecie in esame del principio di automatismo delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c.
Ha, infine, eccepito l'inammissibilità della richiesta di CTU, poiché generica, infondata ed inconducente.
Ha concluso chiedendo: “In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria giurisdizione, la propria competenza per materia e territorio, nonché l'eventuale nullità e/o inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e per l'effetto CP_4 disporre l'estromissione dell' resistente dal presente giudizio. In via principale, CP_4
pagina 5 di 14 dichiarare, ove venga accertata, l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto oggetto dell'avversa domanda. In via principale, dichiarare, l'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto del tutto generica. In via principale, dichiarare l'infondatezza di ogni domanda ex adverso proposta,
a qualsiasi titolo, nei confronti dell' nonché l'inammissibilità di ogni richiesta CP_4 istruttoria formulata nei confronti dell' resistente. Spese, competenze ed onorari come CP_4 per legge.”
Con note del 19.3.2022 parte ricorrente ha depositato la sentenza n. 4500/2020 del
2.12.2020 emessa dal Tribunale di Catania, sezione lavoro, con attestazione di passaggio in giudicato, con la quale gli era stato riconosciuto lo svolgimento di mansioni superiori inquadrabili nella categoria C del CCNL di settore fino al 2011, con conseguente condanna della al pagamento delle differenze retributive. Controparte_2
In esito all'udienza del 18 ottobre 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note dei procuratori di tutte le parti costituite, la causa - istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento in proprio favore delle differenze retributive maturate da dicembre 2011 al 18 aprile 2021 (data del deposito del ricorso) in ragione dell'asserito svolgimento di mansioni superiori da sussumersi nella categoria C dell'allegato “A” al CCNL “Regioni ed Autonomie
Locali” del 31.3.1999, oltre al pagamento in favore dell' dei contributi previdenziali. CP_4
CP_ Preliminarmente – in relazione alle eccezioni genericamente sollevate dall' - occorre dare atto della sussistenza della giurisdizione ordinaria vertendosi in tema di assegnazione delle mansioni lavorative e dunque di gestione del rapporto di lavoro da parte del datore con i poteri privatistici che tipicamente lo connotano, nonché della competenza per materia e per territorio del giudice adito.
Parimenti quanto all'eccezione di nullità della notifica del ricorso ex art. 14, comma 1° bis del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997 e successive modificazioni, essa in ogni caso può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., attesa l'avvenuta rituale costituzione dell'istituto resistente.
pagina 6 di 14 Infine, quanto alle ulteriori eccezioni dell' in ordine all'estensione del CP_4 contraddittorio in suo confronto, è appena il caso di richiamare l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con l' , sicché, alla mancata evocazione in giudizio dell'ente Controparte_5
non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio” (cfr. Cass. 8956/2020).
Nel merito, il ricorso deve trovare accoglimento tenuto conto delle complessive allegazioni e deduzioni in atti e deve pertanto ritenersi fondata la pretesa retributiva di parte ricorrente, da dicembre 2011 al 18 aprile 2021.
È provato documentalmente che con la determinazione del 2.7.2002 adottata a seguito dell'espletamento di una selezione interna, è transitato nella categoria B1 con il Pt_1 profilo di “operatore servizi di sorveglianza” e con successivo O.S. del 4.02.2003 n. 31 assegnato presso il 2° Servizio della 9^ Area Uff. Riserve Naturali.
Segnatamente, dalla lettura della tabella “A” della l. reg. sic. n. 14/1988 resta accertato che l'operatore del servizio di sorveglianza: “a) sorveglia, la zona quando è opportuno in collegamento con altre pattuglie, accertando qualunque violazione dei regolamenti e in particolare le alterazioni dell'ambiente, le nuove costruzioni o realizzazione di opere di qualsiasi genere e atti distruttivi della flora e della fauna, che deve contestare agli autori stendendo regolare verbale e riferendo tempestivamente al capo servizio o, in sua assenza,
a chi lo sostituisce;
b) fornisce informazioni e spiegazioni ai turisti sulle caratteristiche dell'area protetta;
c) comunica alla competente stazione del Corpo Forestale e Soccorso alpino gli eventuali interventi ai quali, se del caso, collabora;
d) è addetto alla guida di mezzi del parco;
e) svolge attività di manutenzione, e ne è responsabile dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente, delle attrezzature e delle apparecchiature, nonché dei sentieri e della segnaletica;
f) compila regolarmente il libretto di servizio secondo le disposizioni stabilite dalla direzione;
g) esegue altresì le disposizioni di volta in volta impartitegli dai superiori e svolge le funzioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98”.
Ciò detto, va premesso che l'espletamento di mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento è disciplinato dall'art. 52 d.lgs. vo 165/2001 che stabilisce, per quanto di pagina 7 di 14 interesse nel caso di specie, che: “… l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione…” (co. 1); “…. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni…”
(co. 3); “… Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore
a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto
l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo
o colpa grave …” (co. 5).
Come da orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, il pubblico dipendente al quale siano assegnate di fatto mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, pur non potendosi considerare titolare di un diritto al superiore inquadramento, ha diritto, ai sensi dell'art. 36 Cost., al riconoscimento delle differenze retributive corrispondenti alla quantità e soprattutto alla qualità del lavoro prestato purché sia consentita, come nell'impiego privato, valutazione comparativa attraverso tre fasi: l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate;
l'individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate;
il raffronto tra i risultati delle due indagini (Cass., sez. lavoro, 22/8/2007 n. 17896; id, 12/5/2006 n. 11037).
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha sufficientemente indicato le mansioni espletate ed analiticamente individuato la qualifica pretesa a seguito di comparazione con quella posseduta tanto che l'amministrazione resistente non ha contestato il percorso lavorativo esposto in ricorso quanto il carattere delle mansioni espletate e la riconducibilità dei compiti disimpegnati alla posizione economica rivendicata (categoria C dell'allegato “A” al CCNL “Regioni ed Autonomie Locali” del 31.3.1999) nel periodo di interesse.
In ogni caso, non può ignorarsi l'accertamento contenuto nella sentenza n. 4500/2020 emessa dal Tribunale di Catania pubblicata il 2 dicembre 2020 (cfr. note di parte ricorrente del 19 marzo 2022), non impugnata dalla resistente convenuta e, dunque passata in giudicato in data 18 marzo 2022 con effetto di definitivo accertamento dei fatti posti a fondamento della pretesa e pertanto, in linea di continuità con tale pronuncia, si ritiene la sussistenza dei requisiti integrativi delle pretese creditorie azionate da parte ricorrente.
pagina 8 di 14 Al riguardo, giova rammentare che la sopravvenuta formazione del giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” (Sez. 6 -
5, ordinanza n. 5478 del 5/3/2013).
Invero, è stato altresì affermato in una fattispecie relativa al pagamento dello straordinario “Con riguardo a più controversie tra le stesse parti - aventi ad oggetto pretese retributive identiche, ma riferite a periodi diversi del medesimo rapporto di lavoro - il giudicato, che si formi su una di tali controversie, fa stato nelle altre limitatamente all'esistenza del rapporto che ne risulti accertato, mentre lascia impregiudicate le questioni concernenti le pretese retributive identiche, ma relative ad un periodo diverso del rapporto.
(Cass. sez. lav. n. 19720/2007).
In sostanza, nel pubblico impiego privatizzato il diritto a ricevere le retribuzioni proprie delle mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio di esse e non dà luogo a modificazioni definitive del rapporto sotto il profilo dell'acquisizione della corrispondente migliore qualifica.
Nel caso di specie, però, la situazione fattuale non è mutata, il ricorrente ha affermato di avere svolto le medesime mansioni dal 2003 fino al deposito del presente ricorso, senza allegare alcuna circostanza differente rispetto al passato, ma specificando di avere sempre svolto le mansioni di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza sempre con le stesse modalità, senza che fosse mai intervenuta alcuna modifica successivamente al deposito del precedente ricorso, deciso con la sentenza suindicata (Tribunale di Catania sent. n. 4500/2020 pubblicata il 2 dicembre 2020), passata ormai in giudicato.
Inoltre, la parte resistente nel costituirsi nel presente giudizio, non ha sollevato alcuna specifica contestazione riguardo all'effettivo svolgimento, da parte del ricorrente, dei compiti pagina 9 di 14 inerenti alla qualifica di operatore del servizio di sorveglianza nell'ambito della gestione delle riserve naturali “Oasi del Simeto” e “Fiume Fiumefreddo” con funzioni di polizia giudiziaria con continuità, ma ha negato soltanto la spettanza dell'inquadramento professionale nei termini rivendicati dallo stesso.
Per quanto detto possono richiamarsi le motivazioni, che interamente si condividono, espresse nella citata sentenza n. 4500/2020 richiamandole ex art. 118 disp. att. c.p.c. e recependole anche nella loro chiarezza espositiva.
«[…] dalla lettura della tabella A della l. reg. sic. n.14/1988 resta accertato che
l'operatore del servizio di sorveglianza:
“a) sorveglia, la zona quando è opportuno in collegamento con altre pattuglie, accertando qualunque violazione dei regolamenti e in particolare le alterazioni dell'ambiente, le nuove costruzioni o realizzazione di opere di qualsiasi genere e atti distruttivi della flora e della fauna, che deve contestare agli autori stendendo regolare verbale e riferendo tempestivamente al capo servizio o, in sua assenza, a chi lo sostituisce;
b) fornisce informazioni e spiegazioni ai turisti sulle caratteristiche dell'area protetta;
c) comunica alla competente stazione del Corpo Forestale e Soccorso alpino gli eventuali interventi ai quali, se del caso, collabora;
d) è addetto alla guida di mezzi del parco;
e) svolge attività di manutenzione, e ne è responsabile dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente, delle attrezzature e delle apparecchiature, nonché dei sentieri e della segnaletica;
f) compila regolarmente il libretto di servizio secondo le disposizioni stabilite dalla direzione;
g) esegue altresì le disposizioni di volta in volta impartitegli dai superiori e svolge le funzioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98”.
È agevole notare che la predetta tabella A cristallizza i compiti, le mansioni e
l'ordinamento del personale delle Province assunto per la gestione delle riserve naturali ai sensi dell'art. 39 della l. reg. sic. n. 98/81 e, quindi, ne perimetra le correlate responsabilità, alla luce delle quali l'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia ha chiarito con nota del 4-16.06.2003 avente prot.n.34549 che l'attività svolta dallo stesso “deve essere
pagina 10 di 14 complessivamente inquadrat(a) nell'area di vigilanza e non nell'area tecnica e tecnica – manutentiva”.
Nello specifico, giova ricordare che l'art. 39 della l. reg. sic.
6.05.1981 n.98 ha disposto espressamente che “Al personale di vigilanza dei parchi e delle riserve naturali sono riconosciute, per le finalità della presente legge e nei limiti del servizio cui esso è destinato, le funzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24” e, più esattamente, a norma della richiamata disposizione, le “funzioni di polizia giudiziaria, con riconoscimento della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria per i dirigenti ed i sottufficiali
e di agente di polizia giudiziaria per le guardie”.
È bene ricordare che a norma 57 comma II c.p.p. “sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio;
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55”, restando chiarito ai sensi dell'art. 55 c.p.p. che “La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale”.
Non è secondario sottolineare che l'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione
Sicilia nella predetta nota del 4-16.06.2003 avente prot.n.34549 nota ha anche equiparato il personale assunto ai sensi dell'art. 39 e 40 della l.r. 14/88 al personale del Corpo Forestale della Regione di cui all'art. 3 della l.
5.04.1972 n. 24, precisando altresì “Nel ribadire il contenuto della assessoriale num. 9020 del 6/5/98: (che) “…i compiti previsti nella tabella
A allegata alla l.r. 14/88 sono correlati alla sorveglianza delle aree istituite a riserva e pertanto il personale in argomento deve essere inquadrato nell'area di vigilanza e custodia prevista dal DPR 333/90” …le Provincie sono onerate di collocare nel giusto inquadramento giuridico il suddetto personale…” (v. all. 4 fascicolo di parte resistente).
Con la successiva determinazione del 6.02.2004 n.106/2004 comunicata al ricorrente il 10.02.2004 (v. all. 4 del fascicolo di parte ricorrente), il Capo Dipartimento del 3^ Servizio
pagina 11 di 14 Territorio ed Ambiente ha formalmente confermato che competono al personale dei servizi di sorveglianza delle riserve naturali gestite dall'ente provinciale di “secondo CP_2 quanto previsto dall'art. 39 della L.R. 98/81 e sostituito dall'art. 40 della già citata L.R.
14/1988, in applicazione dell'art. 3 della L.R. 24/72, … nei limiti del servizio cui esso è destinato, funzioni di Polizia Giudiziaria” e con il successivo decreto del 15.07.2010, in accoglimento della domanda della , “visto l'art. 3 della legge regionale Controparte_2
5 aprile 1972 n.24 … e l'art. 40 co.1 della legge regionale 9 agosto 1988 n.14”, il Dirigente dell'Area 1° Ter –Vice Prefetto Aggiunto ha riconosciuto espressamente al ricorrente anche la qualifica di agente di P.S. nei limiti del servizio cui lo stesso è destinato nella Provincia di in quanto già “addetto al servizio di sorveglianza delle riserve naturali … in CP_2
servizio presso la Polizia Provinciale Ecologica –Protezione Civile della
[...]
” (v. all. 12 del fascicolo di parte ricorrente). Controparte_2
Alla luce del quadro normativo sopra ricostruito, è appena il caso di sottolineare che tanto il decreto del 15.07.2010 e quanto quello del 6.02.2004 nulla innovano nella sfera lavorativa del in quanto l'effettiva equiparazione del personale di vigilanza dei Pt_1
parchi e delle riserve a quello forestale emerge in concreto dalle previsioni normative sopra richiamate dalla disamina complessiva delle quali resta riconosciuto ai primi l'esercizio delle medesime funzioni di polizia giudiziaria espletate dai secondi. […].
In considerazione del quadro fattuale e giuridico in parola, le attribuzioni esercitate e le funzioni svolte dal ricorrente nell'area di vigilanza con qualifica di operatore dei servizi di sorveglianza devono necessariamente essere ricondotte di fatto a quelle tipiche che vengono compendiate nella categoria C del CCNL delle Autonomie Locali nell'ambito di sistema di inquadramento ove l'art. 7 della contrattazione collettiva subordina il riconoscimento del livello superiore alla partecipazione a procedure selettive appositamente indette per il passaggio a tale livello. […].»
Discende da quanto evidenziato il diritto del ricorrente, dal dicembre 2011 e sino alla data del deposito del ricorso (18 aprile 2021), ad avere corrisposte, in ragione dell'effettivo espletamento delle prevalenti mansioni sussumibili nella categoria C dell'allegato “A” al
CCNL “Regioni ed Autonomie Locali” del 31.3.1999, le differenze retributive tra il trattamento effettivamente ricevuto e quello che nel medesimo periodo era proprio dei dipendenti appartenenti alla categoria C, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura pagina 12 di 14 di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994.
Quanto agli importi spettanti, tenuto anche conto delle conclusioni del ricorrente1 e apparendo contrario al principio di economia processuale disporre consulenza tecnica, si ritiene di pronunciare sentenza generica di condanna al pagamento delle somme dovute che risulteranno automaticamente determinabili dalla resistente alla luce dell'applicazione dei criteri contrattuali e retributivi temporalmente vigenti.
Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva, accertato il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive nei termini prima specificati, l'ente locale resistente deve essere altresì condannato al pagamento in favore del ricorrente delle differenze contributive dovute con riguardo alle differenze retributive spettanti al ricorrente, nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge, tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione previsti durante lo stato di emergenza covid (23 febbraio 2020
CP_
– 30 giugno 2020 e 31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021) e della notifica del ricorso all' CP_ in assenza di denuncia all' dell'omissione contributiva o comunque di atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente come da dispositivo ex d.m. 55/2014 con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura e del valore della controversia e delle questioni trattate.
Le spese di lite possono invece integralmente compensarsi nei riguardi dell'Ente previdenziale, tenuto conto della posizione processuale rivestita nel presente procedimento e della limitata portata assunta dalla pretesa contributiva nell'economia del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
ricorso depositato in data 18 aprile 2021 nei confronti di e Controparte_1
dell in persona dei legali rappresentanti pro tempore, uditi i procuratori delle parti e CP_4
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pagina 13 di 14 - dichiara il diritto di a percepire, a decorrere da dicembre 2011 e Parte_1
fino alla data di proposizione del ricorso (18 aprile 2021), il trattamento economico previsto per i dipendenti inquadrati nella categoria C dell'allegato “A” al CCNL “Regioni ed
Autonomie Locali” del 31.3.1999 e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
a corrispondergli le differenze retributive tra il trattamento effettivamente ricevuto nel periodo suddetto e quello che nel medesimo periodo era proprio dei dipendenti appartenenti alla categoria C, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994;
- dichiara il diritto del ricorrente, in relazione alle differenze retributive scaturenti dal raffronto tra la retribuzione propria della categoria B1 e quella della categoria C, al versamento della relativa contribuzione previdenziale e condanna la Controparte_1
CP_
al pagamento in favore dell' di tali differenze contributive nel rispetto dei termini
[...]
di legge come meglio specificati in parte motiva;
- condanna la a rifondere al ricorrente le spese di lite Controparte_1 che liquida in € 2695,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa, rimborso contributo unificato e rimborso spese generali;
CP_
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell
Catania, 15 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il ricorrente ha chiesto “dichiarare che l'Amministrazione resistente è tenuta a corrispondere al ricorrente
[…] il maggiore trattamento economico (ossia quello di cat, C del C.C.N.L. 'Regioni ed Autonomie Locali' del 31.3.1999, concernente il nuovo sistema di classificazione del personale) spettante per le mansioni superiori svolte per il periodo dal dicembre 2011 ad oggi, o per quel diverso periodo che l'ill.mo Giudicante dovesse ritenere anche alla luce degli atti di causa e degli sviluppi processuali (v. lettera “b” del petitum).