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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/08/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1052/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PA C.F._1
MONCHERA ILARIA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Via
Adigetto n.21
RICORRENTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BRUTTI MARTINA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA IV NOVEMBRE, 4 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR),
CONVENUTO/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 08/04/2025 le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 11 Conclusioni di parte ricorrente: “NEL MERITO:
1) Pronunciarsi l'addebito della separazione personale dei coniugi e PA
, al IG. . Controparte_1 Controparte_1
2) Disporsi che il figlio minore della coppia, , di anni 14, sia affidato in modo Persona_1 condiviso ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per lo stesso, relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le decisioni relative alla gestione quotidiana ed ordinaria del figlio minore, saranno assunte disgiuntamente dal genitore presso il quale lo stesso di volta in volta si verrà a trovare. Il figlio minore, R_
, avrà residenza anagrafica e stabile domicilio presso la madre, IG.ra
[...] PA
, nell'abitazione già coniugale di Verona, via Villa Arrighi n.4.
[...]
Darsi atto che anche la figlia già maggiorenne della coppia, , di anni 20, Persona_2 studentessa del 2° anno della facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università di Verona, economicamente non autosufficiente, continuerà a convivere con la madre, IG.ra , PA nell'abitazione coniugale di Verona, via Villa Arrighi n.4.
3) Disporsi che il IG. abbia il diritto-dovere di vedere e tenere con sé il figlio Controparte_1 minore con ampia libertà, secondo il seguente calendario avente valore Persona_1 indicativo, sempre modificabile su accordo di entrambi i genitori : a) due fine settimana al mese, coincidenti con i turni di reperibilità della madre, dal sabato prima di pranzo, sino alla domenica sera dopo cena, in cui il padre riaccompagnerà il figlio presso la madre;
b) 1 giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dall'uscita di scuola alla mattina del giorno seguente, in cui il padre lo riaccompagnerà a scuola;
c) per metà delle vacanze natalizie e pasquali, includendovi ad anni alterni il giorno della festività ; d) per 2 settimane, anche non consecutive, durante l'estate, in periodo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno.
4) Disporsi che, in ragione dell'età della della figlia maggiorenne, , di Persona_2 anni 20, le visite e permanenze della stessa con il padre, IG. , siano rimesse Controparte_1 al libero accordo degli stessi, permanendo l'obbligo del IG. di preavvertire la IG.ra _1
per eventuali permanenze della figlia presso di sé oltre l'ordinario e/o con il PA pernottamento.
pagina 2 di 11 5) Assegnarsi l'abitazione coniugale, sita in Verona, via Villa Arrighi n.4, di proprietà del IG.
, completa di arredi e corredi e delle pertinenze interne ed esterne (2 garage, Controparte_1 taverna e locali annessi), alla IG.ra , la quale continuerà ad occuparla PA insieme ai figli della coppia, e , dandosi atto che il IG. Persona_2 Persona_1
ha già rilasciato detta abitazione nel mese di aprile 2022, asportandone tutti Controparte_1
i propri beni ed effetti personali.
6) Quantificarsi e porsi a carico del IG. ed a favore dei due figli, Controparte_1 R_
e , prevalentemente collocati e conviventi con la madre, quale
[...] Persona_2 contributo di mantenimento ordinario degli stessi, il versamento di un assegno mensile complessivo di € 4.000,00 (euro 2.000,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente ai sensi degli indici ISTAT di legge, da versarsi tramite bonifico bancario alla IG.ra PA
, con valuta fissa entro il giorno 5 di ogni mese.
[...]
7) Porsi a carico del IG. il 100% delle spese di natura Controparte_1 scolastica/universitaria e di trasporto per entrambi i figli, e Persona_2 R_
, oltre all'80% di tutte le altre spese accessorie relative ai figli, come individuate e
[...] secondo i criteri di cui al Protocollo Famiglia in uso al Tribunale di Verona.
8) Porsi a carico del IG. ed a favore della IG.ra , il Controparte_1 PA versamento dell'importo mensile di euro 2.000,00, rivalutabile annualmente ai sensi degli indici ISTAT di legge, a titolo di contributo al mantenimento personale della stessa.
9) Disporsi il percepimento in via integrale, da parte della IG.ra , PA dell'Assegno unico universale per entrambi i figli della coppia.
IN OGNI CASO:
Spese e compenso professionale del giudizio di separazione interamente a carico del convenuto, , in ragione dell'addebito.” Controparte_1
Conclusioni di parte resistente: “1. dichiararsi la separazione tra i coniugi e _1
, con addebito della stessa alla moglie ricorrente;
PA
2. affidarsi il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, che assumeranno R_ di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio e, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
quanto alle modalità di visita padre/figlio, stabilirsi che il IG. stia _1 con il figlio: a) due fine settimana al mese coincidenti con i turni di reperibilità della madre
pagina 3 di 11 dal sabato prima di pranzo, sino alla domenica sera dopo cena, in cui il padre riaccompagnerà il figlio presso la madre;
b) 1 giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì); c) per metà delle vacanze natalizie e pasquali, includendovi ad anni alterni il giorno della festività ; d) per 2 settimane, anche non consecutive, durante l'estate, in periodo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le eIGenze scolastiche del figlio e lavorative degli stessi genitori;
2. assegnarsi la casa coniugale, costituita da un immobile in proprietà del IGnor _1
, sita in Verona, via Villa Arrighi n. 4 alla IGnora;
[...] PA
3. dichiararsi il IGnor tenuto a corrispondere alla IGnora un Controparte_1 PA assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli che si indica in € 700,00 mensili;
4.porsi a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna tutte le spese accessorie per i figli, come meglio indicate nel Protocollo Famiglia in uso al Tribunale di Verona.
5. con vittoria di spese e onorari di lite”.
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 2291/2023 r.sen., pronunciata da questo Tribunale, pubblicata il
27.11.2023 e passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi e disponendo, con separata ordinanza, la PA Controparte_1 prosecuzione del giudizio per la decisione sull'addebito sulle condizioni economiche e sull'affidamento e mantenimento dei figli e della moglie.
Esaurita la fase istruttoria le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
1) Provvedimenti presidenziali e dati utili ai fini della decisione.
Si riportano dati utili ai fini della decisione ed i provvedimenti adottati in sede presidenziale, mantenuti in corso di causa.
Il matrimonio tra le parti è stato celebrato il 22.07.2000.
La ricorrente è nata il [...]; si è laureata durante il matrimonio e lavora da alcuni anni presso l'Ospedale di Mantova quale tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria.
Il resistente/convenuto è nato l'[...], ed è imprenditore agricolo.
pagina 4 di 11 Dall'unione coniugale sono nati il 29.03.2003, studentesse universitaria, Persona_2
e , il 12.10.2009, studente delle scuole superiori. Persona_1
Questi i provvedimenti adottati in sede presidenziale:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto e di comunicarsi ogni cambiamento anche temporaneo di dimora;
2) Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza presso la Persona_1 madre;
ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui avrà il figlio con sé; disciplina i tempi
e le modalità di permanenza con il padre come segue: a) due fine settimana al mese coincidenti con i turni di reperibilità della madre dal sabato prima di pranzo, sino alla domenica sera dopo cena, in cui il padre riaccompagnerà il figlio presso la madre;
b) 1 giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì); c) per metà delle vacanze natalizie e pasquali, includendovi ad anni alterni il giorno della festività ; d) per 2 settimane, anche non consecutive, durante l'estate, in periodo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le eIGenze scolastiche del figlio e lavorative degli stessi genitori;
3) Assegna la casa coniugale sita in Verona in via Villa Arrighi 4 con i suoi arredi alla moglie IG. , affinché ci abiti con i figli;
PA
4) Dispone che il IG. contribuisca al mantenimento dei figli provvedendovi Controparte_1 direttamente nel tempo in cui li terrà con sé e corrispondendo mensilmente alla IG.
[...]
, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di € 1000 (€ 500 per PA ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 100% delle spese straordinarie scolastiche secondo il Protocollo del Tribunale di Verona, comprensive della spesa della scuola privata e delle spese universitarie, e dell'80% delle restanti spese straordinarie secondo il medesimo Protocollo;
5) Dispone che il IG. contribuisca al mantenimento della moglie Controparte_1 corrispondendole mensilmente l'importo di € 400, oltre rivalutazione annuale ISTAT”.
Già in fase presidenziale è stata disposta CTU tesa ad accertare la capacità patrimoniale e reddituale del resistente (“Esaminati gli atti ed i documenti di causa, assunte le necessarie informazioni anche tramite l'accesso alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria ed all'archivio dei rapporti finanziari, effettui il c.t.u. una stima del patrimonio mobiliare ed
pagina 5 di 11 immobiliare del IG. e della sua reale capacità reddituale tramite apposita Controparte_1 perizia tecnico contabile ed estimativa che dovrà considerare tutti gli elementi, apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito fiscale ma suscettibili di incidere sulla capacità reddituale”).
In corso di causa la ricorrente ha formulato istanza di autorizzazione all'iscrizione di ipoteca giudiziale o analogo provvedimento a garanzia delle ragioni creditorie della ricorrente, istanza rigettata con ordinanza del 7 maggio 2024.
All'udienza del 30 maggio 2024 si è proceduto all'ascolto del figlio . Persona_1
2) Addebito della separazione.
Le parti formulano reciproca domanda di addebito della separazione.
In estrema sintesi la ricorrente ascrive le cause della rottura del matrimonio alla relazione extraconiugale intrapresa dal marito;
il marito, di contro, addebita la separazione al sostanziale disinteresse manifestato nel corso degli anni nei suoi confronti, oltre che sue eccessive pretese di spese e tenore di vita, sì che la sua relazione extraconiugale sarebbe intervenuta quando oramai la crisi tra i due coniugi era conclamata. La stessa ricorrente – allega il resistente – avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale.
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente appare fondata.
Il resistente/convenuto, infatti, ammette di avere intrattenuto una relazione extraconiugale
(consta, peraltro, con colei che ne è divenuta l'attuale compagna), scoperta dalla moglie sul finire del 2021. Non è poi contestato che, dopo alcuni mesi, nel corso del 2022, egli abbia lasciato la casa coniugale e si sia trasferito in una villetta a Montorio.
L'ammissione della relazione ha reso superfluo ammettere le prove testimoniali richieste dalla ricorrente, in specie quelle tese a ricostruire le risultanze dell'attività di indagine commissionata ad un'agenzia investigativa proprio sulla relazione intrattenuta dal ricorrente.
Di contro il resistente/convenuto, che pure ha a sua volta chiesto il riconoscimento dell'addebito della separazione a carico della moglie, non ha dimostrato i propri assunti, ossia che la crisi matrimoniale fosse già manifesta quando intraprese la relazione con altra donna e che detta crisi fosse ascrivibili a condotte contrarie ai doveri matrimoniali da parte della coniuge. Nemmeno le istanze istruttorie formulate sul punto sono astrattamente idonee a provare quanto asserito a sostegno dell'addebito a carico della ricorrente. La stessa relazione pagina 6 di 11 sentimentale contestata alla ricorrente si colloca in un periodo successivo a quando egli stesso aveva da tempo lasciato la casa coniugale.
Va quindi riconosciuto l'addebito della separazione a carico del ricorrente.
3) Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio R_
.
[...]
Vanno confermati i provvedimenti adottati in sede presidenziale quanto ad affido condiviso del figlio , residenza prevalente presso la madre, e disciplina delle Persona_1 frequentazioni con il padre, come già allora disposto.
Dall'ascolto di , infatti, è emersa l'opportunità di mantenere il regime di visite Persona_1 già in essere, lasciando comunque al ragazzo, anche in ragione dell'età, ampia facoltà di vedere liberamente il padre anche al di fuori dei giorni previsti.
Dal riconoscimento della residenza prevalente di presso la madre, con Persona_1 cui vive anche la figlia maggiorenne consegue la conferma Persona_2 dell'assegnazione della casa coniugale, con arredi e corredi, alla ricorrente.
4) Situazione economico-patrimoniale delle parti.
Ai fini delle decisioni circa gli oneri di mantenimento dei figli e della stessa ricorrente, è necessario riepilogare e confrontare la condizione reddituale/patrimoniale ed in senso lato economica di ciascuna delle parti.
Quanto alla ricorrente, laureatasi nel corso del matrimonio, lavora da alcuni anni presso l'Ospedale di Mantova. Se all'inizio del procedimento la sua retribuzione si assestava su circa
1.800,00 euro mensili, attualmente ella percepisce circa 2.000,00 euro, sì che, sotto questo profilo, la sua situazione è migliorata in corso di causa. Percepisce, inoltre, al 100% l'AUU per i figli, pari a circa 200,00 euro mensili.
Per il resto non consta essere titolare di investimenti e/o di particolari risparmi, né, ancora, è proprietaria di beni immobili. Va comunque riconosciuto che dall'assegnazione dell'abitazione familiare, immobile di ampie dimensioni e di un certo pregio, trae un reddito figurato pari al mancato esborso mensile per il pagamento di un alloggio.
Come anticipato, in sede presidenziale le è stato riconosciuto un contributo al mantenimento pari ad euro 400,00 mensili.
Ai fini, invece, della determinazione della capacità reddituale e patrimoniale del resistente/convenuto, imprenditore agricolo, è stato necessario disporre CTUcon incarico al pagina 7 di 11 dr. . Si precisa che si condividono appieno le risultanze dell'accertamento Persona_3 tecnico, in quanto frutto di attenta analisi documentale e di argomentazioni logiche prive di vizi, anche quanto al repliche alle osservazioni dei CTP.
All'esito delle operazioni delegate, in estrema sintesi, è emerso:
- capacità patrimoniale complessiva per le annualità 2022/2023:
o Valore immobili: euro 973.307,00, costituiti da fabbricati e terreni, come meglio descritti in CTU;
o Valori mobiliari: euro 432.055,70, costituiti da partecipazioni sociali, saldi di conto corrente, polizze vita, valore dei due autoveicoli, tenuto altresì conto delle esposizioni debitorie;
- Capacità reddituale annua netta: euro 120.317,00, derivante dalle partecipazioni alle varie società operanti nel settore agricolo, dall'attività vitivinicola, di allevamento, dall'olivicoltura, nonché dalla carica di Vice Presidente delle Cantine di Verona.
Il resistente/convenuto può quindi contare su di un reddito netto mensile di circa 10.000,00 euro.
Va peraltro considerato che, vista l'assegnazione dell'abitazione coniugale alla moglie, egli attualmente sostiene costi di alloggio pari a circa 900,00 euro mensili.
5) Contributo al mantenimento per i figli e per la moglie.
Da quanto sopra riportato appare evidente la maggiore capacità reddituale/patrimoniale del convenuto/resistente rispetto alla ricorrente.
Venendo, in particolare, al contributo al mantenimento dei figli da porsi a carico del ricorrente, va anzitutto detto come essi vivano prevalentemente presso la madre, che, quindi, sostiene maggiori costi legati al mantenimento diretto. Va inoltre ricordato che il contributo al mantenimento per i figli sia teso a far loro conservare quando sono presso enrambi i genitori – per quanto possibile – il medesimo tenore di vita fruito durante la convivenza matrimoniale.
Sotto questo profilo, tenuto conto delle divergenze reddituali/patrimoniali tra le parti, appare congruo fissare in euro 650,00 per ciascun figlio il contributo al loro mantenimento, dovuto mensilmente dal resistente/convenuto alla ricorrente.
Quanto al riparto delle spese straordinarie/accessorie, va confermato – proprio alla luce delle differenze reddituali/patrimoniali tra le parti, quanto disposto in sede presidenziale, ossia che resti a carico del resistente/convenuto il 100% delle spese straordinarie scolastiche secondo il pagina 8 di 11 Protocollo del Tribunale di Verona, comprensive della spesa della scuola privata e delle spese universitarie, e dell'80% delle restanti spese straordinarie secondo il medesimo Protocollo.
Sussistono, altresì, sempre in relazione alla sproporzione reddituale/economica tra le parti, i presupposti per riconoscere un contributo al mantenimento della ricorrente a carico del resistente/convenuto.
Si ricorda al riguardo che il contributo al mantenimento per il coniuge in sede di separazione, allorché il vincolo coniugale, sia pure attenuato, permane, è teso a conservare il tenore di vita fruito in passato. Nel caso in esame, considerate le capacità patrimoniali e reddituali del resistente/convenuto, nonché la circostanza – dallo stesso riferita – che la coppia abbia potuto contare su collaboratrici domestiche e baby sitter, nonché il fatto stesso che la ricorrente abbia potuto ultimare gli studi universitari, anche a prescindere da ulteriori approfondimenti, fa ritenere che il tenore di vita familiare fosse elevato. La contestazione del resistente/convenuto, secondo cui la ricorrente sosteneva spese eccessive, imponendole al marito, ha trovato smentita nelle risultanze della CTU, che, di contro, ha evidenziato la rilevante capacità economica in capo al resistente/convenuto.
È quindi congruo riconoscere in favore della ricorrente un contributo al mantenimento a carico del resistente pari ad euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat.
La decorrenza delle determinazioni economiche che riguardano la ricorrente ed i figli va fissata a decorrere dal deposito del ricorso, posto che le risultanze della CTU – su cui tali determinazioni si fondano – si riferiscono proprio alle annualità 2022-2023, ossia all'epoca immediatamente precedente e coeva all'introduzione del giudizio.
6) Spese di lite e di CTU.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che, in ragione del riconoscimento dell'addebito, vanno poste integralmente a carico del resistente/convenuto, e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti.
Parimenti le spese di CTU, liquidate con separati provvedimenti, vanno definitivamente poste a carico del resistente/convenuto, visto è stato necessario procedere all'accertamento tecnico proprio per ricostruire la capacità economica del resistente/convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato la separazione dei pagina 9 di 11 coniugi, così dispone:
1) Addebita la separazione tra le parti al resistente/convenuto;
2) Conferma l'affido del figlio minore ad entrambi i genitori con Persona_1 residenza presso la madre;
ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui avrà il figlio con sé; disciplina i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: a) due fine settimana al mese coincidenti con i turni di reperibilità della madre dal sabato prima di pranzo, sino alla domenica sera dopo cena, in cui il padre riaccompagnerà il figlio presso la madre;
b) 1 giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì); c) per metà delle vacanze natalizie e pasquali, includendovi ad anni alterni il giorno della festività ; d) per 2 settimane, anche non consecutive, durante l'estate, in periodo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le eIGenze scolastiche del figlio e lavorative degli stessi genitori;
3) Conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Verona in via Villa Arrighi 4 con i suoi arredi alla moglie IG. , affinché ci abiti con i figli;
PA
4) Dispone che il IG. contribuisca al mantenimento dei figli Controparte_1 provvedendovi direttamente nel tempo in cui li terrà con sé e corrispondendo mensilmente alla IG. , entro il 5° giorno di ciascun mese, PA
l'importo complessivo di € 1.300,00 (€ 650,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 100% delle spese straordinarie scolastiche secondo il Protocollo del Tribunale di Verona, comprensive della spesa della scuola privata e delle spese universitarie, e dell'80% delle restanti spese straordinarie secondo il medesimo Protocollo;
con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo;
5) Dispone che il IG. contribuisca al mantenimento della moglie Controparte_1 corrispondendole mensilmente l'importo di € 500, oltre rivalutazione annuale ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo;
6) AUU per i figli interamente percepito dalla madre;
7) Condanna il resistente/convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA come per legge;
pagina 10 di 11 8) Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separati provvedimenti, a carico del resistente/convenuto, ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti del CTU.
Così deciso, in Verona, nella Camera di ConIGlio del 29 luglio 2025.
La giudice est.
Claudia Dal Martello
La Presidente
Antonella Guerra
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1052/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PA C.F._1
MONCHERA ILARIA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Via
Adigetto n.21
RICORRENTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BRUTTI MARTINA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA IV NOVEMBRE, 4 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR),
CONVENUTO/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 08/04/2025 le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 11 Conclusioni di parte ricorrente: “NEL MERITO:
1) Pronunciarsi l'addebito della separazione personale dei coniugi e PA
, al IG. . Controparte_1 Controparte_1
2) Disporsi che il figlio minore della coppia, , di anni 14, sia affidato in modo Persona_1 condiviso ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per lo stesso, relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le decisioni relative alla gestione quotidiana ed ordinaria del figlio minore, saranno assunte disgiuntamente dal genitore presso il quale lo stesso di volta in volta si verrà a trovare. Il figlio minore, R_
, avrà residenza anagrafica e stabile domicilio presso la madre, IG.ra
[...] PA
, nell'abitazione già coniugale di Verona, via Villa Arrighi n.4.
[...]
Darsi atto che anche la figlia già maggiorenne della coppia, , di anni 20, Persona_2 studentessa del 2° anno della facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università di Verona, economicamente non autosufficiente, continuerà a convivere con la madre, IG.ra , PA nell'abitazione coniugale di Verona, via Villa Arrighi n.4.
3) Disporsi che il IG. abbia il diritto-dovere di vedere e tenere con sé il figlio Controparte_1 minore con ampia libertà, secondo il seguente calendario avente valore Persona_1 indicativo, sempre modificabile su accordo di entrambi i genitori : a) due fine settimana al mese, coincidenti con i turni di reperibilità della madre, dal sabato prima di pranzo, sino alla domenica sera dopo cena, in cui il padre riaccompagnerà il figlio presso la madre;
b) 1 giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dall'uscita di scuola alla mattina del giorno seguente, in cui il padre lo riaccompagnerà a scuola;
c) per metà delle vacanze natalizie e pasquali, includendovi ad anni alterni il giorno della festività ; d) per 2 settimane, anche non consecutive, durante l'estate, in periodo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno.
4) Disporsi che, in ragione dell'età della della figlia maggiorenne, , di Persona_2 anni 20, le visite e permanenze della stessa con il padre, IG. , siano rimesse Controparte_1 al libero accordo degli stessi, permanendo l'obbligo del IG. di preavvertire la IG.ra _1
per eventuali permanenze della figlia presso di sé oltre l'ordinario e/o con il PA pernottamento.
pagina 2 di 11 5) Assegnarsi l'abitazione coniugale, sita in Verona, via Villa Arrighi n.4, di proprietà del IG.
, completa di arredi e corredi e delle pertinenze interne ed esterne (2 garage, Controparte_1 taverna e locali annessi), alla IG.ra , la quale continuerà ad occuparla PA insieme ai figli della coppia, e , dandosi atto che il IG. Persona_2 Persona_1
ha già rilasciato detta abitazione nel mese di aprile 2022, asportandone tutti Controparte_1
i propri beni ed effetti personali.
6) Quantificarsi e porsi a carico del IG. ed a favore dei due figli, Controparte_1 R_
e , prevalentemente collocati e conviventi con la madre, quale
[...] Persona_2 contributo di mantenimento ordinario degli stessi, il versamento di un assegno mensile complessivo di € 4.000,00 (euro 2.000,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente ai sensi degli indici ISTAT di legge, da versarsi tramite bonifico bancario alla IG.ra PA
, con valuta fissa entro il giorno 5 di ogni mese.
[...]
7) Porsi a carico del IG. il 100% delle spese di natura Controparte_1 scolastica/universitaria e di trasporto per entrambi i figli, e Persona_2 R_
, oltre all'80% di tutte le altre spese accessorie relative ai figli, come individuate e
[...] secondo i criteri di cui al Protocollo Famiglia in uso al Tribunale di Verona.
8) Porsi a carico del IG. ed a favore della IG.ra , il Controparte_1 PA versamento dell'importo mensile di euro 2.000,00, rivalutabile annualmente ai sensi degli indici ISTAT di legge, a titolo di contributo al mantenimento personale della stessa.
9) Disporsi il percepimento in via integrale, da parte della IG.ra , PA dell'Assegno unico universale per entrambi i figli della coppia.
IN OGNI CASO:
Spese e compenso professionale del giudizio di separazione interamente a carico del convenuto, , in ragione dell'addebito.” Controparte_1
Conclusioni di parte resistente: “1. dichiararsi la separazione tra i coniugi e _1
, con addebito della stessa alla moglie ricorrente;
PA
2. affidarsi il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, che assumeranno R_ di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio e, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
quanto alle modalità di visita padre/figlio, stabilirsi che il IG. stia _1 con il figlio: a) due fine settimana al mese coincidenti con i turni di reperibilità della madre
pagina 3 di 11 dal sabato prima di pranzo, sino alla domenica sera dopo cena, in cui il padre riaccompagnerà il figlio presso la madre;
b) 1 giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì); c) per metà delle vacanze natalizie e pasquali, includendovi ad anni alterni il giorno della festività ; d) per 2 settimane, anche non consecutive, durante l'estate, in periodo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le eIGenze scolastiche del figlio e lavorative degli stessi genitori;
2. assegnarsi la casa coniugale, costituita da un immobile in proprietà del IGnor _1
, sita in Verona, via Villa Arrighi n. 4 alla IGnora;
[...] PA
3. dichiararsi il IGnor tenuto a corrispondere alla IGnora un Controparte_1 PA assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli che si indica in € 700,00 mensili;
4.porsi a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna tutte le spese accessorie per i figli, come meglio indicate nel Protocollo Famiglia in uso al Tribunale di Verona.
5. con vittoria di spese e onorari di lite”.
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 2291/2023 r.sen., pronunciata da questo Tribunale, pubblicata il
27.11.2023 e passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi e disponendo, con separata ordinanza, la PA Controparte_1 prosecuzione del giudizio per la decisione sull'addebito sulle condizioni economiche e sull'affidamento e mantenimento dei figli e della moglie.
Esaurita la fase istruttoria le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
1) Provvedimenti presidenziali e dati utili ai fini della decisione.
Si riportano dati utili ai fini della decisione ed i provvedimenti adottati in sede presidenziale, mantenuti in corso di causa.
Il matrimonio tra le parti è stato celebrato il 22.07.2000.
La ricorrente è nata il [...]; si è laureata durante il matrimonio e lavora da alcuni anni presso l'Ospedale di Mantova quale tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria.
Il resistente/convenuto è nato l'[...], ed è imprenditore agricolo.
pagina 4 di 11 Dall'unione coniugale sono nati il 29.03.2003, studentesse universitaria, Persona_2
e , il 12.10.2009, studente delle scuole superiori. Persona_1
Questi i provvedimenti adottati in sede presidenziale:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto e di comunicarsi ogni cambiamento anche temporaneo di dimora;
2) Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza presso la Persona_1 madre;
ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui avrà il figlio con sé; disciplina i tempi
e le modalità di permanenza con il padre come segue: a) due fine settimana al mese coincidenti con i turni di reperibilità della madre dal sabato prima di pranzo, sino alla domenica sera dopo cena, in cui il padre riaccompagnerà il figlio presso la madre;
b) 1 giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì); c) per metà delle vacanze natalizie e pasquali, includendovi ad anni alterni il giorno della festività ; d) per 2 settimane, anche non consecutive, durante l'estate, in periodo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le eIGenze scolastiche del figlio e lavorative degli stessi genitori;
3) Assegna la casa coniugale sita in Verona in via Villa Arrighi 4 con i suoi arredi alla moglie IG. , affinché ci abiti con i figli;
PA
4) Dispone che il IG. contribuisca al mantenimento dei figli provvedendovi Controparte_1 direttamente nel tempo in cui li terrà con sé e corrispondendo mensilmente alla IG.
[...]
, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di € 1000 (€ 500 per PA ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 100% delle spese straordinarie scolastiche secondo il Protocollo del Tribunale di Verona, comprensive della spesa della scuola privata e delle spese universitarie, e dell'80% delle restanti spese straordinarie secondo il medesimo Protocollo;
5) Dispone che il IG. contribuisca al mantenimento della moglie Controparte_1 corrispondendole mensilmente l'importo di € 400, oltre rivalutazione annuale ISTAT”.
Già in fase presidenziale è stata disposta CTU tesa ad accertare la capacità patrimoniale e reddituale del resistente (“Esaminati gli atti ed i documenti di causa, assunte le necessarie informazioni anche tramite l'accesso alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria ed all'archivio dei rapporti finanziari, effettui il c.t.u. una stima del patrimonio mobiliare ed
pagina 5 di 11 immobiliare del IG. e della sua reale capacità reddituale tramite apposita Controparte_1 perizia tecnico contabile ed estimativa che dovrà considerare tutti gli elementi, apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito fiscale ma suscettibili di incidere sulla capacità reddituale”).
In corso di causa la ricorrente ha formulato istanza di autorizzazione all'iscrizione di ipoteca giudiziale o analogo provvedimento a garanzia delle ragioni creditorie della ricorrente, istanza rigettata con ordinanza del 7 maggio 2024.
All'udienza del 30 maggio 2024 si è proceduto all'ascolto del figlio . Persona_1
2) Addebito della separazione.
Le parti formulano reciproca domanda di addebito della separazione.
In estrema sintesi la ricorrente ascrive le cause della rottura del matrimonio alla relazione extraconiugale intrapresa dal marito;
il marito, di contro, addebita la separazione al sostanziale disinteresse manifestato nel corso degli anni nei suoi confronti, oltre che sue eccessive pretese di spese e tenore di vita, sì che la sua relazione extraconiugale sarebbe intervenuta quando oramai la crisi tra i due coniugi era conclamata. La stessa ricorrente – allega il resistente – avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale.
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente appare fondata.
Il resistente/convenuto, infatti, ammette di avere intrattenuto una relazione extraconiugale
(consta, peraltro, con colei che ne è divenuta l'attuale compagna), scoperta dalla moglie sul finire del 2021. Non è poi contestato che, dopo alcuni mesi, nel corso del 2022, egli abbia lasciato la casa coniugale e si sia trasferito in una villetta a Montorio.
L'ammissione della relazione ha reso superfluo ammettere le prove testimoniali richieste dalla ricorrente, in specie quelle tese a ricostruire le risultanze dell'attività di indagine commissionata ad un'agenzia investigativa proprio sulla relazione intrattenuta dal ricorrente.
Di contro il resistente/convenuto, che pure ha a sua volta chiesto il riconoscimento dell'addebito della separazione a carico della moglie, non ha dimostrato i propri assunti, ossia che la crisi matrimoniale fosse già manifesta quando intraprese la relazione con altra donna e che detta crisi fosse ascrivibili a condotte contrarie ai doveri matrimoniali da parte della coniuge. Nemmeno le istanze istruttorie formulate sul punto sono astrattamente idonee a provare quanto asserito a sostegno dell'addebito a carico della ricorrente. La stessa relazione pagina 6 di 11 sentimentale contestata alla ricorrente si colloca in un periodo successivo a quando egli stesso aveva da tempo lasciato la casa coniugale.
Va quindi riconosciuto l'addebito della separazione a carico del ricorrente.
3) Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio R_
.
[...]
Vanno confermati i provvedimenti adottati in sede presidenziale quanto ad affido condiviso del figlio , residenza prevalente presso la madre, e disciplina delle Persona_1 frequentazioni con il padre, come già allora disposto.
Dall'ascolto di , infatti, è emersa l'opportunità di mantenere il regime di visite Persona_1 già in essere, lasciando comunque al ragazzo, anche in ragione dell'età, ampia facoltà di vedere liberamente il padre anche al di fuori dei giorni previsti.
Dal riconoscimento della residenza prevalente di presso la madre, con Persona_1 cui vive anche la figlia maggiorenne consegue la conferma Persona_2 dell'assegnazione della casa coniugale, con arredi e corredi, alla ricorrente.
4) Situazione economico-patrimoniale delle parti.
Ai fini delle decisioni circa gli oneri di mantenimento dei figli e della stessa ricorrente, è necessario riepilogare e confrontare la condizione reddituale/patrimoniale ed in senso lato economica di ciascuna delle parti.
Quanto alla ricorrente, laureatasi nel corso del matrimonio, lavora da alcuni anni presso l'Ospedale di Mantova. Se all'inizio del procedimento la sua retribuzione si assestava su circa
1.800,00 euro mensili, attualmente ella percepisce circa 2.000,00 euro, sì che, sotto questo profilo, la sua situazione è migliorata in corso di causa. Percepisce, inoltre, al 100% l'AUU per i figli, pari a circa 200,00 euro mensili.
Per il resto non consta essere titolare di investimenti e/o di particolari risparmi, né, ancora, è proprietaria di beni immobili. Va comunque riconosciuto che dall'assegnazione dell'abitazione familiare, immobile di ampie dimensioni e di un certo pregio, trae un reddito figurato pari al mancato esborso mensile per il pagamento di un alloggio.
Come anticipato, in sede presidenziale le è stato riconosciuto un contributo al mantenimento pari ad euro 400,00 mensili.
Ai fini, invece, della determinazione della capacità reddituale e patrimoniale del resistente/convenuto, imprenditore agricolo, è stato necessario disporre CTUcon incarico al pagina 7 di 11 dr. . Si precisa che si condividono appieno le risultanze dell'accertamento Persona_3 tecnico, in quanto frutto di attenta analisi documentale e di argomentazioni logiche prive di vizi, anche quanto al repliche alle osservazioni dei CTP.
All'esito delle operazioni delegate, in estrema sintesi, è emerso:
- capacità patrimoniale complessiva per le annualità 2022/2023:
o Valore immobili: euro 973.307,00, costituiti da fabbricati e terreni, come meglio descritti in CTU;
o Valori mobiliari: euro 432.055,70, costituiti da partecipazioni sociali, saldi di conto corrente, polizze vita, valore dei due autoveicoli, tenuto altresì conto delle esposizioni debitorie;
- Capacità reddituale annua netta: euro 120.317,00, derivante dalle partecipazioni alle varie società operanti nel settore agricolo, dall'attività vitivinicola, di allevamento, dall'olivicoltura, nonché dalla carica di Vice Presidente delle Cantine di Verona.
Il resistente/convenuto può quindi contare su di un reddito netto mensile di circa 10.000,00 euro.
Va peraltro considerato che, vista l'assegnazione dell'abitazione coniugale alla moglie, egli attualmente sostiene costi di alloggio pari a circa 900,00 euro mensili.
5) Contributo al mantenimento per i figli e per la moglie.
Da quanto sopra riportato appare evidente la maggiore capacità reddituale/patrimoniale del convenuto/resistente rispetto alla ricorrente.
Venendo, in particolare, al contributo al mantenimento dei figli da porsi a carico del ricorrente, va anzitutto detto come essi vivano prevalentemente presso la madre, che, quindi, sostiene maggiori costi legati al mantenimento diretto. Va inoltre ricordato che il contributo al mantenimento per i figli sia teso a far loro conservare quando sono presso enrambi i genitori – per quanto possibile – il medesimo tenore di vita fruito durante la convivenza matrimoniale.
Sotto questo profilo, tenuto conto delle divergenze reddituali/patrimoniali tra le parti, appare congruo fissare in euro 650,00 per ciascun figlio il contributo al loro mantenimento, dovuto mensilmente dal resistente/convenuto alla ricorrente.
Quanto al riparto delle spese straordinarie/accessorie, va confermato – proprio alla luce delle differenze reddituali/patrimoniali tra le parti, quanto disposto in sede presidenziale, ossia che resti a carico del resistente/convenuto il 100% delle spese straordinarie scolastiche secondo il pagina 8 di 11 Protocollo del Tribunale di Verona, comprensive della spesa della scuola privata e delle spese universitarie, e dell'80% delle restanti spese straordinarie secondo il medesimo Protocollo.
Sussistono, altresì, sempre in relazione alla sproporzione reddituale/economica tra le parti, i presupposti per riconoscere un contributo al mantenimento della ricorrente a carico del resistente/convenuto.
Si ricorda al riguardo che il contributo al mantenimento per il coniuge in sede di separazione, allorché il vincolo coniugale, sia pure attenuato, permane, è teso a conservare il tenore di vita fruito in passato. Nel caso in esame, considerate le capacità patrimoniali e reddituali del resistente/convenuto, nonché la circostanza – dallo stesso riferita – che la coppia abbia potuto contare su collaboratrici domestiche e baby sitter, nonché il fatto stesso che la ricorrente abbia potuto ultimare gli studi universitari, anche a prescindere da ulteriori approfondimenti, fa ritenere che il tenore di vita familiare fosse elevato. La contestazione del resistente/convenuto, secondo cui la ricorrente sosteneva spese eccessive, imponendole al marito, ha trovato smentita nelle risultanze della CTU, che, di contro, ha evidenziato la rilevante capacità economica in capo al resistente/convenuto.
È quindi congruo riconoscere in favore della ricorrente un contributo al mantenimento a carico del resistente pari ad euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat.
La decorrenza delle determinazioni economiche che riguardano la ricorrente ed i figli va fissata a decorrere dal deposito del ricorso, posto che le risultanze della CTU – su cui tali determinazioni si fondano – si riferiscono proprio alle annualità 2022-2023, ossia all'epoca immediatamente precedente e coeva all'introduzione del giudizio.
6) Spese di lite e di CTU.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che, in ragione del riconoscimento dell'addebito, vanno poste integralmente a carico del resistente/convenuto, e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti.
Parimenti le spese di CTU, liquidate con separati provvedimenti, vanno definitivamente poste a carico del resistente/convenuto, visto è stato necessario procedere all'accertamento tecnico proprio per ricostruire la capacità economica del resistente/convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato la separazione dei pagina 9 di 11 coniugi, così dispone:
1) Addebita la separazione tra le parti al resistente/convenuto;
2) Conferma l'affido del figlio minore ad entrambi i genitori con Persona_1 residenza presso la madre;
ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui avrà il figlio con sé; disciplina i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: a) due fine settimana al mese coincidenti con i turni di reperibilità della madre dal sabato prima di pranzo, sino alla domenica sera dopo cena, in cui il padre riaccompagnerà il figlio presso la madre;
b) 1 giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì); c) per metà delle vacanze natalizie e pasquali, includendovi ad anni alterni il giorno della festività ; d) per 2 settimane, anche non consecutive, durante l'estate, in periodo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le eIGenze scolastiche del figlio e lavorative degli stessi genitori;
3) Conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Verona in via Villa Arrighi 4 con i suoi arredi alla moglie IG. , affinché ci abiti con i figli;
PA
4) Dispone che il IG. contribuisca al mantenimento dei figli Controparte_1 provvedendovi direttamente nel tempo in cui li terrà con sé e corrispondendo mensilmente alla IG. , entro il 5° giorno di ciascun mese, PA
l'importo complessivo di € 1.300,00 (€ 650,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 100% delle spese straordinarie scolastiche secondo il Protocollo del Tribunale di Verona, comprensive della spesa della scuola privata e delle spese universitarie, e dell'80% delle restanti spese straordinarie secondo il medesimo Protocollo;
con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo;
5) Dispone che il IG. contribuisca al mantenimento della moglie Controparte_1 corrispondendole mensilmente l'importo di € 500, oltre rivalutazione annuale ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo;
6) AUU per i figli interamente percepito dalla madre;
7) Condanna il resistente/convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA come per legge;
pagina 10 di 11 8) Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separati provvedimenti, a carico del resistente/convenuto, ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti del CTU.
Così deciso, in Verona, nella Camera di ConIGlio del 29 luglio 2025.
La giudice est.
Claudia Dal Martello
La Presidente
Antonella Guerra
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