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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 06/05/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 584/2022
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 05/05/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da c.f. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SORRIENTO PASQUALE e dell'avv.ACIERNO ANTONELLA
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv.GUERRA GRAZIA ) PIAZZA MARELLI 12 27100 C.F._3
PAVIA;
resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “1) Confermare il beneficio del reddito di cittadinanza al sig.
[...]
2) Annullare il provvedimento di revoca del diritto al reddito di cittadinanza Parte_1
che qui si impugna Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento”.
Per la parte resistente: “Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis:1) respingere il ricorso proposto da 2) condannare Parte_1 al pagamento delle spese legali in favore di ”. Parte_1 CP_1
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
CP_
1. ha convenuto in giudizio l' rassegnando le conclusioni Parte_1
dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato:
- di aver richiesto il reddito di cittadinanza il 29 maggio 2020; - di aver ottenuto l'erogazione fino a novembre 2020;
- che nel mese di febbraio 2022 gli è stata comunicata la revoca del benefico per mancanza del requisito della residenza in Italia per oltre dieci anni;
CP_
1.1. L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
2. Venendo al merito della controversia si deve, innanzitutto, evidenziare che con la sentenza n. 31 del 20 marzo 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
Ne consegue che l'art. 2, comma 1, lettera a, numero 2 della legge menzionata prevede(va) che il richiedente il reddito di cittadinanza dovesse essere 2) residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
Nel caso di specie risulta documentato:
- che il ricorrente ha lavorato in Italia stabilmente dal 2 ottobre 2010 fino al 19 dicembre 2020 ed è stato residente a [...]dal 23 dicembre 2010;
- di aver presentato una domanda di emersione del lavoro irregolare in data 7 giugno 2010;
Si deve evidenziare che rispetto alla data di presentazione della domanda di erogazione del reddito di cittadinanza, avvenuta il 29 maggio 2020, sussistano vari elementi indiziari dai quali presumere la permanenza del ricorrente in modo continuativo nel biennio antecedente;
si deve poi tenere conto che la presentazione della domanda di emersione dal lavoro irregolare alla data del 7 giugno 2010 lascia presumere che il ricorrente fosse già presente sul territorio nazionale.
Pertanto, alla data di presentazione della domanda non è documentata la sussistenza del requisito di residenza decennale previsto in precedenza;
tuttavia, per l'effetto della pronuncia menzionata sulla medesima condizione la domanda del ricorrente non poteva essere revocata.
CP_
In definitiva, il provvedimento assunto dall' in data 1° febbraio 2022 avente ad oggetto la revoca/decadenza del reddito/pensione di cittadinanza – domanda protocollo CP_1
RDC 2020 – 2526283 è illegittimo perché fondato su di un presupposto di fatto errato.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto.
Pag. 2 di 3 3. Alla soccombenza della resistente non segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in quanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
06/05/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 3 di 3
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 584/2022
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 05/05/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da c.f. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SORRIENTO PASQUALE e dell'avv.ACIERNO ANTONELLA
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv.GUERRA GRAZIA ) PIAZZA MARELLI 12 27100 C.F._3
PAVIA;
resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “1) Confermare il beneficio del reddito di cittadinanza al sig.
[...]
2) Annullare il provvedimento di revoca del diritto al reddito di cittadinanza Parte_1
che qui si impugna Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento”.
Per la parte resistente: “Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis:1) respingere il ricorso proposto da 2) condannare Parte_1 al pagamento delle spese legali in favore di ”. Parte_1 CP_1
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
CP_
1. ha convenuto in giudizio l' rassegnando le conclusioni Parte_1
dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato:
- di aver richiesto il reddito di cittadinanza il 29 maggio 2020; - di aver ottenuto l'erogazione fino a novembre 2020;
- che nel mese di febbraio 2022 gli è stata comunicata la revoca del benefico per mancanza del requisito della residenza in Italia per oltre dieci anni;
CP_
1.1. L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
2. Venendo al merito della controversia si deve, innanzitutto, evidenziare che con la sentenza n. 31 del 20 marzo 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
Ne consegue che l'art. 2, comma 1, lettera a, numero 2 della legge menzionata prevede(va) che il richiedente il reddito di cittadinanza dovesse essere 2) residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
Nel caso di specie risulta documentato:
- che il ricorrente ha lavorato in Italia stabilmente dal 2 ottobre 2010 fino al 19 dicembre 2020 ed è stato residente a [...]dal 23 dicembre 2010;
- di aver presentato una domanda di emersione del lavoro irregolare in data 7 giugno 2010;
Si deve evidenziare che rispetto alla data di presentazione della domanda di erogazione del reddito di cittadinanza, avvenuta il 29 maggio 2020, sussistano vari elementi indiziari dai quali presumere la permanenza del ricorrente in modo continuativo nel biennio antecedente;
si deve poi tenere conto che la presentazione della domanda di emersione dal lavoro irregolare alla data del 7 giugno 2010 lascia presumere che il ricorrente fosse già presente sul territorio nazionale.
Pertanto, alla data di presentazione della domanda non è documentata la sussistenza del requisito di residenza decennale previsto in precedenza;
tuttavia, per l'effetto della pronuncia menzionata sulla medesima condizione la domanda del ricorrente non poteva essere revocata.
CP_
In definitiva, il provvedimento assunto dall' in data 1° febbraio 2022 avente ad oggetto la revoca/decadenza del reddito/pensione di cittadinanza – domanda protocollo CP_1
RDC 2020 – 2526283 è illegittimo perché fondato su di un presupposto di fatto errato.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto.
Pag. 2 di 3 3. Alla soccombenza della resistente non segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in quanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
06/05/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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