Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 4069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4069 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 17939/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 17939/2022 r.g.a.c.
(C.F. ), n.q. a Parte_1 C.F._1
USEP (P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
affiliata al franchisi on sede ) Parte_2
87, già iscritto al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione tenuto presso la C.C.I.A.A. di Napoli ed iscritta al REA – Sez. Mediatori al num. 900283, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Umberto d'Aragona e Francesco Brescia, in virtù di procura a margin elett.te domiciliato in uno ai suddetti difensori, presso la
[...]
con sede legale in Napoli, al Centro Direzionale, Isola G8 CP_1
ATTORE
(C.F.: ), rappresentata e difesa, anche in via CP_2 C.F._2 ta ma ocati RE, Monica e Roberta Lupo, presso il cui studio in Napoli alla Via dei Mille n.40 elettivamente domicilia CONVENUTA CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 24/04/2025, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. I DI FATTO E DI DIRITTO
dell'agenzia immobiliare di cui in Parte_1 epigra , chiedendo che quest'ultima venisse CP_2 condannata al pagamento della uro 12.200,00, quale corrispettivo dell'attività di mediazione posta in e n favore della stessa. Ha dedotto a sostegno che la gli aveva conferito incarico di mediazione CP_2 al fine di ricercare acquirenti per gli bili siti in Portici (NA) alla Via Libertà III Traversa a Sn. n. 8/10 ed alla Via Libertà III Traversa a Sn. n. 12, adempimento dell'incarico, aveva messo la convenuta in contatto con Parte_3 che formulava proposte irrevocabili di acquisto - accettate alla co entrambi i predetti immobili. Ritenuto, quindi, di aver diritto a percepire il compenso pattuito, nella misura di €.
5.000 oltre IVA per ciascuno dei predetti cespiti, concludeva chiedendo:
“1) In via principale, per i motivi e le cause di cui in premessa, ovvero per quelle evinte in corso di causa, previo accertamento del diritto dell'attore alle
, quale titolare della TECNOIMPRESA d.i., Parte_1 della somma COMPRESA per le provvigioni pattuite e maturate per la conclusione dei due distinti affari di cui in premessa, oltre interessi moratori e legali (al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284 c.c.) e rivalutazione monetaria dal sorgere del cr ffettivo soddisfo, ovvero, in subordine, c
IG.ra al pagamento in favore dell'attore IG. CP_2 Parte_1
nella sempre a i provvigioni ex art. 1
[...]
o minore somma che riterrà l' Giudicante, in via equitativa, o in CP_3 base ai criteri sussidiari di cui all'ar c.c., sulla base delle risultanze istruttorie del procedimento, oltre interessi moratori e/o legali e rivalutazione monetaria;
- 2) Emettere ordinanza d'ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., ovvero ordinanza provvisoria di pagamento ex art. 186 quater c.p.c., considerato che il credito vantato dall'attore è certo, liquido ed esigibile ed è fondato su idonea prova documentale costituita dalle dichiarazioni unilaterali di pagamento sottoscritte dalla stessa convenuta”; con vittoria di spese, con attribuzione. Si è costituita la convenuta, che ha contestato l'avverso dedotto, sia in punto di sussistenza del diritto alla provvigione, che sotto il profilo dell'entità della stessa, concludendo per il rigetto della domanda. Inoltre, poiché la promittente acquirente aveva promosso nei suoi confronti domanda finalizzata alla risoluzione del contratto stipulato ed al risarcimento del danno, chiedeva disporsi la riunione del relativo giudizio al presente. Radicatasi la lite, previo rigetto dell'istanza di riunione dei giudizi, non sussistendo tra essi un legame soggettivo ed oggettivo tale da giustificarla, all'odierna udienza del 24/04/2025, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. __________________________________________________________
Taluni presupposti di fatto del giudizio sono sostanzialmente pacifici. Entrambe le parti affermano infatti che l'attore abbia ricevuto incarico di mediazione immobiliare in relazione ai cespiti di cui all'atto introduttivo, in el quale mise la convenuta in contatto con la promittente acquirente Parte_3
e, tuttavia, la che nell'espletamento dell'attività di mediazione CP_2
l'attore non abbia osservato ondotta diligente, giacché le circo che hanno determinato la mancata stipula del contratto tra essa convenuta e la avrebbero Pt_3 dovuto essere oggetto di preventivo rilievo da parte del mediatore, c va assunto l'obbligo de “l'accertamento delle circostanze sullo stato dell'immobile risultante dai pubblici registri” nonché di “consulenza alle parti sino alla stipula dell'atto notarile”. I fattori ostativi alla conclusione dell'affare individuati dalla derivano CP_2 dal fatto che gli immobili promessi in pervenuti, per il 50%, per successione testamentaria dalla madre per l'ulteriore 50% per Persona_1 successione testamentaria dal padr entrambe le predette Persona_2 disposizioni testamentarie essendo state llo espresso degli altri coeredi. ndi cespiti, tuttavia, erano stati originariamente acquistat per poi ricadere nella comunione legale con la moglie Persona_2 Per_1 tto dell'11.7.1977 che, tuttavia, era stato trascritto il 3.2.
[...]
Conservatoria di Napoli 1 e non presso quella di Napoli 2. La predetta omissione, in una alla mancanza nei titoli di provenienz a adeguata desc dei cespiti, di dati catastali e confini, aveva indotto la a Pt_3 ritenere che la non sarebbe stata esclusiva proprietaria degli immobili si CP_2 in vendita. La promittente acquirente aveva quin vocato innanzi al notaio da ella designato per la stipula anche i germani della – ritenendoli comproprietari degli CP_2 immobili – iniziativa, quest'ultima, alla la convenuta aveva replicato prospettando, quale soluzione alternativa, la sanatoria dell'atto del luglio 1977 onde tirne la trascrizione, soluzione che, tuttavia, non incontrava il favore della
. Pt_3
La convenuta sostiene altresì di essersi sempre adoperata al fine di consentire il perfezionamento degli atti di alienazione dei predetti cespiti da ella promessi in vendita, rendendosi disponibile a compiere ogni attività all'uopo necessaria, essendo i fattori ostativi fin qui brevemente richiamati non attribuibili ad una sua responsabilità. Esula tuttavia dall'oggetto del presente gi la verifica dell'effettiva possibilità che la compravendita tra la convenuta e la si perfezionasse. Pt_3
E' sufficiente infatti considerare che i predetti i asseritamente impeditivi della conclusione dell'affare, non rientravano nell'oggetto delle indagini esigibili dal mediatore nell'espletamento della sua attività professionale. E' noto, infatti, che, secondo la prevalente giurisprudenza, il mediatore non è tenuto a svolgere particolari indagini di natura tecnico-giuridica, a meno che ciò non abbia costituito oggetto di uno specifico mandato (ex plurimis, v. in tal senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29229 del 12/11/2019). Nella specie, non pare potersi rinvenire una specifica pattuizione in tal senso nell'impegno ad accertare le “circostanze sullo stato dell'immobile risultante dai pubblici registri”, cui ha fatto riferimento la difesa della convenuta onde affermare la negligenza dell'attore. E' la medesima convenuta, infatti, ad aver sostenuto che ella è titolare della piena ed esclusiva proprietà dei cespiti compravenduti, né le irregolarità emerse paiono agevolmente percepibili, senza contare che non risulta neppure dimostrato che esse rappresentassero effettivo e insormontabile impedimento al perfezionamento dell'affare. Ne consegue che, pacifico essendo il conferimento dell'incarico, ed essendo altrettanto pacifica l'attività posta in essere dall'istante in adempimento dell'incarico stesso, l'attore ha senz'altro diritto a percepire il compenso dovutogli. La domanda è quindi fondata nell'an, mentre, con riferimento al quantum richiesto, la convenuta segnala che in entrambi i contratti conclusi con il mediatore è precisato che “sulla provvigione prevista al punto 8 verrà riconosciuto all'avv.to Vincenzo Vitiello la percentuale del 40%”, con la conseguenza che l'importo complessivo di €.10.000 oltre IVA, andrebbe ridotto del 40%. La deduzione, cui parte attrice nulla ha specificamente replicato, coglie nel segno, onde la domanda attorea va accolta per il minore importo di €.6.000,00, oltre IVA. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con la precisazione che non può disporsene la chiesta distrazione, stante l'assistenza di due difensori e l'assenza di solidarietà dal lato attivo del rapporto creditorio, né essendo possibile distinguere le attività poste in essere da ciascun difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e a, così provvede: l pagamento in favore di CP_2 [...]
, per la causale di cui in Controparte_4 teressi dalla domanda;
l pagamento in favore di CP_2 [...]
delle spese di lite, che si Controparte_4 compenso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge. Napoli, 24/04/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo