Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 330/2024 RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di conSIlio e composta dai SInori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, conSIliere relatore;
dott. Marisa SALVO, conSIliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 330/2024 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
3.2.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, in data 3.2.2025 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1
p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dagli avvocati TOMASELLO Caterina e PUGLISI Carmela dell'Avvocatura dell'ente ed elettivamente domiciliata presso al sede del medesimo in
(via La Farina n. 263/N); Pt_1 pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. SCAFFIDI MUTA Stefania del foro di Patti ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in S. Agata di Militello (via Roma n. 64); pec: ; Email_2
APPELLATA
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza–ingiunzione (sanzione ex artt. 22 e ss. L n.
689/1981 e modif. succ. ed ex art. 7, comma 9, lettera e) del D.M.S. del 31 gennaio 2002, come modificato dall'art. 5, comma 9, lettera e) del D.M. 13 ottobre 2004).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la p.a. appellante:
3) Riformare la sentenza appellata anche nella parte in cui condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali. 4) In ogni caso ritenere legittima l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 101/2023 e conseguentemente rigettare il ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio …”.
Per parte appellata:
“… preliminarmente: a) dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c. e pronunciare sentenza ex art. 436 bis c.p.c.; in subordine: b) rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con la conferma dell'impugnata sentenza;
In ulteriore subordine: c) rigettare l'appello ed annullare e, comunque, privare di efficacia giuridica l'ordinanza-ingiunzione opposta per le ragioni ampiamente esposte in tutti gli atti e verbali di causa. Previa ammissione, ove necessario, dei mezzi istruttori richiesti in ricorso;
d) con vittoria di spese e compensi del giudizio
…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.4.2024 e notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 24.4.2024 l' di conveniva in giudizio davanti a questa Corte Pt_1 Pt_1 CP_1
, riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal Tribunale Civile di Patti–Ufficio
[...] del Giudice Unico con sentenza n. 379 emessa in data 22.3.2024 nel procedimento già iscritto al n. 682/2023 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado (quale opposta) il rigetto dell'opposizione la conferma dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, lamentava che l'impugnata sentenza:
1. aveva operato malgoverno in diritto dell'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 58/2004 (secondo cui
“… l'autorità che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possono essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti da regolamenti comunitari. Se il detentore degli animali ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte …”), nel considerare scriminata la condotta illecita accertata a carico della per la ritenuta sanabilità CP_1 dell'irregolarità consumata;
e ciò poiché:
1.1. incontestato in fatto che:
“… il 24/11/2018, nella BDN nessuna delle tre date di morte dei tre bovini deceduti in questione risultava essere stata notificata entro i sette giorni previsti dalla Legge. Questo lo ha evinto, dal rapporto sui tempi di notifica della BDN e poi ratificato, il Veterinario controllore dopo 3 giorni, in data 27/11/2018, al momento della stesura della Check List I&R n. 10713 di pari data. Il Portale Vetinfo del Ministero della Salute sul quale stava operando il veterinario prima della registrazione della Check List sul Sistema Operativo, evidenziava per l'allevamento in questione n. 3 anomalie di registrazione, ossia n. 3 ritardate notifiche del decesso di altrettanti bovini. Controparte_ Queste anomalie erano generate dal fatto che il patronato della , delegato dall'allevatrice Controparte_
per l'allevamento bovino avente cod.az. IT011ME133 ad operare in BDN per l'inserimento dei decessi dei bovini, per tre di essi ne aveva inserito (notificato) le date oltre i 7 giorni dalle rispettive date di decesso registrate per i 3 bovini e, comunque, il giorno dell'accertamento subìto …”; e, quindi, aveva avuto luogo l'eseguita comunicazione in sanatoria – sebbene tardiva
(in quanto eseguita dopo i 7 giorni dal suo avvenimento) – del decesso dei 3 capi bovini verificatosi nell'azienda d'allevamento della nominata:
1.2. detto ritardo non era suscettibile di qualificazione come violazione “sanabile”, e ciò a termini dell'art. 1 comma 3 della legge 11/8/2014 n. 116, a norma del quale:
“Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili …”;
ed invero:
- “… la violazione commessa da parte opponente non è sanabile, in quanto la stessa non può considerarsi come errore e omissione formale, che comporta una mera operazione di regolarizzazione ma, piuttosto, come violazione sostanziale le cui conseguenze dannose o pericolose sono ineliminabili …”;
- irrilevante, pertanto, risultava che si trattasse di cd. primo accertamento;
2. aveva, alla luce dei superiori rilievi, erroneamente gravato delle spese di lite la p.a. opposta, in quanto ingiustamente riconosciuta soccombente;
e:
in subordine, ribadite le difese tutte già azionate nel merito in prime cure (dichiarate assorbite dal primo Giudice); concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato (in modalità telematica) in data 10.10.2024 e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito l'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza ex art. 348 bis C.P.C.;
e, nel merito:
sub 1., che:
“… il richiamo alla normativa in materia agroalimentare è improprio in quanto per la Legge 116/2014 la sanabilità delle violazioni dipende dalla eliminabilità o meno delle «conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo» mentre per il D. Lgs 58/2004 la violazione è sanabile se garantisce «una sicura identificazione degli animali» …”;
che il ritardo fosse sanabile, era del resto indirettamente riscontrato da quanto attestato dal verbalizzante: “… come è dato evincersi dalla relazione di servizio 26/11/2018 in atti, richiamata in sentenza, il Veterinario controllore ha scritto: NO al «RISCONTRO DI ELEMENTI DI POSSIBILE NON CONFORMITÀ RELATIVI AL BENESSERE ANIMALE, ALLA SICUREZZA ALIMENTARE ALLA TSE OVVERO ALL'IMPIEGO DI SOSTANZE VIETATE» nonché che: «NON VENGONO FATTE PRESCRIZIONI IN QUANTO L'ALLEVATORE PROVVEDEVA IL GIORNO STESSO A REGOLARIZZARE LE ANOMALIE RISCONTRATE …»;
ed ancora:
“… Per mero scrupolo difensivo si rappresenta che, sempre nel corso dello stesso accertamento, è stata contestata alla deducente anche la violazione del termine previsto per la marchiatura dei bovini e la relativa ordinanza- ingiunzione è stata annullata dal Tribunale di Patti, nella persona del Giudice dott. Puglisi, con la sentenza n. 878/2023 pubblicata il 21/09/2023, che si allega, anche se ancora non è passata in giudicato.
Sicché il primo motivo di appello è certamente infondato e dovrà essere disatteso …”;
sub 2., che:
“… le spese di lite hanno infatti seguito la soccombenza e l'appello sul punto dovrà essere rigettato …”;
in subordine, ribadite le eccezioni e doglianze ulteriori già azionate nel merito in prime cure (dichiarate assorbite dal primo Giudice);
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
Il procedimento era differito dall'udienza collegiale di prima comparizione del 22.10.2024 (come da ordinanza in pari data) a quella del 18.11.2024 e di seguito (per sovraccarico del ruolo del relatore) a quella del 3.2.2025, che era celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. – ed in cui aveva luogo la discussione e la precisazione delle conclusioni. Ivi, senza alcuna ulteriore attività, la Corte decideva come da dispositivo in pari data.
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In sede di note autorizzate: mentre parte appellante (con atto depositato in modalità telematica in data 25.10.2024 e rinnovatamente in data 9.1.2025) rilevava che:
- “… presso l'azienda della ricorrente, si procedeva all'accertamento, oltre a quella in oggetto, di altre violazioni ed in particolare: 1) verbale di illecito amministrativo n. 140, elevato a carico della SI.ra , per aver violato CP_1 l'art. 7 comma 10 del Decreto 31 gennaio 2002 modificato dall'art. 5 comma 9 lett. e) del Decreto 13 ottobre 2004, perché: “vista la check list numero di protocollo 10713 del 27/11/2018 si riscontra n. 35 movimentazioni in uscita notificate oltre 7 giorni dall'evento come di seguito decritti” – 2) verbale illecito amministrativo n. 139, elevato alla SI.ra , per aver violato l'art. 7 comma 4 del D.M.S. 31/01/2002 come modificato dall'art. 5 CP_1 comma 4 del D.M. 13/10/2004, “ometteva di marcare gli animali entro 20 giorni dalla nascita”. Appare evidente, come la violazione, non di una, ma di diverse norme che disciplinano la materia in oggetto ed impongono obblighi ben precisi in capo ai titolari di aziende, renda inconsistente ed infondata l'asserita “buona fede” e “non intenzionalità” della condotta della ricorrente, utilizzate dalla stessa al fine di giustificare l'avvenuta commissione di diversi illeciti amministrativi …”; - “… appare utile richiamare la sentenza n. 48/2024 del Tribunale di Patti, Giudice Pietro Paolo Arena, R.G. 1170/2023, che proprio con riguardo alla non sanabilità delle violazioni così dispone:
“… Con riferimento, invece, alla contestazione circa la sanabilità della violazioni va osservato che l'illecito sanzionato nella fattispecie in esame è il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge per la marcatura e per la comunicazione della movimentazione dei capi. Il ritardo stesso costituisce, quindi, di per sé la condotta passibile di sanzione;
è logico quindi che una volta maturato tale ritardo diventa irreversibile e non vi è più possibilità di sanarlo. A conferma di quanto esposto, appare utile richiamare una sentenza del Tribunale UE secondo la quale “… è indispensabile che il sistema di identificazione e registrazione dei bovini sia interamente efficace ed affidabile in qualsiasi momento, in modo, in particolare, da consentire alle autorità competenti di rintracciare rapidamente, in caso di epizoozia, la provenienza di un animale e di adottare immediatamente le disposizioni necessarie al fine di evitare qualsiasi rischio per la sanità pubblica. Orbene, ciò non si verifica se il detentore di animali non comunica gli spostamenti dei suoi bovini alla BDN entro i termini prescritti. Di conseguenza, le comunicazioni tardive, come quelle oggetto della presente causa, devono comportare necessariamente l'applicazione di sanzioni amministrative (Tribunale I grado UE sez. I, 20/09/2023, n. 516) …”;
di contro, parte appellata (con atti depositati in modalità telematica in data 7.11.2024 e
21.1.2025) asseriva ulteriormente ex adverso che:
- “… Di nessun pregio si appalesa infine la sentenza n. 48/2024 del Tribunale di Patti, richiamata ex adverso nei propri scritti, afferente una fattispecie diversa rispetto a quella per cui è causa ove, all'evidenza, non si trattava di primo accertamento e mancavano i requisiti per la sanabilità. Tant'è che controparte si è ben guardata dall'allegarne copia. Quanto alla richiamata sentenza del Tribunale EU, la stessa concerne il caso in cui si verifichi la mancata tempestiva comunicazione degli spostamenti degli animali con rischi per la salute pubblica e, in particolare, in caso di epidemia di epizoozia. Cosa che, nel caso della , non è in quanto, si ripete, l'esclusione dell'applicazione delle sanzioni CP_1 amministrative è prevista dal sopra riportato articolo 4, comma 2 del D. Lgs n. 58/2004 che prevede < tratti del primo accertamento presso l'azienda di un detentore di animali … Se il detentore degli animali ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte>>. Ciò, come statuito dal primo Giudice la cui decisione si ritiene ineccepibile. A conferma di quanto sopra si rappresenta che, sempre nel corso dello stesso accertamento, è stata contestata alla deducente anche la violazione del termine previsto per la marchiatura dei bovini e la relativa ordinanza ingiunzione è stata annullata dal Tribunale di Patti, nella persona del Giudice dott. Puglisi, con la sentenza n. Pa 683/2023, in atti, esattamente contraria a quella richiamata dall' e non prodotta. Sicché il primo motivo di appello è certamente infondato e dovrà essere disatteso …”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che sia l'appello principale sia quello incidentale non sia fondato siano fondati e
, nei sensi che appresso si specificheranno, meritevole meritevoli di accoglimento. vada vadano pertanto disatteso. disattesi.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando da quella in punto d'inammissibilità ex art. 348 bis C.P.C. del gravame, osserva questa Corte che l'avvenuto superamento della cd. valutazione primaria di “filtro” (con invito alle parti alla discussione di merito), in una con la ricognizione delle ragioni di doglianza prima illustrate, ne esclude la seria prospettabilità, donde il rigetto della superiore deduzione.
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Venendo ora al merito, rileva il Collegio quanto al tema sub 1. che:
a) (dalla produzione documentale disponibile in atti) risulta ad integrazione, in fatto, delle deduzioni di parte appellante (secondo le difese di parte appellata) quanto appresso:
a.1) il veterinario verbalizzante accertava, nell'occasione (id est, in data 22.2.2019), che il ritardo nella comunicazione in BND del decesso dei tre bovini di cui all'ordinanza-ingiunzione in riesame aveva assunto l'entità rispettivamente di giorni 8, 17 e 347;
a.2) per le altre violazioni contestate nell'occasione:
- quanto alla ritardata marchiatura (con apposizione ai padiglioni auricolari degli animali in questione) oltre i venti giorni dalla nascita, è intervenuta sentenza (di cui non consta l'eventuale definitività) in data 21.9.2023 al n. 878 da parte del Tribunale di Patti, in cui si legge al riguardo quanto appresso:
“… la valutazione in ordine all'esistenza dei presupposti della sanzione non va delegata al veterinario controllore, ma deve essere vagliata dall'amministrazione procedente all'esito di una istruttoria completa che, semmai, trovi causa anche nel verbale del veterinario controllore. Pertanto, allegato il fatto estintivo (e non contestato) che si trattasse del primo accertamento e considerato che le prescrizioni di adeguamento ex art. art. 4, comma 1, d. lgs. n. 58/2004 non si rendevano necessarie in quanto – per espressa dichiarazione del soggetto incaricato del controllo – la regolarizzazione delle anomalie è stata eseguita il giorno stesso della verifica, l'effetto estintivo operava automaticamente e l'amministrazione avrebbe dovuto prenderne atto senza margini di discrezionalità. Del resto, non avrebbe senso limitare l'efficacia estintiva del comportamento osservante successivo al caso in cui le prescrizioni sono adottate ed eseguite ed escluderla qualora le stesse non siano state impartite perché sostanzialmente inutili: a parità di adempimento tardivo, infatti, in entrambe le ipotesi sono presenti le componenti costitutive (oggettiva e soggettiva) della causa di estinzione prima esaminata …”;
donde l'annullamento della relativa ordinanza-ingiunzione (la n. 102/2023);
b) a termini dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs, n. 508 del 2004 (fonte normativa poi abrogata, dal D. lgs. n. 134 del 2022):
“… 2. Qualora si tratti del primo accertamento presso l'azienda di un detentore di animali, l'autorità che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possano essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti da regolamenti comunitari. Se il detentore degli animali ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte …”);
ossia, la stessa autorità amministrativa titolare dei poteri di controllo è legittimata, in occasione del cd. primo accertamento, a concedere al titolare dell'allevamento – in forma di prescrizione – un termine per la sanatoria delle superiori violazioni, ove esse siano suscettibili d'esser regolarizzate, di guisa che l'accertamento successivo circa l'utile e tempestiva ottemperanza a dette prescrizioni condurrà a declaratoria d'estinzione della sanzione altrimenti da irrogare per la violazione emersa;
c) il rilievo d'illiceità della condotta dell'allevatore operato (per quanto accertato) da parte del veterinario era “confermato” dall'ordinanza-ingiunzione poi opposta, sul presupposto per cui il tipo di violazione consumata era insuscettibile ex se – rectius, ontologicamente – di sanatoria, consistendo in un'omissione (così secondo la nota del 16.10.2023 del dirigente del Dipartimento di Prevenzione Veterinario territoriale) implicante una decadenza dalla possibilità di sua sanatoria;
d) il primo Giudice, in proposito, ha arguito che:
d.1) pur data l'emersione, nell'accertamento di processo (il primo in quell'azienda), di plurime violazioni di legge da parte della , la loro contestualità non impediva di ritenere CP_1 sussistente il requisito oggettivo d'applicabilità del beneficio in argomento, ossia che l'allevatore non fosse recidivo;
d.2) era pacifico che l'omessa notifica del decesso dei bovini in BND era stata regolarizzata nella medesima occasione, a cura dell'allevatore (tramite il servizio di patronato delegato), donde la mancata emissione di prescrizioni da parte del veterinario verbalizzante;
d.3) al meccanismo di sanatoria previsto dalla disposizione sub b) era analogicamente assimilabile quello di fatto esperito nella superiore vicenda, in cui l'allevatore – appena ricevuta la contestazione – senza attendere di ricevere una formale prescrizione con assegnazione di termine per farvi luogo, vi aveva provveduto spontaneamente e nell'immediatezza, ossia
“anticipatamente”;
e ciò poiché “… non avrebbe alcun senso limitare l'efficacia estintiva del comportamento osservante successivo al caso in cui le prescrizioni siano adottate ed eseguite e viceversa escluderle qualora le stesse non siano state impartite, perché inutili, in quanto già effettuate
…” (argomento, peraltro, già recepito e condiviso dalla sentenza sub a.2);
d.4) ad avviso del decidente, la constatazione di quanto così accaduto avrebbe dovuto condurre l'autorità sanitaria titolare del potere dovere d'emissione d'ordinanza-ingiunzione a soprassedervi, atteso che – di contro all'opinione sub c) – quanto avvenuto sub d.2) deponeva in senso favorevole alla tesi propugnata dalla parte opponente (ossia: lo stesso veterinario aveva ammesso la legittimità – e, quindi, la prescrivibilità da parte sua – d'un adempimento seppur tardivo della comunicazione dell'evento in argomento, ma non vi aveva fatto luogo perché era stato in ciò preceduto dalla spontanea iniziativa regolarizzatrice dell'allevatore); e) nel sistema delineato dal D. Lgs. in rilievo si ha che l'impianto sanzionatorio ivi dettato nell'art. 3 concerne fattispecie connotate da condotte:
e.1) la cui illiceità risiede:
- nel violare l'obbligo d'integrale censimento dei bovini presenti, così rendendo ignota l'esistenza di un animale potenzialmente destinabile all'alimentazione umana e per tal via sottraendolo alla verificabilità da parte dell'autorità sanitaria (veterinaria) per fini di prevenzione generale e speciale a tutela della salute pubblica;
- nel rendere non tracciabile con sufficiente tempestività ogni evento meritevole di verifica puntuale che inerisca la vita e la morte del bovino stesso;
e.2) che sono integrate:
- non solo da omissioni tout court, ossia:
“… che sposti dall'azienda o introduca nella stessa un animale di cui all'articolo 1, comma 1, senza che lo stesso sia accompagnato dal passaporto, ovvero, nel caso di animale di meno di quattro settimane di età il cui ombelico sia del tutto cicatrizzato, senza che lo stesso sia accompagnato dalla relativa cedola di identificazione individuale …” (n. 2);
“… titolare dello stabilimento di macellazione che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e dell'articolo 8 del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002 …” (n. 4);
“… detentore che ha provveduto ad esportare l'animale in un Paese terzo e che non invia il passaporto all'autorità competente del luogo ove è avvenuta l'esportazione …” (n. 5);
“… detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di istituire il registro aziendale di cui ai Regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 …” (n. 6);
“… detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di compilare in ogni sua parte ed aggiornare il registro aziendale di cui ai regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 …” (n. 7);
- ma anche da solo ritardate comunicazioni di detti eventi, secondo quanto dall'elencazione che segue (posta nell'art. 3 del citato D. Lgs.) si trae:
“… che ometta di inviare alla competente autorità la cedola identificativa relativa a ciascun codice auricolare compilata in ogni sua parte … entro sette giorni dall'apposizione dei marchi auricolari …” (n. 1 prima parte);
“… che, decidendo di registrare direttamente le comunicazioni di nascita ed importazione da Paesi terzi alla
BDN, non rispetti il termine di sette giorni dall'apposizione dei marchi auricolari o non rispetti le procedure a tale fine stabilite nel manuale operativo …” (n. 1 seconda parte);
“… detentore o, nel caso di invio al macello, il gestore del macello che ometta di inviare il passaporto all'autorità competente entro sette giorni dalla data del decesso dell'animale …” (n. 3);
“… detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di comunicare all'autorità competente entro sette giorni tutti i movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, secondo le modalità indicate nell'articolo 7, comma 18, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e dell'articolo 7, commi 10 e 11, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002 …” (n. 8);
“… detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di completare il passaporto, a norma dell'articolo 7, comma 14, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, all'arrivo di ciascun animale nell'azienda e prima della sua partenza …” (n. 9);
“… detentore degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, ad eccezione del trasportatore, che ometta di notificare la morte dell'animale entro sette giorni dal decesso alla banca dati di cui all'articolo 12 decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 9, lettera e), del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 3l gennaio 2002 …” (n. 10);
“… detentore che ometta di presentare entro due giorni dalla scoperta denuncia di furto o smarrimento del documento di identificazione individuale, definito passaporto degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero dei marchi auricolari in proprio possesso …”;
e.3) che, qualora vertano ritardate comunicazioni, in nessun caso dettano anche – come l'elencazione che precede attesta – espressa previsione d'insanabilità dell'illecito che abbiano integrato (id est, siano insuscettibili d'estinzione nei sensi di cui al citato comma 2 dell'art. 4);
e, del resto, se la comunicazione sia avvenuta, ancorché tardivamente, l'effetto premiale della sanatoria eSIe comunque la verifica ulteriore della congruità e completezza del contenuto di dette comunicazioni, secondo quanto evincibile dalla locuzione “… garantendo comunque una sicura identificazione degli animali …”; sicché, ove non sia contestato – come nel caso di processo risulta palese – che tanto sia avvenuto, l'accessibilità al beneficio de quo non può essere esclusa per il sol fatto dell'oggettiva sussistenza di detti ritardi;
e, in ragione dei superiori rilievi:
- data la condivisibilità degli assunti motivi sub d.1) e d.3);
- ritenuta corretta l'arguizione sub d.4), in virtù delle integrazioni motive di cui ai punti sub e.2) ed e.3);
può ritenersi persuasivo il decisum di prime cure, donde la conferma (nei sensi fin qui precisati) della pronuncia in riesame.
*
Consegue alla sua soccombenza ut supra declaranda la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti (in relazione all'ammontare della sanzione inflitta, pari ad euro 614,00): Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/8/2022)
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: fino a € 1.100
fase di studio della controversia, valore medio: € 142,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 142,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 179,00
fase decisionale, valore medio: € 210,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 100,95 totale € 773,95
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente non dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della rilevanza oggettiva della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_2 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato in data 17.4.2024 e notificato in data 24.4.2024 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Patti–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 379 in data 22.3.2024 nel procedimento già iscritto al n. 682/2023 RGAC;
appello proposto da:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1 Pt_1 nei confronti di:
Controparte_1 così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 773,95 per onorario oltre accessori come per legge;
3) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di conSIlio (da remoto)della Prima Sezione Civile, il giorno 3.2.2025
Il Presidente
(dott. Massimo GULLINO)
Il ConSIliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)