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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
In data 11 febbraio 2025 innanzi al Dott. Paolo Petrolo, Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Messina, viene chiamata la causa civile n. 3726/2015 R.G. promosso da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (C.F. ) elettiv.te domiciliata in Capo P.IVA_1
d'Orlando (ME), Via Francesco Crispi n. 25, presso lo studio dell'avv. Fabiana Rosa Grazia Calanna, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- opponente – contro (P.I. ), elettiv.te Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in , Via Camiciotti n. 102, presso lo studio dell'avv. Emilia Pt_1
Bonfiglio, rappresentata e difesa dall'avv. Nunziatina Starvaggi, giusta procura in atti,
- opposta –
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
rapporto di accreditamento con il SSN.
È comparso per l'attrice-opponente l 'Avv. C a l a n n a che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. E' comparso per parte convenuta opposta Avv. Starvaggi che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa.
1 IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella la causa civile n. 3726/2015 R.G. promossa da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (C.F. ) elettiv.te domiciliata in Capo P.IVA_1
d'Orlando (ME), Via Francesco Crispi n. 25, presso lo studio dell'avv. Fabiana Rosa Grazia Calanna, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- opponente – contro (P.I. ), elettiv.te Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in , Via Camiciotti n. 102, presso lo studio dell'avv. Emilia Pt_1
Bonfiglio, rappresentata e difesa dall'avv. Nunziatina Starvaggi, giusta procura in atti,
- opposta –
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 450/15 emesso
[...] dal Tribunale di Messina con il quale era stato ingiunto di pagare, in favore della società la somma pari ad € 194.055,09, Controparte_1 oltre interessi e spese della fase monitoria, quale credito derivante a titolo di remunerazione per le prestazioni sanitarie di laboratorio di analisi erogate nel corso dell'anno 2014, in virtù di un rapporto di convenzione con il servizio sanitario regionale. L'opponente chiedeva la revoca del provvedimento monitorio e la condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali sulla base dei seguenti motivi:
- in primo luogo, deduceva la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti legittimanti l'ingiunzione ex art. 633 c.p.c non essendo le fatture documenti idonei a provare il rapporto creditorio;
l'odierna opponente evidenziava, peraltro, che gli importi indicati nel ricorso monitorio non risultavano corrispondenti a quelli riportati nelle fatture alla stessa trasmesse
2 dalla sociètà opposta;
- nel merito, eccepiva l'intervenuto pagamento delle somme oggetto d'ingiunzione, in quanto, prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto, la stessa aveva provveduto alla liquidazione ed al successivo pagamento delle prestazioni sanitarie rese dalla struttura nel Controparte_1 periodo compreso tra Gennaio a Novembre del 2014;
- deduceva, altresì, che a causa di irregolarità contributiva dell'opposta
– che, così come attestato dal DURC Prot. n. Controparte_1
32825905 del 21.11.2014, ammontava ad € 123.921,65 - la stessa, in forza di intervento sostitutivo effettuato ai sensi del D.P.R. 207/2010, aveva pagato all' di la somma di € 60.609,76 di cui, tra l'altro: € 18.871,64 a CP_2 Pt_1 titolo di corrispettivo liquidato per il mese di aprile 2014 ed € 22.413,40 a titolo di corrispettivo liquidato per il mese di giugno 2014 in favore dell'opposta;
- precisava, inoltre, che in data 20.03.2015, le veniva notificato da parte di atto di pignoramento di crediti verso terzi con cui, Parte_2 in ragione di un debito della nei confronti Controparte_1 dell'Agente della Riscossione, pari a complessivi € 290.378,94, era stata Parte pignorata la somma di € 84.758,59 di cui l'opponente di risultava Pt_1 debitrice nei confronti della . L' , Controparte_1 Parte_1 pertanto, aveva provveduto a corrispondere a la Parte_2 somma di € 84.758,59 di cui, tra l'altro: € 4.045,57 importo liquidato per il mese di marzo 2014 , € 20.762,84 importo liquidato per il mese di ottobre 2014 ed € 18.665,14 importo liquidato per il mese di novembre 2014 in favore dell'opposta. Per tutto quanto esposto chiedeva, pertanto, al Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione proposta, di revocare il decreto in quanto illegittimo ed infondato in fatto e in diritto. L'opposta, costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza dei motivi di opposizione deducendo, in particolare, di aver ottemperato all'onere probatorio mediante la produzione del contratto e delle fatture accompagnate dalle distinte riepilogative delle prestazioni eseguite;
la stessa rilevava, altresì, che sebbene l' , nel periodo intercorrente tra il deposito del ricorso e la notifica Parte_4 del provvedimento, avesse effettuato dei pagamenti in suo favore, questi non esaurissero l'intero credito ingiunto. Deduceva, al riguardo, che l'opponente, con i mandati di pagamento n. 2874 del 02.04.2015 e n. 2874 del 02.04.2015 attraverso cui erano stati liquidati il budget mensile rispettivamente del mese di ottobre e novembre del 2014, in applicazione al D.A. n. 170/2013 aveva provveduto ad effettuare autoritativamente dei “recuperi” da considerarsi illegittimi. Chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il rigetto delle pretese avversarie. In assenza di attività istruttoria ed a seguito di diversi rinvii disposti al fine di consentire un bonario componimento della controversia (stante l'accordo transattivo che le parti avevavo depositato in atti), la causa veiva successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la
3 discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. Ciò premesso, ritiene il Giudicante che l'opposizione proposta, alla stregua delle risultanze processuali, sia fondata e vada accolta nei limiti che seguono. Ai fini della decisione, occorre osservare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. Cass. 15186/2004; Cass 5055/1999). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, anche se inferiore rispetto a quella portata dal decreto, che si ritiene dovuta. Ne consegue che, ai fini della valutazione della domanda e della legittimità del decreto, dovrà tenersi conto non solo di quanto allegato al ricorso monitorio, ma di tutto il materiale istruttorio prodotto in sede di opposizione, con la conseguente conferma del decreto nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica di tale documentazione, anche prodotta solo dopo l'opposizione, si ritenesse comunque totalmente fondata la domanda proposta con l'originario ricorso. In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (così, Cass. Civ., sez. un. n. 13533/01; Cass., sez. II, 11/04/2013 n. 8901). Nel presente giudizio di merito, quindi, deve verificarsi la fondatezza del credito azionato in via monitoria dalla società soggetto Controparte_1 al quale compete la posizione sostanziale di attore e sul quale grava l'onere di
4 provare tutti i fatti costitutivi e, in particolare, l'esistenza e la misura del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304). Al contempo, si dovrà anche valutare se l'azienda sanitaria opponente ha dato prova di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. n. 15107/2004; 6666/2004; 9285/2003). Va innanzitutto evidenziato, quanto alla fondatezza della pretesa, che parte opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto, ma solo l'avvenuto integrale pagamento del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Ed invero, dalla disamina della documentazione versata agli atti del giudizio, ed in particolare dei mandati di pagamento corredati dai relativi CRO (Codice di Riferimento Operazione), che ne attestano l'avvenuto accreditamento, emerge chiaramente che l'azienda sanitaria opponente - a partire da maggio del 2014
– ha regolarmente liquidato le prestazioni erogate dalla struttura opposta fino ad arrivare all'integrale corresponsione dell'importo posto a fondamento della richiesta di ingiunzione e che tali pagamenti siano avvenuti prima della notifica del decreto ingiuntivo (risalente al 25.05.2015). Peraltro, risultano altresì provati per tabulas, i pagamenti dei seguenti importi effettuati dall'odierna opponte:
- in favore dell' a causa di irregolarità contributiva dell'opposta CP_2
e pari ad € 60.609,76, comprendente € Controparte_1
18.871,64 somma liquidata per le prestazioni di aprile 2014 ed € 22.413,40 somma liquidata per le prestazioni di giugno 2014 (cfr. all. 12, 13 e 14 fascicolo parte opponente);
- in favore di a seguito di atto di Parte_2 pignoramento presso terzi e pari ad € 84.758,59 comprendente € 4.045,57 importo liquidato per il mese di Marzo 2014; € 20.762,84 importo liquidato per il mese di Ottobre 2014 ed € 18.665,14 importo liquidato per il mese di Novembre 2014. (cfr. all. 15 e 16 fascicolo parte opponente)
Ciò posto, in caso di pagamento antecedente al giudizio di opposizione, anche parziale, va certamente disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in tali casi, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il titolo esecutivo sarà costituito dalla sentenza che va a revocare ope legis il decreto ingiuntivo impugnato. Orbene, come evidenziato da pacifica giurisprudenza di legittimità “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato”(Cass. Civ. n. 10229/2002)
Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque andrà integralmente revocato (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 21840 del 24 settembre 2013).
5 Ciò premesso, parte opposta, pur confermando che l'intervenuto pagamento delle somme ingiunte da parte dell' sia avvenuto dopo Parte_1
l'emissione del decreto ingiuntivo ma prima della sua notifica, assume essere comunque creditrice di somme a suo dire indebitamente trattenute dall'odierna opponente per i recuperi ex D.A. 170/13 e corrispondenti, in particolare, ad € 1.599,93 per il mese di ottobre del 2014 ed € 1.599,93 per il mese di novembre del 2014. Al riguardo occorre sottolineare che la controversia in oggetto attiene al pagamento del corrispettivo delle prestazioni, erogate dall'opposta società, in favore degli assistiti dell' , in regime di accreditamento. Parte_4
L'accreditamento veniva introdotto in materia sanitaria con il D.lgs., n. 502 del 1992 come strumento attraverso cui le Regioni garantiscono l'erogazione delle prestazioni sanitarie avvalendosi di soggetti privati. Ciò vuol dire che i privati, una volta accreditati, entrano nell'alveo degli operatori di cui l'amministrazione si avvale per soddisfare le esigenze di tutela della salute. A tal fine sono stipulati appositi «accordi-contrattuali» che permettono agli accreditati di erogare le prestazioni ricevendo la relativa remunerazione. Ora, va precisato che, nell'ambito del S.S.N., il regime dell'accreditamento, di cui di cui all'art. 8 D. lgs. n. 502/1992, come integrato dall'art. 6, L. n. 724/1994 e successive modifiche, ha sì sostituito quello preesistente convenzionale, ma non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la struttura privata e l'ente pubblico preposto all"attività sanitaria, il quale era e resta di natura concessoria, con la particolarità, rispetto al regime giuridico preesistente, consistente nel fatto che nel nuovo sistema si è in presenza di concessioni ex lege di attività di servizio pubblico, di talchè la disciplina di queste convenzioni è dettata in via generale dalla legge, pur con rinvii integrativi a norme di secondo grado o regionali (Cass. Civ. sez. un. 8/7/2005, n. 14335). Orbene, il predetto regime dell'accreditamento, pur avendo sostituito quello preesistente convenzionale, non ha modificato la natura del rapporto esistente tra struttura privata ed ente pubblico preposto all'attività sanitaria, il quale era e resta di natura concessoria. Il cambiamento è consistito solo nel fatto che si è in presenza di concessioni derivanti direttamente ex lege, non estrinsecatisi cioè in singoli provvedimenti amministrativi. Tuttavia, seppur la fonte di tali rapporti va individuata nella legge, sulla base di quanto osservato deve ritenersi che il relativo contenuto vada individuato, oltre che sulla base del disposto legislativo, anche mediante il riferimento ad atti amministrativi regionali e delle ASL cui la normativa primaria rinvia. Infatti, proprio perché anche nel sistema dell'accreditamento permangono i Parte poteri di controllo, indirizzo e verifica delle Regioni e delle (Corte Costituzionale sentenza 26 maggio 2005, n. 200), il contenuto di tale concessione di servizio pubblico va determinato tenendo presente gli atti e le valutazioni programmatiche ed organizzative discrezionali dell'amministrazione titolare del servizio (cfr, , sez. I, 22 aprile 2003, n.311): Controparte_3
e ciò, al fine di stabilire quali siano effettivamente i diritti e gli obblighi delle
6 parti in ordine al rapporto in corso. Inquadrata così la tematica, deve osservarsi che, contrariamente a quanto dedotto dalla struttura opposta, le trattenute operate dall' ed Parte_4 ammontanti ad € 1.599,93 per il mese di ottobre 2014 ed €1.599,93 per il mese di novembre 2014, risultano effettuate in applicazione del Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute della Regione Sicilia n. 170 del 2013. Sul punto si è recentemente espresso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, il quale ha sottolineato che “ Il ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al decreto assessoriale n. 1977 del 2007, disposto con il successivo decreto assessoriale n. 170 del 2013, non costituisce una violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, in quanto tale provvedimento non determina un "ripristino" delle tariffe, bensì la "reviviscenza" delle stesse a seguito del venir meno dell'effetto sospensivo precedentemente disposto. Ciò in quanto la sospensione amministrativa del 2008 era stata adottata in esecuzione di provvedimenti cautelari, con la conseguenza che il ripristino delle tariffe del 2007 doveva avvenire al venir meno di tali effetti sospensivi, senza che tale ripristino fosse condizionato alla definitiva definizione di tutti i giudizi pendenti. Pertanto, alla data di adozione del decreto n. 170 del 2013, i valori tariffari erano da tempo tornati esecutivi ed esecutori, pur non essendo ancora definitivi, in quanto erano ancora pendenti alcuni giudizi nei loro confronti. Inoltre, la pendenza di ulteriori ricorsi relativi alla materia in questione non può avere alcuna rilevanza ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, il quale ha contenuto meramente ricognitivo del venir meno della sospensione precedentemente disposta.” (Sentenza n. 513/2021) Ed ancora “Il ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al decreto assessoriale n. 1977 del 2007, disposto dall'Amministrazione a seguito della cessazione della pendenza dei giudizi che avevano determinato la sospensione di tale decreto, non costituisce un illegittimo "ripristino" di tariffe, bensì la legittima "reviviscenza" delle stesse, conseguente all'avveramento della condizione apposta al provvedimento di sospensione. Pertanto, tale provvedimento di ripristino non è viziato da illegittima retroattività, né viola il principio di affidamento, in quanto si limita a dare atto del venir meno delle ragioni che avevano determinato la sospensione delle tariffe originarie, senza incidere su rapporti ormai esauriti. L'eventuale pendenza di ulteriori ricorsi avverso il decreto n. 1977/2007 resta del tutto irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento di ripristino, essendo questo conseguenza diretta dell'avveramento della condizione prevista nel precedente decreto di sospensione. Pertanto, l'Amministrazione, nel dare atto della reviviscenza delle tariffe originarie, non ha violato alcun principio di diritto, né ha esposto se stessa a responsabilità risarcitorie.” (Sentenza n. 111/2015) Orbene, nel caso di specie, l'avvenuta corresponsione in corso di causa di tutte le somme oggetto d'ingiunzione impone la revoca del decreto monitorio opposto. Ai fini della regolamentazione delle spese processuali, recente Corte di legittimità ha chiarito che “la fase monitoria e quella di opposizione del
7 procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali” e che “ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto” (da ultimo, Cass. Civ. ord. n. 29642/2020); al contrario, il pagamento intervenuto successivamente al decreto ingiuntivo, se da un lato rende inevitabile la revoca del provvedimento, dall'altro non incide sulla fondatezza della domanda azionata in sede monitoria, atteso che, a tale data, la somma reclamata era ancora dovuta, sicché le spese della fase monitoria non possono che essere poste a carico della parte ingiunta. Quanto alla fondatezza dell'opposizione, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, ai fini della regolamentazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, deve aversi riguardo alla data del decreto ingiuntivo, di talché “quando il debito si estingua per un adempimento successivo alla suddetta data e debba quindi escludersi la fondatezza dell'opposizione, anche se il provvedimento viene ugualmente revocato, devono comunque porsi a carico dell'ingiunto le spese del procedimento” (Cass. Civ. n. 8428/2014; n. 7526/2007). Ogni altra questione ed eccezione è da ritenersi assorbita. Alla luce di principi sopra affermati, ed in considerazione del pagamento intervenuto prima della notificazione del decreto ingiuntivo, deve disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 3726/15 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così provvede: 1) in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 450/15 emesso dal Tribunale di Messina in data 27.03.2015;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Messina in data 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
8
In data 11 febbraio 2025 innanzi al Dott. Paolo Petrolo, Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Messina, viene chiamata la causa civile n. 3726/2015 R.G. promosso da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (C.F. ) elettiv.te domiciliata in Capo P.IVA_1
d'Orlando (ME), Via Francesco Crispi n. 25, presso lo studio dell'avv. Fabiana Rosa Grazia Calanna, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- opponente – contro (P.I. ), elettiv.te Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in , Via Camiciotti n. 102, presso lo studio dell'avv. Emilia Pt_1
Bonfiglio, rappresentata e difesa dall'avv. Nunziatina Starvaggi, giusta procura in atti,
- opposta –
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
rapporto di accreditamento con il SSN.
È comparso per l'attrice-opponente l 'Avv. C a l a n n a che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. E' comparso per parte convenuta opposta Avv. Starvaggi che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa.
1 IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella la causa civile n. 3726/2015 R.G. promossa da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (C.F. ) elettiv.te domiciliata in Capo P.IVA_1
d'Orlando (ME), Via Francesco Crispi n. 25, presso lo studio dell'avv. Fabiana Rosa Grazia Calanna, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- opponente – contro (P.I. ), elettiv.te Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in , Via Camiciotti n. 102, presso lo studio dell'avv. Emilia Pt_1
Bonfiglio, rappresentata e difesa dall'avv. Nunziatina Starvaggi, giusta procura in atti,
- opposta –
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 450/15 emesso
[...] dal Tribunale di Messina con il quale era stato ingiunto di pagare, in favore della società la somma pari ad € 194.055,09, Controparte_1 oltre interessi e spese della fase monitoria, quale credito derivante a titolo di remunerazione per le prestazioni sanitarie di laboratorio di analisi erogate nel corso dell'anno 2014, in virtù di un rapporto di convenzione con il servizio sanitario regionale. L'opponente chiedeva la revoca del provvedimento monitorio e la condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali sulla base dei seguenti motivi:
- in primo luogo, deduceva la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti legittimanti l'ingiunzione ex art. 633 c.p.c non essendo le fatture documenti idonei a provare il rapporto creditorio;
l'odierna opponente evidenziava, peraltro, che gli importi indicati nel ricorso monitorio non risultavano corrispondenti a quelli riportati nelle fatture alla stessa trasmesse
2 dalla sociètà opposta;
- nel merito, eccepiva l'intervenuto pagamento delle somme oggetto d'ingiunzione, in quanto, prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto, la stessa aveva provveduto alla liquidazione ed al successivo pagamento delle prestazioni sanitarie rese dalla struttura nel Controparte_1 periodo compreso tra Gennaio a Novembre del 2014;
- deduceva, altresì, che a causa di irregolarità contributiva dell'opposta
– che, così come attestato dal DURC Prot. n. Controparte_1
32825905 del 21.11.2014, ammontava ad € 123.921,65 - la stessa, in forza di intervento sostitutivo effettuato ai sensi del D.P.R. 207/2010, aveva pagato all' di la somma di € 60.609,76 di cui, tra l'altro: € 18.871,64 a CP_2 Pt_1 titolo di corrispettivo liquidato per il mese di aprile 2014 ed € 22.413,40 a titolo di corrispettivo liquidato per il mese di giugno 2014 in favore dell'opposta;
- precisava, inoltre, che in data 20.03.2015, le veniva notificato da parte di atto di pignoramento di crediti verso terzi con cui, Parte_2 in ragione di un debito della nei confronti Controparte_1 dell'Agente della Riscossione, pari a complessivi € 290.378,94, era stata Parte pignorata la somma di € 84.758,59 di cui l'opponente di risultava Pt_1 debitrice nei confronti della . L' , Controparte_1 Parte_1 pertanto, aveva provveduto a corrispondere a la Parte_2 somma di € 84.758,59 di cui, tra l'altro: € 4.045,57 importo liquidato per il mese di marzo 2014 , € 20.762,84 importo liquidato per il mese di ottobre 2014 ed € 18.665,14 importo liquidato per il mese di novembre 2014 in favore dell'opposta. Per tutto quanto esposto chiedeva, pertanto, al Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione proposta, di revocare il decreto in quanto illegittimo ed infondato in fatto e in diritto. L'opposta, costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza dei motivi di opposizione deducendo, in particolare, di aver ottemperato all'onere probatorio mediante la produzione del contratto e delle fatture accompagnate dalle distinte riepilogative delle prestazioni eseguite;
la stessa rilevava, altresì, che sebbene l' , nel periodo intercorrente tra il deposito del ricorso e la notifica Parte_4 del provvedimento, avesse effettuato dei pagamenti in suo favore, questi non esaurissero l'intero credito ingiunto. Deduceva, al riguardo, che l'opponente, con i mandati di pagamento n. 2874 del 02.04.2015 e n. 2874 del 02.04.2015 attraverso cui erano stati liquidati il budget mensile rispettivamente del mese di ottobre e novembre del 2014, in applicazione al D.A. n. 170/2013 aveva provveduto ad effettuare autoritativamente dei “recuperi” da considerarsi illegittimi. Chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il rigetto delle pretese avversarie. In assenza di attività istruttoria ed a seguito di diversi rinvii disposti al fine di consentire un bonario componimento della controversia (stante l'accordo transattivo che le parti avevavo depositato in atti), la causa veiva successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la
3 discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. Ciò premesso, ritiene il Giudicante che l'opposizione proposta, alla stregua delle risultanze processuali, sia fondata e vada accolta nei limiti che seguono. Ai fini della decisione, occorre osservare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. Cass. 15186/2004; Cass 5055/1999). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, anche se inferiore rispetto a quella portata dal decreto, che si ritiene dovuta. Ne consegue che, ai fini della valutazione della domanda e della legittimità del decreto, dovrà tenersi conto non solo di quanto allegato al ricorso monitorio, ma di tutto il materiale istruttorio prodotto in sede di opposizione, con la conseguente conferma del decreto nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica di tale documentazione, anche prodotta solo dopo l'opposizione, si ritenesse comunque totalmente fondata la domanda proposta con l'originario ricorso. In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (così, Cass. Civ., sez. un. n. 13533/01; Cass., sez. II, 11/04/2013 n. 8901). Nel presente giudizio di merito, quindi, deve verificarsi la fondatezza del credito azionato in via monitoria dalla società soggetto Controparte_1 al quale compete la posizione sostanziale di attore e sul quale grava l'onere di
4 provare tutti i fatti costitutivi e, in particolare, l'esistenza e la misura del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304). Al contempo, si dovrà anche valutare se l'azienda sanitaria opponente ha dato prova di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. n. 15107/2004; 6666/2004; 9285/2003). Va innanzitutto evidenziato, quanto alla fondatezza della pretesa, che parte opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto, ma solo l'avvenuto integrale pagamento del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Ed invero, dalla disamina della documentazione versata agli atti del giudizio, ed in particolare dei mandati di pagamento corredati dai relativi CRO (Codice di Riferimento Operazione), che ne attestano l'avvenuto accreditamento, emerge chiaramente che l'azienda sanitaria opponente - a partire da maggio del 2014
– ha regolarmente liquidato le prestazioni erogate dalla struttura opposta fino ad arrivare all'integrale corresponsione dell'importo posto a fondamento della richiesta di ingiunzione e che tali pagamenti siano avvenuti prima della notifica del decreto ingiuntivo (risalente al 25.05.2015). Peraltro, risultano altresì provati per tabulas, i pagamenti dei seguenti importi effettuati dall'odierna opponte:
- in favore dell' a causa di irregolarità contributiva dell'opposta CP_2
e pari ad € 60.609,76, comprendente € Controparte_1
18.871,64 somma liquidata per le prestazioni di aprile 2014 ed € 22.413,40 somma liquidata per le prestazioni di giugno 2014 (cfr. all. 12, 13 e 14 fascicolo parte opponente);
- in favore di a seguito di atto di Parte_2 pignoramento presso terzi e pari ad € 84.758,59 comprendente € 4.045,57 importo liquidato per il mese di Marzo 2014; € 20.762,84 importo liquidato per il mese di Ottobre 2014 ed € 18.665,14 importo liquidato per il mese di Novembre 2014. (cfr. all. 15 e 16 fascicolo parte opponente)
Ciò posto, in caso di pagamento antecedente al giudizio di opposizione, anche parziale, va certamente disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in tali casi, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il titolo esecutivo sarà costituito dalla sentenza che va a revocare ope legis il decreto ingiuntivo impugnato. Orbene, come evidenziato da pacifica giurisprudenza di legittimità “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato”(Cass. Civ. n. 10229/2002)
Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque andrà integralmente revocato (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 21840 del 24 settembre 2013).
5 Ciò premesso, parte opposta, pur confermando che l'intervenuto pagamento delle somme ingiunte da parte dell' sia avvenuto dopo Parte_1
l'emissione del decreto ingiuntivo ma prima della sua notifica, assume essere comunque creditrice di somme a suo dire indebitamente trattenute dall'odierna opponente per i recuperi ex D.A. 170/13 e corrispondenti, in particolare, ad € 1.599,93 per il mese di ottobre del 2014 ed € 1.599,93 per il mese di novembre del 2014. Al riguardo occorre sottolineare che la controversia in oggetto attiene al pagamento del corrispettivo delle prestazioni, erogate dall'opposta società, in favore degli assistiti dell' , in regime di accreditamento. Parte_4
L'accreditamento veniva introdotto in materia sanitaria con il D.lgs., n. 502 del 1992 come strumento attraverso cui le Regioni garantiscono l'erogazione delle prestazioni sanitarie avvalendosi di soggetti privati. Ciò vuol dire che i privati, una volta accreditati, entrano nell'alveo degli operatori di cui l'amministrazione si avvale per soddisfare le esigenze di tutela della salute. A tal fine sono stipulati appositi «accordi-contrattuali» che permettono agli accreditati di erogare le prestazioni ricevendo la relativa remunerazione. Ora, va precisato che, nell'ambito del S.S.N., il regime dell'accreditamento, di cui di cui all'art. 8 D. lgs. n. 502/1992, come integrato dall'art. 6, L. n. 724/1994 e successive modifiche, ha sì sostituito quello preesistente convenzionale, ma non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la struttura privata e l'ente pubblico preposto all"attività sanitaria, il quale era e resta di natura concessoria, con la particolarità, rispetto al regime giuridico preesistente, consistente nel fatto che nel nuovo sistema si è in presenza di concessioni ex lege di attività di servizio pubblico, di talchè la disciplina di queste convenzioni è dettata in via generale dalla legge, pur con rinvii integrativi a norme di secondo grado o regionali (Cass. Civ. sez. un. 8/7/2005, n. 14335). Orbene, il predetto regime dell'accreditamento, pur avendo sostituito quello preesistente convenzionale, non ha modificato la natura del rapporto esistente tra struttura privata ed ente pubblico preposto all'attività sanitaria, il quale era e resta di natura concessoria. Il cambiamento è consistito solo nel fatto che si è in presenza di concessioni derivanti direttamente ex lege, non estrinsecatisi cioè in singoli provvedimenti amministrativi. Tuttavia, seppur la fonte di tali rapporti va individuata nella legge, sulla base di quanto osservato deve ritenersi che il relativo contenuto vada individuato, oltre che sulla base del disposto legislativo, anche mediante il riferimento ad atti amministrativi regionali e delle ASL cui la normativa primaria rinvia. Infatti, proprio perché anche nel sistema dell'accreditamento permangono i Parte poteri di controllo, indirizzo e verifica delle Regioni e delle (Corte Costituzionale sentenza 26 maggio 2005, n. 200), il contenuto di tale concessione di servizio pubblico va determinato tenendo presente gli atti e le valutazioni programmatiche ed organizzative discrezionali dell'amministrazione titolare del servizio (cfr, , sez. I, 22 aprile 2003, n.311): Controparte_3
e ciò, al fine di stabilire quali siano effettivamente i diritti e gli obblighi delle
6 parti in ordine al rapporto in corso. Inquadrata così la tematica, deve osservarsi che, contrariamente a quanto dedotto dalla struttura opposta, le trattenute operate dall' ed Parte_4 ammontanti ad € 1.599,93 per il mese di ottobre 2014 ed €1.599,93 per il mese di novembre 2014, risultano effettuate in applicazione del Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute della Regione Sicilia n. 170 del 2013. Sul punto si è recentemente espresso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, il quale ha sottolineato che “ Il ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al decreto assessoriale n. 1977 del 2007, disposto con il successivo decreto assessoriale n. 170 del 2013, non costituisce una violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, in quanto tale provvedimento non determina un "ripristino" delle tariffe, bensì la "reviviscenza" delle stesse a seguito del venir meno dell'effetto sospensivo precedentemente disposto. Ciò in quanto la sospensione amministrativa del 2008 era stata adottata in esecuzione di provvedimenti cautelari, con la conseguenza che il ripristino delle tariffe del 2007 doveva avvenire al venir meno di tali effetti sospensivi, senza che tale ripristino fosse condizionato alla definitiva definizione di tutti i giudizi pendenti. Pertanto, alla data di adozione del decreto n. 170 del 2013, i valori tariffari erano da tempo tornati esecutivi ed esecutori, pur non essendo ancora definitivi, in quanto erano ancora pendenti alcuni giudizi nei loro confronti. Inoltre, la pendenza di ulteriori ricorsi relativi alla materia in questione non può avere alcuna rilevanza ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, il quale ha contenuto meramente ricognitivo del venir meno della sospensione precedentemente disposta.” (Sentenza n. 513/2021) Ed ancora “Il ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al decreto assessoriale n. 1977 del 2007, disposto dall'Amministrazione a seguito della cessazione della pendenza dei giudizi che avevano determinato la sospensione di tale decreto, non costituisce un illegittimo "ripristino" di tariffe, bensì la legittima "reviviscenza" delle stesse, conseguente all'avveramento della condizione apposta al provvedimento di sospensione. Pertanto, tale provvedimento di ripristino non è viziato da illegittima retroattività, né viola il principio di affidamento, in quanto si limita a dare atto del venir meno delle ragioni che avevano determinato la sospensione delle tariffe originarie, senza incidere su rapporti ormai esauriti. L'eventuale pendenza di ulteriori ricorsi avverso il decreto n. 1977/2007 resta del tutto irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento di ripristino, essendo questo conseguenza diretta dell'avveramento della condizione prevista nel precedente decreto di sospensione. Pertanto, l'Amministrazione, nel dare atto della reviviscenza delle tariffe originarie, non ha violato alcun principio di diritto, né ha esposto se stessa a responsabilità risarcitorie.” (Sentenza n. 111/2015) Orbene, nel caso di specie, l'avvenuta corresponsione in corso di causa di tutte le somme oggetto d'ingiunzione impone la revoca del decreto monitorio opposto. Ai fini della regolamentazione delle spese processuali, recente Corte di legittimità ha chiarito che “la fase monitoria e quella di opposizione del
7 procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali” e che “ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto” (da ultimo, Cass. Civ. ord. n. 29642/2020); al contrario, il pagamento intervenuto successivamente al decreto ingiuntivo, se da un lato rende inevitabile la revoca del provvedimento, dall'altro non incide sulla fondatezza della domanda azionata in sede monitoria, atteso che, a tale data, la somma reclamata era ancora dovuta, sicché le spese della fase monitoria non possono che essere poste a carico della parte ingiunta. Quanto alla fondatezza dell'opposizione, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, ai fini della regolamentazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, deve aversi riguardo alla data del decreto ingiuntivo, di talché “quando il debito si estingua per un adempimento successivo alla suddetta data e debba quindi escludersi la fondatezza dell'opposizione, anche se il provvedimento viene ugualmente revocato, devono comunque porsi a carico dell'ingiunto le spese del procedimento” (Cass. Civ. n. 8428/2014; n. 7526/2007). Ogni altra questione ed eccezione è da ritenersi assorbita. Alla luce di principi sopra affermati, ed in considerazione del pagamento intervenuto prima della notificazione del decreto ingiuntivo, deve disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 3726/15 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così provvede: 1) in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 450/15 emesso dal Tribunale di Messina in data 27.03.2015;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Messina in data 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
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