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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18704 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex artt. 158 c.c. e 473-bis.51 cpc
[...]
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. PETRAIO ELENA presso il quale elettivamente domicilia
E
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. PETRAIO ELENA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/10/2024 e Parte_1 Controparte_1
premettendo: di aver contratto matrimonio a Casoria (NA) il 16/09/2006; che dal matrimonio erano nati due figli: il 28/04/2010, e , il 13/08/2015; Per_1 Per_2
che la casa familiare sita in Miano (NA) alla via Mianella, condotta in locazione, era stata
“abbandonata” da entrambi i coniugi;
1 che la sig.ra con decreto del Tribunale per i Minorenni di Napoli n. cron. Controparte_1
12446/2023 del 05/12/2023, era decaduta dalla responsabilità genitoriale e, pertanto, l'affidamento dei figli era stato attribuito in via esclusiva al sig. ; Parte_1
che il sig. svolgeva attività di autista mentre la sig.ra era disoccupata;
Pt_1 CP_1
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. e, raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. Nulla a disporre in merito alla casa coniugale, che è stata abbandonata da entrambi
i coniugi;
3. Nulla a disporre in merito al mantenimento dei coniugi che si dichiarano economicamente autosufficienti;
4. Il signor avrà l'affido esclusivo dei figli minori Parte_1 Persona_3
e , con residenza privilegiata presso di lui, in virtù della decadenza Persona_4
dalla responsabilità genitoriale della sig.ra disposta con Decreto Controparte_1
del Tribunale per i Minorenni di Napoli Cronol. n. 12446/2023 del 05/12/2023;
5. Per il diritto di visita, la sig.ra vedrà i figli, compatibilmente con le Controparte_1
sue esigenze lavorative e logistiche, secondo il seguente calendario:
- lunedì pomeriggio dalle 16:00 alle 20:00:
- sabato o domenica dalle 16:00 alle ore 20:00;
La sig.ra dovrà prelevare e riaccompagnare i minori negli orari concordati CP_1 presso l'abitazione del papà. Si precisa che ogni variazione di orario o impedimento
a vedere i minori sarà comunicata dalla madre almeno il giorno prima, lo stesso vale per il padre se vi è impossibilità per i minori di andare dal padre. In accordo tra le parti, la regolamentazione delle visite madre-figli potrà variare.
- Per le festività Natalizie, i minori trascorreranno con la madre il giorno di Santo
Stefano dalle ore 16:00 alle ore 20:00, salvo possibilità per le parti di accordarsi diversamente.
2 - Per le festività Pasquali, i minori trascorreranno con la madre il giorno del lunedì in albis dalle ore 16:00 alle ore 20:00, salvo possibilità per le parti di accordarsi diversamente.
- durante il periodo estivo si seguirà la regolamentazione del diritto di visita così come suindicata;
6. il Sig. , considerato lo stato di nulla tenenza della sig.ra Parte_1 CP_1
, si farà carico esclusivo del mantenimento dei figli minori, fino a che ella
[...]
non avrà un contratto di lavoro, in tal caso la signora si obbliga a Controparte_1
versare a titolo di mantenimento per i figli e , la somma Persona_3 Per_2 mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), detta somma verrà rivalutata di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Tale somma dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese mediante versamento su iban intestato al sig. ; Parte_1
7. Le spese straordinarie e le spese mediche saranno poste a carico del sig. Pt_1
nella misura del 100%;
[...]
8. la Sig.ra rinuncia all'assegno unico e ogni altra forma di sussidio Controparte_1
riconosciuta in favore dei figli minori, che verrà percepita esclusivamente dal sig.
; Parte_1
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, nonché per quelli dei figli minori”.
All'udienza del 25.03.2025, a seguito del rilievo del giudice relatore, le parti a modifica delle condizioni di separazione, hanno integrato le stesse, nei termini che di seguito si trascrivono:
“le parti […] pattuiscono che l'affido sarà monogenitoriale essendo la sig.ra CP_1
dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale;
considerato che
la sig.ra vive a CP_1
Iesi, si impegna a tornare per vedere i suoi figli una volta al mese previo avviso al marito 48 ore prima;
per quanto riguarda l'assegno di mantenimento per i figli, considerate le evidenti difficoltà economiche della sig.ra l'assegno viene determinato concordemente in euro 150 per CP_1 entrambi i figli;
le parti confermano la volontà di volersi separare a queste condizioni”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti così come modificati non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli
3 interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/03/2025.
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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