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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/11/2025, n. 5018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5018 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10044/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 11 agosto 2025 da elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Parte_1
D'Annunzio, 20, presso lo studio dell'Avv. Rosa Cilea, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24; CP_3 convenuti i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) in via principale: accertare, riconoscere e dichiarare il diritto di Pt_1 ad essere inserito nelle graduatorie provinciali ATA 24 mesi – profilo
[...]
CS (Collaboratore Scolastico) per la provincia di , per l'a.s. 2025/2026, per CP_3 cui ha inoltrato tempestiva domanda in data 30.04.2025, con ogni consequenziale diritto in ordine di punteggio, posizione e stipula di contratti a tempo determinato ed indeterminato per cui dovesse risultare utile destinatario, anche per i successivi aggiornamenti per cui dovesse presentare giusta domanda di inserimento atteso il diritto sostanziale vantato. Previa disapplicazione dei Decreti prot. n. 17468 del
1 21.07.2025 e prot. n. 2829 del 06.08.2025 dell di Controparte_4
con i quali sono state pubblicate, rispettivamente le graduatorie ATA 24 CP_3 mesi provvisorie e definitive della provincia di , nella parte in cui escludono CP_3 il sig. dalle suddette graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico Pt_1
(CS); Previa disapplicazione di tutti gli atti antecedenti, successivi e/o consequenziali alla suddetta esclusione anche non conosciuti e/o non conoscibili.
2) per l'effetto: condannare il MINISTERO convenuto e la propria articolazione territoriale ad inserire il ricorrente nelle graduatorie ATA 24 mesi, profilo CS, per la provincia di valide per l'a.s. 2025/2026 con permanenza di tale diritto per CP_3 tutti i futuri aggiornamenti per cui il dipendente dovesse presentare domanda di aggiornamento, con ogni consequenziale effetto discendente per legge per punteggio, posizione e stipula di contratti a tempo determinato ed indeterminato per cui dovesse risultare utile destinatario.
3) in ogni caso: Condannare il Controparte_5
– al pagamento delle spese e competenze del
[...] presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente avvocato gia antistatario.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) rigettare il ricorso presentato dal ricorrente, in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa.
2) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 11 agosto 2025, Pt_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
. Controparte_1
Rilevava il ricorrente di aver inoltrato domanda al
[...]
al fine di ottenere l'inserimento nelle Controparte_1 graduatorie permanenti ATA 24 mesi della provincia di per il profilo di CP_3
Collaboratore Scolastico (CS), a.s. 2025/2026, come da bando di concorso prot. n. 20138 del 16 aprile 2025 (doc. 1 fasc. ric.). A tal fine aveva dichiarato i titoli di servizio e culturali posseduti:
- dal 24/11/2021 al 05/06/2022 presso IIS G. CARDANO
- dal 17/10/2022 al 06/11/2022 presso LICEO E IST. Controparte_6
- dal 07/11/2022 al 30/06/2023 presso IC DI CASSINA DE' PECCH
- dal 20/09/2023 al 30/06/2024 presso I.C. VIA MANIAGO. Dichiarava inoltre “di aver riportato le seguenti condanne penali: ART.73 COMMA I E IV - DPR 309-90 data del provvedimento: 19/12/2006 Autorità che ha emesso il provvedimento TRIBUNALE DI LOCRI (RC)”
2 riferiva di avere ottenuto nelle more la riabilitazione, con Parte_1 ordinanza n. 683 del 16 giugno 2025 del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria (doc. 3 fasc. ric.). A seguito della pubblicazione delle graduatorie provvisorie - avvenuta con decreto prot. n. 17468 del 21.07.2025 dell'AT di (doc. 4 fasc. ric.) – CP_3 Pt_1 si era avveduto di non essere stato inserito nelle graduatorie, sebbene di
[...] risultare inserito nell'elenco degli esclusi allegato alle suddette graduatorie, con la seguente motivazione: “articolo 7 Decreto USR 20138 del 16 aprile 2025”. A seguito di reclamo proposto dal ricorrente, erano state pubblicate le graduatorie finali (doc. 6 fasc. ric.) che avevano confermato la posizione di Pt_1 nell'elenco degli esclusi (doc. 7 fasc. ric. pos. n. 1).
[...] rilevava la violazione della legge 241/1990 ed in ogni caso la Parte_1 illegittimità della sua esclusione dalla graduatoria permanente ATA. Il ricorrente avanzata pertanto istanza cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all'inserimento nelle Graduatorie ATA 24 mesi per la provincia di per il profilo CS con il punteggio maturato CP_3
a seguito del servizio svolto per più di 24 mesi nel profilo corrispondente e per la consequenziale partecipazione alle procedure di convocazione per incarichi a tempo determinato/indeterminato che si svolgeranno dal mese di agosto 2025. Si era costituito il Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando il difetto del fumus.
Con ordinanza 4 settembre 2025, il Tribunale aveva rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c.
All'udienza del 17 novembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa nel merito e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va rigettato, non essendo emerse novità Parte_1 rispetto alla valutazione fatta da questo Tribunale nella fase d'urgenza. La norma di legge applicata per l'esclusione dalla graduatoria è quella di cui all'art.
7.3 lett. d), del bando (doc. 2 fasc. ric.) che fa riferimento alla legge 16/1992 (e specificamente all'art. 1, comma primo, lett. a), sostituito dapprima dall'art. 15, comma primo, lett. a), dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 13 dicembre 1999, poi abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, n. 475 e confluito negli artt. 7 e 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235). Tali commi escludono dalla partecipazione al concorso: “a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di
3 cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale
o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319- quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione
o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c); e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”
2. sostiene di avere ottenuto la riabilitazione e dunque Parte_1 che, nei suoi confronti, si debba applicare il comma 4 sexies del medesimo art. 1 della legge 16/1992 (ora invero art. 15 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235), a norma del quale “Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327”.
3. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990, essa va ritenuta in concreto ininfluente. Infatti, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della citata norma non inficia la legittimità del provvedimento finale in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della medesima legge, laddove si dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto esser diverso da quello in concreto adottato, come in concreto avviene nella specie di causa. Innanzitutto, si deve rilevare che è del tutto legittimo inserire nel bando di concorso finalizzato al reclutamento del personale ATA, tra i requisiti generali di
4 ammissione al concorso, quelli previsti dalla l. n. 16 del 1992. Si tratta di una scelta che risponde alle esigenze proprie di un settore, quale è quello scolastico, che presiede alla funzione educativa e che è connotato da un ordinamento che poggia sull'elevato grado di affidamento richiesto dalla specificità delle mansioni proprie del personale dipendente (personale docente e personale ATA) e che, anche nell'ambito della disciplina negoziale collettiva, richiama il D.lgs. n. 267 del 2000, art. 58. In tal senso si è pronunziata la S.C. (sez. lav., 16 marzo 2022, n. 8631). sostiene di avere ottenuto la riabilitazione dal reato ex artt. Parte_1
110 c.p.e. e 73 d.p.r. 309/1990 (il 16 giugno 2025: doc. 3 fasc. ric.), essendo però la scadenza espressamente indicata nel bando (art.
7.1 e 8 del bando: doc. 2 fasc. ric.) il 19 maggio 2025, cioè prima del provvedimento riabilitativo, come giustamente eccepito dal convenuto. CP_1
Il fatto, sostenuto dal ricorrente in sede di discussione, per cui si tratti di “requisito morale” non può certo condurre a ritenere, in aperta violazione del bando, che esso debba sussistere al momento della sottoscrizione del contratto, non essendo tale interpretazione giustificabile secondo gli ordinari criteri di interpretazione delle norme. Il ricorso va quindi definitivamente rigettato.
4. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate alla situazione personale del ricorrente) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 17 novembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 11 agosto 2025 da elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Parte_1
D'Annunzio, 20, presso lo studio dell'Avv. Rosa Cilea, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24; CP_3 convenuti i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) in via principale: accertare, riconoscere e dichiarare il diritto di Pt_1 ad essere inserito nelle graduatorie provinciali ATA 24 mesi – profilo
[...]
CS (Collaboratore Scolastico) per la provincia di , per l'a.s. 2025/2026, per CP_3 cui ha inoltrato tempestiva domanda in data 30.04.2025, con ogni consequenziale diritto in ordine di punteggio, posizione e stipula di contratti a tempo determinato ed indeterminato per cui dovesse risultare utile destinatario, anche per i successivi aggiornamenti per cui dovesse presentare giusta domanda di inserimento atteso il diritto sostanziale vantato. Previa disapplicazione dei Decreti prot. n. 17468 del
1 21.07.2025 e prot. n. 2829 del 06.08.2025 dell di Controparte_4
con i quali sono state pubblicate, rispettivamente le graduatorie ATA 24 CP_3 mesi provvisorie e definitive della provincia di , nella parte in cui escludono CP_3 il sig. dalle suddette graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico Pt_1
(CS); Previa disapplicazione di tutti gli atti antecedenti, successivi e/o consequenziali alla suddetta esclusione anche non conosciuti e/o non conoscibili.
2) per l'effetto: condannare il MINISTERO convenuto e la propria articolazione territoriale ad inserire il ricorrente nelle graduatorie ATA 24 mesi, profilo CS, per la provincia di valide per l'a.s. 2025/2026 con permanenza di tale diritto per CP_3 tutti i futuri aggiornamenti per cui il dipendente dovesse presentare domanda di aggiornamento, con ogni consequenziale effetto discendente per legge per punteggio, posizione e stipula di contratti a tempo determinato ed indeterminato per cui dovesse risultare utile destinatario.
3) in ogni caso: Condannare il Controparte_5
– al pagamento delle spese e competenze del
[...] presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente avvocato gia antistatario.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) rigettare il ricorso presentato dal ricorrente, in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa.
2) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 11 agosto 2025, Pt_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
. Controparte_1
Rilevava il ricorrente di aver inoltrato domanda al
[...]
al fine di ottenere l'inserimento nelle Controparte_1 graduatorie permanenti ATA 24 mesi della provincia di per il profilo di CP_3
Collaboratore Scolastico (CS), a.s. 2025/2026, come da bando di concorso prot. n. 20138 del 16 aprile 2025 (doc. 1 fasc. ric.). A tal fine aveva dichiarato i titoli di servizio e culturali posseduti:
- dal 24/11/2021 al 05/06/2022 presso IIS G. CARDANO
- dal 17/10/2022 al 06/11/2022 presso LICEO E IST. Controparte_6
- dal 07/11/2022 al 30/06/2023 presso IC DI CASSINA DE' PECCH
- dal 20/09/2023 al 30/06/2024 presso I.C. VIA MANIAGO. Dichiarava inoltre “di aver riportato le seguenti condanne penali: ART.73 COMMA I E IV - DPR 309-90 data del provvedimento: 19/12/2006 Autorità che ha emesso il provvedimento TRIBUNALE DI LOCRI (RC)”
2 riferiva di avere ottenuto nelle more la riabilitazione, con Parte_1 ordinanza n. 683 del 16 giugno 2025 del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria (doc. 3 fasc. ric.). A seguito della pubblicazione delle graduatorie provvisorie - avvenuta con decreto prot. n. 17468 del 21.07.2025 dell'AT di (doc. 4 fasc. ric.) – CP_3 Pt_1 si era avveduto di non essere stato inserito nelle graduatorie, sebbene di
[...] risultare inserito nell'elenco degli esclusi allegato alle suddette graduatorie, con la seguente motivazione: “articolo 7 Decreto USR 20138 del 16 aprile 2025”. A seguito di reclamo proposto dal ricorrente, erano state pubblicate le graduatorie finali (doc. 6 fasc. ric.) che avevano confermato la posizione di Pt_1 nell'elenco degli esclusi (doc. 7 fasc. ric. pos. n. 1).
[...] rilevava la violazione della legge 241/1990 ed in ogni caso la Parte_1 illegittimità della sua esclusione dalla graduatoria permanente ATA. Il ricorrente avanzata pertanto istanza cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all'inserimento nelle Graduatorie ATA 24 mesi per la provincia di per il profilo CS con il punteggio maturato CP_3
a seguito del servizio svolto per più di 24 mesi nel profilo corrispondente e per la consequenziale partecipazione alle procedure di convocazione per incarichi a tempo determinato/indeterminato che si svolgeranno dal mese di agosto 2025. Si era costituito il Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando il difetto del fumus.
Con ordinanza 4 settembre 2025, il Tribunale aveva rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c.
All'udienza del 17 novembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa nel merito e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va rigettato, non essendo emerse novità Parte_1 rispetto alla valutazione fatta da questo Tribunale nella fase d'urgenza. La norma di legge applicata per l'esclusione dalla graduatoria è quella di cui all'art.
7.3 lett. d), del bando (doc. 2 fasc. ric.) che fa riferimento alla legge 16/1992 (e specificamente all'art. 1, comma primo, lett. a), sostituito dapprima dall'art. 15, comma primo, lett. a), dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 13 dicembre 1999, poi abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, n. 475 e confluito negli artt. 7 e 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235). Tali commi escludono dalla partecipazione al concorso: “a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di
3 cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale
o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319- quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione
o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c); e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”
2. sostiene di avere ottenuto la riabilitazione e dunque Parte_1 che, nei suoi confronti, si debba applicare il comma 4 sexies del medesimo art. 1 della legge 16/1992 (ora invero art. 15 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235), a norma del quale “Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327”.
3. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990, essa va ritenuta in concreto ininfluente. Infatti, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della citata norma non inficia la legittimità del provvedimento finale in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della medesima legge, laddove si dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto esser diverso da quello in concreto adottato, come in concreto avviene nella specie di causa. Innanzitutto, si deve rilevare che è del tutto legittimo inserire nel bando di concorso finalizzato al reclutamento del personale ATA, tra i requisiti generali di
4 ammissione al concorso, quelli previsti dalla l. n. 16 del 1992. Si tratta di una scelta che risponde alle esigenze proprie di un settore, quale è quello scolastico, che presiede alla funzione educativa e che è connotato da un ordinamento che poggia sull'elevato grado di affidamento richiesto dalla specificità delle mansioni proprie del personale dipendente (personale docente e personale ATA) e che, anche nell'ambito della disciplina negoziale collettiva, richiama il D.lgs. n. 267 del 2000, art. 58. In tal senso si è pronunziata la S.C. (sez. lav., 16 marzo 2022, n. 8631). sostiene di avere ottenuto la riabilitazione dal reato ex artt. Parte_1
110 c.p.e. e 73 d.p.r. 309/1990 (il 16 giugno 2025: doc. 3 fasc. ric.), essendo però la scadenza espressamente indicata nel bando (art.
7.1 e 8 del bando: doc. 2 fasc. ric.) il 19 maggio 2025, cioè prima del provvedimento riabilitativo, come giustamente eccepito dal convenuto. CP_1
Il fatto, sostenuto dal ricorrente in sede di discussione, per cui si tratti di “requisito morale” non può certo condurre a ritenere, in aperta violazione del bando, che esso debba sussistere al momento della sottoscrizione del contratto, non essendo tale interpretazione giustificabile secondo gli ordinari criteri di interpretazione delle norme. Il ricorso va quindi definitivamente rigettato.
4. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate alla situazione personale del ricorrente) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 17 novembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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