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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Teramo
r.g.n. 168/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Mariangela Mastro, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 168 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
( ), Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ROMOLO DI FILIPPO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Corso Cerulli n. 59;
ATTORI – OPPONENTI
e in proprio e quale titolare della omonima impresa individuale (c.f. CP_1
, P.IVA , C.F._5 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. EDOARDO LUPI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Viale Giuseppe Mazzini n. 2;
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma II c.p.c.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da verbale dell'udienza dell'11 settembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
1 Tribunale di Teramo
r.g.n. 168/2018
In occasione dell'asta del 20 maggio 2009, il convenuto si era reso aggiudicatario CP_1 dei beni oggetto della procedura esecutiva immobiliare n° 148/2000, pendente innanzi all'intestato
Tribunale, ai danni di , , , Parte_2 Parte_3 Parte_5 [...]
e . Parte_6 Parte_1 Parte_4
Segnatamente, con decreto di trasferimento del 6 ottobre 2009 repertorio n° 331, registrato il successivo 7 ottobre 2009 al n° 1317 serie 4°, il Tribunale aveva trasferito in favore del i CP_1 seguenti immobili:
1. LOTTO 1: fondo rustico e superficie complessiva di Ha 06.91.90 con sovrastante fabbricato rurale distinto nel NCT di Bellante a foll. 17, p.lle 23, 24, 25, 26, 27, 28,
30, 31, 39, 287 (ex 27); Fabbricato rurale di vecchia costruzione distinto a foll. 17,
p.lla 25;
2. LOTTO 2: terreni di complessivi ha. 02.72.50 distinto nel NCT di Bellante a foll. 17,
p.lle 258, 259 e 260;
3. LOTTO 3: fondo rustico e superficie complessiva di Ha 15.16.70 con sovra-stante fabbricato rurale distinto nel NCT di Bellante a foll. 17, p.lle 1, 7, 8, 9, 10, 29, 34,
37, 143, 164, 264, 284, 288, 290, 291, 292, 293 e 294.
In data 29 marzo 2016, il decreto di trasferimento, già munito di formula esecutiva il 22 marzo
2016, ai danni di , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_1 ra stato notificato in una all'atto di precetto di rilascio dei beni oggetto di aggiudicazione.
[...]
Nell'inottemperanza degli esecutati e su istanza dell'aggiudicatario, con atto del 21 aprile 2016
l'Ufficiale Giudiziario aveva preannunziato ex art. 608 c.p.c. l'accesso il successivo 6 giugno ove avrebbe proceduto al rilascio forzoso dei beni.
Con ricorso del 1° Giugno 2016 i soli sig.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , hanno proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
[...] Parte_4 chiedendo la immediata sospensione della procedura di rilascio.
Più specificamente i ricorrenti hanno contestato l'illegittimità del titolo azionato dal CP_1 sostenendo che, successivamente alla data di emissione del decreto di trasferimento (9 ottobre 2009), era stato stipulato, in data 22 settembre 2010, un contratto con il quale l'aggiudicatario aveva concesso in comodato i beni in discussione a essi ricorrenti, affermando – per tale via – l'inidoneità del decreto di trasferimento a valere quale titolo esecutivo.
Con ordinanza del 16 novembre 2017 il Giudice dell'Esecuzione ha sospeso la procedura esecutiva limitatamente al fabbricato ad uso abitativo di cui al Lotto 3, disponendo procedersi oltre quanto al resto, e assegnando termine perentorio di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato in data 16 gennaio 2018 è stato introdotto il presente giudizio di merito, ove gli attori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
2 Tribunale di Teramo
r.g.n. 168/2018
“(a) accertare e dichiarare che il titolo esecutivo azionato nella esecuzione opposta è divenuta inefficace e comunque si è estinto, essendo stato spontaneamente eseguito dagli esecutati Parte_2
, , e in epoca anteriore al 22.09.2016;
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4
(b) per l'effetto accertare e dichiarare che (c.f. ) non ha CP_1 C.F._5 alcun diritto a procedere esecutivamente nei confronti di costoro in forza del menzionato titolo esecutivo, per il rilascio dei cespiti immobiliari di cui al preavviso di rilascio notificato in data
27.04.2016;
(c) condannare lo stesso alla rifusione delle spese processuali concernenti sia l'esecuzione CP_1 sia l'opposizione all'esecuzione, ivi inclusa la fase sommaria e cautelare;
(d) condannare, altresì, al risarcimento dei danni per responsabilità processuale CP_1 aggravata, a norma dell'art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta da codesto Ufficio equa e giusta, tenuto conto della palese temerarietà dell'azione intrapresa dal e della manifesta mala fede di CP_1 quest'ultimo”.
I fatti posti a sostegno della domanda sono sovrapponibili a quelli già esposti nella fase sommaria svoltasi dinanzi al Giudice dell'Esecuzione e possono essere così sintetizzati:
- gli attori avevano da sempre esercitato la loro attività agricola sugli immobili in parola;
- nel corso dell'anno 2010 tra le parti era intervenuto un accordo in virtù del quale il sarebbe stato immesso in possesso dei beni aggiudicati, e contestualmente CP_1
l'aggiudicatario stesso avrebbe concesso agli attori gli immobili stessi in comodato d'uso;
- in effetti, era seguìto contratto scritto di comodato d'uso gratuito in favore di Pt_1
e successivo analogo accordo verbale tra il convenuto e tutto il nucleo famigliare
[...]
Persona_1
- in data 18 febbraio 2013, il aveva proposto ricorso ex art. 447 bis c.p.c., CP_1 chiedendo la risoluzione del contratto di comodato d'uso;
- tuttavia, la causa che ne era scaturita non era stata coltivata dalle parti e pertanto si era estinta per inattività delle medesime.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14 marzo 2018, si è costituito tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto e in CP_1 diritto, con vittoria delle spese di causa, avanzando inoltre richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c..
Il convenuto ha dedotto, in particolare, che, delle numerose unità immobiliari oggetto di aggiudicazione, solo il fabbricato rurale identificato al foglio 17 particella 25 era stato concesso in comodato d'uso a mentre le altre particelle erano rimaste estranee all'accordo Parte_1 sicché, pur limitatamente ad esse, il titolo esecutivo – rappresentato dal decreto di trasferimento – era da ritenersi perfettamente idoneo a dar luogo all'esecuzione forzata.
La causa è stata istruita a mezzo di prove precostituite e, all'udienza dell'11 settembre 2024, precisate le conclusioni, è stata assunta in decisione con concessione alle parti ai termini di cui all'art. 3 Tribunale di Teramo
r.g.n. 168/2018
190 c.p.c. di cui si sono avvalsi solo gli attori, i quali hanno depositato comparsa conclusionale in data
11 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, devono essere nuovamente rigettate le eccezioni proposte dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio, nelle memorie istruttorie e riproposte finanche in sede di scritti conclusivi, tenuto conto che le stesse sono state vagliate negativamente dal Tribunale nell'ordinanza del 19 maggio
2019, che qui deve intendersi ritrascritta.
In particolare, deve ribadirsi che, contrariamente a quanto affermato dagli opponenti, la vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale non attiene ad una controversia di natura agraria, trattandosi evidentemente di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma II c.p.c., come tale soggetta alla cognizione della sezione civile ordinaria: invero, la circostanza che gli attori siano coltivatori diretti e che la procedura esecutiva opposta abbia ad oggetto fondi rustici non sposta in alcun modo la competenza in favore della sezione agraria atteso che, com'è evidente, la controversia afferisce alla idoneità del decreto di trasferimento del 6 ottobre 2009 a essere speso quale titolo esecutivo.
Quanto alle richieste istruttorie formulate dagli attori, deve essere riaffermato che la prova orale richiesta, oltre che genericamente formulata, è irrilevante ai fini della decisione.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito espresse.
Deve anzitutto evidenziarsi come il convenuto abbia di fatto rinunciato alla procedura CP_1 esecutiva limitatamente alla unità immobiliare identificata al foglio 17 particella 25, non menzionata nelle conclusioni: del resto, anche nella parte argomentativa della comparsa di costituzione e risposta, il ha riconosciuto di aver stipulato un contratto di comodato d'uso in favore di CP_1 Pt_1
afferente al fabbricato rurale facente parte del compendio immobiliare oggetto
[...]
d'aggiudicazione.
Il contratto, datato 22 settembre 2010, prodotto in atti sia dagli attori che dallo stesso CP_1 invero, non identifica con esattezza quale sia l'unità immobiliare concessa in comodato: nel documento si legge, infatti: “il comodante concede in comodato gratuito al comodatario che accetta l'immobile ad uso abitativo posto su due livelli, pian terreno e primo piano, siti nel Comune di Bellante (TE) località
C.da Sant'Angelo”.
Di tale genericità aveva preso atto lo stesso Giudice dell'Esecuzione che, nella fase sommaria, si era posto il problema di individuare quale fosse, tra gli immobili di cui al decreto di aggiudicazione, quello concesso in comodato alla , all'esito di un ragionamento inferenziale, aveva concluso che il Pt_1 contratto doveva necessariamente riferirsi al fabbricato ad uso abitativo di cui al Lotto 3; non è dato comprendere – tuttavia – come mai il convenuto, pur a fronte di questa espressa presa di posizione dal parte del G.E., disattendendo alla interpretazione resa dal Tribunale, nella comparsa di costituzione e risposta identifichi il bene concesso in comodato alla in quello ricompreso nel Lotto 1 foglio Pt_1
17 particella 25.
4 Tribunale di Teramo
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Ebbene tale incertezza è destinata, tuttavia, a non assumere alcune rilevanza dirimente ai fini della decisione, posto che, come si vedrà, l'opposizione proposta dagli attori è integralmente fondata.
Come a più riprese evidenziato, costoro affermano che il titolo esecutivo da cui trae origine la procedura esecutiva opposta, ossia il decreto di trasferimento del 6 ottobre 2009, non sia più efficace, in quanto superato dal contratto di comodato d'uso stipulato tra l'aggiudicatario e convenuto CP_1 ed essi attori, che sarebbe stato stipulato in forma verbale, eccetto che per il fabbricato indicato nel menzionato contratto del 22 settembre 2010, in atti.
Deve, quindi, primariamente verificarsi se sia valida la stipula in forma verbale di un contratto di comodato d'uso.
A tale interrogativo deve essere data risposta positiva: per il perfezionamento del contratto di comodato, per il quale non è richiesta la forma scritta, essendo sufficiente un comportamento concludente, occorre comunque la consegna della cosa, la quale non deve tuttavia rivestire forme solenni né avvenire materialmente, potendo anche consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione, ove la cosa sia già detenuta dal comodatario (Cassazione sez. III, 29 gennaio 2003, n. 1293).
Appurata la validità, in astratto, del comodato d'uso stipulato verbalmente, occorre a questo punto verificare se tra le parti sia stato di fatto stipulato un contratto di comodato successivamente alla emissione del decreto di trasferimento del 6 ottobre 2009; invero, la prova dell'esistenza di tale pattuizione contrattuale emerge in maniera inequivocabile dalla domanda di mediazione del 29 giugno
2012, promossa e sottoscritta dallo stesso convenuto cfr. allegato 7 all'atto di citazione) ove CP_1 si legge che:
“1. con decreto di trasferimento del Tribunale di Teramo del 06.10.2009 venivano trasferiti al sig.
i diritti di proprietà del fondo rustico con sovrastante fabbricato rurale contraddistinto CP_1 al NCEU del comune di Bellante al foglio 17 p.lle 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 39, 182 e 287, 258,
259 e 260, 1,7, 8, 9, 10, 29 34, 37, 143, 164, 264, 284, 288, 290, 291, 292, 293, e 294;
2. che i vecchi proprietari non intendevano rilasciare i beni ed il sig. concedeva loro CP_1 di rimanerVi con contratto di comodato di uso gratuito;
3. che ad oggi il sig. ha la necessità di rientrare in possesso degli immobili stessi e, CP_1 quindi, è necessario iniziare le procedure di risoluzione del contratto di comodato verbale stipulato con la controparte;
4. che i sigg.ri e a tutt'oggi non hanno provveduto a versare alcun Parte_2 Parte_4 Pt_1 canone e/o rimborso spese nei confronti del sig. ; CP_1
5. che, non essendo prevista una scadenza naturale del contratto ed avendo esigenza il di CP_1 rientrare nel pieno possesso degli immobili tutti utilizzati dai sigg.ru Calabrese si rende necessario adire l'Autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento di risoluzione del contratto di comodato gratuito con conseguente riconsegna dei beni”.
5 Tribunale di Teramo
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Tale documentazione, nella sua puntualità, è particolarmente significativa ai fini della decisione, in quanto:
dà atto espressamente dell'esistenza di un contratto di comodato stipulato tra il gli odierni opponenti;
CP_1
fa esplicito riferimento alla natura verbale di tale accordo negoziale;
enumera in maniera chiara tutte le unità immobiliari oggetto di causa (perfettamente corrispondenti con quelle di cui al decreto di trasferimento del 6 ottobre 2009, cfr. doc. n. 2 allegato all'atto di citazione);
conferma, sia pur in forma implicita, la sequenza temporale degli accadimenti fattuali descritta dagli opponenti (si evince dal documento che il contratto di comodato è intervenuto successivamente al decreto di trasferimento del 6 ottobre 2009, onde assecondare il desiderio degli opponenti, che da sempre coltivavano quei terreni, di portare avanti la propria attività);
dà atto dell'inesistenza di una data di scadenza del contratto, sicché, in mancanza di elementi di senso contrario, consente di affermare la persistenza, ad oggi, dell'accordo negoziale.
Ciò che tuttavia appare particolarmente pregnante nella complessiva valutazione della vicenda, risiede nella mancata contestazione, da parte del convenuto, del richiamato documento: il CP_1 invero, non ha argomentato alcunché al riguardo, e si è limitato a insistere nell'evidenziare che il contratto di comodato era stato stipulato con la sola e che aveva ad oggetto Parte_1 esclusivamente il fabbricato rurale identificato al Catasto del Comune di Bellante al foglio 17, particella
25 (Lotto 1), per giunta disattendendo a quanto appurato, in merito, dal G.E. con la già richiamata ordinanza del 16 novembre 2017, secondo il quale il bene di cui al contratto scritto di comodato intervenuto tra il convenuto e la ra da individuarsi nel fabbricato rurale ricompreso nel Lotto Pt_1
3 (segnatamente, il G.E. aveva espressamente escluso potesse trattarsi del fabbricato insistente sulla particella 25 ricompresa nel Lotto 1, evidenziando che lo stesso era stato già da tempo demolito, come del resto indicato anche nel decreto di trasferimento a pagina 2).
Il convenuto, dunque, non solo omette di disconoscere la sottoscrizione apposta in calce alla domanda di mediazione prodotta in atti dagli opponenti, ma trascura di prendere posizione, sia pur in maniera generica, su tale evidenza documentale che, come si è visto, per la sua precisione, si appalesa efficacemente dirimente ai fini della decisione.
Il contegno processuale assunto dal – che neanche nella prima memoria ex art. 183 CP_1 comma VI c.p.c. introduce argomenti concludenti in tale direzione – valutato alla luce dell'art. 115
c.p.c., senz'altro conduce a ritenere provata l'esistenza di un contratto di comodato d'uso, stipulato in forma verbale, tra le odierne parti in contesa.
Sicché, sussistendo un titolo abilitante all'occupazione in capo agli opponenti di tutti gli immobili oggetto del compendio immobiliare oggetto del decreto di trasferimento, costituito in epoca successiva al decreto stesso, deve ritenersi che il titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva sia ormai
6 Tribunale di Teramo
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inefficace, in quanto superato da un contratto reale, mediante il quale i beni sono stati immessi nel possesso degli opponenti, e rispetto al quale non si ravvisano elementi per reputarne l'invalidità o l'intervenuta risoluzione, neppure astrattamente prospettate dal convenuto.
Deve, pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiararsi insussistente il diritto di di agire in via esecutiva nei confronti degli attori, sulla base del titolo esecutivo posto CP_1
a fondamento della procedura esecutiva immobiliare incardinata presso l'intestato Tribunale al n.
148/2000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia. Segnatamente, sono applicati i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, e quelli minimi per le fasi istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della controversia.
Da ultimo, quanto alla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata ex art. 96
c.p.c. da entrambe le parti del giudizio, deve ritenersi che:
- senz'altro non può trovare accoglimento quella proposta dal convenuto CP_1 risultato soccombente nel giudizio e non potendosi evidentemente ritenere temeraria l'iniziativa processuale promossa dalla parte risultata vittoriosa;
- non è meritevole di positivo vaglio neanche quella proposta dagli attori opponenti, non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dagli interessati - nel comportamento processuale del convenuto, gli estremi della colpa grave o della mala fede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 168/2018:
1) accoglie l'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_2
e , e, per l'effetto, dichiara Parte_3 Parte_4 insussistente il diritto di di agire in via esecutiva nei confronti CP_1 degli attori, sulla base del titolo esecutivo posto a fondamento della procedura esecutiva immobiliare incardinata presso l'intestato Tribunale al n. 148/2000;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali CP_1 sostenute dagli attori, che si liquidano in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, per compensi professionali ed € 545,00 per anticipazioni;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da ambo le parti.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso, in Teramo, il 29 marzo 2025.
Il Giudice
Mariangela Mastro
7
r.g.n. 168/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Mariangela Mastro, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 168 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
( ), Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ROMOLO DI FILIPPO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Corso Cerulli n. 59;
ATTORI – OPPONENTI
e in proprio e quale titolare della omonima impresa individuale (c.f. CP_1
, P.IVA , C.F._5 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. EDOARDO LUPI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Viale Giuseppe Mazzini n. 2;
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma II c.p.c.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da verbale dell'udienza dell'11 settembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
1 Tribunale di Teramo
r.g.n. 168/2018
In occasione dell'asta del 20 maggio 2009, il convenuto si era reso aggiudicatario CP_1 dei beni oggetto della procedura esecutiva immobiliare n° 148/2000, pendente innanzi all'intestato
Tribunale, ai danni di , , , Parte_2 Parte_3 Parte_5 [...]
e . Parte_6 Parte_1 Parte_4
Segnatamente, con decreto di trasferimento del 6 ottobre 2009 repertorio n° 331, registrato il successivo 7 ottobre 2009 al n° 1317 serie 4°, il Tribunale aveva trasferito in favore del i CP_1 seguenti immobili:
1. LOTTO 1: fondo rustico e superficie complessiva di Ha 06.91.90 con sovrastante fabbricato rurale distinto nel NCT di Bellante a foll. 17, p.lle 23, 24, 25, 26, 27, 28,
30, 31, 39, 287 (ex 27); Fabbricato rurale di vecchia costruzione distinto a foll. 17,
p.lla 25;
2. LOTTO 2: terreni di complessivi ha. 02.72.50 distinto nel NCT di Bellante a foll. 17,
p.lle 258, 259 e 260;
3. LOTTO 3: fondo rustico e superficie complessiva di Ha 15.16.70 con sovra-stante fabbricato rurale distinto nel NCT di Bellante a foll. 17, p.lle 1, 7, 8, 9, 10, 29, 34,
37, 143, 164, 264, 284, 288, 290, 291, 292, 293 e 294.
In data 29 marzo 2016, il decreto di trasferimento, già munito di formula esecutiva il 22 marzo
2016, ai danni di , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_1 ra stato notificato in una all'atto di precetto di rilascio dei beni oggetto di aggiudicazione.
[...]
Nell'inottemperanza degli esecutati e su istanza dell'aggiudicatario, con atto del 21 aprile 2016
l'Ufficiale Giudiziario aveva preannunziato ex art. 608 c.p.c. l'accesso il successivo 6 giugno ove avrebbe proceduto al rilascio forzoso dei beni.
Con ricorso del 1° Giugno 2016 i soli sig.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , hanno proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
[...] Parte_4 chiedendo la immediata sospensione della procedura di rilascio.
Più specificamente i ricorrenti hanno contestato l'illegittimità del titolo azionato dal CP_1 sostenendo che, successivamente alla data di emissione del decreto di trasferimento (9 ottobre 2009), era stato stipulato, in data 22 settembre 2010, un contratto con il quale l'aggiudicatario aveva concesso in comodato i beni in discussione a essi ricorrenti, affermando – per tale via – l'inidoneità del decreto di trasferimento a valere quale titolo esecutivo.
Con ordinanza del 16 novembre 2017 il Giudice dell'Esecuzione ha sospeso la procedura esecutiva limitatamente al fabbricato ad uso abitativo di cui al Lotto 3, disponendo procedersi oltre quanto al resto, e assegnando termine perentorio di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato in data 16 gennaio 2018 è stato introdotto il presente giudizio di merito, ove gli attori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
2 Tribunale di Teramo
r.g.n. 168/2018
“(a) accertare e dichiarare che il titolo esecutivo azionato nella esecuzione opposta è divenuta inefficace e comunque si è estinto, essendo stato spontaneamente eseguito dagli esecutati Parte_2
, , e in epoca anteriore al 22.09.2016;
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4
(b) per l'effetto accertare e dichiarare che (c.f. ) non ha CP_1 C.F._5 alcun diritto a procedere esecutivamente nei confronti di costoro in forza del menzionato titolo esecutivo, per il rilascio dei cespiti immobiliari di cui al preavviso di rilascio notificato in data
27.04.2016;
(c) condannare lo stesso alla rifusione delle spese processuali concernenti sia l'esecuzione CP_1 sia l'opposizione all'esecuzione, ivi inclusa la fase sommaria e cautelare;
(d) condannare, altresì, al risarcimento dei danni per responsabilità processuale CP_1 aggravata, a norma dell'art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta da codesto Ufficio equa e giusta, tenuto conto della palese temerarietà dell'azione intrapresa dal e della manifesta mala fede di CP_1 quest'ultimo”.
I fatti posti a sostegno della domanda sono sovrapponibili a quelli già esposti nella fase sommaria svoltasi dinanzi al Giudice dell'Esecuzione e possono essere così sintetizzati:
- gli attori avevano da sempre esercitato la loro attività agricola sugli immobili in parola;
- nel corso dell'anno 2010 tra le parti era intervenuto un accordo in virtù del quale il sarebbe stato immesso in possesso dei beni aggiudicati, e contestualmente CP_1
l'aggiudicatario stesso avrebbe concesso agli attori gli immobili stessi in comodato d'uso;
- in effetti, era seguìto contratto scritto di comodato d'uso gratuito in favore di Pt_1
e successivo analogo accordo verbale tra il convenuto e tutto il nucleo famigliare
[...]
Persona_1
- in data 18 febbraio 2013, il aveva proposto ricorso ex art. 447 bis c.p.c., CP_1 chiedendo la risoluzione del contratto di comodato d'uso;
- tuttavia, la causa che ne era scaturita non era stata coltivata dalle parti e pertanto si era estinta per inattività delle medesime.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14 marzo 2018, si è costituito tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto e in CP_1 diritto, con vittoria delle spese di causa, avanzando inoltre richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c..
Il convenuto ha dedotto, in particolare, che, delle numerose unità immobiliari oggetto di aggiudicazione, solo il fabbricato rurale identificato al foglio 17 particella 25 era stato concesso in comodato d'uso a mentre le altre particelle erano rimaste estranee all'accordo Parte_1 sicché, pur limitatamente ad esse, il titolo esecutivo – rappresentato dal decreto di trasferimento – era da ritenersi perfettamente idoneo a dar luogo all'esecuzione forzata.
La causa è stata istruita a mezzo di prove precostituite e, all'udienza dell'11 settembre 2024, precisate le conclusioni, è stata assunta in decisione con concessione alle parti ai termini di cui all'art. 3 Tribunale di Teramo
r.g.n. 168/2018
190 c.p.c. di cui si sono avvalsi solo gli attori, i quali hanno depositato comparsa conclusionale in data
11 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, devono essere nuovamente rigettate le eccezioni proposte dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio, nelle memorie istruttorie e riproposte finanche in sede di scritti conclusivi, tenuto conto che le stesse sono state vagliate negativamente dal Tribunale nell'ordinanza del 19 maggio
2019, che qui deve intendersi ritrascritta.
In particolare, deve ribadirsi che, contrariamente a quanto affermato dagli opponenti, la vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale non attiene ad una controversia di natura agraria, trattandosi evidentemente di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma II c.p.c., come tale soggetta alla cognizione della sezione civile ordinaria: invero, la circostanza che gli attori siano coltivatori diretti e che la procedura esecutiva opposta abbia ad oggetto fondi rustici non sposta in alcun modo la competenza in favore della sezione agraria atteso che, com'è evidente, la controversia afferisce alla idoneità del decreto di trasferimento del 6 ottobre 2009 a essere speso quale titolo esecutivo.
Quanto alle richieste istruttorie formulate dagli attori, deve essere riaffermato che la prova orale richiesta, oltre che genericamente formulata, è irrilevante ai fini della decisione.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito espresse.
Deve anzitutto evidenziarsi come il convenuto abbia di fatto rinunciato alla procedura CP_1 esecutiva limitatamente alla unità immobiliare identificata al foglio 17 particella 25, non menzionata nelle conclusioni: del resto, anche nella parte argomentativa della comparsa di costituzione e risposta, il ha riconosciuto di aver stipulato un contratto di comodato d'uso in favore di CP_1 Pt_1
afferente al fabbricato rurale facente parte del compendio immobiliare oggetto
[...]
d'aggiudicazione.
Il contratto, datato 22 settembre 2010, prodotto in atti sia dagli attori che dallo stesso CP_1 invero, non identifica con esattezza quale sia l'unità immobiliare concessa in comodato: nel documento si legge, infatti: “il comodante concede in comodato gratuito al comodatario che accetta l'immobile ad uso abitativo posto su due livelli, pian terreno e primo piano, siti nel Comune di Bellante (TE) località
C.da Sant'Angelo”.
Di tale genericità aveva preso atto lo stesso Giudice dell'Esecuzione che, nella fase sommaria, si era posto il problema di individuare quale fosse, tra gli immobili di cui al decreto di aggiudicazione, quello concesso in comodato alla , all'esito di un ragionamento inferenziale, aveva concluso che il Pt_1 contratto doveva necessariamente riferirsi al fabbricato ad uso abitativo di cui al Lotto 3; non è dato comprendere – tuttavia – come mai il convenuto, pur a fronte di questa espressa presa di posizione dal parte del G.E., disattendendo alla interpretazione resa dal Tribunale, nella comparsa di costituzione e risposta identifichi il bene concesso in comodato alla in quello ricompreso nel Lotto 1 foglio Pt_1
17 particella 25.
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Ebbene tale incertezza è destinata, tuttavia, a non assumere alcune rilevanza dirimente ai fini della decisione, posto che, come si vedrà, l'opposizione proposta dagli attori è integralmente fondata.
Come a più riprese evidenziato, costoro affermano che il titolo esecutivo da cui trae origine la procedura esecutiva opposta, ossia il decreto di trasferimento del 6 ottobre 2009, non sia più efficace, in quanto superato dal contratto di comodato d'uso stipulato tra l'aggiudicatario e convenuto CP_1 ed essi attori, che sarebbe stato stipulato in forma verbale, eccetto che per il fabbricato indicato nel menzionato contratto del 22 settembre 2010, in atti.
Deve, quindi, primariamente verificarsi se sia valida la stipula in forma verbale di un contratto di comodato d'uso.
A tale interrogativo deve essere data risposta positiva: per il perfezionamento del contratto di comodato, per il quale non è richiesta la forma scritta, essendo sufficiente un comportamento concludente, occorre comunque la consegna della cosa, la quale non deve tuttavia rivestire forme solenni né avvenire materialmente, potendo anche consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione, ove la cosa sia già detenuta dal comodatario (Cassazione sez. III, 29 gennaio 2003, n. 1293).
Appurata la validità, in astratto, del comodato d'uso stipulato verbalmente, occorre a questo punto verificare se tra le parti sia stato di fatto stipulato un contratto di comodato successivamente alla emissione del decreto di trasferimento del 6 ottobre 2009; invero, la prova dell'esistenza di tale pattuizione contrattuale emerge in maniera inequivocabile dalla domanda di mediazione del 29 giugno
2012, promossa e sottoscritta dallo stesso convenuto cfr. allegato 7 all'atto di citazione) ove CP_1 si legge che:
“1. con decreto di trasferimento del Tribunale di Teramo del 06.10.2009 venivano trasferiti al sig.
i diritti di proprietà del fondo rustico con sovrastante fabbricato rurale contraddistinto CP_1 al NCEU del comune di Bellante al foglio 17 p.lle 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 39, 182 e 287, 258,
259 e 260, 1,7, 8, 9, 10, 29 34, 37, 143, 164, 264, 284, 288, 290, 291, 292, 293, e 294;
2. che i vecchi proprietari non intendevano rilasciare i beni ed il sig. concedeva loro CP_1 di rimanerVi con contratto di comodato di uso gratuito;
3. che ad oggi il sig. ha la necessità di rientrare in possesso degli immobili stessi e, CP_1 quindi, è necessario iniziare le procedure di risoluzione del contratto di comodato verbale stipulato con la controparte;
4. che i sigg.ri e a tutt'oggi non hanno provveduto a versare alcun Parte_2 Parte_4 Pt_1 canone e/o rimborso spese nei confronti del sig. ; CP_1
5. che, non essendo prevista una scadenza naturale del contratto ed avendo esigenza il di CP_1 rientrare nel pieno possesso degli immobili tutti utilizzati dai sigg.ru Calabrese si rende necessario adire l'Autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento di risoluzione del contratto di comodato gratuito con conseguente riconsegna dei beni”.
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Tale documentazione, nella sua puntualità, è particolarmente significativa ai fini della decisione, in quanto:
dà atto espressamente dell'esistenza di un contratto di comodato stipulato tra il gli odierni opponenti;
CP_1
fa esplicito riferimento alla natura verbale di tale accordo negoziale;
enumera in maniera chiara tutte le unità immobiliari oggetto di causa (perfettamente corrispondenti con quelle di cui al decreto di trasferimento del 6 ottobre 2009, cfr. doc. n. 2 allegato all'atto di citazione);
conferma, sia pur in forma implicita, la sequenza temporale degli accadimenti fattuali descritta dagli opponenti (si evince dal documento che il contratto di comodato è intervenuto successivamente al decreto di trasferimento del 6 ottobre 2009, onde assecondare il desiderio degli opponenti, che da sempre coltivavano quei terreni, di portare avanti la propria attività);
dà atto dell'inesistenza di una data di scadenza del contratto, sicché, in mancanza di elementi di senso contrario, consente di affermare la persistenza, ad oggi, dell'accordo negoziale.
Ciò che tuttavia appare particolarmente pregnante nella complessiva valutazione della vicenda, risiede nella mancata contestazione, da parte del convenuto, del richiamato documento: il CP_1 invero, non ha argomentato alcunché al riguardo, e si è limitato a insistere nell'evidenziare che il contratto di comodato era stato stipulato con la sola e che aveva ad oggetto Parte_1 esclusivamente il fabbricato rurale identificato al Catasto del Comune di Bellante al foglio 17, particella
25 (Lotto 1), per giunta disattendendo a quanto appurato, in merito, dal G.E. con la già richiamata ordinanza del 16 novembre 2017, secondo il quale il bene di cui al contratto scritto di comodato intervenuto tra il convenuto e la ra da individuarsi nel fabbricato rurale ricompreso nel Lotto Pt_1
3 (segnatamente, il G.E. aveva espressamente escluso potesse trattarsi del fabbricato insistente sulla particella 25 ricompresa nel Lotto 1, evidenziando che lo stesso era stato già da tempo demolito, come del resto indicato anche nel decreto di trasferimento a pagina 2).
Il convenuto, dunque, non solo omette di disconoscere la sottoscrizione apposta in calce alla domanda di mediazione prodotta in atti dagli opponenti, ma trascura di prendere posizione, sia pur in maniera generica, su tale evidenza documentale che, come si è visto, per la sua precisione, si appalesa efficacemente dirimente ai fini della decisione.
Il contegno processuale assunto dal – che neanche nella prima memoria ex art. 183 CP_1 comma VI c.p.c. introduce argomenti concludenti in tale direzione – valutato alla luce dell'art. 115
c.p.c., senz'altro conduce a ritenere provata l'esistenza di un contratto di comodato d'uso, stipulato in forma verbale, tra le odierne parti in contesa.
Sicché, sussistendo un titolo abilitante all'occupazione in capo agli opponenti di tutti gli immobili oggetto del compendio immobiliare oggetto del decreto di trasferimento, costituito in epoca successiva al decreto stesso, deve ritenersi che il titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva sia ormai
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inefficace, in quanto superato da un contratto reale, mediante il quale i beni sono stati immessi nel possesso degli opponenti, e rispetto al quale non si ravvisano elementi per reputarne l'invalidità o l'intervenuta risoluzione, neppure astrattamente prospettate dal convenuto.
Deve, pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiararsi insussistente il diritto di di agire in via esecutiva nei confronti degli attori, sulla base del titolo esecutivo posto CP_1
a fondamento della procedura esecutiva immobiliare incardinata presso l'intestato Tribunale al n.
148/2000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia. Segnatamente, sono applicati i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, e quelli minimi per le fasi istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della controversia.
Da ultimo, quanto alla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata ex art. 96
c.p.c. da entrambe le parti del giudizio, deve ritenersi che:
- senz'altro non può trovare accoglimento quella proposta dal convenuto CP_1 risultato soccombente nel giudizio e non potendosi evidentemente ritenere temeraria l'iniziativa processuale promossa dalla parte risultata vittoriosa;
- non è meritevole di positivo vaglio neanche quella proposta dagli attori opponenti, non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dagli interessati - nel comportamento processuale del convenuto, gli estremi della colpa grave o della mala fede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 168/2018:
1) accoglie l'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_2
e , e, per l'effetto, dichiara Parte_3 Parte_4 insussistente il diritto di di agire in via esecutiva nei confronti CP_1 degli attori, sulla base del titolo esecutivo posto a fondamento della procedura esecutiva immobiliare incardinata presso l'intestato Tribunale al n. 148/2000;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali CP_1 sostenute dagli attori, che si liquidano in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, per compensi professionali ed € 545,00 per anticipazioni;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da ambo le parti.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso, in Teramo, il 29 marzo 2025.
Il Giudice
Mariangela Mastro
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