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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Antonio Mungo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Angelo Del Franco Consigliere;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° R.G. 2141/2017, avente ad oggetto
“Risarcimento di danni a cose”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
12.6.2024 tra:
(C.F.: rappresentato e difeso, in virtù di mandato in Parte_1 C.F._1
calce dell'atto di appello, dall'avvocato Alberto Galia (C.F.: ) e con lo C.F._2
stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Piazzetta Mondragone
n. 13
- appellante-
e
Capodimonte n. 46, Napoli, (C.F.: Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù P.IVA_1
di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Maurizio Cinque (C.F.:
) e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._3
Napoli, alla Piazza Garibaldi, n. 26
1 -appellata-
e
. (Partita IVA n. ), con sede in Cesa (CE), alla via CP_2 CP_3 P.IVA_2
Trieste, n. 15, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante , CP_4
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Concetta Golino ) C.F._4
e Vincenzo Guida ( ), e con gli stessi elettivamente domiciliata presso C.F._5
lo studio dell'avvocato Guida sito in Cesa (CE), alla via Atellana, n. 56
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli la ON “ ” Controparte_1
conveniva in giudizio al fine di conseguire la condanna di quest'ultimo al Parte_1
risarcimento dei danni asseritamente da lui provocati alle parti comuni durante l'esecuzione di lavori per la realizzazione di un'area box di sua proprietà.
Si costituiva in giudizio lo il quale, oltre a contestare la fondatezza della domanda _1
attorea, chiamava in garanzia la società appaltatrice . al fine di essere CP_2 CP_3
manlevato dalle richieste risarcitorie avanzate dalla ON.
Sentiti i testi ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n° 10907/2016, pubblicata in data 7.10.2016, il Tribunale di Napoli così provvedeva:
“ a) dichiara parzialmente responsabile per la verificazione degli eventi Parte_1
dannosi dedotti in giudizio;
b) condanna al pagamento in favore della comunione “ ” Parte_1 Controparte_1
di via Sant'Antonio di Capodimonte, n. 46 in Napoli di € 3.456,84, da maggiorarsi dell'IVA se documentata con fattura, oltre interessi legali sulla sorta di capitale nominale netta
annualmente devalutata secondo gli indici Istat dal 27.9.2016 al 3.5.2010, e oltre interessi
legali sulla somma conglobata dal 28.9.2016 al soddisfo;
c) rigetta nel resto l'azione risarcitoria;
d) condanna altresì al pagamento in favore della comunione “ Parte_1 CP_1
” di via Sant'Antonio di Capodimonte, n. 46 in Napoli di un terzo delle spese
[...]
processuali che liquida per la parte da corrispondere in complessivi € 2.850,00 di cui € 90,00
2 per esborsi, € 2.400,00 per compensi ed € 360,00 per le spese generali ex art. 2 comma 2
DM 55/2014, oltre IVA e CPA;
e) pone gli oneri sostenuti per lo svolgimento della consulenza tecnica di ufficio pari ad €
1.477,03 al netto di IVA e contributi previdenziali a carico di per € 984,69 Parte_1
e per i restanti € 492,34 a carico della comunione, disponendo l'immediata restituzione delle parti delle somme da questi versati a tale titolo in via tergiversazioni in eccedenza sulle loro
rispettive quote addebitate;
f) rigetta la domanda promossa a nei confronti di . e Parte_2 CP_2 CP_3
compensa integralmente le relative spese”.
In particolare, il primo giudice accoglieva la domanda risarcitoria avanzata dalla CP_1
limitatamente:
- all'abbattimento del muretto divisorio tra la proprietà dello ed il marciapiede di _1
proprietà comune;
- all'asportazione dei picchetti metallici infissi sul detto marciapiede al fine di impedire il posteggio di automobili;
-al danneggiamento del manto asfaltato del detto marciapiede e del pozzetto su di esso esistente, provocato dal passaggio dei mezzi meccanici della impresa appaltatrice.
In proposito osservava il primo giudice che era stato lo stesso convenuto ad ammettere, in sede di interrogatorio formale, di avere disposto l'abbattimento del muretto divisorio e l'asportazione dei picchetti metallici al fine di ricavare un varco carrabile per l'entrata nella sua proprietà dei mezzi meccanici della impresa appaltatrice;
aggiungeva il primo giudice che, quanto al muretto, era sì vero che la consulenza tecnica d'ufficio espletata aveva accertato che esso insisteva per intero nella proprietà dello e che in effetti lo stesso _1
in sede di interrogatorio formale ne aveva rivendicato la proprietà esclusiva;
ma _1
tuttavia sull'appartenenza, invece, di tale muretto alla proprietà comune si era già formata la prova in virtù del principio della non contestazione, non avendo lo tempestivamente _1
contestato l'appartenenza del muro alla comunione in sede di comparsa di costituzione e di memorie ex art. 183 c.p.c., ma avendolo invece fatto tardivamente per la prima volta solo in sede di interrogatorio formale.
…
3 Contro tale sentenza ha proposto appello lo deducendo i seguenti motivi di _1
impugnazione:
- circa il muretto divisorio, vi era carenza di legittimazione attiva della comunione a chiedere il risarcimento per il suo abbattimento, essendo emerso che tale muretto era di proprietà di esso appellante ed essendo la carenza di legittimazione attiva rilevabile d'ufficio;
- che anche per il paletti apposti sul marciapiede la non aveva provato la sua CP_1
legittimazione attiva, non essendo state prodotte né la delibera assembleare che approvava la loro installazione in loco né il titolo amministrativo che autorizzava tale installazione;
- quanto al danneggiamento arrecato al manto asfaltato del marciapiede ed al pozzetto ivi esistente, vi era responsabilità esclusiva dell'appaltatore, essendo quest'ultimo l'unico responsabile per i pregiudizi procurati dall'utilizzo dei propri mezzi per compiere l'opera appaltata.
- quanto alla regolamentazione delle spese processuali, il primo giudice, nonostante l'affermata compensazione per i 2/3, aveva condannato esso appellante ad una somma a cui non si sarebbe mai potuti giungere applicando il corretto scaglione per valore.
Chiedeva pertanto che, in riforma della sentenza impugnata, venisse rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla oppure che, in via subordinata, venisse quanto meno CP_1
riformata la liquidazione delle spese operata dal primo giudice.
…
Si sono costituite in giudizio sia la sia la società Controparte_1 [...]
CP_5
Successivamente, mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del 12.6.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'atto di appello è parzialmente fondato.
Ritiene questa Corte che effettivamente il primo giudice abbia errato laddove, pur in presenza dell'accertamento positivo che il muretto posto al confine tra la proprietà esclusiva
4 dello e la proprietà comune insisteva in realtà per intero nella proprietà dello _1 _1
(come accertato dal consulente tecnico di ufficio: cfr. pagina 12 della relazione) e che pertanto era anch'esso di proprietà esclusiva dello (cfr. l'art. 934 c.c.), ha ritenuto che _1
esso fosse da considerarsi per fictio iuris (così testualmente si esprime il primo giudice: cfr.
pagina 5 della sentenza) appartenente alla proprietà comune (con conseguente diritto della
ON a chiedere il risarcimento per la sua distruzione), alla luce della tardività della contestazione operata in proposito dallo (che solo in sede di interrogatorio formale _1
ha per la prima volta invocato l'esclusiva appartenenza a sé di tale muretto).
Si deve invece osservare che, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, attiva o passiva (con tralaticio ed errato linguaggio curiale spesso definite “legittimazione attiva” e “legittimazione passiva”), attiene al merito della decisione quale elemento costitutivo della domanda, sicché spetta all'attore allegarla e provarla;
e la carenza di tale titolarità, attiva o passiva, è rilevabile anche di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa;
mentre, per contro, le contestazioni da parte del convenuto circa tale titolarità hanno natura di mere difese, in quanto tali proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (su tutti tali principi cfr. Cass., Sezioni Unite,
n° 2951 del 16/02/2016, così massimata: “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito
della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”; “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”; “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase
del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non
contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni
maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti”).
5 Ne consegue che, nel caso di specie, risultando dagli atti processuali (la consulenza espletata) che la titolarità del muretto divisorio abbattuto non è della ON istante per il risarcimento, bensì appartiene al convenuto in primo grado ed odierno appellante, spetta al giudice rilevare di ufficio tale circostanza (comunque invocata anche dal convenuto in sede di interrogatorio formale), e, di conseguenza, escludere il diritto della ON ad ottenere il risarcimento per l'abbattimento di esso.
Dall'entità del risarcimento liquidato dal primo giudice (euro 3.456,84 totali) va pertanto scomputato il quantum (euro 1.000,00) liquidato per il danno in questione.
La restante posta risarcitoria liquidata dal primo giudice per l'asportazione dei picchetti metallici infissi sul marciapiede e per il danneggiamento del manto asfaltato di tale marciapiede e del pozzetto ivi esistente (euro 2.456,84) va invece confermata, essendo infondati i relativi motivi di appello.
Ed invero, quanto ai picchetti metallici, posto che in questo caso non è in contestazione che essi si trovavano sul marciapiede comune, assolutamente inconferente è l'asserita mancanza della delibera assembleare che ne approvava l'installazione in loco e del titolo amministrativo che ne autorizzava l'installazione stessa.
Né la mancanza della prima né la mancanza della seconda possono giustificare l'arbitraria asportazione da parte dello di tali paletti, che peraltro espletavano la legittima _1
funzione di impedire alle automobili di parcheggiare sul marciapiede e che lo ha _1
asportato, senza alcuna legittimazione, per il personale ed egoistico scopo di permettere ai mezzi meccanici dell'impresa appaltatrice di fare ingresso nella sua proprietà (la giurisprudenza ha avuto modo di affermare – con statuizioni risalenti ma non smentite da successive pronunce contrarie - che nemmeno la violazione delle norme che regolano l'esercizio dello ius edificandi incide sull'essenza e sulla consistenza del diritto di proprietà che, nonostante la commessa violazione, sorge sulla costruzione;
e che pertanto il proprietario, nonostante la commessa violazione, non è privato del diritto di avvalersi della tutela apprestata dalla legge a difesa della sua proprietà contro aggressioni da parte di terzi:
cfr. Cass., sez. 2, n° 238 del 27/01/1967; Cass., sez. 2, n° 420 del 18/01/1984).
Quanto, poi, al danneggiamento arrecato al manto asfaltato del marciapiede ed al pozzetto ivi esistente, va premesso che è assolutamente pacifico, avendolo ammesso lo stesso
6 in sede di interrogatorio formale, che fu quest'ultimo a disporre l'eliminazione dei _1
paletti dissuasori e del muretto di recinzione.
Ebbene, grazie all'eliminazione di tali ostacoli fu possibile il passaggio sul marciapiede di mezzi pesanti diretti verso la proprietà dello mezzi pesanti che hanno determinato _1
(come accertato dal consulente: cfr. pagina 11 della consulenza) il deterioramento della pavimentazione del marciapiede ed il cedimento del pozzetto, non predisposti per tale tipo di sollecitazione.
Appare quindi evidente che l'odierno appellante, avendo disposto l'eliminazione degli ostacoli che si frapponevano a quell'improprio uso del marciapiede (sua utilizzazione per il passaggio di pesanti mezzi meccanici) che ha determinato il danneggiamento della sua pavimentazione e del pozzetto ivi collocato, ha con tale sua condotta concorso a dare causa al danneggiamento stesso: costituisce d'altronde principio pacifico che è configurabile una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera allorquando la condotta causativa del danno sia il frutto di direttive date all'appaltatore dal committente stesso (cfr. Cass., sez. 3, n° 36399 del 29/12/2023).
…
Fondato è infine il motivo di appello relativo alla regolamentazione delle spese di giudizio di primo grado.
Tenuto conto che la somma per la quale lo è stato condannato in primo grado era _1
pari ad euro 3.456,84, lo scaglione al quale avrebbe dovuto fare riferimento il primo giudice
è quello delle cause dinanzi al Tribunale, valore da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00: orbene, pur volendo liquidare per ciascuna voce l'onorario massimo previsto dall'allora vigente D.M.
n° 55/2014, si sarebbe arrivati alla cifra massima di euro 4.536,00, che, compensati per 2/3
(come disposto dallo stesso primo giudice), avrebbe portato alla cifra di euro 1.512,00 e non a quella di euro 2.400,00 liquidata dal primo giudice.
Ad ogni buon conto, ad una complessiva liquidazione delle spese processuali dell'intero giudizio, comprensivo della presente fase di appello, si procederà nuovamente con la presente sentenza.
…
A tal ultimo proposito va evidenziato che, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, ad una parziale riforma della sentenza di primo grado e ad un parziale accoglimento dell'atto
7 di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, le spese di ambedue i gradi in cui si è articolato il presente giudizio.
I compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
Si dovrà inoltre tenere conto che i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al
D.M. n° 147/22 andranno applicati anche al giudizio di primo grado, costituendo principio pacifico che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che “l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr. Cass., sez. 6, n° 31884 del 10/12/2018).
Ciò posto, osserva questa Corte che, nel rapporto processuale intercorso tra la
[...]
e , in base all'esito complessivo della lite la parte Controparte_1 Parte_1
vincitrice è la che, all'esito della lite stessa, è risultata avere Controparte_1
il diritto di ricevere da una somma di denaro a titolo di risarcimento del Parte_1
danno, sebbene tale somma sia stata già in primo grado riconosciuta in misura largamente inferiore a quella richiesta e sebbene tale somma sia stata ulteriormente ridotta a seguito del parziale accoglimento proposto dallo . _1
Tali ultimi considerazioni costituiscono tuttavia, ad avviso di questa Corte, gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare una compensazione delle spese processuali, sia per il primo grado che per il grado di appello, nella misura dei ¾, ponendo solo il residuo quarto a carico dello parte complessivamente soccombente ma in misura _1
largamente ridotta rispetto a quanto richiesto ed in misura ulteriormente ridotta a seguito dell'appello (come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n°
32061/22, l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, pur non dando luogo a reciproca soccombenza - configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e pur non
8 consentendo, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, può però giustificare la compensazione totale o parziale di esse;
e d'altro canto è stato altresì evidenziato, più specificamente in relazione al giudizio di appello, che in caso di accoglimento parziale del gravame il giudice di appello può certamente compensare in tutto o in parte le spese, non potendo però porre il residuo a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite: cfr. Cass., sez. 6, n° 19122 del 28/09/2015).
Pertanto per tale residuo quarto, applicando valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti, per il primo grado, dalla nuova tabella 2 e per il grado di appello dalla nuova tabella
12, scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma riconosciuta alla parte vincitrice), l'appellante Parte_1
va condannato al pagamento a favore della delle
[...] Controparte_1
seguenti somme:
- per il primo grado, euro 44,50 per spese vive (pari ad euro 178,00: 4) ed euro 450,00 per onorari (fase di studio: euro 300,00; fase introduttiva: euro 300,00; fase istruttoria: euro
600,00; fase decisionale: euro 600,00; totale = euro 1.800,00 : 4 = euro 450,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A.;
- per il grado di appello, euro 325,00 per onorari (fase di studio: euro 350,00; fase introduttiva: euro 350,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 600,00; totale euro 1300,00 : 4 = euro 325,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Quanto alle spese di consulenza tecnica di ufficio, appare equo porle solo per ¾ a carico della parte soccombente e per il restante quarto a carico della ON. Parte_1
Nel rapporto processuale tra e . osserva invece Parte_1 CP_2 CP_3
questa Corte che, sebbene con l'appello sia stata citata anche quest'ultima, in realtà
l'appellante non ha avanzato nei suoi confronti alcuna richiesta, avendo chiesto la riforma della sentenza di primo grado esclusivamente nella parte in cui esso appellante è stato condannato al risarcimento dei danni a favore della , e non Controparte_1
anche nella parte in cui è stata rigettata la domanda di manleva da lui proposta nei confronti della . CP_2 CP_3
9 Pertanto, in assenza di domande avanzate nei confronti della . ed in CP_2 CP_3
presenza, quindi, di una sua citazione nel giudizio di appello avvenuta all'evidenza solo per ragioni di completezza del contraddittorio, si rinvengono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano, tra l'appellante e la una totale compensazione delle CP_2 CP_3
spese del giudizio di appello (ed ovviamente rimane confermata, tra le succitate parti processuali, la regolamentazione delle spese processuali operata dal primo giudice, anch'essa di integrale compensazione, atteso che, in mancanza di impugnazione sul punto, la statuizione di primo grado che le ha riguardate è passata in giudicato).
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da contro la sentenza n° Parte_1
10907/2016, pubblicata dal Tribunale di Napoli in data 7.10.2016, riduce ad euro 2.456,84 la somma che il predetto è condannato a pagare alla con Controparte_1
devalutazione ed interessi come da dispositivo della sentenza di primo grado;
- conferma per il resto;
- tra l'appellante e l'appellata dichiara Parte_1 Controparte_1
compensati per ¾ spese ed onorari di entrambi i gradi giudizio e, per il residuo quarto, condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, liquidati per il primo grado in euro 44,50
per spese vive ed in euro 450,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, e per il grado di appello in euro 325,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio di appello tra Parte_1
e la .
[...] CP_2 CP_3
- pone le spese di consulenza tecnica di ufficio per ¾ a carico di e per il Parte_1
restante quarto a carico della ON “ ”. Controparte_1
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 19.2.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Antonio Mungo
10
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Antonio Mungo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Angelo Del Franco Consigliere;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° R.G. 2141/2017, avente ad oggetto
“Risarcimento di danni a cose”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
12.6.2024 tra:
(C.F.: rappresentato e difeso, in virtù di mandato in Parte_1 C.F._1
calce dell'atto di appello, dall'avvocato Alberto Galia (C.F.: ) e con lo C.F._2
stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Piazzetta Mondragone
n. 13
- appellante-
e
Capodimonte n. 46, Napoli, (C.F.: Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù P.IVA_1
di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Maurizio Cinque (C.F.:
) e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._3
Napoli, alla Piazza Garibaldi, n. 26
1 -appellata-
e
. (Partita IVA n. ), con sede in Cesa (CE), alla via CP_2 CP_3 P.IVA_2
Trieste, n. 15, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante , CP_4
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Concetta Golino ) C.F._4
e Vincenzo Guida ( ), e con gli stessi elettivamente domiciliata presso C.F._5
lo studio dell'avvocato Guida sito in Cesa (CE), alla via Atellana, n. 56
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli la ON “ ” Controparte_1
conveniva in giudizio al fine di conseguire la condanna di quest'ultimo al Parte_1
risarcimento dei danni asseritamente da lui provocati alle parti comuni durante l'esecuzione di lavori per la realizzazione di un'area box di sua proprietà.
Si costituiva in giudizio lo il quale, oltre a contestare la fondatezza della domanda _1
attorea, chiamava in garanzia la società appaltatrice . al fine di essere CP_2 CP_3
manlevato dalle richieste risarcitorie avanzate dalla ON.
Sentiti i testi ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n° 10907/2016, pubblicata in data 7.10.2016, il Tribunale di Napoli così provvedeva:
“ a) dichiara parzialmente responsabile per la verificazione degli eventi Parte_1
dannosi dedotti in giudizio;
b) condanna al pagamento in favore della comunione “ ” Parte_1 Controparte_1
di via Sant'Antonio di Capodimonte, n. 46 in Napoli di € 3.456,84, da maggiorarsi dell'IVA se documentata con fattura, oltre interessi legali sulla sorta di capitale nominale netta
annualmente devalutata secondo gli indici Istat dal 27.9.2016 al 3.5.2010, e oltre interessi
legali sulla somma conglobata dal 28.9.2016 al soddisfo;
c) rigetta nel resto l'azione risarcitoria;
d) condanna altresì al pagamento in favore della comunione “ Parte_1 CP_1
” di via Sant'Antonio di Capodimonte, n. 46 in Napoli di un terzo delle spese
[...]
processuali che liquida per la parte da corrispondere in complessivi € 2.850,00 di cui € 90,00
2 per esborsi, € 2.400,00 per compensi ed € 360,00 per le spese generali ex art. 2 comma 2
DM 55/2014, oltre IVA e CPA;
e) pone gli oneri sostenuti per lo svolgimento della consulenza tecnica di ufficio pari ad €
1.477,03 al netto di IVA e contributi previdenziali a carico di per € 984,69 Parte_1
e per i restanti € 492,34 a carico della comunione, disponendo l'immediata restituzione delle parti delle somme da questi versati a tale titolo in via tergiversazioni in eccedenza sulle loro
rispettive quote addebitate;
f) rigetta la domanda promossa a nei confronti di . e Parte_2 CP_2 CP_3
compensa integralmente le relative spese”.
In particolare, il primo giudice accoglieva la domanda risarcitoria avanzata dalla CP_1
limitatamente:
- all'abbattimento del muretto divisorio tra la proprietà dello ed il marciapiede di _1
proprietà comune;
- all'asportazione dei picchetti metallici infissi sul detto marciapiede al fine di impedire il posteggio di automobili;
-al danneggiamento del manto asfaltato del detto marciapiede e del pozzetto su di esso esistente, provocato dal passaggio dei mezzi meccanici della impresa appaltatrice.
In proposito osservava il primo giudice che era stato lo stesso convenuto ad ammettere, in sede di interrogatorio formale, di avere disposto l'abbattimento del muretto divisorio e l'asportazione dei picchetti metallici al fine di ricavare un varco carrabile per l'entrata nella sua proprietà dei mezzi meccanici della impresa appaltatrice;
aggiungeva il primo giudice che, quanto al muretto, era sì vero che la consulenza tecnica d'ufficio espletata aveva accertato che esso insisteva per intero nella proprietà dello e che in effetti lo stesso _1
in sede di interrogatorio formale ne aveva rivendicato la proprietà esclusiva;
ma _1
tuttavia sull'appartenenza, invece, di tale muretto alla proprietà comune si era già formata la prova in virtù del principio della non contestazione, non avendo lo tempestivamente _1
contestato l'appartenenza del muro alla comunione in sede di comparsa di costituzione e di memorie ex art. 183 c.p.c., ma avendolo invece fatto tardivamente per la prima volta solo in sede di interrogatorio formale.
…
3 Contro tale sentenza ha proposto appello lo deducendo i seguenti motivi di _1
impugnazione:
- circa il muretto divisorio, vi era carenza di legittimazione attiva della comunione a chiedere il risarcimento per il suo abbattimento, essendo emerso che tale muretto era di proprietà di esso appellante ed essendo la carenza di legittimazione attiva rilevabile d'ufficio;
- che anche per il paletti apposti sul marciapiede la non aveva provato la sua CP_1
legittimazione attiva, non essendo state prodotte né la delibera assembleare che approvava la loro installazione in loco né il titolo amministrativo che autorizzava tale installazione;
- quanto al danneggiamento arrecato al manto asfaltato del marciapiede ed al pozzetto ivi esistente, vi era responsabilità esclusiva dell'appaltatore, essendo quest'ultimo l'unico responsabile per i pregiudizi procurati dall'utilizzo dei propri mezzi per compiere l'opera appaltata.
- quanto alla regolamentazione delle spese processuali, il primo giudice, nonostante l'affermata compensazione per i 2/3, aveva condannato esso appellante ad una somma a cui non si sarebbe mai potuti giungere applicando il corretto scaglione per valore.
Chiedeva pertanto che, in riforma della sentenza impugnata, venisse rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla oppure che, in via subordinata, venisse quanto meno CP_1
riformata la liquidazione delle spese operata dal primo giudice.
…
Si sono costituite in giudizio sia la sia la società Controparte_1 [...]
CP_5
Successivamente, mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del 12.6.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'atto di appello è parzialmente fondato.
Ritiene questa Corte che effettivamente il primo giudice abbia errato laddove, pur in presenza dell'accertamento positivo che il muretto posto al confine tra la proprietà esclusiva
4 dello e la proprietà comune insisteva in realtà per intero nella proprietà dello _1 _1
(come accertato dal consulente tecnico di ufficio: cfr. pagina 12 della relazione) e che pertanto era anch'esso di proprietà esclusiva dello (cfr. l'art. 934 c.c.), ha ritenuto che _1
esso fosse da considerarsi per fictio iuris (così testualmente si esprime il primo giudice: cfr.
pagina 5 della sentenza) appartenente alla proprietà comune (con conseguente diritto della
ON a chiedere il risarcimento per la sua distruzione), alla luce della tardività della contestazione operata in proposito dallo (che solo in sede di interrogatorio formale _1
ha per la prima volta invocato l'esclusiva appartenenza a sé di tale muretto).
Si deve invece osservare che, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, attiva o passiva (con tralaticio ed errato linguaggio curiale spesso definite “legittimazione attiva” e “legittimazione passiva”), attiene al merito della decisione quale elemento costitutivo della domanda, sicché spetta all'attore allegarla e provarla;
e la carenza di tale titolarità, attiva o passiva, è rilevabile anche di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa;
mentre, per contro, le contestazioni da parte del convenuto circa tale titolarità hanno natura di mere difese, in quanto tali proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (su tutti tali principi cfr. Cass., Sezioni Unite,
n° 2951 del 16/02/2016, così massimata: “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito
della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”; “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”; “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase
del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non
contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni
maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti”).
5 Ne consegue che, nel caso di specie, risultando dagli atti processuali (la consulenza espletata) che la titolarità del muretto divisorio abbattuto non è della ON istante per il risarcimento, bensì appartiene al convenuto in primo grado ed odierno appellante, spetta al giudice rilevare di ufficio tale circostanza (comunque invocata anche dal convenuto in sede di interrogatorio formale), e, di conseguenza, escludere il diritto della ON ad ottenere il risarcimento per l'abbattimento di esso.
Dall'entità del risarcimento liquidato dal primo giudice (euro 3.456,84 totali) va pertanto scomputato il quantum (euro 1.000,00) liquidato per il danno in questione.
La restante posta risarcitoria liquidata dal primo giudice per l'asportazione dei picchetti metallici infissi sul marciapiede e per il danneggiamento del manto asfaltato di tale marciapiede e del pozzetto ivi esistente (euro 2.456,84) va invece confermata, essendo infondati i relativi motivi di appello.
Ed invero, quanto ai picchetti metallici, posto che in questo caso non è in contestazione che essi si trovavano sul marciapiede comune, assolutamente inconferente è l'asserita mancanza della delibera assembleare che ne approvava l'installazione in loco e del titolo amministrativo che ne autorizzava l'installazione stessa.
Né la mancanza della prima né la mancanza della seconda possono giustificare l'arbitraria asportazione da parte dello di tali paletti, che peraltro espletavano la legittima _1
funzione di impedire alle automobili di parcheggiare sul marciapiede e che lo ha _1
asportato, senza alcuna legittimazione, per il personale ed egoistico scopo di permettere ai mezzi meccanici dell'impresa appaltatrice di fare ingresso nella sua proprietà (la giurisprudenza ha avuto modo di affermare – con statuizioni risalenti ma non smentite da successive pronunce contrarie - che nemmeno la violazione delle norme che regolano l'esercizio dello ius edificandi incide sull'essenza e sulla consistenza del diritto di proprietà che, nonostante la commessa violazione, sorge sulla costruzione;
e che pertanto il proprietario, nonostante la commessa violazione, non è privato del diritto di avvalersi della tutela apprestata dalla legge a difesa della sua proprietà contro aggressioni da parte di terzi:
cfr. Cass., sez. 2, n° 238 del 27/01/1967; Cass., sez. 2, n° 420 del 18/01/1984).
Quanto, poi, al danneggiamento arrecato al manto asfaltato del marciapiede ed al pozzetto ivi esistente, va premesso che è assolutamente pacifico, avendolo ammesso lo stesso
6 in sede di interrogatorio formale, che fu quest'ultimo a disporre l'eliminazione dei _1
paletti dissuasori e del muretto di recinzione.
Ebbene, grazie all'eliminazione di tali ostacoli fu possibile il passaggio sul marciapiede di mezzi pesanti diretti verso la proprietà dello mezzi pesanti che hanno determinato _1
(come accertato dal consulente: cfr. pagina 11 della consulenza) il deterioramento della pavimentazione del marciapiede ed il cedimento del pozzetto, non predisposti per tale tipo di sollecitazione.
Appare quindi evidente che l'odierno appellante, avendo disposto l'eliminazione degli ostacoli che si frapponevano a quell'improprio uso del marciapiede (sua utilizzazione per il passaggio di pesanti mezzi meccanici) che ha determinato il danneggiamento della sua pavimentazione e del pozzetto ivi collocato, ha con tale sua condotta concorso a dare causa al danneggiamento stesso: costituisce d'altronde principio pacifico che è configurabile una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera allorquando la condotta causativa del danno sia il frutto di direttive date all'appaltatore dal committente stesso (cfr. Cass., sez. 3, n° 36399 del 29/12/2023).
…
Fondato è infine il motivo di appello relativo alla regolamentazione delle spese di giudizio di primo grado.
Tenuto conto che la somma per la quale lo è stato condannato in primo grado era _1
pari ad euro 3.456,84, lo scaglione al quale avrebbe dovuto fare riferimento il primo giudice
è quello delle cause dinanzi al Tribunale, valore da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00: orbene, pur volendo liquidare per ciascuna voce l'onorario massimo previsto dall'allora vigente D.M.
n° 55/2014, si sarebbe arrivati alla cifra massima di euro 4.536,00, che, compensati per 2/3
(come disposto dallo stesso primo giudice), avrebbe portato alla cifra di euro 1.512,00 e non a quella di euro 2.400,00 liquidata dal primo giudice.
Ad ogni buon conto, ad una complessiva liquidazione delle spese processuali dell'intero giudizio, comprensivo della presente fase di appello, si procederà nuovamente con la presente sentenza.
…
A tal ultimo proposito va evidenziato che, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, ad una parziale riforma della sentenza di primo grado e ad un parziale accoglimento dell'atto
7 di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, le spese di ambedue i gradi in cui si è articolato il presente giudizio.
I compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
Si dovrà inoltre tenere conto che i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al
D.M. n° 147/22 andranno applicati anche al giudizio di primo grado, costituendo principio pacifico che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che “l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr. Cass., sez. 6, n° 31884 del 10/12/2018).
Ciò posto, osserva questa Corte che, nel rapporto processuale intercorso tra la
[...]
e , in base all'esito complessivo della lite la parte Controparte_1 Parte_1
vincitrice è la che, all'esito della lite stessa, è risultata avere Controparte_1
il diritto di ricevere da una somma di denaro a titolo di risarcimento del Parte_1
danno, sebbene tale somma sia stata già in primo grado riconosciuta in misura largamente inferiore a quella richiesta e sebbene tale somma sia stata ulteriormente ridotta a seguito del parziale accoglimento proposto dallo . _1
Tali ultimi considerazioni costituiscono tuttavia, ad avviso di questa Corte, gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare una compensazione delle spese processuali, sia per il primo grado che per il grado di appello, nella misura dei ¾, ponendo solo il residuo quarto a carico dello parte complessivamente soccombente ma in misura _1
largamente ridotta rispetto a quanto richiesto ed in misura ulteriormente ridotta a seguito dell'appello (come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n°
32061/22, l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, pur non dando luogo a reciproca soccombenza - configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e pur non
8 consentendo, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, può però giustificare la compensazione totale o parziale di esse;
e d'altro canto è stato altresì evidenziato, più specificamente in relazione al giudizio di appello, che in caso di accoglimento parziale del gravame il giudice di appello può certamente compensare in tutto o in parte le spese, non potendo però porre il residuo a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite: cfr. Cass., sez. 6, n° 19122 del 28/09/2015).
Pertanto per tale residuo quarto, applicando valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti, per il primo grado, dalla nuova tabella 2 e per il grado di appello dalla nuova tabella
12, scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma riconosciuta alla parte vincitrice), l'appellante Parte_1
va condannato al pagamento a favore della delle
[...] Controparte_1
seguenti somme:
- per il primo grado, euro 44,50 per spese vive (pari ad euro 178,00: 4) ed euro 450,00 per onorari (fase di studio: euro 300,00; fase introduttiva: euro 300,00; fase istruttoria: euro
600,00; fase decisionale: euro 600,00; totale = euro 1.800,00 : 4 = euro 450,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A.;
- per il grado di appello, euro 325,00 per onorari (fase di studio: euro 350,00; fase introduttiva: euro 350,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 600,00; totale euro 1300,00 : 4 = euro 325,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Quanto alle spese di consulenza tecnica di ufficio, appare equo porle solo per ¾ a carico della parte soccombente e per il restante quarto a carico della ON. Parte_1
Nel rapporto processuale tra e . osserva invece Parte_1 CP_2 CP_3
questa Corte che, sebbene con l'appello sia stata citata anche quest'ultima, in realtà
l'appellante non ha avanzato nei suoi confronti alcuna richiesta, avendo chiesto la riforma della sentenza di primo grado esclusivamente nella parte in cui esso appellante è stato condannato al risarcimento dei danni a favore della , e non Controparte_1
anche nella parte in cui è stata rigettata la domanda di manleva da lui proposta nei confronti della . CP_2 CP_3
9 Pertanto, in assenza di domande avanzate nei confronti della . ed in CP_2 CP_3
presenza, quindi, di una sua citazione nel giudizio di appello avvenuta all'evidenza solo per ragioni di completezza del contraddittorio, si rinvengono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano, tra l'appellante e la una totale compensazione delle CP_2 CP_3
spese del giudizio di appello (ed ovviamente rimane confermata, tra le succitate parti processuali, la regolamentazione delle spese processuali operata dal primo giudice, anch'essa di integrale compensazione, atteso che, in mancanza di impugnazione sul punto, la statuizione di primo grado che le ha riguardate è passata in giudicato).
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da contro la sentenza n° Parte_1
10907/2016, pubblicata dal Tribunale di Napoli in data 7.10.2016, riduce ad euro 2.456,84 la somma che il predetto è condannato a pagare alla con Controparte_1
devalutazione ed interessi come da dispositivo della sentenza di primo grado;
- conferma per il resto;
- tra l'appellante e l'appellata dichiara Parte_1 Controparte_1
compensati per ¾ spese ed onorari di entrambi i gradi giudizio e, per il residuo quarto, condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, liquidati per il primo grado in euro 44,50
per spese vive ed in euro 450,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, e per il grado di appello in euro 325,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio di appello tra Parte_1
e la .
[...] CP_2 CP_3
- pone le spese di consulenza tecnica di ufficio per ¾ a carico di e per il Parte_1
restante quarto a carico della ON “ ”. Controparte_1
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 19.2.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Antonio Mungo
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