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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/11/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa RA Di CA, in funzione di Giudice del
Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza dell'11 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3897/2024 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Minio, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giantony Ilardo, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a verbale di accertamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 6.12.2024, l'odierna ricorrente propone opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023004146/T01 del 6.12.2023, chiedendo dichiararsene l'invalidità e/o l'inefficacia; in subordine, chiede ricalcolarsi le somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi moratori nonché dichiararsi prescritti i crediti contributivi risalenti ai cinque anni precedenti la data di notifica del verbale impugnato (5.01.2024). Con condanna alle spese.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice CP_1 adito e deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese. All'odierna udienza i procuratori delle parti concludevano come da atti di causa;
indi la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
______________________
Va premesso che il presente giudizio trae origine dall'accertamento ispettivo effettuato dall' nei CP_1 confronti della , all'esito del quale l'Istituto previdenziale - con Parte_1
il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023004146/T01 del 6.12.2023 - ha riscontrato l'irregolare instaurazione di rapporti di lavoro con , e Parte_2 Persona_1
lo svolgimento, da parte dei dipendenti , Parte_3 Parte_4 Parte_2
, , e Persona_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Pt_3
di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto, l'errato inquadramento
[...] dei lavoratori e , la Controparte_4 Parte_4 Parte_2 Persona_3 mancata corresponsione delle tredicesime mensilità e, infine, l'indebita fruizione di benefici contributivi, quantificando in 144.816,13 euro (di cui 93.429,96 euro a titolo di contributi e 51.386,17 euro a titolo di somme aggiuntive) l'importo complessivamente dovuto dalla suddetta società.
Tanto premesso, va rilevato come non meriti accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall' , posto che l'art. 444 c.p.c. prevede al comma 3 che “Per le controversie relative CP_1 agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente” e che, nel caso di specie, l'ufficio procedente in sede ispettiva è l' di Agrigento. CP_1
Detto ciò, va ricordato che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, "in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall CP_1 CP_1 con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria" (ex multis,
Cass. 18 maggio 2008 n. 12108 e poi, a seguire, Cass. 10 novembre 2010 n. 22862).
In particolare, è ormai costante in giurisprudenza (cfr. Cass. 8 gennaio 2014, n. 166) l'orientamento che riconosce ai verbali ispettivi un triplice livello di attendibilità secondo i fatti che ne costituiscono oggetto, attribuendo loro “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova a contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale. Ciò in conformità all'orientamento di questa Corte (Cass. n.
6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005)”.
Ne deriva che se da un lato le dichiarazioni rese dai terzi in sede stragiudiziale – se verificabili anche nella loro provenienza – invertono l'onere della prova in giudizio, imponendo alla parte opponente l'onere di fornire dimostrazione contraria al loro contenuto, dall'altro nella diversa ipotesi in cui il verbale ispettivo contenga una indicazione soltanto generica delle fonti di conoscenza, la dichiarazione del terzo costituisce elemento liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, va osservato come gli ispettori verbalizzanti
– pur avendo provveduto ad acquisire, in sede di accesso ispettivo, dichiarazioni di responsabilità da parte dei lavoratori Persona_1 Controparte_6 Parte_4 [...]
, e, successivamente, da parte dei Per_4 Parte_3 Parte_2 Persona_5 dipendenti ed ex dipendenti , , CP_5 Controparte_3 Controparte_7
, , CP_8 Persona_2 Controparte_9 Persona_3 Controparte_2 CP_10
e (cfr. pagg. 2 e 3 del verbale impugnato) - non abbiano riportato nel
[...] Controparte_11 verbale impugnato le dichiarazioni rese dai suddetti dipendenti, precludendo così al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle stesse dichiarazioni.
A ciò si aggiunga, per mera completezza espositiva, che alcuna valenza probatoria può, in ogni caso, attribuirsi agli altri rilievi asseritamente fondati sulle risultanze del libro unico del lavoro, in quanto
– per la loro genericità - non appaiono comunque idonei a ritenere assolto l'onere probatorio gravante, come detto, sull' . CP_1
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto. Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023004146/T01 del 6.12.2023 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, l'11 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RA Di CA
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa RA Di CA, in funzione di Giudice del
Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza dell'11 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3897/2024 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Minio, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giantony Ilardo, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a verbale di accertamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 6.12.2024, l'odierna ricorrente propone opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023004146/T01 del 6.12.2023, chiedendo dichiararsene l'invalidità e/o l'inefficacia; in subordine, chiede ricalcolarsi le somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi moratori nonché dichiararsi prescritti i crediti contributivi risalenti ai cinque anni precedenti la data di notifica del verbale impugnato (5.01.2024). Con condanna alle spese.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice CP_1 adito e deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese. All'odierna udienza i procuratori delle parti concludevano come da atti di causa;
indi la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
______________________
Va premesso che il presente giudizio trae origine dall'accertamento ispettivo effettuato dall' nei CP_1 confronti della , all'esito del quale l'Istituto previdenziale - con Parte_1
il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023004146/T01 del 6.12.2023 - ha riscontrato l'irregolare instaurazione di rapporti di lavoro con , e Parte_2 Persona_1
lo svolgimento, da parte dei dipendenti , Parte_3 Parte_4 Parte_2
, , e Persona_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Pt_3
di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto, l'errato inquadramento
[...] dei lavoratori e , la Controparte_4 Parte_4 Parte_2 Persona_3 mancata corresponsione delle tredicesime mensilità e, infine, l'indebita fruizione di benefici contributivi, quantificando in 144.816,13 euro (di cui 93.429,96 euro a titolo di contributi e 51.386,17 euro a titolo di somme aggiuntive) l'importo complessivamente dovuto dalla suddetta società.
Tanto premesso, va rilevato come non meriti accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall' , posto che l'art. 444 c.p.c. prevede al comma 3 che “Per le controversie relative CP_1 agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente” e che, nel caso di specie, l'ufficio procedente in sede ispettiva è l' di Agrigento. CP_1
Detto ciò, va ricordato che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, "in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall CP_1 CP_1 con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria" (ex multis,
Cass. 18 maggio 2008 n. 12108 e poi, a seguire, Cass. 10 novembre 2010 n. 22862).
In particolare, è ormai costante in giurisprudenza (cfr. Cass. 8 gennaio 2014, n. 166) l'orientamento che riconosce ai verbali ispettivi un triplice livello di attendibilità secondo i fatti che ne costituiscono oggetto, attribuendo loro “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova a contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale. Ciò in conformità all'orientamento di questa Corte (Cass. n.
6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005)”.
Ne deriva che se da un lato le dichiarazioni rese dai terzi in sede stragiudiziale – se verificabili anche nella loro provenienza – invertono l'onere della prova in giudizio, imponendo alla parte opponente l'onere di fornire dimostrazione contraria al loro contenuto, dall'altro nella diversa ipotesi in cui il verbale ispettivo contenga una indicazione soltanto generica delle fonti di conoscenza, la dichiarazione del terzo costituisce elemento liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, va osservato come gli ispettori verbalizzanti
– pur avendo provveduto ad acquisire, in sede di accesso ispettivo, dichiarazioni di responsabilità da parte dei lavoratori Persona_1 Controparte_6 Parte_4 [...]
, e, successivamente, da parte dei Per_4 Parte_3 Parte_2 Persona_5 dipendenti ed ex dipendenti , , CP_5 Controparte_3 Controparte_7
, , CP_8 Persona_2 Controparte_9 Persona_3 Controparte_2 CP_10
e (cfr. pagg. 2 e 3 del verbale impugnato) - non abbiano riportato nel
[...] Controparte_11 verbale impugnato le dichiarazioni rese dai suddetti dipendenti, precludendo così al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle stesse dichiarazioni.
A ciò si aggiunga, per mera completezza espositiva, che alcuna valenza probatoria può, in ogni caso, attribuirsi agli altri rilievi asseritamente fondati sulle risultanze del libro unico del lavoro, in quanto
– per la loro genericità - non appaiono comunque idonei a ritenere assolto l'onere probatorio gravante, come detto, sull' . CP_1
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto. Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023004146/T01 del 6.12.2023 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, l'11 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RA Di CA